Bando di concorso 33 finanzieri soccorso alpino Guardia di Finanza - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
trentatre' allievi finanzieri del contingente ordinario -
specializzazione Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.) - anno 2021.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.94 del 26/11/2021
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:21E13351
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:33
Scadenza:27/12/2021
Età massima:26 anni non compiuti
(fino a 29 non compiuti per i militari)
Tags:Per diplomati Militari e FF.AA.

Pagina ufficiale Scarica il bando

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL COMANDANTE GENERALE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l'art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle
Forze di polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare,
l'art. 26;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti» e, in particolare,
l'art. 19 che ha modificato l'art. 3, nota 2, dell'allegato A, parte
I, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile» e, in particolare l'art. 32
concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei
documenti in forma cartacea;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di
polizia»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 66, comma 9-bis;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia», e in particolare, l'art. 73,
comma 14;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-bis;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modificazioni, recante «Norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia
di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza,
ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 6 luglio 2020,
recante «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del
contagio da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Vista la determinazione n. 152279, del Comandante generale della
Guardia di finanza datata 1° giugno 2021, registrata all'Ufficio
centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente
l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita'
gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del
Comandante generale della Guardia di finanza e successive
modificazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Visto il decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del
Comandante generale della Guardia di finanza, riguardante le
direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni;
Tenuto conto che:
ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 199/1995, le riserve di all'art. 703 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 non operano per i posti messi a concorso per i
reclutamenti di personale del servizio di soccorso alpino e della
componente specialistica «Anti Terrorismo e Pronto Impiego» nel
limite massimo di centottanta unita' annuali;
nel corso del corrente anno, centoquarantasette unita' sono
state gia' destinate - nell'ambito del concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di millequattrocentonove allievi finanzieri,
indetto con determinazione n. 245928, in data 3 settembre 2021, del
Comandante generale della Guardia di finanza pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72
del 10 settembre 2021 - alla selezione di personale della citata
componente specialistica «Anti Terrorismo e Pronto Impiego»;
Considerata la necessita' di accrescere l'efficienza del servizio
di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza selezionando le
migliori risorse nell'ambito di una rinnovata platea di candidati
anche alla luce della rimodulata fisionomia delle prove concorsuali;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Valutata l'opportunita' di prevedere che alle prove concorsuali
successive a quella preliminare venga ammesso un numero di
concorrenti sufficiente a garantire un'adeguata e rigorosa selezione
nonche' la copertura dei posti messi a concorso;

Determina:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto, nel 2021, un pubblico concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di trentatre' allievi finanzieri del
contingente ordinario - specializzazione Tecnico di soccorso alpino
(S.A.G.F.).
2. Dei suddetti posti, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti dall'art. 2, sei sono riservati ai candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta di preselezione, consistente in un
questionario a risposta multipla di cultura generale;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino;
f) valutazione dei titoli.
4. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza.
5. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili anche connesse
all'eventuale proroga del periodo di emergenza epidemiologica da
«COVID-19», la facolta' di revocare il presente bando, di sospendere,
rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla
data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero
dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei
vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente
autorizzate dall'Autorita' di Governo.

                               Art. 2 

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il
18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno
di eta'. Il limite anagrafico massimo cosi' fissato e' elevato di un
periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque,
non superiore a tre anni per coloro che alla data del 6 luglio 2017,
svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o
di leva prolungato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento
della laurea;
d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
e) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati,
non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione della
pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale per delitti
non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di
prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo
agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o
risalenti;
h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a
eccezione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di
bordo;
i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di
formazione delle Forze armate o di polizia.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, i
candidati che concorrono per la riserva di posti di cui all'art. 1,
comma 2, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado (livello «B2») o superiore.
3. I requisiti di cui al comma 1 e 2, se non diversamente
indicato, devono essere posseduti - a pena di esclusione dal
concorso - alla data di scadenza del termine per la presentazione
della relativa domanda di partecipazione e alla data di effettivo
incorporamento.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.

                               Art. 3 

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul
portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it - seguendo
le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, i concorrenti, oltre a essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata (PEC), devono munirsi di uno dei
seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Le istruzioni
per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito
ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo
www.spid.gov.it
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con
l'impiego della carta di identita' elettronica (CIE) rilasciata dal
comune di residenza. Le modalita' con le quali i candidati in
possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi on-line abilitati
sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it
Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono
compilare il form della domanda di partecipazione, raggiungibile
tramite la propria area riservata, e concluderne la presentazione
seguendo la relativa procedura automatizzata.
3. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di ciascuna
prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo
dell'istanza («ID istanza»), rinvenibile attraverso la funzione
«visualizza istanza» presente nella propria area riservata del
portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica
certificata o esibire - in formato digitale o cartaceo - il relativo
QR-code disponibile sull'APP Mobile «GdF Concorsi» e sull'istanza.
4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema
informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e accertate
dall'amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato,
unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di
riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoSAGF2021@pec.gdf.it entro le ore
14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
5. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale
attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it - o secondo le
modalita' di cui al comma 4, potranno essere modificate
esclusivamente entro il termine di cui ai commi 1 e 4.
6. Eventuali variazioni di residenza intervenute successivamente
al termine di cui ai commi 1 e 4, dovranno essere tempestivamente
apportate dal candidato accedendo alla propria area riservata -
sezione Profilo Utente del portale attivo all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it

                               Art. 4 

Elementi della domanda di partecipazione al concorso

1. All'atto della presentazione della domanda, il candidato:
a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei dati relativi
alla residenza, al recapito telefonico e all'account di posta
elettronica certificata (PEC). In caso difformita', deve provvedere
alla relativa rettifica dalla propria area riservata - sezione
Profilo Utente;
b) deve dichiarare:
(1) se intende concorrere per i posti riservati ai possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, precisando - in tal caso - gli
estremi e il livello del titolo posseduto nonche' la lingua (italiana
o tedesca) nella quale sostenere la prevista prova scritta di
preselezione;
(2) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a
carico;
(3) il titolo di studio posseduto;
(4) il possesso dei requisiti previsti all'art. 2 del
presente bando;
(5) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare
con l'indicazione delle date di arruolamento e, se del caso, quella
di congedo, nonche' della denominazione dell'ultimo Comando/Ente
militare di servizio;
(6) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e/o maggiorativi di punteggio di cui all'art. 19
del presente bando. Al riguardo, si precisa che e' onere del
candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalita' e la
tempistica indicate all'art. 6, comma 2, la documentazione o le
certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
(7) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di
concorso e, in particolare, degli articoli 11, 16, 20 e 24,
concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova
scritta di preselezione, le modalita' di notifica dei relativi esiti
e di convocazione per le prove successive, le modalita' di
convocazione/svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' al servizio
di soccorso alpino e di notifica delle graduatorie finali di merito
nonche' i criteri di assegnazioni alle sedi di servizio;
c) puo' richiedere di sostenere la prova facoltativa:
(1) di efficienza fisica, consistente nella «corsa piana 100
metri»;
(2) prevista nell'ambito dell'accertamento dell'idoneita' al
servizio di soccorso alpino, consistente nella «discesa in corda
doppia».
2. Una volta presentata la domanda di partecipazione, e' sempre
possibile modificarne - entro i termini di cui all'art. 3, comma 1 -
i relativi dati accedendo alla propria area riservata e seguendo la
prevista procedura automatizzata. Ove la rettifica attenga ai dati di
cui al precedente comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura
di modifica dell'istanza, e' necessario provvedere alla relativa
variazione nella sezione Profilo Utente della propria area riservata.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 26 del bando di concorso;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni,
accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a
campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadra' da
ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

                               Art. 5 

Cause di archiviazione della domanda

1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 4, le istanze
sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di
reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1
e debitamente sottoscritte, pervengano:
(1) oltre i termini previsti per la presentazione della
domanda;
(2) con modalita' differenti da quelle previste;
(3) all'indirizzo di posta elettronica
concorsoSAGF2021@pec.gdf.it - in assenza dei relativi presupposti. A
tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta
accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»;
b) se previsto, non siano sottoscritte dal candidato.
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1, sono
notificati agli interessati che possono impugnarli producendo
ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di
formazione.

                               Art. 6 

Documentazione

1. Per i candidati risultati idonei alla prova scritta di
preselezione di cui all'art. 11, il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza provvede, tramite i reparti del Corpo
territorialmente competenti, a richiedere il certificato generale del
casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti nonche':
a) il rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari
o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare.
2. E' altresi' onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove
di efficienza fisica di cui all'art. 12, consegnare in tale sede i
documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o piu'
titoli maggiorativi di punteggio di cui all'art. 19 del bando e/o di
quelli preferenziali di cui al vigente art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche se non
indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione della stessa. In
alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la
data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica,
all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoSAGF2021@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata
sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della
«ricevuta di avvenuta consegna».
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato - in forma scritta - entro la data di
effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica
l'Amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o di preferenza
ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento della prova
di efficienza fisica.
3. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati
entro i successivi trenta giorni.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste
dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli
comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

                               Art. 7 

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta di
preselezione, delle prove di efficienza fisica e dei titoli e per la
formazione delle graduatorie finali di merito, composta da quattro
ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello
dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo,
composta da un ufficiale (segretario) e almeno sei ufficiali periti
selettori della Guardia di finanza, membri;
e) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio di soccorso alpino, composta da due ufficiali della Guardia
di finanza, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza
possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza, all'uopo individuato dal
Centro di reclutamento;
b) dell'ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
4. La sottocommissione di cui al comma 1:
a) lettera a), e' integrata, ai fini della valutazione dei
titoli, da un ufficiale in servizio presso la Scuola Alpina della
Guardia di finanza;
b) lettera d), puo' avvalersi, altresi', durante gli
accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.

                               Art. 8 

Adempimenti delle sottocommissioni

1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni
normative.
2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e
c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.

                               Art. 9 

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, su proposta del Centro di reclutamento, l'esclusione dei
concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 10 

Documento di identificazione

1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' o un documento di riconoscimento rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.

                               Art. 11 

Data e modalita' di svolgimento della prova scritta di preselezione

1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di
partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione sosterranno, a partire dal 19 gennaio 2022 la prova
scritta di preselezione consistente nella somministrazione di un
questionario composto da n. 90 domande a risposta multipla di cui:
a) n. 35 volte ad accertare le abilita' logico-matematiche;
b) n. 25 volte ad accertare la conoscenza orto-grammaticale e
sintattica della lingua italiana;
c) n. 30 vertenti su argomenti di storia, educazione civica e
geografia (n. 10 per ogni materia).
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova e, in
caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, le
prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal
rischio di contagio da «COVID-19», nonche' eventuali variazioni,
saranno resi noti, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i
giorni di sabato e festivi) al termine di cui all'art. 3, comma 1,
mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it - e presso l'Ufficio centrale relazioni
con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51,
Roma (numero verde: 800669666).
3. I candidati che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova scritta di preselezione sono
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, fatto salvo
quanto previsto all'art. 18, comma 1.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I concorrenti per i posti riservati ai possessori
dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto
richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere
la prova scritta di preselezione in lingua tedesca, possono
richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della predetta prova.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni
nonche' elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e
ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere
obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera a).
8. La banca dati contenente i quesiti che saranno somministrati
ai candidati in sede di prova non sara' pubblicata. Le domande
relative alle materie di cui al comma 1, lettera c), verteranno sugli
argomenti elencati in allegato 2.
Sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it -
nella sezione relativa ai concorsi, saranno resi disponibili due
questionari-tipo contenenti domande tratte dalla banca dati in
argomento e che non saranno somministrate nel corso della prova.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
scritta di preselezione, da parte dei candidati, saranno rese
disponibili informazioni utili sul citato portale.
10. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
provvede a:
a) somministrare i test;
b) revisionare e attribuire a ciascun candidato un punto di
merito da zero a trenta, pari alla conversione aritmetica del
punteggio risultante dalla correzione del test, arrotondato alla
seconda cifra decimale.
11. Superano la prova scritta di preselezione e, pertanto, sono
ammessi alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 12 i
candidati che si collocano nelle prime:
a) n. 230 posizioni della graduatoria per i posti di cui
all'art. 1, comma 1;
b) n. 50 posizioni della graduatoria per i posti di cui
all'art. 1, comma 2.
Il numero di candidati di cui alla lettera a) e' incrementato in
misura corrispondente a quello eventualmente non coperto a mente di
quanto previsto alla lettera b).
Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultima posizione
utile delle graduatorie di cui alle predette lettere a) e b), tenendo
conto anche degli eventuali incrementi di cui al precedente
capoverso.
I restanti aspiranti sono esclusi dal concorso.
12. L'esito della prova scritta di preselezione sara' reso noto,
a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta
prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it - e presso l'Ufficio centrale relazioni
con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51,
Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 14.
13. I candidati risultati idonei alla prova scritta di
preselezione, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a
presentarsi per essere sottoposti - nell'ordine e in sequenza - alle
prove di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica e all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo
il calendario e le modalita' comunicati con ulteriore avviso che
sara' reso noto sul portale e presso l'ufficio di cui al precedente
comma a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e
festivi) a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'esito
della prova scritta di preselezione di cui al medesimo comma. Per
esigenze organizzative, le convocazioni possono avvenire anche per
sesso.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.

                               Art. 12 

Prove di efficienza fisica

1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a)
sottopone i candidati idonei alla prova scritta di preselezione, alle
prove di efficienza fisica consistenti nei seguenti esercizi ginnici:
a) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1.000 m e
piegamenti sulle braccia;
b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
2. Sono ammessi a sostenere la prova facoltativa, unicamente i
candidati che l'abbiano specificamente richiesto all'atto della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti nelle
tabelle in allegato 3:
a) anche in una sola delle discipline obbligatorie, determina
la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso;
b) nella prova facoltativa, non incide sulla gia' conseguita
idoneita' al termine degli esercizi obbligatori.
4. Ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito, al
candidato risultato idoneo e' attribuito, sulla base della somma dei
punti conseguiti nelle prove di efficienza fisica riportate in
allegato 3, il seguente punteggio:

===============================================
| Totale punti |Punteggi utili ai fini |
| conseguiti nelle | delle graduatorie |
| prove | finali di merito |
+=====================+=======================+
| da 1 a 2 | 1 |
+---------------------+-----------------------+
| da 2,5 a 3 | 2,5 |
+---------------------+-----------------------+
| da 3,5 a 4 | 4 |
+---------------------+-----------------------+
| da 4,5 a 5 | 5,5 |
+---------------------+-----------------------+
| da 5,5 a 6 | 7 |
+---------------------+-----------------------+
| da 6,5 a 7 | 8,5 |
+---------------------+-----------------------+
| da 7,5 a 8 | 10 |
+---------------------+-----------------------+
| da 8,5 a 9 | 11,5 |
+---------------------+-----------------------+
| da 9,5 a 10 | 13 |
+---------------------+-----------------------+
| da 10,5 a 11 | 14,5 |
+---------------------+-----------------------+
| da 11,5 a 12 | 16 |
+---------------------+-----------------------+

5. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza
fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di
validita' di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata
al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni,
rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o da strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale previa visita da parte di tali medici specializzati.
6. Le aspiranti devono altresi' produrre un test di gravidanza
effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato.
Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle prove di
efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse
d'ufficio, con provvedimento del Comandante del Centro di
reclutamento, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta',
a svolgere le prove di cui al comma 1 e i successivi accertamenti di
idoneita' psico-fisica, attitudinale e all'accertamento
dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, nell'ambito del primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di
parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data
compatibile con i tempi necessari per la definizione delle
graduatorie del presente concorso.
7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al test
di gravidanza di cui al comma 6 dovranno essere presentati, in
originale o copia conforme, il giorno di sostenimento delle prove di
efficienza fisica, ovvero alternativamente:
a) consegnati o fatti pervenire in originale o in copia
conforme al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18,
00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di
convocazione alle suddette prove;
b) inviati, qualora redatti in originale come documento
informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestati, a norma
dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del medico
specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che l'ha
rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, entro
il termine di cui alla lettera a), all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsoSAGF2021@pec.gdf.it - In tal caso, fa fede la
data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in
presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
8. Fermo restando quanto previsto all'art. 18, comma 1, il
Presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
a), con giudizio motivato e insindacabile, puo' rinviare a data non
successiva al termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione il
candidato:
a) per il quale, nel giorno di effettivo sostenimento delle
prove e prima dell'inizio delle stesse, non dispone dell'originale o
di copia conforme del certificato/referto di cui ai commi 5 e 6;
b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia
pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica
attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di
temporanea indisposizione. Detta documentazione puo' essere, in
alternativa, inviata prima dell'inizio delle prove all'indirizzo di
posta elettronica certificata concorsoSAGF2021@pec.gdf.it. A tale
fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta
accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»;
c) che si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto Organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti degli eventuali
esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione
dell'infortunio subito.
9. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,
mentre coloro che risultino non idonei, assenti, rinunciatari o che,
impossibilitati a sostenere le prove, non presentino la
documentazione di cui al comma 8, lettera b), sono esclusi dal
concorso. Sono parimenti esclusi i candidati che, rinviati, non
esibiscano la documentazione prevista nel giorno di riconvocazione e
prima dell'inizio delle prove.
10. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 13 

Accertamento dell'idoneita' psico-fisica

1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al servizio
incondizionato nel Corpo della guardia di finanza nei confronti dei
candidati idonei alle prove di efficienza fisica di cui al precedente
art. 12 in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento
della visita medica di primo accertamento effettuata presso il Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n.
18, 00122 - Roma/Lido di Ostia.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica gli aspiranti
devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con
l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, e
dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale
della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it
In tema di:
a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni, che ne
prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo;
b) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione dal concorso
se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i
concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti:
(1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd. «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza
all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli
avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra
dei malleoli);
(2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni,
contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o di discredito delle Istituzioni o indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici).
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio, anche prevedendo ulteriori giornate di attivita'
rispetto al calendario reso noto con avviso di cui all'art. 11, comma
13.
In particolare, nel caso in cui per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne'
valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche,
l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di
consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla
prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti
alla data di convocazione per lo svolgimento degli esami e delle
visite di cui al comma 3, hanno gia' conseguito l'idoneita'
psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo nell'ambito di
altri concorsi indetti dalla Guardia di finanza, sono sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera b) e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale,
qualora non idoneo, puo', contestualmente, presentare al Centro di
reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di
revisione, a eccezione dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici di I e II livello.
7. La sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento:
a) nei casi di cui al comma 6, lettere a) e b), dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e'
sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle
more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se
confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori
accertamenti sanitari.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:
a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause
che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 4) rilasciata
- inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello
della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo
accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra'
eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale
accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - Reparto concorsi - ufficio
procedure reclutative - Sezione allievi finanzieri, via delle Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il
termine comunicato dal predetto Centro di reclutamento.
Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione puo' essere
inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche':
(1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modifiche, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di
documento analogico;
(2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta
di avvenuta consegna».
In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella
consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra
indicati;
b) non e' accolta:
(1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 6;
(2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione
di documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo
accertamento o da una struttura privata non accreditata con il
Servizio sanitario nazionale;
(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
9. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma 3,
lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, gli aspiranti
giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta di cui al
comma 6.
10. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
11. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui
all'ultimo periodo del comma 9, la sottocommissione per la visita
medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 6 e
valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al
comma 8, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite
specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti
necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta.
12. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 14 

Documentazione da produrre in sede
di accertamento dell'idoneita' psico-fisica

1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare,
in originale:
a) un certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) un certificato attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
c) un test audiometrico in cabina silente, da cui emergano
almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1.000, 2.000, 3.000 e
4.000 Hz;
d) se di sesso femminile, ecografia pelvica comprensiva di
immagini e relativo referto.
La richiamata documentazione sanitaria, avente data non
anteriore a sessanta giorni dal giorno di convocazione, deve essere
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da
una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra'
eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale
accreditamento;
e) certificato medico (format in allegato 5), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia
farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti
la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta
documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test
tossicologici e' causa di non idoneita';
g) se di sesso femminile, un ulteriore test di gravidanza
effettuato in data non anteriore a cinque giorni qualora non piu'
valido quello presentato ai fini del sostenimento delle prove di
efficienza fisica di cui all'art. 12.
Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza
sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 12, comma 6.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere
a) e b);
b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
b) lettere c), d) e g), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), potra' concedere - per una
sola volta - il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di
convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora
l'aspirante non avanzi la menzionata istanza, ovvero non si presenti
nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data i
certificati in argomento, e' escluso dal concorso.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 15 

Accertamento dell'idoneita' attitudinale

1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), secondo le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:
a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti
di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche
informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera d).
5. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 16 

Accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino

1. I candidati che conseguono l'idoneita' all'accertamento di cui
all'art. 15 sono convocati presso la Scuola Alpina della Guardia di
finanza di Predazzo (TN) per essere sottoposti, a cura della
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), alla
verifica dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, mediante
avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it***RAQUO*** e presso l'Ufficio centrale relazioni
con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55,
Roma (numero verde: 800669666).
2. La fase selettiva consiste nel sostenimento di:
a) tre prove obbligatorie: «marcia in montagna», «arrampicata
in palestra di roccia» e «sci alpino in pista».
L'ordine cronologico dello svolgimento delle stesse sara'
stabilito, tenendo conto delle esigenze organizzative e/o delle
condizioni meteo, dalla preposta sottocommissione;
b) una prova facoltativa: «discesa in corda doppia», da
svolgersi al termine dell'iter selettivo sub a).
Per ciascuna prova e' consentito un solo tentativo.
3. Sono ammessi a sostenere la prova facoltativa unicamente i
candidati che l'abbiano specificatamente richiesto all'atto della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
4. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle
tabelle in allegato 6:
a) anche in una sola delle discipline obbligatorie, determina
la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso;
b) nella prova facoltativa, non incide sulla gia' conseguita
idoneita' al termine degli esercizi obbligatori.
5. Ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito, ai
candidati risultati idonei alle prove di attitudine al servizio di
soccorso alpino sono attribuiti, sulla base della somma dei punti
conseguiti secondo quanto riportato in allegato 6, i seguenti
punteggi:

===============================================
| Totale punti |Punteggi utili ai fini |
| conseguiti nelle | delle graduatorie |
| prove | finali di merito |
+=====================+=======================+
| 1 | 1,6 |
+---------------------+-----------------------+
| 2 | 3,2 |
+---------------------+-----------------------+
| 3 | 4,8 |
+---------------------+-----------------------+
| 4 | 6,4 |
+---------------------+-----------------------+
| 5 | 8 |
+---------------------+-----------------------+
| 6 | 9,6 |
+---------------------+-----------------------+
| 7 | 11,2 |
+---------------------+-----------------------+
| 8 | 12,8 |
+---------------------+-----------------------+
| 9 | 14,4 |
+---------------------+-----------------------+
| 10 | 16 |
+---------------------+-----------------------+
| 11 | 17,6 |
+---------------------+-----------------------+
| 12 | 19,2 |
+---------------------+-----------------------+
| 13 | 20,8 |
+---------------------+-----------------------+
| 14 | 22,4 |
+---------------------+-----------------------+
| 15 | 24 |
+---------------------+-----------------------+

6. Ai fini dello svolgimento della presente fase concorsuale, si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.
12, commi da 5 a 8. Il certificato di cui al comma 5 dovra' essere
nuovamente prodotto solo se non piu' valido quello presentato ai fini
del sostenimento delle prove di efficienza fisica.
7. Durante il periodo delle prove, tutti i candidati dovranno
munirsi, per esigenze legate allo svolgimento delle attivita'
previste, di vestiario e di attrezzatura tecnica adeguata, riportata
in allegato 7.
8. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari sono esclusi
dal concorso.
9. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 17 

Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove concorsuali

1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18, comma 1,
il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede concorsuale per
inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione del
contagio da «COVID-19» o che, per cause non riconducibili
all'amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova
scritta di preselezione, le prove di efficienza fisica,
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, attitudinale e di quella
al servizio di soccorso alpino, previste, rispettivamente, dagli
articoli 11, 12, 13, 15 e 16, e' escluso dal concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate
fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art.
7, comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato, e, nei casi
di mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di
forza maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione dei
candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.
L'istanza, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsoSAGF2021@pec.gdf.it
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 1, non si presenti nel giorno e
nell'ora stabiliti e' escluso dal concorso, fatto salvo quanto
previsto all'art. 18, comma 1.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 18 

Rinvio dei candidati in conseguenza di misure di contenimento del
«COVID-19»

1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, i
candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di
contenimento del «COVID-19», a una o piu' prove o accertamenti
concorsuali di cui all'art. 1, comma 3, sono rinviati su istanza
dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti nell'ambito
del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure.
L'istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere
inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoSAGF2021@pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del
documento di riconoscimento.
2. Le eventuali risultanze di prove valutative gia' sostenute
nell'ambito del presente concorso saranno valutate secondo le
disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono
rinviati e i candidati, se utilmente collocati nelle graduatorie
finali di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso
cui sono stati rinviati.
3. Ai fini del presente concorso:
a) le risultanze delle prove e degli accertamenti gia'
sostenuti nell'ambito della precedente edizione della procedura
reclutativa dai candidati rinviati per effetto delle analoghe
disposizioni impartite, sono considerate secondo i seguenti criteri:
1) il punto di merito conseguito nelle varie prove e'
confermato;
2) il giudizio di idoneita' conseguito all'accertamento
attitudinale e' validato;
b) i candidati rinviati devono comunque sostenere gli
accertamenti psico-fisici secondo quanto previsto dall'art. 13.
4. L'eventuale presentazione di nuova istanza di partecipazione
da parte di un candidato rinviato ai sensi del comma 1, costituisce
formale revoca della richiamata istanza di rinvio.

                               Art. 19 

Valutazione dei titoli

1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
come integrata a mente del comma 4, lettera a), del medesimo art. 7,
procede, nei confronti dei candidati risultati idonei alle fasi
selettive, alla valutazione dei titoli secondo quanto riportato in
allegato 8.
2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che
ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalita' di
cui all'art. 6, comma 2.

                               Art. 20 

Graduatorie finali di merito

1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
predispone le graduatorie finali di merito, di cui una relativa ai
posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali.
3. Le graduatorie finali di merito degli idonei al concorso sono
formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai
concorrenti calcolato sommando i seguenti valori numerici:
a) punto di merito ottenuto nella prova scritta di
preselezione;
b) eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di
efficienza fisica;
c) eventuale punteggio incrementale ottenuto alla fase di
accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino;
d) eventuali maggiorazioni di punteggio per il possesso di uno
o piu' titoli.
4. Qualora i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 non possano essere ricoperti per mancanza di candidati
idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati
iscritti nell'altra graduatoria finale di merito.
5. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si terra'
conto - per quanto compatibili - dei titoli di preferenza previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto di
cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. A parita' o in assenza di
titoli di preferenza, sara' preferito il concorrente piu' giovane
d'eta' in applicazione dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997 n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui
all'art. 6, comma 2.
6. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che risultino compresi
nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva di
posti di cui all'art. 1, comma 2.
7. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, le candidate risultate positive al test di gravidanza e
ammesse, d'ufficio, a sostenere, anche in deroga, per una sola volta,
ai limiti di eta', una o piu' prove e accertamenti di cui agli
articoli 12, 13, 15 e 16, nell'ambito del primo concorso utile
successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento
saranno:
a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio
conseguito nella graduatoria finale di merito della presente
procedura reclutativa e, se nominate vincitrici, avviate alla
frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso
cui sono state rinviate;
b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai
soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso e
l'iscrizione in ruolo avverra' secondo quanto previsto all'art.
14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni. Gli effetti economici della nomina saranno
riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i
militari appartenenti al corso di formazione effettivamente
frequentato.
8. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul
portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it***RAQUO*** e presso
l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.

                               Art. 21 

Ammissione al corso di formazione

1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere
di cui all'art. 1, comma 5, i concorrenti dichiarati vincitori sono
ammessi al corso di formazione in qualita' di allievi finanzieri,
previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale
sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da parte
del dirigente il Servizio sanitario del Reparto di istruzione,
avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonche' delle
strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al
fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
2. I provvedimenti con i quali il dirigente del Servizio
sanitario del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente
articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere
notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo
ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri
concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del
corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati
vincitori. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a
seguito di rinunce o decadenze, le graduatorie cessano di avere
validita'.
4. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al corso
di formazione, gia' in servizio nelle Forze armate o di polizia,
devono essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive
amministrazioni consegnando all'Istituto di istruzione presso il
quale sono stati convocati per la frequenza dell'attivita'
addestrativa, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del
corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di
provenienza, se sottufficiali/graduati o personale di qualifiche
corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni devono recare gli estremi della
presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.
Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.
5. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

                               Art. 22 

Mancata presentazione al corso di formazione

1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti
per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'avvio al corso
di formazione e' considerato rinunciatario.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al
Comandante della Legione Allievi della Guardia di finanza, tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo ba0220000p@pec.gdf.it -
sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato
Comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra
data.
I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati
per motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni sono comunicate al candidato dalla Legione Allievi
della Guardia di finanza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta
giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato dal
Comandante della Legione Allievi alla frequenza del corso successivo
a quello di cessazione della causa impeditiva.

                               Art. 23 

Spese per la partecipazione al concorso

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la
partecipazione alle prove del concorso, sono a carico degli
aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori della procedura spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
Reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione,
secondo le disposizioni vigenti.

                               Art. 24 

Trattamento economico degli allievi finanzieri, nomina a finanziere e
assegnazione alle sedi di servizio

1. Durante la frequenza del corso di formazione di cui all'art.
21, i frequentatori percepiscono il trattamento economico come da
norme amministrative in vigore.
2. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei mesi dalla data di
arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione
esaminatrice, sono promossi finanzieri con determinazione del
Comandante generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' da esso
delegata.
3. Ultimata la formazione di base e conseguita la
specializzazione di Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.), i
finanzieri saranno destinati presso le Stazioni del Soccorso Alpino
in relazione alle complessive e contingenti esigenze organiche e di
servizio del comparto. In merito, attesa la peculiarita' che
caratterizza i compiti del personale dello specifico comparto, ai
fini dell'impiego, l'Amministrazione potra' tenere conto
dell'eventuale pregressa conoscenza del territorio di provenienza. A
tal fine, posta la prioritaria necessita' di garantire un omogeneo e
funzionale ripianamento dei presidi specialistici su tutto il
territorio nazionale, i militari interessati potranno anche essere
assegnati presso la regione geografica d'origine propria o del
coniuge, ovvero quella limitrofa.

                               Art. 25 

Sito internet e app mobile «GdF Concorsi», informazioni utili e
modalita' di notifica

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e
tramite l'APP Mobile «GdF Concorsi», disponibile sui servizi di
distribuzione digitale Google Play e App Store oppure scansionando
con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato
portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando,
tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato da ogni
candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3 del
presente bando di concorso.
E' onere dei candidati verificare che tale casella di posta
elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione
delle graduatorie finali di merito sul richiamato portale.
L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non si assume
alcuna responsabilita' per la mancata notifica di provvedimenti
connessa all'inattivita' di detta casella postale.
3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o
istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate
all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoSAGF2021@pec.gdf.it

                               Art. 26 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le
informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in
sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale
scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali e' il Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51,
che puo' essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di
posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it
Il «Punto di contatto» del titolare e' il Centro di
reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di
Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 - e-mail: rm0300001@gdf.it;
posta elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il
Corpo della guardia di finanza puo' essere contatto al numero
06/442236053 o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it
c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso
degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
d) il trattamento dei dati personali:
(1) e' finalizzato:
(a) allo svolgimento delle procedure di selezione e
all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica
nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e, in particolare, nell'art. 7, comma 2, del medesimo
decreto;
(b) alla tutela degli interessi dell'Amministrazione presso
le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
(2) e' limitato a quanto «necessario per l'esecuzione di un
compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del
RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali»
di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento
degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo
2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi
e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le
procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere
del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera' anche
i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del
RGPD;
(3) avverra' a cura dei soggetti appositamente autorizzati e
istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e,
comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3,
del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Cio', anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso;
(4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e
delle liberta' degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche
e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di
liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della finalita',
di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della
conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole in
materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
(5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei
casi in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da
norme di legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e
alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato,
nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti
competenti in materia previdenziale;
(6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a un
paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle
disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del
RGPD;
e) la conservazione dei dati personali avverra' nel rispetto
della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle
pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e,
comunque, sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le
quali i dati sono trattati;
f) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita' di interessato
al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
L'esercizio dei predetti diritti potra' avvenire presentando
istanza, anche telematica, al «punto di contatto» del titolare
(Centro di reclutamento della Guardia di finanza);
b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
Roma, 17 novembre 2021

Il Comandante generale: Zafarana

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