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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di
consulente in proprieta' industriale, in materia di brevetti per
invenzioni e modelli industriali, per l'anno 2003.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.99 del 19/12/2003
Ente:MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Località:Nazionale
Codice atto:03E07231
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/1/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
 
Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, da ultimo
modificato con decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, recante:
«Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per
invenzioni industriali»;
Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, recante: «Testo
delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per
invenzioni industriali»;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1995, recante
l'ordinamento della professione di consulente in proprieta'
industriale e la formazione del relativo albo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: «Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali»;
Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione
all'esercizio della professione di consulente in proprieta'
industriale, in materia di brevetti per invenzioni e modelli
industriali, per l'anno 2003;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione brevetti, ai
sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342,
sessione 2003.

                               Art. 2.
L'esame a carattere teorico-pratico consiste in:
1) una prova pratica di redazione di brevetto per invenzione o
per modello;
2) una prova scritta di teoria relativa alle normative in
materia di brevetti per invenzioni e per modelli industriali;
3) una prova orale sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto pubblico e privato, di procedura
civile, di chimica o meccanica o elettricita';
b) diritto dei brevetti per invenzione e per modello;
c) diritto comunitario ed internazionale in materia di
proprieta' industriale;
d) elementi di diritto comparato in materia di proprieta'
industriale;
e) almeno una lingua straniera scelta a cura del candidato
fra l'inglese, il tedesco o il francese.

                               Art. 3.
La prova pratica e la prova scritta si terranno nella data e nel
luogo che saranno comunicati direttamente a ciascun candidato, con un
preavviso di almeno quindici giorni.

                               Art. 4.
Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del presente
decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al
Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale, via
G. Donizetti, 1/A - 20122 Milano, entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine di cui al
precedente comma: a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Le domande possono essere presentate anche direttamente alla
segreteria dell'Ordine, che rilascera' per ricevuta una copia della
domanda con timbro e data.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione;
non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.
Le domande, a pena di inammissibilita', devono essere corredate
dei seguenti documenti in carta semplice:
1) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in
qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese membro
dell'Unione europea includente l'attestazione che il candidato abbia
seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una
universita' o in istituto d'istruzione superiore o in un altro
istituto dello stesso livello di formazione, a condizione in tale
ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo
tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente in
proprieta' industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli
industriali;
2) il titolo atto a documentare che il candidato abbia compiuto
presso societa', uffici o servizi specializzati in proprieta'
industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo,
documentato in modo idoneo, salva la limitazione a diciotto mesi se
il candidato dimostri di aver frequentato con profitto un corso
qualificato di formazione per consulente in brevetti.
Il periodo di tirocinio deve essere completato alla data della
domanda. Sono esonerati dal tirocinio coloro che, in possesso dei
requisiti di cui al punto 1, abbiano prestato servizio per almeno
cinque anni con mansioni direttive presso gli ex uffici provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
3) ricevuta in originale attestante il versamento di euro
120,00 per contributo esame sul conto corrente postale n. 25901208
intestato al Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta'
industriale.
Per i documenti di cui ai presenti punti 1 e 2 puo' essere
prodotta autocertificazione riferita al diploma o al titolo
conseguito, all'equipollenza con l'equivalente laurea italiana con
l'indizione della data e dell'istituto universitario che ha
provveduto al rilascio del certificato di equipollenza, al tirocinio
professionale effettuato con esito positivo, con l'indicazione della
durata e della sede in cui e' stato effettuato, e dell'eventuale
corso di formazione frequentato.
Il controllo della validita' dei titoli che vengono
autocertificati puo' essere disposta in qualsiasi momento, anche
antecedentemente il sostenimento delle prove d'esame. In quest'ultimo
caso, se dai controlli effettuati risulta che il candidato non sia in
possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso
automaticamente dalle prove d'esame, con comunicazione inoltrata da
porte dell'Ordine tramite raccomandata a.r. o altro mezzo sufficiente
a garantire il ricevimento della comunicazione, ferme restando le
ulteriori responsabilita' penali in cui puo' incorrere il candidato
che abbia rilasciato dichiarazioni false.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e presso il
Ministero delle attivita' produttive, per le finalita' di gestione
dell'esame e saranno trattati anche successivamente per le finalita'
inerenti alla gestione dell'eventuale iscrizione all'albo dei
consulenti in proprieta' industriale.

                               Art. 5.
E' ammessa, inoltre, all'esame di abilitazione qualsiasi persona
che abbia superato l'esame di qualificazione come consulente
abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

                               Art. 6.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
una votazione media di 21/30 nelle prove scritte e di almeno 18/30
nella prova tecnica. La prova orale non si intende superata se il
candidato non avra' ottenuto una votazione di almeno 21/30.

                               Art. 7.
La data della prova orale sara' comunicata per iscritto a ciascun
candidato, almeno trenta giorni prima a cura della commissione
esaminatrice.

                               Art. 8.
Coloro che avranno superato l'esame di abilitazione, per
l'iscrizione nella sezione brevetti dovranno presentare al Consiglio
dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale un'istanza in
bollo accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei
requisiti previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 30 maggio
1995, n. 342, nonche' gli altri documenti che saranno richiesti dal
Consiglio dell'Ordine.

                               Art. 9.
Con successivo decreto, si procedera' alla nomina della
commissione e alla determinazione delle relative spese per il suo
funzionamento.

                              Art. 10.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2003
Il direttore dell'Ufficio: Agro

 

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