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UNIVERSITA' DI BERGAMO

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XVI ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.67 del 29/8/2000
Ente:UNIVERSITA' DI BERGAMO
Località:Bergamo  (BG)
Codice atto:000E7999
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/9/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, norme in materia di borse
di studio e di dottorato di ricerca nelle Universita';
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 89, ed in particolare l'art. 6,
in base al quale le universita' sono dotate di autonomia
regolamentare;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, artt. 6 e 7, norme in
materia di borse di studio universitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997, uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
decisionali di controllo;
Visto l'art. 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, in data 30 aprile 1999, n. 224 -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999, n. 162;
Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 2000;
Vista la delibera par. 3/b del consiglio di amministrazione nella
seduta del 27 aprile 2000;
Vista la delibera par. 13/a del senato accademico nella seduta
del 1o giugno 2000;
Vista la delibera par. 3/f del consiglio di amministrazione nella
seduta del 13 giugno 2000;
Visto il proprio decreto rettorale n. 61792 del 28 luglio 1999
"Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca";
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' istituito il XVI ciclo relativo ai dottorati di ricerca. Sono
indetti presso l'Universita' degli studi di Bergamo, pubblici
concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca, di seguito elencati. Per ciascun dottorato viene indicata la
durata, i posti messi a concorso e le borse di studio disponibili:
Dottorato di ricerca in teoria e analisi del testo
Durata: tre anni
Posti: tre
Borse di studio: tre conferite su fondi ripartiti dai decreti del
Ministro, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998,
n. 210.
Sedi consorziate:
Universita' degli studi di Bologna;
Universita' degli studi di Torino;
Universita' degli studi di Venezia.
Dottorato di ricerca in metodi computazionali per le decisioni e
previsioni economiche e finanziarie
Durata: tre anni
Posti: quattro
Borse di studio:
due, Universita' degli studi di Bergamo;
una, Universita' degli studi di Brescia;
una, Universita' degli studi di Modena.
Conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210.
Sedi consorziate:
Universita' degli Studi di Brescia;
Universita' degli Studi di Urbino;
Universita' degli Studi di Modena.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono
in possesso di diploma di laurea o di analogo titolo accademico
conseguito presso universita' straniere.
I cittadini comunitari e stranieri in possesso di titolo che non
sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno -
unicamente ai fini della ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente. Gli interessati devono redigere le domande secondo il
fac-simile allegato al presente bando, di cui fa parte integrante,
con tutti gli elementi in esso richiesti.
L'esclusione dall'esame di ammissione per difetto dei requisiti
e' disposta con decreto motivato dal rettore.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione
 
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il
modello allegato al presente bando e corredata da tre etichette
adesive (cm. 10 3,5 circa) con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, deve essere indirizzata al rettore
dell'Universita' degli studi di Bergamo e presentata direttamente o
spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo:
Universita' degli studi di Bergamo - Ufficio rettorato - via
Salvecchio, 19 - 24129 Bergamo.
La domanda di ammissione deve pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale. Per il rispetto del termine predetto
fara' fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante la
raccomandata. Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al
concorso di ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con
chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini
comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della
propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, la data e l'universita' presso cui e'
stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa o nel caso il titolo
straniero non sia stato dichiarato equipollente: richiesta di
dichiarazione di equipollenza, corredata dai documenti utili a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini comunitari e stranieri);
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito. L'amministrazione
universitaria non ha alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
 
Esame di ammissione
 
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
ed una orale, volte ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica. La prova orale comprende la verifica della
conoscenza di almeno una lingua straniera. L'esame di ammissione puo'
essere sostenuto anche in lingua straniera, su richiesta
dell'interessato e previa autorizzazione del collegio dei docenti.
I candidati stranieri dovranno anche dimostrare un'adeguata
conoscenza della lingua italiana.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Bergamo, nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui
ai commi successivi. Il diario della prova scritta, con l'indicazione
del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di
ricevimento inviata quindici giorni prima della data fissata per la
prova. La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato
la prova scritta venti giorni prima della data fissata per la prova,
ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice. Per sostenere le prove i candidati dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida.

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice
 
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alla normativa vigente.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al
colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una
votazione non inferiore a 42/60. Il colloquio si intende superato se
il candidato ottiene una votazione di almeno 42/60. Alla fine di ogni
seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo del rettorato.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria
generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da
ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 6.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di
reddito richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai
fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e
di previdenza.

                               Art. 7.
 
Iscrizione
 
I candidati ammessi, dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di
giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in carta
libera:
a) domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato;
b) una fotocopia del documento di identita' debitamente
firmata;
c) autocertificazione di cittadinanza;
d) diploma - documento originale o fotocopia o dichiarazione
sostitutiva di documentazione - di scuola secondaria superiore
ovvero, per i comunitari e stranieri, fotocopia del diploma che ha
consentito la loro ammissione all'universita';
e) certificato di laurea con la relativa votazione; per i
candidati laureati presso l'Universita' degli studi di Bergamo tale
certificato verra' incluso d'ufficio fra la documentazione presentata
dal candidato.
E' comunque consentita la presentazione di autocertificazione
sostitutiva del titolo accademico valendosi delle disposizioni di cui
all'art. 1 del regolamento di attuazione della legge n. 127/1997,
tenuto conto delle pene stabilite negli artt. 483, 495, 496 del
codice penale per le false attestazioni e per le mendaci
dichiarazioni;
f) dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritto ad
altra universita' o istituto di istruzione superiore e di essere a
conoscenza di dover impegnarsi, nel caso di iscrizione ad una scuola
di specializzazione ovvero di perfezionamento, a sospenderne la
frequenza per tutta la durata del corso e di non poter analogamente
iscriversi ad altri corsi universitari per tutta la durata del
dottorato;
g) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
h) i cittadini comunitari e stranieri devono avere adeguata
conoscenza della lingua italiana.

                               Art. 8.
 
Borse di studio
 
L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000,
assoggettabile al contributo previdenziale INPS secondo la normativa
vigente. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
Per i periodi di studio all'estero, concordati con il collegio
dei docenti, l'importo della borsa di studio e' aumentato del 50%.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                               Art. 9.
 
Contributi per l'accesso e la frequenza
 
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
di ricerca a seconda delle condizioni economiche, reddito e
situazione patrimoniale possedute nell'anno solare 1999 dal nucleo
familiare convenzionale dello studente, sono determinate secondo le
seguenti fasce di reddito:
Reddito inferiore a L. 23.667.000 - un componente,
L. 39.445.000 - due componenti, L. 52.594.000 - tre componenti,
L. 64.165.000 - quattro componenti, L. 75.209.000 - cinque
componenti, L. 85.202.000 - sei componenti, L. 94.669.000 - sette
componenti.
Per redditi inferiori alle suddette fasce il contributo per
l'accesso e la frequenza e' fissato in L. 2.000.000; per redditi
superiori alle suddette fasce il contributo per l'accesso e la
frequenza e' fissato in L. 3.000.000.
Sono esonerati preventivamente dal contributo per l'accesso e la
frequenza dei corsi i dottorandi titolari di borse di studio
conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210.

                              Art. 10.
 
Obblighi dei dottorandi
 
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita'
didattica sussidiaria o integrativa dei corsi ufficiali,
compatibilmente con le competenze e gli interessi di ricerca dei
dottorandi medesimi.
Tale attivita' non da' diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Universita'.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione,
sull'attivita' e le ricerche svolte, al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso e verifica dei
risultati conseguiti, proporra' al rettore l'esclusione ovvero il
proseguimento del dottorato di ricerca.

                              Art. 11.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell'esame finale. Tale esame si' svolge sulla base di un colloquio
con il candidato, avente per tema la sua tesi.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
d'Ateneo.

                              Art. 12.
 
Informazione
 
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito WEB dell'Universita' degli studi
di Bergamo (http://www.unibg.it alla voce didattica e servizi agli
studenti). Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere
richieste direttamente all'ufficio rettorato - via Salvecchio, 19 -
24129 Bergamo, tel. 035/277203/205 - fax 035/243054 e-mail:
nicofo.unibg.it.
Bergamo, 25 luglio 2000
Il rettore: Castoldi

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