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UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Bando di concorso a centoquarantacinque posti di dottorato di ricerca
- XX ciclo (sedi di Milano e Piacenza)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.66 del 20/8/2004
Ente:UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO
Località:Milano  (MI)
Codice atto:04E04936
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:145
Scadenza:20/9/2004
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' «Cattolica del Sacro Cuore»,
emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche
e integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, portante:
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il decreto rettorale n. 5585 del 26 agosto 2002, recante:
«Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Universita'
Cattolica del Sacro Cuore»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il parere positivo del nucleo di valutazione di Ateneo del
27 aprile 2004;
Viste le delibere del senato accademico, nell'adunanza del
12 luglio 2004 e del comitato direttivo, nell'adunanza del 14 luglio
2004, relative all'approvazione delle proposte di attivazione del XX
ciclo dei dottorati di ricerca,
Decreta:
Art. 1.
I s t i t u z i o n e
E' istituito il XX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca.
E' indetto presso l'Universita' «Cattolica del Sacro Cuore» il
pubblico concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
di seguito elencati.
Per ciascun corso di dottorato di ricerca vengono indicati la
durata del corso, i posti banditi a concorso, il numero delle borse
di studio, le sedi consorziate, gli enti convenzionati, il
coordinatore, il collegio dei docenti, gli indirizzi di ricerca e
l'eventuale programma formativo previsto.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, purche' la relativa
convenzione venga sottoscritta entro il termine di scadenza del
bando.
L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei
posti messi a concorso.
 
----> Vedere elenco da pag. 36 a pag. 57 <----

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazione di eta' e di cittadinanza, coloro i quali siano in
possesso, alla data di scadenza del presente bando, di diploma di
laurea, vecchio ordinamento, o di laurea specialistica, nuovo
ordinamento, conseguito in Italia oppure di analogo titolo accademico
conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto equipollente
dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
I candidati italiani, comunitari ed extracomunitari, in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente ad una laurea italiana, dovranno, ai soli fini
dell'ammissione al dottorato di ricerca, richiedere l'equipollenza
nella domanda di ammissione al concorso. A tal fine, la domanda
dovra' essere corredata dei documenti utili a consentire al Collegio
dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta di equipollenza. I
predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
Autorita' competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai Corsi di laurea delle
Universita' italiane.
I candidati che al momento della presentazione della domanda non
sono in possesso della certificazione attestante il titolo conseguito
dovranno, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data del
conseguimento del titolo stesso, perfezionare l'iscrizione
trasmettendo idonea certificazione che ne attesti il conseguimento,
all'ufficio concorsi e dottorati di ricerca, anche a mezzo fax al
seguente numero: 027234.2972.

                               Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, secondo il
modello allegato al presente bando di cui fa parte integrante,
dovra':
a) essere consegnata al magnifico rettore c/o ufficio concorsi
e dottorati di ricerca (II piano palazzo uffici), largo Gemelli, 1 -
20123 Milano, orari per la consegna: lunedi', martedi', giovedi',
venerdi' dalle ore 9.15 alle ore 12.30, mercoledi' dalle ore 14.30
alle ore 17 entro il termine di scadenza del bando oppure;
b) essere inviata con raccomandata a/r entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana al seguente indirizzo: al magnifico rettore
dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore (c/o ufficio concorsi e
dottorati di ricerca), largo Gemelli, 1 - 20123 Milano.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante.
Coloro che intendono concorrere possono compilare il modulo della
domanda utilizzando anche quello disponibile in via telematica
all'indirizzo http://www.unicatt.it/dottorati.> Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
Non saranno accolte le domande inviate alle eventuali sedi
consorziate.
Ogni domanda potra' fare riferimento ad un unico corso di
dottorato.
Nella domanda, da redigersi in lingua italiana, il candidato
dovra' dichiarare con precisione sotto la propria responsabilita':
le proprie generalita': cognome, nome, data di nascita, codice
fiscale, il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il
domicilio eletto agli effetti del concorso;
in caso di possesso di doppia cittadinanza, di cui una sia
riferita ad uno stato membro dell'Unione europea, il candidato potra'
optare per quest'ultima;
possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un domicilio italiano o l'indicazione della propria
Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di
conseguimento e dell'Universita' che lo ha rilasciato ovvero la data
della dichiarazione di equipollenza;
le lingue straniere conosciute (se straniero e' richiesta
un'adeguata conoscenza della lingua italiana);
tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del domicilio eletto agli effetti del concorso.
Alla domanda dovra' essere allegato copia del curriculum vitae et
studiorum.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla domanda i
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza, cosi' come previsto dall'art. 2 del presente bando.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del domicilio da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare
nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
I candidati sono tenuti a versare un contributo di Euro 52,00 -
sul codice civile n. 000004333868 presso la Banca Intesa BCI - Rete
BAV - Ag. n. 7, Corso Magenta n. 32 - 20123 Milano - ABI 03069 - CAB
09460 - CIN X (in caso di bonifico internazionale: IBAN IT80 X030
6909 4600 0000 4333868 - BCIT IT22007) indicando la causale:
«Dottorati di ricerca, XX ciclo - Universita' Cattolica del Sacro
Cuore». Ricevuta di tale versamento dovra' essere allegata alla
domanda.

                               Art. 4.
Esame di ammissione
L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta e una
orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita' e le
attitudini del candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella
prova orale una verifica della conoscenza della o delle lingue
straniere indicate dal candidato.
Per i cittadini stranieri e' richiesta adeguata conoscenza della
lingua italiana.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuisce
a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato abbia
ottenuto un punteggio non inferiore a 40/60.
Al termine della prova d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove. Tale graduatoria non puo' prevedere
ex-aequo.
Il calendario delle prove sara' notificato ai candidati con
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima
delle date stabilite.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento (carta di identita', patente, passaporto,
porto d'armi, tessera postale).

                               Art. 5.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, su proposta
del collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre docenti di ruolo
afferenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti al dottorato,
cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri,
scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private
di ricerca.

                               Art. 6.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I titolari di assegno di ricerca possono essere ammessi ai corsi
di dottorato anche in sovrannumero, fermo restando il superamento
delle prove di ammissione, a condizione che il dottorato di ricerca
cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare
della ricerca per la quale sono destinatari di assegni.

                               Art. 7.
Iscrizione
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'ufficio concorsi e dottorati di ricerca
dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1 - 20123
Milano - entro il termine di dieci giorni, che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, la
sottoelencata documentazione:
richiesta di ammissione al primo anno dei corsi del dottorato
di ricerca (in carta uso bollo);
diploma di scuola secondaria superiore posseduto (documento
originale) che ha consentito la loro ammissione all'Universita';
dichiarazione di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento e, in caso affermativo,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
due fotografie formato tessera.

                               Art. 8.
Borsa di studio
L'importo annuale della borsa di studio, assoggettabile al
contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata, e' determinato
con decreto ministeriale.
Le borse di studio verranno assegnate in base alla graduatoria di
merito.
Il godimento della borsa di studio e' compatibile con altri
redditi, anche percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui
e' percepita la borsa, purche' non superino l'importo stabilito per
la borsa stessa. In caso di superamento del limite di reddito, la
borsa si intende revocata per l'intero anno in questione. Al fine
della verifica del limite fissato, l'interessato e' tenuto a
dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale
superamento del limite prescritto.
La borsa non e' cumulabile con alcuna altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle previste per
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione e di
ricerca.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La borsa di studio e' erogata con cadenza bimestrale.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per
cento.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita' sono esonerati dai contributi per l'accesso e la
frequenza dei corsi.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ricorrano le condizioni.
Ai sensi dell'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro.
Qualora dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il
rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta'
del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione
degli importi corrisposti.
Non puo' fruire di borsa di studio di dottorato chi ne abbia
fruito in precedenza.
Per i dottorandi senza borsa di studio l'ammontare annuo dei
contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza e' di
Euro 1550,00, da versarsi in due rate, la prima al momento
dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione e la seconda al
30 di giugno di ogni anno.

                               Art. 9.
Atti e documenti redatti in lingua straniera
Gli atti ed i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 10.
Obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
La frequenza del corso di dottorato puo' essere sospesa, previa
deliberazione del collegio docenti, con decreto rettorale, nei
seguenti casi:
maternita';
servizio militare o servizio civile;
grave e documentata malattia.
E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del collegio dei docenti, in caso di:
1) giudizio negativo alla fine di ciascun anno di frequenza;
2) svolgimento di attivita' compatibili senza l'autorizzazione
del collegio dei docenti;
3) assenze ingiustificate e prolungate.
E' vietata la contemporanea frequenza del corso di dottorato e di
un altro corso di studio universitario, di laurea (breve o
specialistica), di specializzazione, di master. Qualora il vincitore
sia iscritto ad uno dei predetti corsi, e' tenuto a sospendere
l'iscrizione per tutta la durata del corso di dottorato.

                              Art. 11.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, tendente a dimostrare di aver ottenuto
risultati di rilevante valore scientifico nell'ambito della ricerca.
Tale esame puo' essere ripetuto una sola volta.
Per l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il
collegio dei docenti, una apposita commissione, composta da tre
docenti di ruolo, qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche a cui si riferisce il corso.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati e, in caso di eventuale mancata attivazione del ciclo
successivo dello stesso corso, anche in altra sede universitaria.

                              Art. 12.
Responsabili del procedimento
Responsabili del procedimento del presente bando sono il sig.
Marco Boscolo e il dott. Cristian Colnaghi - ufficio concorsi e
dottorati - largo Gemelli, 1 - 20123 Milano (tel. 027234.2992, fax
027234.2972 email: uff.concorsi@unicatt.it).

                              Art. 13.
Pubblicita'
Il presente bando e' pubblicato presso gli albi ufficiali
dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore e via internet, presso il
sito web dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore all'indirizzo
http://www. unicatt.it/dottorati

                              Art. 14.
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applicano le disposizioni del d.p.r 9 maggio 1994, n. 487, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693
Milano, 20 luglio 2004
Il rettore: Ornaghi

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