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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Bando d'arruolamento per l'anno 2005 di 680 volontari in ferma
prefissata di un anno nell'Aeronautica militare (legge 23 agosto
2004, n. 226 - Decreto ministeriale 1° settembre 2004).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.77 del 28/9/2004
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:04E05900
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/10/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
Posti disponibili per l'arruolamento
1. Per l'anno 2005 e' indetto un bando di arruolamento per
complessivi 680 volontari in ferma prefissata di un anno
nell'Aeronautica Militare ripartito nei seguenti tre blocchi di
reclutamento, presso Reparti ubicati nelle aree geografiche elencate
nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente bando:
1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2005,
posti n. 260.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal
1° ottobre 2004 e deve pervenire entro il termine del 30 ottobre
2004;
2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di luglio 2005,
posti 210.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal
1° febbraio 2005 e deve pervenire entro il termine del 3 marzo 2005;
3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di novembre 2005,
posti 210.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 1° giugno
2005 e deve pervenire entro il termine del 30 giugno 2005;
2. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 della legge
23 agosto 2004, n. 226 per l'anno 2005, il 70 per cento dei posti e'
riservato ai volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo
senza demerito, e al personale che abbia completato senza demerito il
servizio di leva in qualita' di ausiliario nelle Forze di polizia ad
ordinamento militare o civile e nel corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente
bando. I posti eventualmente non coperti dai predetti sono destinati
agli altri candidati in possesso dei prescritti requisiti.
Pertanto, i posti disponibili per l'arruolamento sono:
1° blocco, complessivamente posti n. 260, di cui:
n. 182, per la riserva di cui al presente punto 2;
n. 78, senza riserva.
2° blocco, complessivamente posti n. 210, di cui:
n. 147, per la riserva di cui al presente punto 2;
n. 63, senza riserva.
3° blocco, complessivamente posti n. 210, di cui:
n. 147, per la riserva di cui al presente punto 2;
n. 63, senza riserva.
3. E' ammessa la presentazione di domande di arruolamento per
piu' blocchi, di cui al precedente punto 1.
4. Le disposizioni del presente bando, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i
sessi.
5. L'arruolamento del personale femminile non puo' in alcun caso
superare l'aliquota percentuale massima del 10 % dei posti di cui al
precedente punto 1, come indicato nel decreto ministeriale 11 maggio
2004, integrato dal decreto ministeriale 10 settembre 2004. Pertanto,
i posti disponibili per detto personale sono:
1° blocco, complessivamente posti n. 26;
2° blocco, complessivamente posti n. 21;
3° blocco, complessivamente posti n. 21;
6. Raggiunto il numero previsto per l'arruolamento degli
aspiranti di sesso femminile, le eventuali altre candidate collocate
anche in posizione utile nella graduatoria di merito di cui al
successivo art. 9 non saranno ammesse alla ferma. I posti
eventualmente non coperti dal personale femminile sono riassorbiti
per l'arruolamento degli aspiranti di sesso maschile.
7. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta' di sospendere o rinviare le attivita' connesse
all'arruolamento stesso, in ragione di esigenze attualmente ne'
valutabili ne' prevedibili. In tal caso il Ministero della difesa
provvede a dare formale comunicazione agli interessati mediante
annuncio da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

                               Art. 2.
Requisiti per l'arruolamento
1. Per ciascun blocco, fatta salva la previsione di cui
precedente art. 1, punto 3, del presente bando, possono partecipare
all'arruolamento in qualita' di volontari in ferma prefissata di un
anno nell'Aeronautica militare coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a
25 anni;
c) statura minima di metri 1,65 per gli aspiranti di sesso
maschile, di metri 1,61 per gli aspiranti di sesso femminile;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo
equipollente.
L'ammissione all'arruolamento dei candidati che abbiano
conseguito un titolo d'istruzione all'estero e' subordinata alla
presentazione della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un
provveditorato agli studi a loro scelta, che dovra' essere prodotto
all'atto dell'incorporazione;
f) assenza di sentenze penali di condanna per delitti non colposi
(anche ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.) ovvero di procedimenti
penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari
conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorita' o
d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei
proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
g) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno, di
cui al successivo art. 10 del presente bando di arruolamento;
h) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
i) morali e di condotta previsti dall'art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni;
j) non essere stato ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore di coscienza, fatto salvo il caso di successiva rinuncia,
ovvero non avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di
coscienza (art. 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230).
2. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione all'arruolamento per ciascun blocco e mantenuti fino
alla data di effettiva incorporazione fatta eccezione per quello
dell'eta', pena l'esclusione dall'arruolamento stesso.

                               Art. 3.
Compilazione e presentazione delle domande
1. La domanda di partecipazione all'arruolamento che deve
pervenire entro i termini previsti dal precedente art. 1, deve
essere:
a) redatta in carta semplice sull'apposito modello riportato in
allegato 2, che fa parte integrante del presente bando, osservando le
istruzioni riportate in calce al modello stesso. Al modello di
domanda, firmata per esteso dall'interessato, deve essere allegata
copia fotostatica, leggibile, di un valido documento di
riconoscimento, con fotografia visibile;
b) indirizzata alla D.I.P.M.A., 5° ufficio - 1ª sezione casella
postale n. 4232 - 00100 - Roma, spedita a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
I militari in servizio possono, altresi', presentare la domanda
per l'arruolamento volontario in ferma prefissata di un anno
nell'Aeronautica militare presso i reparti/comandi di appartenenza
che provvederanno al successivo inoltro alla D.I.P.M.A., 5° ufficio -
1ª sezione.
E' ammessa la presentazione di domande di arruolamento per piu'
blocchi.
2. Gli aspiranti all'arruolamento possono esprimere, qualora lo
desiderino, l'ordine di preferenza per l'eventuale incorporazione in
un'altra Forza armata qualora eccedenti rispetto agli arruolamenti
previsti per l'Aeronautica militare.
3. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, sotto forma di
autocertificazione, quanto segue, consapevole delle conseguenze
penali e civili che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono derivare da
dichiarazioni mendaci:
il cognome, il nome e il sesso;
la data e luogo di nascita;
il codice fiscale;
la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana;
il godimento dei diritti civili e politici;
il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado
(scuole medie) ed il giudizio conseguito al termine di detto ciclo di
studi, valido ai fini della formazione della graduatoria preliminare
di cui al successivo art. 7;
l'assenza a suo carico di sentenze penali di condanna per
delitti non colposi (anche ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.) ovvero
di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di
procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di
proscioglimento, d'autorita' o d'ufficio, da precedenti arruolamenti,
ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
l'eventuale possesso dei titoli di merito, di riserva,
preferenza o precedenza di cui al successivo art. 8 del presente
bando d'arruolamento;
non sia stato ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore di coscienza, fatto salvo il caso di successiva rinuncia,
ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale obiettore di
coscienza;
lo svolgimento o meno del servizio militare quale militare di
leva, di volontario in ferma annuale (VFA), indicandone la Forza
armata;
l'eventuale svolgimento del servizio militare in qualita' di
ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e
nel corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
eventuali altre domande di partecipazione presentate per
l'arruolamento in qualita' di volontario in ferma prefissata di un
anno nell'Aeronautica militare per l'anno 2005, riferite a scaglioni
precedenti;
inoltre, dovra' sottoscrivere:
l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra Forza
armata, indicando la Forza armata prescelta in ordine di preferenza;
il gradimento per l'eventuale espletamento del servizio presso
i reparti ubicati nelle aree geografiche elencate nell'allegato 1 del
presente bando;
l'accettazione, in caso di ammissione all'arruolamento, di
qualsiasi categoria e specialita', prevista dal ruolo, assegnata in
relazione alle esigenze della Forza armata nonche' accettare
qualsiasi sede di servizio e di essere disposto ad essere impiegato
su tutto il territorio nazionale;
di aver preso conoscenza del bando di arruolamento e di
acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito.
Ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 l'amministrazione procedera' ai controlli,
anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
rilasciate dagli aspiranti.
Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicita'
della dichiarazione rilasciata, ai sensi degli articoli 75 e 76 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il
dichiarante decadra' dai benefici conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sara' denunciato
all'autorita' giudiziaria e, qualora incorporato, decadra'
immediatamente dalla ferma (il servizio prestato sara' considerato
servizio di fatto).
L'aspirante deve anche indicare il recapito presso il quale
desidera ricevere le comunicazioni con il relativo codice di
avviamento postale, se diverso da quello di residenza e, ove
possibile, il numero telefonico: ogni variazione dell'indirizzo che
venga a verificarsi durante l'espletamento delle procedure di
arruolamento deve essere segnalata, con dichiarazione specifica,
direttamente e nel modo piu' celere, alla D.I.P.M.A. - 5° ufficio -
1ª sezione o tramite il comando, se militare in servizio.
L'amministrazione della difesa non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
Fasi dell'arruolamento
1. Per ogni blocco l'arruolamento si svolge secondo le seguenti
fasi:
a) presentazione delle domande secondo le modalita' di cui al
precedente art. 3, punto 1, lettera b);
b) acquisizione delle domande da parte della D.I.P.M.A. - 5°
ufficio - 1ª sezione ed accertamento da parte del medesimo dei
requisiti di cui al precedente art. 2, punto 1, fatta eccezione per
le lettere c) e g), nonche' per le lettere h) ed i), ed esclusione
degli aspiranti non in possesso degli stessi;
c) valutazione del giudizio conseguito nel diploma di scuola
media inferiore (scuole medie) di cui al successivo art. 7, punto 1;
d) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 8
e formazione della graduatoria definitiva;
e) accertamento dei requisiti d'idoneita' sanitaria di cui al
precedente art. 2, punto 1, lettere c), g) ed h), indicate nel
successivo art. 10, punto 2;
f) accertamento dei requisiti d'idoneita' attitudinale per
l'impiego nelle categorie/specialita' previste dall'ordinamento di
Forza armata, indicate nel successivo art. 10, punto 3;
g) incorporazione degli aspiranti utilmente collocati nella
graduatoria finale di cui alla precedente lettera d) risultati idonei
agli accertamenti di cui alle precedenti lettere e) e f);
h) ulteriore accertamento dei rimanenti requisiti ed eventuale
decadenza dall'incorporazione degli arruolati non in possesso degli
stessi.

                               Art. 5.
Deleghe - esclusioni - riesami
1. La D.I.P.M.A. - 5° ufficio e' delegata dalla direzione
generale per il personale militare allo svolgimento delle operazioni
inerenti l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 2,
punto 1, fatta eccezione per le lettere c), g), h) ed i), e ad
effettuare le dovute esclusioni dall'arruolamento.
2. L'aspirante nei confronti del quale sia stato adottato il
provvedimento di esclusione dall'arruolamento da parte della
D.I.P.M.A. - 5° ufficio, puo' avanzare oltre ai ricorsi previsti per
legge, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento
di esclusione, motivata e documentata istanza, inviata a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 3ª divisione reclutamento volontari
- 4ª sezione - casella postale 355 - cap. 00187 Roma centro -
chiedendo il riesame del provvedimento di esclusione
dall'arruolamento.
3. La predetta Direzione generale, in sede di riesame di cui al
precedente punto 2, valutate le motivazioni addotte e gli elementi
forniti dal ricorrente, riammette alle selezioni dell'arruolamento
con il primo blocco utile gli aspiranti che risultino essere in
possesso dei requisiti previsti ovvero conferma l'esclusione operata,
fornendone notizia all'ente che ha proceduto all'esclusione e
all'interessato.

                               Art. 6.
Commissione valutatrice
1. Per ogni blocco la D.I.P.M.A. - 5° ufficio - 1ª sezione invia
le domande degli aspiranti all'arruolamento in possesso dei requisiti
accertati, corredate della eventuale documentazione, alla commissione
nominata dalla Direzione generale per il personale militare, cosi'
composta:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a colonnello, designato
dallo Stato maggiore dell'aeronautica, con funzioni di Presidente;
b) due o piu' membri, dei quali:
1) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, designato
dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica;
2) uno o piu' Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, o
grado corrispondente, ovvero impiegati civili appartenenti all'area
professionale «C», designati dalla Direzione generale per il
personale militare;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo di
terza classe ovvero impiegato civile appartenete all'area
professionale «B», designato dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica,
con funzioni di segretario senza diritto di voto.

                               Art. 7.
Selezione degli aspiranti da ammettere alla valutazione di titoli di
merito
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale
1° settembre 2004, per ogni blocco la commissione di cui al
precedente art. 6, compila una graduatoria preliminare degli
aspiranti all'arruolamento definita in funzione del giudizio
conseguito dagli stessi nel diploma d'istruzione secondaria di primo
grado assegnando i seguenti punteggi:
ottimo punti 4,0;
distinto punti 3,0;
buono punti 2,0;
sufficiente punti 1,0.
2. Gli aspiranti da ammettere alla valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 8 sono tratti dalla graduatoria preliminare di cui
al precedente punto 1 entro i sottonotati numeri massimi di
collocazione utile:
1° blocco: n. 780;
2° blocco: n. 630;
3° blocco: n. 630.
3. A parita' di punteggio la precedenza e' data agli aspiranti in
possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu'
giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, delle legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.

                               Art. 8.
Valutazione dei titoli di merito
1. Per ogni blocco la commissione di cui al precedente art. 6
redige una graduatoria di merito degli aspiranti utilmente collocati
nella graduatoria preliminare, compresi nei numeri massimi di
collocazione utile di cui al precedente art. 7, punto 2, provvedendo
a sommare il punteggio riportato nella graduatoria di cui al
precedente art. 7, punto 1 con il punteggio dei seguenti titoli di
merito, a fianco di ciascuno dei quali e' attribuito il relativo
punteggio:
a) titoli previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera c) del
decreto ministeriale 1° settembre 2004:
1. porto d'armi punti 1,0;
2. patente di guida civile e militare (tipo A e B) punti 1,0;
3. patente di guida civile e militare (superiore al tipo
B) punti 1,0;
b) titoli previsti dal presente bando di arruolamento:
1. brevetto di pilota di aeroplano punti 2,0;
2. corso di cultura aeronautica punti 1,0;
3. brevetto ovvero abilitazione al lancio con paracadute punti
1,0;
4. titoli sportivi di livello almeno nazionale riconosciuti
dalla Federazione sportiva nazionale e/o CONI punti 4,0;
5. ogni classe di scuola media superiore superata punti 1,0.
2. A parita' di punteggio la precedenza e' data agli aspiranti in
possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
3. In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu'
giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, delle legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.

                               Art. 9.
Approvazione delle graduatorie
1. Per ogni blocco la commissione valutatrice di cui al
precedente art. 6, invia la graduatoria di merito di cui al
precedente art. 8, punto 1, con l'eventuale documentazione probante,
alla Direzione generale per il personale militare che effettuati gli
accertamenti di competenza provvede all'approvazione della stessa con
decreto dirigenziale.
2. La graduatoria ha validita' 12 mesi.

                              Art. 10.
Accertamenti fisio-psico-attitudinali
1. Per ogni blocco la Direzione generale per il personale
militare procede alla convocazione presso la scuola addestramento
reclute dell'Aeronautica militare (S.A.R.A.M.) degli aspiranti da
sottoporre all'accertamento dei requisiti fisio-psico-attitudinali,
di cui ai successivi punti 2 e 3, nelle seguenti entita' tratte dalla
graduatoria di merito di cui al precedente art. 9, punto 1:
1° blocco: n. 520;
2° blocco: n. 420;
3° blocco: n. 420;
2. Gli accertamenti fisio-psichici di cui al precedente punto 1
consistono nella verifica dei seguenti requisiti:
a) idoneita' fisio-psichica per l'impiego nelle Forze armate in
qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno;
b) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico.
3. Gli accertamenti attitudinali di cui al precedente punto 1
consistono nella verifica dei seguenti requisiti:
a) idoneita' attitudinale per l'impiego nelle
categorie/specialita' previste dall'ordinamento di Forza armata.
4. In caso di mancata copertura dei posti disponibili derivante
da inidoneita' degli arruolandi di cui al precedente punto 1
convocati per gli accertamenti di cui ai precedenti punti 2 e 3, la
Direzione generale per il personale militare dispone l'invio di
un'ulteriore numero di arruolandi presso la scuola addestramento
reclute dell'aeronautica militare (S.A.R.A.M.) per l'accertamento
dell'idoneita' attingendo dalla graduatoria di cui al precedente
art. 9 fino al raggiungimento dei posti disponibili all'arruolamento.
5. La convocazione di cui al precedente punto 1, e' inviata
all'interessato dalla direzione generale per il personale militare a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e contiene la data e l'ora
di presentazione alla scuola addestramento reclute dell'Aeronautica
militare (S.A.R.A.M.).
6. L'accertamento dei requisiti fisio psichici e' effettuato da
apposita commissione nominata dalla direzione generale per il
personale militare, su segnalazione dello Stato maggiore
dell'aeronautica, insediata presso la scuola addestramento reclute
dell'Aeronautica militare (S.A.R.A.M.) e composta da:
a) Presidente: un Ufficiale del corpo sanitario di grado non
inferiore a Tenente Colonnello;
b) due membri: Ufficiali Superiori del corpo sanitario;
c) segretario: un ufficiale inferiore del corpo sanitario.
7. L'accertamento dei requisiti attitudinali e' effettuato da
apposita commissione nominata dalla direzione generale per il
personale militare, su segnalazione dello Stato maggiore
dell'aeronautica, istituita presso la scuola addestramento reclute
dell'Aeronautica militare (S.A.R.A.M.) e composta da:
a) Presidente: un ufficiale di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, qualificato perito selettore;
b) due membri: Ufficiali di grado non inferiore a Capitano,
qualificati perito selettore;
c) segretario: di grado non inferiore a maresciallo,
qualificato aiuto perito selettore.
8. I criteri e le modalita' di svolgimento degli accertamenti di
cui ai precedenti punti 6 e 7 sono indicati nell'allegato 3, che fa
parte integrante del presente bando.
9. Il giudizio di non idoneita' comporta l'esclusione
dall'arruolamento. L'esito dei citati accertamenti e' comunicato agli
interessati con determinazione dei Presidenti delle commissione di
cui ai precedenti punti 6 e 7, formalmente delegati dalla Direzione
generale del personale militare alle predette incombenze.
10. L'aspirante nei confronti del quale sia stato adottato il
provvedimento di esclusione dall'arruolamento per mancanza dei
requisiti fisio-psichici da parte della commissione di cui al
precedente punto 6, puo' avanzare i ricorsi previsti per legge e,
entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di
esclusione, motivata e documentata istanza, inviata con raccomandata
con ricevuta di ritorno, alla direzione generale per il personale
militare - I reparto - 3ª divisione reclutamento volontari - 4ª
sezione - casella postale 355 - cap. 00187 Roma centro chiedendo il
riesame del provvedimento di esclusione dall'arruolamento, unendo la
pertinente certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche
o private convenzionate, attestante l'assenza delle
imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti
dei requisiti in questione.
11. La predetta Direzione generale, in sede di riesame di cui al
precedente punto 10, valutate le motivazioni addotte e preso atto
delle certificazioni prodotte, qualora sussistano le condizioni,
convoca il ricorrente presso la commissioni sanitaria d'appello, al
fine di sottoporre l'interessato all'accertamento dei requisiti
fisio-psichici. Il giudizio riportato in quest'ultima indagine e'
definitivo e nel caso di riaccertata inidoneita' comporta
l'esclusione dall'arruolamento. In caso di idoneita' la direzione
generale per il personale militare riammette all'arruolamento i
ricorrenti disponendone l'incorporamento con il primo blocco utile,
ovvero disponendo la conclusione dell'accertamento dei requisiti di
idoneita' fisio-psichici nei confronti dei candidati non
completamente profilati in sede di accertamento di cui al precedente
punto 2, utilmente collocati in graduatoria, che, qualora
riconosciuti idonei, saranno incorporati con il primo blocco utile.
12. L'aspirante nei confronti del quale sia stato adottato il
provvedimento di esclusione dall'arruolamento per mancanza del
requisito attitudinale da parte della commissione di cui al
precedente punto 7, puo' avanzare i ricorsi previsti per legge. Per
l'inidoneita' del requisito attitudinale non sono ammesse domande di
riesame.
13. Gli aspiranti devono presentarsi agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali e sanitari muniti di un valido documento di
identificazione provvisto di fotografia, rilasciato da
amministrazioni dello Stato. Gli stessi possono fruire, durante le
operazioni di selezione, di vitto e alloggio, qualora disponibile, a
carico dell'amministrazione. Gli aspiranti che non si presentano nei
tempi stabiliti sono considerati rinunciatari.
14. Il personale in servizio in qualita' di volontario in ferma
annuale (VFA) nelle Forze armate in possesso di parametri del
coefficiente somato-funzionale del profilo sanitario maggiori di due
saranno sottoposti agli accertamenti sanitari per la rivalutazione
dei coefficienti di detti parametri.

                              Art. 11.
Procedure per il recupero dei posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti di cui all'art. 1,
punto 1, del presente bando al termine delle operazioni di
incorporazione relative ad ogni blocco, ad esaurimento degli
arruolandi compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 9,
punto 1, saranno ammessi all'incorporazione gli aspiranti utilmente
collocati nelle corrispondenti graduatorie di precedenti arruolamenti
a partire dal primo dei blocchi la cui graduatoria sia ancora in
corso di validita'.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 1, i posti
eventualmente non coperti riferiti ad un blocco sono portati in
incremento per le incorporazioni dei blocchi successivi non oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti
dall'art. 1, punto 1, del presente bando.

                              Art. 12.
Ripartizione degli aspiranti idonei eccedenti
le incorporazioni di ciascun blocco
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, punto 4, del
presente bando, a copertura dei posti di cui al precedente art. 1,
punto 1, eventualmente rimasti vacanti, riferiti ad incorporazioni
per ciascun blocco, su esplicita richiesta dello Stato Maggiore
dell'Aeronautica la Direzione generale per il personale militare
attinge, previo consenso dei rispettivi Stati maggiori, dalle
graduatorie relative ad arruolamenti di volontari in ferma prefissata
di un anno nell'Esercito italiano e nella Marina militare degli
aspiranti non utilmente collocati nelle predette graduatorie,
riferite a blocchi precedenti a partire da quello la cui graduatoria
sia ancora in corso di validita' ai sensi dei rispettivi bandi di
arruolamento che abbiano manifestato l'opzione di arruolamento presso
altre Forze armate.

                              Art. 13.
Motivi di esclusione
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, altresi',
l'esclusione dall'arruolamento le domande:
a) non redatte sull'apposito modello riportato in allegato 2 al
presente bando;
b) non spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
nei modi previsti dal presente bando (art. 3);
c) non firmate dal candidato in maniera autografa e in
originale;
d) redatte a matita o con penne ad inchiostro simpatico;
e) prive dei previsti allegati;
f) che presentino correzioni e/o abrasioni.
2. Gli aspiranti che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risultassero in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti
dal presente bando ovvero per i motivi indicati al precedente punto
1. saranno, con provvedimento motivato emanato dalla Direzione
generale per il personale militare, esclusi dall'arruolamento, anche
se incorporati.
3. Qualora l'esclusione di cui al precedente punto 1 derivi da
dichiarazioni non veritiere, l'interessato sara' segnalato
all'autorita' giudiziaria per le azioni di competenza ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.

                              Art. 14.
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni blocco la scuola addestramento reclute
dell'Aeronautica militare (S.A.R.A.M.) e' autorizzata dalla Direzione
generale per il personale militare a procedere direttamente
all'incorporamento dei candidati da ammettere alla ferma prefissata
di un anno nell'Aeronautica militare, tratti dalla graduatoria di cui
al precedente art. 9, risultati idonei agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali e sanitari, di cui al precedente art. 10,
fino alla copertura dei posti previsti per il medesimo blocco,
secondo le modalita' stabilite dalla Forza armata.
2. Per ogni blocco l'ammissione alla ferma prefissata di un anno
decorrera' per gli effetti giuridici dalle date di prevista
incorporazione presso la scuola addestramento reclute
dell'Aeronautica militare (S.A.R.A.M.) ed amministrativi dalla data
di effettiva incorporazione presso la scuola stessa.
3. Gli arruolandi classificatisi utilmente per l'incorporazione
saranno ammessi alla ferma con riserva dell'accertamento, anche
successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione
all'arruolamento di cui al precedente art. 2.
4. I candidati tratti dalla graduatoria di cui all'art. 9 che non
si presenteranno presso la scuola addestramento reclute
dell'Aeronautica militare (S.A.R.A.M.) nel termine fissato nella
comunicazione di convocazione, di cui al precedente art. 10 punto 4,
saranno considerati rinunciatari ed i relativi posti saranno
ripianati traendo dalla medesima graduatoria, ovvero dalle
graduatorie di cui al precedente art. 11.

                              Art. 15.
Stato giuridico
1. Ai sensi dell'art. 7 della legge 23 agosto 2004, n. 226, fino
all'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'art. 22
della medesima legge n. 226/2004, ai volontari in ferma prefissata di
un anno si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico
previste per i volontari in ferma breve.

                              Art. 16.
Sviluppo di carriera
1. I volontari in ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica
militare possono conseguire, previo giudizio di idoneita', il grado
di Aviere scelto non prima del compimento del terzo mese
dall'incorporazione.
2. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova
valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese
dall'incorporazione.

                              Art. 17.
Dimissioni e proscioglimento dalla ferma
1. I volontari ammessi alla ferma prefissata di un anno possono
rassegnare le dimissioni entro sessanta giorni dalla data in cui
hanno contratto la ferma.
2. Il proscioglimento dei volontari in ferma prefissata di un
anno puo' avvenire secondo la normativa vigente.

                              Art. 18.
Rafferma
1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226 nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste per i volontari di truppa
dell'Aeronautica, i volontari in ferma prefissata di un anno possono
essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della
durata di un anno.

                              Art. 19.
Prolungamento della ferma
1. Il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un
anno che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi
indicati al successivo art. 21 puo' essere prolungato, su richiesta
dell'interessato, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma
per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter
concorsuale secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, della
legge 23 agosto 2004, n. 226.

                              Art. 20.
Possibilita' di carriera
1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 226 i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma
annuale, in servizio o in congedo, possono partecipare
all'arruolamento dei volontari in ferma quadriennale.
2. I requisiti e le modalita' per la partecipazione agli
arruolamenti di cui al precedente punto saranno stabiliti nei
relativi bandi di arruolamento.

                              Art. 21.
Reclutamento nelle carriere iniziali
delle Forze di polizia ad ordinamento militare
e civile e del Corpo militare della Croce Rossa
1. Ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 i
posti messi annualmente a concorso nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel corpo
militare della Croce rossa e' riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale ovvero in ferma
quadriennale, di cui, rispettivamente, agli articoli 14, 19, 20 e 21
del presente bando di arruolamento.
2. I criteri e le modalita' per l'ammissione degli aspiranti di
cui al precedente punto 1, saranno determinati da ciascuna delle
amministrazioni interessate con decreto adottato dal ministro
competente, di concerto con il Ministro della difesa.

                              Art. 22.
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per le sedi ove avranno luogo gli accertamenti dei requisiti sanitari
e attitudinali sono a carico degli aspiranti.
2. Durante le operazioni di selezione presso la Scuola
addestramento reclute dell'Aeronautica militare (S.A.R.A.M.), i
candidati potranno usufruire, qualora disponibili, di vitto e
alloggio a carico dell'amministrazione.

                              Art. 23.
Benefici
1. Al termine della ferma contratta, nel caso di collocamento in
congedo, compete la costituzione, a cura e spese
dell'amministrazione, della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.
(assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti).
2. I brevetti e le specializzazioni acquisite durante il servizio
militare in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno
nell'Aeronautica militare costituiscono titolo valutabile sia agli
effetti dell'iscrizione nelle liste di collocamento sia ai fini
dell'eventuale emigrazione all'estero.
3. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le
caratterizzazioni acquisite affini a quelle proprie della carriera
per cui e' fatta domanda, nonche' le specializzazioni acquisite sono
considerate utili secondo le disposizioni da ciascuna delle
amministrazioni interessate ai fini della formazione delle
graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali delle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare
della Croce rossa.

                              Art. 24.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati
personali saranno raccolti per le finalita' di gestione
dell'arruolamento e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale arruolamento, per
le finalita' inerenti all'arruolamento medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione all'arruolamento e
per la valutazione dei titoli di merito. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazione pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico -economica o di impiego dell'aspirante, nonche',
in caso di esito positivo dell'arruolamento, ai soggetti di carattere
previdenziale.
3. L'interessato gode del diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' del diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il Direttore generale
della Direzione generale per il personale militare che nomina, ognuno
per la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei
dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003:
a) il responsabile della D.I.P.M.A. - 5° ufficio;
b) il Presidente della commissione valutatrice di cui al
precedente art. 6;
c) i Presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 10,
punto 6 e 7;
d) il Direttore della 3ª divisione - reclutamento volontari -
della direzione generale per il personale militare.
Roma, 21 settembre 2004
Il direttore generale: Lucidi
Avvertenze:
PER QUALUNQUE NOTIZIA RELATIVA ALLA FORMULAZIONE DELLA
DOMANDA ED IN GENERALE AL PRESENTE BANDO D'ARRUOLAMENTO
RIVOLGERSI AL PIU' VICINO COMANDO DELL'AERONAUTICA
MILITARE ITALIANA.
Informazioni potranno anche essere assunte contattando
l'Ufficio relazioni con il pubblico della Direzione
generale per il personale militare: via e-mail:
urp@persomil.difesa.it
ovvero al numero telefonico 06.47355941, secondo i
seguenti orari:
dal lunedi' al giovedi' dalle 08.30 alle 13 e dalle
14,30 alle 16,30;
venerdi' dalle 08,30 alle 13.
Si potra', inoltre, consultare:
sito internet della Difesa: www.persomil.difesa.it> la sezione Difesa di Rai - televideo a pag. 417.

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