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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, a novecentosessanta posti per l'immissione
nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente della
Marina militare.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.95 del 30/11/1999
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:099E9620
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:960
Scadenza:30/12/1999
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
delle capitanerie di porto
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati
civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
Vista la legge 10 giugno 1964, n. 447, concernente le norme per i
volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi
organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze
armate e successive modificazioni;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente la modifica delle
norme del matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli
ufficiali del Corpo della guardia di finanza;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di
finanza;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio
militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, indicante gli "specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici";
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dell'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le Amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Vista la legge 6 agosto 1991, n. 255, concernente il potenziamento
degli organici delle capitanerie di porto;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente "nuove norme
sulla cittadinanza";
Visto il decreto legislativo in data 30 dicembre 1992, n, 502,
concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
"razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1993, n. 603, concernente
il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e
4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione
della difesa;
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente la
costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente "regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo
1995, concernente le determinazioni dei compensi da corrispondere ai
componenti delle Commissioni esaminatrici ed al personale addetto
alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995 concernente
attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di riordino
dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate e successive
modificazioni;
Vista la pubblicazione SMM 150 IS/UEU edizione 1998, concernente i
requisiti fisici sensoriali per l'idoneita' ai vari corpi, ruoli,
categorie, specialita' e abilitazioni del personale della Marina
militare, attuativa per le Forze armate;
Vista la legge 8 agosto 1996, n. 427, concernente disposizioni
urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze
armate e di Polizia;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, concernente
l'approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il
personale militare dell'Amministrazione della difesa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
provvedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, concernente
la modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e
norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a
norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, concernente
armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno
di ferma breve con quello del personale militare in servizio
permanente effettivo, a norma dell'art. 1, comma 99, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente
nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanata in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999 concernente
approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare e Direttiva
applicativa 19 aprile 1999;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto, per l'anno 2000, un concorso, per titoli, a complessivi
novecentosessanta posti per l'immissione nel ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente della Marina militare cosi' ripartiti
per le categorie/specialita'/abilitazioni sotto riportate:
Categorie/specialita' - Note - Posti a concorso -
Nocchieri (N)
88
Telecomunicatori (Tlc)
(1)
58
Ecogoniometristi (Ecg)
8
Radaristi (Rd)
38
Fucilieri di Marina (Fcm)
78
Elettricisti (E)
45
Tecnici Elettronici (Ete)
(2)
35
Tecnici di Macchine (Tm)
(3)
150
Furieri (Fr)
(4)
72
Furieri contabili (Frc)
26
Furieri logistici/Gestione scorte (Frl/gs)
8
Furieri logistici/operatori tecnico sanitari (Fr/ots)
(5)
4
Maestri di cucina e mensa (Mcm)
(6)
64
Furieri logistici/ Servizi generali di caserma (Frl/sc)
(7)
24
Conduttori di automezzi (Cna)
45
Incursori (In)
5
Incursori/I.S.M.E.F.
6
Palombari (Pa)
5
Meccanici di artiglieria (Ma)
20
Meccanici di artiglieriaMontatori (Ma/mo)
(8)
8
Meccanici di siluri (Si)
5
Musicanti (Mu)
8
TOTALE C.E.M.M. . . .
800
Nocchieri di porto (Np)
42
N.p./Condotta battelli pneumatici (Np/pn)
38
N.p./Motoristi (Np/Ms)
44
N.p./Elaboratori dati (Np/Ead)
16
N.p./Autisti
4
N.p./Radiotelefonisti (Np/Rf)
7
N.p./Meccanici di Artiglieria
(9)
2
N.p./Elettricisti
2
N.p./Maestri di Cucina e Mensa
2
N.p./Brevettati Sommozzatori
(10)
3
Totale Capitanerie di porto . . .
160
Totale generale . . .
960
---------
(1) Per i posti a concorso nella specialita' TLC e' incluso il
personale di specialita' "S", "Rt", "Tlc".
(2) Per i posti a concorso nella specialita' ETE e' incluso il
personale di specialita' "Ete" ed "Em".
(3) Per i posti a concorso nella categoria TM e' incluso il
personale di specialita' "Mc" ed "Mn".
(4) Per i posti a concorso nella specialita'/abilitazione FR e'
incluso il personale di specialita' "Fr", "Fr/di.", "Fr/tip",
"Fr/fn" ed "Ead".
(5) Per i posti a concorso nella specialita'/abilitazione "Frl/ots"
(operatori tecnici assistenza sanitaria), e' incluso il personale
di specialita' "I" (infermieri), "Frl/ss", "Frl/slo".
(6) Per i posti a concorso nella specialita' MCM e' incluso il
personale di specialita'/abilitazione "Mcm", "Frl/ml", "Frl/pt".
(7) Per i posti a concorso nella specialita'/abilitazione "Frl/sc",
e' incluso il personale di specialita'/abilitazione "M/sv", "M/br",
"M/mur", "M/fl".
(8) Per i posti a concorso nella specialita'/abilitazione Ma/mo e'
incluso il personale di specialita' "Caf".
(9) Per i posti a concorso nella categoria/abilitazione Np/ma e'
incluso il personale con specialita' "Np/ma", "Np/Sdi".
(10) Per i posti a concorso nella categoria Np brevettati
sommozzatori, concorre il personale Np di tutte le abiitazioni in
possesso del brevetto di sommozzatore.
Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente sono attribuite mansioni esecutive sulla base
del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di
appartenenza, dell'incarico, nonche' incarichi di comando nei
confronti di uno o piu' militari.
Il personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente della categoria "Nocchieri di porto" del Corpo
delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre
agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche
funzioni di agente di Polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 1235
del codice della navigazione, dell'art. 55 del codice di procedura
penale e delle leggi speciali in materia di navigazione.

                               Art. 2.
Destinatari
Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo:
1) i sergenti di complemento della Marina militare ed i graduati di
truppa della Marina militare in ferma triennale o quinquennale in
servizio da almeno 24 mesi alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso previsto
dal successivo art. 4;
2) i sergenti di complemento della Marina militare ed i graduati di
truppa della Marina militare in ferma triennale o quinquennale
collocati in congedo successivamente alla data del 31 agosto 1994.

                               Art. 3.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso, con domanda da prodursi secondo
le modalita' indicate al successivo art. 4, i sergenti di complemento
della Marina militare ed i graduati di truppa della Marina militare
di cui al precedente art. 2 che:
a) appartengano alle categorie/specialita'/abilitazioni indicate
nel presente bando di concorso;
b) siano in possesso della idoneita' psico-fisica al servizio
militare nel servizio permanente, per le
categorie/specialita'/abilitazioni di appartenenza;
c) non abbiano riportato condanne per delitti non colposi;
d) non abbiano riportato nell'ultimo biennio di servizio prestato
una qualifica non inferiore a "nella media" o "sufficiente" o un
giudizio equiparabile a tale qualifica, cosi' come specificato al
successivo art. 8.
e) non siano incorsi nel proscioglimento d'autorita' da precedente
arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato
dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio
militare incondizionato o per inidoneita' al grado di caporale,
caporale maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave
mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare
di cui alla legge il luglio 1978, n. 382;
f) non siano incorsi nel proscioglimento d'ufficio dal precedente
arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo Armato
dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per
condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle
disposizioni di legge sul matrimonio;
g) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta previste
dall'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, per l'assunzione nell'Amministrazione della difesa, quale
sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80;
2. I requisiti di cui al precedente comma 1, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data
dell'effettiva incorporazione.
3. I candidati che risultassero ad una verifica, anche successiva,
in difetto di uno o piu' requisiti saranno esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, dichiarati decaduti dalla nomina.

                               Art. 4.
Domanda
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta
su carta semplice ed istruita secondo lo schema di cui all'allegato
"A" che fa parte integrante del presente decreto. La stessa, firmata
dall'interessato, dovra' essere presentata o fatta pervenire secondo
le seguenti modalita':
a) per il personale in congedo dovra' essere inviata,
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 3 Divisione - 2 Sezione, via XX Settembre n. 123/A -
00187 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante. E' inoltre fatto
obbligo ai predetti candidati di inviare, entro il termine suddetto
copia della domanda alla capitaneria di porto di appartenenza. Sulla
busta dovra', altresi', essere apposta la seguente dicitura: "Domanda
di partecipazione al 5 concorso truppa in servizio permanente della
Marina militare";
b) per il personale in servizio, dovra' essere presentata al
Comando di appartenenza, sempre nel termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale. La domanda dovra' essere verificata e trasmessa dal
Comando di appartenenza entro il termine di cinque giorni
successivamente alla data di scadenza dei termini di presentazione
della domanda. Il Comando avra' cura di allegare alla stessa la
seguente documentazione:
documento valutativo senza numero e senza foglio di comunicazione
compilato alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, con la causale "Per
partecipazione a concorso";
copia conforme di tutte le precedenti valutazioni caratteristiche;
copia conforme del quadro punizioni ed elogi, ovvero modd. 2MM;
copia conforme dei verbali degli esiti dei corsi o copie dei modd.
5MM;
copia conforme del foglio matricolare, escluso il mod. SA/10.
La domanda presentata oltre il termine perentorio suindicato
comportera' l'esclusione dal concorso.
2. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, sotto la propria
responsabilita', quanto segue, consapevole delle conseguenze penali e
civili che ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
possono derivargli da dichiarazioni mendaci:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili e
politici;
c) codice fiscale;
d) per il personale in servizio: grado, categoria/specialita'/
abilitazione, matricola, classe e scaglione;
e) per il personale in congedo: grado,
categoria/specialita'/abilitazione, matricola, classe, scaglione e
data di congedamento;
f) indirizzo e numero telefonico. Il candidato in congedo o il cui
congedo avverra' nelle fasi del concorso e' inoltre tenuto a
segnalare il recapito ove desidera ricevere le comunicazioni relative
al concorso, e tempestivamente ogni variazione dello stesso alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3
Divisione - 2 Sezione, via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
g) il titolo di studio posseduto con la data in cui e' stato
conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato precisando
l'indirizzo del medesimo;
h) di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi,
di non avere in corso procedimenti penali o disciplinari, misure di
sicurezza e di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico
precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell'art. 686 c.p.p.. Detta dichiarazione va resa anche se negativa.
Il candidato deve comunicare, altresi', tempestivamente, alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3
Divisione - 2 Sezione, via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma,
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra;
i) di non essere incorso nelle sanzioni penali accessorie della
sospensione/interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
j) di non essere stato destituito/dispensato dall'impiego presso
altra pubblica amministrazione;
k) di non essere stato prosciolto d'autorita' da precedente
arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato
dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio
militare incondizionato o per inidoneita' al grado di caporale,
caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave
mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare
di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;
l) di non essere incorso nel proscioglimento d'ufficio da
precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo
armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla
classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione
delle disposizioni di legge sul matrimonio;
m) i candidati della categoria nocchieri di porto debbono
dichiarare di accettare l'eventuale convocazione ai corsi
specialistici previsti per la categoria di appartenenza;
n) di essere in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni. I candidati dovranno
elencare gli eventuali titoli posseduti;
o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire
senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito.
3. Alla domanda, firmata dall'interessato, dovra' essere allegata,
ai fini della valutazione dei titoli copia del titolo di studio, di
scuola media inferiore o titolo equipollente rilasciato da istituto
statale o parificato o legalmente riconosciuto.
La valutazione del menzionato titolo di studio conseguito
all'estero e' subordinata alla presentazione della dichiarazione di
equipollenza rilasciata da un Provveditorato agli studi a scelta del
candidato. Il titolo potra' essere prodotto anche in fotocopia la cui
conformita' all'originale potra' essere attestata dal candidato
stesso con propria dichiarazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Tale
dichiarazione dovra' essere sottoscritta con le forme e le modalita'
di cui all'art. 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15; i concorrenti
in servizio potranno effettuare la predetta sottoscrizione in
presenza del funzionario competente a ricevere la domanda di
partecipazione presso il Reparto/Ente di appartenenza. La
dichiarazione di cui sopra, sara', comunque, ritenuta valida se
prodotta unitamente a copia fotostatica del documento di
riconoscimento.
In ogni caso il concorrente potra' avvalersi della facolta' di
rilasciare dichiarazione sostitutiva ai sensi del precitato decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Qualora i candidati di cui al precedente art. 2, abbiano dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei
titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni, hanno l'obbligo di allegare ed inviare unitamente alla
stessa domanda, la documentazione comprovante il possesso dei
predetti titoli. Gli stessi potranno comunque, avvalersi della
facolta' di rilasciare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
4. La domanda di partecipazione al concorso prodotta nei termini,
ma formalmente irregolare ovvero incompleta di talune delle
prescritte dichiarazioni potra' essere accettata a giudizio
discrezionale ed insindacabile dell'Amministrazione, per essere
regolarizzata od integrata delle dichiarazioni mancanti.
La mancanza della firma del candidato comportera' l'esclusione dal
concorso.

                               Art. 5.
Esclusioni
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
concorrenti partecipano "con riserva" al concorso.
La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere, in qualsiasi momento, o dichiarare
decaduto dalla nomina, qualsiasi candidato che non venisse ritenuto
in possesso dei requisiti prescritti.

                               Art. 6.
Svolgimento del concorso
Lo svolgimento del concorso prevede:
valutazione dei titoli posseduti dal candidato;
accertamento dell'idoneita' psico-fisica al servizio permanente nel
Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

                               Art. 7.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso che verra' nominata con
successivo provvedimento della Direzione generale per il personale
militare, sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
tre ufficiali di grado non inferiore a capitano di corvetta,
membri;
un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di vascello o
sottufficiale nel grado di aiutante, membro e segretario.
Detta commissione avra' il compito di:
valutare i titoli, come indicato al successivo art. 8;
formare la graduatoria finale, come specificato al successivo art.
9;
redigere l'elenco dei candidati giudicati "non idonei".

                               Art. 8.
Valutazione dei titoli
I titoli di servizio presi in considerazione saranno quelli
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
La commissione di cui all'art. 7 provvedera' alla valutazione dei
seguenti titoli con l'assegnazione dei punteggi secondo i valori di
seguito indicati:

----* Vedere Tabella a pag. 5 della G.U. *----

In merito ai singoli documenti da esaminare, la commissione
esaminatrice seguira' i criteri sottoelencati:
documento di valutazione con qualifica finale: sara' tenuto conto
esclusivamente delle qualifiche finali, e non anche delle relative
voci interne;
documento di valutazione senza qualifica finale: in considerazione
che per tali documenti non e' prevista la qualifica finale, il
punteggio da assegnare sara' desunto dal giudizio espresso
dall'ultimo revisore e dal giudizio formulato nel foglio di
comunicazione, valutati congiuntamente attenendosi alle linee guida
delle "Istruzioni per i documenti caratteristici degli ufficiali, dei
sottufficiali e militari di truppa" per la compilazione della
documentazione caratteristica;
documento valutativo per periodi inferiori a 30 giorni: qualora sia
collocato all'inizio o alla fine di tutta la documentazione
caratteristica, la commissione esaminatrice lo dovra' valutare alla
stessa stregua del documento caratteristico che segue o precede.
Nel caso in cui venga a collegarsi tra due documenti
caratteristici, la commissione attribuira' una valutazione pari alla
media dei valori dei due documenti caratteristici.
Il punteggio di merito da assegnare ai documenti caratteristici
dovra' essere calcolato moltiplicando il parametro indicato
nell'apposita tabella delle qualifiche, per il rapporto tra il numero
dei giorni riferiti alla qualifica attribuita all'interessato ed il
totale del giorni di servizio prestati dal militare sino alla data di
scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso.
Il punteggio totale verra' determinato dalla somma dei parziali
riferiti ad ogni documento caratteristico.
b) benemerenze:

Riconoscimenti Punti di merito
-- --
Encomio solenne 5
Encomio semplice 2
Elogio 0,5 fino ad un massimo di punti 2

Per decorazioni al valor militare, al valor di Marina (medaglia
d'oro, d'argento, di bronzo) e al valor civile punti 5 per ogni
decorazione, fino ad un massimo di punti 10;
c) corso di formazione professionale:
il punteggio sara' attribuito in relazione al voto finale riportato
secondo la seguente formula:

P = (V-18)x1/4
P = voto punteggio
V = conseguito espresso in trentesimi
Ai voto uguali o inferiori a 17/30 o equivalenti saranno assegnati
zero punti;
d) abilitazioni Marina militare:
"BSM" "PAR", "SMZ", "INQ", "NBC", "OSSALC", "ELM", "FN", "IFA",
"GM", "ISTR",
punti 0,5 ciascuna;

e) sanzioni disciplinari di Corpo (punteggi da sottrarre):
Consegna di rigore Punti 3 di demerito per ogni giorno di
consegna di rigore;
Consegna Punti 1 per ogni giorno di consegna
Rimprovero Punti 0,5 per ogni rimprovero

Nei punteggi a sottrarre non si dovra' tener conto delle punizioni
per la sola consegna e rimprovero sanzionati presso gli Istituti di
formazione durante la frequenza dei corsi si dovra' tenere conto
della consegna di rigore;
f) titoli di studio:
per possesso del diploma di scuola media inferiore, rilasciato da
scuole statali o istituti parificati o legalmente riconosciuti:
punti 1;
g) attivita' di servizio:
per ogni quadrimestre di servizio prestato: punti 0,3;
per l'imbarco su unita' navali in armamento, esclusi i
rimorchiatori portuali ed i battelli sgombero poligono: punti 0,5 per
ogni 6 mesi d'imbarco (cumulabili con il servizio prestato);
per l'attivita' di servizio, svolta su territorio estero (il
servizio svolto su unita' navali dislocate all'estero non da' luogo
all'attribuzione di questo punteggio) extra Comunita' europea: punti
0,5 per ogni mese di attivita' di servizio;
Il punteggio totale sara' determinato dalla somma algebrica dei
punteggi ottenuti ai punti a), b), c), d), e), f), g).

                               Art. 9.
Graduatoria
La commissione d'esame dei titoli formera' la graduatoria dei
concorrenti giudicati idonei in base al punteggio attribuito per il
possesso dei titoli stessi.
Le graduatorie saranno formate distintamente per le
categorie/specialita'/abilitazioni previste nel presente bando.
A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in
possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni, purche' non in contrasto con i
requisiti richiesti al precedente art. 3. In caso di ulteriore
parita' sara' data precedenza alla minore eta' ai sensi della legge
16 giugno 1998, n. 191.
La graduatoria sara' pubblicata nel Foglio d'Ordini Marina.
Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.

                              Art. 10.
Accertamenti psicofisici
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria degli
idonei, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3,
saranno convocati presso una sede che l'Amministrazione della Difesa
stabilira', per essere sottoposti a visita medica a cura di apposita
commissione nominata dalla Direzione generale per il personale
militare. L'Amministrazione potra' procedere a convocare fino al 20%
in piu' dei posti a concorso.
La mancata presentazione per qualunque motivo avvenuta nel giorno
ed all'ora stabilita nell'avviso di convocazione sara' considerata
rinuncia alla partecipazione al concorso.
In caso di grave e giustificato motivo, da comprovarsi con idonea
documentazione, il concorrente potra' essere ammesso, successivamente
e con nuova convocazione, ad effettuare le predette visite mediche.
La riconvocazione di cui sopra e' una "facolta'" che si riserva di
esercitare l'Amministrazione e l'esercizio di tale facolta' e'
discrezionale e non sindacabile.
I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti affetti da malattia o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Ove i candidati non
avessero recuperato, al momento della nuova visita la prevista
idoneita' fisica saranno giudicati "non idonei". Tale giudizio sara'
comunicato seduta stante agli interessati. L'accertamento dei
requisiti a cura della commissione medica avverra' secondo i criteri
riportati in allegato "B", che fa parte integrante del presente
decreto.
2. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo
e comporta in caso di giudizio di "non idoneita'" la esclusione dal
concorso. I candidati giudicati non idonei potranno far pervenire
alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3
Divisione - 2 Sezione, via XX settembre 123/A - 00187 Roma,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data della
visita medica, specifica istanza corredata di idonea documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale
documentazione verra' valutata da un'apposita commissione medica,
nominata dalla Direzione generale per il personale militare, che,
qualora necessario, potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori
accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre il termine perentorio sopra
citato.
In caso di accoglimento dell'istanza i candidati riceveranno
formale comunicazione da parte della Direzione generale per il
personale militare.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di non
idoneita' riportato al termine della visita medica si intendera'
confermato.

                              Art. 11.
Conferimento di ulteriori posti agli idonei
non utilmente collocati in graduatoria
L'Amministrazione si riserva la facolta' di conferire, oltre ai
posti messi a concorso per ciascuna categoria/specialita', anche
quelli che alla data di approvazione della graduatoria stessa
risultino disponibili.
Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria finale
non possono superare il quinto dei posti messi a concorso per
ciascuna categoria/specialita'.

                              Art. 12.
Incorporamento ed ammissione ai corsi
1. I concorrenti utilmente posizionati nella graduatoria finale che
abbiano superato la prescritta visita medica frequenteranno presso la
Scuola sottufficiali di Taranto o di La Maddalena un corso di
aggiornamento e di formazione professionale sulla base della
categoria/specialita'/abilitazione.
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di carta di identita',
o altro valido documento di identificazione rilasciato da una
amministrazione dello Stato e del codice fiscale.
Gli stessi dovranno sottoscrivere l'atto di arruolamento che agisce
come condizione necessaria ed indispensabile per l'incorporazione e
con provvedimento della Direzione generale per il personale militare
saranno immessi in ruolo.
2. Coloro i quali non si saranno presentati nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause di impedimento
da comunicare al I Reparto - 3 Divisione - 2 Sezione della Direzione
generale per il personale militare, con la massima urgenza. Le cause
di impedimento saranno valutate e, se considerate valide,
consentiranno un differimento della presentazione, a giudizio
insindacabile della predetta Direzione generale, per un periodo
comunque non superiore a 15 giorni.

                              Art. 13.
Disposizioni amministrative
1. Durante gli accertamenti sanitari i candidati potranno fruire di
vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione.
I vincitori provenienti dal congedo, convocati per l'incorporamento
presso le Scuole sottufficiali potranno richiedere lo scontrino a
tariffa militare per l'acquisto del biglietto ferroviario, in 2
classe di sola andata, presso la piu' vicina Capitaneria di porto o
Comando Carabinieri esibendo l'avviso di convocazione.
2. L'Amministrazione potra' richiedere ai candidati risultati
idonei nella selezione di cui al precedente articolo 10 la
documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di
partecipazione al concorso e degli eventuali titoli preferenziali. I
candidati potranno avvalersi della facolta' di rilasciare
dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1998, n. 403.

                              Art. 14.
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
L'Amministrazione procedera' ai controlli sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate dal candidato. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione rilasciata, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

                              Art. 15.
Avvertenze generali
Ogni ulteriore informazione riferentesi al concorso potra' essere
richiesta all'ufficio relazioni con il pubblico della Direzione
generale per il personale militare, via XX Settembre n. 123/A, c.a.p.
00187, Roma, tel. 06/47355941-4814837 nei giorni e negli orari sotto
indicati:
lunedi' e mercoledi', dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 14,45
alle ore 16;
martedi', giovedi' e venerdi', dalle ore 9 alle ore 12,30.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
vigente normativa e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 22 novembre 1999
Il direttore generale: Tambuzzo
Il comandante generale: Ferraro

----* Vedere Allegato a pag. 7 della G.U. *----

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