Bando di concorso 8° corso-concorso per 210 dirigenti della P.A. SNA - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentoquindici
allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per
il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non
economici.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.50 del 30/6/2020
Ente:PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:20E07228
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:210
Scadenza:25/7/2020
Tags:Amministrativi IN EVIDENZA

Pagina ufficiale
Forum di discussione

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 28 concernente
l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e
formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare l'art. 250, comma 1, il quale stabilisce
che «Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'amministrazione
bandisce l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione
dirigenziale, prevedendo: a) la presentazione della domanda di
partecipazione anche con le modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'art.
247; b) lo svolgimento con modalita' telematiche di due prove
scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate
di cui all'art. 247, comma 2; c) un esame orale nel corso del quale
saranno accertate anche le conoscenze linguistiche, che puo' essere
anche svolto in videoconferenza secondo le modalita' di cui all'art.
247, comma 3 d) una commissione di concorso articolata in
sottocommissioni. Si applica comunque il comma 7, dell'art. 247.»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 1,
comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che
rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente
della seconda fascia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili»;
Vista la circolare del 24 luglio 1999 n. 6 del Dipartimento della
funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189, «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di
studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n.
148;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in
particolare l'art. 4, comma 45;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n, 98, «Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia»;
Visto il regolamento europeo (UE) del 27 aprile 2016, n.
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2018, n. 101 recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
settembre 2019, «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio,
on. dott.ssa Fabiana Dadone»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31
marzo 2020, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione e'
autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento
di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
febbraio 2017 con il quale il prof. Stefano Battini e' nominato
Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 250, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono ammessi alla frequenza
dell'VIII corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il
limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del cinquanta
per cento, per un totale di trecentoquindici unita';

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione
di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione
organizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (di seguito
SNA) per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle seguenti
amministrazioni:

 
=============================================================
|Consiglio di Stato | 3|
+---------------------------------------------------+-------+
|Presidenza del Consiglio dei ministri | 18|
+---------------------------------------------------+-------+
|Ministero dell'interno | 21|
+---------------------------------------------------+-------+
|Ministero della giustizia - Dipartimento per la | |
|giustizia minorile e di comunita' | 3|
+---------------------------------------------------+-------+
|Ministero della giustizia - Dipartimento | |
|dell'amministrazione penitenziaria | 3|
+---------------------------------------------------+-------+
|Ministero della giustizia - Dipartimento | |
|dell'organizzazione giudiziaria, del personale e | |
|dei servizi | 12|
+---------------------------------------------------+-------+
|Ministero della difesa | 13|
+---------------------------------------------------+-------+
|Ministero dell'economia e delle finanze | 15|
+---------------------------------------------------+-------+
|Ministero dello sviluppo economico | 17|
+---------------------------------------------------+-------+
|Ministero dell'ambiente e della tutela del | |
|territorio e del mare | 10|
+---------------------------------------------------+-------+
|Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 12|
+---------------------------------------------------+-------+
|Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 3|
+---------------------------------------------------+-------+
|Ministero dell'istruzione Ministero | |
|dell'universita' e della ricerca | 18|
+---------------------------------------------------+-------+
|Ministero per i beni e le attivita' culturali e per| |
|il turismo | 20|
+---------------------------------------------------+-------+
|Ministero della salute | 2|
+---------------------------------------------------+-------+
|Agenzia delle dogane e dei monopoli | 10|
+---------------------------------------------------+-------+
|Agenzia per la promozione all'estero e | |
|l'internazionalizzazione delle imprese italiane | |
|(ITA-ICE) | 6|
+---------------------------------------------------+-------+
|Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, | |
|l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - | |
|ENEA | 2|
+---------------------------------------------------+-------+
|Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) | 1|
+---------------------------------------------------+-------+
|Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) | 6|
+---------------------------------------------------+-------+
|Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli | |
|infortuni sul lavoro (INAIL) | 9|
+---------------------------------------------------+-------+
|Ispettorato nazionale del lavoro (INL) | 5|
+---------------------------------------------------+-------+
|Istituto nazionale di statistica (ISTAT) | 1|
+---------------------------------------------------+-------+
 


                               Art. 2 

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
requisiti di seguito indicati.
a) Titolo di studio:
a1) sono ammessi al concorso i soggetti muniti di laurea
specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato di ricerca, o di master
di secondo livello, o di diploma di specializzazione conseguito
presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80;
a2) sono ammessi al concorso i dipendenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o
magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli
ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio,
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso della laurea;
b) Cittadinanza italiana.
c) Idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso e allo
svolgimento delle funzioni proprie del dirigente. La SNA si riserva
la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori
del concorso in base alla normativa vigente.
d) Godimento dei diritti civili e politici. Non sono ammessi al
concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico
attivo, nonche' coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o decaduti dall'impiego statale ai sensi
dell'art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o
licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle
disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, o per aver
conseguito l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di
lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi
fraudolenti.
2. I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all'estero
presso universita' e istituti di istruzione universitaria, sono
considerati validi per l'ammissione al concorso se sono dichiarati
equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la
normativa vigente.
3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dall'art. 3, comma 2, del presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. Per difetto dei requisiti, la SNA puo' disporre in qualsiasi
momento l'esclusione del candidato dal concorso con provvedimento
motivato.

                               Art. 3 

Pubblicazione del bando e domanda di ammissione al concorso

1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». E'
altresi' disponibile sul sistema Step One 2019
https://www.ripam.cloud e sul sito istituzionale della SNA
www.sna.gov.it/8corsoconcorso
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di
identita' digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico
sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet
all'indirizzo https//www.ripam.cloud previa registrazione del
candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il
candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la
compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati
entro il quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per l'invio on line della domanda cada
in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e
indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59.59 di detto
termine. La data di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso e' certificata dall'applicazione informatica presente sulla
piattaforma che, allo scadere del termine utile per la presentazione,
non consente piu' l'accesso e l'invio della domanda. Il sistema
rilascia la ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso che il
candidato deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il
giorno della prova preselettiva o della prova scritta ove la
preselezione non abbia luogo. Ai fini della partecipazione al
concorso, in caso di piu' invii, si terra' conto unicamente della
domanda inviata cronologicamente per ultima.
3. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della
domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) il luogo e la data di nascita;
c) di essere cittadino italiano;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di
avviamento postale), con l'impegno di far conoscere tempestivamente
le eventuali variazioni;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio
previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del presente avviso; per
ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'universita' o
l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il
titolo di studio e' stato conseguito all'estero il candidato deve
indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso
e' stato riconosciuto equipollente o equivalente al corrispondente
titolo italiano; qualora il candidato non sia ancora in possesso
della dichiarazione di equipollenza/equivalenza, dovra' comunicare la
data di presentazione della richiesta alla competente autorita';
g) di essere/non essere dipendente di ruolo di pubblica
amministrazione. Se dipendente di ruolo della pubblica
amministrazione, il candidato deve indicare la denominazione della
stessa, la posizione funzionale occupata e gli anni di effettivo
servizio svolti in tale posizione, nonche' gli estremi degli
eventuali provvedimenti interruttivi del computo dell'effettivo
servizio, con l'indicazione dei periodi di assenza. Se il candidato
e' dipendente pubblico ed e' in possesso dei requisiti previsti
all'art. 2, comma 1, lettera a2) del presente avviso, deve dichiarare
nella domanda di avere compiuto almeno cinque anni di servizio,
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso della laurea, almeno triennale.
h) di essere fisicamente idoneo alla frequenza del
corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del
dirigente;
i) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione)
e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego pubblico
ai sensi della normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti,
di non aver conseguito l'impiego o sottoscritto il contratto
individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o,
comunque, con mezzi fraudolenti; in caso contrario il candidato deve
indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;
m) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito, danno luogo a preferenza; i titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda;
n) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, il recapito di posta elettronica certificata
presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso,
con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
variazioni;
o) di essere portatore/portatrice di handicap e di avere
necessita', ai sensi della legge n. 104/1992, di ausili e/o tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali; e' fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c) del presente avviso.
La documentazione inerente alla condizione di handicap
rilasciata dalla competente commissione medica dovra' essere
trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
protocollo@pec.sna.gov.it entro il termine di venti giorni successivi
alla data di scadenza della presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione
al trattamento dei dati sensibili. Gli ausili richiesti dovranno
essere specificati nella domanda;
p) di aver diritto ad essere esonerato dal sostenere la prova
preselettiva (art. 20, comma 2-bis, legge n. 104/1992), eventualmente
prevista, stante il riconoscimento dello stato di portatore di
handicap e di una percentuale di invalidita' pari o superiore
all'ottanta per cento; e' fatto comunque salvo il requisito
dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del
presente avviso.
La documentazione inerente al riconoscimento dello stato di
handicap e di un grado di invalidita' uguale o superiore all' ottanta
per cento, rilasciata dalla competenti commissioni mediche, dovra'
essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
protocollo@pec.sna.gov.it entro il termine di venti giorni successivi
alla data di scadenza della presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione
al trattamento dei dati sensibili;
q) di aver versato il contributo di segreteria stabilito
dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 10,00
(dieci) euro mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente
bancario IBAN IT42Q0100003245348010236805 (BIC/SWIFT BITAITRRXXX per
bonifici dall'estero) intestato alla Tesoreria Provinciale dello
Stato di Roma indicando la causale «8 corso-concorso SNA» e il
proprio codice fiscale, oppure mediante bollettino postale sul conto
corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello
Stato di Roma, indicando la causale «8 corso-concorso SNA - capo X,
cap. 2368, art. 05» e il proprio codice fiscale; il candidato deve
indicare nella domanda gli elementi identificativi del versamento;
r) il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo (UE) n.
2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
4. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente bando.
5. Nel caso in cui le prove d'esame sono precedute dalla prova
preselettiva di cui al successivo art. 5, la SNA verifica la
validita' delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e
limitatamente ai candidati che l'hanno superata. La mancata
esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le
irregolarita' della domanda stessa.
6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di
ammissione saranno sottoscritte in sede di espletamento della prima
delle prove scritte di cui all'art. 7 del presente avviso, e avranno
valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto n. 445/2000.
7. La SNA non e' responsabile in caso di smarrimento delle
proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito
rispetto a quello indicato nella domanda o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4 

Commissione esaminatrice

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, la commissione esaminatrice e'
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni e'
disposta ai sensi dell'art. 250, comma 1, lett. d), del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34.

                               Art. 5 

Prova preselettiva

1. Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione e' pari
o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, si
svolge, anche presso sedi decentrate e con il supporto di
strumentazione informatica, una prova preselettiva per determinare
l'ammissione dei candidati alle prove scritte.
2. Con avviso da pubblicarsi in data 8 settembre 2020 sul sistema
Step One 2019, sul sito internet della SNA (indirizzo:
www.sna.gov.it/8corsoconcorso) e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e' data
notizia riguardante la pubblicazione del calendario e le sedi di
svolgimento dell'eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono
dalla SNA comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a
presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo le
indicazioni contenute in detto avviso, muniti di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento in corso di validita': carta di
identita', passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di
pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici, porto d'armi, tessera di riconoscimento, purche' munita di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata
da un'amministrazione dello Stato. L'avviso e' pubblicato
almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova.
3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sedi stabilite,
comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta
l'esclusione dal concorso.
4. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o
superiore all'ottanta per cento non e' tenuta a sostenere la prova
preselettiva eventualmente prevista.
5. La prova preselettiva consiste in un test composto da sessanta
quesiti a risposta multipla comprendenti quesiti di logica e
situazionali (20) e quesiti nelle seguenti discipline: diritto
costituzionale (4), diritto amministrativo (9), diritto dell'Unione
europea (4), economia politica (4) politica economica (4) economia
delle amministrazioni pubbliche (3), management pubblico (3), analisi
delle politiche pubbliche (3), lingua inglese-livello B2 QCER (6).
6. Sono ammessi alle prove scritte i candidati classificati in
graduatoria entro il 1.260° posto (corrispondente a quattro volte il
numero degli allievi ammessi al corso-concorso) e i candidati che
riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al 1.260°
posto.
7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del punteggio finale di merito.
8. Nell'avviso di cui al comma 2 sono fornite ulteriori
istruzioni circa le modalita' di svolgimento, anche mediante
strumentazione e procedure informatiche, della prova preselettiva.
Nel medesimo avviso sono determinati i punteggi delle risposte
fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati.
9. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri, codici, dizionari, testi di legge, pubblicazioni,
telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare
tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la
commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano
l'immediata esclusione dal concorso.
10. Al termine della correzione di tutti i test, svolta con
l'ausilio di sistemi informatizzati, viene compilata la graduatoria
dei candidati.
11. L'elenco dei candidati che superano la prova preselettiva e
il calendario delle prove scritte e' pubblicato sul sistema Step One
2019 e sul sito internet della SNA.
12. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude alla
SNA l'adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito
di accertamenti esperibili in qualunque momento della procedura
concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la
partecipazione al concorso.

                               Art. 6 

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale.

                               Art. 7 

Prove scritte

1. La prima prova scritta consiste in un elaborato ed e' diretta
a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle
materie giuridiche (diritto costituzionale, diritto amministrativo,
diritto dell'Unione europea), l'attitudine al ragionamento giuridico,
la capacita' di impostare analisi critiche di problemi complessi e di
proporre soluzioni argomentate, sulla base di un breve dossier
distribuito ai candidati. Il dossier contiene documenti in lingua
italiana e in lingua inglese e la traccia prevede anche una specifica
domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua inglese (livello
atteso B2 QCER). E' facolta' della commissione definire le dimensioni
massime dell'elaborato.
2. La seconda prova scritta e' volta a verificare le conoscenze e
le competenze dei candidati nelle materie economiche e dell'analisi
delle politiche pubbliche (economia politica, politica economica,
economia delle amministrazioni pubbliche, management pubblico,
analisi delle politiche pubbliche) e la loro capacita' di impiegare
gli strumenti e le metodologie di tali discipline al fine di
formulare diagnosi e proposte argomentate in relazione a problemi
attinenti alle attivita' delle pubbliche amministrazioni. La prova
consiste nella redazione di un elaborato, sulla base di un breve
dossier distribuito ai candidati. Il dossier contiene documenti in
lingua italiana e in lingua inglese e la traccia prevede anche una
specifica domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua
inglese (livello atteso B2 QCER). E' facolta' della commissione
definire le dimensioni massime dell'elaborato.
3. Le prove scritte si svolgono mediante l'utilizzo di
strumentazione e procedure informatiche e possono tenersi anche nella
medesima data e in sedi decentrate, tenendo conto di esigenze di
tutela della salute, fermo restando la contemporaneita' dello
svolgimento per tutti i candidati ammessi. Il calendario delle prove
e' reso noto con il medesimo avviso di cui al all'art. 5, comma 11,
recante l'elenco dei nominativi dei candidati che hanno superato la
prova preselettiva. Il calendario e' pubblicato almeno quindici
giorni prima della data di inizio delle prove scritte e ha valore di
notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alle prove scritte
sono tenuti a presentarsi muniti di uno dei documenti di
riconoscimento in corso di validita' indicati all'art. 5, comma 2,
del presente bando. La mancata presentazione, comunque giustificata
ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per
ciascuna prova scritta comporta l'esclusione dal concorso.
4. I candidati non possono introdurre nella sede di esame testi
di legge, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, codici,
pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei
alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono
comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la
commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano
l'immediata esclusione dal concorso.
5. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni procedono
alla valutazione delle prove scritte anche mediante sedute svolte in
modalita' telematica, secondo procedure che garantiscano principi di
anonimato nella correzione delle prove nonche' la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni.
6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i
candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi in
ciascuna prova scritta.
7. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione
a mezzo messaggio di posta elettronica certificata con l'indicazione
delle votazioni riportate in ciascuna delle prove scritte. L'avviso
per la presentazione alla prova orale e' recapitato ai candidati
almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla.

                               Art. 8 

Prova orale

1. La prova orale puo' essere svolta anche in videoconferenza e
consiste in un colloquio diretto ad accertare nel candidato:
a) il possesso di adeguate conoscenze nelle discipline indicate
all'art. 5, comma 5;
b) il possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie
digitali, competenze in ordine all'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione ai fini gestionali e
competenze digitali volte a favorire processi di innovazione
amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica
amministrazione;
c) le capacita' organizzative e manageriali in rapporto a
specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale.
2. La verifica della conoscenza della lingua inglese avviene
attraverso la lettura e la traduzione di un testo, nonche' attraverso
una conversazione che accerti il livello (B2 QCER) delle competenze
linguistiche.
3. I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito uno
dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati
all'art. 5, comma 2, del presente bando.
4. Superano la prova orale i candidati che conseguono un
punteggio di almeno settanta centesimi.
5. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario della commissione esaminatrice, e' affisso nella sede
d'esame.

                               Art. 9 

Graduatoria

1. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine
delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti riportati in
ciascuna delle due prove scritte e il voto riportato nella prova
orale.
2. La graduatoria di merito del concorso e' predisposta dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio
finale conseguito da ciascun candidato.
3. La graduatoria finale e' approvata con decreto del Presidente
della SNA. Nel decreto di approvazione trovano applicazione le
disposizioni sui titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e
5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191,
e dall'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La
graduatoria e' pubblicata sul sito internet della SNA (indirizzo:
www.sna.gov.it/7corsoconcorso); della pubblicazione viene dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale i candidati che, essendosi utilmente
collocati nei primi trecentoquindici posti della suddetta
graduatoria, sono risultati vincitori del concorso.

                               Art. 10 

Termini per la presentazione dei titoli di preferenza

1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
preferenza, elencati all'art. 11 del presente bando, avendoli
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso,
deve far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it le relative dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia
fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in
corso di validita' indicati all'art. 5, comma 2 del presente bando.
Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta
eccezione per i titoli di cui all'art. 11, comma 1, lettera t) e
comma 3, lettera a), l'amministrazione che ha emesso il provvedimento
di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.
Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.

                               Art. 11 

Titoli di preferenza

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini della compilazione
della graduatoria di cui all'art. 9 del presente bando, a parita' di
merito, hanno preferenza:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione;
t) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
u) gli invalidi ed i mutilati civili;
v) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma
11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo
parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto- legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n.
114.
3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto- legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

                               Art. 12 

Adempimenti dei vincitori

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono
comunicazione relativa alla sede di svolgimento e alla data di inizio
del corso-concorso. Gli stessi, entro il termine perentorio di
quindici giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, devono
presentare o far pervenire a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it una dichiarazione,
sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli
articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita'
personali suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di
ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli
articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, la SNA ha facolta' di effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni
mendaci.

                               Art. 13 

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi
del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
e utilizzati esclusivamente per le finalita' del concorso e del
successivo corso-concorso. I dati possono essere comunicati dalla SNA
esclusivamente alle amministrazioni direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
2. La comunicazione dei dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Il trattamento dei dati e' effettuato anche con modalita'
informatiche e puo' essere affidato dalla SNA a una societa'
specializzata.
4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
della Scuola nazionale dell'amministrazione - Servizio III concorsi e
convenzioni, via dei Robilant, 11 - 00135 Roma.

                               Art. 14 

Svolgimento del corso-concorso

1. Il corso-concorso si svolge secondo le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,
come modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e dall'art. 250, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
2. La SNA ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo
i vincitori del concorso ai fini della valutazione dell'idoneita'
fisica alla frequenza del corso-concorso, in base alla normativa
vigente.

                               Art. 15 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, e le disposizioni in materia di accesso
alla qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.
2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
Il presente decreto e' trasmesso all'Ufficio del bilancio e per
il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza
del Consiglio dei ministri per il visto di competenza.
Roma, 24 giugno 2020

Il Presidente: Battini

 

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