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UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO

Procedure di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il
conferimento di assegni di ricerca per collaborazione ad attivita' di
ricerca.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.80 del 13/10/2000
Ente:UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Località:Milano  (MI)
Codice atto:000E9285
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:12/11/2000
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi
correttivi di finanza pubblica e successive modificazioni ed in
particolare l'art. 5;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'art. 51,
comma 6;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Atteso che ai sensi e per gli effetti di cui al predetto art. 51,
comma 6, le universita' e le istituzioni di ricerca ivi contemplati
possono conferire a dottori di ricerca, ovvero a laureati in possesso
di idoneo curriculum scientifico professionale, assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca, di seguito definiti assegni,
d'importo pari a quello determinato con apposito decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 1998, con cui e'
stato fissato l'importo dei predetti assegni, determinato in una
somma compresa tra un minimo di 25 milioni ed un massimo di 30
milioni;
Viste le modalita' per il conferimento degli assegni, stabilite
dal medesimo decreto ministeriale dell'11 febbraio 1998;
Visto il regolamento per il conferimento degli assegni di
ricerca, emanato con decreto rettorale n. 143 del 13 luglio 2000;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di medicina e
chirurgia del 12 luglio 2000;
Vista la delibera del comitato amministrativo del 12 settembre
2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero, importo e durata degli assegni
 
Presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita'
"Vita-Salute San Raffaele" sono bandite le procedure di valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni
di ricerca per collaborazione ad attivita' di ricerca, da svolgere
prevalentemente presso le strutture dell'Universita' "Vita-Salute San
Raffaele". La durata, l'importo, l'area scientifico disciplinare e il
responsabile della ricerca sono di seguito specificati e
precisamente:
un assegno di ricerca della durata di due anni, per un importo
di L. 30.000.000 annui, riguardante la seguente area disciplinare:
"regolazione della adesione e migrazione cellulare da parte di
recettori di chemiotassi", settore scientifico-disciplinare F04A -
patologia generale. Responsabile della ricerca e' il prof. Ruggero
Pardi;
un assegno di ricerca della durata di due anni, per un importo
di L. 30.000.000 annui, riguardante la seguente area disciplinare:
"ruolo della protein khinasi C nei processi di chemiotassi", settore
scientifico-disciplinare F04A - patologia generale. Responsabile
della ricerca e' il prof. Ruggero Pardi.

                               Art. 2.
 
Titolari degli assegni
 
I titolari degli assegni, di cui al precedente art. 1, devono
essere dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum
scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di
ricerca.
E' escluso il personale di ruolo presso questa o altre
universita' italiane, nonche' il personale di ruolo degli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano, degli enti pubblici e delle
istituzioni di ricerca, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, secondo il fac-simile allegato, corredate dalla
documentazione richiesta e indirizzate al magnifico rettore
dell'Universita' "Vita-Salute San Raffaele", via Olgettina n. 58 -
20132 Milano, dovranno pervenire entro il termine perentorio di
giorni trenta, che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente bando. In caso di spedizione
della domanda tramite servizio postale, fara' fede la data del timbro
postale accettante.
Dichiarazioni da formulare nelle domande.
Nella domanda, il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita' ed a pena di esclusione:
1) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
cittadinanza, la residenza ed il recapito eletto agli effetti della
procedura di valutazione comparativa, specificando il codice di
avviamento postale, il numero telefonico ed il codice fiscale;
2) l'indicazione dei titoli posseduti, tra gli altri, laurea
con l'elencazione degli esami sostenuti ed il titolo della tesi,
dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione ed attestati di
frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in
Italia e all'estero, con la specificazione del luogo del
conseguimento, della data e della votazione riportata;
3) attestazione circa lo svolgimento di una documentata
attivita' di ricerca presso soggetti pubblici e privati con
contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero;
4) il titolo della ricerca alla quale intende collaborare;
5) di non usufruire contemporaneamente di alcuna borsa di
studio, a qualsiasi titolo conferita, con l'eccezione di quelle
concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei
titolari degli assegni.
Il candidato, inoltre, deve dichiarare di impegnarsi a
comunicare, tempestivamente, ogni eventuale cambiamento del recapito
indicato nella domanda di ammissione.
Documentazione da allegare alle domande.
1). Ai fini della valutazione comparativa, da parte della
commissione giudicatrice, i candidati dovranno allegare alla domanda
il curriculum vitae e ogni altro documento ritenuto utile ai fini
della valutazione comparativa, nonche' copia di un documento di
identita' in corso di validita'.
I documenti possono essere prodotti in originale ovvero tramite
apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e successive modificazioni nonche'
apposita dichiarazione di conformita' all'originale, sottoscritta dal
candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998, e da copia di un documento di identita' valido.
Ai sensi del decreto ministeriale 11 febbraio 1998, sono
valutabili come titoli, tra gli altri:
a) il dottorato di ricerca;
b) i diplomi di specializzazione;
c) gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento
post-laurea, conseguiti in Italia e all'estero;
d) lo svolgimento di una documentata attivita' di ricerca
presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o
incarichi, sia in Italia che all'estero.
L'Universita' non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della
residenza e del recapito da parte del candidato, o da mancata, oppure
tardiva, comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Saranno ammessi alla procedura di valutazione comparativa i
candidati in possesso dei requisiti richiesti.

                               Art. 4.
 
Espletamento della procedura di valutazione comparativa e commissioni
giudicatrici
 
La procedura di valutazione comparativa e' per titoli e per
colloquio.
La valutazione comparativa dei candidati sara' effettuata da
apposite commissioni giudicatrici, che procederanno all'esame dei
titoli e ad un colloquio, teso ad accertare la competenza
scientifico-professionale del candidato, nonche' la sua attitudine a
svolgere la ricerca specifica oggetto della domanda.
Le commissioni saranno nominate con decreto rettorale e saranno
composte da tre membri: il responsabile del progetto, con funzioni di
presidente, ed altri due componenti, docenti o ricercatori confermati
presso questo ateneo, afferenti ai settori di pertinenza della
ricerca.
La commissione giudicatrice attribuisce i seguenti punteggi:
votazione massima 100/100 di cui: punti 40 per il colloquio;
punti 60 per i titoli, cosi' suddivisi:
1) titolo di dottore di ricerca, punti 25;
2) voto di laurea, punti fino a 5 (fino a 99 punti 0; da 100
a 102, punti 1; da 103 a 105, punti 2; da 106 a 108, punti 3; da 109
a 110, punti 4; 110 e lode, punti 5);
3) diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza a
corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti sia in Italia che
all'estero; svolgimento di una documentata attivita' di ricerca
presso soggetti pubblici e privati, con contratti, borse di studio o
incarichi, sia in Italia che all'estero, altra documentazione
presentata ai fini della procedura e curriculum, punti fino a 30.
Saranno ritenuti idonei al conferimento degli assegni i candidati
risultati utilmente classificati in graduatoria.
La valutazione dei titoli dovra' precedere il colloquio ed i
risultati della valutazione dei titoli dovranno essere resi noti ai
candidati prima del colloquio.
Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato,
nella valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a 30/60.
Giorno, ora e luogo, in cui sara' effettuato il colloquio,
saranno comunicati agli interessati a mezzo raccomandata a.r.,
inviata quindici giorni prima della data fissata per la prova. Il
colloquio si intende superato se il candidato otterra' un punteggio
di almeno 32/40. Nel corso del colloquio le commissioni dovranno
verificare anche la conoscenza, da parte dei candidati, di almeno una
lingua straniera.
Al termine dei lavori, ogni commissione compilera' la graduatoria
di merito, sulla base del punteggio totale riportato da ciascun
candidato.
Il conferimento degli assegni avverra' sulla base di apposite
graduatorie, approvate dal rettore con proprio decreto, che verranno
rese pubbliche mediante affissione agli albi delle facolta'
interessate. I giudizi espressi dalle commissioni saranno messi a
disposizione di eventuali richiedenti, presso l'amministrazione
dell'Universita'.
Gli assegni resisi disponibili per rinuncia dagli assegnatari,
anche nel corso della durata del contratto, potranno essere
attribuiti dal consiglio di facolta' secondo l'ordine delle
graduatorie emanate.
In caso di parita' di punteggio, tra due o piu' candidati, avra'
precedenza in graduatoria il piu' giovane di eta'.
Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno presentarsi
muniti di un valido documento di riconoscimento.

                               Art. 5.
 
Modalita' di conferimento degli assegni
 
I vincitori del concorso devono comunicare, a pena di decadenza,
la propria accettazione, entro quindici giorni dalla data di
ricezione della notifica di conferimento dell'assegno che decorrera'
dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula del
contratto.
Con i candidati risultati vincitori, verra' stipulato apposito
contratto, che ne regolera' la collaborazione all'attivita' di
ricerca.
Le attivita' di ricerca del titolare dell'assegno, dovranno
essere svolte sotto la direzione del responsabile del progetto.
Il titolare dell'assegno e' tenuto a redigere al termine di
ciascun anno una relazione sulle attivita' svolte. Tale relazione,
unitamente al giudizio espresso dal responsabile della ricerca, e'
sottoposta alla valutazione da parte del consiglio di facolta' di
afferenza che, entro trenta giorni, dispone la conferma dell'assegno
per l'anno successivo o propone al rettore la risoluzione del
contratto.
Previo parere favorevole del titolare della ricerca, possono
essere concessi eventuali differimenti della data di inizio o
interruzioni del periodo di godimento dell'assegno ai titolari che
dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o che si trovino
nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Coloro che si trovino nelle predette situazioni sono tenuti ad
esibire idonea certificazione.
Qualora, inoltre, il differimento della data di inizio della
collaborazione alle attivita' di ricerca, o l'interruzione della
stessa dovessero avvenire per motivi diversi da quelli sopra esposti,
l'amministrazione universitaria si riserva di valutarne
discrezionalmente l'ammissibilita'.

                               Art. 6.
 
Casi di risoluzione del contratto
 
In caso di parere negativo da parte del consiglio di facolta'
circa la relazione presentata dal titolare dell'assegno, il consiglio
stesso potra' proporre al rettore l'adozione di provvedimenti per la
risoluzione del contratto.

                               Art. 7.
 
Norme generali
 
Gli assegni di cui al presente bando non sono cumulabili con
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle,
concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare,
con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari degli
assegni.
Ai titolari degli assegni e' fatto divieto di svolgere qualunque
attivita' didattica, salvo quella consentita nei modi e nei tempi di
cui all'art. 4, comma 8, della legge 3 luglio 1998, n. 210.
Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche puo'
essere collocato in aspettativa senza assegni.
Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia
fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in
materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e
integrazioni.
Gli assegni per collaborazione ad attivita' di ricerca non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'universita' e
alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato.
Per i titolari degli assegni di cui al presente bando
l'Universita' provvedera' a stipulare apposite polizze assicurative
infortuni, responsabilita' civile contro terzi e ove necessario per
malattie professionali.
I candidati dovranno provvedere a loro spese ed entro sei mesi
dall'espletamento della procedura, al recupero degli atti inviati
all'Universita' "Vita-Salute San Raffaele"; trascorso il periodo
indicato l'amministrazione non sara' responsabile in alcun modo dei
suddetti atti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applicano le
disposizioni previste nel regolamento dell'Universita' "Vita-Salute
San Raffaele", nonche' le norme vigenti in materia di assegni di
ricerca.
Milano, 21 settembre 2000
Il rettore: Verze'

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