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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventinove
Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma
dei Carabinieri.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.11 del 8/2/2013 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 13E00504 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 11/3/2013 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
della direzione generale per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo",
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
Pubbliche Amministrazioni centrali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, modificato con
decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002, concernente,
tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in
servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, le tipologie e le
modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione
delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle
commissioni esaminatrici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza Armata e del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare", e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare e successive modifiche ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare che delinea il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia";
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010, impartita dalla Direzione Generale della Sanita' Militare in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche" e, in particolare, l'art. 16, concernente
le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2013)" e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario2013 e bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015";
Ravvisata la necessita' di indire, per il 2013, al fine di
soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei Carabinieri, un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 29 Sottotenenti
in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione a
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova
non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza
dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande di
partecipazione presentate venisse ritenuto compatibile con le
esigenze di selezione dell'Arma dei Carabinieri e con i termini di
conclusione della procedura concorsuale;
Ritenuto che non si reputa opportuno procedere a scorrimento
delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in quanto, in
relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative
dell'Amministrazione della Difesa, il reclutamento del personale
militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti di
efficienza e di idoneita' psico-attitudinale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare,
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 29 (ventinove) Sottotenenti in servizio permanente
nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri.
2. Dei 29 (ventinove) posti messi a concorso:
a) 26 (ventisei) sono riservati a favore degli appartenenti al
ruolo Ispettori nella qualifica di Luogotenente e nei gradi di
Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza,
Maresciallo Capo e Maresciallo Ordinario in servizio permanente
dell'Arma dei Carabinieri;
b) 1 (uno) e' riservato a favore degli Ufficiali in Ferma
Prefissata dell'Arma dei Carabinieri che abbiano prestato servizio
per almeno diciotto mesi senza demerito;
c) 1 (uno) e' riservato al coniuge e ai figli superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio.
3. I posti riservati eventualmente non ricoperti per
insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti agli
altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al
successivo art. 12.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente decreto,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o
rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o
l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in
applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso
l'Amministrazione della Difesa provvede a dare formale comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione preVista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso, di cui all'art. 1, possono partecipare i
concorrenti di entrambi i sessi appartenenti alle sottonotate
categorie:
a) Ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei
Carabinieri in congedo che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano
ultimato il servizio di prima nomina;
b) Ufficiali in Ferma Prefissata che, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso,
abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il
periodo di formazione;
c) Ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle Forze
di Completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate
con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita'
addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia
all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria, gli Ufficiali
di complemento che sono stati richiamati, a mente delle disposizioni
dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per
addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo;
d) Luogotenenti, Marescialli Aiutanti Sostituti Ufficiali di
Pubblica Sicurezza, Marescialli Capi e Marescialli Ordinari in
servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri che hanno riportato
nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore
alla media" ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti.
2. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande riportato nel successivo art. 3, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il giorno di compimento del:
1) 40° anno di eta' ed aver compiuto il 26° anno di eta', se
appartenenti alla categoria di cui al comma 1, lettera d);
2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere b) e c);
3) 32° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al
precedente comma 1, lettera a).
Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.
910 e successive modificazioni e integrazioni. Coloro che hanno
conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare
attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia,
rilasciata da un ufficio scolastico regionale nell'ambito provinciale
di loro scelta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di
Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
g) non trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione
ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale dell'Arma dei
Carabinieri;
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di
sicurezza;
i) avere tenuto condotta incensurabile;
j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
k) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati,
negli ultimi cinque anni di servizio, inidonei all'avanzamento ovvero
avervi rinunciato.
3. Il conferimento della nomina a Sottotenente in servizio
permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri e', inoltre,
subordinato all'astensione dai comportamenti di cui all'art. 635,
comma 1, lettera l) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
nonche' al possesso:
a) dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio
militare quale Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei
Carabinieri, da accertarsi con le modalita' previste dal presente
decreto;
b) dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura ordinaria, ai sensi
dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, da accertarsi
d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande e
dovranno essere mantenuti, ad eccezione di quelli di cui al comma 2,
lettera b), sino alla data di nomina a Sottotenente in servizio
permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri.
Art. 3
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere
presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it - area
concorsi, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale,
seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal
sistema automatizzato.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a scegliere
se intende sottoscrivere la domanda con firma digitale elettronica
qualificata oppure, in alternativa, inoltrarla mediante posta
elettronica certificata di tipo CEC-PAC (comunicazione elettronica
certificata tra cittadino e Pubblica Amministrazione).
Il concorrente che intenda sottoscrivere la domanda mediante
firma digitale deve:
- compilare la domanda on-line sul sito www.carabinieri.it -
area concorsi, utilizzando l'apposito applicativo "concorsi on-line";
- scaricare la domanda in formato "pdf";
- sottoscrivere la domanda mediante certificato di firma
digitale -intestato al concorrente medesimo- contenuto nelle
smartcard conformi agli standard CIE (carta d'identita' elettronica)
e CNS (carta nazionale dei servizi);
- caricare la domanda (procedura di "upload") in formato P7M
nell'apposita sezione dell'applicativo "concorsi on-line" del sito
www.carabinieri.it - area concorsi, utilizzando i parametri (codice
concorso, ID domanda e codice segreto) ricevuti in precedenza, al
termine della fase di compilazione della domanda.
All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genera una ricevuta della presentazione della domanda
on-line e la invia all'indirizzo di posta elettronica indicato dal
concorrente nella domanda stessa. Detta ricevuta dovra' essere
esibita dal concorrente all'atto della presentazione alla prova di
preselezione o (se la prova di preselezione non avra' luogo) alla
prima prova scritta di cui all'art. 7.
Il concorrente che intenda inoltrare la domanda mediante posta
elettronica certificata di tipo CEC-PAC (comunicazione elettronica
certificata tra cittadino e Pubblica Amministrazione) deve:
- compilare la domanda on-line sul sito www.carabinieri.it -
area concorsi, utilizzando l'apposito applicativo "concorsi online";
- scaricare la domanda in formato "pdf";
- inviare la domanda, in formato "pdf", dalla propria casella
di posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC, indicata nella
domanda stessa e intestata al concorrente, all'indirizzo della
casella di posta elettronica certificata
concorsionline@pec.carabinieri.it, utilizzando i parametri (codice
concorso e ID domanda) ricevuti in precedenza, al termine della fase
di compilazione della domanda.
All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genera una ricevuta della presentazione della domanda
on-line e la invia all'indirizzo di posta elettronica certificata di
tipo CEC-PAC indicato dal concorrente nella domanda stessa. Detta
ricevuta dovra' essere esibita dal concorrente all'atto della
presentazione alla prova di preselezione o (se la prova di
preselezione non avra' luogo) alla prima prova scritta di cui
all'art. 7.
3. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati non saranno
prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla
procedura concorsuale. I concorrenti, se militari in servizio,
dovranno, inoltre, presentare copia della suddetta domanda al Comando
del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, per consentire al
medesimo di curare le incombenze di cui al successivo comma 6.
4. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 possono derivare da falsita' in atti e da dichiarazioni
mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di
nascita) e il codice fiscale e, qualora in servizio, il numero di
matricola meccanografica;
b) se in servizio, la propria posizione militare (Forza Armata,
grado, Corpo/Arma/categoria/specialita'/corso di appartenenza), con
indicazione della data di decorrenza della ferma eventualmente
contratta, ovvero, se in congedo, il tipo di servizio svolto, le date
di inizio e fine del servizio e quelle di eventuale inizio e fine del
trattenimento. Gli Ufficiali delle Forze di Completamento dovranno
indicare i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la
quale sono stati richiamati;
c) la residenza ed il recapito presso cui elegge domicilio ai
fini del concorso, completo di codice di avviamento postale e
recapito telefonico (telefonia fissa e mobile). Il concorrente che si
avvale della procedura di presentazione della domanda mediante
sottoscrizione con firma digitale, di cui al precedente comma 2, deve
indicare anche un indirizzo di posta elettronica ove desidera
ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso.
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente al
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare
presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e
Contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma, a mezzo posta
elettronica indirizzata alla casella cnsrconcuff@pec.carabinieri.it
oppure a mezzo telegramma, ogni variazione che venga a verificarsi
durante l'espletamento del concorso. Il Ministero della Difesa non
assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore;
d) il possesso della cittadinanza italiana e lo stato civile;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato
condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di
condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti penali per
delitti non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario, dovra' indicare le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale per
avere acquisito la qualifica di imputato.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento e al Ministero della Difesa, Direzione
Generale per il Personale Militare, I Reparto, 1ª Divisione
Reclutamento Ufficiali, qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra, fino alla nomina a Ufficiale in servizio permanente;
g) il titolo di studio posseduto, il relativo voto e
l'istituto, comprensivo di indirizzo, ove e' stato conseguito;
h) il Reparto/Ente di appartenenza (se in congedo il Centro
Documentale dell'Esercito, il Dipartimento Militare
Marittimo/Capitaneria di Porto, il Reparto Personale della 1ª Regione
Aerea/Reparto Personale del Comando Scuole dell'Aeronautica
Militare/3ª Regione Aerea o al Comando Aeronautica Militare di Roma
di ascrizione in relazione alla loro residenza);
i) di non essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di
servizio, inidonei all'avanzamento, ne' di avervi rinunciato (solo se
in servizio permanente);
l) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso
Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
m) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai
fini della valutazione di cui al successivo art. 8;
n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovra' fornire tutte le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
o) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie di cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e
figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo
grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle
Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio);
p) di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio civile, a meno che abbiano presentato
apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di
obiettori di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in
cui sono stati collocati in congedo, come previsto dall'art. 636 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa
anche se negativa;
q) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede;
r) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non
gia' in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui all'art.
13;
s) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolto d'autorita' o d'ufficio
da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di
Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
t) la lingua straniera (a scelta tra la francese, l'inglese, la
spagnola e la tedesca) nella quale desidera sostenere la prova orale
facoltativa;
u) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
v) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
5. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di
preferenza di cui al precedente comma 3, lettere g), m) ed n). Detti
titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso. La predetta documentazione potra' essere consegnata, anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, all'atto della presentazione alla prova di preselezione
o (se la prova di preselezione non avra' luogo) alla prima prova
scritta di cui all'art. 7.
Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra'
essere modificata successivamente, il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento potra'
chiedere la regolarizzazione delle domande che, benche' sottoscritte
e spedite nei termini e con le modalita' indicate ai precedenti commi
1 e 2, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
6. I Comandi che hanno ricevuto dai concorrenti in servizio la
copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere,
solo nei confronti di coloro che avranno superato la prova di
preselezione di cui all'art. 6 o, qualora la preselezione non venga
effettuata, che si saranno presentati alle prove scritte,
all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti:
a) libretto personale, stato di servizio, attestazione e
dichiarazione di completezza (per gli ufficiali);
b) libretto personale, foglio matricolare, attestazione e
dichiarazione di completezza (per gli appartenenti al ruolo
Ispettori).
Una copia della suddetta documentazione dovra' essere inviata al
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso, viale Tor
di Quinto n. 119, 00191 Roma, entro venti giorni dalla pubblicazione
degli esiti della prova di preselezione o dalla presentazione dei
concorrenti alle prove scritte, qualora la preselezione non venga
effettuata.
7. Per i concorrenti che siano Ufficiali inferiori di
complemento, in Ferma Prefissata o delle Forze di Completamento, in
congedo, la documentazione di cui al precedente comma 6, lettera a)
sara' acquisita d'ufficio dal Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio
Concorsi e Contenzioso.
Art. 4
Svolgimento del concorso
l. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di preselezione (eventuale);
b) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-professionale);
c) la valutazione dei titoli di merito;
d) gli accertamenti sanitari per il riconoscimento
dell'idoneita' psico-fisica;
e) gli accertamenti attitudinali;
f) una prova orale;
g) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti accertamenti e prove, i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' od altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato.
2. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del
concorso con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 12
tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali
la positivita' del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi
dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' psicofisica - dovranno essere risultati idonei in
tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente
comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
Art. 5
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione,
per le prove scritte ed orali, per la valutazione dei titoli di
merito e per la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1, lettera a)
sara' composta da:
a) un Ufficiale in servizio dell'Arma dei Carabinieri, di grado
non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
b) tre Ufficiali superiori in servizio dell'Arma dei
Carabinieri, membri;
c) un docente o esperto di materie letterarie, membro aggiunto
per le prove scritte;
d) un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la
prova orale;
e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
f) un Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei
Carabinieri, di grado non inferiore a Capitano ovvero un dipendente
civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza area
funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al comma
1, lettera b) sara' composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, presidente;
b) due Ufficiali medici, in servizio presso il Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, membri, di cui
il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano,
svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non
inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri,
presidente;
b) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri con qualifica di
perito selettore attitudinale, in servizio presso il Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, membro;
c) un Ufficiale psicologo dell'Arma dei Carabinieri, in
servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione potra' avvalersi del contributo
tecnico-specialistico di altro personale.
Art. 6
Prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso - ad un'eventuale prova di preselezione sulle materie e con
le modalita' indicate nel paragrafo 1 dell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, presso il Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri,
viale Tor di Quinto n. 153 (altezza incrocio con via Federico
Caprilli), Roma, raggiungibile, dalla fermata "Ottaviano" della
metropolitana, linea A, con la linea bus ATAC n. 32, il 12 marzo
2013, con inizio non prima delle 10.30.
La presentazione dei candidati dovra' avvenire dalle 08.30 alle
10.30, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 10.30, non sara' piu'
consentito l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto
(civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nell'aula d'esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.
Eventuali modifiche della data, del calendario o della sede di
svolgimento di detta prova saranno rese note, verosimilmente a
partire dal 5 marzo 2013, mediante avviso consultabile nei siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero
chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2,
00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della Difesa, Direzione
Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il
Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
Con le stesse modalita' sara' data notizia del mancato svolgimento
della prova qualora, in base al numero dei concorrenti, non sara'
ritenuto opportuno effettuarla.
2. I concorrenti che non riceveranno comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti,
senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di
riconoscimento in corso di validita' e munito di fotografia, della
ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line e di penna
a sfera ad inchiostro indelebile nero.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della
prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore. Se la prova verra' svolta in piu'
di una sessione non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti impegnati in improvvise e inderogabili esigenze di
servizio, da documentare a cura del Comando di appartenenza e di
quelli interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito
di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli
stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire (a mezzo posta elettronica indirizzata alla
casella cnsrconcuff@pec.carabinieri.it oppure a mezzo telegramma) al
predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di
nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di previsto
svolgimento della prova, inviando documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a
mezzo e-mail (all'indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione).
3. La prova si svolgera' con le modalita' fissate nel
provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m)
del decreto ministeriale 12 gennaio 2001 citato nelle premesse e, in
quanto applicabili, quelle degli artt. 13, commi 1, 3, 4 e 5, e 15,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487. Detto provvedimento dirigenziale sara' reso disponibile, prima
della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. In base al numero delle risposte esatte fornite dai
concorrenti nella prova di preselezione verra' formata una
graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a
sostenere le prove successive.
I concorrenti classificatisi nei primi 600 (seicento) posti della
graduatoria di cui al presente comma e quelli che abbiano riportato
lo stesso punteggio del concorrente collocato al 600° posto saranno
ammessi alle successive prove.
5. L'esito della prova di preselezione ed i nominativi dei
concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte, per
essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel
comma 4, saranno resi noti, verosimilmente nel pomeriggio dello
stesso giorno di svolgimento della prova, nei siti www.carabinieri.it
e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con
il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935, o al
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143
Roma, tel. 06517051012.
Art. 7
Prove scritte
1. I candidati che hanno avuto notizia dell'ammissione alle prove
scritte con le modalita' di cui all'art. 6, comma 5 ovvero i
concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal
concorso, qualora la prova di preselezione non abbia avuto luogo,
dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima
di 6 ore;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della
durata massima di 6 ore.
I relativi programmi sono riportati nel paragrafo 2 del citato
allegato A al presente decreto.
2. Le prove scritte avranno luogo presso il Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto n. 155, Roma, nei
giorni 13 e 14 marzo 2013, con inizio non prima delle 09.30.
Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note, verosimilmente a partire dal 5 marzo
2013, mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio
Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel.
0680982935, o al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il
Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale
dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, tel. 06517051012.
3. I concorrenti dovranno presentarsi nella sede ove si
svolgeranno le prove scritte, senza attendere alcun preavviso, dalle
08.15 alle 09.30 di ciascuno dei giorni indicati nel comma 2, tenendo
conto che:
a) prima delle 08.15 non sara' possibile accedere all'interno
della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura ove verranno
effettuate le due prove;
b) in ogni caso, a partire dalle 09.30, non sara' piu'
consentito l'accesso all'interno della predetta caserma;
c) non sara' permesso ai candidati di entrare nell'aula d'esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti,
carta per scrivere e pubblicazioni varie;
d) e' autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera ad
inchiostro nero, che il candidato deve portare al seguito.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio delle prove saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Per lo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le
disposizioni degli artt. 13, 14 e 15, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante lo
svolgimento delle prove sara' consentita solo la consultazione di
dizionari della lingua italiana messi a disposizione direttamente
dalla commissione esaminatrice.
4. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti
avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a
18/30.
5. L'esito delle prove scritte sara' reso noto con le modalita'
di cui al successivo art. 8, comma 5. Il calendario di convocazione
dei concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari ed
attitudinali di cui ai successivi artt. 9 e 10 sara' reso noto,
verosimilmente a partire dal 9 maggio 2013, consultando i siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo
informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V
Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197
Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della Difesa, Direzione Generale
per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale
dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, tel. 06517051012.
Art. 8
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), procedera' a valutare i titoli di merito dei soli
concorrenti che si siano presentati ad entrambe le prove scritte,
sempreche' detti titoli, posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione, siano stati
dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 3 ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli
posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima
domanda non sono state fornite le necessarie informazioni, non
costituiranno oggetto di valutazione. L'esito della valutazione dei
titoli sara' reso noto ai concorrenti prima dello svolgimento della
prova orale.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate
circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
successivo comma 3, lettera b) e c) del presente articolo, ai fini
della loro corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre a corredo
della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione
probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. La predetta documentazione dovra' essere
consegnata all'atto della presentazione alla prova di preselezione o,
se la stessa non avra' luogo, alla prima prova scritta. Per i
militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e
caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nell'art.
3, commi 6 e 7.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari
a 10/30, cosi' ripartiti:
a) durata e qualita' del servizio militare prestato (risultante
dalla documentazione matricolare e caratteristica che verra'
acquisita d'ufficio): massimo punti 6/30;
b) titolo di studio: massimo punti 2/30;
c) eventuali altri titoli e benemerenze: massimo punti 2/30.
4. La commissione comunichera' al Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio
Concorsi e Contenzioso, i nominativi del personale del ruolo
Ispettori dell'Arma dei Carabinieri dalla cui documentazione
caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato
rilevato il difetto del requisito della qualita' del servizio
prestato nell'ultimo biennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).
Detto personale sara' escluso dal concorso dalla Direzione Generale
per il Personale Militare, indipendentemente dall'esito delle prove
scritte di cui all'art. 7, sostenute prima della valutazione dei
titoli da parte della commissione.
5. Il punteggio conseguito dai concorrenti nella valutazione dei
titoli e nelle prove scritte sara' reso noto, verosimilmente a
partire dal 3 giugno 2013 o, comunque, prima dello svolgimento della
prova orale di cui al successivo art. 11, consultando i siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo
informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V
Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197
Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della Difesa, Direzione Generale
per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale
dell'Esercito n. 186- 00143 Roma, tel. 06517051012.
Art. 9
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera b), presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri, all'accertamento dell'idoneita'
psicofisica al servizio militare quali Ufficiali in servizio
permanente del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri. I
concorrenti saranno convocati con le modalita' riportate nell'art. 7,
comma 5. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si
presentera' nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti
sanitari sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste
riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti impegnati in improvvise
ed inderogabili esigenze di servizio, da documentare a cura del
Comando di appartenenza, di quelli interessati al concomitante
svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti
dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di
partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data preVista
per i predetti accertamenti, dei certificati e referti di cui al
comma 2, lettere a), b), c) e d) del presente articolo, in ragione
dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire (a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it oppure a mezzo telegramma) al predetto
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova
convocazione entro il giorno antecedente a quello di preVista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento degli accertamenti stessi, avverra' esclusivamente a
mezzo e-mail (all'indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione). La mancata esibizione della
documentazione sanitaria di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d),
anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinera'
l'impossibilita' per la commissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera b) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti
psicofisici, con la conseguente esclusione dal concorso.
2. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari
indossando una tuta ginnica e muniti dei seguenti documenti, in
originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre
mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo
diverse indicazioni:
a) referto originale attestante l'effettuazione dei markers
virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
b) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione;
c) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
d) per i concorrenti di sesso femminile:
- ecografia pelvica con relativo referto;
- referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine), effettuato entro i quattro giorni
calendariali precedenti la data degli accertamenti sanitari. In caso
di positivita' del test di gravidanza, la commissione non potra' in
nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo
il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
e) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in
servizio permanente nell'Arma dei Carabinieri).
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario
Nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento.
3. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con
le modalita' previste dagli artt. 582 e 587 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive
tecniche della Direzione Generale della Sanita' Militare del 5
dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, citate nelle
premesse, nonche' con quelle definite nel provvedimento dirigenziale
del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, emanato in
applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto
ministeriale 12 gennaio 2001, di cui in premessa. Detto provvedimento
dirigenziale sara' reso disponibile, prima della data di svolgimento
della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in
ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
4. La commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), prima
di eseguire la visita medica collegiale, disporra', in base a quanto
prescritto nel successivo comma 5, una visita medica generale ed i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologia con ECG;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope quali cannabinoidi, barbiturici, anfetamine, oppiacei,
cocaina e benzodiazepine. In caso di positivita', disporra'
l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) ogni ulteriore indagine clinica - specialistica di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta
utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente.
Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente
a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato
edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al
modello riportato nell'allegato C.
5. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i concorrenti in servizio permanente l'assenza di
infermita' invalidanti in atto incompatibili con quanto previsto
dalla vigente normativa in materia di idoneita' sanitaria nei
concorsi per il reclutamento di personale militare;
b) per i restanti concorrenti il possesso del seguente profilo
sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati
vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato
locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato
visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10
e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare
normali, senso cromatico normale (e' ammessa tra gli interventi di
chirurgia rifrattiva solamente la PRK).
Per tutti i concorrenti sara', altresi', verificato il possesso
della statura non inferiore a:
- cm. 170, se di sesso maschile;
- cm. 165, se di sesso femminile.
6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i
concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermita' che siano causa di inidoneita' al
servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al
comma 5, lettera b);
b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia e
disartria);
c) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool ed ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare
o civile;
d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
e) tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nelle
precedenti lettere comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente
dell'Arma dei Carabinieri.
Costituiscono altresi' motivo di inidoneita' le alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per loro sede,
dimensioni o natura sono deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o della persona o sono possibile indice di personalita'
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con
appropriati test psicodiagnostici).
7. Le candidate che si trovano in accertato stato di gravidanza,
che costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, a mente dell'art. 580, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
saranno nuovamente convocate presso il Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e
agli accertamenti di cui al precedente comma 4, in una data
compatibile con la definizione della graduatoria di merito di cui al
successivo art. 12. Se in occasione della seconda convocazione il
temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui
all'art. 5, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla Direzione
Generale per il Personale Militare che, con provvedimento motivato,
escludera' il candidato dal concorso per impossibilita' di procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
decreto.
8. I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Detti concorrenti, per esigenze organizzative, saranno ammessi con
riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I concorrenti
che, al momento della nuova visita, non hanno recuperato la prevista
idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli
interessati.
9. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari,
che sara' comunicato per iscritto seduta stante a ciascun
concorrente, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti
attitudinali.
Art. 10
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art. 9, i
concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti
attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove
(test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale di
selezione, colloquio di verifica) volte a valutare oggettivamente il
possesso dei requisiti e delle qualita' indispensabili
all'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente
dell'Arma dei Carabinieri. Gli accertamenti saranno svolti con le
modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante
Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato in applicazione dell'art.
2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001.
Detto provvedimento dirigenziale sara' reso disponibile, prima della
data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione
sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti, sara' considerato rinunciatario e
quindi escluso dal concorso, salvo quanto riportato nell'art. 9,
comma 1.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneita' o inidoneita', che verra' comunicato ai concorrenti seduta
stante. Tale giudizio e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso.
4. Tutti i concorrenti nel periodo di effettuazione degli
accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio,
durante lo svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno
indossare l'uniforme, fatta eccezione per quelli autorizzati
permanentemente a vestire l'abito civile.
Art. 11
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali
saranno ammessi a sostenere la prova orale, verosimilmente a partire
dal 24 giugno 2013, vertente sulle materie riportate nel paragrafo 3
dell'allegato A al presente decreto. La sede ed i giorni di
convocazione saranno resi noti, verosimilmente a partire dal 3 giugno
2013, mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio
Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel.
0680982935 o al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il
Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
2. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato una votazione di almeno 18/30.
3. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, salvo
quanto riportato nell'art. 9, comma 1.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, solo se lo hanno
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera con le modalita' indicate
nel paragrafo 4 dell'allegato A al presente decreto. I concorrenti
che non intendono sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal
sostenerla.
5. La prova orale facoltativa di lingua straniera si intendera'
superata se il concorrente avra' riportato una votazione di almeno
18/30. Alla votazione conseguita corrispondera' il seguente
punteggio, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui
all'art. 12:
a) da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25;
b) da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50;
c) da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75;
d) da 27/30 a 30/30 = punti 1.
Art. 12
Graduatoria di merito
1. La graduatoria di merito degli idonei al concorso sara'
formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti,
calcolato sommando:
a) i voti riportati nelle due prove scritte;
b) l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli
di merito;
c) il voto riportato nella prova orale;
d) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto
delle riserve di posti indicate nell'art. 1. I posti eventualmente
non ricoperti dai riservatari potranno essere devoluti a favore delle
altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine della
graduatoria di merito del concorso.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 2, nel decreto di
approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito,
dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande e
dichiarati nella domanda di partecipazione. A parita' od in assenza
di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito
il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del 2° periodo
dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art.
2, comma 9 della legge n. 191/1998.
4. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 4, i
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. La graduatoria dei concorrenti idonei sara' approvata con
decreto dirigenziale che sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del
Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it.
Art. 13
Nomina
l. I vincitori dei concorsi, acquisito l'atto autorizzativo
prescritto, saranno nominati, ad eccezione di quelli appartenenti
alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), Sottotenenti in servizio
permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, con
anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina, che
sara' immediatamente esecutivo e con anzianita' relativa secondo
l'ordine della graduatoria del concorso.
Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle
Forze di Completamento, invece, saranno nominati Ufficiali in
servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri con
il grado rivestito all'atto della scadenza del termine di
presentazione delle domande.
2. Il conferimento della nomina, sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1,
comma 4, e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla
stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art.
2 del presente decreto e del superamento del corso applicativo di
durata non inferiore a sei mesi.
3. All'atto della presentazione presso la Scuola Ufficiali dei
Carabinieri per la frequenza del corso i vincitori:
a) dovranno produrre il certificato anamnestico delle
vaccinazioni effettuate e il referto analitico attestante l'esito del
dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato - entro
trenta giorni dalla data di ammissione al corso - da strutture
sanitarie pubbliche;
b) se non gia' in servizio permanente, saranno tenuti a
rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma di tre
anni, ai sensi dell'art. 738 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la
revoca della nomina;
c) saranno sottoposti a visita medica di controllo al fine di
verificare che gli stessi sono in grado di frequentare il corso
applicativo. Al termine della stessa, se insorgono dubbi sulla
persistenza dell'idoneita' sanitaria precedentemente riconosciuta, e'
facolta' del predetto istituto inviare gli stessi all'osservazione
ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che
non sono insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un
provvedimento medico-legale di inidoneita' al servizio militare. I
vincitori di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza
mediante analisi delle urine. In caso di positivita' del predetto
test la visita medica di incorporamento sara' sospesa ai sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla
frequenza del primo corso utile ai sensi dell'art. 1494 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Analogamente verra' rinviata al
primo corso utile l'Ufficiale di sesso femminile che, trovandosi
nelle condizioni del citato art. 1494 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, non potra' completare il corso applicativo.
4. Al superamento del corso applicativo, gli Ufficiali che
abbiano contratto la ferma di cui al comma 3, hanno l'obbligo di
contrarre una nuova ferma di anni cinque che assorbe quella da
espletare.
5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base all'ordine della
graduatoria finale del corso stesso. I concorrenti di sesso femminile
di cui al comma 3 che porteranno a compimento con esito favorevole il
corso applicativo assumeranno l'anzianita' relativa che sarebbe loro
spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o completare.
6. Nei confronti degli Ufficiali che non supereranno il corso
applicativo si provvedera' alla revoca della nomina ed i medesimi:
a) se provenienti dal ruolo degli Ispettori, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dagli Ufficiali ausiliari saranno collocati
in congedo.
Art. 14
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 13,
comma 2, si provvedera' a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche e
agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
concorrente, risultato vincitore del concorso, nella domanda di
partecipazione al concorso stesso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente prodotte. Inoltre, verra' acquisito d'ufficio il
certificato generale del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emerge la
non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 15
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il Personale Militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei requisiti
prescritti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
Sottotenente in servizio permanente, se il difetto dei requisiti
verra' accertato dopo la nomina.
Art. 16
Spese di viaggio. Licenza.
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente art. 4 (compresi quelli
eventualmente necessari per completare le varie fasi concorsuali)
nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di
svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in
servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli
accertamenti previsti dall'art. 4, comma 1, nonche' quelli necessari
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed
accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare
detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere
concessa nell'intera misura preVista di norma per la preparazione
della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno non
superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non
sostiene le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua
volonta', la licenza straordinaria sara' commutata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.
Art. 17
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto n. 119
Roma, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi alloro trattamento
per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti del Direttore Generale della Direzione Generale del
Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile
del trattamento dei dati, ognuno per la propria parte di competenza:
a) il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri;
b) i responsabili dei Comandi/Enti di cui al precedente art. 3,
comma 6;
c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2013
Il direttore generale
della Direzione generale per il personale militare
Gen. C.A. Francesco Tarricone
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