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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Bando di reclutamento, per il 2012, di 900 volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) nell'Aeronautica militare

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.68 del 26/8/2011
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:1E004883
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, che ha stabilito le norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, riguardante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2004,
concernente le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma
prefissata di un anno dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni che sono
causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il libro IV,
concernente le norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, del
Segretariato generale della difesa, dello Stato maggiore della
difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente
normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246» ed, in particolare, il libro IV, concernente
le norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° febbraio 2010 -
registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2010, registro n. 4,
foglio n. 281 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e
competenze della Direzione generale per il personale militare ed, in
particolare, l'art. 15, comma 3 che prevede le modalita' di
sostituzione in caso - tra gli altri - di temporanea assenza del
Direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 7 aprile 2010,
concernente la sua nomina a Vice Direttore generale della Direzione
generale per il personale militare,

Decreta:

Art. 1

Posti disponibili

1. Per il 2012 e' indetto il reclutamento nell'Aeronautica
militare di 900 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1),
ripartiti nei seguenti due blocchi di incorporamento:
a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di aprile
2012, 450 posti.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 1°
settembre al 7 ottobre 2011, per i nati dal 7 ottobre 1986 al 7
ottobre 1993, estremi compresi;
b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di ottobre
2012, 450 posti.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 12 marzo
al 22 luglio 2012, per i nati dal 22 luglio 1987 al 22 luglio 1994,
estremi compresi.
2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun blocco e' riservato
alle categorie previste nell'art. 702 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 e indicate nell'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente bando. In caso di mancanza, anche parziale,
di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di
riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti
idonei dello stesso blocco.
3. Le domande, con indicata la preferenza all'arruolamento per il
primo blocco, inviate a mezzo posta, secondo le modalita' specificate
nel successivo art. 3, entro i termini previsti ma pervenute dieci
giorni oltre il termine di scadenza stabilito per lo stesso blocco,
saranno ritenute valide per l'arruolamento al secondo blocco.
4. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i
due blocchi, purche' nel rispetto delle date di scadenza stabilite
per ognuno di essi.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta' di revocare il presente bando di reclutamento, modificare il
numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento
delle attivita' previste dal presente bando, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione
della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante
annuncio che sara' pubblicato sulla gazzetta ufficiale.

                               Art. 2 

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) avere compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il
giorno del compimento del 25° anno di eta';
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda e per
inidoneita' psico-fisica;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio
scolastico regionale o provinciale a loro scelta, che dovra' essere
prodotta all'atto della presentazione della domanda, con riportato il
giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto e ottimo);
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta'
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
j) idoneita' psico-fisico e attitudinale per l'impiego nelle
forze armate in qualita' di VFP 1;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
l) statura non inferiore a m 1,65, se candidati di sesso
maschile, e statura non inferiore a m 1,61, se candidate di sesso
femminile;
m) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
2. Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti
fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello
dell'eta', fino alla data di effettiva incorporazione, pena
l'esclusione dal reclutamento.

                               Art. 3 

Domanda di partecipazione

1. Per ciascun blocco la domanda di partecipazione al
reclutamento deve essere compilata utilizzando il modello riportato
in allegato A attraverso la procedura on-line disponibile sui siti
web www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it. La domanda, dopo
essere stata stampata, deve essere, a pena di irricevibilita',
firmata in originale e per esteso dal candidato, nonche' inviata, per
la successiva convalida, alla Direzione per l'impiego del personale
militare dell'Aeronautica (DIPMA) - 4° Ufficio - 5ª sezione - casella
postale n. 4232 - via Taranto, n. 11 - 00182 Roma, a mezzo
raccomandata, entro i termini di scadenza di presentazione fissati
per ciascuno blocco. A tal fine fa fede la data apposta dall'ufficio
postale accettante.
2. E' ammessa la possibilita' di inviare la domanda senza
ricorrere alla citata procedura on-line, in caso di indisponibilita'
del sistema informatico, all'indirizzo sopra indicato, fermi restando
i termini di scadenza fissati per ciascun blocco di incorporamento e
nel rispetto delle modalita' di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Coloro che risiedono o che si trovano all'estero per motivi
diversi possono presentare la domanda, entro i termini stabiliti,
all'Autorita' diplomatica o consolare che ne curera' l'inoltro alla
DIPMA con la massima sollecitudine. In tali casi per la data di
presentazione fa fede la data di assunzione a protocollo della
domanda da parte dell'Autorita' diplomatica o consolare.
4. Il candidato deve dichiarare nella domanda, sotto forma di
autocertificazione, quanto segue:
a) il cognome, il nome ed il sesso;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore) ed il giudizio conseguito al termine di
detto ciclo di studi, valido ai fini della formazione della
graduatoria di cui al successivo art. 7, unitamente all'indirizzo
dell'istituto scolastico ove ha conseguito il diploma stesso;
h) l'eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o
precedenza di cui al successivo art. 8 del presente bando di
reclutamento;
i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva
dei posti di cui all'art. 1, comma 2;
j) di non essere in atto imputato in procedimenti penali per
delitti non colposi. In caso contrario, dovra' indicare, con apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti penali
pendenti a carico e l'Autorita' giudiziaria presso la quale pendono i
procedimenti stessi;
k) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
l) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
m) di aver tenuto condotta incensurabile;
n) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti da
non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in una
selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente
reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per l'accesso ad una
delle carriere iniziali dell'Aeronautica militare;
p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate.
Inoltre, deve indicare:
a) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra Forza
armata, indicando quella prescelta in ordine di preferenza;
b) l'area geografica di interesse per l'espletamento del
servizio;
c) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento,
qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico,
assegnata in relazione alle esigenze operative e logistiche della
Forza armata e di essere disposto ad essere impiegato su tutto il
territorio nazionale e all'estero;
d) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito.
5. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento di
riconoscimento in corso di validita', rilasciato da amministrazioni
dello Stato e munito di fotografia;
b) copia fotostatica leggibile del codice fiscale.
I candidati, se ne sono in possesso, potranno allegare copia del
diploma di istruzione secondaria di primo grado.
6. Sottoscrivendo la domanda il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
della procedura di reclutamento (il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
in merito ad eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Il candidato nella domanda di reclutamento deve anche indicare
il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni, se
diverso da quello di residenza, con il relativo codice di avviamento
postale e, ove possibile, il numero telefonico fisso e/o mobile,
nonche' l'indirizzo di posta elettronica. Ogni variazione
dell'indirizzo durante l'espletamento delle procedure di reclutamento
dovra' essere segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente e
tempestivamente alla DIPMA.
8. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna
responsabilita' circa i possibili disguidi derivanti da errate,
mancate o tardive segnalazioni di variazioni del recapito, da
ritardate ricezioni da parte dei candidati di comunicazioni dovute a
disguidi postali, da altre cause non imputabili a proprie
inadempienze dovute a cause di forza maggiore.

                               Art. 4 

Fasi del reclutamento

Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti
fasi:
a) presentazione delle domande alla DIPMA secondo le modalita'
specificate nel precedente art. 3;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica da parte
del 4° Ufficio della DIPMA dei requisiti di cui al precedente art. 2,
comma 1 fatta eccezione per quelli relativi:
al possesso della statura minima, dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento da parte del 4° Ufficio della
DIPMA dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli
privi dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) ed i)
e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna
per delitti non colposi, di competenza della Direzione generale per
il personale militare (DGPM);
d) accertamento, da parte del 4° Ufficio della DIPMA, ai sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai
candidati nella domanda;
e) consegna, da parte del 4° Ufficio della DIPMA, delle domande
dei candidati in possesso dei requisiti accertati, corredate della
annessa documentazione, alla DGPM - I Reparto - 3ª Divisione - 1ª
Sezione reclutamento VFP 1 che provvedera', effettuati gli
accertamenti di competenza, al successivo inoltro alla commissione
valutatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del presente
bando;
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice,
dei giudizi riportati dai candidati nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado e formazione della graduatoria degli
ammessi alla valutazione dei titoli di merito;
g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 8,
formazione della graduatoria di merito e approvazione della stessa da
parte della DGPM;
h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui
alla precedente lettera g) per l'accertamento dei requisiti
d'idoneita' psico-fisica e attitudinale;
i) incorporazione dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria di cui alla precedente lettera g);
j) decretazione dei candidati incorporati ammessi alla ferma
prefissata di un anno nell'Aeronautica militare;
k) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati
carenti dei requisiti previsti e accertati successivamente.

                               Art. 5 

Esclusioni

1. Non sono prese in considerazione e comportano, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti;
b) non redatte utilizzando il modello riportato nell'allegato A
ovvero disponibile on-line;
c) prive della copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un
documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato da
amministrazioni dello Stato e munito di fotografia;
d) non spedite a mezzo raccomandata;
e) non firmate in forma autografa dal candidato;
f) redatte e firmate a matita o con penne ad inchiostro
cancellabile;
g) contenenti correzioni e/o abrasioni;
h) contenenti dichiarazioni non veritiere in relazione al
giudizio conseguito con il diploma di istruzione secondaria di primo
grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza.
2. Il 4° Ufficio della DIPMA e' delegato dalla DGPM:
a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento
dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1 nei limiti specificati
dall'art. 4, lettera b) e ad effettuare le dovute esclusioni dal
reclutamento, tranne quelle relative alla verifica dei requisiti di
cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) ed i) e dell'assenza di
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonche'
quelle concernenti il comma 1, lettera h) del presente articolo;
b) a non ammettere le domande di candidati, gia' esclusi dalla
DGPM dal primo blocco del presente bando di reclutamento, che abbiano
presentato domanda per il secondo blocco.
Lo stesso 4° Ufficio della DIPMA provvede alla notifica ai
candidati dei provvedimenti di esclusione/mancata ammissione.
3. La commissione di cui al successivo art. 6, comma 1, lettera
b) provvedera' ad escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici;
positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
inidonei all'attivita' sportiva agonistica ovvero privi del
relativo certificato medico, secondo quanto statuito dall'art. 9 del
presente bando.
4. La commissione di cui al successivo art. 6, comma 1, lettera
c) provvedera' ad escludere i candidati giudicati inidonei agli
accertamenti attitudinali.
5. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della
DGPM, anche se gia' incorporati. Il servizio prestato sara'
considerato servizio di fatto.
6. Se l'esclusione deriva da dichiarazioni non veritiere,
l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Procura
della Repubblica competente per territorio e non potra' presentare
domanda di partecipazione per il successivo blocco.
7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando.
8. Il candidato, nei cui confronti e' adottato il provvedimento
di esclusione, potra' avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla
data di notifica del provvedimento di esclusione.

                               Art. 6 

Commissioni

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata, saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro;
c) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, o grado
corrispondente ovvero funzionario amministrativo, designato dalla
DGPM, membro;
d) un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo di terza
classe ovvero assistente amministrativo, segretario senza diritto di
voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara'
insediata presso l'Infermeria principale di Bari. Essa sara' composta
da:
a) un ufficiale del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare con
grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario dell'Aeronautica
militare, membri;
c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli, categoria
sanita' specialita' OSS, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara'
insediata presso la Scuola volontari truppa dell'Aeronautica militare
(SVTAM) di Taranto. Essa sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
qualificato perito selettore, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a capitano, qualificati
periti selettori, membri;
c) un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo,
qualificato aiuto perito selettore, segretario.

                               Art. 7 

Selezione dei candidati da ammettere
alla valutazione dei titoli di merito

1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la
graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di
merito, sulla base del giudizio conseguito nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi:
a) ottimo: punti 4;
b) distinto: punti 3;
c) buono: punti 2;
d) sufficiente: punti 1.
Nel caso di voto espresso in decimi: al giudizio di ottimo
corrisponde il voto di 10/10 ovvero di 9/10; al giudizio di distinto
corrisponde il voto di 8/10; al giudizio di buono corrisponde il voto
di 7/10; al giudizio di sufficiente corrisponde il voto di 6/10.
2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i sottonotati numeri
massimi di collocazione utile: 1° blocco: 3.600; 2° blocco: 3.600.
3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita', sara' preferito il candidato
piu' giovane d'eta'.
5. Per ogni blocco, la graduatoria dei candidati da ammettere
alla valutazione dei titoli di merito sara' pubblicata sul sito
www.persomil.difesa.it.

                               Art. 8 

Valutazione dei titoli di merito
e relativa graduatoria

1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la
graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria prevista dall'art. 7, provvedendo a sommare il precedente
punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:
a) titoli previsti dall'art. 8, comma 2, lettera c) del decreto
del Ministro della difesa 1° settembre 2004:
1) patente di guida civile B o superiore: punti 1;
2) porto d'armi: punti 1;
b) titoli previsti dal presente decreto di reclutamento:
1) ogni classe di scuola secondaria di secondo grado superata:
punti 1;
2) brevetto di pilota di aeroplano: punti 1,5;
3) brevetto di subacqueo militare o civile, rilasciato da
strutture affiliate a federazioni riconosciute dalla Confederazione
mondiale delle attivita' subacquee con punteggio da attribuire a
seconda del livello attribuito da tale organizzazione internazionale,
per un massimo di: punti 0,8;
4) brevetto di paracadutista militare o civile rilasciato
dall'Associazione nazionale paracadutisti italiani: punti 1;
5) corso di cultura e/o meteorologia aeronautica, svolto a cura
del personale dell'Aeronautica militare del Centro di volo a vela di
Guidonia oppure, fino al mese di dicembre 2009, della Sezione
associazione arma aeronautica di Brindisi, in collaborazione con
l'Istituto tecnico nautico statale «Carnaro»: punti 0,5;
6) aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a
qualunque titolo, nell'Aeronautica militare, senza demerito: punti 1;
7) aver conseguito la patente europea del computer (ECDL Core
Full) presso un ente riconosciuto dall'Associazione italiana per
l'informatica e il calcolo automatico (AICA) al superamento dei sette
esami previsti dal relativo programma o certificato informatico IC3
equipollente: punti 0,2;
8) aver conseguito risultati in competizioni sportive almeno di
livello nazionale riconosciute dal CONI: punti 1.
2. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
3. In caso di ulteriore parita', sara' data preferenza al
candidato piu' giovane d'eta'.
4. Per ogni blocco, la graduatoria di merito dei candidati da
ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici e attitudinali
sara' pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it.

                               Art. 9 

Accertamenti psico-fisici e attitudinali

1. La SVTAM e' delegata dalla DGPM a convocare, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, i candidati per
l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo
dalla graduatoria di merito di cui al precedente art. 8 entro i
limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 1.800 per il 2° blocco:
1.800. I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla
lettera di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche
nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di
cui al precedente comma 1, la SVTAM sara' autorizzata a convocare un
ulteriore numero di candidati, compresi nella graduatoria di cui
all'art. 8, per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale, fino al raggiungimento dei posti disponibili per ogni
blocco. Di tale procedura dovra' essere data tempestiva comunicazione
alla DGPM.
3. I candidati devono presentarsi, pena l'esclusione dal
reclutamento, agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con:
a) un documento di identita' in corso di validita' munito di
fotografia, rilasciato da amministrazioni dello Stato;
b) certificato medico attestante l'idoneita' alla attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera, rilasciata da un medico
sportivo della Federazione medico sportiva italiana o dalle strutture
previste;
c) originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura pubblica o privata accreditata col servizio sanitario
nazionale in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita,
attestante l'esito dei seguenti esami:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
d) certificato di stato di buona salute che attesti la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti, rilasciato dal medico di fiducia
in data non anteriore a sei mesi precedenti le visite e redatto in
modo conforme all'allegato B, che costituisce parte integrante del
presente bando;
e) originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura pubblica o privata accreditata col servizio sanitario
nazionale in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita,
dell'esame dei markers dell'epatite B e C;
f) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
convenzionata con il servizio sanitario nazionale in data non
anteriore ai tre mesi precedenti la visita, attestante l'esito del
test di accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
g) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
eseguita presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata
col servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai tre mesi
precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con
esito negativo, eseguito presso struttura pubblica o privata
accreditata col servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a
cinque giorni lavorativi precedenti la visita.
I candidati, se ne sono in possesso, potranno produrre anche
eventuali esami radiografici del torace.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui
all'art. 6, comma 1, lettera b), presa visione della documentazione
sanitaria elencata al precedente comma, oltre ad eseguire la visita
medica generale disporra' l'esecuzione dei seguenti accertamenti
specialistici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psichiatrica, comprendente il colloquio individuale e
la somministrazione del test di personalita' (MMPI);
e) analisi chimico-fisica delle urine, completa di drug test e di
esame del sedimento;
f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e
dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
g) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico)
ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico
legale del concorrente, da effettuare anche presso altre strutture
sanitarie.
In sede di visita medico generale la commissione per gli
accertamenti psico-fisici giudichera' inidoneo il candidato che
presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti
o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
I candidati saranno invitati a sottoscrivere apposite
dichiarazioni di consenso informato al protocollo diagnostico di
selezione medica e a quello vaccinale previsto per il personale
militare dopo l'eventuale arruolamento, secondo i modelli riportati
negli allegati C e D, che costituiscono parte integrante del presente
bando.
5. Il giudizio sara' comunicato al candidato, sottoponendo alla
firma di ciascuno apposito foglio di notifica. Saranno, comunque,
giudicati inidonei ed esclusi dal reclutamento i candidati affetti
da:
a) imperfezioni e infermita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 ed alle vigenti direttive
tecniche emanate della Direzione generale della sanita' militare:
b) altre patologie che siano ritenute incompatibili con
l'espletamento del servizio quale VFP 1;
c) patologie per le quali sia prevista l'attribuzione dei
coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali, secondo
quanto indicato dalle vigenti direttive sul profilo sanitario della
Direzione generale della sanita' militare.
6. I candidati saranno sottoposti da parte della commissione di
cui all'art. 6, comma 1, lettera c) ad una serie di accertamenti
attitudinali, tendenti a verificare il possesso delle capacita' che
assicurino lo svolgimento dei compiti propri di Forza armata, secondo
le direttive tecniche vigenti. Tra gli accertamenti attitudinali
saranno inserite una o piu' prove ginnico-sportive per accertare
l'efficienza fisica, secondo le modalita' riportate in allegato E del
presente bando. Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti e'
definitivo e sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante
apposito foglio di notifica.
7. Il giudizio di inidoneita' comportera' l'esclusione dal
reclutamento. L'esito dei citati accertamenti sara' comunicato con
determinazione dei presidenti delle commissioni di cui all'art. 6,
comma 1, lettere b) e c) delegate dalla DGPM alle predette
incombenze.
8. Il candidato escluso potra' avanzare ricorso giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e
centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di
esclusione.
9. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' all'interessato di avanzare,
entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di
esclusione, motivata e documentata istanza di riesame, debitamente
firmata e corredata della certificazione sanitaria rilasciata da una
struttura pubblica o privata accreditata col Servizio sanitario
nazionale, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie
riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in
questione, che dovra' essere inviata, con raccomandata con avviso di
ricevimento, alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 3ª Divisione - 1ª Sezione reclutamento VFP 1 - Viale
dell'Esercito 186 - 00143 - Roma.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale e per abuso di
alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico. Le istanze non firmate o carenti della predetta
certificazione sanitaria saranno considerate irricevibili.
10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto delle certificazioni presentate, se sussistono le condizioni,
convoca il ricorrente presso la Commissione sanitaria d'appello
dell'Aeronautica militare al fine di sottoporlo all'accertamento dei
requisiti psico-fisici. Il giudizio riportato in quest'ultima
indagine e' definitivo. Nel caso di confermata inidoneita', il
ricorrente sara' escluso dal reclutamento. In caso di idoneita', la
DGPM disporra' il completamento degli accertamenti dei requisiti
psico-fisici e attitudinali. I candidati, riconosciuti idonei e
collocati utilmente nella graduatoria del blocco di provenienza,
saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la
decorrenza giuridica.

                               Art. 10 

Approvazione e validita' delle graduatorie

1. Per ogni blocco la commissione valutatrice provvede a
compilare la graduatoria di merito e ad inviarla alla DGPM che la
approvera' con decreto dirigenziale.
2. Le graduatorie sono valide 12 mesi esclusivamente per i
blocchi del presente decreto, ferme restando le previsioni degli
articoli 11 e 12.
3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito del presente
articolo sara' pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it.

                               Art. 11 

Procedure per il recupero dei posti non coperti

1. In caso di mancata copertura dei posti per l'arruolamento, al
termine delle operazioni di incorporazione riferite ad ogni blocco,
ad esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria
di cui al precedente art. 10, su richiesta dello Stato maggiore
dell'Aeronautica la DGPM potra' autorizzare l'incorporamento dei
candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria del
blocco precedente.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta dello Stato maggiore dell'Aeronautica, la DGPM potra'
incrementare le incorporazioni del blocco successivo non oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'art.
1.

                               Art. 12 

Ripartizione dei candidati idonei eccedenti
le incorporazioni di ciascun blocco

Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, a copertura dei
posti di cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti
vacanti, su richiesta dello Stato maggiore dell'Aeronautica, la DGPM
potra' attingere, previo consenso dei rispettivi Stati maggiori,
dalle graduatorie dei VFP 1 nell'Esercito e nella Marina militare, i
candidati idonei ma non utilmente collocati, che hanno manifestato
l'opzione di arruolamento presso altre Forze armate. Tali
graduatorie, in corso di validita', sono riferite a blocchi
precedenti.

                               Art. 13 

Ammissione alla ferma prefissata di un anno

1. Per ogni blocco la SVTAM e' autorizzata dalla DGPM a
incorporare direttamente i candidati da ammettere alla ferma
prefissata di un anno nell'Aeronautica militare, sulla base della
graduatoria di merito di cui all'art. 10 e risultati idonei agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, fino alla copertura dei
posti previsti per il medesimo blocco.
2. La convocazione e' inviata all'interessato a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento e contiene la data e l'ora di
presentazione presso la SVTAM.
3. I candidati dovranno presentare al momento
dell'incorporazione, pena la decadenza dall'arruolamento,
l'autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti
dichiarati nella domanda di partecipazione, utilizzando il modello
riportato nell'allegato F che costituisce parte integrante al
presente bando. Tale documento sara' acquisito nella documentazione
personale dell'interessato a cura del reparto di appartenenza.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia
autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado e un
referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6 -
fosfato - deidrogenasi rilasciato da strutture sanitarie pubbliche.
4. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera', per
gli effetti giuridici, dalla data di previsto incorporamento del
blocco presso la SVTAM e, per quelli amministrativi, dalla data di
effettiva presentazione presso la stessa. I candidati, tratti dalla
graduatoria di cui all'art. 10, che non si presenteranno presso la
SVTAM nel termine fissato nella comunicazione di convocazione,
saranno considerati rinunciatari ed i relativi posti potranno essere
ripianati, entro l'ottavo giorno di corso nei limiti di ciascun
blocco, su richiesta dello Stato maggiore dell'Aeronautica, secondo
le modalita' previste dagli articoli 11 e 12 del presente bando.
5. Entro sedici giorni dall'avvenuto incorporamento, la SVTAM
dovra' inviare copia del verbale di incorporamento, con l'indicazione
delle date della decorrenza giuridica ed amministrativa dei singoli
candidati, alla DGPM - I Reparto - 3ª Divisione - 1ª Sezione
reclutamento VFP 1, per il seguito di competenza.
6. La DGPM determinera', con decreto dirigenziale, l'ammissione
degli incorporati alla ferma volontaria di un anno nell'Aeronautica
militare, con riserva dell'accertamento, anche successivo, del
possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di
reclutamento.
7. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita
del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporamento.

                               Art. 14 

Disposizioni di stato giuridico

1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in
particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al
proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel
rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari
nell'Aeronautica militare, i VFP 1 potranno essere ammessi, a
domanda, ad un periodo di rafferma della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 15, comma 3
potra' essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della
difesa e previa accettazione dell'interessato, oltre il termine del
periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario
al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento nei
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).

                               Art. 15 

Possibilita' e sviluppo di carriera

1. I VFP 1 dell'Aeronautica militare potranno conseguire, previo
giudizio di idoneita', il grado di aviere scelto non prima del
compimento del terzo mese dall'incorporazione.
2. I volontari giudicati inidonei per il conseguimento del grado
di aviere scelto saranno sottoposti a nuova ed unica valutazione al
compimento del nono mese dall'incorporazione.
3. I VFP 1, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti
a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di rafferma o in
congedo per fine ferma potranno partecipare alle procedure di
reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nei relativi bandi.

                               Art. 16 

Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e del Corpo militare della croce
rossa

1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare
della croce rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari in rafferma
annuale e a quelli a cui e' stato prolungato il periodo di ferma
annuale ai sensi del precedente art. 14, comma 3, nei limiti indicati
dall'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati
saranno determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con
decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro
della difesa.

                               Art. 17 

Benefici

1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il
servizio militare in qualita' di VFP 1, costituiscono titolo
valutabile ai sensi delle normative vigenti di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono considerati
utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle
amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle
graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali delle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare
della croce rossa.

                               Art. 18 

Disposizioni amministrative

1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per le sedi ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso la SVTAM i candidati
potranno fruire di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione,
se disponibili.

                               Art. 19 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale arruolamento, per le finalita' di
gestione della procedura di reclutamento e per quelle inerenti alla
ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione
giuridico - economica del candidato e, in caso di arruolamento, ai
soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti stabiliti dall'art. 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto
d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale per il personale militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali:
a) il responsabile della DIPMA - 4° ufficio;
b) il presidente della commissione valutatrice;
c) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
d) il direttore della 3ª Divisione della DGPM.

                               Art. 20 

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto,
si rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per il
controllo secondo le normative vigenti e verra' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
Roma, 16 agosto 2011

Il direttore generale t.a.
Generale di corpo d'armata
Mario Roggio

Il vice direttore generale
Generale di divisione aerea
Roberto Zappa

---------

Avvertenze generali

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere
chiesta direttamente alla Sezione relazioni con il pubblico della
Direzione generale per il personale militare, viale dell'Esercito n.
186 - c.a.p. 00143 Roma - Cecchignola - tel. 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
1) in visita o telefonicamente:
a) dal lunedi' al giovedi':
dalle 08.30 alle 12.30;
dalle 13.30 alle 16.00;
b) il venerdi' dalle 09.00 alle 13.00;
2) consultando il sito www.persomil.difesa.it

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