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UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di assistente di
elaborazione dati (sesto livello) area funzionale delle strutture di
elaborazione dati.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.39 del 19/5/2000
Ente:UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:000E4634
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:5
Scadenza:18/6/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Visto il D.I 20 maggio 1983, in particolare l'art. 6;
Visto il D.I. 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare gli artt. 7, 8 e 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e il successivo aggiornamento effettuato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 1
- comma 52;
Vista la legge 15 maggio 1997,n. 127;
Visto il decreto rettorale 5 agosto 1999 con il quale e' stato
emanato il regolamento interno sul reclutamento del personale non
docente;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Considerato che ai sensi dell'art. 51 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, gli atenei possono decidere il numero e la tipologia
del personale da assumere nel rispetto delle disponibilita'
finanziarie;
Verificata la disponibilita' finanziaria;
Considerato che occorre riservare il 15% dei posti in organico
agli appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 482/1968
relativa al profilo di assistente di elaborazione dati come previsto
dall'art. 5, comma 3, punto 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che occorre riservare il 20% dei posti messi a
concorso ai sensi dell'art. 5, comma 3, punto 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994 a favore dei militari in
ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre forze
armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
Considerato che la riserva del 2% dei posti messi a concorso ai
sensi dell'art. 5. comma 3, punto 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 che dispone, ai sensi della legge 20 settembre
1980, n. 574 - art. 40 - la riserva dei posti a favore degli
ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica che abbiano terminato, senza demerito, la ferma
biennale risulta inoperante:
 
Dispone:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di
assistente di elaborazione dati (sesta qualifica funzionale)
dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione
 
Gli aspiranti al concorso devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica o cittadinanza di uno
degli Stati membri della Comunita' europea;
2) titolo di studio: diploma di maturita' classica,
scientifica, magistrale, tecnica o professionale, oppure diploma di
istruzione secondaria di 1o grado piu' diploma di corso professionale
specifico rilasciato da enti pubblici o aziende specializzate di
settore o attestato di attivita' lavorativa specifica prestata per
almeno due anni presso enti pubblici o aziende specializzate di
settore, con esclusione del periodo di apprendistato. Si prescinde
dal possesso del titolo di studio, ai sensi del 3o comma, art. 84,
della legge n. 312/1980, per il personale delle universita' e degli
istituti di istruzione universitaria appartenente alla quinta
qualifica fimzionale in servizio senza demerito da almeno 5 anni
purche' in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla
quinta qualifica; I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati
della Comunita' economica europea dovranno essere in possesso di un
titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui al
precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero con le
modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592. Tale equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione
rilasciata dalle competenti autorita';
3) idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente.
4) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari;
5) godimento dei diritti politici; non possono accedere
all'impiego coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127, 1o comma, lett. d) del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica
amministrazione i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza e provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.

                               Art. 3.
 
Presentazione della domanda - termini e modalita'
 
Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al direttore
amministrativo dell'Universita' "La Sapienza" di Roma, Ripartizione
II - Concorsi - Piazzale Aldo Moro, 5, redatte su carta libera, in
conformita' all'allegato A) e firmate dagli aspiranti, dovranno
essere fatte pervenire entro e non oltre trenta giorni, che decorrono
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
di concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami" - della Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal
1o comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare
anche il cognome del coniuge);
2) data e luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza
di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
penali;
6) il possesso del titolo di studio richiesto al punto 2)
dell'art. 2;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
10) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente e insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale ai sensi dell'art. 127, lett. d), del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' insanabile;
11) il domicilio e recapito al quale si desidera siano
trasmesse eventuali comunicazioni.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
devono dichiarare altresi' di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di provenienza ovvero i motivi di mancato godimento, e di essere in
possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, per eventuali
disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa, per mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento della domanda, dei documenti o delle comunicazioni
relative al concorso.
La domanda dovra' contenere in modo esplicito tutte le
dichiarazioni di cui sopra; l'omissione di una sola di esse, se non
sanabile, determinera' l'invalidita' della domanda stessa con
l'esclusione dell'aspirante dal concorso. Ai sensi dell'art. 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, la firma del candidato in calce alla
domanda di partecipazione al concorso non e' soggetta ad
autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da
parte dei candidati comporta l'esclusione dal concorso.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario,
nonche', l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove d'esame.

                               Art. 4.
 
Commissione giudicatrice
 
La Commissione giudicatrice verra' costituita ai sensi della
vigente normativa.

                               Art. 5.
 
Prove di esame - diario e svolgimento
 
Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del primo martedi'
seguente al 110o giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - , sara' data comunicazione dei giorni e dell'ora in cui si
svolgerannole prove. Per quanto concerne la dislocazione dei locali
sara' data comunicazione mediante affissione di manifesti all'albo
del rettorato.
Le prove d'esame consisteranno in due prove scritte di cui una
pratica o a contenuto teorico pratico ed in un colloquio.
La prova scritta e la prova pratica o a contenuto teorico pratico
vertera' sui seguenti argomenti:
1) Sistemi operativi Unix e Windows 95, 98 e NT:
sistemi per la gestione di basi di dati;
elementi di progettazione concettuale;
la progettazione logica;
normalizzazione dei dati;
2) Architettura e protocolli delle reti e trasmissione dati, con
particolare riferimento alle reti locali:
reti ad estensione geografica e locale;
protocolli di comunicazione delle LAN: netbios, TCP/IP;
networking di LAN;
i sistemi cablaggio strutturato;
il TCP/IP: architettura, indirizzamento, instradamento,
interconnessione;
3) tecnologie: intranet/internet:
caratteristiche generali dell'architettura internet;
i servizi www, Telnet, Ftp, E-mail;
motori di ricerca;
4) Principi e tecniche di programmazione:
algoritmi fondamentali;
strutture di controllo;
Colloquio: vertera' sugli argomenti previsti per le prove
scritte.
Tali prove saranno precedute da una preselezione consistente in
tests psico-attitudinali ovvero sugli argomenti previsti per la prova
scritta.
Saranno ammessi a sostenere le prove scritte un numero di
candidati pari al quintuplo dei posti messi a concorso.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - di cui al primo comma
del presente articolo. I candidati sono ammessi con riserva al
concorso. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con
dispositivo motivato del direttore, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti.
Le prove si intenderanno superate se il candidato avra' riportato
il punteggio di almeno 21 trentesimi in ciascuna di esse.
Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale
verra' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle
prove scritte almeno venti giorni prima di quello in cui devono
sostenere la prova orale, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
Le sedute della commissione per lo svolgimento della prova orale
sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che sara' affisso nella
sede degli esami.
La votazione complessiva e' determinata dalla somma dei voti
riportati nelle prove scritte e dalla votazione riportata nel
colloquio.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati
dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia.

                               Art. 6.
 
Titoli di preferenza e precedenza
 
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire alla ripartizione II - Concorsi - Piazzale Aldo Moro 5 -
00185 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la
prova orale, i documenti in carta semplice, in originale ovvero in
copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale
mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante il
possesso dei titoli di preferenza e precedenza nonche', il possesso
del requisito alla data del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non sposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizi a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
c) minore eta'.
I candidati che intendano beneficiare delle norme sulla riserva
dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive
modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare la sottoindicata
documentazione:
1) apposita certificazione attestante l'appartenenza ad una
delle categorie di cui alla predetta legge n. 482/1968;
2) certificato attestante l'iscrizione negli appositi elenchi
di cui all'art. 19, istituiti presso gli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione;
3) stato di disoccupazione alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Tale condizione deve essere posseduta anche all'atto dell'immissione
in servizio pena l'esclusione dal beneficio di detta riserva.

                               Art. 7.
 
Approvazione della graduatoria
 
Espletate le prove del concorso, la commissione redige la
graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione
complessiva riportata.
Con dispositivo direttoriale, tenuto conto della norma che
concerne il titolo di preferenza o precedenza, sara' approvata la
graduatoria generale e dichiarati i vincitori del concorso.
Qualora i posti oggetto di riserva non vengano ricoperti dagli
appartenenti alle categorie riservatarie, gli stessi verranno
ricoperti dai vincitori utilmente collocati in graduatoria.
Detta graduatoria sara' pubblicata all'albo di ateneo.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di detto avviso decorreranno i termini per eventuali
impugnative, la' dove i provvedimenti non siano stati portati
altrimenti a conoscenza.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per ventiquattro
mesi dalla data di emissione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso e' stato bandito.

                               Art. 8.
 
Assunzione in servizio
 
I candidati vincitori saranno invitati ad assumere servizio
nonche', a stipulare, ai sensi dell'art. 16 del nuovo Contratto
collettivo di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del
Comparto Universita', un contratto individuale a tempo indeterminato,
nel giorno fissato dall'amministrazione.
Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto e dalle disposizioni di legge.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione e per i termini di preavviso.
Agli assunti sara' corrisposto il trattamento economico iniziale
spettante alla sesta qualifica, oltre gli assegni spettanti a norma
delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti,
il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene
riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
I vincitori, fatte salve le possibilita' di trasferimento
d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dovranno permanere presso
questa amministrazione per un periodo non inferiore a sette anni
(art. 43 decreto legislativo n. 29/1993).

                               Art. 9.
 
Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di
lavoro
 
I vincitori assunti in prova saranno invitati a presentare, entro
trenta giorni dalla stipula del contratto individuale di lavoro i
documenti di rito.
Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta
salva la possibilita' di una sua proroga a richeista dell'interessato
nel caso di comprovato impedimento, non si da' luogo alla
stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti gia'
instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi'
l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione
in servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati
motivi di impedimento. In tal caso l'amministrazione, valutati i
motivi, proroga il termine per l'assunzione compatibilmente con le
esigenze di servizio.

                              Art. 10.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai fini della legge 31 dicembre 1996, n. 675 si informa che
l'Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati: tutti i dati saranno trattati
solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed alla
eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto
delle disposizioni vigenti.
 
Art. 11
 

Norma di salvaguardia
 
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda, in quanto
compatibili, alle disposizioni vigenti sullo svolgimento dei
concorsi.
Il presente bando di concorso sara' acquisito alla raccolta
nell'apposito registro ed inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale -
"Concorsi ed esami".
Roma, 31 marzo 2000
Il direttore amministrativo

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