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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
settantacinque sottotenenti di complemento della Guardia di finanza
in servizio di prima nomina.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.102 del 27/12/2002
Ente:MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Località:Nazionale
Codice atto:02E10108
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:25/2/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
 
Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, 18 febbraio 1963, n. 87, e 31 marzo 1966, n. 200,
sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Viste le leggi 6 dicembre 1971, n. 1076, 8 gennaio 1979, n. 10,
15 ottobre 1982, n. 757 e 14 febbraio 1990, n. 28, recanti norme
relative all'equipollenza di talune lauree a quella di economia e
commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 concernente "Disciplina dell'imposta di bollo" e
l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante "Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";
Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di
ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di
prima nomina e successive modificazioni;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul
servizio di leva e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante le norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici" come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente "Norme
sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di
assunzione presso le amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni concernente il "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, recante
"Disposizioni per lo svolgimento del corso allievi ufficiali di
complemento della Guardia di finanza";
Visti i decreti interministeriali 25 maggio 1991, 14 ottobre
1996, 21 dicembre 1998, 23 luglio 1999, 5 agosto 1999, 19 ottobre
2000 e 6 aprile 2001, recanti norme relative all'equipollenza di
talune lauree a quelle di economia e commercio, giurisprudenza e
scienze politiche, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la "Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
Visto l'art. 17, comma 95o, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente "misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo";
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1997, n. 221, registrato
alla Corte dei conti in data 11 luglio 1997, registro n. 2 Finanze al
foglio n. 176, recante "Regolamento concernente l'individuazione dei
diplomi di laurea il cui possesso costituisce titolo per la
partecipazione al concorso per il reclutamento degli ufficiali di
complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina";
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza" e successive modificazioni ed
integrazioni nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
"Istituzione del servizio civile nazionale";
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente
"l'autonomia didattica degli atenei";
Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155,
concernente il "Regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza", con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione ai vari ruoli,
nei bandi di concorso possono essere richiesti specifici requisiti
psico-fisici;
Vista la determinazione del Comandante generale n. 167483, datata
1 giugno 2000, e successive modificazioni, riguardante le direttive
tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del citato
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente "la
determinazione delle lauree specialistiche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni";
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, sul bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio
pluriennale per il triennio 2002 - 2004;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002, datata
24 ottobre 2002, con la quale sono stati dichiarati illegittimi i
requisiti di "celibato", "nubilato" e "vedovanza", previsti per
l'arruolamento nel Corpo,
 
Decreta:
 
DISPOSIZIONI GENERALI
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di settantacinque sottotenenti di complemento della
Guardia di finanza in servizio di prima nomina.
Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova d'esame (test culturali e intellettivi);
b) visita medica comprensiva degli esami specialistici;
c) prova di efficienza fisica;
d) accertamento dell'idoneita' attitudinale.

                               Art. 2.
 
Requisiti e condizioni per l'ammissione
 
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso
maschile, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica,
che:
a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;
b) alla data del 1 gennaio 2003 non abbiano superato il 26o
anno di eta' e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1
gennaio 1977;
c) siano provvisti di uno dei diplomi di laurea di cui alla
tabella 1 in allegato 2, ovvero di una laurea specialistica di cui
alla tabella 2 nel medesimo allegato;
d) siano in possesso dei diritti civili e politici;
e) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza;
f) non siano imputati, condannati, ovvero abbiano ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, ne siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
g) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza;
h) se arruolati nella leva di mare, siano in possesso del nulla
osta rilasciato dalla Capitaneria di porto;
i) alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda abbiano ottenuto, per chi gia' sottoposto all'apposita
visita, l'idoneita' fisica alla leva;
l) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia.
I requisiti richiamati alle lettere d), e), f), g) ed l) devono
essere posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino all'incorporamento.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di ammissione va presentata possibilmente a mano,
oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando centro di reclutamento della Guardia di finanza, via della
Batteria di Porta Furba n. 34 - 00181 Roma - Appio, entro il termine
perentorio di giorni sessanta, decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a
serie speciale.
La domanda dovra' redigersi esclusivamente su apposito modello,
riproducibile anche in fotocopia, in allegato al presente bando e
disponibile presso tutti i Comandi del Corpo nonche' sul sito
internet www.gdf.it.> Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'omessa sottoscrizione della domanda comportera' l'archiviazione
della stessa.
Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini indicati, non dovessero pervenire entro la data di inizio
delle prove concorsuali verranno archiviate.
Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma
formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate, ovvero
integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il
termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comportera' l'archiviazione dell'istanza.
Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi per l'anno
2003 potra' essere concesso, dai distretti militari di appartenenza,
qualora ne abbiano titolo, di rimanere nella posizione di congedo
illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso.
Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovra' essere
corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione
al concorso, prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente
Capitaneria di porto.

                               Art. 4.
 
Elementi da indicare nella domanda (veggasi modello in allegato 1)
 
Il concorrente deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, condannato, ovvero aver ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;
g) un titolo di studio tra quelli indicati all'art. 2, comma
primo, lettera c), l'Universita' dove e' stato conseguito, la data
dell'esame e la relativa votazione;
h) eventuali titoli di cui agli articoli 6 e 16;
i) il distretto militare o la capitaneria di porto di
appartenenza;
l) la posizione nei riguardi del servizio militare;
m) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
n) l'indirizzo proprio e, eventualmente della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, ove possibile,
di un recapito telefonico;
o) recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
p) una materia, a scelta, tra quelle di cui al successivo
art. 5, comma 7, nella quale intende sostenere la prova d'esame.
I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere
a conoscenza che la prova d'esame si svolgera' secondo le modalita'
stabilite al successivo art. 5.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Il Corpo, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in caso di
ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere
tempestivamente notificata al Comando centro di reclutamento della
Guardia di finanza ogni variazione che dovesse intervenire, concorso
durante, nella posizione del candidato ai fini del servizio militare.

                               Art. 5.
 
Data della prova d'esame (Somministrazione test culturali e
intellettivi)
 
La prova d'esame, unica per tutti i candidati, avra' luogo presso
il Comando centro di reclutamento della Guardia di finanza via della
Batteria di Porta Furba n. 34 - Roma, in data 17 marzo 2003, con
inizio alle ore 9.
Ciascun candidato dovra' presentarsi, senza alcun avviso o
convocazione, per sostenere la prova d'esame nel giorno indicato al
primo comma del presente articolo, munito di idoneo documento di
riconoscimento.
Quanto stabilito ai commi precedenti ha valore di notifica.
I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti, per sostenere la suddetta prova, saranno considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
La prova d'esame consistera' nella somministrazione di tre serie
di test (culturali e intellettivi), per complessive sessanta domande
a risposta multipla, da svolgere in sessanta minuti, intesi ad
accertare se i candidati siano in possesso di qualita' adeguate al
ruolo e alle funzioni che saranno loro affidati.
La prima serie di test conterra' venti domande relative alla
materia del diritto pubblico (diritto costituzionale e diritto
amministrativo).
La seconda serie, sempre di venti domande, conterra' invece
quesiti su una materia a scelta del candidato tra diritto e procedura
penale, diritto tributario, scienza delle finanze, ragioneria
generale, statistica metodologica od economia politica.
Infine, la terza serie conterra' altre venti domande e sara'
costituita da test intellettivi.
L'assegnazione e la revisione dei test, il cui voto nel massimo
non potra' superare i sessanta/novantesimi, saranno eseguite dalla
sottocommissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera b).
E' idoneo il concorrente che riporta, nella predetta prova, il
punteggio complessivo di almeno 36/90. In ogni caso e' necessario
conseguire in ognuna delle tre serie di test, il punteggio di almeno
12/90.
Prima dello svolgimento dei test culturali e intellettivi, la
citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i criteri cui
attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.
La citata sottocommissione, durante lo svolgimento della prova
d'esame, puo' avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo
individuato dal Comando centro di reclutamento.
I candidati che risulteranno idonei saranno sottoposti, a partire
dal giorno successivo a quello della prova d'esame, agli accertamenti
previsti dall'art. 1, comma 2, lettere b), c) e d).
La data di convocazione sara' comunicata contestualmente al
giudizio di idoneita'.
I candidati che, invece, non conseguiranno la votazione minima
richiesta saranno esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione gli interessati potranno produrre
ricorso:
giurisdizionale, al competente T.a.r., entro sessanta giorni
dalla data di notifica ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                               Art. 6.
 
Valutazione dei titoli
 
I titoli da valutare sono i seguenti:
a) titolo di studio;
b) titoli, ricompense e benemerenze di cui al successivo comma,
lettera b).
La sottocommissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera a),
procedera' alla valutazione dei titoli, tenendo presente che
all'insieme dei titoli di ciascun candidato non potra' essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 30/90, cosi'
ripartito:
a) fino ad un massimo di punti 24/90 per il diploma di laurea o
per la laurea specialistica;
b) fino ad un massimo di punti 6/90 per i sottoelencati altri
titoli, ricompense e benemerenze:
altro diploma di laurea, o laurea specialistica oltre a
quello valutato alla precedente lettera a);
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
abilitazione all'esercizio della professione di dottore
commercialista;
abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria,
vincitore di borsa di studio annuale o biennale di
addestramento didattico per laureati;
corsi di specializzazione e/o di perfezionamento
post-universitari, di durata non inferiore ad un anno accademico,
svolti o frequentati con esito finale positivo che si siano conclusi
con esame o colloquio;
pubblicazioni (non articoli) su argomenti relativi alle
discipline di insegnamento previste per il conseguimento di uno dei
diplomi di laurea richiesti per la partecipazione al concorso;
medaglia d'oro al valor civile;
medaglia d'argento al valor civile;
medaglia di bronzo al valor civile;
attestato di pubblica benemerenza al valor civile o al merito
civile.
In particolare, la citata sottocommissione attribuira':
a) per il possesso del titolo di studio prescritto dal
precedente art. 2, comma 1, lettera c), un punteggio graduato in
relazione al voto conseguito dal candidato, come segue:
 
110 e lode su 110: 24,00;
110 su 110: 23,70;
109 su 110: 23,40;
108 su 110: 23,10;
107 su 110: 22,80;
106 su 110: 22,50;
105 su 110: 22,20;
104 su 110: 21,90;
103 su 110: 21,60;
102 su 110: 21,30;
101 su 110: 21,00;
100 su 110: 20,70;
99 su 110: 20,40;
98 su 110: 20,10;
97 su 110: 19,80;
96 su 110: 19,50;
95 su 110: 19,20;
94 su 110: 18,90;
93 su 110: 18,60;
92 su 110: 18,30;
91 su 110: 18,00;
90 su 110: 17,70;
89 su 110: 17,40;
88 su 110: 17,10;
87 su 110: 16,80;
86 su 110: 16,50;
85 su 110: 16,20;
84 su 110: 15,90;
83 su 110: 15,60;
82 su 110: 15,30;
81 su 110: 15,00;
80 su 110: 14,70;
79 su 110: 14,40;
78 su 110: 14,10;
77 su 110: 13,80;
76 su 110: 13,50;
75 su 110: 13,20;
74 su 110: 12,90;
73 su 110: 12,60;
72 su 110: 12,30;
71 su 110: 12,00;
70 su 110: 11,70;
69 su 110: 11,40;
68 su 110: 11,10;
67 su 110: 10,80;
66 su 110: 10,50.
Qualora il candidato sia in possesso di piu' diplomi di laurea o
lauree specialistiche, sara' preso in considerazione, ai fini della
valutazione del titolo di studio, il diploma o la laurea
specialistica che sia stato conseguito con il punteggio piu'
favorevole.
L'omessa indicazione del punteggio del diploma di laurea o della
laurea specialistica sara' valutato, come da costante giurisprudenza
del Consiglio di Stato, come conseguito con il minimo dei voti (66 su
110);
b) agli altri titoli, benemerenze e ricompense di seguito
specificati il punteggio a fianco di ognuno indicato:
(1) altro diploma di laurea o laurea specialistica oltre a
quello valutato alla precedente lettera a): 1,80;
(2) abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato: 0,60;
(3) abilitazione all'esercizio della professione di dottore
commercialista: 0,90;
(4) abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria: 0,45.
(5) vincitori di borsa di studio annuale o biennale di
addestramento didattico per laureati: 0,45;
(6) corsi di specializzazione e/o di perfezionamento
post-universitari, di durata non inferiore ad un anno accademico,
svolti o frequentati con esito finale positivo che si siano conclusi
con esame o colloquio:
corso di durata annuale: 0,45;
corso di durata biennale: 0,90;
corso di durata triennale: 1,35;
corso di durata quadriennale: 1,80;
(7) una o piu' pubblicazioni (non articoli) su argomenti
relativi alle discipline d'insegnamento previste per il conseguimento
di uno dei titoli di studio richiesti per la partecipazione al
concorso: 0,15;
(8) medaglia d'oro al valor civile: 1,05;
(9) medaglia d'argento al valor civile: 0,75;
(10) medaglia di bronzo al valor civile: 0,60;
(11) attestato di pubblica benemerenza al valor civile o al
merito civile: 0,45.
Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve
produrre, al Comando centro di reclutamento, entro il termine
perentorio di giorni venti dalla data di scadenza del termine ultimo
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
copia delle pubblicazioni. Gli altri titoli possono essere presentati
con certificazione sostitutiva, compresi gli eventuali titoli
preferenziali previsti all'art. 16, comma quarto.
I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in
qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

                               Art. 7.
 
Istruttoria delle domande
 
Tutti i candidati le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera a)
del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
L'ammissione con riserva deve intendersi tale per tutte le fasi
concorsuali fino all'incorporamento.

                               Art. 8.
 
Documentazione
 
Il Comando centro di reclutamento della Guardia di finanza
richiedera' i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle amministrazioni pubbliche, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare.

                               Art. 9.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto
dirigenziale, sara' presieduta da un ufficiale generale della Guardia
di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna
delle quali sara' presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non
inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti
prescritti, per la valutazione dei titoli e la formazione della
graduatoria finale di merito, composta da due ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per la valutazione della prova d'esame,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta
da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici
dell'Esercito, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici dell'Esercito (di cui almeno uno di grado superiore a quello
dei medici della precedente sottocommissione), membri;
e) sottocommissione per la valutazione della prova di
efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza,
composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui due
ufficiali periti selettori;
f) sottocommissione per la visita medica di controllo, dei
candidati ammessi alla frequenza del corso, composta da un ufficiale
della Guardia di finanza ed un ufficiale medico dell'Esercito.
Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio
permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a tenente.
Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

                              Art. 10.
 
Esclusioni dal concorso
 
Con decreto motivato dell'autorita' delegata dal Comandante
generale della guardia di finanza puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all'art. 9, comma 1, lettera a).
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre
ricorso:
gerarchico al Comandante generale della Guardia di finanza ex
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro trenta giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
giurisdizionale, al competente T.a.r., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

                              Art. 11.
 
Documento di identificazione
 
Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la
carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia
recente.

                              Art. 12.
 
Mancata presentazione del candidato
 
Il candidato che, per cause non riconducibili all'amministrazione
che ha indetto il presente concorso, non si presentera' per sostenere
la prova d'esame secondo le modalita' di cui all'art. 5, la visita
medica preliminare, la visita medica di revisione, la prova di
efficienza fisica o l'accertamento attitudinale, sara' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
I presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 9, comma 1,
lettere c), d) ed e) hanno facolta', compatibilmente con i tempi
tecnici di espletamento delle prove, di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati che abbiano presentato richiesta motivata
di differimento presso il centro di reclutamento.

                              Art. 13.
 
Accertamento dell'idoneita' fisica, prova di efficienza fisica e
accertamento dell'idoneita' attitudinale
 
I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova d'esame, di cui
al precedente art. 5, saranno sottoposti all'accertamento
dell'idoneita' fisica, alla prova di efficienza fisica e
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
L'idoneita' fisica dei candidati e' accertata da parte della
sottocommissione indicata all'art. 9, comma 1, lettera c) mediante
visita medica preliminare comprensiva degli esami specialistici,
presso il centro di reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.
L'accertamento dell'idoneita', di cui al precedente comma, verra'
eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato il quale puo',
contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo
art. 14, punto 1. La richiesta di ammissione a visita medica di
revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione, prevista dall'art. 9, comma 1, lettera c), al
momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze
presentate successivamente saranno ritenute nulle.
I candidati che conseguono l'idoneita' fisica alla visita medica
preliminare saranno ammessi alla prova di efficienza fisica, mentre i
non idonei saranno esclusi dal concorso.
I candidati che, non idonei alla visita medica preliminare,
abbiano richiesto di essere sottoposti a visita medica di revisione,
verranno ammessi con "riserva" alle ulteriori fasi concorsuali.
La visita medica di revisione sara' effettuata non prima del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica preliminare.
Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 9, comma primo, lettera d), e verte soltanto sulla
malattia che ha dato luogo al giudizio di inidoneita' della
sottocommissione per la visita medica preliminare.
Il candidato risultato assente alla vista medica di revisione
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara'
comunicato agli interessati, e' definitivo.
La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di
preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove:
salto in alto, salto in lungo, getto del peso, corsa piana m 100 e
corsa piana m 1.000. L'idoneita' alle predette prove e' determinata
con i criteri indicati negli allegati 3 e 4, che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
All'atto della presentazione, i candidati dovranno presentare
certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana, ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano,
in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente a sostenere la prova di efficienza fisica
e, pertanto, l'esclusione dal concorso.
Il presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti ovvero uno stato di temporanea
indisposizione, sentito l'ufficiale medico presente, provvedera', a
giudizio motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello
stesso improrogabilmente al primo giorno utile immediatamente
successivo alla scadenza delle prove previste dal calendario della
prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 4 aprile 2003.
I candidati idonei alla prova di efficienza fisica saranno
ammessi a sostenere l'accertamento attitudinale, mentre i non idonei
saranno esclusi dal concorso.
L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare il
possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
Detto accertamento si articola in:
test intellettivi, onde valutare la capacita' di ragionamento;
test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente;
colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica e
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale la sottocommissione di
cui al precedente art. 9, comma 1, lettera e), fissa in apposito atto
i criteri di valutazione degli stessi.
Avverso l'esclusione dalle prove di cui al presente articolo gli
interessati potranno produrre ricorso mediante le modalita' indicate
all'art. 5, ultimo comma.

                              Art. 14.
 
Requisiti fisici
 
Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
fisici dei candidati hanno il compito di selezionare elementi che
rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155.
I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
fisica, dovranno presentare un certificato, con data non anteriore a
giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C sia antigeni che
anticorpali, rilasciati da una struttura sanitaria pubblica o privata
convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso se non verra' presentato in
sede di visita medica di controllo.
La positivita' al suddetto accertamento comportera' l'esclusione
dal concorso.
I candidati saranno sottoposti a visita:
neurologica;
psichiatrica;
otorinolaringoiatrica;
oculistica;
odontostomatologica.
1. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
statura non inferiore a m 1,65;
acutezza visiva:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normale;
visione binoculare;
senso cromatico normale alle matassine colorate.
I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica, muniti delle proprie lenti correttive "a tempiali".
La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
Saranno cause di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
Per quanto riguarda la funzione uditiva, saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
Saranno, inoltre, cause di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari; i denti mancanti, comunque, non
devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La
protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente
mancante.
Non sono ammesse, comunque, protesi mobili.
2. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
radiografia del torace;
dell'urina ed ematochimici;
elettrocardiografico e visita cardiologica;
test psico-clinici.
I candidati saranno, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine
di evidenziare particolari patologie.
I candidati, che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti di cui al punto 1, saranno subito dichiarati non idonei
dalla competente sottocommissione. Contro tale giudizio non e'
ammessa la visita di revisione.
Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

                              Art. 15.
 
Adempimenti delle sottocommissioni
 
Le sottocommissioni previste dal precedente art. 9, comma 1,
lettere c), d), ed e) compileranno, per ogni candidato, un processo
verbale che sara' firmato da tutti i componenti.

                              Art. 16.
 
Graduatoria
 
La graduatoria unica di merito sara' compilata dalla
sottocommissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera a).
Saranno iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati
che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 2.
La graduatoria del concorso si ottiene sommando il punteggio
conseguito nella prova d'esame e nella valutazione dei titoli di cui
ai precedenti articoli 5 e 6.
A parita' di merito, saranno osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.

                              Art. 17.
 
Vincitori del concorso
 
Sono ammessi al 55o corso allievi ufficiali di complemento della
Guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria unica di
merito di cui al precedente art. 16, nei limiti dei posti messi a
concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa,
sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita
medica di controllo, alla quale saranno sottoposti, prima della firma
dell'atto di arruolamento, a cura della sottocommissione di cui
all'art. 9, comma primo, lettera f).
Prima della visita medica di controllo, la citata
sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle
modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi.
I candidati non idonei alla visita medica di controllo verranno
esclusi dal concorso.
Avverso tale provvedimento l'interessato potra' produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 5.
Il candidato che non si presentera' nel giorno e nell'ora
stabiliti per l'inizio del corso di formazione sara' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal novero degli ammessi alla
frequenza dello stesso, con provvedimento dell'amministrazione.
Eventuali ritardi nella presentazione al corso dovuti a causa di
forza maggiore, comunicati entro 24 ore, sono valutati a giudizio
discrezionale insindacabile del Comandante dell'Accademia, che potra'
differire la presentazione del candidato, purche' il ritardo sia
contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del
corso. I giorni di assenza maturati saranno computati ai fini della
proposta di rinvio d'autorita' dal corso, di cui al successivo
art. 20, comma primo.
Entro venti giorni dall'inizio del corso, il Comando generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente
dichiarati vincitori, con le modalita' di cui al primo comma del
presente articolo.
Al termine del corso, che avra' la durata di mesi quattro, gli
allievi che lo avranno concluso con esito favorevole conseguiranno la
nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza,
nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti
alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi
dieci. Tale servizio non potra' essere svolto in reparti operativi
ubicati nella regione in cui e' compreso il comune di residenza
anagrafica dei predetti ufficiali e dei loro genitori.
Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di
quattordici mesi.

                              Art. 18.
 
Riduzioni per viaggi in ferrovia
 
I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia, che sono tenuti a
compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del
concorso, nonche' per raggiungere la sede del corso quando siano
dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al
beneficio della tariffa ridotta di cui alla convenzione stipulata in
data 6 novembre 2001 dalla Guardia di finanza con Trenitalia S.p.a.
ed approvata con decreto dirigenziale n. 384258 in data 2 dicembre
2001.
Essi saranno provvisti di un'apposita credenziale, unitamente al
foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti
per territorio per i viaggi dalla propria sede a quelle di
svolgimento delle prove concorsuali e per i viaggi di ritorno in
famiglia.
Le spese di vitto e alloggio, durante il periodo delle prove
selettive, sono a carico degli aspiranti.

                              Art. 19.
 
Trattamento economico
 
Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento
economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

                              Art. 20.
 
Rinvio dal corso
 
Gli allievi ufficiali, che non superino il corso o che dimostrino
di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini
indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano
o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il
decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino
almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono rinviati dal
corso con determinazione del Comando generale della Guardia di
finanza e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento
della Guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento
degli obblighi di leva, si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive
modificazioni.
Avverso tale provvedimento, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

                              Art. 21.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Comando centro di reclutamento della Guardia di finanza per
le finalita' concorsuali e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante del centro di reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Comandante
generale della Guardia di finanza.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Roma, 18 dicembre 2002
Gen. C.A. Zignani

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