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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

Concorso, per titoli, per l'attribuzione di trentuno borse di
studio per l'incentivazione e razionalizzazione della frequenza
universitaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.66 del 20/8/1999
Ente:UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Località:-
Codice atto:099E6584
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/9/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, concernente le norme sul
diritto agli studi universitari ed in particolare gli articoli 4 e
17;
Vista la nota ministeriale n. 3566 del 23 maggio 1992, che, tra
l'altro, stabilisce i termini procedurali per l'assegnazione delle
borse di studio per l'incentivazione la razionalizzazione della
frequenza universitaria, di cui alla precitata legge n. 390/1991;
Visto il "Regolamento per il conferimento e la conferma delle borse
di studio per l'incentivazione e la razionalizzazione della frequenza
universitaria" emanato con decreto rettorale n. 3068/s del 25 luglio
1994, su conforme delibera del senato accademico in data 13 luglio
1994, e successive modificazioni;
Vista la delibera assunta dal senato accademico in data 30 luglio
1996 con la quale viene stabilito che il criterio assunto per la
distribuzione delle trentuno borse per l'anno accademico 1996/1997
con graduatoria unica e ripartite tra i diversi corsi di studio con
un massimale di sei borse per ciascuna facolta', valga anche per gli
anni accademici successivi;
Accertata la disponibilita' di bilancio per l'anno 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
aprile 1997 che stabilisce il principio dell'uniformita' di
trattamento degli studenti universitari in materia di diritto allo
studio;
Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 1997, in particolare
l'art. 2 che detta norme in materia di borse incentivanti;
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno accademico 1999/2000 e' indetto un concorso per titoli
per l'attribuzione di trentuno borse di studio di durata annuale,
rinnovabili per un numero di anni pari all'intera durata dei corsi di
studio piu' uno, dell'importo di L. 6.000.000 cadauna, per
l'incentivazione e razionalizzazione della frequenza universitaria,
ripartite tra i diversi corsi di studio, con un massimale di sei
borse di studio per ciascuna facolta'.

                               Art. 2.
Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti o che
intendano iscriversi, nell'anno accademico 1999/2000, al primo anno
di uno dei corsi di studio dell'Universita' degli studi di Genova, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza fuori sede. Si considerano fuori sede gli studenti che
risiedono in un luogo distante dalla citta' sede dei corsi,
principale o distaccata e che, per tale motivo, prendano alloggio nei
pressi della sede universitaria utilizzando le strutture pubbliche di
accoglienza, o a titolo oneroso, altri alloggi di privati o enti. Per
la valutazione delle distanze minime cui fare riferimento per la
qualificazione di "fuori sede" si rimanda alle indicazioni contenute
nell'allegato A;
b) abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore, con
votazione non inferiore a 70/100, o, 42/60 se conseguito da non oltre
due anni. A tal fine non viene computato il periodo inerente al
servizio militare o civile e il periodo inerente al conseguimento del
corso integrativo di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

                               Art. 3.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
sulla base dell'allegato facsimile allegando modulo per
l'autocertificazione dei redditi da richiedere al Servizio formazione
- Settore II - Piazza della Nunziata, 6 - 16124 Genova - tel.
010/2099608 - fax 010/2095948 e da presentare entro e non oltre il 30
settembre 1999 allo "Sportello dell'immatricolazione", funzionante
presso l'aula magna via Balbi, 5.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine
sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilta' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o di eventuali disguidi postali e
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
Le borse vengono assegnate prioritariamente, sulla base di
graduatorie separate, tenendo conto della condizione economica
calcolata con i criteri definiti dall'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, ad eccezione
dei commi 7 e 8, privilegiando coloro che sono risultati idonei ma
non beneficiari delle borse di studio erogate dall'ente regionale per
il diritto allo studio.
Le graduatorie saranno formulate secondo i seguenti criteri di
precedenza:
1. studenti residenti in una regione diversa dalla Liguria;
2. studenti residenti in una provincia della Liguria diversa da
quella di Genova;
3. studenti residenti in un comune della provincia di Genova
diverso da quello di Genova.
Si intende che gli studenti iscritti ai corsi di studio attivati
presso le sedi decentrate di questo Ateneo devono risiedere, in
deroga a quanto indicato rispettivamente ai punti 2 e 3, in una
provincia o in un comune diversi da quelli ove si svolgono i suddetti
corsi.

                               Art. 5.
La condizione economica dello studente viene determinata calcolando
il reddito equivalente che si definisce mediante la suddivisione del
reddito complessivo con i parametri riportati in tabella:
Calcolo del reddito del nucleo familiare
A) il reddito complessivo dei suoi membri al netto dell'lRPEF;
B) il 20% della situazione patrimoniale familiare, con la
esclusione della prima casa se non risulta nelle categarie catastali
a1, a8 e a9 (per gli immobili in tali categorie si tiene conto del
50% del valore dell'imponibile ai fini ICI).
Calcolo del reddito equivalente (A+B)
A) reddito del nucleo familiare convenzionale diviso il parametro
corrispondente il numero dei componenti il nucleo familiare.
Attenzione: il numero dei componenti il nucleo familiare sara'
incrementato di una unita' per ogni eventuale soggetto rientrante
nella tipologia di: altro studente universitario nel nucleo, un solo
genitore ma non per effetto di separazione o divorzio, persona non
autosufficiente con invalidita' superiore al 70%, studente portatore
di handicap con invalidita' superiore al 66%.
Componenti 1, parametro 0,45;
Componenti 2, parametro 0,75;
Componenti 3, parametro 1;
Componenti 4, parametro 1,22;
Componenti 5, parametro 1,43;
Componenti 6, parametro 1,62;
Componenti 7, parametro 1,80;
Per ogni componente in piu' 0,15.
Studente indipendente
La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare
convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia di
origine, e' definita sulla base del concorso dei seguenti requisiti:
a) residenza esterna all'unita' abitativa della famiglia di origine
da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda,
in alloggio non di proprieta' di un suo membro;
b) l'indicatore della condizione economica derivante esclusivamente
da redditi da lavoro prodotti dallo studente non inferiore a L.
24.847.000 con riferimento ad un nucleo familiare convenzionale di
tre persone e parametro come sopra.
Gli elementi sopra indicati saranno utilizzati per l'inserimento in
fasce reddituali, sulla base delle quali sara' stipulata la
graduatoria di merito.

                               Art. 6.
Le borse saranno corrisposte in tre soluzioni non prima delle
seguenti scadenze:
prima rata: 15 dicembre;
seconda rata: 31 marzo;
terza rata: 15 luglio.
Ai fini dell'erogazione della seconda e terza rata i borsisti
dovranno ottenere l'attestato di frequenza da parte del "tutor", di
cui all'articolo seguente.

                               Art. 7.
Il rettore affidera' l'incarico ad un docente, proposto dalle
singole facolta', di seguire, in qualita' di "tutor", l'assiduita'
della partecipazione didattica del borsista; l'eventuale scarsita'
d'impegno dichiarata dal "tutor" dara' luago alla revoca, a seconda
delle circostanze, della borsa di studio o delle rate non ancora
erogate.
Le borse saranno, altresi' revocate in caso di abbandono degli
studi o di trasferimento ad altra sede universitaria o in caso di
passaggio ad un corso di studio non afferente alla facolta' per la
quale si e' risultati vincitori della borsa l'anno precedente.

                               Art. 8.
L'universita' dara' comunicazione dell'assegnazione delle borse ai
vincitori che dovranno:
1) presentare al Servizio formazione - Settore II, Piazza della
Nunziata 6 - 16124 Genova entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla comunicazione di vincita, pena decadenza dal diritto di
usufruire della borsa di studio, la seguente documentazione in carta
libera:
certificato attestante lo svolgimento del servizio militare di leva
o civile sostitutivo (da prodursi solamente nel caso che il candidato
abbia conseguito il diploma da oltre due anni);
idonea documentazione dalla quale risulti di avere preso alloggio
presso la sede universitaria;
attestazione di non contemporanea fruizione delle borse di studio
di cui al succesivo art. 10;
2) provvedere all'iscrizione al corso universitario prescelto entro
i termini prescritti per ciascun corso di studi. Nel caso in cui
l'espletamento del concorso abbia luogo dopo detti termini i
candidati potranno comunque iscriversi al corso "sotto condizione"
dell'effettivo conseguimento della borsa stessa.
Gli studenti che abbiano presentato domanda di ammissione al
conorso e non abbiano ottenuto la borsa per esaurimento delle
relative disponibilita' possono presentare domanda di iscrizione
presso l'Universita' di Genova anche oltre i limiti previsti dalla
normativa vigente, in ogni caso non oltre il 31 dicembre, o presso
altre universita' nei termini stabiliti dalle stesse.
Qualora trattasi di corsi a numero chiuso, la domanda di ammissione
potra' essere prodotta solo nel caso in cui non siano ancora scaduti
i termini di presentazione delle domande stesse. Qualora uno dei
vincitori non accettasse la borsa o non perfezionarse l'iscrizione,
ovvero non risultasse in possesso dei requisiti richiesti,
l'universita' utilizzera' la graduatoria utile, comunque non oltre il
31 dicembre 1999.

                               Art. 9.
Gli studenti del primo anno, titolari della borsa di studio,
dovranno superare, entro il 10 agosto 2000 almeno una annualita' del
proprio piano di studi, pena la revoca della borsa stessa.
Ai fini della conferma delle borse di studio per gli anni
successivi al primo gli studenti titolari delle stesse dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti di merito:
iscritti al secondo anno: avere superato, entro il 10 agosto,
almeno due annualita' del primo anno e almeno tre annualita' per i
corsi di studio articolati in due periodi didattici;
iscritti agli anni successivi al secondo: avere superato, entro il
10 agosto, almeno la meta' piu' uno del numero complessivo delle
annualita' degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal
piano di studi del rispettivo corso di laurea o di diploma.
Le borse saranno corrisposte secondo le modalita' stabilite
all'art. 6 del presente bando.

                              Art. 10.
Le borse in questione sono incompatibili con quelle assegnate dalle
regioni ai sensi dell'art.8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e con
altra borsa a qualsiasi titolo conferita.

                              Art. 11.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si richiamano le
disposizioni vigenti in materia.
Genova, 13 luglio 1999
Il rettore: Pontremoli
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