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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorsi, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di anni
due nell'Arma o Corpo di appartenenza di ottantaquattro sottotenenti
di complemento di prima nomina dell'Esercito per l'anno 2004.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.100 del 23/12/2003 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 03E07422 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 29/10/2004 |
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IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente norme per
l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il
reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento
delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge
20 settembre 1980, n. 574, riguardante lo stato e l'avanzamento degli
ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'Amministrazione difesa;
Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571,
concernente modalita' e criteri applicativi delle norme contenute
negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
Visti la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni ed il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che a decorrere dal 1° gennaio
2004 abroghera' le disposizioni della legge precitata;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale e sue successive modificazioni, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Ravvisata la necessita' di indire concorsi «interni», per titoli
ed esami, per l'ammissione di ottantaquattro sottotenenti di
complemento di prima nomina dell'Esercito alla ferma biennale non
rinnovabile, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero in
funzione delle disposizioni che saranno contenute nella legge
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2004 di imminente emanazione;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1998, quale risulta
modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 2001, recante struttura
ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale
militare ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, il quale prevede che
il vice direttore militare piu' anziano sostituisce il direttore
generale in caso di assenza o di impedimento e ne assolve le funzioni
in caso di vacanza della carica;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 10 ottobre
2002, concernente la nomina dell'ammiraglio di Divisione in s.p.e.
Giuseppe Lertora a vice direttore generale della Direzione generale
per il personale militare;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti per l'anno 2004 i sottoindicati concorsi
«interni», per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di anni
due non rinnovabile nell'Arma o Corpo di appartenenza di
ottantaquattro sottotenenti di complemento di prima nomina
dell'Esercito:
a) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di cinquantasette sottotenenti di complemento di prima nomina
provenienti dal centonovantesimo corso allievi ufficiali di
complemento (A.U.C.) delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del
Corpo di amministrazione e di commissariato, dal centoquattordicesimo
corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri e dal centoquarantaduesimo
corso A.U.C. del Corpo sanitario (medici, odontoiatri,
chimici-farmacisti e veterinari), cosi' ripartiti:
ventotto delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni;
sette dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
dieci del Corpo di amministrazione e di commissariato;
sei del Corpo degli ingegneri;
tre del Corpo sanitario (medici);
uno del Corpo sanitario (odontoiatri);
uno del Corpo sanitario (chimici-farmacisti);
uno del Corpo sanitario (veterinari);
b) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di dieci sottotenenti di complemento di prima nomina provenienti dal
centoquindicesimo corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri e dal
centoquarantatreesimo corso A.U.C. del Corpo sanitario (medici,
odontoiatri e veterinari), cosi' ripartiti:
quattro del Corpo degli ingegneri;
tre del Corpo sanitario (medici);
due del Corpo sanitario (odontoiatri);
uno del Corpo sanitario (veterinari);
c) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di quattro sottotenenti di complemento di prima nomina provenienti
dal centosedicesimo corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri;
d) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di tredici sottotenenti di complemento di prima nomina provenienti
dal centodiciassettesimo corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri e dal
centoquarantaquattresimo corso A.U.C. del Corpo sanitario (medici,
odontoiatri, chimici - farmacisti e veterinari), cosi' ripartiti:
quattro del Corpo degli ingegneri;
sei del Corpo sanitario (medici);
uno del Corpo sanitario (odontoiatri);
uno del Corpo sanitario (chimici-farmacisti);
uno del Corpo sanitario (veterinari).
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 il
numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria di merito, per soddisfare
sopravvenute esigenze dello Stato Maggiore dell'Esercito connesse
alla consistenza delle categorie dei rispettivi ufficiali ausiliari,
nonche' per insufficienza di concorrenti nelle Armi (solo per il
concorso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo) o nei
Corpi dell'Esercito.
3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare, in tutto o in parte, il
bando nella parte relativa ad uno o piu' dei concorsi di cui al
precedente comma 1, di modificare, fino alla data di approvazione
della graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi medesimi, il
numero dei posti in relazione a quanto sara' determinato dalla legge
di bilancio per l'anno 2004, nonche' di sospendere l'ammissione dei
vincitori alla ferma biennale non rinnovabile, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1,
del presente decreto i sottotenenti di complemento in servizio di
prima nomina provenienti dai corsi A.U.C. indicati per ciascun
concorso che alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande, indicati al successivo art. 3, abbiano compiuto almeno
tre mesi di detto servizio.
2. Possono, inoltre, essere ammessi a concorrere, per l'Arma
(solo per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del
presente decreto) o Corpo di appartenenza, i sottotenenti di
complemento in servizio di prima nomina i quali, per qualsiasi causa,
abbiano dovuto interrompere la prestazione del servizio e siano stati
successivamente riammessi a completare il servizio medesimo, purche'
abbiano prestato, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, almeno tre mesi di servizio. Essi potranno chiedere di
essere ammessi al primo concorso utile, sempreche' la data del loro
collocamento in congedo sia pari o immediatamente successiva a quella
del congedamento dei provenienti dal corso A.U.C. cui e' riservato
ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1. Per detti
ufficiali l'ammissione alla ferma biennale non rinnovabile decorrera'
dal giorno successivo a quello di completamento del servizio di prima
nomina.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione alla ferma
volontaria di anni due, non rinnovabile, dei vincitori e' subordinata
all'accertamento, anche postumo, dei requisiti di moralita' e
condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella Magistratura,
da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
Art. 3.
Domande di partecipazione e termini di scadenza
1. Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta
semplice ed in conformita' all'allegato «A», che costituisce parte
integrante del presente decreto, dovranno essere presentate ai
Comandi dei reparti/enti di appartenenza ed indirizzate al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione - casella
postale n. 353 - 00187 Roma, entro i seguenti termini:
per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) entro il
22 gennaio 2004;
per il concorso di cui all'art. 1, lettera b) dal 1° aprile
2004 al 30 aprile 2004;
per il concorso di cui all'art. 1, lettera c) dal 26 giugno
2004 al 22 luglio 2004;
per il concorso di cui all'art. 1, lettera d) dal 30 settembre
2004 al 29 ottobre 2004.
I concorrenti dovranno, inoltre, compilare il modello GC 001 in
originale, di cui all'allegato «B» al presente decreto, reperibile,
tra l'altro, presso i Distretti militari e le Capitanerie di porto,
che verra' utilizzato per il caricamento, mediante lettore ottico,
dei dati da essi forniti. Tali dati consentiranno l'alimentazione
della banca dati automatizzata di cui al successivo art. 12 del
presente decreto. I concorrenti avranno cura di compilare il predetto
modello, ad eccezione dei quadri (B), (C), (D), (E), (G) ed (H),
tenendo presenti le istruzioni contenute nella seconda parte del gia'
citato allegato «B» al presente decreto. Essi adopereranno
esclusivamente penna a sfera con inchiostro indelebile nero,
scrivendo in carattere stampatello. Il modello non dovra' essere
piegato o sgualcito.
2. Il candidato dovra' dichiarare nella domanda:
l'Arma o Corpo di appartenenza;
la data ed il luogo di nascita;
il corso A.U.C. di provenienza;
il reparto od ente presso cui presta servizio;
di non aver riportato condanne penali o applicazione di pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver in
corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico procedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso contrario
dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero quella presso la quale penda un eventuale
procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare alla Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 3ª Sezione - casella postale 353 - 00187 Roma centro,
qualsiasi variazione della propria posizione giudiziaria che
intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra;
l'eventuale possesso di titoli di merito, non risultanti dalla
documentazione caratteristica, ritenuti utili ai fini della
valutazione di cui al successivo art. 6.
Il candidato che abbia dichiarato il possesso di titoli di merito
deve fornire tutte le indicazioni per consentire all'Amministrazione
di esperire i previsti controlli;
di aver preso visione del bando di concorso e di consentire,
senza riserve, in tutto cio' che in esso e' stabilito;
di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede;
di essere a conoscenza del disposto di cui all'art. 37, comma
4, della legge 20 settembre 1980, n. 574, secondo cui gli ufficiali
trattenuti in servizio - in quanto ammessi alla ferma volontaria di
anni due - possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma stessa
soltanto dopo un anno di trattenimento.
3. Il candidato dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
4. La Direzione generale per il personale militare si riserva di
chiedere la regolarizzazione delle domande, che sottoscritte e
prodotte nei termini indicati al precedente comma 1, dovessero
risultare irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello allegato al presente decreto.
Art. 4.
Doveri dei reparti/enti di appartenenza
1. I Comandi dei reparti/enti che riceveranno le domande di
partecipazione ed i modelli GC 001 in originale dovranno indicare
sugli uni e sulle altre la data di presentazione a l'avvenuta
assunzione a protocollo ed inviarli entro il terzo giorno:
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª
Sezione - via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, a mezzo corriere se
domande per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del
presente decreto;
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª
Sezione - casella postale n. 353 - 00187 Roma centro, se domande per
i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c) e d).
Le suddette domande (non i modelli GC 001) dovranno, in ogni
caso, essere anticipate, via fax, al numero n. 06/4827347.
2. I Comandi medesimi dovranno altresi' trasmettere alla
Direzione generale per il personale militare, unitamente alle
domande, o al piu' tardi entro il quinto giorno successivo a quello
di scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse, i
seguenti documenti:
copia conforme, a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del libretto personale
comprensivo del Modello n. 8 (quadro punizioni) o di dichiarazione
sostitutiva, in caso di assenza di provvedimenti disciplinari,
aggiornato alla data del termine di scadenza per la presentazione
delle domande;
copia dello stato di servizio (Mod. DE/0182 ex 127 E),
aggiornato alla predetta data;
attestazione e dichiarazione di completezza della
documentazione matricolare e caratteristica.
3. La documentazione relativa agli ufficiali partecipanti al
concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dovra' pervenire
alla predetta Direzione generale per il personale militare a mezzo
corriere improrogabilmente entro il 28 gennaio 2003.
4. Il mancato inoltro della domanda e della documentazione nei
termini sopraindicati potra' determinare la non ammissione del
candidato al concorso.
5. I Comandi, ricevuta dalla Direzione generale per il personale
militare la comunicazione dell'esito del concorso, provvederanno ad
informare immediatamente gli interessati.
Art. 5.
Commissione valutatrice
1. Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata una
commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle
graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente art. 1,
distinte per Armi (solo per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a) del presente decreto) e Corpi dell'Esercito;
2. La commissione di cui al precedente comma 1 sara' composta da:
un ufficiale generale o colonnello in servizio permanente
dell'Esercito - presidente;
quattro ufficiali superiori in servizio permanente
dell'Esercito membri, di cui il meno anziano svolgera' anche le
funzioni di segretario.
Art. 6.
Valutazione dei titoli e formazione delle graduatorie finali
1. La commissione attribuira' a ciascuno dei candidati da essa
giudicati idonei un punto di merito da 1 a 30 con l'osservanza delle
norme che seguono.
Ogni componente della commissione assegnera' all'ufficiale un
punto da 1 a 30 per ciascun complesso di elementi di cui alle
seguenti lettere e con i criteri di seguito indicati:
a) per le qualita' fisiche, morali e di carattere risultanti
dalla documentazione matricolare e caratteristica, fino ad un massimo
di 30 punti;
b) per le qualita' intellettuali e culturali risultanti dalla
documentazione matricolare e caratteristica, fino ad un massimo di 27
punti;
per quelle desumibili dalle dichiarazioni rese dagli ufficiali
nella domanda di partecipazione al concorso o dai documenti
eventualmente allegati alla medesima (conseguimento titoli di studio
aggiuntivi/abilitazioni professionali, conoscenza di lingue
straniere, etc.) fino ad un massimo di punti 3;
c) per le qualita' professionali risultanti dalla
documentazione matricolare e caratteristica, fino ad un massimo di 27
punti;
per quelle desumibili dalle dichiarazioni rese dagli ufficiali
nella domanda di partecipazione al concorso o dai documenti
eventualmente allegati dagli interessati alla stessa (ricompense,
risultati di corsi, etc.), fino ad un massimo di punti 3.
2. La somma dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi
di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 dai componenti
della commissione, saranno divise per il numero dei votanti e i
relativi quozienti, calcolati al centesimo, saranno sommati fra di
loro. Il totale cosi' ottenuto sara' quindi diviso per 3, calcolando
il quoziente al centesimo.
Detto quoziente costituira' il punto di merito attribuito
all'ufficiale dalla commissione.
Art. 7.
Graduatorie di merito
1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
la commissione valutatrice procedera' alla formazione di distinte
graduatorie di merito dei concorrenti idonei, sulla base dei punteggi
attribuiti ai complessi di elementi e con le modalita' di cui al
precedente art. 6.
2. A parita' di merito la preferenza sara' determinata, in
ciascuna graduatoria, dall'ordine di anzianita' relativa nel grado di
sottotenente di complemento.
3. Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno
approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale
ufficiale del Ministero della difesa.
Di detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Art. 8.
Ammissioni - Rinunce - Posti non ricoperti
1. I candidati idonei compresi nel numero dei posti disponibili
in ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
saranno dichiarati vincitori ed ammessi alla ferma volontaria di anni
due, a decorrere dal giorno successivo a quello del compimento del
servizio di prima nomina.
2. In ciascun concorso, in caso di rinuncia di vincitori
all'ammissione alla ferma volontaria di anni due, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere a ricoprire i
posti resisi disponibili secondo l'ordine delle rispettive
graduatorie di merito di ciascuna Arma (solo nel concorso di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a). del presente decreto) o Corpo.
3. Secondo le indicazioni fornite dallo Stato Maggiore
dell'Esercito, in ciascun concorso i posti che non dovessero essere
comunque ricoperti potranno essere portati in aumento in tutto o in
parte a quelli del concorso successivo ovvero a quelli disponibili
per altra Arma o Corpo o specialita' nel medesimo concorso.
Art. 9.
Accertamento dei requisiti
1. La Direzione generale per il personale militare provvedera' a
richiedere alle amministrazione pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai
concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal
controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
Art. 10.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare puo' in ogni
momento escludere dal concorso, con provvedimento motivato, qualsiasi
candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per
essere ammesso alla ferma volontaria di anni due.
Art. 11.
Proscioglimento - Profilo di carriera
1. Gli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di anni due
potranno chiedere di essere prosciolti dalla ferma contratta, a
domanda, non prima che sia trascorso almeno un anno di servizio nella
ferma stessa. L'Amministrazione della difesa ha facolta' di ritardare
l'accoglimento dalla domanda per motivi di servizio.
2. Gli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di anni due
saranno valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni
complessivi di permanenza nel grado di sottotenente e, se idonei,
promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da
ufficiale, compreso quello di prima nomina.
3. Gli ufficiali dell'Esercito ammessi alla ferma volontaria di
anni due, qualora in possesso dei requisiti indicati nei bandi di
concorso, possono partecipare ai concorsi per il reclutamento di
sottotenenti in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali
dell'Esercito di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Ai sensi del gia' citato art. 40, comma 2, delle legge
20 settembre 1980, n. 574, agli ufficiali che termineranno senza
demerito la ferma volontaria di anni due saranno altresi' conferite
riserve di posti nei concorsi per la nomina nella qualifica iniziale
dei ruoli delle ex carriere direttive e di concetto del personale
civile, nelle misure del 5% per l'Amministrazione della difesa e del
2% per le altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad
ordinamento autonomo.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle
domande di partecipazione e nei modelli GC 001 saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali della
Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2003
Amm. Div.: Lertora
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