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UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di otto posti
di professore universitario di ruolo di seconda fascia

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.72 del 10/9/1999
Ente:UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO
Località:Viterbo  (VT)
Codice atto:099E6685
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:8
Scadenza:10/10/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Visto il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito in legge 22
aprile 1987, n. 158;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n.
116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in
legge 23 gennaio 1991, n. 21;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la legge 12 ottobre 1993, n. 413;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994
relativo all'individuazione dei settori scientifico-disciplinari
degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19
novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693 recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni:
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675:
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto ministeriale di data 23 giugno 1997 relativo alla
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n 449:
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 19
ottobre 1998. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11
novembre 1998;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999 relativo alla
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari:
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni
urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle
procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di
professori e ricercatori universitari:
Viste le richieste di copertura mediante valutazioni comparative di
complessivi otto posti di professore universitario di ruolo di
seconda fascia formulate dai consigli di facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali, seduta del 4 giugno 1999 e 13 luglio
1999, conservazione dei beni culturali, seduta del 9 giugno 1999,
agraria, sedure del 16 giugno 1999 e 6 luglio 1999, economia - sedute
del 21 maggio 1999 e 28 maggio 1999;
Viste le deliberazioni in merito assunte dal senato accademico di
questo Ateneo nelle sedute del 15 giugno 1999, 21 giugno 1999 e 8
luglio 1999;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione nella
seduta del 21 giugno 1999 con la quale e' stato approvato il piano
per la copertura finanziaria per i posti richiesti, e comunque
nell'ambito del rispetto dei limiti al fabbisogno di cassa e del 90%
sul fondo di finanziamento ordinario di cui all'art. 51, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, subordinando le effettive prese
di servizio del personale al verificarsi delle predette condizioni;
Decreta:
Art. 1.
Valutazioni comparative
Sono indette, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 310 e secondo
le norme del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, le procedure di valutazione
comparativa per la copertura di otto posti di professore
universitario di ruolo di seconda fascia presso le facolta' e per i
settori scientifico-disciplinari sotto riportati:
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore scientifico-disciplinare D02B
Geologia applicata - un posto
Discipline:
Esplorazione geologica del sottosuolo;
Geologia applicata;
Geologia applicata all'ambiente marino;
Geologia applicata alla difesa ambientale;
Geologia applicata alla difesa del suolo;
Geologia applicata alla pianificazione territoriale;
Geologia applicata alle aree sismiche;
Geologia tecnica;
Geomorfologia e instabilita dei versanti (settore D02B);
Geopedologia (settore D02B);
Idrogeologia;
Idrogeologia applicata;
Laboratorio di geopedologia;
Materiali naturali da costruzione;
Rilevamento geologico-tecnico.
Totale discipline: 15
Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno.
Tipologia di impegno scientifico e didattico:
tipologia dell'impegno scientifico: si richiede una buona
conoscenza della geologia in generale ed una consolidata esperienza
pratica e teorica in idrogeologia, con particolare riguardo ai
rapporti acque superficiali - acque sotterranee, agli acquiferi in
mezzi fratturati, carsici e, possibilmente, in zone vulcaniche e
costiere. Il docente dovra' avviare ricerche, preferibilmente
interdisciplinari, riguardanti la gestione quantitativa, la qualita'
e la vulnerabilita' all'inquinamento degli acquiferi e delle acque
superficiali ad essi collegati, possibilmente con l'uso di modelli
matematici e idrochimica;
tipologia dell'impegno didattico: l'impegno didattico richiesto al
docente si svolgera' all'interno del corso di laurea in scienze
ambientali, e riguardera' le discipline del raggruppamento D02B, con
corsi o moduli riguardanti soprattutto idrologia e idrogeologia
(insegnamento primario) e la geologia applicata alla difesa
ambientale e del suolo.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del
candidato: i candidati dovranno inviare un numero massimo di quindici
pubblicazioni scientifiche.
Settore scientifico-disciplinare E04A
Fisiologia generale - un posto
Discipline:
Biofisica (settore E04A);
Elettrofisiologia;
Endocrinologia generale;
Fisiologia ambientale;
Fisiologia cellulare;
Fisiologia comparata;
Fisiologia degli organismi marini;
Fisiologia della nutrizione (settore E04A);
Fisiologia dello sviluppo;
Fisiologia generale;
Fisiologia molecolare;
Laboratorio di tecniche fisiologiche;
Neurobiologia (settore E04A);
Neurochimica (settore E04A);
Neurofisiologia (settore E04A);
Psicobiologia (settore E04A).
Totale discipline: 16
Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno.
Tipologia di impegno scientifico e didattico:
tipologia dell'impegno scientifico: spiccata competenza nell'uso di
approcci neuroanatomici, funzionali e molecolari per lo studio di
meccanismi di neuromodulazione nel sistema nervoso centrale.
tipologia dell'impegno didattico: qualificata esperienza in
attivita' didattica ed esercitazioni teorico-pratiche per
l'insegnamento della fisiologia generale per i corsi di laurea in
scienze biologiche e in Scienze ambientali.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del
candidato: non e' previsto un numero massimo di pubblicazioni
scientifiche da presentare.
Facolta' di conservazione dei beni culturali
Settore scientifico-disciplinare L01Y
Preistoria e protostoria - un posto
Discipline:
Archeologia della preistoria e della protostoria;
Archeologia e antichita' etiopiche;
Civilta' preclassiche;
Ecologia preistorica (settore L01Y);
Etnografia preistorica dell'Africa;
Paleontologia (settore L01Y);
Preistoria e protostoria;
Preistoria e protostoria di una regione europea;
Preistoria e protostoria di una regione extra-europea;
Protostoria europea.
Totale discipline: 10
Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno.
Tipologia di impegno scientifico e didattico: all'idoneo chiamato
dal consiglio di facolta' sara' richiesta la seguente tipologia di
impegno scientifico e didattico: "L'impegno didattico e scientifico
dovra' essere orientato all'articolazione delle culture preistoriche
dimostrando piena maturita' sul piano metodologico e storico con
particolare riferimento alla preistoria recente dal neolitico a tutta
l'eta' dei metalli, alla nascita delle economie produttive
(neolitico) e al loro impatto nel rapporto uomo-ambiente, alla
ricostruzione delle modalita' degli insediamenti e della struttura
sociale delle comunita' antiche. Si richiedono anche esperienze
direttive nel campo dello scavo archeologico e della ricerca
territoriale, oltre ad un impegno didattico approfondito nel settore.
L'attivita' didattica richiesta al docente si svolgera' nell'ambito
dell'indirizzo archeologico del corso di laurea in conservazione dei
beni culturali".
Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del
candidato: non e' previsto un numero massimo di pubblicazioni
scientifiche da presentare.
Settore scientifico-disciplinare L02B
Storia romana - un posto
Discipline:
Antichita' romane;
Epigrafia latina;
Geografia storica del mondo antico (settore L02B);
Storia della storiografia antica (settore L02B);
Storia economica e sociale del mondo antico (settore L02B);
Storia romana;
Storia romana di una regione nell'antichita'.
Totale discipline: 7
Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno.
Tipologia di impegno scientifico e didattico: all'idoneo chiamato
dal consiglio di facolta' sara' richiesta, la seguente tipologia di
impegno scientifico e didattico: "Si richiedono un impegno di ricerca
scientifica caratterizzato da originalita' e contributi specifici
innovativi, con particolare riferimento ai rapporti tra Oriente e
Occidente in eta' romana e impegno didattico approfondito nel
settore. L'attivita' didattica richiesta al docente si svolgera'
nell'ambito dell'indirizzo archeologico del corso di laurea in
conservazione dei beni culturali".
Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del
candidato: non e' previsto un numero massimo di pubblicazioni
scientifiche da presentare.
Settore scientifico-disciplinare L25B
Storia dell'arte moderna - un posto
Discipline:
Iconografia e iconologia (settore L25B);
Istituzioni di storia dell'arte (settore L25B);
Letteratura artistica (settore L25B);
Storia comparata dell'arte dei Paesi europei;
Storia del disegno, dell'incisione e della grafica (settore L25B);
Storia dell'arte fiamminga e olandese (settore L25B);
Storia dell'arte lombarda;
Storia dell'arte moderna;
Storia dell'arte moderna dell'Europa orientale;
Storia dell'arte veneta;
Storia della critica d'arte (settore L25B);
Storia delle arti applicate e dell'oreficeria;
Storia sociale dell'arte (settore L25B);
Una storia dell'arte regionale italiana in eta' moderna.
Totale discipline: 14
Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno.
Tipologia di impegno scientifico e didattico: all'idoneo chiamato
dal consiglio di facolta' sara' richiesta la seguente tipologia di
impegno scientifico e didattico: "Si richiede la conoscenza dell'arte
rinascimentale e barocca nell'Italia centro meridionale, con
particolare riguardo ai seguenti settori 1) pittura e scultura
quattrocentesca a Roma e a Napoli (scultura funeraria e primo
classicismo); 2) pittura e scultura seicentesca nell'Italia centrale.
Il candidato inoltre deve avere esperienza della didattica relativa
alla conservazione dei beni culturali e avere quindi acquisito una
buona conoscenza delle metodologie relative alla tutela e
valorizzazione del patrimonio storico artistico".
Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del
candidato: non e' previsto un numero massimo di pubblicazioni
scientifiche da presentare.
Settore scientifico-disciplinare L25C
Storia dell'arte contemporanea - un posto
Discipline:
Archeologia industriale;
Fenomenologia degli stili (settore L25C);
Istituzioni di storia dell'arte (settore L25C);
Storia del disegno, dell'incisione e della grafica (settore L25C);
Storia dell'arte contemporanea;
Storia dell'arte e della cultura artistica nord-americana;
Storia della fotografia;
Storia delle arti decorative e industriali.
Totale discipline: 8
Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno.
Tipologia di impegno scientifico e didattico: all'idoneo chiamato
dal consiglio di facolta' sara' richiesta la seguente tipologia di
impegno scientifico e didattico: "Si richiede una competenza
scientifica strettamente mirata al campo della storia dell'arte
contemporanea, tanto negli aspetti storico-filologici (anche in
riferimento alle fonti del contemporaneo), quanto in quelli
critico-metodologici relativi ai diversi fenomeni artistici.
Particolare attenzione e' richiesta nel campo della didattica dei
beni culturali, con assodata esperienza nella catalogazione, tutela e
valorizzazione dell'arte contemporanea".
Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del
candidato: non e' previsto un numero massimo di pubblicazioni
scientifiche da presentare.
Facolta' di agraria
Settore scientifico-disciplinare G02A
Agronomia e coltivazioni erbacee - un posto
Discipline:
Agrometeorologia e agroclimatologia;
Agronomia generale;
Biologia e fisiologia delle colture erbacee;
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi;
Coltivazioni erbacee;
Colture officinali;
Controllo della flora infestante;
Ecologia agraria;
Fisica del terreno agrario;
Metodologia sperimentale agronomica;
Prati, pascoli e tecniche di inerbimento;
Principi e tecniche di aridocoltura e irrigazione;
Produzione e conservazione dei foraggi;
Tecnica agronomica della fertilizzazione;
Valutazione agronomica e conservazione del suolo.
Totale discipline: 15
Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno.
Tipologia di impegno scientifico e didattico: al fine di dare agli
studenti una piu' ampia e completa preparazione per sviluppare
un'agricoltura sostenibile che risponda alle esigenze economiche
degli operatori agricoli e alle necessita' di salvaguardare le
risorse non rinnovabili per le generazioni future, si ritiene
necessario acquisire un professore di seconda fascia con le seguenti
caratteristiche:
tipologia dell'impegno didattico: il profilo del candidato deve
mettere in chiara evidenza la capacita' di gestire alcuni dei
principali corsi del settore disciplinare G02A nonche' aver avuto,
anche per supplenza, la titolarita' di corsi o moduli fondamentali
per almeno un biennio;
tipologia dell'impegno scientifico: un'attivita' di ricerca
orientata allo studio e alla progettazione di agroecosistemi
sostenibili con particolare riferimento a tecnologie che si basano
sull'uso delle risorse native, sul risparmio di energia ausiliaria e
sulla riduzione dell'impatto ambientale. Il candidato deve possedere
conoscenza di metodologie applicative che permettano un approccio
interdisciplinare delle ricerche e capacita' di interagire con
diverse aree scientifiche interessate. L'attivita' scientifica del
candidato, inoltre, deve essersi rivolta alla soluzione dei problemi
agronomici emergenti dalla necessita' di gestire sistemi colturali
nei diversi areali del Centro Italia con tecniche sostenibili,
nonche' aver studiato e gestito gli aspetti che ne legano i risultati
produttivi alle situazioni ambientali.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del
candidato: non e' previsto un numero massimo di pubblicazioni
scientifiche da presentare.
Facolta' di economia
Settore scientifico-disciplinare P02A
Economia aziendale - un posto
Discipline:
Analisi e contabilita' dei costi;
Economia aziendale;
Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni
aziendali;
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
Economia delle imprese pubbliche;
Gestione informatica dei dati aziendali;
Istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
Metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
Programmazione e controllo;
Programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche;
Ragioneria generale ed applicata;
Revisione aziendale;
Storia della ragioneria;
Strategia e politica aziendale;
Tecnica professionale.
Totale discipline: 15
Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno.
Tipologia di impegno scientifico e didattico: sono richieste
competenze scientifico-didattiche con particolare riferimento agli
insegnamenti afferenti al settore disciplinare dell'economia
aziendale, tendenti ad acquisire e trasmettere conoscenze relative
alle unita' aziendali, tramite il trattamento del dato contabile
emergente dai documenti di sintesi operativa annuali ed infrannuali e
le informazioni acquisibili dall'uso degli strumenti di
programmazione e controllo di gestione, onde migliorare la loro
efficace crescita economico finanziaria e il conseguimento di
significative performance aziendali, comparandole con quelle
raggiunte da organismi socio-economici operanti in contesto
internazionale. Verranno valutate le attivita' di ricerca svolte
presso Universita' e altre istituzioni italiane ed estere.
All'idoneo chiamato dal consiglio di facolta' sara' richiesta la
seguente tipologia prevalenti di impegno scientifico e didattico:
area "economia aziendale".
Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del
candidato: non e' previsto un numero massimo di pubblicazioni
scientifiche da presentare.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduti dai candidati.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori di ruolo di prima e seconda fascia inquadrati nello
stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il
quale e' indetta la procedura di valutazione comparativa o in uno dei
settori affini, ove previsti;
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative
presso questa od altre sedi universitarie.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
Domande di ammissione - Termini e modalita'
Per partecipare alla valutazione comparativa il candidato compila
il modulo della domanda (allegato A per i cittadini italiani e
allegato B per i cittadini stranieri) fornito anche per via
telematica sul sito internet dell'Ateneo (http://www.unitus.it)
indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale
(codice fiscale) e ne stampa una copia - in carta semplice - che
debitamente firmata, potra' consegnare a mano - unitamente alla
fotocopia del codice fiscale - a questa Universita' - Ufficio affari
generali della segreteria del rettore, via San Giovanni Decollato, 1
- Viterbo, nei giorni dal lunedi al venerdi' - dalle ore 9 alle 13 -
entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine non fara' fede la data di
compilazione per via telematica.
La copia stampata della domanda, invece che consegnata a mano,
potra' essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
al rettore di questo Ateneo - Ufficio concorsi - Via San Giovanni
Decollato, 1 - 01100 Viterbo.
In tal caso dovra' pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine sopra indicato. A tal fine fara' fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante. Sara' cura del candidato riportare
sulla busta di spedizione il proprio nome e indirizzo, i dati di
individuazione del posto per il quale concorre, la facolta', la sigla
e il titolo del settore scientifico-disciplinare.
I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua
italiana con le modalita' previste dal presente articolo.
Non e' richiesta l'autenticazione della firma in calce alla domanda
di partecipazione.
La domanda del candidato dovra' contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco la facolta' ed il settore
scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere
ammesso.
Il candidato che intende partecipare alla valutazione comparativa
per piu' settori scientifico-disciplinari, dovra' presentare distinte
domande e relativi allegati in plichi separati per ogni settore,
facendo menzione in ciascuna di esse delle altre valutazioni
comparative alle quali ha chiesto di partecipare.
Nella domanda i candidati dovranno chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale). Tutti i candidati dovranno, inoltre,
dichiarare sotto la propria responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
3) di non essere professore di ruolo di prima o seconda fascia
inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale
presenta la domanda di partecipazione o in uno dei settori affini,
ove indicati;
4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo'
partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative
non superiori a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco
di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta".
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento;
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Il candidato italiano dovra' altresi' dichiarare nella domanda,
sotto la propria responsabilita':
6) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
comune, indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle medesime;
7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Il candidato straniero dovra' altresi' dichiarare nella domanda,
sotto la propria responsabilita':
8) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
9) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
Nella domanda dovra' essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso
dovra' essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
I candidati che intendano avvalersi del diritto di cui all'art. 3
dela legge 12 ottobre 1993, n. 413, dovranno dichiarare la propria
obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
I candidati riconosciuti handicappati dovranno specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Questa Universita' non assume alcuna responsabilita' nel caso di
irreperibilita' del destinatario e per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti dovranno, inoltre, allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica
e didattica;
2) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della
valutazione comparativa e relativo elenco. I documenti e titoli vanno
prodotti in originale o copia conforme all'originale;
3) pubblicazioni, in unica copia e nel numero massimo eventualmente
previsto nei prospetti allegati, presentate in originale o in copia
conforme all'originale.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere
presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato
nella lingua originale.
Per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie
linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate
nella lingua od in una delle lingue per le quali e' indetta la
procedura di valutazione comparativa, anche se diverse da quelle
indicate nel comma precedente.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. l del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni stampatore ha l'obbligo
di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione,
quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede
l'officina grafica ed un esemplare alla locale procura del regno".
L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea
documentazione da unire alla domanda oppure da autocertificazione del
candidato sotto la propria responsabilita';
4) elenco delle pubblicazioni in duplice cosa.
I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai
sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in
lingua straniera devono essere corredati da una traduzione ufficiale.
I candidati cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione
europea possono dimostrare la conformita' all'originale dei
documenti, titoli e pubblicazioni di cui ai punti 2) e 3) mediante
dichiarazione sostitutiva come previsto dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Possono altresi'
dimostrare il possesso dei documenti e titoli di cui al punto 2)
mediante la forma delle dichiarazioni sostitutive consentite dalla
legge 4 novembre 1968, n. 15 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
A tali fini, i candidati possono compilare l'allegato C al presente
bando.
I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo
le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le suddette dichiarazioni
sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici o privati italiani.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
I candidati cittadini extracomunitari non residenti in Italia
secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, devono produrre i documenti, titoli e
pubblicazioni di cui ai punti 2) e 3) in originale o in copia
autenticata.
Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati
dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e'
cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati presso questa od altre amministrazioni.
Non saranno presi in considerazione gli atti prodotti dopo il
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti all'ufficio
concorsi (tel. 0761292735).

                               Art. 4.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione, per difetto dei requisiti, e' disposta con decreto
motivato del rettore.

                               Art. 5.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione
di un componente da parte del consiglio della facolta' che ha
richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario e i professori
associati che hanno conseguito la conferma.
Il componente designato e' scelto, prima dello svolgimento delle
elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del consiglio di
facolta', fra i professori ordinari o associati confermati e deve
afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando
ovvero, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 6,
ultimo periodo, dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, a settori affini indicati dal
Consiglio universitario nazionale.
I componenti elettivi sono individuati da due professori ordinari e
da due professori associati confermati, eletti fra i professori non
in servizio presso questo Ateneo dalla corrispondente fascia dei
professori di ruolo. A parita' di voti prevale il piu' anziano nel
ruolo di appartenenza. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il
piu' anziano di eta'.
L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono
regolati dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause, di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un
obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e
documentati motivi.
La commissione deve concludere i suoi lavori entro il termine
massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale
di nomina. Il rettore puo' prorogare per una sola volta e per non
piu' di quattro mesi il termine per la conclusione della procedura
per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della
commissione. Nel caso in cui lavori non si siano conclusi dopo la
proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure
per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.

                               Art. 6.
Adempimenti delle commissioni e prove d'esame
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la
pubblicita' presso la sede del rettorato e della facolta' che ha
richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni
prima della prosecuzione dei lavori della commissione
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le
pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione i
seguenti criteri:
a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
c) congruenza della attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
Per i fini di cui sopra la commissione fara' anche ricorso, ove
possibile a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta presso soggetti pubblici
e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche e' previsto lo svolgimento di una prova didattica e la
discussione sui titoli scientifici presentati. Tali prove sono
pubbliche. La prova didattica consiste in una lezione su un tema
assegnato con ventiquattro ore di anticipo. A tal fine ciascun
candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla
commissione scegliendo immediatamente quello che formera' oggetto
della lezione.
La sede, il giorno e l'ora della prova didattica sono comunicati al
candidato almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova.
Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, con
esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) patente automobilistica;
d) libretto ferroviario personale;
e) tessera postale;
f) porto d'armi;
g) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio.

                               Art. 7.
Accertamento della regolarita' degli atti
Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e
collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non piu' di
tre idonei, per ciascun posto bandito.
Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati. Con successivo decreto trasmette gli atti ai competenti
organi accademici per i successivi adempimenti.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il
predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
Entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' degli atti, il consiglio della facolta' che ha richiesto
il bando, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con
riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche,
puo' proporre, con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati
dichiarati idonei, ovvero puo' decidere, a maggioranza degli aventi
diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi
di difformita', in relazione alle proprie esigenze
didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla
commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente comma
e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica. La nomina
e' disposta con decreto rettorale.
Qualora decida di non procedere alla chiamata, la facolta', decorso
il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento
della regolarita' degli atti, permanendo le esigenze
didattico-scientifiche, puo' richiedere l'indizione di una nuova
procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto gia'
bandito, ovvero proporre la nomina di candidati risultati idonei in
valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per
il medesimo settore scientifico-disciplinare, non chiamati entro i
sessanta giorni successivi alla data di accertamento della
regolarita' dei relativi atti.
La facolta', qualora lasci decorrere il periodo di sessanta giorni
dalla data del decreto di accertamento della regolarita' formale
degli atti senza deliberare, ai sensi del comma 4, in ordine alla
copertura del posto bandito, puo' avvalersi delle procedure di cui al
precedente comma soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla
suddetta data.
I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione
comparativa relative a professori associati, i quali non siano stati
nominati dalle universita' che hanno bandito il posto entro il
termine di cui al comma 4, possono essere nominati in ruolo, entro un
triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' degli atti a seguito di chiamate da parte di altre
universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del
relativo posto.
Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che
rinunciano alla nomina presso l'universita' che ha bandito il posto
perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei.
Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
delle procedure di valutazione comparativa, nonche' i nominativi dei
candidati idonei e di quelli nominati in ruolo.
Le relazioni riassuntive dei lavori delle commissioni, con annessi
i giudizi individuali e collegiali, sono pubblicate nel Bollettino
ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.

                               Art. 8.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
L'Universita' provvede a richiesta dell'interessato che deve essere
prodotta entro novanta giorni dal termine di scadenza per eventuali
impugnative. a restituire a ciascun candidato le pubblicazioni ed i
documenti prodotti a spese del destinatario. Scaduto il termine
fissato per la richiesta di restituzione, gli atti saranno
definitivamente archiviati.

                               Art. 9.
Documenti di rito
Il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea
dovra' presentare o far pervenire all'Universita', entro il termine
perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:
1) il certificato medico, in bollo, di data non anteriore a sei
mesi dalla comunicazione dell'esito del concorso, rilasciato dalla
azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico
militare, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo
all'impiego al quale il concorso si riferisce ed e' esente da
imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico,
ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;
2) opzione, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382/1980, tra il regime d'impiego a tempo pieno o
definito;
3) dichiarazione del candidato attestante che non ricopre altri
uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, delle province, dei
comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo
dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18
marzo 1958, n. 311);
4) dichiarazione ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
5) dichiarazione attestante:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) inesistenza di condanne penali o carichi pendenti;
e) posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari.
Il candidato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea
che sia dipendente di ruolo di amministrazioni dello Stato o
universitarie e' dispensato dal presentare la dichiarazione di cui al
punto 5), purche' comprovi tale sua qualita' presentando una
dichiarazione attestante che e' in attivita' di servizio presso
l'amministrazione da cui dipende, con l'indicazione della qualifica
ricoperta e della retribuzione in godimento.
Il cittadino extracomunitario dovra' presentare o far pervenire
all'Universita', entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito,
i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza;
3) il certificato medico, rilasciato dalla azienda sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti
che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego al quale il
concorso si riferisce ed e' esente da imperfezioni che possano
comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837;
4) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero e' cittadino. Se residente in Italia, il
cittadino straniero deve presentare, oltre al certificato anzidetto,
anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano ed
il certificato dei carichi pendenti rilasciati dalla procura della
Repubblica presso il tribunale e dalla procura della Repubblica
presso la pretura circondariale;
5) certificato di godimento dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o di provenienza;
6) dichiarazione del candidato attestante che non ricopre altri
uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, delle province, dei
comuni e di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo
dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18
marzo 1958, n. 311);
7) dichiarazione ai sensi dell'art. 145 della legge 29 dicembre
1973, n. 1092;
8) opzione, ai sensi dell'art. l l del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382/1980, tra il regime d'impegno a tempo pieno o
definito.
I documenti predetti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo;
quelli di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, dovranno essere di data non
anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il candidato extracomunitario che sia dipendente di ruolo di
amministrazioni dello Stato o universitarie e' dispensato dal
presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2,) 4) e 5) purche'
comprovi tale sua qualita' presentando un'attestazione in carta
legale rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipende, da cui
risulti che si trova in attivita' di servizio con l'indicazione della
retribuzione goduta alla data dell'attestazione stessa.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 novembre 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
cittadini.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino dovranno essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi
devono essere legalizzate dalle competenti autorita' consolari
italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

                              Art. 10.
N o m i n a
Subordinatamente all'accertamento dell'effettiva disponibilita'
finanziaria per le spese di personale ed in conformita' alle
disposizioni dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la
nomina a professore associato e' disposta con decreto rettorale a
decorrere dal 1 novembre successivo alla proposta della facolta'.

                              Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali dei
candidati saranno trattati per le finalita' di gestione della
procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di
assunzione in servizio.

                              Art. 12.
Responsabile del procedimento
Responsabile dei procedimenti di valutazione comparativa del
presente bando e' il responsabile dell'ufficio concorsi.

                              Art. 13.
Pubblicita'
Il presente bando e' pubblicato anche per via telematica sul sito
internet dell'Ateneo http://www.unitus.it>

                              Art. 14.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presenie bando si applicano la
legge 3 luglio 1998. n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n 390, la vigente normativa universitaria
e quella agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Il presente bando di valutazione comparativa sara' inoltrato al
Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale "Concorsi ed esami".
Viterbo, 9 agosto 1999
Il rettore
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