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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
duecentonovantotto posti di vice commissario in prova del ruolo dei
commissari della Polizia penitenziaria.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.22 del 18/3/2003 |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 03E01134 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 298 |
Scadenza: | 17/4/2003 |
Tags: | IN EVIDENZA |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell'amministrazione penitenziaria
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati
civili dello Stato;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante "Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria";
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante
Ordinamento del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante
"Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile,
nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del
Corpo di Polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82, recante il "Regolamento di servizio del Corpo di Polizia
penitenziaria";
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236 "Regolamento
recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale,
del Corpo di Polizia penitenziaria";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto l'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 391/2000 datata
28 luglio 2000 con la quale e' stata dichiarata illegittima la
previsione dell'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nella
parte in cui rinviando per l'accesso ai ruoli del personale delle
Forze di polizia al possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi in magistratura ordinaria -
prevede che siano esclusi dai concorsi per l'accesso ai ruoli delle
Forze di polizia i candidati" i cui parenti in linea retta entro il
primo grado e in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato
condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera
a), codice di procedura penale;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Vista la legge 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
Visto l'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191,
concernente modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997,
n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche e
integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'amministrazione
di pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 904, e successive modifiche e integrazioni, concernente il
regolamento che stabilisce, tra l'altro, i requisiti psico-fisici ed
attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati per
l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, riguardante il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige e 26 luglio
1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego;
Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei posti che si
renderanno vacanti nella provincia di Bolzano ai candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 concernente l'assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
Visto l'art. 19 della legge n. 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto l'art. 2, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Visto l'art. 19 della legge n. 448/2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto
2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 284 del 4 dicembre 2002 - Serie generale - relativo
all'approvazione dei piani annuali 2002 ed autorizzazione alle
assunzioni concernenti le Forze armate, i Corpi di polizia ed il
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Ritenuto di dover bandire un concorso per il conferimento di
duecentonovantotto posti disponibili nella qualifica iniziale del
ruolo dei commissari della Polizia penitenziaria;
Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei
candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire
successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno
le prove scritte;
Decreta:
Art. 1.
Posti disponibili per l'assunzione
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il
conferimento di duecentonovantotto posti di vice commissario in prova
del ruolo dei commissari della Polizia penitenziaria.
2. Il suddetto concorso consiste in due prove scritte ed un
colloquio, superato il quale i candidati sono sottoposti ad
accertamenti psico-fisici ed attitudinali. La prova scritta e'
preceduta da una prova preliminare;
Dei suddetti posti:
a) tre sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti, a coloro che siano in possesso dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752;
b) sei unita', pari al 2% dei posti disponibili, sono riservati
subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, agli ufficiali
di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che
abbiano terminato senza demerito la ferma biennale prevista nel primo
comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574;
c) sessanta unita', pari al 20% dei posti disponibili e'
riservato al personale del Corpo di Polizia penitenziaria.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. Per la partecipazione al concorso per la nomina alla qualifica
iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia
penitenziaria sono ammessi a partecipare gli aspiranti di ambo i
sessi, in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea specialistica secondo il vigente ordinamento - sono
fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti
rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo
adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative - in giurisprudenza
o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio purche' siano
stati sostenuti gli esami di diritto penale e diritto processuale
penale, conseguita presso una universita' della Repubblica italiana o
presso un istituto di istruzione universitario equiparato;
b) non aver superato il trentaduesimo anno di eta'. Non si
applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di
eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi. Il limite massimo
richiesto e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio
prestato alla scadenza del termine utile della domanda, comunque non
superiore ad anni tre per i cittadini che hanno prestato servizio
volontario di leva e leva prolungato, ai sensi della legge
24 dicembre 1986, n. 958;
c) cittadinanza italiana;
d) avere il godimento dei diritti civili e politici;
e) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di
cui all'art. 124, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, cosi'
come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e come richiamato dall'art. 26 della legge
1 febbraio 1989, n. 53;
f) avere l'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio di
polizia, cosi' come previsto rispettivamente dagli articoli 1 e 6 dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, e
successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai concorsi
pubblici per la nomina a vice commissario della Polizia di Stato, ed
in particolare:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,61
per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per
l'espletamento del servizio di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse le correzioni chirurgiche delle
ametropie;
4) visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con
correzione, purche' non superiore alle tre diottrie complessive e in
particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice
(miopico od ipermetropico), tre diottrie in ciascuno occhio, per
l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli
vizi;
5) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in
cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente
meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale
biauricolare entro il 20%);
6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la
funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici
denti frontali superiori ed inferiori;
e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi
sostituiti con protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i
venti denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da
protesi efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non
puo' essere superiore a sedici elementi;
g) essere in regola per i candidati di sesso maschile, nei
riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare
servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.
2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso
dei prescritti requisiti di cui al comma 1, ad eccezione del limite
d'eta', non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione
disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. Si applicano,
altresi', le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per le
quali sono esclusi dal concorso, il personale appartenente al Corpo
di Polizia penitenziaria sospeso cautelarmene dal servizio ed il
personale che nel triennio precedente ha riportato un giudizio
complessivo inferiore a "buono".
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo del
21 maggio 2000, n. 146, se i posti riservati al personale
appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria non vengono coperti, i
posti resi disponibili sono assegnati ai candidati idonei, in base
alla graduatoria del concorso.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti
da pubblici uffici, e che hanno riportato condanna a pena detentiva
per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di
prevenzione.
5. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati non in possesso dei
requisiti previsti dal precedente art. 2.
2. A norma dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al
concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione.
3. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono,
altresi', concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da
altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di
cui alla lettera a) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le cause
di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la
sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla
legge per l'accesso al ruolo del personale della Polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio di polizia dei candidati.
5. Per difetto dei prescritti requisiti sara' disposta, in
qualunque momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del
capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Art. 4.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, gli esiti degli accertamenti di cui all'art. 3, nonche'
i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso il Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria -
Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III -
Concorsi Polizia penitenziaria, per le finalita' di gestione del
concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria - Direzione Generale del personale e della formazione -
Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria, largo Luigi Daga n. 2 -
Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della
Direzione Generale del personale e della formazione - Ufficio III -
Concorsi Polizia penitenziaria.
Art. 5.
Compilazione e presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione al concorso, esenti dal bollo di
imposta, sono da redigersi esclusivamente sugli appositi moduli
mod. 9 D.A.P., osservando le istruzioni riportate in calce dal
modello stesso e firmate per esteso in modo leggibile dagli
interessati. I modelli di domanda reperibili gratuitamente presso
tutti gli istituti penitenziari, e disponibili anche sul sito web
www.polizia-penitenziaria.it dovranno in ogni caso essere presentati
ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione penitenziaria
appresso indicati, entro il termine perentorio di giorni trenta, che
decorre dal giorno successivo alla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale "Concorsi ed esami".
2. I candidati, che partecipano al presente concorso,
appartenenti ai ruoli della Polizia penitenziaria, debbono presentare
la domanda alla direzione dell'istituto ove prestano servizio entro
il termine perentorio di trenta giorni, che decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami".
3. I candidati che si trovano all'estero possono inviare le
domande alle rappresentanze diplomatiche o agli uffici consolari che
ne cureranno l'invio al Provveditorato Regionale ove i medesimi
risiedono o sono iscritti nelle liste elettorali; i Provveditorati
provvederanno a tenere contatti diretti con le suddette
rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari per quanto necessario
all'eventuale istruttoria delle pratiche concorsuali.
4. Le domande di cui al comma 1, si considereranno prodotte in
tempo utile anche se spedite entro il termine dallo stesso stabilito,
senza essere state piegate in busta di adeguato formato, al
competente Provveditorato Regionale dell'Amministrazione
penitenziaria, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento. A tal
fine fara' fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
5. Le domande di cui ai commi 2 e 3 si considereranno prodotte in
tempo utile solo se sono state assunte a protocollo nei termini sopra
stabiliti rispettivamente dalle direzioni degli istituti e dalle sedi
delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari.
A tal fine si precisa che le sedi dei provveditorati preposti
alla raccolta delle domande sono:
=====================================================================
Per i candidati residenti in | Provveditorato
=====================================================================
|10135 Torino, via Berruti Ferrero,
Piemonte e Valle d'Aosta |n. 1/A
---------------------------------------------------------------------
|16129 Genova, piazza Borgo Pila
Liguria |n. 39, int. 25, Torre B
---------------------------------------------------------------------
|20123 Milano, via Pietro Azario
Lombardia |n. 6
---------------------------------------------------------------------
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e |35014 Padova, piazza Castello
Trentino-Alto Adige |n. 12
---------------------------------------------------------------------
Emilia-Romagna |00126 Bologna, via Finelli n. 1
---------------------------------------------------------------------
Toscana |00139 Firenze, via Bolognese n. 84
---------------------------------------------------------------------
|06124 Perugia, via Mario Angeloni
Umbria |n. 43
---------------------------------------------------------------------
|00165 Roma, via S. Francesco di
Lazio |Sales n. 35
---------------------------------------------------------------------
|60121 Ancona, via Martiri della
Marche |Resistenza n. 17/A
---------------------------------------------------------------------
Abruzzo-Molise |65129 Pescara, via Alento n. 76
---------------------------------------------------------------------
|80143 Napoli, via Nuova
Campania |Poggioreale n. 167
---------------------------------------------------------------------
|70125 Bari, corso Alcide de
Puglia |Gasperi n. 309
---------------------------------------------------------------------
|85100 Potenza, via Dei Mille,
Basilicata |s.n.c.
---------------------------------------------------------------------
|88100 Catanzaro, via Vinicio
Calabria |Cortese n. 2
---------------------------------------------------------------------
|90143 Palermo, via Marchese di
Sicilia |Villabianca n. 70
---------------------------------------------------------------------
Sardegna |09129 Cagliari, via Tuveri n. 22.
6. Sul modulo di domanda di partecipazione al concorso i
candidati devono indicare e/o dichiarare:
a) il codice del concorso, che nello specifico e' il seguente:
VC0001;
b) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono
indicare il cognome da nubile);
c) la data e il luogo di nascita;
d) il codice fiscale;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) lo stato civile ed indicare l'eventuale numero di figli;
g) la residenza, ed eventualmente il domicilio, al quale
dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso
e l'impegno di comunicare tempestivamente a mezzo di raccomandata
postale le eventuali variazioni dello stesso;
h) il godimento dei diritti politici e civili, nonche', il
comune ove sono iscritti nelle liste elettorali che, nel modulo di
domanda, coincide con quello di residenza;
i) l'immunita' da condanne penali riportate e l'assenza di
procedimenti penali pendenti a loro carico;
j) il titolo di studio, con l'indicazione dell'universita' o
istituto di istruzione universitario equiparato che lo ha rilasciato
e della data in cui e' stato conseguito;
k) di voler sostenere o meno la prova facoltativa di elementi
d'informatica, indicando al punto 11 del modello 9 D.A.P. SI o NO;
l) di voler sostenere o meno la prova facoltativa di lingua
straniera a scelta tra inglese, francese e tedesca, indicando al
punto 12 del modello 9 D.A.P. SI o NO e se SI, il relativo codice: -
inglese: cod. 01- francese: cod. 02 - tedesco: cod. 03;
m) la posizione, per i soli candidati di sesso maschile, nei
riguardi degli obblighi di leva, con la precisazione di non essere
stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio
sostitutivo civile;
n) se sono o siano stati impiegati come dipendenti presso le
pubbliche amministrazioni (le eventuali cause di risoluzione dei
precedenti rapporti di pubblico impiego devono essere indicate in una
dichiarazione da allegare alla domanda).
7. I candidati che ne abbiano titolo ed intendono concorrere ai
posti riservati di cui al precedente art. 1, secondo comma, lettere
a), b), c), dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso indicando al punto 9 del modello di domanda SI o NO e se
SI lo specifico numero di codifica in base a quanto di seguito
riportato:
a) per i posti riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera
a), indicare la codifica 01 se si intende sostenere la prova d'esame
in lingua italiana, ovvero la codifica 02 se si intende sostenere la
medesima prova in lingua tedesca;
b) per i posti riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera
b), indicare la codifica 03;
c) per i posti riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera
c), indicare la codifica 04.
8. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o ad altre cause non imputabili a
colpa dell'Amministrazione stessa.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
preliminare, nonche' delle prove di esame, di cui al successivo
art. 7 del presente bando, e' composta da un consigliere di Stato o
da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica
non inferiore a dirigente generale o equiparato, con funzioni di
presidente e da altri quattro membri, tra i funzionari
dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla
ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione
economica C2).
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti
supplenti, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di
costituzione della commissione esaminatrice o con successivo
provvedimento.
4. La commissione e' nominata con decreto del capo del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Art. 7.
Prova preliminare
1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso, sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo
documento di riconoscimento, per sostenere la prova preliminare, il
cui superamento costituisce requisito necessario per la successiva
partecipazione al concorso, nella sede, nei giorni ed ore indicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami" - del 30 maggio 2003.
2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati.
3. Coloro che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
sono esclusi dal concorso.
4. La prova preliminare consiste in una serie di domande a
risposta a scelta multipla, vertenti sulle seguenti materie: diritto
penitenziario, diritto penale e diritto processuale penale con
particolare riferimento alle norme concernenti l'attivita' di polizia
giudiziaria, diritto costituzionale, diritto amministrativo e
ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.
5. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a
scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
6. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
7. La durata della prova sara' stabilita dalla stessa Commissione
all'atto della predisposizione delle serie di domande da
somministrare.
8. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche a
mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di
lettura ottica.
9. La prova preliminare si intende superata dai candidati che
abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.
10. I candidati che abbiano superato la prova preliminare sono
ammessi alla successiva prova scritta.
Art. 8.
Prove d'esame
1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed una prova
orale e si effettuano in base al seguente programma:
2. Prove scritte:
a) diritto penitenziario;
b) diritto penale e diritto processuale penale, con particolare
riferimento alle norme concernenti l'attivita' di polizia
giudiziaria.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi per
ciascuna delle prove scritte.
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle
prove scritte, anche su diritto costituzionale, diritto
amministrativo e ordinamento dell'amministrazione penitenziaria.
5. La prova orale non si intende superata se il candidato non
avra' riportato almeno la votazione di almeno ventuno/trentesimi.
6. I candidati possono, solo qualora lo abbiano indicato nella
domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una
delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco e con una
prova facoltativa concernente elementi d'informatica.
7. Ai candidati che superano le prove facoltative e' attribuito
un punteggio fino ad un massimo di 1,50 per ciascuna prova, che va
aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.
8. L'ammissione alla prova orale con l'indicazione del voto
riportato alla prova scritta e' portata a conoscenza del candidato
almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere la prova
orale stessa.
9. La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei
voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova
orale.
10. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.
11. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato.
12. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del
Dipartimento.
Art. 9.
Modalita' di svolgimento delle prove
1. Durante la prova preliminare e la prova scritta d'esame non e'
permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli
incaricati della vigilanza o con i membri della commissione
esaminatrice.
2. Gli elaborati relativi alle prove scritte debbono essere
compilati, a pena di nullita', esclusivamente su carta portante il
timbro d'ufficio e la firma di un membro o segretario della
commissione esaminatrice.
3. Nel corso delle prove e' vietato ai concorrenti di portare
seco carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere,
calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e
con l'esterno. E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento
delle prove scritte di cui all'art. 8, consultare sia i codici, le
leggi e i decreti - il tutto senza note ne' richiami dottrinali o
giurisprudenziali, che i dizionari linguistici. Il tutto deve essere
preventivamente presentato dai concorrenti all'atto dell'ingresso
nell'aula degli esami e verificato dalla commissione esaminatrice o
dagli incaricati della vigilanza.
4. Il concorrente che contravviene a tali disposizioni e' escluso
dal concorso.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. Dopo aver superato la prova preliminare e le prove d'esame, i
candidati ad eccezione di quelli di cui all'art. 1, comma 2, lettera
c), sono sottoposti, nel luogo, giorno ed ora, che verranno loro
preventivamente comunicati, agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
commissione composta da un dirigente medico che la presiede e da
quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione
penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al
comma secondo dell'art. 120 del decreto legislativo n. 443/1992. Le
funzioni di segretario della predetta commissione e' svolta da un
funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non
inferiore alla ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C -
posizione economica C2.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il
candidato e' sottoposto ad esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
4. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le
prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della giustizia e'
autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto
di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita
con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, e che non
puo' superare la retribuzione spettante al personale di pari grado
dell'amministrazione statale.
5. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
commissione medica e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal
capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
6. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione medica, puo' essere prevista la nomina di uno o piu'
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di
costituzione della commissione medica esaminatrice o con successivo
provvedimento.
Art. 11.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti
psico-fisici sono sottoposti ad un esame attitudinale diretto ad
accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una
personalita' sufficientemente matura con stabilita' del tono
dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie istanze
istintuali, di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo
alle capacita' di critica e di autocritica ed al livello di
autostima.
2. La Commissione esaminatrice che procede agli accertamenti
attitudinali e' composta da un presidente scelto tra i funzionari
dell'Amministrazione penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da
due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero
appartenenti all'area funzionale C - posizione economica C2, in
possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici
specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria con la qualifica non inferiore
all'ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C - posizione
economica C2.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
attitudinali, al candidato e' proposta, dalla commissione prevista
dal precedente, comma 2, una serie di domande a risposta sintetica o
a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un
colloquio.
4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono
predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del
ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono
approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del
Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Esse sono
aggiornate sulla base dei contatti e relazioni con istituti
specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della
psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.
5. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali, e' definitivo e
comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che
viene disposta con decreto motivato del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria.
6. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente di uno dei componenti o del segretario della
commissione attitudinale di prima e seconda istanza, puo' essere
prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu'
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di
costituzione della commissione esaminatrice o con successivo
provvedimento.
Art. 12.
Presentazione alle prove nei luoghi prestabiliti
1. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, le prove
d'esame, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e la valutazione
delle qualita' attitudinali e' escluso dal concorso.
Art. 13.
Graduatoria di merito
1. Ultimate le prove d'esame, e i successivi accertamenti
psico-fisici e attitudinali, la commissione forma la graduatoria di
merito, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del
precedente art. 8, comma 9, conseguito da ciascun candidato.
2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 14.
Documentazione amministrativa
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali dovranno consegnare al personale addetto al concorso due
modelli appositamente predisposti da questa amministrazione:
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che dovra' essere compilato in ogni sua parte dal candidato e
consegnato al predetto personale, unitamente a copia fotostatica non
autenticata del proprio documento d'identita', con il quale attesti i
requisiti per la partecipazione alle riserve dichiarati nella domanda
di partecipazione al concorso e quelli necessari per dimostrare il
possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella
nomina, previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e
dalle altre disposizioni speciali di legge in materia che siano
tuttora vigenti;
di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione
medesima.
2. Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
Art. 15.
Graduatoria finale
Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, riconosciuta la regolarita' del procedimento, viene
approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del
concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per
l'ammissione all'impiego.
Art. 16.
Pubblicazione graduatoria
1. La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono
pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
2. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.
Art. 17.
Nomina a vice commissari penitenziari in prova ed assegnazione
1. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari
penitenziari in prova.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo
n. 146/2000, i vice commissari penitenziari in prova frequentano
presso l'Istituto Superiore di Studi penitenziari
dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione
teorico-pratico della durata di dodici mesi. Durante il citato corso
non possono essere impiegati in servizi d'Istituto.
3. Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo al
servizio nel Corpo di Polizia penitenziaria sostiene un esame sulle
materie oggetto del corso.
4. I vice commissari penitenziari in prova che hanno superato gli
esami finali del corso sono nominati vice commissari penitenziari.
Essi prestano giuramento e sono ammessi al ruolo direttivo
ordinario del Corpo di Polizia penitenziaria secondo l'ordine di
graduatoria dell'esame di fine corso.
5. I vice commissari penitenziari in prova che non superano
l'esame finale possono partecipare al corso successivo; se l'esito di
quest'ultimo e' negativo, sono dimessi.
6. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso
sono dichiarati decaduti dalla nomina.
7. I candidati dichiarati vincitori dei posti di cui al
precedente art. 1, comma 2, lettera a), una volta superati gli esami
finali del predetto corso di formazione, verranno assegnati come
prima sede di servizio ad istituti e servizi della provincia di
Bolzano.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo le
vigenti disposizioni legislative.
Roma, 6 febbraio 2003
Il Capo del Dipartimento: Tinebra
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