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UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA
Annullamento dei decreti della commissione giudicatrice per la
valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare ICAR/21, presso la facolta'
di architettura (II tornata 2007).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.30 del 17/4/2012 |
Ente: | UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA |
Località: | Chieti (CH) |
Codice atto: | 12E02107 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Avviso |
Numero di posti: | 2 |
Scadenza: | - |
Tags: | Ricercatori |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Viste le disposizioni ministeriali in merito alle procedure per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni
comparative relative al reclutamento di professori universitari di I
e II fascia e di ricercatori;
Visto il regolamento d'ateneo in materia di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori, nonche' per i trasferimenti e la mobilita' interna,
emanato con decreto rettorale n. 691 del 2 giugno 1999, cosi' come
modificato dal decreto rettorale n. 475 del 27 marzo 2009;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139;
Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28
dicembre 2007, concernente - tra l'altro - la procedura per la
valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario
settore scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica, bandita dalla
facolta' di architettura di questo ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 721 in data 9 luglio 2008 relativo
alla nomina della commissione per la valutazione di cui sopra,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 25 luglio 2008;
Vista la sentenza TAR Abruzzo - Sede Pescara, n. 170/2010;
Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 725/2011;
Visto il decreto rettorale n. 351 dell'8 febbraio 2011;
Visto il decreto rettorale n. 352 dell'11 febbraio 2011;
Visto il decreto rettorale n. 506 del 1° aprile 2011;
Visto il decreto rettorale n. 607 del 28 aprile 2011;
Visti i DD.RR. n. 749 in data 29 giugno 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 dell'8 luglio 2011 e n. 813 in data 19
agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 2 settembre
2011, rispettivamente di nomina e ricostituzione della commissione
giudicatrice per la predetta valutazione;
Visto il decreto rettorale n. 177 in data 27 dicembre 2011
relativo alla ricostituzione della commissione giudicatrice della
valutazione comparativa di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 17 gennaio 2012;
Visto il decreto rettorale n. 268 in data 31 gennaio 2012
relativo alla ricostituzione della commissione giudicatrice della
valutazione comparativa di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 21 febbraio 2012;
Ritenuto che la procedura selettiva de qua ha gia' avuto un primo
svolgimento, il cui esito e' stato impugnato in sede giurisdizionale
- per irregolarita' formali afferenti la composizione della
Commissione giudicatrice - dinanzi al TAR Pescara con sentenza
confermata dal Consiglio di Stato;
Ritenuto di conseguenza di dover rinnovare in toto la procedura;
Ritenuto necessario, pertanto, dar corso al rinnovo della
procedura selettiva ed in particolare alla ricostituzione della
commissione, con altri componenti;
Ritenuto non potersi applicare alla presente fattispecie la
medesima procedura - disciplinata dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 - con cui era stata nominata la precedente
commissione;
Ritenuto che dev'essere seguita la diversa procedura introdotta
dal decreto-legge n. 180/2008, convertito in legge n. 1/2009 che
prevede il meccanismo di designazione dei commissari, diversi da
quello nominato dalla facolta', mediante la fase elettiva e la
successiva fase di sorteggio;
Ritenuto che tale scelta appare essere quella esatta poiche' lo
ius superveniens concernente il procedimento di nomina delle
commissioni e' applicabile anche nel concorso de quo, il quale,
seppur gia' bandito, ha visto lo svolgimento e l'esito annullato
prima della entrata in vigore della citata legge n. 1/2009;
Ritenuto che quanto precede trova addentellato normativo
nell'apposita norma transitoria ex art. 1, comma 8, decreto-legge n.
180/2008 secondo cui: «Le disposizioni ...» [sopravvenute] «... si
applicano, altresi', alle procedure di valutazione comparativa
indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le
votazioni per la costituzione delle commissioni»;
Ritenuto che tale norma transitoria debba essere interpretata nel
senso che nelle procedure in corso si applicano le nuove regole per
la designazione dei commissari, facendo salva la posizione di coloro
che siano stati gia' eletti a tale ufficio;
Ritenuto evidente come la designazione dei componenti debba
essere rinnovata sin dal primo atto per cui il nuovo procedimento
deve seguire le nuove regole;
Ritenuto di doversi attenere, in via conclusiva, al giudicato
formatosi nel succitato contenzioso (conclusosi dinanzi al Consiglio
di Stato) con conseguente obbligo in capo all'ateneo di dover
procedere ex novo alla formazione della commissione, senza poter
nulla recuperare degli atti con i quali i precedenti commissari erano
stati scelti e nominati;
Ritenuto in sostanza che nel caso de quo la precedente
commissione e' da intendersi come mai nominata. Da cio', ripetersi,
la necessita' di seguire la nuova procedura;
Ritenuto di conseguenza doversi necessariamente annullare tutti
gli atti compiuti in contrasto con il principio che precede;
Decreta:
Art. 1
Sono annullati i DD.RR. n. 749 del 29 giugno 2011 e n. 813 del 19
agosto 2011.
Art. 2
I DD.RR. n. 177 del 27 dicembre 2011 e n. 268 del 31 gennaio 2012
sono annullati ad eccezione della parte relativa alla nomina del
membro designato nella persona del prof. Carlo Gasparrini.
Art. 3
Tutti gli atti consequenziali e connessi posti in essere dalla
Commissione giudicatrice nominata con i DD.RR. che precedono sono
annullati, ivi comprese le determinazioni, le scelte, le
considerazioni e quant'altro indicato nel verbale del 28 ottobre 2011
relativo alla prima seduta in cui la predetta commissione,
autorizzata ad avvalersi di strumenti telematici, si e' riunita in
forma telematica.
Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella
raccolta dei decreti di questo ateneo ed inviato al Poligrafico dello
Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Chieti, 3 aprile 2012
Il rettore: Cuccurullo
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