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UNIVERSITA' DI ROMA TRE

Rettifica alla procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso la
facolta' di economia - settore scientifico-disciplinare P01B.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.64 del 13/8/1999
Ente:UNIVERSITA' DI ROMA TRE
Località:-
Codice atto:099E6568
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:12/9/1999
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158, di conversione del
decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994,
n. 174, concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge
21 giugno 1995, n. 236, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 1, 1 comma, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che
trasferisce alle universita' le competenze ad espletare procedure per
la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di
tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2, e
3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Vista la legge n. 28 del 18 febbraio 1999;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico
disciplinari;
Visto il regolamento sulle modalita' di espletamento delle
procedure di espletamento delle procedure per il reclutamento dei
professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonche' per i
trasferimenti e la mobilita' interna approvato dal S.A. nella seduta
del 18 maggio 1999 ed emanato con decreto rettorale n. 616 del 26
maggio 1999;
Visto il decreto rettorale n. 795 del 30 giugno 1999 acquisito agli
atti il 13 luglio 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59
del 27 luglio 1999 con cui e' stata bandita la procedura di
valutazione comparativa per trasferimento per la copertura di un
posto di ricercatore universitario di ruolo settore
scientifico-disciplinare P01B Politica economica presso la facolta'
di economia;
Tenuto conto che per un mero errore materiale si e' dato atto della
volonta' della facolta' di economia di indire una procedura di
valutazione comparativa per trasferimento per il suddetto settore SD;
Ritenuta che l'effettiva volonta' della facolta' di economia era di
indire una procedura di valutazione comparativa, cosi' come
deliberato nel verbale del consiglio di facolta' del 19 febbraio 1999
e nella seduta del C.d.A. del 1 giugno 1999;
Ritenuta la necessita' di rettificare il decreto rettorale n. 795
del 30 giugno 1999 su citato, in modo da conformarsi alla effettiva
volonta' del consiglio di facolta', conformita' che sostanzia la
legittimita' del decreto rettorale medesimo;
Considerato che il posto richiesto a concorso dalla facolta' trova
disponibilita' nel rispettivo organico e gode della relativa
copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui
all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Decreta:
Art. 1.
R e t t i f i c a
Viene annullata la procedura di valutazione comparativa per
trasferimento per la copertura di un posto di ricercatore
universitario di ruolo settore scientifico-disciplinare P01B Politica
economica presso la facolta' di economia indetta con decreto
rettorale n. 795 del 30 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 27 luglio 1999;

                               Art. 2.
Oggetto della valutazione comparativa
E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario della facolta' di economia
per il settore scientifico-disciplinare P01B Politica economica con
la seguente tipologia di impegno scientifico e didattico: si richiede
l'impegno scientifico e didattico previsto dalla normativa vigente
relativo al settore scientifico-disciplinare su indicato.
Limite massimo di pubblicazioni scientifiche ammesse alla
valutazione comparativa: sei (6).

                               Art. 3.
Requisiti per l'ammissione al concorso
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 2 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
posseduto dai candidati.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 3/1957;
4) i professori di ruolo di I e II fascia e i ricercatori
universitari di ruolo inquadrati nello stesso settore
scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale e' indetta la
procedura e per i settori affini.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande. Questa amministrazione garantisce parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.

                               Art. 4.
Domande di ammissione
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila
il modulo della domanda (allegati A o B) fornito anche per via
telematica (http: //concorsi.uniroma3.it) indicando
obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice
fiscale) e ne stampa una copia, in carta semplice, che, debitamente
firmata, potra' consegnare a mano - unitamente alla fotocopia del
codice fiscale - a questa Universita', ufficio concorsi, via
Ostiense, 169, pianterreno, il lunedi' dalle ore 10 alle ore 12 e il
giovedi' dalle ore 15 alle ore 17, entro il termine perentorio, a
pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale. A tal fine non fara' fede la data di compilazione per via
telematica, ma il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il candidato dovra' indicare con chiarezza e precisione la
facolta', il settore scientifico-disciplinare e la relativa tipologia
di impegno scientifico-didattico per il quale intende essere ammesso
al concorso.
La mancanza nella domanda anche di solo una di tali indicazioni,
comporta l'esclusione dal concorso.
Nella domanda l'interessato dovra' inoltre dichiarare, sotto la
propria responsabilita' e a pena di esclusione:
1) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, il
domicilio o il recapito eletto ai fini del concorso completo di
codice di avviamento postale, di numero telefonico e di eventuale
indirizzo di posta elettronica;
2) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; se cittadini di altri stati, di
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
3) di non aver riportato condanne penali, e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate;
4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
5) il diploma di laurea posseduto o titolo di studio conseguito
all'estero e riconosciuto equipollente alla laurea italiana, in base
ad accordi internazionali, o ai sensi del decreto legislativo n.
115/1992, ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico
31 agosto 1933, n. 1592, indicandone la data del conseguimento e
l'universita' che lo ha rilasciato. Per il titolo di studio
conseguito all'estero si fa obbligo di presentare il certificato
attestante detta equipollenza o il decreto ministeriale di
riconoscimento del titolo abilitante estero ai fini della
partecipazione al concorso di ricercatore universitario in Italia,
ovvero di indicare gli estremi relativi all'accordo internazionale di
equipollenza del titolo accademico posseduto, ovvero copia
dell'istanza inviata al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica per ottenere il riconoscimento di cui
sopra, in quanto non ancora ottenuto;
6) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.
In caso di rapporto di impiego concluso, dichiarare le cause di
risoluzione. Non possono partecipare a pubblici concorsi coloro che
siano stati destituiti o dispensati, o dichiarati decaduti
dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico
degli impiegati civili dello Stato;
7) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
8) di non aver partecipato a piu' di cinque valutazioni comparative
presso le varie sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta. A tal
fine fara' fede la data e l'ora della consegna della domanda
all'ufficio competente.
I candidati portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno specificare nella domanda di partecipazione al
concorso, l'ausilio necessario, in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempo aggiuntivo per l'espletamento
delle prove.
Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato dovra' essere
tempestivamente comunicata al magnifico rettore (Settore concorsi,
via Ostiense, 169, 00154 Roma, fax 0657372827).
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5.
Titoli e curriculum professionale
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono
allegare alla domanda:
a) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di
profitto e in quello di laurea, in carta libera;
b) curriculum formativo della propria attivita' scientifica e
didattica redatto in carta semplice, datato e firmato dal candidato,
debitamente documentato;
c) titoli, ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e
relativo elenco in duplice copia;
d) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 6.
I titoli devono essere riprodotti in carta semplice.
I cittadini dell'Unione europea possono:
a) dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la
forma di semplificazione delle certificazioni amministrative
consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, compilando l'allegato C;
oppure:
b) produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita'
personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
o privati italiani. L'amministrazione si riserva la facolta' di
procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989
possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati rilasciati
dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e'
cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. Non e'
consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati
presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso. Non verranno prese
in considerazione le domande che non perverranno nel termine
stabilito dal bando.
Al presente decreto e' allegato lo schema di domanda che va
presentata in lingua italiana cui gli interessati possono utilmente
uniformarsi (allegato B).

                               Art. 6.
Pubblicazioni
Le pubblicazioni, con un elenco delle stesse, firmato ed identico a
quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate con
apposito plico raccomandato, o consegnate a mano presso l'ufficio
concorsi, via Ostiense, 169, piano terra, con le stesse modalita'
previste all'art. 4 entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla pubblicazione del decreto costitutivo delle commissioni
giudicatrici nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4
serie speciale - "Concorsi ed esami".
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o
consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo comma
non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni
giudicatrici. E' fatto obbligo al candidato inviare copia delle
medesime pubblicazioni a ciascun componente la commissione
giudicatrice. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere
riportata la dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione
comparativa per posto di ricercatore universitario di ruolo" e devono
essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore
scientifico disciplinare e la facolta' per il quale l'interessato
intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del
candidato. Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale,
in copia conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia
delle pubblicazioni e' conforme all'originale.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o
consegnate a mano, nel termine previsto dal precedente primo comma
non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni
giudicatrici. Il numero massimo delle pubblicazioni valutabili e'
indicato all'art. 1 del presente bando.

                               Art. 7.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di cui sopra, e'
disposta con decreto rettorale motivato e comunicata al domicilio
dichiarato.

                               Art. 8.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono composte cosi' come previsto
dall'art. 2 della legge n. 210/1998 e dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998 e dall'art. 4 del regolamento
sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonche' per i
trasferimenti e la mobilita' interna approvato nella seduta del
Senato accademico del 18 maggio 1999 ed emanato con decreto rettorale
n. 616 del 26 maggio 1999, e svolgeranno i loro lavori presso la
facolta' di economia sito in via Ostiense, 139, Roma.
I componenti, ad esclusione del membro interno designato dal
consiglio di facolta', scelti tra i professori e ricercatori in
servizio presso atenei diversi da quello che ha emanato il bando,
sono eletti in ambito nazionale, dalla corrispondente fascia di
professori di ruolo di I e Il fascia e dai ricercatori confermati
appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando,
ovvero, se necessario, a settori affini nei casi previsti dall'art.
3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 19
ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11
novembre 1998.
La commissione e' nominata con decreto rettorale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale -
"Concorsi ed esami".
Dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della
commissione giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta
giorni previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n.
120, per la presentazione al rettore da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale temine
e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Il rettore provvede nei successivi venti giorni.

                               Art. 9.
Lavori delle commissioni giudicatrici e prove d'esame
Le commissioni giudicatrici devono concludere i propri lavori entro
sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione rettorale con
la quale il membro designato dalla facolta' e' autorizzato a
convocare la commissione per la prima riunione.
Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di
quattro mesi, il termine entro il quale la procedura deve concludersi
per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della
commissione almeno venti giorni prima della scadenza dell'ordinario
termine semestrale.
Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine
prorogato, ovvero entro i sei mesi dalla data della prima
convocazione della commissione ove non sia stata richiesta e
accettata nessuna proroga, il rettore, con provvedimento motivato,
avvia le procedure per la sostituzione d'ufficio dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, prenderanno in considerazione i seguenti
criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei
lavori in collaborazione;
c) congruenza della complessiva attivita' del candidato con le
discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il
quale e' bandita la procedura di valutazione comparativa e con le
tematiche interdisciplinari che le comprendono;
d) valore scientifico della sede editoriale delle pubblicazioni e
loro diffusione all'interno della comunita' scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica e suo grado
di aggiornamento rispetto alla ricerca in corso nello specifico
settore disciplinare.
Costituiscono titoli da valutare specificatamente nelle valutazioni
comparative:
a) l'attivita' didattica svolta a livello universitario;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca comunque svolta, presso soggetti pubblici
e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di assegni,
contratti e borse di studio finalizzati ad attivita' di ricerca;
e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Oltre alla valutazione dei titoli la procedura prevede lo
svolgimento di due prove scritte, una delle quali sostituibile con
una prova pratica, e una prova orale articolata su piu' quesiti
secondo criteri predeterminati che garantiscono l'imparzialita' delle
prove secondo quanto previsto nell'allegato D.
Alla prima riunione, le commissioni stabiliscono i criteri e le
modalita' di valutazione e li consegnano, al responsabile del
procedimento che assicura la pubblicizzazione presso la sede del
rettorato e della facolta' interessata per almeno sette giorni prima
della prosecuzione dei lavori della commissione.
Le commissioni esprimono preliminarmente, giudizi individuali e
collegiali sui titoli di ciascun candidato individuando quelli da
ammettere alle prove scritte.
Il risultato della valutazione dei titoli e' comunicato agli
interessati ed affisso all'albo della sede ove si svolgera' il
concorso.
Su ciascuna delle due prove scritte la commissione esprime giudizio
collegiale individuando i candidati da ammettere alla prova orale.
La commissione esprime quindi il giudizio collegiale sulla prova
orale.
La commissione sulla base delle valutazioni collegiali formulate
sui titoli e sulle prove d'esame esprime i giudizi complessivi sui
candidati e previa valutazione comparativa, con propria deliberazione
assunta dalla maggioranza dei componenti, indica i vincitori.
La commissione dispone di tanti voti quanti sono i posti a
concorso.
Ogni commissario attribuisce, con voto contestuale, un numero di
voti non superiore a quelli dei vincitori e non piu' di uno in favore
di ciascun candidato.
Il diario delle prove scritte, con l'indicazione della sede di
esame, del giorno e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara'
comunicato ai candidati mediante raccomandata a.r., al domicilio
eletto ai fini del concorso almeno quindici giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse. Per lo svolgimento delle prove
scritte e' concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore. Ai
candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e' data
comunicazione con raccomandata a.r. L'avviso per la presentazione
alla prova orale e' dato ai singoli candidati almeno venti giorni
prima dello svolgimento della prova stessa.
Per essere ammessi a sostenere le prove suddette, i candidati
devono esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) libretto ferroviario personale;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta di identita';
g) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o dal
notaio.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
La mancata presentazione del candidato alla prima e/o alla seconda
prova scritta e/o pratica, o il ritiro nel corso delle prove stesse
e' considerata come esplicita manifestazione della volonta', da parte
del candidato, di non voler proseguire nell'iter concorsuale.
Al termine dei lavori la commissione, con propria deliberazione
assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara i nominativi di
non piu' di tre idonei, per ciascun posto bandito. Gli atti della
commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali
espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva
dei lavori svolti.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata presso l'albo della divisione
del personale, via Ostiense, 169, pianterreno, e resa pubblica anche
per via telematica. Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al
responsabile del procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e
sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui
lembi di chiusura.
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la
conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi
segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.

                              Art. 10.
Accertamento della regolarita' degli atti e nomina in ruolo
Il rettore, entro venti giorni dalla consegna, accerta con proprio
decreto la regolarita' formale degli atti e ne da' comunicazione agli
interessati mediante avviso all'albo della divisione del personale
dell'ateneo, via Ostiense, 169, piano terra, e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - "Concorsi ed
esami", e trasmette gli atti ai competenti organi accademici per i
successivi adempimenti.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro venti
giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione
per la regolarizzazione; fissando la data entro cui la commissione
dovra' provvedere alla regolarizzazione.
La relazione finale delle commissioni giudicatrici con annessi i
giudizi individuali e collegiali sui candidati sara' trasmessa al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
affinche' ne curi la pubblicazione nel Bollettino ufficiale e sara'
altresi'' pubblicizzata per via telematica. La nomina e' disposta con
decreto rettorale.
I candidati risultati idonei i quali non siano stati nominati entro
il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati in
ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di
accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da
parte di altre universita' che non hanno emanato il bando per la
copertura del relativo posto. Gli idonei di ogni singola procedura di
valutazione comparativa indetta dall'ateneo che rinunciano alla
nomina presso l'Universita' degli studi Roma Tre perdono il titolo
alla nomina in ruolo da parte di altri atenei.

                              Art. 11.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I candidati possono richiedere, entro tre mesi dall'espletamento
del concorso, la restituzione, con spese a loro carico, della
documentazione presentata. Tale restituzione sara' effettuata salvo
eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine l'Universita'
degli studi Roma Tre non si ritiene piu' responsabile della loro
conservazione e restituzione.

                              Art. 12.
Documenti di rito
I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione
comparativa riceveranno comunicazione diretta dal rettore.
Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione i
vincitori, se cittadini italiani o di altro Stato della Comunita'
europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, devono far
pervenire la seguente documentazione:
1) certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare, o
da un medico dell'A.S.L. da cui risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all' impiego per il quale concorre ed e' esente da
imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla
data della comunicazione dell'esito del concorso;
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle
lettere b), c), d), ed e), deve invece dichiarare che trovasi in
attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta.
Il cittadino extracomunitario, vincitore della procedura di
valutazione comparativa, deve presentare nel termine di trenta giorni
sopracitato, pena la decadenza al diritto alla nomina i seguenti
documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se
risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve
autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico;
3) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale
o ufficiale sanitario del comune di residenza, o equipollente, dal
quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all' impiego per
il quale concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono
comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837.
Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il
candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica;
4) certificato attestante la cittadinanza;
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il certificato relativo al punto n. 5) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui il vincitore e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti
e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I vincitori dovranno altresi' regolarizzare, ai sensi della legge
23 agosto 1998, n. 370, i documenti allegati alla domanda.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.

                              Art. 13.
Nomina dei vincitori
I vincitori dei concorsi, una volta verificata la regolarita' della
documentazione di rito prodotta, conseguono, a decorrere dal 1
novembre successivo all'approvazione degli atti concorsuali la nomina
a ricercatore per il settore scientifico disciplinare in relazione al
quale hanno superato le prove di esame. Ai ricercatori spetta il
trattamento economico previsto dalle norme vigenti.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo, essi saranno sottoposti ad
un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale
composta, per ogni settore scientifico-disciplinare, da tre
professori di ruolo, di cui due ordinari e un associato estratti a
sorte su un numero triplo di docenti, designati dal C.U.N. tra i
docenti del settore scientifico-disciplinare. La commissione valuta
l'attivita' scientifica e didattica integrativa svolta dal
ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione
del consiglio di facolta' o del dipartimento, ove costituito, cui il
ricercatore afferisce.
Se il giudizio e' favorevole, il ricercatore e' immesso nella
fascia dei ricercatori confermati, con il relativo trattamento
economico previsto dalle norme vigenti.
Nel caso che l'attivita' del ricercatore sia valutata
sfavorevolmente, il medesimo, dopo un biennio, puo' essere nuovamente
sottoposto a giudizio. Se anche il secondo giudizio e' sfavorevole,
il ricercatore cessa di appartenere al ruolo (decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando e'
il responsabile dell'ufficio concorsi, dott. Corrado Cavallo.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono,
sempreche' applicabili, le disposizioni previste dalla normativa
citata nel preambolo della presente procedura di valutazione
comparativa nonche', in quanto applicabili, le norme vigenti in
materia.

                              Art. 14.
Pubblicazione e trattamento dei dati personali
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale - "Concorsi ed esami", ed e'
disponibile anche per via telematica presso il sito Web dell'ateneo
(http: //concorsi.uniroma3.it). I dati personali trasmessi dai
candidati con le domande di partecipazione alla procedura di
valutazione comparativa, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, sono trattati esclusivamente per le
finalita' di gestione della presente procedura e degli eventuali
procedimenti di attribuzione degli assegni in questione.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione della
selezione.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

                              Art. 15.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Roma, 9 agosto 1999
Il rettore: Fabiani
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