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UNIVERSITA' DI SASSARI

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XV ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.6 del 21/1/2000
Ente:UNIVERSITA' DI SASSARI
Località:Sassari  (SS)
Codice atto:000E0255
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, il quale
prevede che le universita' con proprio regolamento, disciplinino la
materia dei corsi di dottorato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca di questo
Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 102 del 20 luglio 1999;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' di Sassari
avanzate dalle strutture preposte all'attivita' di ricerca;
Visto il parere della consulta riunitasi nella seduta
dell'8 ottobre 1999;
Vista la delibera del senato accademico del 9 novembre 1999, con
cui viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
del XV ciclo;
Vista le delibere del consiglio di amministrazione del 9 e
23 novembre 1999, con cui e' stato determinato il numero e la
copertura finanziaria delle borse di studio;
Vista la delibera del nucleo di valutazione interna in data
20 novembre 1999, con cui viene espresso parere favorevole
all'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, di cui alla
delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione, a
seguito della verifica dei requisiti di idoneita' delle suddette
strutture, della coerenza dei rispettivi corsi con la programmazione
formativa, della disponibilita' di risorse umane e finanziarie
necessarie all'attivazione dei corsi stessi;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
Presso l'Universita' degli studi di Sassari e' istituito il XV
ciclo dei corsi di dottorato di ricerca.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati. Per ciascun
dottorato viene indicata la durata, in numero dei posti messi a
concorso e il numero delle borse di studio.
Agrometeorologia ed ecofisiologia dei sistemi agrari e forestali.
Sede: Dipartimento di economia e sistemi arborei;
Durata anni: 3; posti 4; borse 3;
Finanziamento: 2 borse R.A.S. legge n. 1 del 18 gennaio 1999, 1
borsa ISTEA (C.N.R.)*;
Consorziate: nessuna.
Analisi e gestione degli ecosistemi naturali.
Sede: Dipartimento di botanica ed ecologia vegetale;
Durata anni: 3; posti 9; borse 5;
Finanziamento: 1 borsa Universita' di Sassari, 2 borse
dipartimento, 2 borse aggiuntive (Fondazione Banco di Sardegna);
Consorziate: nessuna.
Biotecnologie microbiche.
Sede: Dipartimento di scienze ambientali e biotecnologie
agro-alimentari;
Durata anni: 3; posti 3; borse 2;
Finanziamento: 2 borse R.A.S. legge n. 1 del 18 gennaio 1999;
Consorziate: Ancona.
* La borsa finanziata dall'ISTEA dovra' essere fruita presso la
sede dell'Istituto a Bologna.
Biochimica, biologia e biotecnologie molecolari.
Sede: Dipartimento di scienze fisiologiche, biochimiche e
cellulari;
Durata anni: 3; posti 6; borse 3;
Finanziamento: 3 borse Universita' di Sassari;
Consorziate: nessuna.
Epidemiologia molecolare dei tumori.
Sede: Dipartimento di scienze biomediche;
Durata anni: 3; posti 3; borse 2;
Finanziamento: 1 borsa Universita' di Sassari, 1 borsa
Universita' di Genova**;
Consorziate: Genova.
Diritto ed economia dei sistemi produttivi.
Sede: Dipartimento di scienze giuridiche;
Durata anni: 3; posti 3; borse 3;
Finanziamento: 3 borse Universita' di Sassari;
Consorziate: nessuna.
Farmacologia e tossicologia comparata di xenobiotici.
Sede: Dipartimento di biologia animale;
Durata anni: 3; posti 5; borse 3;
Finanziamento: 3 borse Universita' di Sassari;
Consorziate: nessuna.
Fisiologia della riproduzione animale.
Sede: Dipartimento di biologia animale;
Durata anni: 3; posti 4; borse 3;
Finanziamento: 2 borse Universita' di Sassari, 1 borsa
Universita' di Milano**;
Consorziate: Milano.
Fisiopatologia medica.
Sede: Dipartimento struttura clinica medica - Patologia medica;
Durata anni: 3; posti 4; borse 2;
Finanziamento: 2 borse Universita' di Sassari;
Consorziate: Ferrara.
Geografia ambientale.
Sede: Istituto e laboratorio di geografia;
Durata anni: 3; posti 4; borse 3;
Finanziamento: 2 borse Universita' di Sassari, 1 borsa C.R.S.4;
Consorziate: nessuna.
Il Mediterraneo in eta' classica, storia e culture.
Sede: Dipartimento di storia;
Durata anni: 3; posti 4; borse 3;
Finanziamento: 2 borse R.A.S. legge n. 1 del 18 gennaio 1999, 1
borse R.A.S.;
Consorziate: Cagliari.
Individuazione, valorizzazione e gestione di specie vegetali per
l'ambiente mediterraneo.
Sede: Dipartimento di scienze agronomiche e genetica vegetale
agraria;
Durata anni: 3; posti 3; borse 2;
Finanziamento: 2 borse Universita' di Sassari;
Consorziate: nessuna.
La civilta' slava tra occidente ed oriente.
Sede: Dipartimento struttura istituto di lingue, letterature
straniere e romanze;
Durata anni: 3; posti 3; borse 2;
Finanziamento: 2 borse Universita' di Sassari;
Consorziate: nessuna.
** La borsa finanziata da questa Universita' dovra' essere fruita
in tale sede. Neuroscienze.
Sede: Dipartimento di farmacologia, ginecologia e ostetricia;
Durata anni: 3; posti 3; borse 2;
Finanziamento: 2 borse Universita' di Sassari;
Consorziate: nessuna.
Produzione e igiene degli alimenti di origine animale.
Sede: Dipartimento di biologia animale;
Durata anni: 3; posti 4; borse 2;
Finanziamento: 1 borsa Universita' di Sassari, 1 borsa
Universita' di Messina**
Consorziate: Messina.
Scienze chimiche.
Sede: Dipartimento di chimica;
Durata anni: 3; posti 6; borse 3;
Finanziamento: 3 borse Universita' di Sassari;
Consorziate: nessuna.
Strutture fondamenti e metodi delle scienze sociali.
Sede: Dipartimento di economia, istituzioni e societa';
Durata anni: 3; posti 3; borse 2;
Finanziamento: 2 borse Universita' di Sassari;
Consorziate: nessuna.
Culture e storia medioevale del Mediterraneo occidentale in relazione
alla Sardegna.
Sede: Dipartimento di studi filosofici, etnoantropologici,
artistici e filologici;
Durata anni 3; posti 5; borse 3;
Finanziamento 3 borse R.A.S.;
Consorziate Cagliari.
** La borsa finanziata da questa Universita' dovra' essere fruita
in tale sede.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso del diploma di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
I cittadini stranieri, in possesso del titolo che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai
fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere -
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro la sessione autunnale
dell'anno accademico 1998/1999. In tal caso, l'ammissione verra'
disposta "con riserva" ed il candidato sara' tenuto a presentare, a
pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o dichiarazione
sostitutiva di autocertificazione entro il successivo mese di
dicembre.

                               Art. 3.
 
Cittadini stranieri extracomunitari
 
Ai cittadini stranieri extracomunitari, che ne facciano esplicita
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, e' consentito
l'accesso al corso di dottorato previa valutazione del curriculum da
parte della commissione giudicatrice, senza borsa di studio e in
soprannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti, con
arrotondamento all'unita' per difetto.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione
 
La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice secondo lo schema allegato (allegato 1) al presente bando,
deve essere diretta al rettore dell'Universita' degli studi di
Sassari e inviate, esclusivamente a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento all'indirizzo - Universita' degli studi di
Sassari, Piazza Universita', 21, 07100 Sassari, entro il termine
perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante. L'amministrazione universitaria non ha alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dello stesso ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana con chiarezza e
precisione, il candidato deve indicare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita e la
residenza;
b) la propria cittadinanza;
c) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
d) di concorrere ai posti in soprannumero senza borsa di
studio, con la sola valutazione del curriculum da parte della
commissione giudicatrice (solo per i cittadini extracomunitari che
non intendono partecipare alle prove concorsuali);
e) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini comunitari e extracomunitari);
f) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita'
straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
h) di indicare le lingue straniere conosciute;
i) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico)
con espressa menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni
variazione dello stesso. Possibilmente per quanto riguarda i
cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o
l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale
domicilio.
I cittadini italiani e stranieri, in possesso del titolo
conseguito all'estero non ancora riconosciuto equipollente, devono
esplicitamente richiederne l'equipollenza, secondo quanto disposto
dal precedente art. 2, comma 2, allegando alla domanda di
partecipazione al concorso i documenti utili a consentire al collegio
dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Alla domanda di partecipazione al concorso i cittadini
extracomunitari che non intendono partecipare alle prove concorsuali
devono allegare, pena l'esclusione, il proprio curriculum.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede, del
giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di
ricevimento inviata quindici giorni prima della data fissata per la
prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata, che verra' inviata a coloro che avranno
superato la prova scritta, venti giorni prima della data fissata per
la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da
parte della commissione esaminatrice, nella ipotesi di rinuncia
scritta ai termini di preavviso, espressa da tutti i candidati
presenti alla prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

                               Art. 6.
 
Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
 
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' al regolamento di Ateneo.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di
parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica,
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.

                               Art. 7.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi
diritto, subentra altro candidato, secondo l'ordine della
graduatoria, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio del corso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I titolari di assegni di ricerca possono essere ammessi ai corsi
di dottorato anche in sovrannumero previo superamento delle prove
concorsuali.

                               Art. 8.
 
Domanda di iscrizione
 
I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito di cui al precedente articolo devono presentare o far
pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il termine perentorio di giorni quindici, che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito,
domanda di iscrizione al corso di dottorato, in carta legale, da
compilarsi su apposito modello predisposto dall'amministrazione
universitaria, corredata dai seguenti documenti:
fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
ricevuta del versamento del contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi da effettuarsi sul conto corrente bancario
n. 13100 intestato all'Universita' degli studi di Sassari presso il
Banco di Sardegna - Agenzia 1 - Via Rolando Sassari (solo da parte di
coloro che non usufruiscono della borsa di studio) con la seguente
causale "iscrizione al dottorato di ricerca in ";
autocertificazione relativa al possesso della cittadinanza;
autocertificazione relativa al possesso del diploma di laurea*.
La suddetta domanda dovra' inoltre contenere le seguenti
dichiarazioni:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata
del corso suindicato;
b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza prima
dell'inizio del corso;
c) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
d) di volersi/non volersi impegnare in attivita' didattiche
presso l'Universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal
collegio dei docenti, secondo le modalita' previste dal regolamento
di Ateneo;
e) di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il
collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio del corso e per tutta la sua durata;
f) di impegnarsi, qualora intraprenda attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, a darne comunicazione
all'amministrazione universitaria, affinche' il collegio dei docenti
si esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso
di dottorato e gli impegni derivanti dalle suddette attivita', che
non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta
per il dottorato;
g) qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non
cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del dottorato;
h) i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al
66% dichiareranno il loro status al fine dell'esonero dal pagamento
contributivo.
* Per abbreviare l'iter del procedimento di riscontro, da parte
dell'amministrazione, delle dichiarazioni rese, puo' essere esibita
copia del certificato di laurea posseduto, come previsto dalla
circolare del Ministero dell'interno n. 2 del 2 febbraio 1999.

                               Art. 9.
 
Frequenza ai corsi
 
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dovranno impegnarsi
a frequentare a tempo pieno secondo, presso la sede amministrativa
del corso, le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno, gli stessi, avranno l'obbligo di
presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le
ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la
conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del dottorato di
ricerca.
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico documentati da una dissertazione scritta e accertati da
una apposita commissione.

                              Art. 10.
 
Rinunce o decadenze
 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini sopracitati saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci,
oltre le responsabilita' penali, saranno dichiarati decaduti e i
posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella
graduatoria degli idonei.
Qualora a seguito di rinuncia o decadenza degli aventi diritto
alla borsa di studio subentrino altri candidati al beneficio della
stessa, secondo l'ordine di graduatoria, purche' non sia trascorso un
mese dall'inizio del corso, l'amministrazione universitaria
provvedera' alla restituzione, ai nuovi beneficiari della borsa,
della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
gia' versata.

                              Art. 11.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa
valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle
rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni
giudicatrici, per un importo pari a quello determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera A) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive modificazioni. A parita' di merito prevale la valutazione
della situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive
modificazioni.
La durata della borse di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti oppure il
verificarsi di situazioni che invalidino il diritto.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%,
subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura
finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta'
della durata dell'intero corso di dottorato.
La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
Il pagamento della borsa viene effettuato con cadenza non
superiore al bimestre, con successiva verifica della frequenza
attraverso attestazione rilasciata dal coordinatore del corso, da far
pervenire all'amministrazione universitaria entro il giorno 10 del
mese di scadenza della rata.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                              Art. 12.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
La misura del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di
dottorato sara' definita dagli organi accademici entro la scadenza
del bando.

                              Art. 13.
 
Norme di riferimento
 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto
ministeriale 30 aprile 1999 - Regolamento in materia di dottorato di
ricerca - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio
1999, al decreto rettorale n. 102/spec. del 20 luglio 1999 con il
quale e' stato emanato il regolamento in materia del dottorato di
ricerca dell'Universita' degli studi di Sassari.
Sassari, 17 dicembre 1999
Il rettore: Maida

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