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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di
tre guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del
Corpo sanitario militare marittimo - Anno 2022.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.94 del 26/11/2021 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 21E13511 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 3 |
Scadenza: | 26/12/2021 |
Tags: | Militari e FF.AA. |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla 15
maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 2 - comma 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico sulle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei e i decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007,
concernenti le determinazioni delle classi di laurea magistrale e
delle classi delle lauree universitarie;
Visti il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni e il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare, l'art.
8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e
prove selettive;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare», e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante
l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2;
Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita'
tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»,
emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l'art.
635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che i
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei
confronti del personale militare in servizio in possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, recante, fra
l'altro, disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare, emanato ai sensi dell'articolo 647 del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate, i termini di validita' delle graduatorie finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti
dal Codice stesso;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2,
lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
Covid-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021 - 2023»;
Visti i fogli n. M_D SSMD REG2021 0093503 del 17 maggio 2021 e n.
M_D SSMD REG2021 0108980 del 10 giugno 2021, dello Stato Maggiore
della difesa, concernenti i reclutamenti autorizzati per l'anno 2022;
Vista la lettera dello Stato Maggiore della Marina n. M_D MSTAT
0063664 del 28 luglio 2021, contenente gli elementi di programmazione
del presente bando;
Ravvisata la necessita' di indire per il 2022, al fine di
soddisfare specifiche esigenze della Marina militare, un concorso
straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi tre
guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo
sanitario militare marittimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n.
1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
Personale militare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di tre guardiamarina in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo sanitario militare marittimo con la seguente
ripartizione:
a) uno per laureati in biologia;
b) uno per laureati in psicologia;
c) uno per laureati in odontoiatria.
2. Ai sensi all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, dei tre posti di cui al precedente comma 1, uno e' riservato
al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata
comunicazione nel sito www.difesa.it che avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa
Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La predetta Direzione generale si riserva altresi' la
facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso pubblicato nel portale dei
concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet
www.difesa.it e www.marina.difesa.it definendone le modalita'. Il
citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti
gli interessati.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare
concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4,
comma 1:
a) siano cittadini italiani;
b) non abbiano superato: il giorno di compimento del 35° anno
di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso dei seguenti titoli di studio:
per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a): laurea magistrale in biologia (LM-6) o in biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche (LM-9) e diploma di abilitazione
all'esercizio della professione di biologo.
per il posto di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b): laurea magistrale in psicologia (L.M. 51) e diploma di
abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
per il posto di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera c): laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria
(LM-46) e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di
odontoiatra.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o le
lauree specialistiche (LS) conseguiti secondo i precedenti
ordinamenti, equiparati, ai sensi dei decreti interministeriali 9
luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni, alle predette
classi di lauree, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
Saranno inoltre ritenuti validi i titoli accademici italiani che, per
la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, sono
dichiarati equipollenti a quelli richiesti. Allo scopo, gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione
la relativa attestazione di equipollenza. Per i titoli di studio
conseguiti all'estero e' richiesta idonea certificazione di
equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle competenti autorita'
ai sensi della normativa vigente Il candidato che non sia ancora in
possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra'
dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la
relativa richiesta;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
f) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art.
636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno
che, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati
collocati in congedo secondo le norme previste per il servizio di
leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di
rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio
nazionale per il servizio civile (solo se concorrenti di sesso
maschile);
g) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga
fino al conseguimento della nomina a guardiamarina in servizio
permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalita'
indicate nel successivo art. 5, comma 3;
h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) abbiano tenuto condotta incensurabile;
j) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati al possesso della idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale
Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina
militare, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi
articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento del possesso di tale
idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di approvazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14.
3. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettera b) tutti
i requisiti di partecipazione al concorso, dovranno essere mantenuti
sino al conferimento della nomina a guardiamarina in servizio
permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure relative al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it area «siti di interesse e
approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi
on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito
«https://concorsi.difesa.it***RAQUO***.
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo articolo 5
le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei
concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di
identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici
necessari garantira' la disponibilita' di tutte le modalita' di
accesso sopraindicate.
Art. 4
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel
proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di
cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora
previsti, il modulo riportera' le indicazioni che guideranno il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' e
in ordine ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3.
4. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da
parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata
in occasione della prima prova concorsuale.
5. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei
requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura
concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, l'Amministrazione si riserva di prorogare il relativo
termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli
di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta
comunque invariata, all'iniziale termine di scadenza per la
presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data
relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 2 del presente bando.
8. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le
determinazioni adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei
requisiti di partecipazione, i titoli cha danno luogo a riserva o
preferenza a parita' di punteggio.
10. Per i concorrenti in servizio il sistema provvedera' a
informare i Comandi degli enti/reparti d'appartenenza, tramite
messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC)
indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda,
dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle
rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della
domanda di partecipazione. Detti candidati dovranno verificare
l'avvenuta ricezione del citato messaggio e l'avvenuta acquisizione
della copia della domanda di partecipazione da parte dei Comandi
degli enti/reparti d'appartenenza.
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede
alla sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati
contenenti i quesiti oggetto delle prove scritte, calendari di
svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale e variazioni
delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle comunicazioni
di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza
di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica,
inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero
mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite
nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di
partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del
recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di
telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione
giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza in aggiunta
all'indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it Non saranno prese in
considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo
r1d1s2@persomil.difesa.it A tutti i messaggi di cui al presente comma
dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF
o JPEG con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
3. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso o
mobile.
4. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il
personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai
candidati dovra' essere preceduto dal codice «RS_MM_STR_2022_2S».
Art. 6
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-scientifica);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova orale;
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia e in corso di validita', rilasciato da una
Amministrazione dello Stato.
2. L'Amministrazione della difesa non risponde di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui
al comma 1 del presente articolo.
Art. 7
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la
valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione delle
graduatorie di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
b) due o piu' Ufficiali in servizio di grado non inferiore a
Capitano di Corvetta, di cui almeno uno appartenente allo stesso
Corpo per il quale viene indetto il concorso, membri;
c) uno o piu' esperti civili o militari, per le singole materie
oggetto di esame, in qualita' di membri aggiunti, che avranno diritto
di voto solo per le materie di pertinenza;
d) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non
inferiore a Primo Maresciallo della Marina militare ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla
terza area funzionale, con profilo non inferiore a «Funzionario di
amministrazione», segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un Ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo
di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente;
b) due o piu' Ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente
di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
c) un ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina
militare appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano
di fregata, presidente;
b) due Ufficiali della Marina militare specialisti in selezione
attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione
attitudinale», di grado inferiore a quello del presidente, membri;
c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale della Marina
militare appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina militare.
Art. 8
Prove scritte
1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1
dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale;
b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica, entrambe
della durata massima di sei ore.
I relativi programmi d'esame sono riportati nell'allegato A al
presente bando.
Dette prove scritte avranno luogo presso l'Accademia Navale di
Livorno - viale Italia n. 72, nei giorni presumibilmente a partire
dal mese di gennaio 2022 e le date verranno rese note mediante avviso
nella sezione comunicazione del portale dei concorsi.
Eventuali modifiche della sede e l'effettiva data di svolgimento
delle prove scritte saranno rese note mediante avviso nella sezione
comunicazioni del portale dei concorsi e avranno valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro le
7,30 dei giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e
potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta
acquisizione della domanda ovvero copia della stessa con gli estremi
di acquisizione, rilasciati al concorrente medesimo con le modalita'
di cui all'art. 4, comma 3 del presente decreto.
Essi dovranno portare una penna a sfera a inchiostro indelebile
blu o nero. L'occorrente per l'espletamento della prova sara' loro
fornito sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13,
14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
2. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo comma 3,
ciascuna prova scritta si intendera' superata dai concorrenti che
abbiano riportato una votazione non inferiore a 18/30. Sulla base
della media dei punteggi conseguiti dai concorrenti nelle prove
scritte, la commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
a) provvedera' a formare due distinte graduatorie provvisorie (una
per ciascun profilo professionale richiesto all'articolo 1) al solo
fine di individuare i concorrenti da ammettere agli accertamenti
successivi.
3. Saranno ammessi agli accertamenti psico-fisici di cui al
successivo art. 10, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di
cui al precedente comma 2:
i primi otto concorrenti per i posti di cui all'art. 1, comma
1, lettera a);
i primi otto concorrenti per il posto di cui all'art. 1, comma
1, lettera b);
i primi otto concorrenti per il posto di cui all'art. 1, comma
1, lettera c).
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo
stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso.
4. L'esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di
convocazione e le modalita' di presentazione degli ammessi alle prove
di cui al successivo art. 10, del presente decreto saranno resi noti
a partire presumibilmente dalla seconda meta' del mese di febbraio
2022, con avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale. Tale avviso sara', inoltre, consultabile
nei siti www.marina.difesa.it e www.difesa.it e avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.
Sara' anche possibile chiedere informazioni al riguardo allo Stato
Maggiore della Marina, ufficio relazioni con il pubblico, piazzale
Marina n. 4, 00196 Roma, tel. 0636804442/3084 (mail:
urp.marina.difesa.it) o Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico numero
06517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).
Art. 9
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, letterea a) valutera', previa identificazione dei relativi
criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti di cui all'art. 8,
comma 3. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire
dopo la valutazione dei titoli di merito.
La commissione esaminatrice valutera' i titoli posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art.
4.
Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla
descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta
insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e
completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le
modalita' indicate nel comma 2 dell'art. 4 del presente decreto.
2. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a
ciascun concorrente fino a un massimo di 10/30, secondo quanto di
seguito riportato:
a) per attivita' professionale documentata svolta presso enti
pubblici o privati per ogni periodo di sei mesi: 0,5/30 punti per un
massimo di punti 2/30;
b) per attivita' svolta senza demerito nell'ambito delle Forze
armate, Forze di polizia o Corpi armati dello Stato per un periodo
minimo di un anno: punti 2/30;
c) per i seguenti titoli accademici posseduti in aggiunta al
titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: un
massimo di punti 6 cosi' ripartiti:
1. per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), b) c)
diploma di specializzazione (DS): punti 2/30;
2. altra laurea specialistica/magistrale posseduta: punti
2/30;
3. dottorato di ricerca (DR): punti 2/30;
4. master di 1° (MU1) o 2° livello (MU2): punti 1/30, fino ad
un massimo di punti 2.
Art. 10
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 3, saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona, via delle Palombare n. 3,
indicativamente nel mese di giugno 2022 (durata presunta 2-3 giorni).
La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sara' effettuata
con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella
predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello
Stato.
2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno esibire,
pena l'esclusione dal concorso:
a) se ne siano gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto effettuato in data non
anteriore ai sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti
psico-fisici (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della
commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato presso il
Centro di selezione);
b) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, l'assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi da quella di presentazione;
c) referto originale degli esami sottoelencati, effettuati
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore
ai sei mesi precedenti la data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici ad eccezione di quelli riguardanti il gruppo sanguigno e
il dosaggio quantitativo del G6PD, che non presentano termini di
scadenza, e a meno di diversa indicazione:
emocromo completo con formula leucocitaria;
VES;
glicemia;
azotemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale e frazionata;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs, anti
HBc e anti HCV;
attestazione del gruppo sanguigno;
ricerca anticorpi per HIV;
ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto, di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), rilasciato da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN.
d) referto dell'analisi completa delle urine con esame del
sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ad
un mese rispetto alla data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici.
e) originale o copia conforme del certificato medico, in corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le
discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove
indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle
selezioni per l'arruolamento, rilasciato da un medico appartenente
alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in
tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello
sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato
comportera' l'esclusione dal concorso.
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia del referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui
sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge. La mancata presentazione anche di
uno solo dei documenti chiesti determinera' l'esclusione del
concorrente dagli accertamenti sanitari, con l'eccezione dell'esame
radiografico e dei referti di analisi di laboratorio concernenti il
gruppo sanguigno e l'analisi completa delle urine.
3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso
femminile dovranno presentare:
a) ecografia pelvica con relativo referto in originale,
eseguita, in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita,
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Sara' altresi'
ritenuta valida, in alternativa, copia del referto relativo all'esame
effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione
di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
La mancata presentazione del suddetto certificato comportera'
l'esclusione dei concorrenti di sesso femminile dagli accertamenti
psico-fisici;
b) referto di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o
urine - eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la
visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale.
I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto
saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena
sicurezza degli esami previsti al successivo comma 4, al test di
gravidanza che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato
stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta
alle prove e determinera' l'effetto indicato al successivo comma 4,
lettera b).
4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b):
a) acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2 e 3
del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita';
b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alle successive lettere c) e
d) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, le candidate il cui stato di gravidanza e' stato accertato
anche con le modalita' previste dal presente articolo, non possono
essere sottoposte agli accertamenti psicofisici e, ai sensi del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola
volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il
numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate
rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate.
c) sottoporra' il candidato a una visita medica generale
preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a
valutare eventuali elementi motivo di inidoneita' ai sensi di quanto
previsto dal successivo comma 6; gli interessati inoltre dovranno
rilasciare un'apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico, nonche' un'ulteriore
dichiarazione di consenso informato all'esecuzione del protocollo
vaccinale, in conformita' a quanto riportato nell'allegato E, che
costituisce parte integrante al presente decreto;
d) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per
cui ricorra il caso di cui alle precedenti lettere b) e d),
l'esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e di
laboratorio:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) valutazione dell'apparato locomotore;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine,
metanfetamine, MDMA, cannabinoidi, metadone, barbiturici, oppiacei e
cocaina, benzodiazepine. In caso di positivita', disporra'
l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
8) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
9) ogni ulteriore indagine clinico specialistica,
laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiografico),
ritenuta utile per consentire l'adeguata valutazione clinica e
medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente
a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato
edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al
modello riportato nell'allegato C.
5. Sulla scorta dei vigenti «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» ed
«Elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea» di cui, rispettivamente,
agli art. 582 e 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, e della vigente direttiva applicativa emanata con
decreto ministeriale 4 giugno 2014, la suddetta commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso
dei seguenti specifici requisiti:
a) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la componente
cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare.
Senso cromatico normale alle matassine colorate. L'accertamento
dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con
l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento;
b) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa
entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da
6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalla
predetta direttiva tecnica emanata con decreto ministeriale 4 giugno
2014;
c) parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla
forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei
valori limite di cui all'art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma
1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, che verranno accertati con le modalita' previste dalla
direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato
generale della sanita' militare - edizione 2016, citata nelle
premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva
non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare, come
previsto dall'art. 635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare,
cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 94.
6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali
nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati.
Saranno giudicati:
a) idonei, i concorrenti con profilo di fascia A: in possesso
dei requisiti sopraccitati cui sia stato attribuito il seguente
profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo
di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010
richiamata in premessa), fermo restando che i concorrenti
riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare
la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione,
di cui all'allegato D; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2;
apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo
VS e per l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti
precedentemente indicati. In caso di mancata presentazione del
referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD,
che comunque dovra' essere prodotto dai concorrenti all'atto
dell'incorporamento qualora vincitori, ai fini della definizione
della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla
carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara'
aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
b) inidonei, i concorrenti che denotino:
1) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
2) imperfezioni e infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario (a eccezione
della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del
coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale,
dell'enzima G6PD) dalle vigenti direttive per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi
dell'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 e della direttiva tecnica emanata con decreto
Ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando gli specifici requisiti
prescritti dal presente decreto;
3) abuso sistematico di alcool;
4) uso anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
5) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
6) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o
quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli
esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laserterapia correttiva
in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali;
7) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intellegibile;
8) tatuaggi che per la loro sede o natura, siano deturpanti o
lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del
militare o siano possibile indice di personalita' abnorme che verra'
valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con
appropriati test psicodiagnostici);
9) tutte quelle malformazioni e infermita' non contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio
permanente del ruolo speciale della Marina militare;
c) la commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli, per presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
1) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina militare», con indicazione del profilo
sanitario;
2) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina militare», con indicazione della causa di
inidoneita'.
I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova
visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei
e esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante
agli interessati.
7. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni.
Art. 11
Accertamenti attitudinali
1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente art. 10, i concorrenti saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di prove (test, questionari, intervista attitudinale individuale)
volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari
per un positivo inserimento nella Forza armata e nello specifico
ruolo. Tale valutazione si articola in specifici indicatori
attitudinali per le seguenti aree di indagine:
a) area «stile di pensiero»;
b) area «emozioni e relazioni»;
c) area «produttivita' e competenze gestionali»;
d) area «motivazionale».
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori:
a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze
testologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale
individuale e sara' diretta espressione degli elementi preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di «inidoneita'» verra' espresso
nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello
attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla vigente
normativa tecnica.
4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo sanitario militare marittimo della Marina
militare»;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare».
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo e non comporta attribuzione di punteggio incrementale
utile ai fini della formazione delle graduatorie di merito. Pertanto,
i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 12
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli
argomenti previsti dal programma riportato nell'allegato A al
presente decreto. Tale prova avra' luogo presso l'Accademia Navale di
Livorno - viale Italia n. 72, indicativamente nel mese di giugno
2021. I candidati ammessi alla prova orale, riceveranno, prima dello
svolgimento della stessa, comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 1
del presente bando contenente il punteggio conseguito nelle prove
scritte e nella valutazione dei titoli.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 13.
Art. 13
Graduatoria di merito
1. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito
generale degli idonei e tre distinte graduatorie, una per ogni
indirizzo, tenendo conto della riserva di cui all'art. 1, comma 2 del
bando, in relazione alla posizione acquisita nella graduatoria, delle
prefenreze dei posti di cui al successivo comma 2, della ripartizione
dei posti a concorso di cui all'art. 1 e secondo l'ordine del
punteggio conseguito da ciascun concorrente ottenuto sommando:
a) la media dei punti riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito.
2. A parita' di merito, nel decreto di approvazione della
graduatoria si terra' conto dei titoli di preferenza, di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
dall'articolo 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che i
concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima. In assenza di titoli di preferenza sara' preferito il
concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo
dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei profili
professionali per insufficienza di candidati idonei potranno essere
devoluti ai concorrenti idonei negli altri profili professionali a
concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito, ovvero ai
concorsi per ufficiali dei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina
militare, di cui all'articolo 655 del decreto legislativo n. 66/2010.
4. Fatto salvo quanto disposto nel precedente comma 3, nel caso
di rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle
quali non siano presenti ulteriori idonei, la Direzione generale si
riserva, altresi', la possibilita' di devolvere i posti rimasti
scoperti ad altro concorso dei ruoli speciali o dei ruoli normali
della Marina militare, in relazione alle esigenze della Forza armata.
5. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sara'
pubblicata nel Giornale Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Inoltre, sara' pubblicata nel sito www.difesa.it e nel portale dei
concorsi on-line.
Art. 14
Nomina
1. I vincitori del concorso, acquisito l'atto autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati guardiamarina in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo
con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che
sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando.
3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dal Comando Scuole della Marina
militare. All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali
dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta
ferma comportera' la revoca della nomina. Inoltre gli stessi dovranno
presentare, pena revoca della nomina, copia della documentazione
comprovante l'avvenuta iscrizione all'albo dell'ordine di competenza,
in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 3
dell'11 gennaio 2018. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di
incorporamento volta ad accertare il mantenimento dell'idoneita'
psicofisica prevista per il reclutamento e, in tale sede, dovranno
presentare nelle modalita' previste dall'art. 10, se non gia'
prodotto all'atto degli accertamenti psico-fisici di cui al gia'
citato art. 10, referto di analisi di laboratorio concernente il
dosaggio del G6PD. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove
necessario, al completamento del profilo vaccinale secondo le
modalita' definite nella direttiva tecnica in materia di protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare, allegato al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A
tale fine dovranno presentare all'atto dell'incorporamento:
il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia e parotite.
Informazione in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale sara' resa ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a)
della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale
della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di
introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi».
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui
alcuni dei posti a concorso risulteranno scoperti per rinuncia o
decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale
militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro 1/12 della
durata del corso stesso, di altrettanti candidati idonei, secondo
l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 14.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato guardiamarina in
servizio permanente del Corpo sanitario militare marittimo che,
trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare il corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al
superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata
l'anzianita' relativa degli Ufficiali di cui al precedente comma 5,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina.
6. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.
Art. 15
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito d'ufficio il
certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Art. 16
Esclusioni
La Direzione generale per il personale militare puo' escludere in
ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in
possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi
decaduti dalla nomina a guardiamarina in servizio permanente, se il
difetto dei requisiti verra' accertato dopo la nomina.
Art. 17
Spese di viaggio - licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 6 del presente decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie per completare la varie
fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la permanenza presso
le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche
se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal
precedente art. 6 del presente decreto, nonche' quelli necessari per
il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il
rientro in sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in piu' periodi, di cui uno non superiore a dieci
giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le
prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza
straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.
Art. 18
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it -
indirizzo posta elettronica certificata:
rpd@postacert.difesa.it - come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli Enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 ottobre 2021
Il direttore generale per il personale militare: Ricca
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