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MINISTERO DELLA SALUTE

Avviso pubblico per la formazione dell'elenco nazionale di idonei
alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario
nazionale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.93 del 26/11/2019
Ente:MINISTERO DELLA SALUTE
Località:Nazionale
Codice atto:19E14618
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/12/2019

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
delle professioni sanitarie e delle risorse umane
del Servizio sanitario nazionale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e successive
modificazioni, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati)» che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e successive modificazioni, recante il «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di
sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 e successive modificazioni, concernente il regolamento recante
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 e successive modificazioni,
recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 11, comma 1,
lettera p);
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive
modificazioni, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 11,
comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
dirigenza sanitaria»;
Visto il decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126 recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'art. 11,
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
dirigenza sanitaria»;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e successive
modificazioni recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal
Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre
2010, n. 183»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con
modifiche con legge 25 giugno 2019, n. 60 recante: «Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria»;
Visti in particolare l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, che prevede che «E'
istituito, presso il Ministero della salute, l'elenco nazionale dei
soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale» e
l'art. 1, comma 2-bis del medesimo decreto legislativo che prevede
che «Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale
presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti
di cui all'art. 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo
28 giugno 2012, n. 106»;
Visti altresi' i commi 4 e 6 del citato art. 1 del decreto
legislativo 4 agosto 2016 n. 171 e successive modificazioni, che
dispongono rispettivamente, che «La commissione di cui al comma 3
procede alla formazione dell'elenco nazionale di cui al comma 2,
entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico di
selezione per titoli» e che «La commissione procede alla valutazione
dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza
dirigenziale assegnando un punteggio secondo parametri di cui ai
commi da 7-bis a 7-sexies, e criteri specifici predefiniti
nell'avviso pubblico di cui al comma 4 [...]»;
Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 2019 e successive
modificazioni, con il quale e' stata nominata la commissione per la
valutazione dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale
delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli
altri enti del Servizio sanitario nazionale;
Considerato l'insediamento della citata commissione in data 4
settembre 2019;
Acquisiti dalla predetta commissione i criteri per la valutazione
dei candidati alla nomina di direttore generale delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale;

Decreta:


Art. 1


Formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei


1. E' indetto un avviso pubblico di selezione per titoli ai fini
della formazione dell'elenco nazionale di idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di
cui all'art. 1, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171 e successive modificazioni.

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


1. Alla selezione per l'inserimento nell'elenco nazionale di
idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto
il sessantacinquesimo anno di eta', in possesso dei seguenti
requisiti:
a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea specialistica
(LS) o magistrale (LM). I titoli di studio conseguiti all'estero sono
considerati validi se sono stati riconosciuti equivalenti o
equipollenti ad uno dei predetti titoli ai sensi della vigente
normativa in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione
devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del
provvedimento di riconoscimento al corrispondente titolo di studio
italiano in base alla normativa vigente ovvero della domanda di
riconoscimento;
b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel
settore sanitario, pubblico o privato, o settennale in altri settori,
pubblici o privati, con autonomia gestionale e diretta
responsabilita' delle risorse umane, tecniche e o finanziarie;
l'esperienza dirigenziale maturata in parte nel settore sanitario ed
in parte in altro settore e' cumulabile per il raggiungimento dei
sette anni;
c) attestato rilasciato all'esito di corsi di formazione in
materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria,
organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale,
ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto «Disciplina dei corsi
di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e
gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell'Elenco nazionale
dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende e
degli Enti del S.S.N.» sancito in data 16 maggio 2019. Sono ritenuti
utili ai fini della presente selezione anche gli attestati di
formazione conseguiti ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,
purche' i corsi siano iniziati in data antecedente alla data di
stipula dell'Accordo di cui al presente comma.
2. Sono ammessi alla selezione per l'inserimento nella sezione
dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso
gli Istituti zooprofilattici sperimentali, i candidati che non
abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', in possesso dei
seguenti requisiti:
a) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento
previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o
magistrale. I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati
validi se sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ad uno
dei predetti titoli ai sensi della vigente normativa in materia. A
tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a
pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento
al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa
vigente ovvero della domanda di riconoscimento;
b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel
settore della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in
altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilita'
delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore
pubblico o nel settore privato; l'esperienza dirigenziale maturata in
parte nel settore della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti ed in parte in altro
settore e' cumulabile per il raggiungimento dei sette anni;
c) master o specializzazione di livello universitario in
materia di sanita' pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli
alimenti.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione alla presente selezione.
4. I candidati, per difetto dei requisiti prescritti, possono
essere esclusi dalla selezione medesima in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato. Qualora il difetto dei requisiti venga
accertato successivamente alla formazione dell'elenco, la decadenza
dallo stesso sara' disposta in ogni caso previa delibera della
commissione.

                               Art. 3 


Valutazione dei candidati


1. La commissione procede, per ciascun candidato, alla
valutazione dell'esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e
professionali secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del
presente avviso.
2. In particolare, la commissione dispone complessivamente di 100
punti cosi' ripartiti:
a) 60 punti per l'esperienza dirigenziale;
b) 40 punti per i titoli formativi e professionali.
3. Sono inseriti nell'elenco nazionale i soli candidati che,
all'esito della selezione di cui al presente avviso, abbiano
conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.

                               Art. 4 


Valutazione esperienza dirigenziale


1. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla commissione, ai
fini della selezione, e' esclusivamente l'attivita' di direzione
dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di
una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a
seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia
organizzativa e gestionale, nonche' diretta responsabilita' di
risorse umane, tecniche e/o finanziarie, maturata nel settore
pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale
valutabile ai sensi del presente comma l'attivita' svolta a seguito
di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e
ricerca.
2. Ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale
maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all'art.
2, comma 1, lettera b) e all'art. 2, comma 2, lettera b), nonche' al
comma 3 del presente articolo, la commissione fa riferimento
all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di
attivita' sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi
medici, nonche' negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in
ambito sanitario.
3. La commissione valuta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera
a) e comma 7-quater del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e
successive modificazioni, esclusivamente le esperienze dirigenziali
maturate dal candidato negli ultimi sette anni, con incarichi di
durata non inferiore all'anno, attribuendo un punteggio complessivo
massimo non superiore a 60 punti, tenendo conto, per ciascun
incarico:
a) della dimensione della struttura in cui e' stata maturata
l'esperienza dirigenziale in termini di risorse umane e finanziarie
gestite a seguito di provvedimento formale di assegnazione secondo il
seguente schema:
a.1 con riferimento alle risorse umane gestite,
indipendentemente dalla tipologia e dalla natura del rapporto di
lavoro:
da una a dieci risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore: 2,5;
da undici a cento risorse umane mediamente gestite per anno
si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,25;
oltre cento risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore: 4.
a.2 con riferimento alle risorse finanziarie:
fino a euro 500.000 di risorse finanziarie mediamente
gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 2,5;
da euro 500.001 a euro 10.000.000 di risorse finanziarie
mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il
valore: 3,25;
oltre euro 10.000.000 di risorse finanziarie mediamente
gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 4.
a.3 Il punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi di cui ai
punti a.1 e a.2 costituisce il punteggio base del candidato per
ciascun incarico.
b) della tipologia della struttura applicando, per ciascun
incarico dirigenziale, al punteggio base di cui al punto 3, lettera
a), nei limiti del punteggio complessivo massimo, il seguente
coefficiente di maggiorazione, in particolare:
b.1 per incarico in strutture, pubbliche o private, del
settore sanitario: 1,35;
b.2 per incarico nell'ambito di una struttura sanitaria
pubblica che ha raggiunto gli obiettivi economico-finanziario e di
salute assegnati dalle regioni o dalle province autonome, per tutta
la durata dell'incarico: 1,2;
b.3 per incarico dirigenziale presso i seguenti enti
regolatori del settore sanitario: Ministero della salute, assessorati
alla sanita' di regioni e province autonome, ed enti da questi
vigilati quali l'Istituto superiore di sanita', l'Agenzia italiana
del farmaco, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,
gli Istituti zooprofilattici sperimentali, le Agenzie regionali per
la salute e gli enti di governance e coordinamento dei diversi
servizi sanitari regionali: 1,4.
c) dell'incarico che ha comportato il coordinamento e la
responsabilita' di piu' strutture dirigenziali, applicando il
coefficiente 1,1 al punteggio base di cui alla lettera a) punto a.3
ottenuto dal candidato, nei limiti del punteggio complessivo massimo.
4. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o
provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette anni, sono
valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8
punti, tenendo conto del periodo intercorso tra il conferimento
dell'incarico ed il provvedimento di decadenza, nonche' della
motivazione del provvedimento.
5. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata,
per la frazione superiore all'anno, e' attribuito assegnando per
ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio
annuale previsto per quella specifica esperienza dirigenziale,
comprensivo di eventuali maggiorazioni di cui al comma 3, lettere b)
e c). Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi
ricoperti, e' valutata, ai fini dell'idoneita', esclusivamente una
sola esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui puo' essere
attribuito il maggior punteggio.

                               Art. 5 


Valutazione titoli formativi e professionali


1. La commissione valuta i seguenti titoli formativi e
professionali posseduti dal candidato, che devono comunque avere
attinenza con le materie del management e della direzione aziendale,
attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 40
punti, cosi' ripartito in relazione ai seguenti titoli:
a) attivita' di docenza svolta in corsi universitari e post
universitari presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta
rilevanza, fino a un massimo di 15 punti:
per ogni attivita' di docenza di durata inferiore alle dieci
ore: punti 3;
per ogni attivita' di docenza di durata pari o superiore alle
dieci ore: punti 5.
b) pubblicazioni e produzioni scientifiche degli ultimi cinque
anni, fino a un massimo di 10 punti:
pubblicazioni in extenso su riviste non indicizzate: punti 1;
pubblicazioni in extenso su riviste indicizzate o capitolo di
libro: punti 3;
pubblicazione di libro: punti 5.
c) possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di
ricerca, master, corsi di perfezionamento universitari di durata
almeno annuale, fino a 35 punti:
specializzazioni: punti 15;
dottorati di ricerca: punti 15;
master universitari di II livello di almeno 120 CFU: punti
15;
corsi di perfezionamento universitari della durata almeno
annuale: punti 10.
d) ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e
organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di
riconosciuta rilevanza, della durata di almeno cinquanta ore, con
valutazione finale, con esclusione dei corsi gia' valutati quali
requisito d'accesso, fino a 10 punti:
da cinquanta a sessanta ore: punti 5;
oltre le sessanta ore: punti 10.
e) abilitazione professionale: punti 5. Per ciascun candidato
verra' valutata una sola abilitazione professionale.

                               Art. 6 


Domanda di ammissione alla selezione


1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', a pena di esclusione dalla
selezione, con le modalita' indicate all'art. 8:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
e) il possesso del titolo di studio richiesto come requisito di
partecipazione alla presente procedura selettiva, indicando
l'Universita' presso la quale e' stato conseguito e la data del
conseguimento;
f) il possesso dell'esperienza dirigenziale utile quale
requisito d'accesso alla selezione specificando la durata
dell'incarico e la struttura presso la quale e' stato svolto;
g) il possesso dell'attestato di formazione manageriale di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), specificando la regione e l'istituto
presso il quale e' stato conseguito, ovvero, per l'inserimento nella
sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale
presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, del master o della
specializzazione di livello universitario in materia di sanita'
pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti.
2. Il candidato dovra' altresi' indicare nella domanda, con le
modalita' previste nelle specifiche tecniche pubblicate sul portale
di cui all'art. 8, l'esperienza dirigenziale maturata, utile ai fini
della partecipazione alla selezione di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), all'art. 2, comma 2, lettera b) e dell'art. 4, nonche' i
titoli formativi e professionali valutabili ai sensi del presente
avviso. Nel caso in cui la successione di piu' incarichi dirigenziali
si sia verificata per decadenza conseguente ad una riorganizzazione
del sistema sanitario regionale, il candidato dovra' inserire nella
piattaforma la data di inizio del primo incarico e la data finale
dell'ultimo incarico, descrivendo, nell'apposito campo della
piattaforma stessa, che si tratta di piu' incarichi da considerarsi
«in prosecuzione» a seguito di riorganizzazione del Servizio
sanitario regionale.
3. Dovranno, altresi', essere indicati eventuali provvedimenti di
decadenza dall'incarico dirigenziale o provvedimenti assimilabili
riportati negli ultimi sette anni indicando le motivazioni e gli
estremi di riferimento del provvedimento stesso, specificando il
periodo intercorso tra il conferimento dell'incarico ed il
provvedimento di decadenza.
4. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di
partecipazione, utili ai fini della valutazione e le dichiarazioni
rese devono essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni, mediante la procedura prevista sul
portale di cui all'art. 8, comma 1; nel caso di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste
dall'art. 76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000 e successive modificazioni.
5. A norma dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni,
l'Amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle predette dichiarazioni sostitutive con le
conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di
dichiarazioni non veritiere o mendaci.
6. Le attestazioni inerenti le esperienze dirigenziali di cui
all'art. 4 e i titoli formativi e professionali di cui all'art. 5,
che non potranno essere autocertificate dai candidati secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000 e successive modificazioni, dovranno essere inserite secondo le
modalita' digitali previste dalla piattaforma di cui all'art. 8,
comma 1. Nelle attestazioni inerenti le esperienze dirigenziali nel
settore privato e/o presso Istituzioni estere, non autocertificabili,
dovra' essere espressamente dichiarato che l'incarico dirigenziale e'
stato attribuito a seguito di atto formale, con autonomia
organizzativa e gestionale, nonche' diretta responsabilita' di
risorse umane, tecniche e/o finanziarie.
7. Le pubblicazioni e le produzioni scientifiche di cui all'art.
5, comma 1, lettera b) devono essere allegate, in formato digitale,
secondo le modalita' illustrate sulla piattaforma di cui all'art. 8,
comma 1.
8. Alla domanda dovra' essere allegato il curriculum formativo e
professionale, sottoscritto dal candidato ed inserito secondo le
modalita' previste nella piattaforma e l'elenco dei titoli valutabili
ai sensi dell'art. 5 specificando, per le pubblicazioni e le
produzioni scientifiche, gli estremi identificativi ed il numero di
pagine di ciascuna.
9. Il curriculum formativo e professionale allegato alla domanda
verra' considerato quale documento meramente esplicativo delle
dichiarazioni gia' rese nella piattaforma informatica e non saranno
pertanto oggetto di valutazione da parte della commissione esperienze
dirigenziali e/o titoli formativi e professionali indicati nel
curriculum stesso e non inseriti nella suddetta piattaforma, secondo
le modalita' ivi indicate.
10. Alla domanda devono essere allegati, secondo le modalita'
digitalizzate indicate sulla piattaforma informatica di cui all'art.
8, comma 1:
a) copia della ricevuta di versamento di euro trenta, quale
contributo per le spese relative all'organizzazione ed
all'espletamento della selezione da effettuarsi a mezzo bonifico
bancario sul conto unico di tesoreria intestato al Ministero della
salute IBAN: IT07A0100003245348020258226 (Sezione di tesoreria: 348
Roma succursale), specificando nella causale «selezione elenco idonei
nomina D.G. - decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive
modificazioni»;
b) copia del documento di identita' del candidato in corso di
validita'.

                               Art. 7 


Trattamento dei dati personali


1. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero della
salute, viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma.
2. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) e'
raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della salute -
Responsabile della protezione dei dati personali, viale Giorgio
Ribotta, n. 5 - 00144 Roma, e-mail rpd@sanita.it
3. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei
dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui alla
vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. In
mancanza di tale consenso non sara' possibile partecipare alla
presente procedura selettiva.
4. I dati personali forniti dai candidati in sede di
partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente avviso, o
comunque acquisiti a tal fine, sono trattati con modalita'
elettroniche e cartacee mediante operazioni di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione e
utilizzati, ai soli fini dell'espletamento della procedura selettiva
e delle relative verifiche, nel rispetto della normativa in materia
di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e
alla libera circolazione dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalita'. Il trattamento dei dati e' svolto dai soggetti
autorizzati dal titolare e da quelli designati dallo stesso, nonche'
dai soggetti che operano per conto del Ministero della salute, ai
sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, quali responsabili
del trattamento, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine alle finalita' e modalita' del trattamento
medesimo.
5. I dati personali raccolti sono i dati anagrafici, quelli
relativi alle esperienze dirigenziali e ai titoli formativi e
professionali, cosi' come previsto dal presente avviso di selezione.
6. Il conferimento di tali dati e' da considerarsi obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro
mancata indicazione puo' precludere tale valutazione e comportare
l'esclusione dalla procedura selettiva di cui al presente avviso.
7. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro
che sono preposti a funzioni inerenti la gestione della procedura
selettiva, nonche' la gestione dell'elenco nazionale e di tutti gli
atti connessi e conseguenziali: commissione, enti presso i quali sono
state svolte le esperienze dirigenziali o professionali o presso i
quali sono stati conseguiti i titoli formativi di cui al presente
avviso, soggetti terzi, e personale del Ministero della salute.
8. Gli esiti della presente procedura selettiva saranno
pubblicati sul sito del Ministero della salute.
9. I dati personali sono conservati per il periodo necessario
all'espletamento della presente procedura e alla gestione
dell'elenco, nonche' per il tempo necessario alla conclusione di
eventuali procedimenti giudiziari alla stessa connessi.
10. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero
della salute, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15
e ss. del regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza al Ministero
della salute e' presentata al direttore generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario, all'indirizzo
PEC dgrups@postacert.sanita.it
11. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati
personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dal regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto
dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del regolamento medesimo.

                               Art. 8 


Termini, adempimenti e modalita'
di presentazione della domanda


1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere
presentata esclusivamente per via telematica attraverso la
piattaforma informatica disponibile al seguente indirizzo:
www.alboidonei.sanita.it
2. Per la presentazione della domanda i candidati devono
registrarsi alla piattaforma informatica www.alboidonei.sanita.it
indicando
, oltre ai dati anagrafici, il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC). La registrazione e' finalizzata al
rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma per la
compilazione della domanda, credenziali inviate all'indirizzo PEC
dichiarato. Il candidato che rilevi un'errata indicazione circa la
PEC inserita in fase di registrazione deve contattare il servizio di
assistenza tecnica nelle modalita' e orari disponibili sito web
www.alboidonei.sanita.it
3. La compilazione della domanda di partecipazione alla selezione
prevede piu' sezioni per l'acquisizione dei dati e dei documenti
riportati nel manuale di istruzioni disponibile nella piattaforma di
cui al comma 1. La compilazione puo' essere interrotta e riavviata in
piu' riprese. I dati inseriti per la compilazione della domanda di
partecipazione alla selezione potranno essere liberamente modificati
e rivisti fino al momento dell'invio telematico, previsto a chiusura
della procedura di compilazione con l'apposito tasto: invia domanda.
4. All'atto della presentazione della domanda il candidato, in
possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 2, specifica se
intende partecipare alla selezione esclusivamente per le finalita' di
cui all'art. 2, comma 1, ovvero esclusivamente per le finalita' di
cui all'art. 2, comma 2, o per entrambe.
5. La ricevuta della domanda di partecipazione alla selezione e'
generata automaticamente dal sistema all'invio della domanda ed e'
possibile salvarla e stamparla. La ricevuta e' comunque trasmessa via
PEC.
6. Una volta effettuato l'invio telematico, la domanda non potra'
essere piu' modificata. Tuttavia sara' possibile annullarla e
compilarla nuovamente entro e non oltre il termine di cui al comma 7.
La domanda presentata puo' essere consultata fino alla pubblicazione
dell'elenco.
7. Le domande per la partecipazione alla selezione potranno
essere inviate a partire dalle ore 10,00 del giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e fino alle ore 18,00 del ventesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione dell'avviso stesso; pertanto l'accesso alla
piattaforma informatica per la registrazione e la presentazione della
domanda stessa sara' possibile esclusivamente entro i predetti
termini.
8. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' della
piattaforma informatica l'amministrazione si riserva, al ripristino
delle attivita', di informare i candidati circa le eventuali
determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato
sul sito web www.alboidonei.sanita.it
9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica
certificata del candidato.
10. Ulteriori eventuali informazioni verranno tempestivamente
fornite esclusivamente attraverso la piattaforma di cui sopra, che si
invita a consultare periodicamente.
11. Non si terra' conto delle domande di partecipazione
presentate con modalita' diverse da quelle stabilite nel presente
articolo.

                               Art. 9 


Accesso agli atti della selezione


1. L'accesso alla documentazione attinente alla presente
procedura selettiva e' differito fino alla conclusione della medesima
procedura.

                               Art. 10 


Elenco nazionale


1. L'elenco nazionale dei candidati risultati idonei all'esito
della selezione e' pubblicato sul portale del Ministero della salute
secondo l'ordine alfabetico, senza l'indicazione del punteggio
conseguito dagli stessi nella medesima procedura valutativa.
2. Durante il biennio di validita' dell'elenco, ogni possibile
caso di decadenza dall'elenco dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale, sara' valutato dalla commissione che adottera' al
riguardo apposita delibera.
3. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che
siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore
generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

                               Art. 11 


Norme di salvaguardia


1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di revocare in ogni
momento la presente procedura di selezione anche in relazione a
sopravvenute norme di legge.
2. Avverso il presente bando di selezione e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo regionale
del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

Roma, 22 ottobre 2019

Il direttore generale: Ugenti

 

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