Mininterno.net - Bando di concorso ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Concorso pubblico, per titoli ed esami, ...
 
 
 

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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario di
amministrazione in prova, quinto livello professionale

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.2 del 8/1/2002
Ente:ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Località:Roma  (RM)
Codice atto:01E12292
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:7/2/2002
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante
riordinamento del sistema degli enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70, concernente il regolamento di organizzazione dell'Istituto
superiore di sanita' a norma dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 419/1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 754;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto interministeriale 27 giugno 1992, concernente la
rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di
sanita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Visto il decreto direttoriale 10 luglio 1997, registrato alla
Corte dei conti il 1 agosto 1997, registro n. 1 sanita', foglio
n. 286, concernente l'individuazione dei profili e dei livelli
dell'Istituto superiore di sanita' per l'accesso ai quali si richiede
il possesso della cittadinanza italiana;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il provvedimento del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1996
che recepisce il contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione (per il personale dei livelli dal quarto al decimo);
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Viste le deliberazioni numeri 2 e 3, allegate al verbale n. 6 del
26 novembre 2001, con le quali il consiglio di amministrazione del
predetto Istituto ha approvato, tra l'altro, l'indizione di un
pubblico concorso per l'assunzione, a tempo indeterminato, di una
unita' di personale con il profilo di funzionario di amministrazione
quinto livello professionale dell'Istituto medesimo;
Ritenuto di dare esecuzione alle predette deliberazioni del
consiglio di amministrazione;
Accertata la disponibilita' di posti nel profilo di funzionario
di amministrazione del predetto Istituto;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per
l'assunzione, a tempo indeterminato, di una unita' di personale con
il profilo di funzionario di amministrazione in prova quinto livello
professionale dell'Istituto superiore di sanita'.

                               Art. 2.
1. Al suddetto concorso possono partecipare i candidati in
possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore ai 65 anni;
b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
c) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in
scienze politiche o in relazioni pubbliche o in scienze
dell'amministrazione o altra laurea equipollente per legge o per
decreto, conseguita presso una universita' della Repubblica;
d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
e) idoneita' fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.
2. Non possono essere ammessi al concorso:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro
impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
d) i dipendenti dell'Istituto superiore di sanita' che gia'
rivestono il profilo di funzionario di amministrazione quinto livello
professionale dell'Istituto medesimo.
3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato.

                               Art. 3
 
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta
semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata
all'Istituto superiore di sanita' - Divisione IV - Concorsi - del
Servizio del personale, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, entro
il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione della domanda nel termine
sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
4. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli
aspiranti debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza italiana;
5) di godere dei diritti politici;
6) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
7) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la
data del conseguimento e l'universita' presso la quale il titolo e'
stato conseguito. In caso di laurea equipollente il candidato dovra'
indicare gli estremi della legge o del decreto di equipollenza.
8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
10) gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito, di
cui al successivo art. 9, dei quali siano in possesso;
11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento
postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di
comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto
superiore di sanita' le eventuali variazioni del proprio recapito.
5. L'eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 20, secondo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
dovra' specificare l'ausilio necessario per sostenere l'esame in
relazione al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto
dall'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda
delle situazioni, verranno messe in atto speciali modalita' di
svolgimento delle prove d'esame, per consentire ai candidati disabili
di concorrere in effettiva condizione di parita' con gli altri
candidati.
6. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce. Non sara' presa in considerazione la domanda non
sottoscritta dal candidato.
7. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso
saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato.
8. L'Istituto non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente dall'inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
9. Per informazioni relative al concorso la Divisione IV -
Concorsi - dell'Istituto superiore di sanita' sara' aperta ai
candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi,
escluso il sabato, nonche' dalle ore quattordici alle ore quindici
del martedi' e del giovedi'.

                               Art. 4.
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'Istituto
superiore di sanita' - Servizio del personale - Divisione IV -
Ufficio concorsi per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.

                               Art. 5.
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il
candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 30,00.
3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
ctg. 1) partecipazione a corsi di formazione; vincite o
idoneita' a pubbliche selezioni o concorsi: fino a punti 5,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0,50;
ctg. 2) servizi ed attivita' prestati presso enti o istituzioni
pubblici di ricerca: fino a punti 18,00. Saranno attribuiti punti
2,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
ctg. 3) pubblicazioni: fino a punti 3,00. Punteggio massimo
attribuibile a ciascuna pubblicazione punti 0,50;
ctg. 4) specializzazioni professionali; borse di studio,
dottorati di ricerca ed altri titoli culturali: fino a punti 4,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria punti
0,50.
4. Le pubblicazioni potranno essere prodotte in originale, copia
autenticata ovvero, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice fotocopia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' sottoscritta in presenza del dipendente
addetto o corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identita' del sottoscrittore. I lavori in corso di
stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla
lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia
autenticata, o, in luogo di tale lettera, da dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti
che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale
dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il
nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome
della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara'
pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati,
dattilografati o manoscritti.
5. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in
originale o copia autenticata ovvero, a seconda dei casi, tramite
dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' secondo quanto stabilito dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 che dovranno essere sottoscritte dal candidato. La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', qualora non venga
sottoscritta in presenza del dipendente addetto, dovra' essere
corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un
documento di identita' del sottoscrittore. Detta dichiarazione potra'
riguardare anche l'attestazione di conformita' all'originale della
documentazione eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata.
6. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno
contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
7. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo
quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
8. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
9. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in
considerazione.
10. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
duplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale
dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita'
del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun
titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
11. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente al relativo
elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da un'apposita
lettera di trasmissione.
12. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
13. La valutazione dei titoli sara' effettuata dopo le prove
scritte e prima che si proceda alla valutazione degli elaborati
relativi alle prove medesime. Saranno valutati i titoli dei soli
candidati risultati presenti alle prove scritte.
14. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati
dalla commissione esaminatrice nella prima seduta.
15. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli
interessati prima della effettuazione del colloquio di cui al
successivo art. 6.

                               Art. 6.
1. Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio.
2. La prima prova scritta vertera' su: diritto civile.
La seconda prova scritta vertera' su: diritto amministrativo
e/costituzionale.
Il colloquio vertera' su: le materie indicate per le prove
scritte; contabilita' generale dello Stato; testo unico degli
impiegati civili dello Stato e successive modificazioni ed
integrazioni; diritto sanitario con particolare riguardo
all'ordinamento ed ai compiti dell'Istituto superiore di sanita';
lettura e traduzione a vista di un brano in lingua inglese;
accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.
3. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovra'
stabilire i criteri e le modalita' di valutazione delle prove
concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta la commissione
esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non
superiore a punti novanta. Conseguiranno l'ammissione al colloquio i
candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un
punteggio non inferiore a punti sessantatre.
5. Per la valutazione del colloquio la commissione esaminatrice
disporra', per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti
novanta. Per superare detto colloquio il candidato dovra' riportare
un punteggio non inferiore a punti sessantatre.
6. Le prove d'esame non potranno aver luogo nei giorni festivi
ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' religiose ebraiche nonche' nei giorni di festivita'
religiose valdesi.
7. Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 26 febbraio
2002 verra' data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in
cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte
del concorso. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti.
8. I candidati a cui non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte,
senza altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati
nella suddetta Gazzetta Ufficiale.
9. Ai candidati ammessi al colloquio ne sara' data comunicazione
almeno venti giorni prima della data fissata per tale prova con
l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte.
10. Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
11. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la
commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara'
affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo.
12. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere
muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza
dei termini di validita'.
13. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
decreto.

                               Art. 7.
1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti
conseguiti nelle prove scritte ed il voto riportato nel colloquio.
2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con
l'indicazione delle votazioni stesse.

                               Art. 8.
1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 9.
1. I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano
far valere i titoli di preferenza a parita' di merito, previsti dalla
vigente normativa, dovranno far pervenire all'Istituto superiore di
sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto il
suddetto colloquio, i documenti attestanti il possesso di tali
titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti
titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
2. La documentazione di cui al precedente comma del presente
articolo non e' richiesta per i dipendenti di ruolo dell'Istituto
superiore di sanita' ne' per i dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni, nel caso in cui la documentazione stessa esista agli
atti del fascicolo personale. Gli stessi dovranno comunque darne
comunicazione, entro il termine indicato nel suddetto comma, a pena
di non poter beneficiare dei titoli di preferenza.
3. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modificazioni hanno la preferenza:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo
potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento
di concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della difesa;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale
qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del
decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di
pensione assegnata ovvero l'estratto del referto medico collegiale da
cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una
certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli
invalidi di guerra;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di
terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico
collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da
una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per
gli invalidi di guerra o da un certificato rilasciato dalla
competente prefettura;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermita'
ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella "A" annessa
alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni,
ovvero mediante un attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura
dell'invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita'
lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una
certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura
dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra (ora
le prefetture) o dell'autorita' consolare, nella rispettiva
giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di
terrorismo. Tale qualita' dovra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero con l'estratto del referto
medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita',
ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera
nazionale per gli invalidi di guerra o dalla prefettura competente;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella "A"
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui
risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione
rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il
genitore e' deceduto per causa di lavoro unitamente ad una
certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;
8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare
mediante la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato
di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della
difesa dalla quale risulti la circostanza;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa: il
primo titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del
provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da
cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante
l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o
per atti di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero
mediante l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra o da un
certificato rilasciato dalla competente prefettura;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il
quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella "A"
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui
risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione
rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S.
circa la natura dell'invalidita' ed il grado di riduzione della
capacita' lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da
cui risulti il rapporto di filiazione;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra.
Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto
di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome
del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra,
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra o per atti di terrorismo. Tale condizione potra' risultare
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da
una certificazione rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni
di guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una
certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di
parentela con il defunto o da un certificato rilasciato dalla
competente prefettura;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere
comprovata mediante la produzione di copia autentica del
provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti
locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore
una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie da
cui alla tabella "A" annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e
successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata
dall'amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad
una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di
parentela con il defunto, da cui risulti il detto rapporto ovvero da
una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale
dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di una
dichiarazione dell'I.N.P.S. attestante che il coniuge od il fratello
e' deceduto per causa di lavoro nonche' di una certificazione
anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il
defunto;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione
dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno presso l'Istituto superiore di
sanita' da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio
e quella della nascita dei figli ovvero mediante certificazione
anagrafica dalla quale risulti la data della nascita dei figli che,
per essere valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande del presente concorso;
19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere
comprovato mediante la produzione di una certificazione o del
provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria
provinciale abbia accertato l'esistenza di minorazioni tali da
determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad
un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere comprovata mediante la produzione della copia conforme
all'originale dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare di congedo illimitato.
4. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso
modo di cui al punto n. 18, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure
certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza;
c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
5. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a seconda
dei casi.
6. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza a parita' di
merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
7. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
8. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua
straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.

                              Art. 10.
1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti
gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito di cui al
precedente art. 9, sara' approvata la graduatoria di merito e verra'
dichiarato il vincitore del concorso.
2. La graduatoria di merito sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale del Ministero della sanita'. Di tale pubblicazione sara'
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i
titoli allegati alla domanda di partecipazione.
4. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati.

                              Art. 11.
1. Il candidato dichiarato vincitore, previa produzione della
documentazione di cui al successivo art. 12, sara' invitato a
sottoscrivere, ai sensi dell'art. 3 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto del personale delle istituzioni ed
enti di ricerca e sperimentazione stipulato il 7 ottobre 1996, un
contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e contestualmente ad assumere servizio.
2. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal
contratto collettivo 7 ottobre 1996 di cui sopra.
3. E' condizione risolutiva del contratto individuale, senza
obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al quinto livello professionale del profilo di
funzionario di amministrazione, previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 171/1991 e dal contratto collettivo nazionale di
lavoro 7 ottobre 1996 e successive integrazioni, oltre gli assegni
spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
5. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un periodo
di prova che avra' la durata di sei mesi. Detto periodo avra' durata
dimezzata per il candidato che provenga da altro profilo
dell'Istituto superiore di sanita'.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si
presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in
servizio.
8. L'assunzione in servizio del vincitore potra' aver luogo
compatibilmente con quanto previsto in materia di assunzioni nelle
amministrazioni pubbliche dalla legge finanziaria o da altra
eventuale norma specifica.

                              Art. 12.
1. Il candidato dichiarato vincitore dovra' presentare o far
pervenire all'Ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento
del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva
stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 1
del precedente art. 11, i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta
dall'interessato e comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana, attuale e alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso;
c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste
elettorali risulta iscritto il candidato;
d) il non aver riportato condanne penali e non avere
procedimenti penali in corso;
e) il titolo di studio posseduto (tra quelli richiesti dal
precedente art. 2) con l'indicazione della data di conseguimento e
dell'Universita' presso la quale e' stato conseguito;
f) la posizione agli effetti degli obblighi militari con
l'indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il
periodo di assolvimento;
2) certificato medico (in bollo) rilasciato da un medico
militare ovvero da un medico legale dell'Azienda unita' sanitaria
locale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti l'idoneita'
fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. In caso di
eventuale invalidita', dovra' esserne data notizia nel certificato
medico con l'indicazione della percentuale di riduzione della
capacita' lavorativa e la dichiarazione che l'aspirante non puo'
riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumita' dei compagni
di lavoro e alla sicurezza degli impiegati e che le sue condizioni
fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per
il quale concorre;
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza
del dipendente addetto ovvero corredata da copia fotostatica,
ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del
sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'Istituto
superiore di sanita'.
2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1
sostituisce, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i corrispondenti documenti
previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 686/1957, dei quali e' data comunque ai candidati facolta' di
presentazione.
3. L'Istituto richiedera' direttamente alle amministrazioni
competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da esse custoditi.
4. Resta fermo quanto previsto dal comma 7 del precedente art. 5
in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. L'impiegato appartenente ai ruoli organici di una pubblica
amministrazione potra' limitarsi ad attestare, con la dichiarazione
di cui al punto 1) del precedente comma 1, tale condizione ed il
titolo di studio posseduto, come sopra specificato, ed inoltre dovra'
produrre il certificato medico di cui al punto 2) nonche', ad
esclusione del personale dell'Istituto superiore di sanita', la
dichiarazione di opzione per l'Istituto stesso, di cui al punto 3).
6. Le dichiarazioni ed il certificato medico sopra indicati
dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di
ricevimento del relativo invito.
7. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del
presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a
richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' al concorrente vincitore
che non abbia presentato la documentazione come innanzi precisato di
non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 1 del precedente art. 11.
Roma, 19 dicembre 2001
Il direttore generale

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