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MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di diciannove orchestrali presso la banda musicale
dell'Arma dei carabinieri.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.58 del 22/7/2022 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 22E09477 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Rettifica |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0530174 del 3
dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 21
dicembre 2021, con il quale e' stato indetto il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento di diciannove orchestrali
presso la banda musicale dell'Arma dei carabinieri;
Vista la lettera n. 43/1-13-2021 del 24 giugno 2022 con la quale
il Comando generale dell'Arma dei carabinieri comunicava la
necessita' di modificare il bando di concorso, eliminando l'art. 8,
comma 8, lettera b), n. 2) nella parte in cui prevede l'inidoneita'
per coloro che risultano affetti da «disturbi della parola anche se
in forma lieve (balbuzie e disartria)»;
Ravvisata la necessita' di uniformare il suddetto bando di
concorso per diciannove orchestrali alle altre procedure di
reclutamento per l'accesso ai vari ruoli dell'Arma dei carabinieri;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 372, prot. n. M_D
AB05933 REG2022 393856 dell'8 luglio 2022, con il quale gli e' stata
attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione
amministrativa, in materia di reclutamento del personale delle Forze
armate e dell'Arma dei carabinieri, tra cui provvedimenti attuativi,
modificativi ed integrativi di bandi di concorso;
Decreta:
L'art. 8 del decreto dirigenziale n. 0530174 del 3 dicembre 2021,
citato nelle premesse, e' cosi' sostituito:
«Art. 8 (Accertamenti psico-fisici). - 1. I candidati saranno
sottoposti ad accertamenti per la verifica dell'idoneita' psicofisica
al servizio militare quale maresciallo del ruolo orchestrale
dell'Arma dei carabinieri presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 -
Roma, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera
b).
L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata con le
modalita' previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalita'
previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle
premesse, nonche' secondo quelle definite in apposite norme tecniche
approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Le
citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it - con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti gli interessati.
2. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui
all'art. 7, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione,
determinera' l'impossibilita' per la commissione di esprimersi in
relazione al possesso dei requisiti psico-fisici con la conseguente
esclusione dal concorso.
3. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati
ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici saranno resi noti
con le modalita' di cui all'art. 6, comma 4.
4. La commissione disporra' per tutti i candidati una visita
medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a) cardiologico;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove
somministrate in aula);
f) analisi delle urine, finalizzata alla ricerca di eventuali
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali
anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e
benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di
consenso ad essere sottoposti ai predetti esami;
g) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una
adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si
rende necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche,
indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali
patologie in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato C che
costituisce parte integrante del presente bando. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il candidato agli esami radiologici e la conseguente
esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. Potra' essere
richiesta documentazione sanitaria relativa a precedenti traumatici o
patologici del candidato degni di nota ai fini della valutazione
dell'idoneita' psico-fisica.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
5. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:
a) per i candidati in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad
eccezione degli allievi carabinieri, l'assenza di infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto dal
punto 2 delle avvertenze della direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4
giugno 2014;
b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo
sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato
cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati
vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo
di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010
richiamata nelle premesse del bando), apparato locomotore superiore
(LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU)
2, apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la
sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie,
anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione); campo
visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale (sono
ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK
ed il LASIK).
6. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite
dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalita' riportate nella
direttiva tecnica emanata dall'Ispettorato generale della sanita'
militare citata in premessa. Il suddetto requisito non sara'
nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare che
partecipa ai concorsi delle Forze armate.
7. La commissione comunichera' per iscritto al candidato
l'esito della visita medica sottoponendo il verbale contenente uno
dei seguenti giudizi:
a) "idoneo" con l'indicazione del profilo sanitario per
coloro i quali e' previsto;
b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo.
8. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva di cui al precedente comma 6;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermita' che siano contemplate nel
decreto ministeriale del 4 giugno 2014 - direttiva tecnica per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o
che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a
quello di cui al comma 5, lettera b);
2) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o
civile;
3) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la nomina a ispettore del ruolo orchestrale;
4) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate
dai precedenti numeri, comunque incompatibili con il successivo
impiego quale maresciallo del ruolo orchestrali dell'Arma dei
carabinieri.
9. Saranno, altresi', giudicati inidonei i candidati che
presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza
all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli
avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra
dei malleoli) ovvero, anche se localizzati nelle aree del corpo
consentite, quando per dimensioni, contenuto o natura siano
deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito alle
istituzioni.
Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme
tecniche per gli accertamenti psico-fisici.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i
candidati giudicati "inidonei" non saranno ammessi a sostenere le
ulteriori prove concorsuali.
11. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una
sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di
cui al successivo art. 14. Dette candidate saranno comunque ammesse,
con riserva, a sostenere le successive prove concorsuali. Le
vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del presente comma sono
immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente
hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina
decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
12. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi
compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad
ulteriore valutazione sanitaria, a cura della stessa commissione
medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile con la definizione delle graduatorie finali di
merito di cui all'art. 14. I medesimi, per esigenze organizzative,
potranno essere ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove
concorsuali. I candidati che, al momento della nuova visita medica,
non avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno
giudicati "inidonei" ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara'
comunicato agli interessati.»
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2022
Il vice direttore generale: Venditti
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