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UNIVERSITA' DI MILANO
Istituzione del corso di dottorato di ricerca - anno accademico
2003-2004 - XIX ciclo
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.73 del 19/9/2003 |
Ente: | UNIVERSITA' DI MILANO |
Località: | Milano (MI) |
Codice atto: | 03E05201 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 20/10/2003 |
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IL RETTORE
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, emanato
con decreto rettorale 28 maggio 1996 e successive modificazioni;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita', emanato con decreto rettorale 16 luglio 1999 e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei»;
Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico nelle
sedute dell'11 giugno 2003, sentito il parere espresso dalla
commissione d'Ateneo per la ricerca scientifica in data 3 giugno
2003, e dell'8 luglio 2003;
Viste le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione
nelle sedute del 27 maggio 2003 e del 15 luglio 2003;
Sentito il parere espresso dal Nucleo di valutazione interna in
data 22 luglio 2003;
Visto il decreto rettorale 28 luglio 2003, con il quale e' stato
istituito il XIX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca aventi sede
amministrativa presso l'Universita';
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
E' istituito per l'anno accademico 2003-2004 (XIX ciclo) il corso
di dottorato di ricerca in diritto costituzionale, avente sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Milano.
E' pertanto indetto presso l'Universita' degli studi di Milano
pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al seguente
corso, di cui si indicano i settori scientifico-disciplinari di
riferimento, la facolta' sede amministrativa, le sedi consorziate, la
durata, i posti e le borse di studio messi a concorso, il
coordinatore, i curricula, i criteri per la valutazione dei titoli.
Le borse di studio potranno essere aumentate a seguito di
finanziamenti esterni che si rendano disponibili prima della scadenza
del presente bando.
Area n. 11 - Scienze giuridiche
Diritto costituzionale
Settori scientifico-disciplinari: IUS/08 - IUS/09.
Sede amministrativa: facolta' di giurisprudenza (Istituto di
diritto pubblico).
Dipartimento o facolta' concorrenti: Dipartimento
giuridico-politico.
Sedi consorziate: Milano-Bicocca - Bocconi - Milano.
Durata: 3 anni.
Posti: 8.
Borse di studio:
3 Milano;
1 Bocconi - Milano.
Coordinatore: prof. Giovanni Bognetti - Istituto di diritto
pubblico - via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano.
Curricula: 5:
1) diritti inviolabili dell'uomo;
2) costituzione economica della Repubblica italiana;
3) forme di Stato e di Governo;
4) autonomie territorali;
5) giustizia costituzionale.
Criteri per la valutazione dei titoli:
voto di laurea: fino a un massimo di 13 punti;
pubblicazioni: fino a un massimo di 14 punti;
altri titoli: fino a un massimo di 13 punti.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea conseguito
secondo l'ordinamento anteriore all'entrata in vigore del decreto
ministeriale 30 novembre 1999, n. 509, o del diploma di laurea
specialistica, ovvero di titolo equipollente conseguito presso
Universita' straniere.
I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di un
titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato, farne espressa richiesta al collegio
dei docenti nella domanda di partecipazione al concorso e corredare
la domanda stessa dei seguenti documenti:
titolo di studio tradotto da traduttore ufficiale e legalizzato
dalla rappresentanza italiana (ambasciata o consolato) nel Paese ove
si e' conseguito il titolo;
«dichiarazione di valore in loco» da richiedere alla stessa
rappresentanza.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea o di laurea specialistica
entro la data di svolgimento della prima prova. In tal caso, la
partecipazione verra' disposta «con riserva» e il candidato sara'
tenuto ad autocertificare, a pena di decadenza, il possesso della
laurea o della laurea specialistica entro trenta giorni dalla data di
conseguimento.
Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso dovra' essere presentata
entro e non oltre il 20 ottobre 2003. Nello stesso termine i
candidati sono tenuti a versare il contributo di iscrizione di Euro
50,00 sul conto corrente postale n. 17755208 intestato
all'Universita' degli studi di Milano, indicando obbligatoriamente la
causale: «Contributo per la partecipazione al concorso del dottorato
di ricerca in diritto costituzionale (XIX ciclo)».
La domanda dovra' essere presentata con le seguenti modalita':
a) i cittadini italiani e stranieri in possesso del codice
fiscale, ad eccezione di coloro che richiedono l'equipollenza del
titolo straniero ai sensi del precedente articolo, dovranno
presentare la domanda esclusivamente per via telematica, tramite
l'accesso al @SIFA Online, direttamente dal sito Internet dell'Ateneo
www. unimi.it, ovvero dagli appositi terminali SIFA messi a
disposizione dei candidati presso le sedi dell'Universita'.
Per accedere al sistema di iscrizione telematica occorre
scegliere nella sezione Servizi di segreteria del @SIFA Online la
voce Domande di ammissione ai corsi post laurea, selezionare la
descrizione Ammissione Dottorati di ricerca e seguire passo per passo
le istruzioni che compaiono sul video. I laureati/laureandi presso
l'Universita' degli studi di Milano avranno accesso al servizio
tramite il numero di matricola, gli altri inserendo il proprio codice
fiscale.
A pena di esclusione dal concorso i candidati sono tenuti a
trasmettere con posta prioritaria all'ufficio dottorati, master,
corsi di perfezionamento e studenti stranieri, via Mercalli, 21 -
20122 Milano, o a consegnare personalmente allo sportello dottorati e
master, via S. Sofia, 9 (dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle
ore 12) la ricevuta del versamento di Euro 50,00 entro il termine
perentorio del 20 ottobre 2003.
La domanda potra' essere modificata sino alla scadenza dei
termini per l'iscrizione e potra' essere stampata a conferma
dell'avvenuto inserimento nel sistema;
b) i candidati sprovvisti di codice fiscale e coloro che, in
possesso di un titolo straniero ne richiedano l'equipollenza ai sensi
dell'art. 2, dovranno redigere la domanda secondo il modello
disponibile sul sito Internet all'indirizzo
http://studenti.unimi.dottorati e inviarla a mezzo di raccomandata
postale con avviso di ricevimento all'Universita' degli studi di
Milano, via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, entro il temine
perentorio del 20 ottobre 2003. Per il rispetto del termine predetto
fara' fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante la
raccomandata. A pena di esclusione dal concorso, alla domanda dovra'
essere allegata la ricevuta del versamento di Euro 50,00.
Art. 4.
Disposizioni per i portatori di handicap
Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i
candidati portatori di handicap possono far richiesta, se lo
ritengono opportuno, di appositi ausili e/o tempi aggiuntivi per lo
svolgimento delle prove concorsuali. A questo scopo e' necessario che
trasmettano a mezzo posta entro il termine di scadenza del concorso
la certificazione medica attestante la validita' della richiesta. In
deroga a quanto disposto dall'art. 3 possono presentare domanda per
posta, con le modalita' di cui al punto b) dello stesso articolo,
allegandovi la documentazione necessaria.
Art. 5.
T i t o l i
I titoli possono essere presentati mediante autocertificazione
resa secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato A), nonche' in
originale o in fotocopia autenticata.
Le pubblicazioni scientifiche possono essere prodotte in semplice
copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' (allegato A); con le stesse
modalita' possono essere prodotte copie di titoli di studio, di
servizio, o atti o documenti rilasciati o conservati da una pubblica
amministrazione.
I candidati di cittadinanza straniera sono tenuti ad allegare
almeno una lettera di presentazione di docenti dell'Universita' che
ha conferito il titolo di studio.
I titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata
saranno restituiti, su richiesta dell'interessato, dall'Ateneo. I
candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro sei mesi
dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle
eventuali pubblicazioni inviate all'Universita'; trascorso il periodo
indicato l'amministrazione non sara' responsabile in alcun modo delle
suddette pubblicazioni e titoli.
La valutazione dei titoli sara' effettuata dalla commissione
esaminatrice, sulla base dei criteri determinati dal collegio dei
docenti, prima dello svolgimento della prova orale.
Art. 6.
Esame di ammissione
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
e una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita' e le
attitudini del candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella
prova orale una verifica della conoscenza della o delle lingue
straniere indicate dal candidato; nel corso della prova orale saranno
altresi' accertate le motivazioni personali del candidato.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Milano. Il diario delle prove, con l'indicazione della data,
dell'ora e dei locali in cui le medesime avranno luogo, sara'
pubblicato presso l'ufficio dottorati, master, corsi di
perfezionamento e studenti stranieri, nonche' sul sito Internet
http://studenti.unimi.it/dottorati a decorrere dal 27 ottobre 2003.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
I programmi e le modalita' di svolgimento delle prove saranno
stabiliti con criteri definiti dalla commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) patente di guida;
d) porto d'armi.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
La commissione per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca e' formata e nominata in conformita' alla normativa
vigente.
La commissione esaminatrice attribuisce a ogni candidato fino
a 40 punti per la valutazione dei titoli, in conformita' ai criteri
determinati dal collegio dei docenti del dottorato, e fino a 60 punti
per le due prove.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 20/30.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 20/30.
In caso di diversa valutazione da parte dei commissari, ognuno di
essi attribuisce al candidato per ciascuna prova fino a 1/n. 30
punti, dove n e' pari al numero dei membri della commissione.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel
medesimo giorno nell'albo della facolta' o dell'Istituto presso cui
si e' svolta la prova.
Al termine della prova d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi
ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nelle singole
prove.
Art. 8.
Ammissione al corso
I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro otto giorni dalla comunicazione formale
dell'esito del concorso da parte dell'ufficio dottorati, master,
corsi di perfezionamento e studenti stranieri. In tal caso subentra
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade
qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del
corso. Qualora il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di
borse di studio, e' tenuto alla loro restituzione.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Sono ammessi al dottorato in soprannumero, senza borsa di studio,
nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento
all'unita' per eccesso:
a) i titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca
presso l'Universita' degli studi di Milano o presso sedi consorziate
che risultino idonei nella graduatoria generale di merito;
b) i cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano
superato le prove d'esame;
c) i dipendenti di enti pubblici e privati con i quali
l'Universita' abbia stipulato convenzioni di collaborazione in
conformita' alle disposizioni del regolamento dei corsi di dottorato
di ricerca.
Art. 9.
Immatricolazione
La domanda di immatricolazione al dottorato di ricerca, redatta
su apposito modulo predisposto dall'Universita' degli studi di Milano
e disponibile presso l'ufficio dottorati, master, corsi di
perfezionamento e studenti stranieri, via Mercalli, 21 - Milano, deve
essere presentata entro il termine perentorio di giorni otto a
decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della
comunicazione dell'esito del concorso.
Alla domanda devono essere allegate una fototessera e una marca
da bollo da Euro 10,33, nonche', ove prevista, la ricevuta del
pagamento del contributo di cui al comma successivo.
I dottorandi, fatta eccezione per i titolari di borse di studio
di dottorato conferite dall'Universita' e i titolari di assegni per
la collaborazione alla ricerca, sono tenuti al versamento di un
contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato,
determinato per l'anno accademico 2003-2004 in Euro 700,00 all'anno,
comprensivo del premio di assicurazione infortuni.
La prima rata, pari a Euro 350, dovra' essere versata all'atto
dell'immatricolazione al corso tramite apposito bollettino di conto
corrente postale da ritirare presso il suddetto ufficio; la seconda
entro il 10 maggio 2004.
Art. 10.
Borse di studio
Ai dottorandi comunitari, ai dottorandi extracomunitari residenti
in Italia, o titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di
soggiorno per uno dei motivi indicati dall'art. 39, comma 5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con reddito annuo
personale complessivo non superiore a 10.300 euro, e' conferita, ai
sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo
l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di importo non
inferiore a quello determinato dalle disposizioni di legge. A parita'
di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.
Qualora gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
siano coperti mediante convenzione con soggetti estranei
all'amministrazione universitaria, il programma di studio e di
ricerca e' concordato fra il collegio dei docenti del dottorato e i
predetti soggetti.
Dall'importo della borsa di studio verra' detratto d'ufficio il
premio di assicurazione infortuni.
Art. 11.
Obblighi dei dottorandi
I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste per il loro curricolo formativo e a dedicarsi con pieno
impegno e per il monte-ore richiesto dal collegio dei docenti ai
programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita' di ricerca assegnate.
Entro la data stabilita dal collegio dei docenti, ai fini
dell'organizzazione delle prove annuali di verifica, i dottorandi
sono tenuti a presentare al collegio una relazione scritta
riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i risultati conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni
prodotte.
Art. 12.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che
e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi
di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con
sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di rilevanza
scientifica adeguata.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'Universita' si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le finalita' connesse e strumentali al concorso e all'eventuale
gestione del rapporto con l'Universita', nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Art. 14.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Milano, 4 settembre 2003
Il rettore: Decleva
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