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POLITECNICO DI TORINO
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (XXIII
Ciclo) 1° gennaio 2008/31 dicembre 2010
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.63 del 10/8/2007 |
Ente: | POLITECNICO DI TORINO |
Località: | Torino (TO) |
Codice atto: | 07E05428 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 26/9/2007 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con particolare riferimento
all'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 224 del 30 aprile 1999 relativo al
regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto lo statuto del Politecnico di Torino, emanato con decreto
rettorale n. 537 del 5 luglio 2001;
Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca del
Politecnico di Torino emanato con decreto rettorale 253 del 20 luglio
2006;
Vista la delibera del consiglio della Scuola di dottorato del
4 luglio 2007 con cui sono stati definiti i posti e le borse di
studio per il XXIII ciclo;
Decreta:
Art. 1.
Sono indetti i concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Torino relativi al
XXIII ciclo, di durata triennale. Sono messi a concorso complessivi
293 posti e 162 borse di studio, ripartiti secondo la seguente
tabella.
=====================================================================
AREA DI DOTTORATO |N. POSTI|N. BORSE DI STUDIO (1)
=====================================================================
INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA * | 80 | 45
---------------------------------------------------------------------
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E DELLE | |
COMUNICAZIONI * | 62 | 37
---------------------------------------------------------------------
INGEGNERIA INDUSTRIALE * | 94 | 50
---------------------------------------------------------------------
SCIENZE FISICHE, CHIMICHE E | |
MATEMATICHE PER L'INGEGNERIA * | 57 | 30
* Si prevede l'erogazione di ulteriori:
- n. 7 borse di studio finanziate nell'ambito del Progetto
ZHONG GUO (vedi allegato)
- n. 2 borse di studio finanziate nell'ambito del Progetto
ALPIP (vedi allegato)
L'attribuzione delle borse di cui sopra puo' comportare
l'incremento del numero dei posti messi a concorso dal dottorato
ospitante, fino ad un massimo di 2 posti per ogni borsa.
* Si prevede altresi' la messa a disposizione di posti riservati
a cittadini pakistani che abbiano presentato domanda alla Higher
Education Commission della Repubblica Islamica del Pakistan (vedi
allegato)
Si indicano, qui di seguito, i numeri dei posti ed il numero di
borse di studio(1) attribuiti ai vari dottorati e le eventuali sedi
consorziate.
(1) Il numero di borse di studio riportato nel presente prospetto
e' puramente indicativo, in quanto lo stesso puo' essere aumentato in
seguito alla disponibilta' di nuove risorse accertate prima
dell'espletamento dei relativi concorsi.
L'erogazione delle borse di studio degli enti esterni e'
subordinata alla sottoscrizione delle relative convenzioni.
----> Vedere da pag. 177 a pag. 181 <----
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo
l'emanazione del presente bando e prima dell'espletamento dei
relativi concorsi, fermi restando comunque i termini della data di
scadenza previsti al comma 2 del successivo art. 5 per la
presentazione delle domande d'ammissione.
L'eventuale aumento del numero delle borse di studio puo'
determinare l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso.
Di tale incremento di posti sara' data comunicazione esclusivamente
sul sito Internet della Scuola di dottorato al seguente indirizzo:
http://didattica.polito.it/scudo/bandi.html.
> Se a seguito dei concorsi o al termine delle iscrizioni dovessero
rendersi disponibili delle borse di studio di Ateneo per mancata
assegnazione, queste potranno essere ridistribuite dalla Scuola di
dottorato.
Le borse di studio finanziate da enti esterni non assegnate,
potranno essere ridistribuite salvo accordo specifico con l'Ente
erogatore.
I posti non riservati che dovessero rendersi disponibili al
termine delle iscrizioni, potranno essere assegnati senza borsa di
studio a candidati stranieri risultati idonei nella selezione per
titoli.
I corsi di dottorato in cui il numero degli iscritti risultasse
inferiore a tre non saranno attivati, ma i vincitori del concorso
potranno svolgere la loro attivita' in un dottorato affine,
individuato dalla Scuola di dottorato.
Art. 2.
Requisiti per l'accesso ai corsi
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1,
coloro che, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei
diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza, siano in possesso di titolo magistrale (Master of
Science Degree).
2. I candidati che abbiano acquisito una laurea all'estero, in
possesso di decreto rettorale di equipollenza rilasciato da
un'universita' italiana, dovranno inviare tale documento alla Scuola
di dottorato del Politecnico di Torino.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero che non
sia gia' stato dichiarato equipollente da un'universita' italiana,
dovranno inviare alla Scuola di dottorato del Politecnico di Torino i
documenti utili perchÕ sia dichiarata l'equivalenza del loro titolo,
unicamente ai fini dell'ammissione al presente concorso (vedi
art. 6).
Il comitato esecutivo della Scuola di dottorato si riunira' a
partire dal 15 ottobre 2007. Non saranno presi in considerazione i
documenti che perverranno dopo la data della riunione nella quale
verra' dichiarata l'equivalenza.
3. Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno la laurea entro e non oltre la data del
31 dicembre 2007. In tal caso, l'ammissione al concorso sara'
disposta con riserva ed il candidato sara' tenuto a presentare, non
appena conseguita la laurea e comunque prima dell'iscrizione al
corso, il certificato attestante il conseguimento del titolo, pena la
decadenza dal concorso.
4. Coloro che risultano gia' iscritti ad un corso di dottorato
senza borsa di studio possono accedere, a seguito di superamento del
relativo concorso, ad un corso diverso purchÕ rinuncino al dottorato
precedente ed inizino dal primo anno.
Coloro che risultano gia' iscritti ad un corso di dottorato con
borsa di studio, possono accedere, a seguito di superamento del
relativo concorso, ad un corso di dottorato diverso, ma senza borsa
di studio, rinunciando al dottorato precedente ed iniziando dal primo
anno.
Coloro che abbiano gia' avuto l'iscrizione a un dottorato di
ricerca possono prendere parte agli esami di accesso allo stesso
dottorato, ma, a seguito di superamento del relativo concorso, non
possono percepire borsa di studio. Non si considerano iscritti coloro
che si siano dimessi entro un mese dall'immatricolazione.
Coloro che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di
ricerca, possono essere ammessi a frequentare, previo superamento
delle prove di selezione, un nuovo corso di dottorato, non coperto da
borsa.
Art. 3.
Titolari di assegni di ricerca
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51,
comma 6 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, siano titolari di attribuzione di
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.
Art. 4.
Dipendente pubblico
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, e
successivi aggiornamenti, il pubblico dipendente ammesso al Dottorato
di ricerca e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la
durata del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio
senza assegni e puo' usufruire dell'eventuale beneficio della borsa
di studio.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro, salvo l'eventuale ripetizione degli
importi in caso di cessazione volontaria nei due anni successivi al
conseguimento del dottorato.
Art. 5.
Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate secondo
una delle seguenti modalita':
- in formato elettronico, compilando ed inviando il form
disponibile al sito Internet
http://didattica.polito.it/scudo/bandi.html;
> - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte in
carta semplice e sottoscritte in calce utilizzando il modello
allegato al presente bando. Le domande dovranno essere indirizzate al
rettore del Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24 -
10129 Torino;
- presentate direttamente presso l'Unita' formazione di III
livello, tutti i giorni escluso il sabato. Le domande dovranno essere
redatte in carta semplice e sottoscritte in calce utilizzando il
modello allegato al presente bando.
2. Scadenza per la presentazione delle domande: 26 settembre
2007. Il termine di scadenza e' perentorio.
Per le domande di partecipazione spedite a mezzo raccomandata fa
fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali,
pertanto non saranno prese in considerazione le domande che
perverranno dopo la data fissata per le prove d'accesso.
3. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il
codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero di
telefono e l'eventuale e-mail;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato cui intende
partecipare, specificando l'adesione o meno ad uno dei progetti
specifici;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta o che conseguira', nonchÕ la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo di studio conseguito presso universita' straniera,
specificando se e' in possesso di decreto di equipollenza;
Art. 6.
Dichiarazione di equivalenza
Per ottenere l'equivalenza del titolo, gli studenti in possesso
di titolo accademico straniero, dovranno spedire:
a) certificato di laurea con relativa votazione, se gia'
conseguito;
b) certificato di esami di profitto sostenuti con relativa
votazione;
c) programma degli esami sostenuti;
d) ogni altro documento utile al comitato esecutivo della
Scuola di dottorato ai fini della dichiarazione di equivalenza.
Tali documenti, qualora redatti in una lingua diversa
dall'italiano, inglese, francese, portoghese, spagnolo, o tedesco
dovranno essere presentati in forma tradotta in una di queste lingue
e certificati come conforme all'originale o dalla universita' che li
ha emessi o dalle competenti rappresentanze italiane secondo le
disposizioni vigenti.
I suddetti documenti dovranno essere inoltrati entro il
26 settembre 2007 secondo una delle seguenti modalita':
- allegati al form disponibile all'indirizzo
http://didattica.polito.it/scudo/bandi.html;
> - a mezzo posta, indirizzati alla Scuola di dottorato del
Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino;
- presentate direttamente alla Scuola di dottorato, tutti i
giorni escluso il sabato.
L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali. Il
comitato esecutivo della Scuola di dottorato che dovra' procedere
alla dichiarazione della equivalenza, si riunira' a partire dal
15 ottobre 2007.
Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno
dopo la data fissata per la riunione del comitato esecutivo.
Art. 7.
Prove di ammissione ai corsi di dottorato
1. L'esame di ammissione consiste nella valutazione del
curriculum didattico e scientifico del candidato e in due prove, una
scritta ed una orale, volte a garantire un'idonea valutazione
comparativa dei candidati, salvo quanto previsto negli allegati al
presente bando.
2. La prova orale, su indicazione di ciascun collegio dei
docenti, deve comprendere la verifica della conoscenza di una o piª
lingue straniere, secondo quanto riportato nell'allegata tabella in
corrispondenza dell'indicazione del dottorato di ricerca prescelto.
3. Le materie oggetto delle prove d'esame per ciascun dottorato
di ricerca di cui al precedente art. 1 sono riportate nella predetta
tabella.
4. La commissione giudicatrice dispone di 60 punti per ciascuna
prova. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella
prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 42/60.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 42/60.
I titoli saranno valutati dalle commissioni giudicatrici secondo
criteri stabiliti dalle stesse.
5. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di
documento di riconoscimento valido. I candidati ammessi alla prova
orale dovranno altresi' produrre alla commissione i seguenti
documenti :
a) autocertificazione relativa a:
- conseguimento della laurea con relativa votazione, se gia'
conseguita;
- indicazione degli esami di profitto sostenuti con relativa
votazione;
- curriculum degli studi.
I candidati stranieri devono presentare certificato/i
rilasciato/i dal proprio ateneo;
b) copia di eventuali documenti, pubblicazioni, attestati,
lettere di presentazione, ecc. che si ritengano utili ai fini del
concorso.
6. Il calendario delle prove, con l'indicazione del giorno, del
mese, dell'ora e del locale, in cui le prove avranno luogo, per
ciascun dottorato di ricerca, sara' reso noto, almeno quindici giorni
prima dello svolgimento delle prove stesse, mediante affissione di
appositi avvisi all'albo ufficiale del Politecnico di Torino, nelle
bacheche dell'Unita' "Formazione di III Livello" della sede di corso
Duca degli Abruzzi n. 24, del Castello del Valentino, sul sito
Internet della Scuola di dottorato
http://didattica.polito.it/scudo/Esami_acces so.html e sul sito di
ciascun corso di dottorato accessibile dalla pagina
http://didattica.polito.it/pls/portal30/gap.scudo_guide.siti_dottorat
o .
Art. 8.
Commissioni giudicatrici per l'accesso e relativa graduatoria
1. La valutazione comparativa dei candidati viene effettuata da
una commissione giudicatrice, composta da tre membri, scelti tra i
professori e ricercatori universitari di ruolo nelle aree
scientifiche di riferimento, cui possono essere aggiunti non piª di
due esperti di chiara fama, anche stranieri, scelti nell'ambito degli
enti e delle strutture pubbliche e private universitarie e di
ricerca.
2. Ciascuna commissione giudicatrice predispone la graduatoria di
merito sulla base della valutazione comparativa dei candidati, che
saranno ammessi al dottorato prescelto secondo l'ordine della
graduatoria fino a eventuale copertura dei posti disponibili, sia con
borsa sia senza borsa.
3. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima dell'inizio del Corso di dottorato, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piª graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato di ricerca.
Art. 9.
Modalita' di iscrizione ai corsi
Il rettore approva gli atti del concorso e decreta le graduatorie
per l'ammissione dei candidati. Tali graduatorie saranno rese
pubbliche mediante affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo (corso
Duca degli Abruzzi, 24 - Torino) e saranno consultabili sul sito
Internet all'indirizzo
http://didattica.polito.it/scudo/Esami_accesso/Gradua torie.html
I candidati, collocati in posizione utile nelle graduatorie
pubblicate, dovranno provvedere all'iscrizione entro il termine di
dieci giorni a decorrere dalla data di affissione del decreto
rettorale all'albo ufficiale ed alla pagina Internet sopra indicata.
Per l'iscrizione il vincitore dovra' presentare all'Unita'
Formazione di III Livello i seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al primo anno, debitamente compilata e
firmata;
b) modello di rilevanza anagrafica;
c) fotocopia della carta d'identita', debitamente firmata;
d) fotocopia del codice fiscale;
e) ricevuta attestante il pagamento delle tasse universitarie.
Art. 10.
Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua inglese o
altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti.
Art. 11.
Commissioni giudicatrici per gli esami finali
La valutazione finale per il conseguimento del titolo viene fatta
da apposita commissione giudicatrice composta da tre membri scelti
tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente
qualificati nei relativi settori di riferimento. Almeno due membri
devono appartenere a universita', anche straniere, non partecipanti
al dottorato. Non possono fare parte della commissione i tutori dei
candidati alla valutazione. Un membro di dette commissioni e' interno
all'Ateneo. La commissione puo' essere integrata da non piª di due
esperti appartenenti a strutture universitarie o a strutture di
ricerca pubbliche e private, anche straniere. Nel caso di accordi
specifici di co-tutela o di dottorati istituiti a seguito di accordi
internazionali, la commissione e' costituita secondo le modalita'
previste negli accordi stessi.
Art. 12.
Obblighi e diritti dei dottorandi
1. Nell'ambito del diritto allo studio il dottorando di ricerca
e' uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione di
terzo livello. Egli ha l'obbligo di frequentare il dottorato per un
totale di tre anni complessivi maturando entro tale periodo tutti i
crediti previsti. Il dottorando non puo' avere contemporanea
iscrizione ad altro dottorato, corso di studio o corso di
specializzazione, in Italia o all'estero; in caso affermativo, dovra'
chiederne la sospensione.
2. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando e' tenuto a
presentare una relazione particolareggiata sulle attivita' formative
e di ricerca svolte al collegio dei docenti il quale, previa
valutazione dei crediti acquisiti, se questa e' positiva dispone il
passaggio all'anno successivo oppure all'esame finale, a seconda che
trattasi di dottorandi del primo e secondo o terzo anno. Un'eventuale
valutazione negativa da parte del collegio dei docenti comporta la
decadenza dal dottorato con perdita e restituzione della borsa di
studio relativa all'anno in corso, ove concessa.
Il dottorando titolare di borsa che decade nel corso dell'anno su
proposta del collegio dei docenti, deve restituire all'Ateneo le rate
della borsa di studio percepite nell'anno in corso.
I dottorandi del terzo anno, potranno accedere all'esame finale
solo se avranno maturato tutti i crediti previsti. In caso contrario
il collegio dei docenti puo' concedere un anno di proroga, senza
estensione dell'eventuale borsa di studio.
3. Il dottorando puo' svolgere periodi di formazione o stage
presso altre universita', istituti di ricerca, centri e laboratori,
italiani e stranieri. Per periodi di formazione all'estero fino ad un
massimo di diciotto mesi complessivi nel triennio e' richiesto il
consenso scritto del coordinatore del dottorato.
4. Il dottorando titolare di borsa di studio e' esonerato dal
pagamento delle tasse universitarie (come meglio specificato al
successivo art. 15 ad eccezione della quota fissa che l'Ateneo
incassa a favore di enti terzi). Il dottorando titolare di borsa di
studio puo' in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza
decadere dal dottorato, ma deve versare all'Ateneo un importo pari
alla tassa di iscrizione all'anno in corso e, se iscritto al primo
anno, restituire l'importo della borsa.
5. Il dottorando che si trova nella condizione di dovere
interrompere la frequenza per lunghi periodi di malattia e per
assenza obbligatoria per gestazione e puerperio ha diritto alla
sospensione della frequenza sulla base della documentazione prodotta.
In caso d'interruzione di durata superiore a 4 mesi anche l'eventuale
erogazione della borsa di studio e' sospesa per lo stesso periodo, ma
con la concessione di un anno di proroga.
6. Il dottorando titolare di borsa di studio che per motivi
personali o di lavoro abbandona il corso durante il primo anno di
frequenza, decade dal dottorato e deve restituire la borsa di studio
percepita fino a quel momento nell'anno in corso.
Il dottorando titolare di borsa che per motivi personali o di
lavoro abbandona il corso durante gli anni di frequenza successivi al
primo, decade dal dottorato e deve versare all'Ateneo un importo
corrispondente alla tassa di iscrizione all'anno in corso o le rate
della borsa di studio percepite in quell'anno.
7. Il dottorando puo' avere impegni professionali o lavorativi
solo se questi gli permettono di garantire la presenza e la
partecipazione alle attivita' del dottorato nella misura richiesta
dai programmi del corso e solo se tali impegni di lavoro non
inficiano la qualita' della sua attivita' scientifica. Il collegio
dei docenti valutera' che tali condizioni siano soddisfatte e, in
caso negativo, potra' proporre la decadenza dal dottorato, con
perdita e restituzione della borsa di studio relativa all'anno in
corso, ove concessa.
8. Puo' essere ammesso al dottorato di ricerca con borsa di
studio il dottorando che svolga attivita' professionale o lavorativa
subordinata a tempo determinato o indeterminato, o coordinata e
continuativa in misura non superiore a 3 mesi equivalenti nell'arco
dell'anno di percepimento della borsa. Gli stessi vincoli si
applicano ai dottorandi che svolgono attivita' professionale in
proprio, in modo continuativo.
9. Per il conseguimento del dottorato e' richiesta la conoscenza
della lingua inglese. Tale conoscenza, che comporta l'acquisizione di
5 crediti specifici, deve essere certificata con il titolo IELTS con
punteggio 5.0, o PET - Cambridge con valutazione "pass with merit", o
TOEFL con punteggio 210 (computer based test) oppure titolo
equivalente o superiore. Per coloro che sono di lingua madre inglese,
l'acquisizione dei crediti sara' subordinata ad una verifica da parte
del centro linguistico di Ateneo.
10. Il dottorando viene ammesso a sostenere l'esame finale solo
se in possesso di tutti i requisiti richiesti dal regolamento e
riportati nel bando di concorso. Tali requisiti includono, in
particolare:
a) la maturazione di 180 crediti distribuiti come previsto dal
piano di studi, compresi obbligatoriamente i 5 crediti specifici
attestanti la conoscenza della lingua inglese, di cui al precedente
comma 9;
b) la valutazione positiva della tesi da parte del collegio dei
docenti.
Nel caso in cui uno o entrambi i requisiti di cui ai punto a) e
b) non siano in possesso del candidato, il collegio dei docenti
dichiara il dottorando decaduto dal dottorato. Per comprovati motivi
il collegio dei docenti puo' concedere per una sola volta un anno di
proroga senza borsa per il completamento del dottorato. In ogni caso,
l'esame dovra' essere sostenuto al termine dell'attivita' di ricerca
e formazione, incluso l'eventuale anno di proroga.
Qualora si verifichi la mancata riattivazione del corso, l'esame
potra' essere sostenuto presso altro dottorato culturalmente affine.
11. Ai cittadini stranieri e' richiesta l'inclusione nel
curriculum della frequenza ad un corso di lingua italiana o la
presentazione del certificato di conoscenza della lingua italiana
rilasciato dal centro linguistico di Ateneo.
Art. 13.
Collaborazioni per attivita' di supporto alla didattica e di ricerca
dei dottorandi
Su autorizzazione del collegio dei docenti il dottorando puo'
svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca, nei
limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione del Politecnico di
Torino. Tali collaborazioni non devono in alcun modo compromettere le
attivita' di formazione alla ricerca del dottorando.
Art. 14.
Borse di studio di dottorato
1. Le borse di studio di dottorato di cui all'art. 1 del presente
bando sono assegnate secondo l'ordine definito nella graduatoria di
merito predisposta dalle commissioni giudicatrici, secondo le
modalita' di cui ai precedenti articoli 7 e 8. A parita' di merito
prevale la valutazione della situazione economica determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del
9 giugno 1997. A tal fine l'Ufficio competente provvedera' a chiedere
la documentazione comprovante la situazione economica del candidato,
qualora si verifichino le condizioni di cui sopra.
2. L'importo annuale della borsa di studio e' di euro 10.561,54
al lordo degli oneri previdenziali. Inoltre, al termine di ciascun
anno di dottorato, il Politecnico eroghera' un importo integrativo
della borsa di studio, pari ad euro 880,13 (al lordo degli oneri
previdenziali) ai dottorandi ritenuti meritevoli a seguito di
valutazione dell'attivita' svolta durante l'anno di studio. Tale
valutazione sara' effettuata secondo criteri stabiliti dalla Scuola
di dottorato.
3. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del Corso.
4. L'importo della borsa di studio e' aumentato proporzionalmente
per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50 %,
(vedi art. 12, comma 3).
Art. 15.
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
Il dottorando e' tenuto al pagamento dei contributi per l'accesso
e la frequenza ai corsi, determinati dal consiglio di amministrazione
dell'Ateneo, nella misura massima, per l'anno 2008, di euro 1.700,00
per coloro che non beneficiano di borsa di studio e per coloro che
beneficiano di borsa di studio di euro 127,68 (assicurazione
infortuni, contributo SIAE, imposta di bollo e tassa EDISU) a meno
che non richiedano l'esonero del pagamento della tassa regionale
qualora rientrino nei requisiti richiesti.
Il dottorando puo' richiedere una riduzione dell'importo delle
tasse d'iscrizione in base al reddito.
Il regolamento tasse 2007/2008 e' pubblicato all'indirizzo
Internet
http://didattica.polito.it/tasse_riduzioni/pdf/reg_tasse_per_sito.pdf
.
>
Art. 16.
Titolarita' dei diritti di proprieta' industriale e intellettuale
derivanti dalle attivita' di ricerca dei dottorandi
Tutti i diritti di proprieta' industriale e intellettuale
derivanti dalle attivita' alle quali i dottorandi possano a vario
titolo partecipare, sia quali attivita' di ricerca sia quali
attivita' didattiche, saranno di titolarita' esclusiva del
Politecnico di Torino.
Fatto salvo il diritto morale di essere riconosciuto autore o
inventore, nel caso di sfruttamento patrimoniale dei diritti di
proprieta' industriale e intellettuale di cui al comma precedente, ai
dottorandi spettera' anche una quota del corrispettivo percepito
dall'Ateneo, secondo le percentuali previste dai regolamenti del
Politecnico di Torino.
Art. 17.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa
attualmente vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Torino, 30 luglio 2007
Il rettore: Profumo
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