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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 104 posti di allievo agente
di polizia penitenziaria femminile, riservato al personale in ferma
breve.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.10 del 7/2/2006
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Località:Nazionale
Codice atto:06E00634
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/3/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo Unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati
civili dello Stato;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo
assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello
Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Visto l'art. 124, ultimo comma del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,
cosi' come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398 e, come richiamato dalla legge 1° febbraio
1989, n. 53, e di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante
«Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria»;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2001, n. 146, recante
«Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione
Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio
1999, n. 266»;
Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, riguardante il Testo Unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino - Alto Adige ed il
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego, nonche' il decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di
disciplina transitoria dell'appartenenza ai gruppi linguistici;
Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei posti che si
renderanno vacanti nella provincia di Bolzano ai candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Vista la legge 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
Visto l'art. 19 della legge n. 448/2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
6 settembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale
- n. 221 del 22 settembre 2005, relativo all'autorizzazione di
assunzione di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche
amministrazioni in deroga al divieto di assunzioni tra le quali 180
unita' nel Corpo di polizia penitenziaria;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, con il
quale e' stato prorogato sino al 30 aprile 2006 il termine per
procedere alle assunzioni autorizzate per l'anno 2005 con il suddetto
decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2005;
Ritenuto pertanto di dovere bandire, un concorso pubblico, per
esami, riservato al personale in ferma breve reclutato a mente
dell'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 18 giugno 1999, n. 186
che abbia gia' ultimato, ovvero ultimera' entro il 30 marzo 2006, la
ferma triennale senza demerito, per la copertura di posti vacanti
nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del
Corpo di polizia penitenziaria femminile pari a complessivi 104
unita';
Visto il P.C.D. del 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che
fanno capo alla diretta responsabilita' gestionale del Direttore
Generale del personale e della formazione del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale
del personale e della formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione Penitenziaria;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti disponibili per l'assunzione
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 104
posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile, riservato
al personale in ferma breve reclutato a mente dell'art. 2, comma 3,
lettera b), della legge 18 giugno 1999, n. 186 che abbia gia'
ultimato ovvero ultimera' entro il 30 marzo 2006 la ferma triennale
senza demerito.
2. Numero due posti sono riservati, subordinatamente al possesso
degli altri requisiti, alle candidate che abbiano conseguito
l'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'assegnazione agli istituti
penitenziari della provincia di Bolzano.
3. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
4. Tenuto conto dei tempi necessari per l'espletamento del
concorso, le assunzioni saranno effettuate, nel mese di aprile 2006,
salvo mancata conversione del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
art. 12.

                               Art. 2.
 
Requisiti e condizioni per la partecipazione
 
1. Le partecipanti al presente concorso devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli
anni ventotto. Non si applicano le disposizioni di legge relative
all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;
d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia penitenziaria, in conformita' alle disposizioni contenute
nell'art. 122 e successivi del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, ed in particolare:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) altezza non inferiore a cm 161. Il rapporto altezza-peso,
il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del
pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a
configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita'
indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che
vede meno;
5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di
meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale
biauricolare entro il 20%);
6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la
funzione masticatoria e, comunque:
devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed
inferiori;
e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi
sostituiti con protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i
venti denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da
protesi efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non
puo' essere superiore a sedici elementi;
e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di
cui all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi'
come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, come richiamato dall'art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53, e l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443.
2. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 3.
 
Esclusione dal Concorso
 
1. Sono escluse dal concorso, le candidate che non sono in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2.
2. Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano state
destituite dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che
hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono,
altresi', concorrere coloro che siano state dichiarate decadute da
altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di
cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le cause
di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la
sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla
legge per l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio di polizia delle candidate.
5. Per difetto dei prescritti requisiti sara' disposta
l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Direttore Generale
del personale e della formazione.

                               Art. 4.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, gli esiti degli accertamenti di cui all'art. 3, nonche'
i dati personali forniti dalle candidate nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso il Ministero della
Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria -
Direzione Generale del personale e della formazione - Ufficio III -
Concorsi polizia penitenziaria, per le finalita' di gestione del
concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica delle
candidate.
4. Le interessate godono, ove applicabili,dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria - Direzione Generale del personale e della formazione -
Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2
- 00164 Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della
Direzione Generale del personale e della formazione - Ufficio III -
Concorsi polizia penitenziaria.

                               Art. 5.
 
Compilazione e presentazione della domanda
 
1. Le domande di partecipazione al concorso, sottoscritte dalle
interessate, devono essere redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all'allegato A) del presente bando del quale
costituisce parte integrante e spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento esclusivamente al Ministero della Giustizia -
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale
del personale e della formazione - Ufficio III - Concorsi polizia
penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, entro il termine
perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo alla
data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
2. Le candidate, nel modulo della domanda di partecipazione
dovranno indicare:
a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono
indicare il cognome da nubile);
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) lo stato civile ed indicare l'eventuale numero dei figli;
f) di aver prestato servizio quale militare in ferma di leva
prolungata o di prestare servizio quale militare in ferma di leva
prolungata;
g) la residenza, ed eventualmente il domicilio, al quale
dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso
e l'impegno di comunicare tempestivamente a mezzo di raccomandata
postale le eventuali variazioni dello stesso;
h) il godimento dei diritti politici e civili, nonche', il
comune ove sono iscritte nelle liste elettorali che, nel modulo di
domanda, coincide con quello di residenza;
i) l'immunita' da condanne penali riportate e l'assenza di
procedimenti penali pendenti a loro carico;
j) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
k) se sono o siano state impiegate come dipendenti presso le
pubbliche amministrazioni (le eventuali cause di risoluzione dei
precedenti rapporti di pubblico impiego devono essere indicate in una
dichiarazione da allegare alla domanda).
3. Le candidate che ne abbiano titolo ed intendono concorrere ai
posti riservati di cui al precedente art. 1, comma 2, dovranno farne
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.
4. L'Amministrazione Penitenziaria non assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
della candidata o di mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
d'esame di cui al successivo art. 8 del presente decreto, nominata
con decreto del Capo del Dipartimento, e' composta da un presidente
scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente
superiore e da altri quattro funzionari dell'Amministrazione
penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero
appartenente all'area funzionale C (posizione economica C2).
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla
ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica
C2).
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere
prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, uno o piu'
componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento.
4. Qualora il numero delle candidate superi il numero di mille
unita', la commissione con successivo decreto puo' essere integrata
di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il
presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario
aggiunto.

                               Art. 7.
 
Prova d'esame
 
1. Le candidate, alle quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenute a presentarsi, munite
di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere la prova
preliminare, il cui superamento costituisce requisito necessario per
la successiva partecipazione al concorso, in data 14 marzo 2006, alle
ore 9.30, presso la Direzione della Scuola di formazione e
aggiornamento del Corpo di polizia e del personale
dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma - via di Brava, 99. Al
riguardo, la Direzione della predetta Scuola e' raggiungibile con
autobus ATAC linea «H» direzione «Capasso» (capolinea nei pressi
della stazione Termini), fino alla fermata «Casaletto»e da qui
(capolinea) autobus ATAC «088» fino alla Scuola.
2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti delle candidate.
Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell'ora previsti a
sostenere la suddetta prova sono escluse dal concorso.
3. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie
di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei vigenti
programmi della scuola dell'obbligo
4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a
scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
5. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
6. La durata della prova sara' stabilita dalla stessa commissione
all'atto della predisposizione delle serie di domande da
somministrare.
7. La prova si intende superata dalle candidate che abbiano
riportato la votazione di almeno sei decimi.
8. Le candidate che abbiano superato la prova d'esame saranno
sottoposte ad accertamenti psicofisici ed attitudinali.

                               Art. 8.
 
Modalita' di svolgimento della prova
 
1. Durante la prova d'esame, e' fatto assoluto divieto alle
candidate di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero
di mettersi in relazione con altre salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.
2. Nel corso della prova e' vietato alle candidate di portare
seco carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere,
calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e
con l'esterno.
3. La candidata che contravviene a tali disposizioni e' esclusa
dal concorso.

                               Art. 9.
 
Accertamenti psicofisici
 
1. Dopo aver superato la prova d'esame, le candidate sono
sottoposte, nel luogo, nel giorno ed ora, che verranno loro
preventivamente comunicati, agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali.
2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti. Coloro che non si presenteranno a sostenere la suddetta
prova sono escluse dal concorso.
3. Gli accertamenti psico fisici sono effettuati da una
commissione composta da un primo dirigente medico che la presiede e
da quattro medici incaricati del servizio sanitario
dell'Amministrazione Penitenziaria ovvero individuabili secondo le
modalita' di cui al 2° comma dell'art. 120 del decreto legislativo
n. 443/1992.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla
ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica
C2).
5. Qualora il numero delle candidate superi il numero di mille
unita', le commissioni con successivo decreto possono essere
integrate di un numero di componenti tali da permettere, unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un
segretario aggiunto.
6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico fisici la
candidata e' sottoposta ad esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
7. Per gli accertamenti psico fisici di natura specialistica e le
prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della Giustizia e'
autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto
di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita
con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro
del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica, e che non puo'
superare la retribuzione spettante al personale di pari grado
dell'Amministrazione statale.
8. Avverso il giudizio di non idoneita', la candidata puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
9. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica
di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da
due dirigenti medici.
10. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto motivato del Direttore Generale del personale e della
formazione.
11. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione medica di prima e seconda istanza, puo' essere prevista
la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu'
componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione
medica di prima e seconda istanza esaminatrice o con successivo
provvedimento.

                              Art. 10.
 
Accertamenti attitudinali
 
1. Le candidate che risultano idonee agli accertamenti
psico-fisici sono sottoposte ad un esame attitudinale diretto ad
accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una
personalita' sufficientemente matura con stabilita' dell'umore, delle
capacita' di controllare le proprie istanze istintuali, di uno
spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di
critica e di autocritica ed al livello di autostima.
2. La commissione esaminatrice che procede agli accertamenti
attitudinali e' composta da un presidente scelto tra i funzionari
dell'Amministrazione Penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da
due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero
appartenenti all'area funzionale C - posizione economica C2, in
possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici
specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'amministrazione penitenziaria con la qualifica non inferiore
all'ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C - posizione
economica C2.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
attitudinali, alla candidata e' proposta, dalla commissione, una
serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive
ed individuali, integrata da un colloquio.
4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono
predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del
ruolo e della qualifica cui la candidata stessa aspira e sono
approvate con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta del
Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Esse sono
aggiornate sulla base dei contatti e relazioni con istituti
specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della
psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.
5. Avverso al giudizio di non idoneita', la candidata puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica
di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da
due primi dirigenti.
7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Direttore Generale del personale e della formazione.
8. La candidata che non si presenta nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabilita per la prova d'esame, per l'accertamento
dell'idoneita' fisica, psichica e per la valutazione delle qualita'
attitudinali, e' esclusa dal concorso;
9. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente di uno dei componenti o del segretario della
commissione attitudinale di prima e seconda istanza, puo' essere
prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu'
componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento.

                              Art. 11.
 
Graduatoria di merito
 
1. Ultimate le prove d'esame e i successivi accertamenti
psico-fisici e attitudinali, la commissione forma la graduatoria di
merito, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del
precedente art. 7, comma 5, conseguito da ciascuna candidata.
2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.

                              Art. 12.
 
Documentazione amministrativa
 
1. Alle candidate risultate idonee alla prova selettiva, verra'
loro trasmesso tramite posta due modelli appositamente predisposti da
questa amministrazione:
a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua
parte dalla candidata e consegnato al predetto personale, in sede di
esame di accertamento psico-fisico ed attitudinale, unitamente a
copia fotostatica non autenticata del proprio documento d'identita',
con il quale attesti i requisiti per la partecipazione alle riserve
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e quelli
necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di
precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5, commi 4
e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e dalle altre disposizioni
speciali di legge in materia che siano tuttora vigenti;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione
medesima.
2. Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della Giustizia.

                              Art. 13.
 
Graduatoria finale
 
1. Con decreto del Direttore Generale del personale e della
formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, viene
approvata la graduatoria di merito e sono dichiarate le vincitrici e
le idonee del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione all'impiego.
2. La graduatoria delle vincitrici e quella delle idonee sono
pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero della
Giustizia.
3. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.

                              Art. 14.
 
Corsi di formazione e assegnazione
 
1. Le vincitrici del concorso, salvo mancata conversione del
decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, art. 12, sono nominate allieve
agenti del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore
Generale del personale e della formazione e avviate a frequentare un
corso preordinato alla loro formazione professionale, con le
modalita' di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, e successive modifiche.
2. Una volta superati gli esami finali sono nominate agenti del
Corpo stesso e saranno assegnate agli Istituti e ai servizi
dell'Amministrazione Penitenziaria.
3. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso
sono dichiarate decadute dalla nomina.
4. Le candidate dichiarate vincitrici dei posti di cui al
precedente art. 1, comma 2, una volta superati gli esami finali del
predetto corso di formazione, verranno assegnate come prima sede di
servizio ad Istituti e servizi della provincia di Bolzano.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo le
vigenti disposizioni legislative.
 
Roma, 20 gennaio 2006
 
Il direttore generale: Sparacia

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