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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per esami, per l'ammissione di cinquanta allievi al primo
anno del 188° corso dell'Accademia per la formazione di base degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.99 del 16/12/2005 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 05E08174 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 30/1/2006 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
della direzione generale per il personale militare
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale negli
uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Visto l'art. 54 della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente
norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della
Guardia di Finanza;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1988,
n. 574, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale per la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri, modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 83;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psicofisici;
Vista la direttiva tecnica 19 aprile 2000 della Direzione
generale della Sanita' militare, emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva 19 aprile 2000 della Direzione generale della
Sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, modificata con la direttiva
10 aprile 2003;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in
applicazione dell'art. 5, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente i titoli di studio e
gli ulteriori requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi
dell'Accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di
svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative
graduatorie di merito, nonche' la composizione delle commissioni
esaminatrici e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, concernente la
determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle «Scienze della difesa e della
sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2005-2007;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2005, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei
carabinieri nei quali avverra' nell'anno 2006 il reclutamento del
personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota massima di detto
personale che potra' accedere al primo anno del 188° corso
dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri nell'anno accademico 2006/2007;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere nel concorso indetto con il
presente decreto una prova di preselezione cui sottoporre i
concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo,
per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione
amministrativa, qualora il numero delle domande venisse ritenuto
compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e
con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale;
Ritenuto opportuno prevedere che alle prove concorsuali
successive a quella di preselezione previste dal presente decreto
venga ammesso un numero di concorrenti idonei via via decrescente,
sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione
e la copertura dei posti messi a concorso;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di 50
(cinquanta) allievi al primo anno del 188°³ corso dell'Accademia per
la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti, anche se alle armi, di sesso sia maschile che femminile.
Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di
espressa indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di
entrambi i sessi.
3. Il corso, che si svolgera' presso l'Accademia militare di
Modena, avra' inizio dal giorno in cui sara' resa pubblica la
graduatoria di ammissione ed avra' la durata di due anni accademici,
al termine dei quali gli allievi giudicati idonei conseguiranno la
nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo normale
dell'Arma dei carabinieri.
4. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno tenuti a seguire corsi universitari, ad indirizzo
giuridico-amministrativo, presso l'Accademia militare di Modena e
presso la Scuola ufficiali carabinieri di Roma, per il conseguimento
della laurea in «Scienze giuridiche» e successivamente della laurea
specialistica in «Giurisprudenza».
5. Per quanto indicato nel precedente comma 4:
- i concorrenti gia' in possesso della laurea in giurisprudenza
non potranno essere ammessi alla frequenza del corso;
- i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia
avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.
6. Nel concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti
potra' subire modificazioni fino alla data di approvazione della
relativa graduatoria di merito, al fine di soddisfare eventuali
sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla
consistenza del ruolo normale dell'Arma stessa.
7. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei
posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2006.
Art. 2.
Riserve di posti
1. Dei cinquanta posti messi a concorso di cui al precedente
articolo 1 del presente decreto 1 (uno) e' riservato ai concorrenti
in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione
delle domande, dell'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni, 5 (cinque) sono riservati ai frequentatori
delle Scuole militari, sempreche' conseguano al termine dell'anno
scolastico 2005/2006 il diploma di maturita' classica o scientifica e
riportino giudizio di idoneita' in attitudine militare presso dette
Scuole.
2. I posti riservati che non fossero ricoperti per insufficienza
di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione
1. I concorrenti devono:
a) aver compiuto al 31 dicembre 2006 il diciassettesimo anno di
eta' e non aver superato il ventiduesimo anno di eta' alla data del
31 ottobre 2006, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1984 al
31 dicembre 1989, estremi compresi, sia se di sesso maschile che di
sesso femminile.
I marescialli ed i brigadieri dell'Arma dei carabinieri non
devono aver superato il ventottesimo anno di eta' alla data del
31 ottobre 2006.
Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo
n. 490/1997, il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino
o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate. Detta
elevazione non si applica ai marescialli ed ai brigadieri dell'Arma
dei carabinieri;
b) essere cittadini italiani;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nell'Arma dei carabinieri;
e) non essere imputati per delitti non colposi o sottoposti a
misure di prevenzione e di sicurezza, ne' in situazioni incompatibili
con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale
dell'Arma dei carabinieri;
f) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2005/2006 un titolo di studio avente durata
quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita', ovvero un
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano
conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da precedente arruolamento
volontario nelle Forze armate o di polizia o per perdita permanente
dei requisiti di idoneita' fisica;
h) non essere stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se concorrenti di sesso maschile);
i) non essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento o
avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale
militare in servizio permanente.
2. L'ammissione al corso e' subordinata al possesso della
idoneita' sotto il profilo dell'efficienza fisica, sanitario ed
attitudinale, da accertarsi con le modalita' prescritte dai
successivi articoli 8, 9 e 10.
3. L'ammissione al corso dei vincitori e' inoltre subordinata
all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione in
Accademia, del possesso delle qualita' morali e di condotta di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'astensione dai
comportamenti di cui all'art. 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382,
secondo le modalita' prescritte dalla vigente normativa.
4. I requisiti di partecipazione, fermo restando quanto disposto
dal precedente comma 1, lettere a) ed f), devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
indicato nel successivo art. 4, comma 1. Gli stessi, ad eccezione di
quelli di cui al precedente comma 1, lettere a), f) ed i), nonche' i
requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere mantenuti
fino alla ammissione in Accademia.
Art. 4.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
- redatta sull'apposito modulo (fac-simile in Allegato «A», che
costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile
presso le Stazioni carabinieri e, per i soli appartenenti all'Arma
dei carabinieri, presso i rispettivi comandi;
- firmata per esteso dal concorrente. La mancanza di
sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso.
Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra' far vistare la sua
firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore;
- presentata, entro il termine di quarantacinque giorni, a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
ad un qualsiasi comando Stazione carabinieri, ovvero spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa
presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e
concorsi - Viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma. Gli appartenenti
all'Arma dei carabinieri dovranno presentare la domanda entro il
termine sopraindicato al Reparto di appartenenza. I Comandi che
avranno ricevuto le domande di partecipazione al concorso
provvederanno a trasmetterle - con le modalita' che saranno rese note
dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento - viale Tor di Quinto n. 119,
00191 Roma, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
Tali Comandi sono autorizzati a non accogliere le domande che
venissero prodotte dagli interessati oltre il termine perentorio
sopra indicato.
I frequentatori delle Scuole militari dovranno invece presentare,
sempre entro il termine sopraindicato, la domanda al Comando della
Scuola militare che provvedera' a trasmetterla immediatamente al
predetto Centro, dopo avervi apposto il visto di avvenuta
presentazione.
I concorrenti residenti all'estero potranno compilare la domanda
anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di
cui all'Allegato «A», ed inoltrarla, tramite le Autorita'
diplomatiche e consolari, entro il medesimo termine. I militari in
servizio, impiegati all'estero, in localita' ove non vi siano le
predette autorita', potranno presentare, entro il medesimo termine,
la domanda al Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla
immediatamente al predetto Centro, dopo avervi apposto il visto di
avvenuta presentazione. In detti casi per la data di presentazione
fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte
dell'Autorita/Comando ricevente.
2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
b) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova
facoltativa (una sola a scelta fra inglese, francese, tedesco e
spagnolo). I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo,
che intendano sostenere detta prova potranno scegliere solo fra
inglese, francese e spagnolo;
c) il preciso recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta
elettronica.
Il concorrente che successivamente alla presentazione della
domanda venisse incorporato in un reparto/ente militare sara' tenuto
a comunicare subito, a mezzo telegramma, al Ministero della difesa
presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento, Ufficio reclutamento e
concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, il reparto/ente
presso il quale presti servizio ed il relativo indirizzo.
Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, a mezzo
telegramma, al predetto indirizzo ogni variazione del recapito
indicato nella domanda.
L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita'
per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore;
d) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2005/2006.
Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne, a mezzo
telegramma, al Ministero della difesa presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto
n. 119 - 00191 Roma, l'avvenuto conseguimento con il relativo voto.
Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera'
l'esclusione dal concorso.
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello
prescritto per la partecipazione al concorso;
e) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in
servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio
grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio.
Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito
indicato nella domanda di cui alla precedente lettera c), che
potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In
tal caso l'interessato dovra' comunque tenerne informato detto
Comando. Qualora gia' collocato in congedo, invece, dovra' indicare
le date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito
all'atto del congedamento.
Se concorrente di sesso maschile, anche:
- la posizione nei confronti degli obblighi di leva, il
Distretto militare o la Capitaneria di porto di appartenenza,
precisando l'esito della visita di leva, se effettuata, ed il profilo
sanitario che risulta dal documento allegato al foglio di congedo
illimitato provvisorio rilasciato al termine della visita medesima;
- di non essere stato dichiarato «obiettore di coscienza»
ovvero ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 320. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
f) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare
alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto o
ha assolto agli obblighi militari;
- il proprio stato civile;
- la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero,
anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio;
- di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di
idoneita' fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non aver in
corso procedimenti penali, di non aver in corso procedimenti penali
ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di
sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico
precedenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313.
In caso contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni
di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un
eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di
imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
difesa presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento, Ufficio reclutamento e
concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra.
La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere
reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio;
- l'eventuale idoneita' conseguita al termine del tirocinio di
precedente concorso per l'ammissione al corso presso l'Accademia per
la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
- l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'Allegato «F», che costituisce parte integrante del
presente decreto;
- di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
- di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 5.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di preselezione;
b) una prova scritta di cultura generale;
c) prove di efficienza fisica;
d) accertamenti sanitari;
e) accertamenti attitudinali;
f) una prova orale;
g) una prova orale facoltativa di lingua straniera;
h) un tirocinio di durata non superiore a sessanta giorni.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.
3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto della formazione della graduatoria di ammissione alla prova
orale di cui al successivo art. 11, comma 1 (presumibilmente entro il
30 giugno 2006), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove
ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1, lettere
a), b), c), d) ed e).
4. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di
cui al precedente comma 1.
Art. 6.
Prova di preselezione
1. Qualora la prova di preselezione abbia luogo, i concorrenti
che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, ad
eccezione di quelli di cui al successivo comma 2, saranno sottoposti
- con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova
di preselezione, di cui all'Allegato «G», che costituisce parte
integrante del presente decreto. Detta prova consistera' nella
somministrazione di un test comprendente almeno cento domande di
cultura generale, di logica deduttiva, sull'uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e su elementi di
lingua straniera. La prova e' intesa ad accertare il grado di
conoscenza della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e
sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione
civica, di storia, di geografia e della lingua straniera prescelta,
nonche' la capacita' di ragionamento e le caratteristiche
attitudinali dei concorrenti.
2. Sono esonerati dal sostenere la prova di preselezione:
i frequentatori dalle Scuole militari, di cui all'art. 2, comma
1;
i concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio in
precedenti procedure di concorsi per esami per l'ammissione ai corsi
dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri, ma non ammessi per essersi classificati in eccedenza
ai posti disponibili.
3. Il calendario e la sede della suddetta prova, qualora la
medesima abbia luogo - ovvero notizia della non effettuazione della
prova medesima - saranno comunicati con avviso che sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 14 febbraio 2006
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 14 febbraio
2006 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di
verificare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sopracitata di
eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento
della prova.
4. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di
inizio della prova, muniti della ricevuta della raccomandata con cui
hanno spedito la domanda e della carta d'identita' o di altro
documento di riconoscimento, di cui all'art. 5, comma 2, nonche' di
penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Qualora la prova venga svolta in piu' di una sessione in nessun caso
saranno prese in considerazione eventuali richieste di modifica della
sessione di presentazione.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni contenute nel provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto
ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse ed, in quanto
applicabili, quelle degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. In base al numero delle risposte esatte fornite dai
concorrenti nella prova di preselezione verra' formata una
graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a
sostenere le prove successive.
8. I primi 1200 (milleduecento) concorrenti compresi nella
graduatoria di cui al precedente comma 7 e quelli che abbiano
eventualmente riportato lo stesso punteggio del concorrente
collocatosi al milleduecentesimo posto, saranno ammessi a sostenere
la prova scritta di cultura generale di cui al successivo art. 7. Gli
stessi riceveranno dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento, Ufficio reclutamento e
concorsi, entro il mese successivo alla data di svolgimento della
prova preliminare, comunicazione dell'esito di detta prova e
convocazione per sostenere la prova scritta di cui al successivo
art. 7.
9. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro 10
(dieci) giorni dalla data di svolgimento della prova dovranno
ritenersi non ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
generale e pertanto esclusi dal concorso. Essi potranno richiedere
notizie sull'esito della prova di preselezione, dopo la data
suindicata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - U.D.G. - Sezione Relazioni con il pubblico
(tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613) ovvero al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni
con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma (tel. 06/8098.2935)
ovvero consultando il sito web www.carabinieri.it e «www.
persomil.difesa.it».
Art. 7.
Prova scritta di cultura generale
1. La prova scritta, della durata di sei ore, consistera' in un
elaborato da svolgere con le modalita' e sui programmi previsti per
il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado. Alla stessa saranno ammessi i concorrenti di cui al precedente
art. 6, comma 8, nonche' quelli di cui al comma 2 del precedente
art. 6.
Contenuto e modalita' di detta prova sono indicati nel gia'
citato Allegato «G» al presente decreto.
2. Il calendario e la sede della suddetta prova saranno
comunicati con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale - del 14 febbraio 2006 con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - del 14 febbraio 2006 tale
pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva.
3. I concorrenti che abbiano ricevuto la comunicazione di
ammissione alla prova scritta ed i frequentatori delle Scuole
militari di cui all'art. 2, comma 1, nonche' i concorrenti giudicati
idonei al termine del tirocinio in precedenti procedure di concorsi
per esami per l'ammissione ai corsi dell'Accademia per la formazione
di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, ma non ammessi per
essersi classificati in eccedenza ai posti disponibili, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e
nel giorno previsti, almeno un'ora prima di quella di inizio della
prova, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu e
di documento d'identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato
in corso di validita'. Durante lo svolgimento della prova sara'
consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana
messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente
avra' conseguito un punteggio di almeno 18/30i. Tale punteggio sara'
utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi
articoli 11, 15 e 16.
7. I concorrenti che non supereranno la prova non saranno ammessi
a sostenere le successive prove di concorso.
8. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro 45
(quarantacinque) giorni dalla data di svolgimento della prova
scritta, dovranno ritenersi esclusi dal concorso e potranno
richiedere notizie sull'esito della stessa, trascorso il periodo
suindicato, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - U.D.G. - Sezione Relazioni con il pubblico
(tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613) ovvero al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni
con il pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma (tel. 06/8098.2935)
ovvero consultando il sito web e «www.persomil.difesa.it».
Art. 8.
Prove di efficienza fisica
1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti
che supereranno la prova scritta di cultura generale di cui al
precedente art. 7.
2. La convocazione a dette prove sara' data a mezzo lettera
raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi. Nella comunicazione
verra' indicata la sede presso la quale avranno luogo le suddette
prove.
3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita'
definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma
1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle
premesse.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno
presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati
nel successivo art. 12, comma 1.
La mancata presentazione del certificato di idoneita' ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di
validita' determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere
dette prove.
4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
- corsa piana di metri 1500 (tempo massimo 6' e 30"»).
- piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni);
- salto in alto (minimo 120 centimetri, massimo tre tentativi).
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso maschile e' riportato nell'Allegato «H», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
- corsa piana di metri 1500 (tempo massimo 7' e 30"»);
- piegamenti sulle braccia (minimo 12, tempo limite 2' senza
interruzioni);
- salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi).
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso femminile e' riportato nel gia' citato Allegato «H» al
presente decreto.
6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei
precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di non idoneita' da
parte della commissione di cui al successivo art. 14, comma 1,
lettera b) e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinali e l'esclusione dal concorso.
Il superamento dei citati esercizi determinera' giudizio di
idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un
punteggio secondo le modalita' indicate nell'Allegato «H» al presente
decreto, fino ad un massimo di 1,5.
Il gia' citato Allegato «H» contiene disposizioni circa le
modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno
tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti
di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
7. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo
valida giustificazione da documentare entro il giorno di
presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al
predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di
riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/33566906) entro il
giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere
disposta purche' risulti compatibile con la data di formazione della
graduatoria di ammissione alla prova orale indicata al precedente
art. 5, comma 3.
Art. 9.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri,
viale Tor di Quinto n. 119 - Roma, a cura della commissione di cui
all'art. 14, comma 1, lettera c), ad accertamenti volti alla verifica
del possesso dell'idoneita' sanitaria al servizio permanente quali
ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida
giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A
tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro -
Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo
telegramma o fax - n. 06/33566906) entro il giorno di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo
dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione vale quanto indicato nel
precedente art. 8, comma 7, del presente decreto.
3. L'idoneita' sanitaria dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,
citato nelle premesse e con quelle definite nel provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto
ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. L'accertamento
dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita.
4. I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso di una
statura non inferiore a m. 1,70, se di sesso maschile, non inferiore
a m. 1,65 se di sesso femminile.
5. La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
- cardiologico con E.C.G.;
- oculistico;
- odontoiatrico;
- otorinolaringoiatrico;
- psichiatrico;
- ortopedico;
- analisi completa delle urine;
- analisi del sangue concernente:
*emocromo completo;
*glicemia;
*creatininemia;
*transaminasemia (ALT-AST);
*bilirubinemia totale e frazionata;
*G6PDH (metodo quantitativo).
I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti ad
accertamento ginecologico.
La Commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
6. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici
indicati nel precedente comma 3.
7. La Commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
- «idoneo» con indicazione del profilo sanitario di cui al
successivo comma 8 e del punteggio calcolato secondo i criteri
indicati nel successivo comma 9;
- «non idoneo» con l'indicazione del motivo.
8. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti in possesso dei
requisiti indicati al precedente comma 3, cui sia stato attribuito il
seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO)
2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2;
apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artromuscolare superiore (LS) 2;
apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI 2; vista (VS) 2; udito
(AU) 2.
9. Ai concorrenti giudicati idonei la Commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Fermo restando che
per la caratteristica somato-funzionale psiche (PS) il coefficiente 2
determinera' giudizio di non idoneita', ad ogni coefficiente 2 di
ciascuna delle altre caratteristiche somato-funzionali sara'
attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del
profilo stesso, invece, ad eccezione del coefficiente psiche (PS),
sara' attribuito un incremento di punti 0,1. Pertanto, il punteggio
massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di
punti 0,8.
10. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati
affetti da:
- imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
- imperfezioni ed infermita' per le quali le vigenti direttive
per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione del
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali e del
coefficiente 2 nella caratteristica somato-funzionale psiche (PS);
- disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
- positivita' ai cataboliti urinari da confermarsi presso un
ospedale militare, per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario
od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
- tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri;
- malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso.
11. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo, pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
12. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
successivo art. 12, comma 1, la Commissione non potra' in nessun caso
procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del gia' citato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare.
Art. 10.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti, sempre presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, a cura della Commissione di cui al successivo art. 14,
comma 1, lettera d), ad accertamenti attitudinali, per il
riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle
mansioni di ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri, di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo
valida giustificazione da documentare entro il giorno di
presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al
predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di
riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/33566906) entro il
giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
del motivo dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione vale quanto
indicato nel precedente art. 8, comma 7, del presente decreto.
3. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel
provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m),
del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse.
4. Al termine degli accertamenti attitudinali la Commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneita' o di non idoneita', senza attribuzione di punteggi
incrementali. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta
stante, e' definitivo. I concorrenti giudicati non idonei, pertanto,
non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e
di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno
indossare l'uniforme. Gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo
ordinario) a carico dell'Amministrazione militare.
Art. 11.
Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera
1. I concorrenti risultati idonei nelle prove e negli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 saranno
iscritti, a cura della Commissione di cui al successivo art. 14,
comma 1, lettera a), in una graduatoria formata ai fini
dell'ammissione alla prova orale.
2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova
scritta di cultura generale, nelle prove di efficienza fisica e negli
accertamenti sanitari.
3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria saranno
convocati alla prova orale i primi 180 (centottanta), di cui almeno
18 (diciotto) allievi delle scuole militari ed almeno 1 (uno) in
possesso dell'attestato di bilinguismo.
4. Nella graduatoria di cui al precedente comma 1, i posti
eventualmente non ricoperti da concorrenti appartenenti alle
categorie di riservatari nella misura prevista dal precedente comma
3, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine
della graduatoria medesima.
5. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, a
parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della
formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'art. 5,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e l'art. 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986,
n. 958.
6. La convocazione per sostenere detta prova sara' data a mezzo
lettera raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi.
7. La prova orale vertera' sulle materie di cui al programma
riportato nell'Allegato «G» che costituisce parte integrante del
presente decreto.
8. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla saranno
esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro
il giorno stesso della prova, sara' valutato dalla Commissione ai fmi
della eventuale riconvocazione. A tal fine gli interessati dovranno
far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento -
Ufficio reclutamento e concorsi, richiesta di riconvocazione (a mezzo
telegramma o fax - n. 06/3356.6906) entro il giorno di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo
dell'assenza. La riconvocazione potra' essere tuttavia disposta solo
se compatibile con la data di formazione della graduatoria di
ammissione al tirocinio di cui al successivo art. 15, comma 1, del
presente decreto.
9. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato
un punteggio di almeno 18/30i, utile ai fini della formazione delle
graduatorie di cui ai successivi articoli 15 e 16.
10. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i
concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato Allegato «G» al presente decreto.
I concorrenti che non intendessero sostenere piu' detta prova
dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso
saranno esonerati dal sostenerla.
11. Ai concorrenti che supereranno detta prova sara' assegnata
una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il
seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui
ai successivi articoli 15 e 16:
- da 0/30i a 17,999/30i = 0;
- da 18/30i a 20,999/30i = 0,25;
- da 21/30i a 23,999/30i = 0,50;
- da 24/30i a 26,999/30i = 0,75;
- da 27/30i a 30/30i = 1,00.
Art. 12.
Documenti
1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere
sottoposti alle prove di efficienza fisica e, qualora idonei,
all'accertamento dell'idoneita' sanitaria e attitudinale, all'atto
della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti:
- certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera, in corso di validita' rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente
al 1° novembre 2005 ovvero dovra' essere valido almeno fino al
31 ottobre 2006. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere le prove
di efficienza fisica;
- referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la
data di presentazione (solo se di sesso femminile) per lo svolgimento
in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la
finalita' indicate nel precedente art. 9, comma 11;
- certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata, attestante la recente
effettuazione, da non piu' di tre mesi, dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C, sia antigenici sia anticorporali.
- esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo
referto rilasciato da organi sanitari militari o struttura pubblica o
privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli
accertamenti sanitari;
- referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i tre mesi
precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di sesso
femminile).
- atto di assenso, in carta semplice, conforme all'Allegato «B»
al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di
presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica). La
mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione
del concorrente minorenne.
- dichiarazione di consenso all'effettuazione degli esami
radiologici, conforme all'Allegato «L» che costituisce parte
integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori
o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in
mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di
presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica e
non forniti del relativo referto di cui al precedente quarto alinea
del presente comma). La mancata presentazione di detta dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne
agli esami radiologici.
Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere
prodotte in originale o in copia conforme.
2. All'atto della presentazione all'Accademia militare di Modena
per il tirocinio i concorrenti dovranno consegnare i seguenti
documenti:
- fotografia recente senza copricapo, formato tessera (4 x 5),
con scritto in basso a tergo, in calligrafia leggibile, cognome, nome
e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla
fotografia;
- certificato, in carta semplice, di avvenuta vaccinazione
antitetanica e antitifica, per coloro che vi siano eventualmente
stati sottoposti (scheda o libretto sanitario per i concorrenti
militari).
Dovranno inoltre reiterare con dichiarazione sostitutiva
sottoscritta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione
concernente la propria posizione giudiziaria di cui al precedente
art. 4, comma 2, lettera f).
3. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso
l'Accademia militare di Modena i concorrenti gia' alle armi e quelli
richiamati dal congedo dovranno rilasciare, a seconda del proprio
stato, una delle seguenti dichiarazioni:
- se ufficiali: dichiarazione (modello in Allegato «C») di
rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal
ruolo di appartenenza, ai sensi degli articoli 70 e 71 della legge
10 aprile 1954, n. 113 e dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964,
n. 1414;
- se personale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri
dichiarazione (modello in Allegato «D») di rinuncia al grado
rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza,
ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198
e successive modificazioni;
- se sottufficiali delle altre Forze armate: dichiarazione
(modello in Allegato «D») di rinuncia al grado rivestito, necessaria
per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art.
60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dell'art. 3 della
legge 18 dicembre 1964, n. 1414;
- se volontari in servizio permanente: dichiarazione (modello in
Allegato «D») di rinuncia al grado rivestito, necessaria per la
cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 30 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- se carabinieri in ferma volontaria, volontari in ferma o
graduati di truppa: dichiarazione (modello in Allegato «E») di
rinuncia al grado rivestito e di proscioglimento dalla ferma
volontaria contratta.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in
qualita' di allievo al corso regolare presso l'Accademia militare di
Modena. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dal personale in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, dagli ufficiali, dai
sottufficiali e dai volontari in servizio permanente delle altre
Forze armate, qualora non conseguano la nomina a sottotenente in
servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, riscritti nel
ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sara'
computato nell'anzianita' di grado.
4. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti
a frequentare gli allievi, a richiesta del Comando dell'Accademia
militare di Modena, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la non iscrizione
per l'anno accademico 2005/2006 presso alcuna Universita'. I
concorrenti provenienti dalle Scuole militari dovranno inoltre
dichiarare di aver frequentato il corso di studi e di aver conseguito
il titolo prescritto presso la Scuola militare di provenienza al
termine dell'anno scolastico 2005/2006.
I concorrenti che siano ancora minorenni all'atto della richiesta
da parte dell'Accademia militare di Modena dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore.
Art. 13.
Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'art. 5 del presente decreto sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni,
nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 5 del
presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento
della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il
rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova
orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a
dieci giorni, per le prove scritte.
Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti
per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria
sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 14.
Commissioni
1. Con successivi decreti saranno nominate:
a) la Commissione esaminatrice per la valutazione della prova
di preselezione, per la prova scritta di cultura generale, per le
prove orali e per la formazione delle graduatorie;
b) la Commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali e per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo
art. 15, comma 18, agli idonei al termine del tirocinio;
e) la Commissione per la valutazione dei frequentatori al
termine del tirocinio.
2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore
a generale di brigata, presidente;
- due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri;
- due docenti di materie letterarie, membri aggiunti per la prova
scritta di cultura generale;
- quattro docenti o esperti, membri aggiunti per la prova orale,
rispettivamente, di matematica, di storia, di geografia e di
educazione civica;
- un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della
difesa, appartenente all'area funzionale «C», posizione non inferiore
a «C/2», segretario senza diritto a voto.
Qualora il numero dei concorrenti effettivamente presentatisi a
sostenere la prova scritta risulti superiore a 1.000, verra' nominata
apposita Sottocommissione, cosi' composta:
- l'ufficiale generale di cui al precedente comma 2, primo
alinea;
- due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri;
- due docenti di materie letterarie, membri aggiunti;
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della
difesa, appartenente all'area funzionale «C», posizione non inferiore
a «C/2», segretario aggiunto senza diritto a voto.
3. La Commissione, di cui al precedente comma 1, lettera b),
sara' composta da:
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
- due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a capitano, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di
grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.
La Commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di
personale medico.
4. La Commissione del Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri, di cui al precedente comma 1,
lettera c), sara' composta da:
- un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
- due ufficiali medici in servizio, membri, di cui il meno
elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera'
anche le funzioni di segretario.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La Commissione del Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri, di cui al precedente comma 1,
lettera d), sara' composta da:
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di «perito
selettore attitudinale», membro;
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, iscritto
all'albo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta Commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di personale del Centro nazionale di selezione
e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
6. La Commissione, di cui al precedente comma 1, lettera e),
sara' composta da:
- Comandante dell'Accademia militare, presidente;
- Comandante del reggimento allievi, membro;
- Comandante di battaglione, membro;
- Comandante di compagnia, membro;
- Comandante di plotone, membro e segretario.
Art. 15.
Tirocinio
1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita'
nella prova orale di cui al precedente art. 11 saranno iscritti, a
cura della Commissione di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera
a), in una graduatoria di ammissione al tirocinio.
2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente
nella prova scritta di cultura generale, nelle prove di efficienza
fisica, negli accertamenti sanitari, nella prova orale e nella prova
orale facoltativa di lingua straniera.
3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, a
parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della
formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'art. 5,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e l'art. 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986,
n. 958.
4. Dei concorrenti idonei iscritti in graduatoria ne saranno
convocati al tirocinio, che si svolgera' presso l'Accademia militare
di Modena, i primi 60 (sessanta), di cui almeno 6 (sei) allievi delle
Scuole militari ed almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di
bilinguismo.
5. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei
nella misura prevista dal precedente comma 4 saranno devoluti agli
altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima.
6. Successivamente, secondo l'ordine della graduatoria, potra'
essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello
degli assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti
nei primi sei giorni di frequenza.
7. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al corso,
dovranno essere sottoposti al test di gravidanza nelle urine e
qualora ammessi alla frequenza del 188°³ corso dell'Accademia per la
formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dovranno
essere nuovamente sottoposti a detto test.
8. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della
idoneita' sanitaria precedentemente riconosciuta, e' facolta'
dell'Accademia militare di Modena inviare detti concorrenti
all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine
di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da
determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' alla
frequenza del tirocinio.
9. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno:
- in qualita' di allievi carabinieri, se in congedo illimitato
e non rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale di complemento
in congedo;
- con il grado gia' rivestito, se ufficiali di complemento o
sottufficiali gia' collocati in congedo. Per tali concorrenti si
provvedera' al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio;
- con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno
posti, a cura degli Enti di appartenenza, nella posizione di
comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
10. Il personale in servizio permanente e quello in ferma
volontaria dell'Arma dei carabinieri, gli ufficiali, i sottufficiali
ed i volontari in servizio permanente ed in ferma breve delle altre
Forze armate durante il tirocinio continueranno a percepire dagli
Enti di appartenenza gli assegni spettanti.
11. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli
allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio
e verra', inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da
restituire in caso di mancata ammissione al corso regolare.
12. Il tirocinio avra' una durata non superiore a sessanta
giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita'
militari e scolastiche.
l3. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti, a
cura della Commissione di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), ad
ulteriori prove ed accertamenti per la valutazione del rilevamento
comportamentale - riferito alla perseveranza nel raggiungimento degli
obiettivi, al senso di responsabilita', all'emotivita', alla
capacita' di concentrazione e ragionamento, alla capacita' di
adattamento alla vita militare in termini di motivazione, al senso
della disciplina, alla capacita' d'integrazione ed all'effettivo
dispiegamento «sul campo» delle potenzialita' riscontrate nel corso
degli accertamenti attitudinali di cui all'art. 10. Dette prove si
svolgeranno con le modalita' definite con provvedimento dirigenziale
del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.
14. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i
frequentatori che rinuncino alla prosecuzione del tirocinio e coloro
che maturino assenze prolungate, anche non continuative - tra le
quali rientrano i ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, e private - che superino complessivamente la meta'
della durata del tirocinio medesimo.
15. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati
dall'Istituto i frequentatori del tirocinio per i quali venisse
accertato presso una struttura sanitaria militare l'eventuale
positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per
l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti,
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
16. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che
al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla Commissione
dell'Accademia militare di cui al precedente art. 14, comma 1,
lettera e), la quale formulera' il giudizio nei riguardi di ciascun
frequentatore, tenendo conto del rendimento globale relativo a:
- capacita' e resistenza fisica. Nell'allegato «I» che
costituisce parte integrante del presente decreto sono riportate le
prove cui saranno sottoposti i concorrenti ai fini dell'accertamento
della capacita' e resistenza fisica, con indicazione delle
prestazioni minime richieste per il conseguimento del voto di
sufficienza espresso in trentesimi;
- rilevamento comportamentale - riferito all'aspetto esteriore,
alla correttezza formale, alla disinvoltura ed alla comunicazione
verbale, nonche' al rendimento nelle istruzioni pratiche;
- idoneita' ad affrontare le attivita' scolastiche.
17. I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio
di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.
18. Per ciascuno dei concorrenti giudicati idonei dalla
Commissione dell'Accademia militare di cui all'art. 14, comma 1,
lettera e), la Commissione del Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 14, comma 1,
lettera d), valutera' i risultati conseguiti, attribuendo un
punteggio da 0 (zero) fino ad un massimo di 4 (quattro) punti, utile
ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo
art. 16, comma 1, determinato esclusivamente sulla scorta:
- delle risultanze che emergeranno dall'insieme delle prove e
degli accertamenti per la valutazione del rilevamento
comportamentale, riferito ai profili indicati nel precedente comma
13;
- dei giudizi analitici formulati dalla Commissione
dell'Accademia militare riguardo la capacita' e la resistenza fisica,
il rilevamento comportamentale (riferito all'aspetto esteriore, alla
correttezza formale, alla disinvoltura ed alla comunicazione verbale,
nonche' al rendimento nelle istruzioni pratiche) e l'idoneita' ad
affrontare le attivita' scolastiche di ciascun concorrente, di cui al
precedente comma 16.
Art. 16.
Graduatoria finale di ammissione al corso
1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio
saranno iscritti dalla Commissione di cui al precedente art. 14,
comma 1, lettera a), nella graduatoria finale di ammissione al corso.
2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente
nella prova scritta di cultura generale, nelle prove di efficienza
fisica, negli accertamenti sanitari, nella prova orale, nella prova
orale facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio.
3. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'art. 5, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
l'art. 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
4. La graduatoria generale di merito formata dalla Commissione
esaminatrice, trasmessa dal Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare, sara' approvata con
decreto dirigenziale.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla
frequenza del corso regolare, secondo l'ordine della graduatoria, i
concorrenti idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso,
tenuto conto delle riserve di posti previste dal precedente art. 2.
6. Qualora i posti riservati non fossero ricoperti per
insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le
disposizioni di cui al precedente art. 2, comma 2.
Art. 17.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare tramite il Centro Nazionale di Selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati
vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
- il certificato generale del casellario giudiziale;
- il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri
per gli iscritti nelle liste della leva di mare e per coloro che
siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello
Stato.
Art. 18.
Esclusioni
1. L'Amministrazione della difesa puo', con provvedimento
motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi
concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti
prescritti per essere ammesso all'Accademia per la formazione di base
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, nonche' escludere il
medesimo dalla frequenza del corso regolare, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato durante il corso stesso.
Art. 19.
Vincoli di servizio - Disposizioni varie
1. Tutti gli ammessi alla frequenza del tirocinio dovranno
contrarre all'atto della presentazione presso l'Accademia militare
una ferma volontaria di mesi due quali allievi carabinieri, dalla
quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al
tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi al corso.
2. I concorrenti che siano ufficiali di complemento o
sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado
rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Accademia
militare per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente
la data di ammissione al corso in qualita' di allievi. Essi saranno
ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza
del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi
all'Accademia.
3. I concorrenti che all'atto della presentazione presso
l'Accademia militare per la frequenza del tirocinio siano gia' alle
armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino
all'eventuale ammissione all'Accademia, nella posizione di comandati
o aggregati presso l'Accademia e saranno rinviati agli Enti di
provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del
tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque, ammessi al
corso.
4. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a
cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia,
ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.
5. Tutti coloro che saranno ammessi al corso presso l'Accademia
militare acquisiranno la qualifica di allievi, dovranno contrarre una
ferma volontaria di tre anni e dovranno assoggettarsi alle leggi ed
ai regolamenti militari come allievi carabinieri. Coloro che non
sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari
all'ammissione e rinviati dall'Istituto.
6. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione al corso,
qualunque sia la loro provenienza, dovranno sottoscrivere una
dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'obbligo di
rimanere in servizio per un periodo di nove anni che, ai sensi delle
vigenti disposizioni, dovranno assumere all'atto della nomina a
Sottotenente in servizio permanente, come prescritto dal successivo
art. 21.
Art. 20.
Trattamento economico degli Allievi
1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dal
personale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e dai
sottufficiali e dai volontari in servizio permanente delle altre
Forze armate, sono a carico dell'Amministrazione della difesa.
2. Agli allievi provenienti senza soluzione di continuita' dai
ruoli del complemento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma
dei carabinieri, dal ruolo dei marescialli dell'Arma dei carabinieri,
dal ruolo dei brigadieri ovvero dagli appuntati e carabinieri,
nonche' dai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di
truppa delle altre Forze armate, qualora gli emolumenti fissi e
continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella
nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla
relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni
normative a carattere generale.
3. Agli allievi non provenienti dai ruoli di cui al precedente
comma 2 sono corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo
le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 21.
Nomina a Sottotenente
1. Gli allievi giudicati idonei al termine del corso saranno
nominati sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale
dell'Arma dei carabinieri, sempreche' contraggano una ferma di nove
anni, che assorbe quella precedentemente contratta, ai sensi
dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 298.
Art. 22.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri per le finalita' di gestione
del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2005
Ammiraglio di Squadra: Lucidi
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