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UNIVERSITA' DI FOGGIA
Concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
internazionale di ricerca - primo ciclo (Irlanda - Italia) in
"Biotecnologia dei batteri lattici: ingegneria genetica ed
enzimologia".
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.38 del 15/5/2001 |
Ente: | UNIVERSITA' DI FOGGIA |
Località: | Foggia (FG) |
Codice atto: | 001E4184 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 14/6/2001 |
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IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1999, n. 313 che
regolamenta il processo di internazionalizzazione del sistema
universitario;
Visto l'accordo di collaborazione scientifica tra Faculty of Food
Science and Technology, University College Cork, Ireland e
Universita' degli studi di Foggia, Italia;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Foggia, approvato dal senato
accademico nella seduta del 20 gennaio 2000;
Vista la delibera del senato accademico del 15 settembre 2000,
nella quale sono state apportate modifiche al regolamento di ateneo
in materia di dottorato di ricerca;
Vista la delibera del Consiglio d'Istituto del 6 febbraio 2001;
Vista la delibera del Consiglio d'amministrazione del 28 febbraio
2001;
Viste le delibere del senato accademico del 6 e del 21 febbraio
2001;
Decreta:
Art. 1.
E' istituito il primo ciclo relativo ai dottorati di ricerca
aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di
Foggia.
E' indetto concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca di durata triennale in "Biotecnologia
dei batteri lattici: ingegneria genetica ed enzimologia"; facolta'
d'agraria;
Il numero degli ammessi al dottorato sara' di 3.
Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso
d'ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazione di
cittadinanza ed eta', coloro i quali siano in possesso dei seguenti
diplomi di laurea:
scienze e tecnologie alimentari;
scienze agrarie;
chimica;
scienze naturali;
scienze biologiche;
chimica e tecnologie farmaceutiche.
Costituira' requisito per presentare la domanda di ammissione al
corso, il possesso del diploma di laurea o di titolo equipollente,
conseguito presso universita' straniere.
Potranno partecipare agli esami di ammissione coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea entro luglio 2001.
In tal caso l'ammissione verra' disposta con riserva e il
candidato sara' tenuto a comunicare tempestivamente e comunque prima
dell'inizio del dottorato, a pena di decadenza, l'avvenuto
conseguimento di laurea.
La durata del corso, a partire dal primo giorno del mese di
settembre 2001, sara' triennale e la lingua ufficiale quella inglese.
I cittadini italiani, comunitari e stranieri in possesso di
titolo accademico straniero che non sia gia' stato dichiarato
equipollente alla laurea, dovranno, unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato, farne espressa richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso, e, corredare la domanda medesima, dei
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza richiesta.
Detti documenti, debitamente tradotti, dovranno essere
legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero, secondo le norme che disciplinano l'ammissione
di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Art. 3.
Le domande di partecipazione al corso dovranno essere redatte in
carta libera secondo lo schema del fac-simile allegato al presente
bando, di cui fa parte integrante, completate dalle notizie e dagli
elementi in esso richiesti.
Dovranno essere inoltrate al rettore dell'Universita', via
IV novembre 1 - 71100 Foggia, direttamente o a mezzo di raccomandata
postale con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla
data di pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro postale accettante la raccomandata.
Ai sensi della legge 5 dicembre 1992 n. 104, i portatori di
handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esami,
dovranno indicare nelle domande gli ausili necessari per lo
svolgimento delle prove stesse e l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza (specificando il codice di avviamento postale
ed il numero telefonico) ed il recapito eletto agli effetti del
concorso, nel caso in cui questo ultimo sia diverso rispetto alla
residenza. Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari
e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria
ambasciata in Italia, eletta quale domicilio;
d) l'esatta denominazione del dottorato al cui concorso intende
partecipare;
e) la propria cittadinanza;
f) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una universita' straniera, nonche' la data del decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
h) la conoscenza della lingua inglese;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento del proprio recapito o residenza;
l) i portatori di handicap, ai sensi della legge 5 dicembre
1992 n. 104, devono indicare gli ausili necessari in relazione al
proprio handicap ed eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento
della prova;
k) le candidature devono essere redatte in lingua inglese e
presentate entro i termini specificati dal presente bando.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
La domanda, siglata dal tutore del paese d'origine del
dottorando, deve essere presentata dal rettore dell'universita' o suo
delegato e corredata dall'accordo di collaborazione scientifica e
didattica, firmata dai responsabili di ciascuna delle due istituzioni
o da loro delegati.
Art. 4.
La commissione per l'esame d'ammissione, costituita nell'ambito
del collegio dei docenti in conformita' della normativa vigente,
procedera' alla valutazione scritta e orale dei candidati su
tematiche scientifiche inerenti il soggetto del dottorato di ricerca.
L'esame orale di ammissione sara' sostenuto in lingua inglese.
Per i candidati italiani sara' previsto un esame in lingua
inglese volto a comprovare una buona conoscenza della medesima.
L'esame di lingua inglese sara' valutato dalla stessa commissione
integrata da un docente o lettore universitario di lingua inglese.
Le prove d'esame si svolgeranno si svolgeranno presso
l'Universita' degli studi di Foggia nei locali che verranno indicati
con le modalita' specificate nei commi successivi.
La convocazione per la prova orale avverra' a mezzo lettera
raccomandata, con avviso di ricevimento, con l'indicazione del
giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida.
Art. 5.
Saranno ammessi tre candidati per ogni ciclo di dottorato, che
avra' la durata di tre anni.
Organo Supremo del dottorato di ricerca e' il collegio dei
docenti. Esso sara' composto in maniera paritaria dai rappresentanti
scientifici delle due Istituzioni Italia - Irlanda.
E' comunque prevista l'eventuale partecipazione di docenti di
altre Universita' europee.
La commissione per l'esame d'ammissione sara' formata nell'ambito
dei componenti il collegio dei docenti ed anch'essa sara' composta in
maniera paritaria.
La commissione esaminera' l'elaborato scritto e valutera'
oralmente i candidati su tematiche scientifiche inerenti l'argomento
del dottorato in senso generale e specifiche, relativamente ad una
discussione all'elaborato scritto.
Per ciascuno degli ammessi al corso di dottorato saranno nominati
due docenti guida (tutori) ciascuno appartenente ad una delle due
istituzioni ai quali spettera' la supervisione dell'attivita' di
ricerca.
Art. 6.
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso. In caso di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima
dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.
Art. 7.
I candidati ammessi al corso dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il
termine perentorio di quindici giorni successivi al ricevimento della
richiesta, i seguenti documenti in carta libera:
a) domanda d'iscrizione al corso di dottorato da compilarsi su
apposito modello predisposto da questa amministrazione, corredata dai
seguenti documenti;
b) una fotocopia del documento d'identita', debitamente
firmata;
c) una fotocopia del codice fiscale;
d) due fotografie debitamente firmate a tergo;
e) autocertificazione di cittadinanza;
f) autocertificazione relativa al possesso di scuola secondaria
superiore (allegando possibilmente fotocopia del diploma medesimo);
g) autocertificazione relativa alla laurea posseduta;
h) dichiarazione di non iscrizione a una scuola di
specializzazione o ad uncorso di laurea e nell'affermativa, l'impegno
scritto a sospendere la frequenza prima dell'inizio del corso;
I cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli stati
d'appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Art. 8.
Il pubblico dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda, per tutta la durata del corso, in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegno.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Art. 9.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi del dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Durante il corso, il dottorando puo' essere autorizzato dal
collegio dei docenti, per esigenze relative alla ricerca, a svolgere
eventuali periodi di studio all'estero o di stage presso soggetti
pubblici o privati.
Art. 10.
I dottorandi sono tenuti alla redazione semestrale di rapporti
tesi a comprovare i progressi della ricerca condotta e dei risultati
conseguiti. Tali rapporti saranno valutati dal collegio dei docenti,
i quali, nello stesso tempo, se necessario sono autorizzati a fornire
indicazioni utili al raggiungimento degli obiettivi della ricerca.
Oltre alla redazione della tesi finale di dottorato, i dottorandi
saranno tenuti alla pubblicazione dei risultati della ricerca su
riviste di quotazione internazionale.
Art. 11.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue al superamento dell'esame finale che
puo' essere ripetuto una sola volta.
La commissione giudicatrice dell'esame finale, su proposta del
collegio dei docenti, sara' composta dai tutor, da un esaminatore
esterno, di nazionalita' diversa da quella italiana ed irlandese, e
da un esaminatore interno, italiano o irlandese, non appartenente al
collegio dei docenti.
Art. 12.
Ai fini della legge n. 675/1996, l'Universita' si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai
candidati. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalita' connesse e strumentali al concorso di cui trattasi.
Art. 13.
Il presente bando sara' inviato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
4a serie speciale - "Concorsi ed esami" e reso pubblico anche per via
telematica al sito internet http://www.unifg.it
>
Art. 14.
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla
disponibilita' legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Foggia, 18 aprile 2001
Il rettore: Muscio
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