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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 15
posti di orchestrale presso la banda musicale dell'Arma dei
Carabinieri.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.44 del 3/6/2016 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 16E02604 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 4/7/2016 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla
legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni, in
particolare l'art. 3, comma 1 laddove e' previsto che il personale
militare e delle Forze di Polizia rimanga disciplinato dai rispettivi
ordinamenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giungo 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, 165 e successive modifiche, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n.
2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
direzione generale per il personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare,
l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica,
delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2016);
Visto il regolamento interno della Scuola Marescialli e
Brigadieri dei Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in data 22 agosto 2012
e successive modifiche e integrazioni;
Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell'art.
625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, recante
«Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», dell'art.
19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante
«Specificita' delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco», dell'art. 51, comma 8, ultimo
periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
«Programmazione delle assunzioni e norme interpretative» e dell'art.
3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato, inoltre, che la specialita' sopra descritta si
giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni
svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di
conseguenza, il citato decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di
prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati
all'eta', all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale
(articoli 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700);
Tenuto conto che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti
in questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui
agli articoli 634. 682, 760 e 1047 del citato decreto legislativo n.
66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi
di cui trattasi, alla luce della necessita' di non precludere la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e attualmente mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla
specificita' quale sopra descritta;
Vista la nota M_D SSMD REG 2016 0055324 del 19 aprile 2016 con
cui lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto «nulla
osta» all'emanazione del bando di concorso per 15 orchestrali del
ruolo musicisti dell'Arma dei carabinieri;
Vista la lettera n. 124/1-10-2015 del 4 maggio 2016 con cui il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi
di programmazione del concorso di orchestrali del ruolo musicisti
dell'Arma dei carabinieri;
Ravvisata la necessita' d'indire un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il ripianamento dei posti da orchestrale presso la
banda musicale dell'Arma dei carabinieri;
Ravvisata l'opportunita', per motivi di economicita' e di
speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere la possibilita'
di effettuare una prova preliminare a cui sottoporre i candidati,
qualora il numero delle domande fosse elevato;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 15
posti di orchestrale presso la banda musicale dei Carabinieri, cosi'
suddivisi:
a) un posto di Maresciallo aiutante per 1° clarinetto soprano in
Sib n. 1 (1^ parte «A»);
b) due posti di Maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti
strumenti (2^ parte A):
1) 2° Flicorno tenore in Sib;
2) Flicorno basso Grave in Fa;
c) quattro posti di Maresciallo capo, uno per ciascuno dei
seguenti strumenti (2^ parte B):
1) 2° Flauto (obbligo dell'Ottavino);
2) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 7;
3) 1° Contrabasso ad Ancia;
4) 2° Trombone tenore;
d) tre posti di Maresciallo ordinario, uno per ciascuno dei
seguenti strumenti (3^ parte A)
1) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 9;
2) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 5;
3) Flicorno basso grave in Mib;
e) cinque posti di Maresciallo ordinario, uno per ciascuno dei
seguenti strumenti (3^ parte B):
1) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 11;
2) 2° Saxofono baritono in Mib;
3) 2° Contrabasso ad Ancia;
4) 5° Corno (FA-Sib);
5) 3° Flicorno contrabbasso in Sib.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare o annullare
il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione al corso di formazione per i vincitori, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale. In tal
caso, l'Amministrazione della Difesa provvedera' a darne formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che:
a) abbiano compiuto il 18° e non superato il giorno di
compimento del 40° anno di eta' alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande. Tale limite e' elevato di cinque anni
per i militari dell'Arma dei carabinieri, delle Forze armate e dei
Corpi di polizia in attivita' di servizio. Per gli:
allievi del centro addestramento musicale, di cui all'art. 1509
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si prescinde dal limite
di eta';
orchestrali della banda musicale dell'Arma dei carabinieri che
concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si
prescinde dal limite massimo di eta';
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
ne' si trovino in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo
dell'Arma dei carabinieri;
d) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; l'accertamento
di tale requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei
carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente;
e) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2015/2016 il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato
dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari
dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche ed integrazioni. Il candidato che abbia conseguito il
titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a
quello richiesto per la partecipazione al concorso allegando alla
domanda di partecipazione idonea documentazione;
f) abbiano conseguito in un conservatorio statale o in altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine
di cui all'allegato A (art. 1517 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66). L'ammissione dei candidati che abbiano conseguito
titoli di studio all'estero e' subordinata all'equipollenza del
titolo a quello previsto. In proposito gli interessati dovranno
allegare al titolo di studio una dichiarazione di equipollenza
rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta; i diplomi e
i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente
riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi
(art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000);
g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
Polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psicofisica;
h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) siano in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al
servizio incondizionato;
j) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi dell'art. 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n.
230, fatto salvo il caso di soggetti che abbiano presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, decorsi
almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo,
come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66. In tal caso, la dichiarazione dovra' essere esibita all'atto
della presentazione agli accertamenti sanitari di cui all'art. 7.
2. I militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei
Sovrintendenti ed al ruolo degli Appuntati e Carabinieri, gli
Ispettori, nonche' gli allievi Carabinieri, oltre ai requisiti
indicati al comma 1, dovranno:
a) essere idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che
risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con
riserva fino all'effettuazione degli accertamenti sanitari di cui
all'art. 7;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio, o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu'
gravi della consegna;
c) non aver riportato nell'ultimo biennio, o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a
«nella media», ovvero, in rapporti informativi, giudizi
corrispondenti;
d) non essere stati giudicati, se appartenenti al ruolo
Sovrintendenti e al ruolo Appuntati e Carabinieri, inidonei
all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;
e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi.
3. La nomina ad orchestrale della banda musicale dell'Arma dei
carabinieri e' inoltre subordinata al riconoscimento del possesso
dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le
modalita' indicate negli articoli 7 e 8.
4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per l'eta',
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato all'art. 3. Gli stessi e quelli
di cui al comma 3 devono essere mantenuti fino alla nomina ad
orchestrale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri, pena
l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso.
5. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento ed anche a
seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del
direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla nomina ad
orchestrale per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la
mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente
bando.
6. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
compilata e inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura
indicata nel sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, seguendo le istruzioni per la
compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il candidato a scegliere
una modalita', tra le seguenti, per essere compiutamente
identificato:
a) indirizzo di posta elettronica certificata standard intestata
al candidato;
b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identita'
elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il candidato
titolare di questo tipo di smart card deve:
compilare i campi con i propri dati anagrafici, il codice fiscale
e un indirizzo di posta elettronica;
identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della propria CIE
/ CNS e del PIN a essa associato;
c) firma digitale/elettronica qualificata. Il candidato
titolare di strumenti per la firma digitale /elettronica qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato deve:
compilare il modulo di identificazione con i propri dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato
al candidato);
eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in formato
P7M nell'apposita sezione dell'applicativo «concorsi on-line» del
sito www.carabinieri.it-area concorsi.
Al termine della procedura d'identificazione eseguita con una
delle modalita' sopra descritte, il sistema automatizzato invia al
candidato, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un
collegamento per accedere al modulo di presentazione della domanda
on-line per la partecipazione al concorso. I candidati che si trovano
all'estero e che non hanno la possibilita' di procedere alla
compilazione della domanda con le modalita' di cui al precedente
comma 2, potranno darne comunicazione al Comando generale dell'Arma
dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento -
Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all'indirizzo
cgcnsrconcmar@carabinieri.it), entro il termine di scadenza per la
presentazione delle domande. Il predetto Centro provvedera' ad
inviare direttamente all'interessato il fac-simile del modulo di
domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo e-mail indicato
nella richiesta. Detto modulo, una volta compilato, dovra' essere
scannerizzato e inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo.
3. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di
presentazione della domanda on-line, il candidato, consapevole delle
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere,
di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Per il candidato che e' stato identificato mediante la propria
casella di posta elettronica certificata standard, tutte le
comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella.
Il candidato che e' stato identificato mediante carta d'identita'
elettronica / carta nazionale dei servizi o firma digitale /
elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta
elettronica (e' preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta
elettronica certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni
relative al concorso. Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo
e-mail (all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del
recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore;
d) lo strumento o gli strumenti per il/i quale/i intende
partecipare al concorso;
e) il titolo di studio posseduto e il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorre;
f) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova del
concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto o ha
assolto agli obblighi militari;
g) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
h) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, di non essere attualmente imputato in
procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione. In caso contrario dovra' indicare le condanne, le
applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un
procedimento penale. Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a
comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e
contenzioso, a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra, fino alla nomina ad orchestrale dell'Arma
dei carabinieri;
i) i titoli di preferenza posseduti di cui all'art. 13, comma 2;
j) i titoli di merito posseduti utili ai fini della valutazione
indicati al successivo art. 11. Gli stessi saranno valutati se
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e dichiarati nella stessa;
k) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di
idoneita' fisica;
l) solo se di sesso maschile, di non essere stato dichiarato
obiettore di coscienza ovvero ammesso a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che non
abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
Servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui e' stato collocato in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
m) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
n) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione.
5. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa.
6. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli
sopraindicati, non saranno prese in considerazione e il candidato non
verra' ammesso alla procedura concorsuale, fatta eccezione per quanto
previsto al comma 3.
7. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui al presente articolo, l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli merito, di studio e/o di
preferenza posseduti. Detti titoli dovranno comunque essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa.
8. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra'
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la
presentazione delle domande di partecipazione, il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che,
benche' inviate nei termini e con le modalita' indicate ai commi
precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
9. I militari in servizio nell'Arma dei carabinieri di cui
all'art. 2, comma 2 dovranno, altresi', consegnare copia della
suddetta domanda al Comando del reparto/ente presso cui sono in
forza, per consentire al medesimo di verificare il possesso dei
requisiti previsti dal suindicato articolo.
Art. 4
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli, delle
prove pratiche di esecuzione, della prova teorica, nonche' per la
formazione della graduatoria finale;
b) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari;
c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a), sara' composta
da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata,
presidente;
b) il maestro direttore della banda musicale dell'Arma dei
carabinieri, membro;
c) un professore di strumentazione per banda di un conservatorio
statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
d) un dipendente civile del Ministero della difesa della terza
area funzionale, segretario.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale superiore medico, membro;
c) un Ufficiale inferiore medico, membro e segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta dal seguente
personale, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale»,
membro;
c) un Ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Tale
commissione si avvarra' del supporto e del contributo
tecnico-specialistico di altro personale (periti selettori e
psicologi). Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti
attitudinali fosse particolarmente elevato potranno essere nominate
piu' commissioni.
Art. 5
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneita'
psicofisica;
b) accertamenti attitudinali;
c) prove pratiche di esecuzione;
d) prova teorica;
e) valutazione dei titoli di merito.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro
documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello
Stato in corso di validita'.
3. I candidati che sono militari in servizio, nei giorni di
svolgimento degli accertamenti sanitari ed attitudinali, dovranno
indossare l'uniforme. Tutti i candidati, compresi i militari,
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di
caserma. Gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano
anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico
dell'Amministrazione.
4. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati
ammessi alle prove concorsuali di cui al citato comma 1, lettere a),
b), c) e d), saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati, nei siti internet www.carabinieri.it
e www.persomil.difesa.it. Inoltre potranno essere chieste
informazioni al riguardo al Ministero della difesa, Direzione
generale per il personale militare, Ufficio relazioni con il
pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, tel. 06517051012 e
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel.
0680982935.
5. Il calendario delle prove concorsuali e' il seguente:
accertamenti sanitari ed attitudinali, presumibilmente dal 18
al 27 luglio 2016.
L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con
le modalita' sopra indicate, a partire dall'8 luglio 2016;
prove pratiche di esecuzione, presumibilmente, nel mese di
settembre 2016;
prova teorica, presumibilmente, nei mesi di ottobre-novembre
2016.
Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di
verificare la pubblicazione dei calendari, di eventuali variazioni o
di ulteriori indicazioni per lo svolgimento dei suddetti accertamenti
e delle prove.
6. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e
quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno
previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data
prevista per gli accertamenti sanitari, della documentazione
sanitaria di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c) e d) e, per le
sole candidate, del referto di ecografia pelvica, in ragione dei
tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio
sanitario nazionale.
Al fine di ottenere il suddetto differimento gli interessati
dovranno far pervenire a mezzo e-mail all'indirizzo
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00 del
giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione,
inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra'
essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento del
concorso, avverra' a mezzo e-mail, inviata all'indirizzo indirizzo di
posta elettronica certificata indicata nella domanda di
partecipazione al concorso.
7. I candidati, compresi quelli di sesso femminile che si siano
trovati nelle condizioni di cui all'art. 580, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, all'atto
dell'approvazione delle graduatorie di merito del concorso dovranno
essere risultati idonei in tutti gli accertamenti previsti nel comma
1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
8. L'Amministrazione della Difesa non risponde di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati abbiano
lasciato incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1.
Art. 6
Documenti da produrre
1. I candidati per essere sottoposti agli accertamenti sanitari e
attitudinali, all'atto della presentazione presso il Centro nazionale
di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in
copia, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di
presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto,
effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli
accertamenti sanitari;
b) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
d) certificato, rilasciato in data non anteriore a sei mesi,
conforme al modello riportato nell'allegato «B», che costituisce
parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico
di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza
di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o
alimenti;
e) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto,
rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. I
candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o
parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato
«C». In caso di mancata presentazione del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della
definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente
alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara'
aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». Il suddetto
referto dovra' comunque essere prodotto dai candidati all'atto
dell'incorporamento, qualora vincitori;
f) per i militari in servizio nell'Arma dei carabinieri, specchio
riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto
rilasciato dalle infermerie competenti;
g) per i candidati di sesso femminile:
ecografia pelvica con relativo referto;
referto del test di gravidanza mediante analisi su sangue o
urine, eseguito in data non anteriore a cinque giorni calendariali
antecedenti alla data di presentazione, per le finalita' indicate nel
successivo art. 7, comma 10.
2. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai
candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento.
Art. 7
Accertamenti sanitari
1. I candidati saranno sottoposti presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di
Quinto n. 153, Roma, nel periodo indicato nell'art. 5, comma 5, a
cura della commissione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), ad
accertamenti per la verifica dell'idoneita' psicofisica al servizio
militare quale Maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei
carabinieri.
2. L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata con le
modalita' previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalita'
previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle
premesse, nonche' secondo quelle definite in apposite norme tecniche
approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
3. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui
all'art. 6, comma 1, lettere b), c), e d) e, per le sole candidate,
del referto di ecografia pelvica, anche successivamente alla
richiesta di riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la
commissione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) di esprimersi in
relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la conseguente
esclusione dal concorso.
4. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati
ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari saranno resi noti con
le modalita' di cui all'art. 5, comma 4.
5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i candidati una visita medica generale e i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita', disporra' sul
medesimo campione test di conferma (gascromatografia con
spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT - GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale;
j) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una
adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si
rende necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche,
indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali
patologie in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «D» che
costituisce parte integrante del presente bando. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente agli esami radiologici e la conseguente
esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
6. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i candidati in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad
eccezione degli Allievi Carabinieri, l'assenza di infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo
sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato
cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati
vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo
di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109 del 2010
richiamata nelle premesse del bando), apparato locomotore superiore
(LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU)
2, apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la
sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie,
anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione); campo
visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale.
Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e della direttiva
tecnica «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei
parametri fisici» emanata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207, i candidati dovranno, altresi',
rientrare entro i valori limite dei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva riportati nella tabella «A» allegata al
predetto decreto.
7. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo.
8. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermita' che siano causa di inidoneita' al
servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al
comma 6, lettera b);
2) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislessia e
disartria);
3) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o
civile;
4) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti numeri, comunque incompatibili con il successivo impiego
quale Maresciallo del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri.
c) che presentino tatuaggi:
1) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
2) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni, ovvero siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
9. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i
candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le
ulteriori prove concorsuali.
10. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui all'art.
6, comma 1, lettera g), 2^ alinea, la commissione non potra' in
nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del punto 10 delle
avvertenze riportate nella direttiva tecnica per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
inidoneita' al servizio militare approvata con decreto del Ministro
della difesa 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare. Le candidate che si trovano in dette condizioni
potranno essere ammesse con riserva a sostenere le ulteriori prove
concorsuali e saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale
di selezione e reclutamento, per essere sottoposte alle visite
specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente comma 5, in
una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di
merito di cui all'art. 13. Se in occasione della seconda convocazione
il temporaneo impedimento perdurasse, la candidata sara' esclusa dal
concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
11. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi
compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti, a
cura della stessa commissione medica, in una data compatibile con la
definizione della graduatoria finale di merito di cui all'art. 13, ad
ulteriore valutazione sanitaria per verificare l'eventuale recupero
dell'idoneita' fisica. Costoro, per esigenze organizzative, potranno
essere ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove
concorsuali. I candidati che, al momento della nuova visita medica,
non avranno recuperato la prevista idoneita' psicofisica, saranno
giudicati «inidonei» ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara'
comunicato seduta stante agli interessati.
Art. 8
Accertamenti attitudinali
1. I candidati che risulteranno idonei al termine degli
accertamenti sanitari di cui all'art. 7 saranno sottoposti, ai sensi
dell'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ad
accertamento dell'idoneita' attitudinale, articolato su due distinte
fasi:
a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli
elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale,
condotta separatamente da:
un ufficiale psicologo, mediante somministrazione di uno o piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance;
un ufficiale perito selettore attitudinale, mediante conduzione
di un'intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti,
rispettivamente, in una «relazione psicologica» e in una «scheda di
valutazione attitudinale»;
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai
sensi dell'art. 4, commi 1 e 4, del bando e composta da membri
diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutati i
referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto
collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive in merito al
possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni di Maresciallo dei
Carabinieri ed all'assunzione delle discendenti responsabilita'.
2. Il giudizio della commissione, che sara' comunicato per
iscritto seduta stante, e' definitivo. I candidati giudicati
inidonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso.
Gli accertamenti attitudinali saranno svolti con le modalita'
definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
Art. 9
Prove pratiche di esecuzione
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti di cui agli
articoli 7 e 8 sosterranno, nel periodo indicato nell'art. 5, comma
5, le prove pratiche di seguito indicate:
a) per i candidati di tutte le parti:
1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, di un
brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate
difficolta' tecniche, scelto dalla commissione esaminatrice fra
cinque proposti dal candidato. Qualora concorra per piu' posti, il
candidato dovra' proporre alla commissione esaminatrice, per ogni
posto, un programma d'esame diverso (concerto e studi).
Nell'esecuzione del brano da concerto, qualora lo ritenga opportuno e
a proprie spese, il candidato puo' farsi accompagnare al pianoforte
da persona di sua fiducia. I candidati dovranno fornire alla
commissione esaminatrice una copia dei brani presentati nel programma
d'esame;
2) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti
dalla commissione esaminatrice;
b) per i candidati delle prime e seconde parti: esecuzione
nell'insieme della banda dell'Arma dei carabinieri di uno o piu'
brani scelti dalla commissione, tratti dal repertorio lirico o
sinfonico riguardante lo strumento messo a concorso;
c) per i soli candidati delle prime parti, lettura ed
esecuzione di passi solistici, tratti dal repertorio
bandistico/orchestrale (originale/trascritto), con eventuale
accompagnamento della banda.
I candidati dovranno eseguire le prove del concorso al quale
hanno chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti
indicati all'art. 1 del presente bando, dei quali dovranno essere
personalmente forniti. Ai soli candidati che partecipano per il posto
di 2° contrabbasso ad ancia e' data la possibilita' di effettuare le
prove pratiche con il fagotto in sostituzione del contrabbasso ad
ancia.
4. Le prove pratiche possono essere interrotte dalla commissione
esaminatrice prima del termine dell'esecuzione del brano chiesto, una
volta acquisiti gli elementi utili alla valutazione del candidato. La
commissione attribuira' a ciascun concorrente un punteggio di merito
-in ciascuna prova- fino ad un massimo di 50. Il candidato che
riporti in una delle predette prove un punteggio inferiore a punti 35
sara' giudicato «inidoneo» e non verra' ammesso alle ulteriori prove
concorsuali previste per la parte per la quale ha concorso. Le prove
pratiche si intendono superate se il concorrente riportera' una
votazione complessiva, ottenuta dalla media aritmetica dei punteggi
nelle diverse prove, non inferiore a punti 40.
5. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
d'esame l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti
riportati.
6. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati
ammessi a sostenere le prove pratiche di esecuzione, saranno resi
noti con le modalita' di cui all'art. 5, comma 4.
Art. 10
Prova teorica
1. I candidati di tutte le parti, risultati idonei alle prove
pratiche di cui al precedente art. 9, dovranno sostenere la seguente
prova teorica:
a) per i candidati di tutte le parti, un colloquio vertente su
nozioni relative alla struttura fisico-acustica, alla storia ed al
repertorio specifico dello strumento per il quale concorrono.
Inoltre, per i candidati delle prime parti, il colloquio si
estendera' anche alla conoscenza degli altri strumenti che compongono
la banda e del loro impiego, sia in banda sia in altri organici
strumentali.
2. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati
ammessi a sostenere la prova teorica saranno resi noti con le
modalita' di cui all'art. 5, comma 4.
3. La commissione attribuira' a ciascun concorrente un punteggio
di merito fino ad un massimo di 20 punti sulla valutazione finale.
Non e' comunque giudicato idoneo il concorrente che non raggiunga il
punteggio di 14.
4. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
d'esame l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti
riportati.
Art. 11
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4, comma
1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali per
i singoli strumenti a concorso, valutera', per i candidati giudicati
idonei alla prova teorica di cui al precedente art. 10, i soli titoli
di merito indicati nell'allegato E, che costituisce parte integrante
del presente bando.
La sopracitata commissione provvedera' ad individuare, prima
dell'inizio delle prove d'esame, i criteri per la valutazione e
l'assegnazione del relativo punteggio ai titoli di merito.
2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande. Gli stessi
dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso.
3. I soli candidati risultati idonei alla prova di cui agli
articoli 9 e 10, in occasione dell'ultima prova sostenuta, dovranno
consegnare i titoli di merito in formato cartaceo o su supporto
informatico alla commissione esaminatrice. I titoli di merito
consegnati successivamente rispetto al giorno dell'ultima prova
sostenuta dall'interessato non saranno valutati.
4. I titoli di merito, accompagnati da un elenco cartaceo in
duplice copia (suddiviso in titoli accademici, didattici e
professionali), dovranno essere presentati in una delle seguenti
modalita':
in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite
dalla legge;
con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di
notorieta' ex articoli 46 e 47 decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; in tal caso il candidato dovra'
fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla
valutazione del titolo che si intende produrre, conformemente
all'allegato F del bando.
L'omissione anche di uno solo dei suddetti elementi comportera'
la non valutazione del titolo autocertificato. Resta inteso che per
le pubblicazioni, incisioni e composizioni il candidato dovra'
fornire una copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla
legge. La conformita' agli originali dei titoli consegnati su
supporto informatico potra' essere attestata dal concorrente con
dichiarazione in calce al citato elenco cartaceo.
5. Sara' cura dell'Amministrazione effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a norma dell'art.
71 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi
la facolta' di chiedere al candidato, per le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorieta', l'esibizione dei titoli di
merito in originale o copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge.
Art. 12
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'art. 5, comma 1, sono a carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove/accertamenti di cui all'art. 5, comma 1, nonche' al tempo
strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si
svolgeranno le prove e per il rientro nelle sedi di servizio. Qualora
il candidato non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi
dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 13
Graduatorie finali
1. La commissione esaminatrice formera' distinte graduatorie
finali di merito per ciascuno degli strumenti di cui al precedente
art. 1 dei candidati idonei ai sopracitati accertamenti/ prove,
sommando:
a) la media aritmetica dei voti riportati nelle diverse prove
pratiche di esecuzione di cui all'art. 9;
b) il punteggio ottenuto nella prova teorica di cui all'art. 10;
c) il punteggio finale attribuito nella valutazione dei titoli di
cui all'art. 11.
2. Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di
punteggio complessivo, l'appartenenza all'Arma dei carabinieri. A
parita' di punteggio complessivo, fra gli appartenenti all'Arma dei
carabinieri sono preferiti, nell'ordine, il candidato appartenente al
centro addestramento musicale, il candidato piu' elevato in grado e,
in caso di parita' di grado, il candidato con maggiore anzianita' di
servizio. In caso di parita' di punteggio complessivo tra i candidati
non appartenenti all'Arma dei carabinieri, si osservano le
disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parita', e'
preferito l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno
approvate con provvedimento del Direttore generale per il personale
militare o di autorita' da lui delegata e saranno pubblicate nel
Giornale Ufficiale della Difesa e nei siti internet
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. Di tale pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale.
Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
4. Dall'esame delle graduatorie di merito, qualora risulti che un
candidato e' vincitore per piu' strumenti, allo stesso verra'
attribuito il posto relativo alla parte o qualifica di valenza
superiore, con riferimento all'organizzazione strumentale della banda
musicale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 146 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Art. 14
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 11, commi 1 del
presente decreto, l'Amministrazione della Difesa potra' chiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati
risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle
disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emergesse la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni,
l'interessato decadra' dai benefici eventualmente conseguiti in
virtu' di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
3. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del
casellario giudiziale.
4. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli
accertamenti.
Art. 15
Esclusioni
1. L'Amministrazione della Difesa, con provvedimento motivato,
procedera' a escludere dal concorso, in ogni momento, il candidato
non in possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti
articoli, ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei
requisiti sara' accertato dopo l'incorporazione presso il relativo
Istituto di formazione.
Art. 16
Nomina ad orchestrale
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso, cosi' come
previsto dall'art. 953 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, sono nominati Maresciallo aiutante, Maresciallo
capo o Maresciallo ordinario in servizio permanente del ruolo dei
musicisti dell'Arma dei carabinieri, a seconda che debbano essere
inseriti rispettivamente nella organizzazione strumentale delle
prime, delle seconde o delle terze parti della banda come previsto
dall'art. 1515 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri.
3. I vincitori del concorso che alla data di scadenza del termine
della presentazione della domanda non rivestano il grado di
Maresciallo dell'Arma dei carabinieri, verranno ammessi ad un corso
di formazione. Luogo, durata e modalita' di svolgimento di tale
corso, nonche' i programmi di insegnamento saranno stabiliti con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
4. I frequentatori del corso, qualora non gia' in servizio
nell'Arma dei carabinieri, all'atto di presentazione presso il
reparto d'istruzione designato dovranno sottoscrivere una
dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo lo schema in
allegato «G».
5. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i vincitori del
concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di
controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente
art. 7, siano ancora in possesso della prescritta idoneita'
psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per la verifica
dell'idoneita' psicofisica al servizio militare nell'Arma dei
carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente art. 4,
comma 1, lettera b). I provvedimenti di inidoneita' o temporanea
inidoneita' che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data
fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso.
Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati
inidonei saranno sostituiti nell'ordine della graduatoria di cui
all'art. 13, con altri candidati idonei.
I candidati dovranno, altresi', portare al seguito la sottonotata
documentazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica (anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale.
In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in
originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto
accreditamento) attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I militari in servizio nell'Arma compileranno una dichiarazione
attestante il possesso del titolo di studio richiesto qualora non
risultante dalla documentazione personale.
6. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo Ispettori
dell'Arma dei carabinieri, se di grado:
a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno
concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza;
b) superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello
rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a
quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano
l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale
anzianita' assoluta.
7. Nei confronti degli orchestrali si applicano le disposizioni
sullo stato del personale del ruolo Ispettori.
8. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5.
Art. 17
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali
- Sottufficiali e presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la
valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico
- economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di esito
positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale per il personale militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabili dei dati personali:
a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 4;
b) il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri.
I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
Art. 18
Accesso atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail
al seguente indirizzo:
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, fino alla data di
approvazione della graduatoria finale di merito da parte della
Direzione generale per il personale militare;
persomil@postacert.difesa.it, dopo la data di approvazione
della graduatoria finale di merito, anticipandola anche all'indirizzo
di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2016
Il Direttore generale: Gen. D. c. (li) Paolo Gerometta
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