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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di
lavoro a tempo determinato della durata di tre anni, e con regime
di impegno orario a tempo pieno, di tre posti di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze degli
uffici dell'amministrazione centrale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.26 del 3/4/2012
Ente:UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
Località:Benevento  (BN)
Codice atto:2E001680
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:3
Scadenza:3/5/2012
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto lo Statuto della Universita' degli Studi del Sannio,
emanato con decreto rettorale del 25 luglio 2008, n. 856, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
Generale, dell'8 agosto 2008, n. 185;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 20 dicembre 2009, n. 191;
Considerato in particolare, che l'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, che ha sostituito il
primo periodo dell'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, prevede, tra l'altro, che:
per «...il triennio 2009-2011, le universita' statali, fermi
restando i limiti di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad
assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente
ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al
personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente...»;
ciascuna «...universita' destina tale somma per una quota non
inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo
indeterminato, nonche' di contrattisti ai sensi dell'art. 1, comma
14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non
superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari...»;
Considerato che l'art. 29, comma 18, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, che contiene «Norme in materia di organizzazione delle
universita', di personale accademico e di reclutamento, nonche' la
delega al Governo per incentivare la qualita' e la efficienza del
sistema universitario», ha sostituito, a sua volta, il secondo
periodo dell'art. 66, comma 13, del Decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e successive modifiche ed integrazioni, con il seguente: «Ciascuna
universita' destina tale somma per una quota non inferiore al
cinquanta per cento alla assunzione di ricercatori e per una quota
non superiore al venti per cento alla assunzione di professori
ordinari»;
Considerato che i predetti vincoli di finanza pubblica non
consentono, di fatto, di procedere, almeno per l'anno in corso, ad
assunzioni di personale tecnico ed amministrativo con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato;
Atteso peraltro, che l'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo
del 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 49 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, per «...rispondere ad
esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche
possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e
di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nella impresa, nel rispetto delle
procedure di reclutamento vigenti...»;
Considerato inoltre, che l'art. 1, comma 187, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che, a «...decorrere
dall'anno 2006, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63, e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti
di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o
con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per
le stesse finalita' nell'anno 2003...";
Considerato che l'art. 1, comma 188, della predetta Legge,
prevede che, per «... le universita' e le scuole superiori ad
ordinamento speciale e per gli istituti zoo profilattici
sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo
determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione
tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di
servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a
carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di
finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle
universita'...».
Considerato altresi', che l'art. 3, comma 80, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ha ridotto al 35% il limite di spesa di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come
modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito
dalla legge 30 luglio 2010, numero 122, recante «misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», all'art. 9, comma 28 precisa, altresi', che «... a
decorrere dall'anno 2011...le universita'... possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per
cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009...»;
Accertato altresi', che il predetto comma prevede che «...resta
fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, numero 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi',
quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della legge numero 266 del
2005, e successive modificazioni...»;
Visto il decreto rettorale del 10 dicembre 2009, n. 518, con il
quale:
e' stato approvato il documento con la «Revisione dell'assetto
organizzativo della Universita' degli Studi del Sannio: nuova
struttura organizzativa»;
e' stato approvato il documento con la «Revisione dell'assetto
organizzativo della Universita' degli Studi del Sannio: fabbisogno di
organico con la relativa dotazione»;
il Direttore Amministrativo e' stato autorizzato a porre in
essere tutti gli atti finalizzati alla attuazione della nuova
struttura organizzativa, ivi compresi quelli preordinati:
a) alla definizione del nuovo organigramma;
b) alla successiva predisposizione ed approvazione dei nuovi
«Manuali» per la individuazione e la definizione dei compiti di
uffici, settori ed unita' organizzative, per la individuazione e la
definizione dei procedimenti amministrativi e per la delega della
firma;
c) alla progressiva copertura, compatibilmente con le risorse
finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, dei posti disponibili nella nuova dotazione organica,
privilegiando, nei prossimi due anni, le progressioni verticali del
personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo nel nuovo
sistema di classificazione;
il Direttore Amministrativo e' stato autorizzato a sottoporre
la nuova struttura organizzativa con la relativa dotazione organica,
che hanno, comunque, carattere sperimentale, a verifica periodica, di
norma annuale, mediante consultazione dei responsabili di aree,
uffici, settori, ed unita' organizzative, dei presidi di facolta',
dei direttori di dipartimento e dei competenti soggetti sindacali;
Vista la determina del Direttore Amministrativo del 19 febbraio
2010, n. 131, con la quale e' stato approvato il nuovo organigramma
del personale tecnico ed amministrativo;
Considerato che, a seguito della revisione della struttura
organizzativa e della entrata in vigore, a decorrere dal 10 marzo
2010, del nuovo organigramma del personale tecnico ed amministrativo,
e' necessario procedere al potenziamento di uffici, unita'
organizzative e altre strutture al fine di garantire, il piu'
possibile, un supporto efficiente e qualificato alla didattica e alla
ricerca e la ottimizzazione dei servizi erogati alla utenza ed, in
particolare, agli studenti;
Visto il «Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al
ruolo del personale tecnico ed amministrativo della Universita' degli
Studi del Sannio a tempo determinato e a tempo indeterminato»,
emanato con decreto rettorale del 31 ottobre 2001, n. 966, e
modificato con decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154;
Visto il «Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
personale del comparto universitario per il quadriennio normativo
2006-2009 e il biennio economico 2006-2007», stipulato il 16 ottobre
2008, ed, in particolare, l'art. 22;
Attesa la necessita' di procedere, per le motivazioni innanzi
specificate, all'assunzione, con rapporto di lavoro a tempo
determinato della durata di tre anni e con regime di impegno orario a
tempo pieno, di tre unita' di personale di Categoria C, Posizione
Economica C1, Area Amministrativa;
Considerato che le predette unita' di personale sono destinate,
in particolare, a potenziare la dotazione organica della
Amministrazione Centrale;
Considerato altresi', che in sede di predisposizione del bilancio
annuale di previsione per il corrente esercizio finanziario, sono
state destinate alcune risorse finanziarie al reclutamento di tre
unita' di personale tecnico ed amministrativo da inquadrare nella
Categoria C, con rapporto di lavoro a tempo determinato e con regime
di impegno orario a tempo pieno;
Considerato che la spesa per il reclutamento delle predette
unita' di personale grava sui fondi rivenienti da tasse e contributi
versati dagli studenti per la immatricolazione e la iscrizione ai
vari corsi di studio;
Verificata la disponibilita' finanziaria,

Decreta:


Art. 1


Numero dei posti


E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e con
regime di impegno orario a tempo pieno, di tre posti di categoria C,
posizione economica C1, Area Amministrativa, per le esigenze degli
Uffici della Amministrazione Centrale (Codice Concorso 01/2012).
E' garantita, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, la pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro
ed il trattamento economico.

                               Art. 2 


Requisiti generali di ammissione


Per l'ammissione al concorso, e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro della Unione Europea;
b) la eta' non inferiore ai diciotto anni;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) il non aver riportato condanne penali e il non avere
procedimenti penali in corso;
e) la idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego;
f) l'assolvimento degli obblighi di leva militare,
esclusivamente per i candidati che sono nati fino al 1985;
g) il non essere stato destituito o dispensato da un precedente
impiego alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile;
h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale di ragioniere e perito commerciale;
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
della Unione europea debbono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello stato di
appartenenza o di provenienza;
c) avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996, n.
693, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di
ammissione puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento
motivato del Direttore Amministrativo.

                               Art. 3 


Termine di presentazione delle domande


Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
devono pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
direttore Amministrativo della Universita' degli Studi del Sannio,
Area «Risorse e Sistemi», Settore «Personale e Sviluppo
Organizzativo», Unita' Organizzativa «Personale Tecnico
Amministrativo e Dirigenti», Palazzo San Domenico, Piazza Guerrazzi,
n. 1, 82100 - Benevento, riportando sul plico la dicitura «Concorso
pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo
determinato della durata di tre anni e con regime di impegno orario a
tempo pieno, di tre posti di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa, per le esigenze degli uffici
dell'amministrazione centrale», (Codice concorso 01/2012), entro il
termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A tal fine, fa fede il timbro con la data apposto sul plico
dall'ufficio postale che lo accetta per la spedizione.
In alternativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, la
domanda puo' essere spedita, entro il termine perentorio indicato nel
comma 1 del presente articolo, attraverso un messaggio di Posta
Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo
amministrazione@cert.unisannio.it, avente ad oggetto: «Domanda di
partecipazione al concorso pubblico codice 01/2012». In questo caso,
i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente
tradizionale, nonche' la copia della ricevuta del versamento di € 11,
devono essere allegati al messaggio di posta elettronica dopo essere
stati trasformati in documenti informatici. Per tali documenti, a
pena di esclusione, devono essere utilizzati formati statici e non
direttamente modificabili, preferibilmente «PDF» e «TIFF». Nel caso
di invio mediante Posta Elettronica Certificata, la ricevuta di
ritorno viene trasmessa automaticamente dal gestore della stessa, per
cui non e' necessario rivolgersi alla Amministrazione per verificare
la ricezione del messaggio, ne' e' necessario spedire la domanda su
supporto cartaceo.

                               Art. 4 


Dichiarazioni da formulare nella domanda


Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare, sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione,
ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed
integrazioni, potendo utilizzare, a tal fine, il «facsimile» all'uopo
predisposto dalla Amministrazione (Allegato 1):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il
codice fiscale e la residenza, con le indicazioni relative alla
citta', alla provincia, al codice di avviamento postale, alla
via/piazza e al numero civico;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione Europea;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2, comma
1, lettera h), del presente bando, con la indicazione dell'anno
scolastico in cui e' stato conseguito e dell'istituto che lo ha
rilasciato;
e) il possesso della idoneita' fisica e psichica al servizio
continuativo ed incondizionato all'impiego;
f) l'assolvimento degli obblighi di leva militare (la
dichiarazione deve essere resa esclusivamente dai candidati che sono
nati fino al 1985);
g) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stato
concesso il condono, l'indulto, il perdono giudiziale o la amnistia
(la dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione dal
concorso, anche se negativa);
h) gli eventuali procedimenti penali pendenti (la dichiarazione
deve essere resa, a pena di esclusione dal concorso, anche se
negativa);
i) gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche
Amministrazioni e le cause di cessazione degli stessi (la
dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione dal concorso,
anche se negativa);
j) di non essere stato dispensato o destituito da altro impiego
alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento (la dichiarazione deve essere resa, a pena
di esclusione dal concorso, anche se negativa);
k) di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art.
127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile (la
dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione dal concorso,
anche se negativa);
l) di non essere stato licenziato da altro impiego alle
dipendenze di una Pubblica Amministrazione per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo (la dichiarazione deve essere resa, a
pena di esclusione dal concorso, anche se negativa);
m) il possesso, secondo quanto previsto dall'art. 7 del
presente bando, di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza.
La mancata dichiarazione di cui alla lettera m) non costituisce
motivo di esclusione dal concorso, ma preclude la possibilita' che i
predetti titoli, anche se posseduti, possano essere prodotti o presi
in considerazione, in caso di superamento della prova orale.
I cittadini degli Stati membri della Unione europea debbono
inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.
174, come specificati nell'art. 2, comma 2, del presente bando.
I candidati in possesso di cittadinanza non italiana sono tenuti
a presentare la domanda in lingua italiana, con le predette modalita'
ed entro il termine stabilito nell'art. 3 del presente bando.
Il candidato e', altresi', tenuto a:
indicare il recapito presso il quale desidera che vengano
inviate eventuali comunicazioni relative al concorso;
segnalare, tempestivamente, le eventuali, successive variazioni
del predetto recapito.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, non e' piu' richiesta la autentica della
firma in calce alla domanda.
La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
La Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del
recapito da parte del candidato, nonche' da disguidi postali o
telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena di
esclusione, copia della ricevuta del versamento di €. 11, che deve
essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a:
Universita' degli Studi del Sannio Amministrazione Centrale;
IBAN: IT16J0200815004000400062285;
BIC (Swift): UNCRITM1NB1 (laddove previsto) (1) ;
Causale del bonifico: Codice Concorso 01/2012.
Non si procedera' in alcun caso alla restituzione del contributo
versato.
 
(1) Il BIC (Bank Identifier Code) e' un codice (codice SWIFT:
Worldwide Interbank Financial Telecommunication) utilizzato nei
pagamenti internazionali per identificare la Banca del
beneficiario secondo lo standard ISO 9362; e' disponibile
praticamente per quasi tutte le banche del mondo e puo' essere
formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici. Esso e' utilizzato
insieme al codice IBAN per trasferimenti di denaro mediante
bonifico internazionale.

                               Art. 5 


Commissione esaminatrice


La Commissione esaminatrice sara' costituita nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed
integrazioni, e dall'art. 14 del «Regolamento di Ateneo per la
disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed
amministrativo della Universita' degli Studi del Sannio con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato», come
richiamato nelle premesse del presente bando.

                               Art. 6 


Prove di esame


Le prove di esame consistono in una prova scritta e in una prova
orale.
La prova scritta, a contenuto teorico, che potra', eventualmente,
consistere anche in «test» a risposta multipla, vertera' sulle
seguenti materie:
contabilita' pubblica;
contabilita' economico-patrimoniale e contabilita' analitica;
legislazione universitaria.
La prova orale vertera' oltre che sulle materie oggetto della
prova scritta anche sul Diritto Amministrativo, e sara' diretta,
altresi', ad accertare il grado di conoscenza della informatica e
della lingua inglese.
La durata della prova scritta sara' determinata dalla Commissione
esaminatrice.
I candidati stranieri dovranno svolgere le prove di esame in
lingua italiana.
I candidati, durante l'espletamento delle prove, non potranno
consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
La prova scritta si svolgera' il giorno 27 luglio 2012, alle ore
10 in una delle Aule del Complesso Immobiliare denominato «Ex Poste»,
sede della Facolta' di Scienze Economiche ed Aziendali e del
Dipartimento di Studi dei Sistemi Economici, Giuridici e Sociali,
sito in Benevento, alla via Delle Puglie, n.82.
I candidati che non abbiano ricevuto, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, comunicazione personale della esclusione dal
concorso, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nel
giorno, nell'ora e nel luogo indicati nel presente bando per
sostenere la prova scritta.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Quarta Serie
Speciale, del 25 giugno 2012, verra' dato avviso di ogni eventuale
rinvio delle predette prove e di ogni ulteriore o diversa
comunicazione circa il luogo di svolgimento delle stesse.
Le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale hanno valore
di notifica a tutti gli effetti di legge.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o
equivalente.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale verra' data
apposita comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata
per il suo espletamento.
La predetta comunicazione conterra' anche la indicazione del voto
riportato dal candidato nelle prove scritte.
La prova orale, che si svolgera' nel rispetto delle modalita'
previste dall'art. 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superata se il candidato
ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validita':
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) carta di identita' o patente o tessera postale o porto
d'armi o passaporto.
La mancata presentazione alle prove di esame sara' considerata
come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.

                               Art. 7 


Titoli di preferenza e di precedenza


Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito, in ordine
decrescente, coloro i quali appartengono ad una delle categorie di
seguito elencate:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglie numerose;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e di invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo, per non meno di un anno nella amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o della rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
2) dall'avere prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
Pubbliche.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.
127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191,
se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle prove di
esame, lo stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di
eta'.
I candidati che superano la prova orale dovranno far pervenire i
documenti attestanti i titoli di precedenza e/o di preferenza, come
specificati nel comma 1, di propria iniziativa, trasmettendoli al
Direttore Amministrativo della Universita' degli Studi del Sannio,
Area «Risorse e Sistemi», Settore «Personale e Sviluppo
Organizzativo», Unita' Organizzativa «Personale Tecnico
Amministrativo e Dirigenti», Palazzo San Domenico, Piazza Guerrazzi,
n. 1, 82100 Benevento, entro il termine perentorio di quindici
giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui gli
stessi candidati hanno sostenuto la prova orale, a pena della mancata
applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
I predetti documenti dovranno attestare i titoli di precedenza
e/o di preferenza, come indicati nella domanda di ammissione al
concorso, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della medesima domanda, e dovranno essere prodotti
secondo la seguente modalita':
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di
notorieta', resa nelle forme di cui agli articoli 46, 47 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445,
e successive modifiche ed integrazioni.

                               Art. 8 


Graduatoria di merito


Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice
redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle
votazioni complessive riportate da ciascun candidato, risultanti
dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nella prova
orale.
Con provvedimento del Direttore Amministrativo vengono approvati
gli atti e la graduatoria finale del concorso e si procede alla
dichiarazione dei relativi vincitori.
Ai fini della redazione della graduatoria finale si terra' conto
anche dei titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'art. 7
del presente bando.
La graduatoria finale sara' resa pubblica mediante affissione
all'Albo Ufficiale della Universita' degli Studi del Sannio, ubicato
in Palazzo San Domenico, Piazza Guerrazzi, n. 1, Benevento, e la
trasmissione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Quarta Serie Speciale, e sara' consultabile sul
Sito Internet di Ateneo.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso della graduatoria nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i termini per
eventuali impugnative.
Fatte salve eventuali, sopravvenute disposizioni legislative, la
graduatoria resta efficace per un termine di trentasei mesi dalla
data della predetta pubblicazione per la eventuale copertura di altri
posti che dovessero risultare vacanti o rendersi successivamente
disponibili.

                               Art. 9 


Presentazione dei documenti di rito


I vincitori del concorso sono invitati a presentare, entro il
termine di trenta giorni dalla assunzione in servizio, un certificato
medico, rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale, da un medico
militare o da un ufficiale sanitario e attestante la idoneita' fisica
e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, la
assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento
del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo la salute
pubblica.
Qualora il vincitore sia affetto da patologie o menomazioni, il
certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che le stesse
non ne riducono la attitudine lavorativa.
Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, i
vincitori del concorso dovranno attestare, con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta':
a) di nonavere altri rapporti di impiego pubblico o privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita'
previste dall'art. 53 del lecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modifiche ed integrazioni (in caso contrario, la
dichiarazione deve essere sostituita con quella di opzione per il
nuovo impiego);
b) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione;
c) di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando di
concorso.
La Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e/o di atti di notorieta' rese dai candidati, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni.
I documenti rilasciati al cittadino straniero dalle competenti
Autorita' dello Stato di appartenenza debbono essere legalizzati
dalle Autorita' Consolari Italiane.
Agli atti e ai documenti in lingua straniera dovra' essere
allegata una traduzione in lingua italiana la cui conformita' al
testo originale deve essere certificata dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta
salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato,
nel caso di comprovato impedimento, la Amministrazione non dara'
luogo alla stipulazione del contratto ovvero provvedera', per i
rapporti eventualmente gia' instaurati, alla immediata risoluzione
degli stessi.
Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

                               Art. 10 


Contratto individuale di lavoro, periodo di prova ed altre
disposizioni


Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a
tempo determinato della durata di tre anni e con regime di impegno
orario a tempo pieno, i vincitori del concorso, che risulteranno in
possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, verranno
inquadrati nella Categoria C, Posizione Economica C1, Area
Amministrativa, con diritto al trattamento economico spettante ai
sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione del servizio nel termine assegnato, fatti salvi comprovati
e giustificati motivi di impedimento.
In tal caso la Amministrazione, valutati i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per la assunzione in servizio,
compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e funzionali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi.
Ai fini del computo del periodo di prova, si tiene conto
esclusivamente del servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo',
in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso ne' di pagamento della indennita' sostitutiva del
preavviso.
Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal
momento della avvenuta notifica alla controparte.
In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della
tredicesima mensilita' e gli emolumenti per le giornate di ferie
maturate e non godute.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti,
l'anzianita' dal giorno della assunzione.

                               Art. 11 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modifiche ed integrazioni, la Amministrazione si impegna a
rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti dai
candidati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalita' connesse
al concorso, alla stipula del contratto ed alla gestione del rapporto
di lavoro.
Il trattamento dei dati e', peraltro, obbligatorio e necessario
per consentire il corretto e regolare espletamento della procedura
concorsuale.
In ogni caso, i candidati potranno esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e
successive modifiche ed integrazioni, tra i quali il diritto di
accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in modo non conforme alla legge, nonche' il diritto di
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Universita' degli Studi del Sannio, titolare del trattamento.

                               Art. 12 


Norme di rinvio


Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di
concorso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
legislative vigenti in materia concorsuale, di procedimento
amministrativo e di trattamento dei dati personali, nonche' le
disposizioni contenute nel «Regolamento di Ateneo per la disciplina
dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed amministrativo
dell'Universita' degli Studi del Sannio con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo determinato», emanato con decreto
rettorale del 31 ottobre 2001, n. 966, e modificato con decreto
rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154.

                               Art. 13 


Responsabile del Procedimento


Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 4 e 5 della legge 7
agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il
Responsabile del Procedimento e' la dottoressa Maria Grazia De
Girolamo, Responsabile, nell'ambito della Area «Risorse e Sistemi»,
Settore «Personale e Sviluppo Organizzativo», della Unita'
Organizzativa «Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti».
Benevento, 14 marzo 2012


Il direttore amministrativo: Telesio

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