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UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA

Selezione per il conferimento di un assegno di ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.86 del 29/10/1999
Ente:UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA
Località:Venezia  (VE)
Codice atto:099E8662
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/11/1999
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

              IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art.
51, comma 6;
Visto il decreto del ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1998;
Viste le deliberazioni del senato accademico del 17 giugno 1998,
del 10 novembre 1998, del 24 novembre 1998 e del 17 dicembre 1998;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'8
giugno 1998;
Vista la deliberazione del consiglio di dipartimento del 14 ottobre
1998 con la quale sono stati determinati i programmi di ricerca ai
fini dell'attribuzione degli assegni;
Visto il regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca
emanato con decreto del rettore n. 122 del 28 dicembre 1998
Dispone:
Art. 1.
Indizione della selezione
E' indetta una selezione pubblica per il conferimento di un assegno
di ricerca di durata biennale. L'importo annuo lordo dell'assegno,
comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Universita', e' di L.
25.000.000 (12911,42 euro) per ciascun anno.
L'assegno e' conferito per lo svolgimento di attivita' di
collaborazione al seguente programma di ricerca del dipartimento di
chimica:
titolo: catalizzatori organometallici di zirconio e lantanidi per
polimerizzazioni e idrogenazione di alcheni.
Programma di ricerca: il programma di ricerca prevede la sintesi,
la caratterizzazione mediante risonanza magnetica nucleare,
spettrometria di massa e diffrazione ai raggi-X e lo studio della
reattivita' di composti organometallici di zirconio(IV) e di
lantanidi(III) a geometria trigonale bipiramidale. Verranno
sviluppati i seguenti temi: 1) Complessi di zirconio(IV) a 14
elettroni: verifica dell'effetto della natura degli atomi donatori
sulla reattivita' catalitica nelle reazioni di polimerizzazione di
alcheni. Effetto dell'introduzione nei leganti di sostituenti
stericamente ingombranti la posizione equatoriale dei complessi sulla
isotatticita' della polimerizzazione. 2) Complessi di lantanidi:
sintesi di complessi enantiomericamente puri e prove di catalisi
omogenea di idrogenazione enantioselettiva di alcheni prochirali. 3)
Eterogenizzazione dei complessi organometallici di lantanidi mediante
fissaggio su silice e/o su matrici polimeriche. Prove di
idrogenazione catalitica di alcheni in fase eterogenea.
La selezione mira all'accertamento dei requisiti
scientifico-professionali ritenuti necessari per lo svolgimento delle
attivita' di ricerca sopraindicate.

                               Art. 2.
Requisiti per la partecipazione alla selezione
Alla selezione possono partecipare coloro che siano in possesso del
titolo di dottore di ricerca o di laurea o di titolo straniero
riconosciuto equipollente alla laurea ai sensi delle disposizioni
vigenti, e di curriculum scientifico-professionale adeguato allo
svolgimento delle attivita' di ricerca relative ai programmi indicati
nel precedente articolo 1.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente bando di selezione.
Non possono essere titolari di assegno, e sono pertanto
automaticamente esclusi dalla partecipazione alla selezione, i
dipendenti di ruolo delle universita' italiane, degli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano, degli enti pubblici di ricerca
indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
dicembre 1993, n. 593, dell'ENEA e dell'ASI (Agenzia Spaziale
Italiana).

                               Art. 3.
Modalita' di selezione
La selezione e' effettuata, attraverso valutazione preliminare dei
titoli scientifico-professionali degli aspiranti, una prova scritta e
un colloquio finale.
Gli aspiranti sono ammessi alla prova scritta sulla base della
valutazione dei titoli scientifico-professionali posseduti.
L'esclusione della prova scritta e' comunicata agli interessati solo
a domanda.
Oltre alle pubblicazioni, sono titoli valutabili il dottorato di
ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza
di corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti sia in Italia
che all'estero, lo svolgimento di documentata attivita' di ricerca
presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o
incarichi sia in Italia che all'estero.
Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano superato la prova
scritta.
La prova scritta ed il colloquio mirano all'accertamento
dell'idoneita' del candidato, allo svolgimento dell'attivita' di
ricerca cui l'assegno si riferisce.
Relativamente ai candidati stranieri residenti fuori dal territorio
italiano, il colloquio puo' essere sostenuto per via telematica,
utilizzando esclusivamente postazioni situate presso le ambasciate o
gli uffici consolari italiani i cui funzionari dovranno attestare che
il colloquio e' sostenuto dal candidato senza alcun ausilio.

                               Art. 4.
Domanda di partecipazione alla selezione e termine
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato, deve essere presentata, assieme
alla relativa documentazione, al direttore del dipartimento di
chimica, Universita' Ca' Foscari di Venezia, Calle Larga S. Marta n.
2137 - 30123 Venezia, entro il termine perentorio di giorni trenta
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.
La domanda con la relativa documentazione puo' essere inoltrata
anche per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Fa
fede la data di spedizione risultante dal timbro a data dell'ufficio
postale accettante. In tale caso, il plico deve riportare la
dicitura: "Domanda di partecipazione alla selezione per il
conferimento di un assegno di ricerca" e va indirizzata al direttore
del dipartimento di chimica, Universita' Ca' Foscari di Venezia,
Casella Postale 685, Venezia.
Nella domanda il candidato deve citare il titolo del programma di
ricerca indicato nel precedente art. 1.
Alla domanda il candidato deve allegare:
a) il proprio curriculum scientifico-professionale, sottoscritto in
originale, recante oltre all'indicazione del titolo di studio
posseduto ai fini dell'accesso alla selezione, una puntuale
descrizione dei titoli scientifico-professionali che intende far
valere, con, in calce, la dichiarazione resa ai sensi della legge n.
15/1968 e successive modifiche ed integrazioni, che quanto in esso
dichiarato corrisponde a verita';
b) le pubblicazioni scientifiche di cui sia eventualmente in
possesso con relativo elenco.
Il curriculum e le pubblicazioni devono essere consegnati o spediti
per posta assieme alla domanda, entro il termine e all'indirizzo
sopra indicati, a pena di inammissibilita'.
In tutti i casi in cui la domanda e la relativa documentazione non
siano presentate personalmente dal candidato, dovra' essere allegata
la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del candidato.
L'Universita' effettua controlli a campione sulla veridicita' di
quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nel curriculum.
I dati personali dei candidati, risultanti dalle domande e dalla
documentazione allegata, sono trattati dall'Universita' per le
finalita' di cui al presente bando e comunque nel rispetto della
legge n. 675/1996.

                               Art. 5.
Commissione selezionatrice
Per il conferimento dell'assegno e' costituita un'apposita
commissione selezionatrice.
La commissione, designata dal Consiglio di dipartimento, e'
costituita da tre docenti del dipartimento stesso, di cui almeno due
con la qualifica di professore di ruolo di I o II fascia.

                               Art. 6.
Svolgimento della selezione e formazione della graduatoria
Per la formazione della graduatoria e la conseguente individuazione
del candidato cui conferire l'assegno, la commissione selezionatrice
dispone complessivamente di 100 punti di cui 40 punti sono riservati
ai titoli scientifico-professionali, 30 punti alla prova scritta e 30
punti al colloquio.
Sono ammessi alla prova scritta i candidati che abbiano ottenuto un
voto non inferiore a 24 punti su 40 nella valutazione dei titoli
scientifico-professionali.
Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano superato la prova
scritta con un voto non inferiore a 18 punti su 30.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene un voto
non inferiore a 18 punti su 30.
La commissione, prima dell'esame delle domande, determina i criteri
generali di valutazione dei titoli scientifico-professionali, avendo
riguardo alla loro specifica rilevanza rispetto all'attivita' di
ricerca da svolgere, e stabilisce, per ciascuna tipologia di titoli,
il punteggio da attribuire.
Sempre preliminarmente, la commissione determina i criteri di
valutazione della prova scritta e del colloquio.
I candidati ammessi a sostenere la prova scritta sono convocati
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al
domicilio eletto nella domanda, con un preavviso di almeno dieci
giorni, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di
svolgimento. I candidati dovranno presentarsi alle prove di selezione
muniti di un valido documento di riconoscimento.
L'Universita' non assume alcuna responsabilita' per i casi di
irreperibilita' del destinatario o di dispersione delle comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del domicilio da parte del
candidato o di mancata o tardiva comunicazione di variazione di esso.
L'esclusione dei candidati dalla prova scritta per insufficienza
dei titoli posseduti, e' adeguatamente motivata dalla commissione
selezionatrice nel verbale delle operazioni di selezione.
Il colloquio si svolge pubblicamente.
In base alla somma dei punti assegnati ai titoli, alla prova
scritta e al colloquio, la commissione formula, una graduatoria di
merito dei candidati ritenuti idonei allo svolgimento della specifica
attivita' di ricerca.
Nell'ipotesi che due o piu' candidati ottengano, a conclusione
della selezione, pari punteggio, e' preferito il piu' giovane di
eta'.
La graduatoria puo' essere utilizzata secondo l'ordine in cui e'
formulata, in caso di rinuncia dell'assegnatario o di risoluzione
anticipata del relativo contratto.

                               Art. 7.
Pubblicita' della procedura di selezione
E' assicurata la pubblicita' dei risultati della selezione mediante
affissione di avviso nei locali e negli appositi spazi del
dipartimento interessato.
A conclusione della valutazione della prova scritta, la commissione
formula l'elenco dei candidati ammessi al colloquio con l'indicazione
del punteggio ottenuto nella prova scritta.
A conclusione della procedura di selezione, la commissione espone
la graduatoria finale con l'indicazione dei punteggi assegnati ai
titoli, alla prova scritta e al colloquio.
E' comunque garantito l'accesso agli atti della selezione ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del relativo regolamento interno
di attuazione.

                               Art. 8.
Conferimento dell'assegno - Contratto
L'Universita' stipula con il candidato risultato vincitore della
selezione apposito contratto con il quale sono regolati termini e
modalita' di svolgimento dell'attivita' di collaborazione e di
erogazione dell'assegno.
Ai fini della determinazione dell'inizio e termine del rapporto di
collaborazione, si ha riguardo alla data di stipula del contratto.
L'attivita' del titolare dell'assegno e' svolta in condizioni di
autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del
programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile
della ricerca stessa, al quale spettano le funzioni di tutor. Nel
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni di tutor
sono svolte da altro docente appositamente incaricato dal consiglio
di dipartimento, su indicazione del tutor titolare.
Al titolare di assegno saranno forniti dal dipartimento,
nell'ambito delle risorse del tutor, i supporti necessari alla
realizzazione del programma di ricerca. Sono inoltre garantiti
l'accesso ai locali, alle attrezzature e la fruizione dei servizi
tecnico-amministrativi.
L'attivita' del titolare dell'assegno non prefigura in nessun caso
un'attivita' di lavoro dipendente e non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dell'Universita'.

                               Art. 9.
Incompatibilita' - Divieto di cumulo - Sospensione dell'attivita'
I titolari di assegno non possono essere titolari di contratto
d'insegnamento nell'Universita'. Essi possono far parte delle
commissioni d'esame di profitto in qualita' di cultori della materia.
Non e' consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne quelle conferite da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del titolare dell'assegno.
Il titolare dell'assegno, in servizio presso amministrazioni
pubbliche, puo' essere collocato in aspettativa non retribuita. Sono
fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno.
L'attivita' di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per
servizio militare, gravidanza e grave infermita' per un massimo di un
anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non e' ridotta
a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e,
conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza
giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.
Il titolare di assegno puo' frequentare corsi di dottorato di
ricerca anche in soprannumero, fermo restando il superamento delle
prove di ammissione.

                              Art. 10.
Modalita' di controllo e valutazione dell'attivita'
svolta dai titolari di assegno
Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma del presente
articolo, il titolare dell'assegno e' tenuto a dare conto della
propria attivita' di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto
dal tutor. A tal fine puo' essere richiesta al titolare dell'assegno
la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente
lo stato di attuazione del programma prefissato.
Il titolare dell'assegno e' tenuto a presentare al dipartimento, al
termine del primo anno di durata dell'assegno, una relazione scritta
sull'attivita' di ricerca svolta. Nella relazione il titolare deve
rendere conto dei metodi di ricerca applicati e dei risultati, anche
parziali, conseguiti.
La relazione, corredata del giudizio del tutor sulla congruita' dei
metodi di ricerca applicati e sulla validita' dei risultati
conseguiti, e' portata all'esame del consiglio di dipartimento.
Nel caso di valutazione negativa, il consiglio di dipartimento,
sentito il titolare dell'assegno, puo' proporre la revoca
dell'assegno. La risoluzione del contratto e' deliberata dal Senato
accademico.
Al termine del secondo ed ultimo anno di durata dell'assegno, la
relazione di cui ai precedenti commi dovra' rendere conto in modo
puntuale ed esauriente del raggiungimento dei risultati prefissati
nel programma di ricerca, anche al fine dell'eventuale rinnovo
dell'assegno.
Resta salva la risoluzione di diritto del contratto nei casi di
gravi e documentate inadempienze del titolare dell'assegno segnalate
dal tutor o dal consiglio di dipartimento. Resta altresi'
impregiudicata ogni azione legale dell'Universita' a tutela dei
propri interessi e del proprio patrimonio.

                              Art. 11.
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di
cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' in materia previdenziale,
quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.
L'Universita' provvede a favore dei titolari di assegno alla
copertura assicurativa per infortuni e per responsabilita' civile
verso terzi nell'espletamento dell'attivita' di ricerca.
Venezia, 8 ottobre 1999
Il direttore del dipartimento di chimica: Marangoni
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