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IPSEMA - ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di professionista
nell'area statistico-attuariale livello base per la sede centrale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.86 del 29/10/2004
Ente:IPSEMA - ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO
Località:-
Codice atto:04E11469
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:29/11/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di professionista nell'area statistico attuariale - livello
base, presso la sede centrale in Roma dell'Istituto.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami sono
necessari i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero appartenenza ad
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
2) diploma di laurea in scienze statistiche attuariali
conseguito con una votazione non inferiore a 100/110 e lode;
3) abilitazione all'esercizio della professione di attuario;
4) iscrizione all'albo nazionale degli attuari; per i
dipendenti pubblici trova applicazione l'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 509/1979;
5) possesso da almeno tre anni dei titoli di cui ai punti 3) e
4 del presente articolo;
6) idoneita' fisica all'impiego;
7) non interdizione da pubblici impieghi e uffici.
2. Non possono essere ammessi a partecipare al concorso coloro
che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che
siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione o siano cessati con provvedimento di licenziamento
con preavviso o senza preavviso a seguito di procedimento
disciplinare o di condanna penale o siano stati dichiarati decaduti
da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
3. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, nonche'
quelli che diano titolo di preferenza a parita' di punteggio nella
formazione della graduatoria stessa debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande. I candidati che avranno prodotto domanda entro il predetto
termine saranno ammessi a sostenere le prove d'esame, con riserva di
accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.
4. Il difetto dei requisiti di cui al comma 1 comporta
l'esclusione dal concorso.
5. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dal concorso
sono adottati dal direttore generale.

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande: termine e modalita'
 
1. Le domande di partecipazione al concorso, da redigersi in
carta semplice, secondo lo schema allegato 1) al presente bando,
debbono essere spedite, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, all'IPSEMA - Direzione centrale organizzazione e
personale - via S. Nicola da Tolentino 5 - 00187 Roma.
2. Il termine perentorio per la presentazione delle domande e' di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
3. Il termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, e'
differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
4. Le domande di partecipazione al concorso saranno considerate
prodotte in tempo utile se spedite entro il termine di trenta giorni
indicato al comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data
apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.
5. Nella domanda, da compilare in videoscrittura o in carattere
stampatello, il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome (piu' eventuale cognome da coniugata);
b) data, luogo di nascita e codice fiscale;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di
appartenere ad uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze
statistiche attuariali con votazione non inferiore a 100/110 e lode;
e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione di attuario da almeno tre anni;
f) di essere iscritto all'albo nazionale degli attuari da
almeno tre anni; per il personale in servizio presso pubbliche
amministrazioni il requisito sara' accertato a norma dell'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979;
g) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
h) di non aver riportato condanne penali, di non avere
procedimenti penali pendenti e di non essere stato interdetto dai
pubblici uffici. In caso contrario, i candidati dovranno dichiarare i
carichi pendenti, le eventuali condanne subite (anche nei casi in cui
sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal
Casellario giudiziale, ovvero siano stati applicati provvedimenti di
amnistia, grazia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione);
i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva e
del servizio militare, nonche' l'eventuale data di inizio del
servizio militare o sostitutivo civile e l'eventuale data di fine del
servizio militare o sostitutivo civile;
l) di accettare, in caso di esito favorevole del concorso, la
sede di servizio cui sara' assegnato;
m) la residenza attuale, nonche' quella precedente, qualora il
trasferimento di residenza sia avvenuto da meno di un anno;
n) l'indirizzo (completo di codice di avviamento postale e di
numero telefonico con prefisso presso il quale dovra' essere inviata
ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di eventuali
successive variazioni dell'indirizzo stesso, il candidato dovra'
darne tempestiva comunicazione;
o) l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 finalizzato
agli adempimenti per l'espletamento della presente procedura.
7. La domanda di partecipazione al concorso dovra' comunque
recare in calce la firma del candidato, la quale, ai sensi della
vigente normativa, non necessita di autentica. La mancata
sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dal concorso.
8. L'Istituto non assume alcuna responsabilita' per eventuali
disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per la dispersione di
comunicazioni causati da inesatta o non chiara indicazione dei dati
anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti, nonche' da
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda.
9. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai
sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio status, nonche' segnalare
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. A tal fine, la domanda
dovra' essere corredata da apposita certificazione - rilasciata da
competente struttura sanitaria dalla quale dovranno risultare in
maniera specifica gli ausili necessari (tempi aggiuntivi e strumenti
ausiliari per lo svolgimento delle prove d'esame in relazione alla
prova da sostenere ed al tipo di handicap.

                               Art. 4.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice sara' nominata ai sensi
dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni.

                               Art. 5.
 
Valutazione dei titoli
 
1. Costituiscono titoli valutabili da parte della commissione di
concorso quelli di seguito indicati:
a) diploma di specializzazione post-universitario;
b) pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di cinque;
c) titoli di servizio (vi rientrano le prestazioni di lavoro
alle dipendenze di amministrazioni pubbliche - i punteggi sono
attribuiti per mese di servizio;
d) anzianita' di iscrizione all'albo professionale di attuario
(i punteggi sono attribuiti per anno di iscrizione).
2. Per la valutazione dei titoli la commissione dispone di 2,5.
3. Punti per ciascuna delle categorie dei titoli di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma 1.
4. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte
e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

                               Art. 6.
 
Prove di esame
 
1. Le prove di esame del concorso consistono in due prove scritte
e in una orale:
la prima prova scritta vertera' sulla tecnica attuariale delle
assicurazioni sociali;
la seconda prova scritta vertera' sulla statistica e teoria
dell'inferenza statistica;
la prova orale vertera' sulle discipline delle prove scritte e
su:
matematica finanziaria ed attuariale;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulle persone (ass.
vita e malattie;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
legislazione delle assicurazioni sociali con particolare
riguardo alla assicurazione infortuni sul lavoro e malattie
professionali,
fondamenti di econometria;
fondamenti di demografia;
fondamenti di statistica economica;
fondamenti di informatica.
2. Nell'ambito della prova orale si procedera' anche
all'accertamento della conoscenza di una delle lingue straniere
scelte dal candidato, consistente nella lettura, conversazione e
traduzione in ordine ad un brano tecnico-scientifico, nonche' della
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse ai sensi dell'art. 37 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'Istituto si riserva la facolta' di far precedere le prove
d'esame da forme di preselezione (test sulle materie gia' previste
per le prove scritte, avvalendosi - ove necessario - dell'apporto di
aziende specializzate in selezione di personale. Il punteggio della
prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di
merito.
4. Le prove d'esame si effettueranno in Roma. La data ed il luogo
delle prove scritte e delle preselezioni ove previste - saranno
comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante
lettera raccomandata e mediante pubblicazione di apposito avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte, i
candidati avranno a disposizione sei ore.
5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno esibire un valido documento d'identita' personale.
6. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
d'esame saranno dichiarati decaduti dal concorso.

                               Art. 7.
 
Votazioni minime
 
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che in
ciascuna delle prove scritte abbiano riportato una votazione di
almeno 24/30.
2. Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova
orale sara' data comunicazione della loro ammissione - con un
preavviso di almeno venti giorni - con lettera raccomandata, nella
quale sara' indicata la votazione delle singole prove e dei titoli.
3. La prova orale s'intendera' superata se i candidati avranno
riportato in essa la votazione di almeno 24/30.
4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati che hanno
sostenuto la prova stessa con l'indicazione della votazione da
ciascuno riportata. Detto elenco sara' affisso all'albo della sede
d'esame.
5. La votazione complessiva e' determinata, sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove di esame.

                               Art. 8.
 
Titoli di preferenza e precedenza
 
1. In materia di riserva di posti, di precedenza nella
graduatoria e di preferenza a parita' di merito nella graduatoria
stessa, si applicano le norme legislative vigenti.
2. Per l'applicazione dei benefici della precedenza e della
preferenza, i candidati dovranno produrre - entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello della prova orale autocertificazione in carta semplice
relativa ai titoli di preferenza o precedenza posseduti e previsti
dalla normativa vigente.
3. Dall'autocertificazione dovra' risultare altresi' il possesso
dei titoli relativi ai benefici richiesti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande al concorso.
4. I candidati che presentino la predetta autodichiarazione in
ritardo o diversa da quella prescritta decadranno dai predetti
benefici, senza necessita' di avviso.

                               Art. 9.
 
Formazione ed approvazione della graduatoria di merito dichiarazione
dei vincitori
 
1. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito
secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato.
2. La graduatoria di merito - la cui validita' e' stabilita in
base alle norme vigenti sara' approvata dal consiglio di
amministrazione, che, tenuto conto delle preferenze e delle
precedenze dichiarate ai sensi dell'art. 8 del presente bando,
dichiarera' il vincitore del concorso, sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti.
3. I provvedimenti di nomina in servizio e di assegnazione alla
sede operativa saranno adottati dal direttore generale e comunicati
all'interessato. Alla costituzione del rapporto di lavoro si
procedera' nel rispetto della normativa vigente in materia e,
pertanto, nei limiti e nei tempi da questa consentiti, sempre che
cio' non sia impedito da disposizioni legislative.
4. La nomina in prova e' condizionata all'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti. Per l'acquisizione della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti
dall'art. 2 del presente bando, si rinvia a quanto previsto dal testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
5. Il vincitore che, senza giustificato motivo o per motivo che
l'amministrazione non ritenga idoneo e sufficiente, non inizi il
servizio in prova presso la sede assegnata, entro il termine
stabilito, sara' dichiarato decaduto.
6. Nel caso di rinuncia, di decadenza o di cessazione dal
servizio del vincitore, l'istituto potra' procedere ad altrettante
chiamate in servizio secondo l'ordine di posizione occupata nella
graduatoria di merito, sempre che l'esercizio di tale facolta' non
sia impedito da specifiche disposizioni legislative.
7. La conferma definitiva in servizio sara' effettuata dopo il
superamento del periodo di prova, di cui al comma 1 del successivo
art. 10.
8. Il vincitore immesso in servizio, salva la possibilita' di
trasferimento d'ufficio nei casi previsti dalla legge, ha l'obbligo
di prestare la propria attivita' presso la sede di servizio cui e'
assegnato. Per nessun motivo potranno essere adottati provvedimenti
di trasferimento a domanda.
9. La costituzione del rapporto di lavoro del vincitore
decorrera', agli effetti giuridici, dalla data di approvazione della
graduatoria di merito e, agli effetti economici dalla data di
effettiva assunzione in servizio.
Non si da' luogo a dichiarazione di idoneita'.

                              Art. 10.
 
Periodo di prova
 
1. Il periodo di prova avra' la disciplina e la durata che
saranno stabilite dal contratto collettivo e dalle norme
regolamentari vigenti al momento dell'assunzione.
2. Al vincitore immesso in servizio sara' corrisposto il
trattamento economico iniziale previsto per il personale con la
qualifica ed il profilo professionale indicati nel presente bando.

                              Art. 11.
 
Informazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
 
1. Il termine presumibile di conclusione del presente concorso e'
stimato in otto mesi dalla data della prima prova scritta.
2. La struttura incaricata dell'istruttoria delle domande e
dell'esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi provvedimenti
previsti dal presente bando e' il competente ufficio della Direzione
centrale organizzazione e personale, presso la quale ciascun
candidato potra' conoscere i nominativi dei funzionari responsabili
del procedimento e dei provvedimenti relativi.
Il direttore generale: Calamita

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