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UNIVERSITA' DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca internazionale in ingegneria sismica - V ciclo
Nuova serie (XIX ciclo).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.32 del 22/4/2003 |
Ente: | UNIVERSITA' DI PAVIA |
Località: | Pavia (PV) |
Codice atto: | 03E02433 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 6/6/2003 |
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IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, emanato
con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 158 della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 1996;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4
che ha demandato alle Universita' la competenza a disciplinare, con
proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le
modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi
formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo
per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento e
l'importo delle borse di studio nonche' le convenzioni con soggetti
pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione
culturale e scientifica, in conformita' ai criteri generali e ai
requisiti di idoneita' delle sedi determinati con decreto del
Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca", che determina i
criteri generali, i requisiti di idoneita' delle sedi e le relative
procedure di valutazione ai fini dell'istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca, definisce gli obiettivi formativi e i programmi
di studio e disciplina le modalita' di accesso, la durata dei corsi,
le borse di studio e i contributi per l'istituzione e il
funzionamento dei dottorati di ricerca;
Visto il decreto rettorale del 1 dicembre 2000, n. 5744, con il
quale e' stato emanato il "Regolamento in materia di dottorato di
ricerca" dell'Universita' degli studi di Pavia;
Visto il decreto rettorale del 23 febbraio 2001, n. 5805, con il
quale e' stato emanato il "Regolamento concernente la mobilita' e
l'attivita' didattica e di ricerca dei dottorandi";
Vista la proposta di istituzione del corso di dottorato di
ricerca internazionale in "Ingegneria sismica" - V ciclo Nuova serie
(XIX ciclo) - con sede amministrativa presso l'Universita' degli
Studi di Pavia, presentata dall'Istituto universitario di studi
superiori di Pavia (I.U.S.S.), ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento
in materia di dottorato di ricerca" dell'Universita' degli studi di
Pavia;
Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione, a seguito
della verifica dei requisiti di idoneita' della struttura proponente
e della coerenza dei corsi con la programmazione formativa;
Visto il parere espresso dalla commissione di Ateneo per i
dottorati di ricerca, a seguito della valutazione dei contenuti
culturali, metodologici e scientifici della proposta di istituzione
del corso di dottorato di ricerca internazionale in "Ingegneria
sismica" - V ciclo Nuova serie (XIX ciclo);
Vista la delibera del senato accademico, adottata nella seduta
del 25 marzo 2002, con la quale e' stato approvata l'istituzione del
corso di dottorato di ricerca internazionale in "Ingegneria sismica"
- V ciclo Nuova serie (XIX ciclo) - avente sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi di Pavia;
Vista la nota del 13 marzo 2002, con la quale il presidente
dell'Istituto Universitario di studi Superiori di Pavia (I.U.S.S.) ha
comunicato la disponibilita' a finanziare due borse di studio per il
corso di dottorato di ricerca internazionale in "Ingegneria sismica"
- V ciclo Nuova serie (XIX ciclo) - avente sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi di Pavia;
Vista la convenzione stipulata tra l'Universita' degli studi di
Pavia, l'Istituto universitario di studi superiori di Pavia
(I.U.S.S.) e l'Agenzia di protezione civile - Servizio sismico
nazionale (adesso Dipartimento della protezione civile), approvata
dal consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di
Pavia in data 20 dicembre 2000, con cui l'Agenzia di protezione
civile - Servizio sismico nazionale (adesso Dipartimento della
protezione civile) si e' impegnata a finanziare una borsa di studio
riservata a cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione europea;
Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del bando relativo
alla indizione di pubblici concorsi, per titoli ed esami, per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in
"Ingegneria sismica" - V ciclo Nuova Serie (XIX ciclo) - avente sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Pavia;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
1. Nell'ambito del V ciclo Nuova serie (XIX ciclo) dei corsi di
dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Pavia, e' istituito il dottorato di ricerca
internazionale in "Ingegneria sismica".
2. Sono indetti presso l'Universita' degli studi di Pavia
pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione al predetto
corso di dottorato di ricerca. Vengono indicate di seguito l'area
scientifica, i settori scientifico-disciplinari, la sede del
dottorato, il coordinatore, la durata del corso, i posti messi a
concorso, il numero delle borse di studio disponibili, gli enti
finanziatori delle borse di studio, l'indirizzo web del dottorato, la
data della prova scritta e la data della prova orale.
3. Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a
seguito di finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di ricerca e da
qualificate strutture produttive private, che si rendessero
disponibili dopo l'emanazione del presente bando ed entro la data
della prova scritta del concorso, fermo restando comunque i termini
previsti dall'art. 3, comma 1 per la presentazione delle domande di
ammissione. L'eventuale aumento del numero delle borse di studio
sara' reso noto ai candidati, in sede di esame, prima
dell'espletamento della prova scritta.
Dottorato di ricerca internazionale in ingegneria sismica
Area scientifica: ingegneria civile ed architettura.
Settori scientifico-disciplinari: ICAR/08; ICAR/09; MAT/06;
GEO/05; GEO/11; ING-IND/22.
Sede: Collegio "Alessandro Volta", via Ferrata n. 17 - 27100
Pavia, tel./fax: 0382/548735, E-mail: rose@unipv.it
Coordinatore: prof. Gian Michele Calvi.
Durata: 3 anni.
Posti: n. 6.
Borse di studio: n. 4.
Enti finanziatori:
due borse di studio finanziate dall'Istituto Universitario di
studi Superiori di Pavia (I.U.S.S.);
una borsa di studio finanziata dal Dipartimento della
protezione civile;
una borsa di studio finanziata dalla Alga S.p.a.
Prova scritta: giorno 25 giugno 2003, alle ore 9, presso la sede
del dottorato.
Prova orale: giorno 27 giugno 2003, alle ore 9, presso la sede
del dottorato.
Modalita' di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
dovranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese.
Sito web di approfondimento: http://www.roseschool.it
>
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in
"Ingegneria sismica", senza limitazione di eta' e cittadinanza,
coloro che siano in possesso del diploma di laurea specialistica
ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 novembre
1999, n. 509, oppure di titolo accademico equipollente conseguito
presso universita' straniere, preventivamente riconosciuto dalle
autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari
di cooperazione e mobilita'.
2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito
all'estero che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea
italiana, dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in "Ingegneria sismica", farne espressa
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la
domanda stessa del documento di cui si richiede l'equipollenza,
tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze secondo le
norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi
di laurea delle universita' italiane, nonche' dei documenti utili a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti
prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 3.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, in
conformita' al modello allegato al presente bando, deve pervenire al
magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Pavia entro il
giorno 6 giugno 2003, con una delle seguenti modalita':
a) consegna all'ufficio protocollo dell'Universita' degli studi
di Pavia, sito al primo piano del Palazzo centrale, aperto al
pubblico con il seguente orario: dal lunedi' al venerdi' dalle ore
9,30 alle ore 12;
b) spedizione a mezzo posta al seguente indirizzo: Magnifico
Rettore dell'Universita' degli studi di Pavia - Strada Nuova n. 65 -
27100 Pavia;
c) trasmissione a mezzo fax al seguente numero: 0382/548735
(sede del dottorato di ricerca internazionale in "Ingegneria
sismica"). In questo caso i documenti allegati dovranno pervenire,
entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di
partecipazione, secondo le modalita' di cui ai precedenti punti a) e
b).
2. Per il rispetto del termine di cui al comma 1 fara' fede il
timbro dell'ufficio protocollo dell'Universita' degli studi di Pavia.
3. Nella domanda di partecipazione, da redigersi in lingua
italiana, il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, il
codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero
telefonico, l'eventuale numero di fax e l'eventuale e-mail. I
cittadini stranieri devono indicare un recapito in Italia quale
domicilio eletto ai fini del concorso;
b) la propria cittadinanza;
c) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso
la quale e' stata conseguita la laurea, ovvero il titolo accademico
equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche' la
data dell'eventuale decreto rettorale con il quale e' stata
dichiarata l'equipollenza oppure, nel caso in cui il titolo straniero
non sia stato dichiarato equipollente, richiesta di dichiarazione di
equipollenza, corredata dai documenti utili a consentire al collegio
dei docenti la dichiarazione di equipollenza ai soli fini
dell'ammissione al corso di dottorato (i documenti dovranno essere
presentati secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 2);
d) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
e) le lingue straniere conosciute;
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati
portatori di handicap, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, devono avanzare esplicita richiesta riguardo l'ausilio
necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove di esame.
5. Non saranno prese in considerazione le domande non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni
indicate nel presente articolo nonche' quelle prodotte oltre il
termine indicato nel comma 1. Ai candidati la cui domanda sia stata
dichiarata inammissibile sara' data comunicazione dell'esclusione dal
concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice sara' nominata ai sensi
dell'art. 12 del "Regolamento in materia di dottorato di ricerca"
dell'Universita' degli studi di Pavia. La commissione giudicatrice e'
composta da tre commissari scelti fra i componenti del collegio dei
docenti del dottorato di ricerca internazionale in "Ingegneria
sismica".
Art. 5.
Procedura di selezione
1. La procedura di selezione consiste nella valutazione
comparativa dei titoli presentati dai candidati e nello svolgimento
dell'esame di ammissione.
2. Per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, la
commissione giudicatrice dispone di venti punti.
3. I venti punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della
commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti
prima dell'esame delle domande di partecipazione.
4. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo lo svolgimento
della prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli
elaborati. I risultati della valutazione dei titoli devono essere
resi noti ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.
5. L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta,
la cui durata non potra' comunque superare le sei ore, ed una prova
orale. Le prove d'esame sono tese ad accertare la preparazione, la
capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
6. La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su
argomenti afferenti alle materie del dottorato.
7. Nel corso della prova orale, la commissione giudicatrice
accertera' la conoscenza della lingua o delle lingue straniere
indicate dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso.
8. Per la valutazione di ciascun candidato, la commissione
giudicatrice dispone di quaranta punti per ognuna delle due prove.
9. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a trenta punti. I
risultati della prova scritta saranno resi noti ai candidati mediante
affissione all'Albo del corso di dottorato di ricerca in "Ingegneria
sismica" il giorno 26 giugno 2003. Il colloquio si intende superato
se il candidato ottiene una votazione di almeno trenta punti.
10. Al termine della seduta dedicata alle prove orali, la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa.
L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'Albo del corso di
dottorato di ricerca in "Ingegneria sismica".
11. Espletate le prove concorsuali, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma delle votazioni
conseguite da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nelle
due prove di ammissione. In caso di parita' nella graduatoria
generale di merito prevale il candidato che abbia ottenuto il
punteggio piu' elevato nella valutazione dei titoli. In caso di
ulteriore parita' la preferenza e' determinata dalla minore eta'
anagrafica del candidato.
12. Il diario delle prove di ammissione, riportato all'art. 1 del
bando di concorso, costituisce notifica agli interessati. I candidati
riceveranno comunicazione relativa alla convocazione per le prove
scritte ed orali solo se le date gia' precisate all'art. 1 dovessero
subire variazioni. In tal caso, il diario delle prove di ammissione,
con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sara' comunicato
agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
inviata almeno quindici giorni prima della data prevista.
13. Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali, i
candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di
riconoscimento, valido a norma di legge:
a) carta di identita';
b) patente di guida;
c) passaporto.
14. La mancata presentazione alle prove di ammissione sara'
considerata come rinuncia al concorso.
Art. 6.
Ammissione ai corsi di dottorato
1. Il rettore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli
atti concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito
unitamente a quella dei vincitori. Sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
alle prove di esame.
2. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano
la loro accettazione entro quindici giorni dalla data di
comunicazione dell'esito del concorso. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
Art. 7.
Iscrizioni al corso di dottorato
1. I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'Universita' degli studi di Pavia - Ufficio borse e
dottorati di ricerca, piazza Leonardo da Vinci (Palazzo del Maino) -
27100 Pavia, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il
relativo invito, la seguente documentazione:
a) domanda di iscrizione al primo anno di corso del dottorato
di ricerca, redatta su apposito modulo predisposto
dall'amministrazione, resa legale mediante l'apposizione di una marca
da bollo da e 10,33;
b) una fotografia formato tessera;
c) fotocopia del documento d'identita' in corso di validita';
d) fotocopia del codice fiscale.
2. Dalla domanda di immatricolazione risultano le dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, che
attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali:
a) nascita, residenza e cittadinanza;
b) diploma di laurea conseguito. I vincitori in possesso di un
titolo accademico conseguito all'estero sono tenuti ad allegare
l'originale del titolo medesimo alla domanda di immatricolazione.
3. Nella domanda di immatricolazione, il candidato risultato
vincitore dovra' dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445:
a) di non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a
non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea,
a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato;
b) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi,
qualora intenda intraprendere una attivita' lavorativa, anche
occasionale e di breve durata, a richiedere l'autorizzazione
preventiva del collegio dei docenti.
4. Nella domanda di immatricolazione, il candidato che risulta
assegnatario della borsa di studio dovra' inoltre dichiarare, ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 2000, n. 445:
a) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
5. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
del vincitore. Qualora da tale controllo emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Art. 8.
Borse di studio
1. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle borse
di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in
materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13
agosto 1984, n. 476.
2. Il rettore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le
borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria
e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili. La borsa
di studio finanziata dal Dipartimento della protezione civile potra'
essere assegnata solamente a cittadini di uno dei Paesi membri
dell'Unione europea. Il dottorando che beneficera' di tale borsa di
studio dovra' concordare il tema su cui sviluppare la tesi di
dottorato con i responsabili del Servizio sismico nazionale.
3. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
4. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
5. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento.
I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso superare
la meta' della durata legale del corso di dottorato. Per periodi di
permanenza all'estero di durata pari o superiore a sei mesi e'
necessaria l'autorizzazione del collegio dei docenti mentre per
periodi di durata inferiore e' sufficiente il consenso del
coordinatore.
6. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
7. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
Art. 9.
Obblighi dei dottorandi
1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno il
corso di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate,
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. Il corso di dottorato si varra' dei corsi attivati presso la
Scuola europea di studi avanzati in riduzione del rischio sismico
dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (I.U.S.S.).
Ogni corso completato con successo comportera' l'assegnazione di sei
crediti. Verranno offerti almeno nove corsi per ciascun anno
accademico. Tutti i corsi saranno impartiti in lingua inglese.
3. Potranno essere organizzati studi individuali per studente che
dovranno concludersi con la presentazione di un elaborato scritto con
carattere di rapporto scientifico o progettuale, approvato da almeno
due membri del collegio dei docenti, di cui uno con funzioni di
relatore. Ogni studio individuale completato con successo comportera'
l'assegnazione di dodici crediti.
4. Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato
hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e la ricerca svolta al collegio dei docenti, il quale
ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita'
e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero
l'esclusione.
5. Il collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando a
compiere missioni in Italia ed all'estero per la realizzazione del
programma di ricerca e/o la presentazione di risultati a consessi
scientifici. Il trattamento di missione spettante ai dottorandi e'
disciplinato dal "Regolamento concernente la mobilita' e l'attivita'
didattica e di ricerca dei dottorandi" dell'Universita' degli studi
di Pavia.
6. L'Universita' degli studi di Pavia garantisce, nel periodo di
frequenza del corso di dottorato, la copertura assicurativa per
infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che
si riferiscono al corso.
Art. 10.
Attivita' didattica dei dottorandi
1. Il collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando allo
svolgimento di una attivita' didattica, sussidiaria ed integrativa,
con un impegno annuo non superiore a trenta ore. La collaborazione
didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e
non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle
universita'.
Art. 11.
Sospensione e decadenza
1. La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere sospesa
nei seguenti casi:
a) servizio militare o servizio civile sostitutivo;
b) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151;
c) gravi e documentate ragioni di salute o personali per un
periodo globalmente non superiore ad un anno.
2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione della borsa
di studio.
3. La richiesta di sospensione viene presentata al collegio dei
docenti che su di essa decide motivatamente e ne da' comunicazione al
rettore. I mesi di sospensione devono essere recuperati, con
erogazione delle relative rate dell'eventuale borsa di studio, al
termine del periodo prescritto per il corso di dottorato, in modo
tale che la durata totale del corso sia la stessa per tutti i
dottorandi. Il collegio dei docenti definisce le modifiche del
programma di attivita' dei dottorandi che chiedono la sospensione, al
fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla
sospensione.
4. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano
esclusione dal corso di dottorato:
a) la mancata iscrizione agli anni successivi;
b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l'esame
finale.
5. Il dottorando puo' essere inoltre escluso dal corso di
dottorato su circostanziata proposta del collegio dei docenti per
gravi e documentati motivi.
6. La sospensione o l'esclusione non comportano la restituzione
delle rate gia' erogate della borsa di studio.
Art. 12.
Incompatibilita'
1. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non e'
compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, a
scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato.
2. I dottorandi possono frequentare la Scuola avanzata di
formazione integrata dell'Istituto Universitario di Studi Superiori
di Pavia.
3. L'attivita' di dottorato non e' di norma compatibile con
impegni di lavoro. A richiesta del dottorando, il collegio dei
docenti, previo accertamento che l'impegno lavorativo non pregiudica
lo svolgimento dell'attivita' di studio e di ricerca approvata dal
collegio stesso, in casi particolari e con adeguata motivazione, puo'
consentire al dottorando che abbia impegni di lavoro di frequentare
il corso di dottorato. Per il periodo di svolgimento dell'attivita'
lavorativa, il dottorando non ha diritto alla borsa di studio.
Art. 13.
Esame finale e conseguimento del titolo
1. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli studi di Pavia, si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta nell'anno immediatamente successivo.
2. L'ammissione all'esame finale comporta il preventivo
conseguimento di almeno novanta crediti, con un massimo di due studi
individuali, ed il completamento della tesi di dottorato, approvata
da almeno tre membri del collegio dei docenti.
3. I crediti acquisiti nel corso del master in Ingegneria sismica
promossa dalla Scuola europea in riduzione del rischio sismico o
presso una delle istituzioni ad essa convenzionate, potranno essere
interamente riconosciuti nell'ambito del percorso formativo previsto
dal corso di dottorato, sulla base di equivalenze in termini di
crediti e di impegno di studio.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio borse e
dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi di Pavia e trattati
per le finalita' di gestione del concorso e dell'eventuale
procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori. La
comunicazione di tali dati da parte dei candidati e' obbligatoria ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture amministrative dell'Universita' degli studi di Pavia ed
agli enti direttamente interessati alla posizione giuridica-economica
dei candidati risultati vincitori.
3. I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della legge
31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 15.
Responsabile del procedimento amministrativo
1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento amministrativo attinente al concorso e' il dott. Roberto
De Roberto - Ufficio borse e dottorati di ricerca dell'Universita'
degli studi di Pavia, piazza Leonardo da Vinci (Palazzo del Maino) -
27100 Pavia, tel. 0382504955; fax 0382504928.
Art. 16.
Norme finali
1. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, dal
"Regolamento in materia di dottorato di ricerca", dal "Regolamento
concernente la mobilita' e l'attivita' didattica e di ricerca dei
dottorandi", nonche' dalle norme di gestione del corso, allegate alla
Convenzione stipulata tra l'Universita' degli studi di Pavia e
l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (I.U.S.S.).
2. Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Sara' inoltre reso pubblico per
via telematica nel sito http://www.roseschool.it e nel sito
http://www. unipv.it/ricerca/dottorati/dottorati.html
Pavia, 10 aprile 2003
Il rettore: Schmid
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