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UNIVERSITA' DI PERUGIA
Reiterazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in arboricoltura e
protezione delle piante.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.103 del 28/12/2004 |
Ente: | UNIVERSITA' DI PERUGIA |
Località: | Perugia (PG) |
Codice atto: | 04E08834 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 12/1/2005 |
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IL RETTORE
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita', emanato con decreto rettorale n. 309 del 4 marzo
2004;
Visto il decreto rettorale n. 1409 del 3 agosto 2004 con cui e'
stato emanato il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca presso l'Universita' degli studi di Perugia XX
ciclo - anno accademico 2004/2005, tra cui il corso in «Arboricoltura
e protezione delle piante» pubblicato con tre posti e sei borse;
Visto il verbale della commissione giudicatrice per il suddetto
concorso pervenuto in data 3 dicembre 2004 e specificamente la
graduatoria generale di merito da cui risultano solo due vincitori,
con attribuzione delle relative borse di studio;
Vista la nota del coordinatore del corso pervenuta in data
6 dicembre 2004 con cui viene richiesta la reiterazione del bando per
la copertura della terza borsa disponibile;
Decreta:
Art. 1.
Nell'ambito del XX ciclo di dottorato di ricerca, istituito per
l'anno accademico 2004/2005, e' reiterato, presso l'Universita' degli
studi di Perugia, pubblico concorso, per titoli ed esami, per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in:
nome dottorato: arboricoltura e protezione delle piante;
durata: tre anni;
borse disponibili: una;
posti disponibili: due.
Universita' consorziate: nessuna.
Coordinatore: Tombesi Agostino.
Curricula:
1) arboricoltura;
2) controllo biologico e integrato degli insetti;
3) patologia vegetale.
Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea conseguito
secondo l'ordinamento previgente all'entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 509/1999, di laurea specialistica conseguiti presso
universita' italiane o di titolo conseguito presso universita'
straniere riconosciuto equipollente.
Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto equipollente,
sara' il senato accademico sentito il parere del Collegio dei docenti
del dottorato di ricerca per il quale il candidato presenta domanda,
a deliberare sull'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al
corso. In questo caso i candidati devono allegare alla domanda di
concorso i documenti utili a consentire al senato accademico la
dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo
le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai
corsi di laurea delle universita' italiane.
Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati
Mod. A e A1 (in caso di richiesta di equipollenza), che fanno parte
integrante del presente bando, con tutti gli elementi in essi
richiesti.
Art. 3.
La domanda di ammissione indirizzata al rettore dell'Universita'
di Perugia e redatta secondo l'allegato Mod. A, dovra' pervenire
tramite il servizio postale all'Universita' degli studi di Perugia -
Ufficio ricerca, piazza Universita' n. 1 - 06123 Perugia, oppure
presentata direttamente all'ufficio archivio e protocollo
dell'Ateneo, nei giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore
13 e nei giorni di martedi' e giovedi' anche di pomeriggio, dalle ore
15 alle 17, con esclusione di qualsiasi altro mezzo entro il termine
perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.
Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno
oltre tale termine, ancorche' spedite a mezzo posta entro il termine
prima indicato. Pertanto fara' fede solo il timbro di arrivo del
protocollo dell'Ateneo.
Non verranno accettate domande presentate tramite fax o copie
fotostatiche.
L'omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della
domanda e' motivo di tassativa esclusione dal concorso.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale) e, se possibile, il
numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto riguarda
i cittadini comunitari e stranieri, si richiede l'indicazione di un
recapito italiano o della propria Ambasciata in Italia, eletta quale
proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
presenta domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, la data, l'universita' presso cui e'
stata conseguita e la relativa votazione ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche' la
data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata
l'equipollenza stessa;
e) le lingue straniere conosciute.
I portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a
indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove.
L'amministrazione universitaria non si assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte del concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili all'amministrazione medesima.
Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
1) certificato di laurea in carta libera o autocertificazione
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente
all'allegato Mod. C ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso del
diploma di laurea con la votazione finale e le votazioni riportate
nei singoli esami di profitto; per i candidati laureati presso
l'Universita' di Perugia tale certificato verra' incluso d'ufficio
tra la documentazione presentata dal candidato;
2) le eventuali pubblicazioni e gli altri titoli, in originale
o in copia dichiarata conforme all'originale dal candidato mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
conformemente all'allegato Mod. B; per i lavori stampati in Italia
devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
3) eventuali altri titoli in carta libera o autocertificazione
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente
all'allegato Mod. C ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1998, n. 445;
4) elenco in carta semplice delle eventuali pubblicazioni e dei
titoli presentati in allegato alla domanda;
5) fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita'.
Saranno presi in considerazione solo i titoli prodotti, come
sopra descritto, unitamente alla domanda oppure presentati presso
questa amministrazione o spediti con una nota di accompagnamento
entro il termine utile per la presentazione delle domande.
La mancata produzione dei titoli attestanti i requisiti di
partecipazione comporta l'esclusione dal concorso.
Art. 4.
Gli esami di ammissione al corso consistono in due prove, una
scritta e una orale, intese ad accertare la preparazione, le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel
settore scientifico o nei settori scientifico-disciplinari di
riferimento del dottorato. La prova orale comprende anche la verifica
della conoscenza di una o piu' lingue straniere mediante apposito
colloquio.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Perugia, nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui
ai commi successivi.
Il diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e
luogo in cui le medesime verranno espletate, sara' disponibile sul
sito internet www.unipg.it/ricerca, sotto la voce dottorato di
ricerca e all'albo ufficiale di questa Universita'.
I candidati non riceveranno, pertanto, alcuna convocazione
all'indirizzo eletto ai fini concorsuali.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un'amministrazione dello Stato;
e) altri documenti equipollenti ai sensi dell'art. 35, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000.
Art. 5.
Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente nell'Universita' di Perugia.
Le commissioni entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica
della nomina dovranno espletare tutte le prove concorsuali previste
dal bando di concorso. All'ufficio ricerca dovranno essere
comunicate, almeno venticinque giorni prima della prova scritta,
date, orario e luogo della prova scritta e della prova orale, onde
permetterne la comunicazione in rete ai candidati con almeno quindici
giorni di anticipo.
Art. 6.
La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla
prova orale. La valutazione dei titoli, previa indicazione dei
criteri, sara' effettuata dalla commissione prima dello svolgimento
della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale soltanto i
candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non
inferiore a 25/40. La prova orale si intende superata con il
conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40.
Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
una lingua diversa dall'italiano. Tale possibilita' dovra' essere
subordinata a un'espressa e motivata determinazione assunta dalla
commissione giudicatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio
delle prove di concorso.
Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale la
commissione rende pubblici i risultati.
Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria
generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio
delle due prove e dei titoli.
Gli atti dei concorsi sono pubblici; agli stessi e' consentito
l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990.
L'amministrazione puo' rinviare l'accesso al momento della
conclusione del concorso.
Art. 7.
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo
l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli
ammessi rinunci prima dell'inizio del corso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il collegio dei docenti, valutata la compatibilita' delle
strutture di ricerca, puo' ammettere in soprannumero, senza superare
il 100% dei posti messi a concorso:
a) candidati idonei nella graduatoria generale di merito che
fruiscano di assegni di ricerca ai sensi della legge n. 449/1997,
art. 51;
b) candidati stranieri, idonei nella graduatoria generale di
merito, che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal
Ministero degli affari esteri;
c) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo
(senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di Perugia). La
convenzione determina le modalita' di iscrizione al dottorato e la
possibilita' che un anno del dottorato stesso possa essere compiuto
presso l'Universita' del Paese con il quale e' stata stipulata la
specifica convenzione; nel caso in cui la convenzione intervenga con
un Paese dell'Unione europea, il titolo cosi' conseguito e'
denominato «Dottorato europeo», se la convenzione lo prevede.
Art. 8.
I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della comunicazione, tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno, dell'esito del concorso, i seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al corso;
b) una fotocopia del documento di identita' in corso di
validita';
c) per i soli assegnatari di borsa di studio: ricevuta
dell'iscrizione alla gestione separata I.N.P.S. e richiesta di
accreditamento in conto corrente bancario.
Art. 9.
Le borse di studio il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive
graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per
un importo pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive
modificazioni.
A parita' di merito, per tutti coloro utilmente collocati in
graduatoria, prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997, e successive modificazioni.
Nel caso in cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel
corso dell'anno alla borsa di studio questa verra' assegnata al primo
dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla borsa di
studio si intende definitiva, anche se il dottorando continua a
frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il
passaggio all'anno successivo.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Tali
periodi non possono complessivamente superare la meta' della durata
del corso, salvo i corsi soggetti a diversa disciplina legale o
convenzionale.
Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi
consecutivi e' necessario il parere favorevole del collegio dei
docenti, per periodi di durata inferiore il consenso del
coordinatore.
Art. 10.
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa frequenza e' stabilito dagli organi di governo dell'Ateneo,
graduato secondo fasce di condizione economica definite in analogia
con tasse e contributi per gli studenti universitari.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei
corsi.
I dottorandi che non usufruiscono delle borse previste al
precedente comma per poter ottenere la riduzione dell'importo del
contributo devono presentare al momento dell'iscrizione la
documentazione relativa al reddito sui modelli disponibili presso
l'Ufficio ricerca dell'Universita' e in rete al sito
www.unipg.it/ricerca sotto la voce dottorato di ricerca.
Art. 11.
I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste per il curriculum formativo, svolgere attivita' di ricerca
relativa al piano approvato dal collegio docenti frequentando tutte
le attivita' per loro previste, con pieno impegno e per il monte-ore
richiesto, dedicandosi ai programmi di studio individuale, ed a
presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione
sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una
tesi di ricerca con contributi originali.
Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, non eccedente le 50 ore per anno
accademico, previo parere favorevole del collegio docenti; tale
attivita' non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di
formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il bilancio
dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle Universita'.
A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato. Il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze
nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle
modalita' stabilite dal collegio docenti, comporta la revoca della
borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti relativi
all'anno per cui e' stato emesso il provvedimento stesso, qualora
l'interessato non abbia ottenuto l'ammissione all'anno successivo.
Il servizio militare, la maternita' e le assenze per grave e
documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso,
previa autorizzazione del collegio docenti. In caso di sospensione di
durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa l'erogazione della
borsa di studio, che verra' ripresa al termine della sospensione.
E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro Corso di
dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea,
fatta salva la possibilita' di partecipare a corsi presso Universita'
straniere nel caso che cio' sia previsto in sede di convenzione con
le Universita' stesse.
E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un periodo inferiore al triennio non puo'
usufruirne una seconda volta.
Art. 12.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale.
Nelle more della consegna del diploma originale e' rilasciata la
relativa certificazione.
L'Universita', successivamente al rilascio del titolo, cura il
deposito della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e
Firenze.
Art. 13.
I candidati interessati dovranno provvedere entro sei mesi
dall'espletamento del concorso, e con gli eventuali oneri a loro
carico, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate
all'Universita' degli studi di Perugia. Trascorso il periodo indicato
l'amministrazione procedera' all'eliminazione dei suddetti documenti
dai propri archivi.
Art. 14.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi di Perugia, per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente alla vincita del concorso
medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Perugia, 14 dicembre 2004
Il rettore: Bistoni
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