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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di dodici allievi
ufficiali del ruolo aeronavale al primo anno del terzo corso
aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.10 del 6/2/2004 |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 04E00450 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 8/3/2004 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COMANDANTE GENERALE
Visto l'art. 5, comma primo, del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965,
n. 1172, 27 febbraio 1974, n. 68, 5 agosto 1981, n. 440 e 5 luglio
1986, n. 342, concernenti il trattamento economico spettante agli
allievi delle accademie militari;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti alla
Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo
stato dei sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola
lo stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive aggiunte, concernente le disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni, che detta norme di esecuzione del
testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili
dello Stato;
Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni
e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente
norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente «Disciplina dell'imposta di bollo» e l'art. 19
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975,
n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, che detta nuove norme sul servizio di leva;
Ritenuto di dover riservare un posto da mettere a concorso ai
candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, che detta norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, sull'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente nuove norme
in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente il «Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, recante
«Disposizioni di servizio interno dell'Accademia della Guardia di
finanza»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante
«Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente «Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma secondo, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare,
l'art. 4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma
dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della
Guardia di finanza e della Polizia di Stato»;
Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155,
concernente il «Regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza», con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione ai vari ruoli,
nei bandi di concorso possono essere richiesti specifici requisiti
psico-fisici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il «testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa» (testo A);
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni»;
Considerata l'opportunita' di prevedere che alle prove
concorsuali successive a quella preliminare venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso;
Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante
«Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della
sicurezza»;
Vista la convenzione tra l'Universita' degli studi di Bergamo,
l'Universita' degli studi di Milano, e dell'Universita' degli studi
di Roma Tor Vergata con l'Accademia della Guardia di finanza, datata
20 dicembre 2001;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002 datata
24 ottobre 2002, con la quale sono stati dichiarati illegittimi i
requisiti di «celibato», «nubilato» e «vedovanza», previsti per
l'arruolamento nel Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, recante
«l'elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per
l'accertamento e la valutazione ai fini dell'inidoneita»;
Visto il decreto del comandante generale n. 416631, datato
15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche da adottare ai
sensi dell'art. 3, comma quarto, del citato decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, concernente il «Regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare»;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2003, che fissa - tra
l'altro - nel 20% l'aliquota massima di personale femminile da
arruolare nel ruolo aeronavale degli ufficiali per l'anno 2004;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato»;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
E' indetto per l'anno accademico 2004/2005 un pubblico concorso,
per esami, per l'ammissione di dodici allievi ufficiali del «ruolo
aeronavale» al primo anno del terzo corso aeronavale dell'Accademia
della Guardia di finanza.
I posti disponibili sono cosi' ripartiti:
specializzazione «pilota militare» otto posti;
specializzazione «comandante di unita' navale» quattro posti.
Il reclutamento di personale femminile, effettuato mediante il
presente concorso, non potra' superare il 20% dei posti messi a
concorso. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile
potranno essere ammessi al terzo corso aeronavale in numero superiore
a due unita', anche se collocati in posizione utile nella graduatoria
di cui al successivo art. 22, dei quali uno riservato alle
concorrenti per la specializzazione «pilota militare» e uno alle
concorrenti per la specializzazione «comandante di unita' navale».
Uno degli otto posti disponibili per la specializzazione «pilota
militare» e' riservato, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti dal successivo art. 2, a colui che sia in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di
istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
I concorrenti possono presentare domanda per una sola delle
predette specializzazioni.
Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico matematici e culturali);
b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) una prova scritta di cultura generale;
d) una prova di efficienza fisica;
e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
f) tre prove orali;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) una prova facoltativa di informatica;
i) una visita medica di controllo.
Il corso di Accademia avra' inizio alla data che sara' stabilita
dal Comando generale della Guardia di finanza e avra' durata
triennale (da frequentare per due anni nella qualita' di allievo
ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente).
Alla fine del triennio i sottotenenti saranno ammessi al corso di
applicazione, di durata biennale (da frequentare per un anno nel
grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente).
Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso:
a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
1) alla data del 1° gennaio 2004 non abbiano superato il
ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al
1° gennaio 1976 (compreso);
2) non si trovino nella condizione di inidonei
all'avanzamento ovvero vi abbiano rinunciato, se personale militare
in servizio permanente;
b) i cittadini italiani anche se non appartenenti al territorio
della Repubblica, o se gia' alle armi, che:
1) abbiano alla data del 1° gennaio 2004, compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo, cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1982 ed il
1° gennaio 1987, estremi inclusi;
2) abbiano, se minorenni, alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
7) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
9) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano
stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale 12 aprile
2001.
Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso
del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2003/2004.
I requisiti di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 devono essere
posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino all'incorporamento, pena
l'esclusione dal concorso.
Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione va presentata possibilmente a mano,
oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
comando provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Analogamente, i militari alle armi e gli appartenenti al Corpo
devono presentare la domanda, entro lo stesso termine di cui al comma
1, e con le modalita' dinanzi indicate, al comando provinciale
competente per il luogo di residenza.
La domanda dovra' redigersi esclusivamente su apposito modello,
riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1 al
presente bando) e disponibile presso tutti i comandi del Corpo
nonche' sul sito internet www.gdf.it
> Il concorrente, che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne, dovra' allegare alla
stessa, a pena di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice,
conforme all'allegato 4, che costituisce parte integrante del
presente decreto, redatto dal sindaco o suo delegato e sottoscritto
da entrambi i genitori o da uno solo, in caso di impedimento
dell'altro, o dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori.
Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, dovranno
essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro
genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti, anche se minorenni, che
rivestano la qualifica di militare alle armi.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini indicati, non dovessero comunque pervenire entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - verranno archiviate. Nelle more, i
candidati saranno ammessi, con riserva, al concorso.
Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma
formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine
perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comportera' l'archiviazione dell'istanza.
Le domande non sottoscritte saranno, invece, direttamente
archiviate.
I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente articolo, dovranno essere notificati agli interessati, che
potranno impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico al comandante interregionale della Guardia di
finanza dal quale dipende il comando provinciale che ha disposto
l'archiviazione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro
trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
5 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda (veggasi modello in allegato 1)
Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado
rivestito nonche' il comando cui sono in forza);
b) la specializzazione per cui intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, condannato ovvero aver ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi ne' essere o essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2003/2004;
h) il distretto militare o la capitaneria di porto di
appartenenza;
i) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari
del corpo devono obbligatoriamente indicare la matricola
meccanografica, il grado, il reparto cui sono in forza e la data di
arruolamento);
l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
m) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, ove
possibile, di un recapito telefonico;
n) recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
o) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al
successivo art. 6, comma 2;
p) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
I candidati, in sede di domanda di ammissione al concorso,
possono richiedere di essere sottoposti anche alle seguenti prove
facoltative:
a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra le
seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'art. 1, comma 4, del presente bando, devono compilare la domanda
di partecipazione precisando, in allegato alla stessa, gli estremi
del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando la
lingua (italiana o tedesca) nella quale vorranno sostenere le
previste prove scritta e orale.
I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere
a conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le
modalita' stabilite al successivo art. 11.
La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed
il sottoscrittore attesta tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni, incorrera' nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e
nel modo piu' celere al comando provinciale della Guardia di finanza
competente, il quale non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Lo stesso comando, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in caso
di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere
tempestivamente notificata allo stesso comando ogni variazione che
dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del candidato
ai fini del servizio militare.
Art. 5.
Istruttoria della domanda
Tutti i candidati le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
L'ammissione con riserva deve intendersi tale per tutte le fasi
concorsuali fino all'incorporamento.
Art. 6.
Documentazione
Nei confronti dei candidati che saranno risultati idonei alla
prova scritta di cui al successivo art. 16, il comando provinciale
della Guardia di finanza competente provvedera' a richiedere i
seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle amministrazioni pubbliche, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita' militare per i
candidati in servizio militare o che abbiano gia' partecipato alla
visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli
articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano
concorso alla leva di mare.
I candidati risultati idonei alla prova scritta dovranno
presentare o far pervenire direttamente al comando provinciale della
Guardia di finanza competente, entro venti giorni dalla data di
comunicazione dell'idoneita' stessa, i certificati rilasciati dalle
competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni
sostitutive nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso
dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali
stabiliti dall'art. 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui
all'art. 22 dovranno presentare o far pervenire al comando
provinciale della Guardia di finanza competente, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso di formazione:
a) se di sesso maschile, uno dei seguenti documenti:
1) foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato
dell'esito di leva rilasciato dal comune per coloro che abbiano
soltanto concorso alla leva;
2) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato
dal comune, per coloro che non abbiano ancora concorso alla leva. I
candidati appartenenti a classi per le quali non siano state ancora
compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del
sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste
della propria classe di leva;
b) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di
congedo illimitato o del foglio matricolare per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
c) domanda diretta al Ministero della difesa con cui il
candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento, chiede
di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della
Guardia di finanza in qualita' di allievo.
Il vincitore del posto riservato di cui al precedente art. 1,
comma 4, dovra', inoltre, far pervenire al comando provinciale della
Guardia di finanza competente, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla data di ammissione al corso di formazione, l'attestato
di cui al predetto art. 1.
I vincitori del concorso dovranno consegnare, direttamente al
comando Accademia, all'atto della presentazione per l'inizio del
corso, il diploma in originale ovvero la copia autentica del
certificato attestante il conseguimento del titolo di studio, in
conformita' dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Il titolo originale di studio dovra',
comunque, essere presentato, direttamente al comando Accademia entro
il 31 marzo 2005. In caso di documentato impedimento, il vincitore
del concorso dovra' presentare, entro lo stesso termine, un
certificato sostitutivo ai sensi dell'art. 199, comma 6, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da
certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le universita'.
Il documento di cui al precedente comma 3, lettera b), deve avere
data posteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopraindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dal momento della restituzione.
I comandi provinciali, esclusivamente per i vincitori del
concorso, ricevuti i suddetti documenti, li trasmetteranno entro
dieci giorni dalla ricezione, unitamente alla domanda di
partecipazione, al Comando centro di reclutamento.
I candidati in servizio nella Guardia di finanza, nelle Forze
armate, nelle altre Forze di Polizia e nella pubblica
amministrazione, devono produrre soltanto il titolo di studio,
nonche' l'attestato di cui al precedente art. 1, comma 4, se
vincitore del posto riservato.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza,
sara' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sara'
presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti
prescritti, la valutazione dei titoli e la formazione della
graduatoria unica di merito costituita da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici dell'Esercito, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici dell'Esercito (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione o a parita' di grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame,
costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori in possesso dell'abilitazione all'insegnamento negli
istituti superiori di secondo grado nelle materie oggetto di esame,
membri;
e) sottocommissione per la valutazione della prova di
efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di
ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da quattro
ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico
dell'Esercito, membri.
La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di
lingua straniera e informatica e' quella indicata al comma primo,
lettera d), del presente articolo, integrata rispettivamente da
ufficiali della Guardia di finanza:
a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
b) in forza al servizio informatica del Comando generale.
Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio
e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri,
devono essere di grado non inferiore a capitano.
Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente
sottocommissione sara' integrata da un ufficiale del Corpo
qualificato conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto
d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al precedente
comma 1, lettera e), potra' avvalersi, altresi', durante
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di
psicologi.
Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
Le sottocommissioni indicate al comma primo, lettere b), c), d),
ed e) del presente articolo, possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Comando centro di reclutamento.
Art. 8.
Adempimenti delle sottocommissioni
Le sottocommissioni previste dal precedente art. 7, comma 1,
lettere b), c), ed e), compileranno, per ogni candidato, un processo
verbale che sara' firmato da tutti i componenti.
Art. 9.
Esclusione dal concorso
Con decreto motivato dell'autorita' delegata dal comandante
generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso:
a) gerarchico al Capo di Stato Maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza - ex decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 - entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 10.
Documento di identificazione
Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati dovranno esibire la
carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia
recente.
Art. 11.
Data della prova preliminare
I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in test logico matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana, presso la Scuola ispettori e
sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle n. 3, de
L'aquila (loc. Coppito), secondo il seguente calendario:
a) 9 marzo 2004, ore 9: per i concorrenti il cui cognome inizi
con le lettere da A a D;
b) 9 marzo 2004, ore 15: per i concorrenti il cui cognome inizi
con le lettere da E a M;
c) 10 marzo 2004, ore 9: per i concorrenti il cui cognome inizi
con le lettere da N a R;
d) 10 marzo 2004, ore 15: per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da S a Z.
Il suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti dei candidati.
I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere le previste prove scritta e orale in lingua tedesca,
potranno richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
Ciascun candidato dovra' presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna a biro a inchiostro nero.
Nella sede di esame non potranno essere introdotti i vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni e/o
apparecchi telefonici e ricetrasmittenti.
La banca dati da cui saranno tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.it, nella
sezione «concorsi».
Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati:
a) sara' disponibile, sul sito internet www.gdf.it, una mappa
dell'itinerario;
b) sara' allestito un servizio di trasporto, con bus navetta,
da L'Aquila alla sede di esame e ritorno, in partenza dalla stazione
ferroviaria e dal terminal «Colle Maggio».
I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare saranno considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
Allo stesso modo, verranno esclusi i candidati che avendo chiesto
ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'art. 21, del
presente bando di concorso, non si presenteranno nel giorno e
nell'ora stabiliti.
L'assegnazione e la revisione dei test sara' eseguita dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).
Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
delle prove dei candidati.
Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al successivo
art. 12, i candidati classificatisi, rispettivamente, nei primi
duecento posti della graduatoria relativa alla specializzazione per
la quale concorrono. Dei concorrenti, nel numero massimo
sopraindicato, quelli di sesso femminile non potranno superare la
percentuale del 20%, per un numero di quaranta unita' per ciascuna
specializzazione. Saranno, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano
conseguito lo stesso punteggio dei concorrenti classificatisi,
nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile per
entrambi i sessi.
Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per la visita
medica preliminare, entro il 26 maggio 2004, debbono considerarsi
esclusi dal concorso.
Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 12.
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b).
A tal fine, i candidati saranno:
a) avviati, se concorrenti per i posti riservati alla
specializzazione «pilota militare», a visita medica preliminare
presso il centro aeromedico per la selezione psicofisiologica
dell'istituto medico legale di Roma, ubicato nell'aeroporto di
Guidonia (Roma), presso il quale sara' accertata l'idoneita' degli
stessi ai servizi di navigazione aerea quali «piloti militari», ai
sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003. La sottocommissione
di cui al comma 1, acquisito il giudizio medico-legale del centro
aeromedico, convochera' i soli candidati risultati idonei, al fine di
esprimere il giudizio di idoneita' al servizio nella Guardia di
finanza, disponendo - ove ritenuto necessario - l'effettuazione di
eventuali ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio per una migliore valutazione del quadro clinico
dell'aspirante (presso il Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, sito in Roma via della Batteria di Porta Furba n. 34) sulla
base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, cosi' come richiamato dal successivo art. 13, comma 1,
lettera a). I concorrenti, che durante la visita risulteranno non in
possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita'
ai servizi di navigazione aerea quale «pilota militare», saranno a
cura della competente sottocommissione giudicati non idonei al
servizio nella Guardia di finanza quale ufficiale del «ruolo
aeronavale», per la specializzazione «pilota militare», ed esclusi
dal concorso;
b) sottoposti, se concorrenti per i posti riservati alla
specializzazione «comandante di unita' navale», a visita medica
preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, sito in Roma via della
Batteria di Porta Furba n. 34.
L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
I candidati che non conseguano l'idoneita' alla visita medica
preliminare possono richiedere:
a) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«pilota militare» e dichiarati non idonei ai servizi di navigazione
aerea quali «piloti militari», di essere sottoposti ad ulteriori
accertamenti tesi ad ottenere la revisione del giudizio di
inidoneita'. La relativa istanza deve essere redatta su modello
conforme all'allegato 6, che costituisce parte integrante del
presente decreto, ed inviata - improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo a quello della visita medica preliminare - a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente della
sottocommissione per la visita medica di revisione, di cui
all'art. 7, comma 1, lettera c), presso il Centro di reclutamento
della Guardia finanza, via della Batteria di Porta Furba n. 34, Roma.
Detta istanza dovra' essere anticipata al Centro di reclutamento, a
mezzo fax, ad uno dei seguenti numeri: 06/24290622 oppure
06/24290669.
Alla stessa, deve essere allegata apposita documentazione redatta
da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il
Servizio sanitario nazionale, relativamente alle cause che ne hanno
determinato l'esclusione.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra
indicati.
La citata sottocommissione, valutata la documentazione medica
allegata all'istanza, potra' riconvocare il candidato per farlo
sottoporre ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della
Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica militare.
La predetta Commissione sanitaria di appello si esprimera',
esclusivamente, in ordine alle imperfezioni o infermita' che hanno
determinato il giudizio di non idoneita'.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti saranno
ammessi con riserva alle successive prove concorsuali, in caso
contrario, rimarra' confermato il giudizio di inidoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari;
b) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«pilota militare» e giudicati non idonei a seguito delle ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, di essere ammessi
a visita medica di revisione, al momento della comunicazione del
giudizio di non idoneita'.
La visita medica di revisione sara' effettuata non prima del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica preliminare, e, comunque, dopo la prova scritta.
Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica preliminare.
I candidati che, non idonei alla visita medica preliminare,
abbiano richiesto di essere sottoposti a visita medica di revisione,
verranno ammessi con «riserva» alla prova scritta;
c) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«comandanti di unita' navale», al momento della comunicazione del
giudizio di non idoneita', di essere ammessi a visita medica di
revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo
art. 14, punto 1. La richiesta di ammissione a visita medica di
revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione, prevista dall'art. 7, comma 1, lettera b).
La visita medica di revisione sara' effettuata non prima del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica preliminare.
Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica preliminare.
I candidati, che conseguano l'idoneita' fisica alla visita medica
preliminare ovvero alla visita medica di revisione, saranno ammessi
alla prova scritta.
I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare,
alla visita medica di revisione nonche' agli ulteriori accertamenti
sanitari presso la Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica
militare ovvero giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso.
Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara'
comunicato agli interessati, e' definitivo.
Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 13.
Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la
specializzazione «pilota militare»
Le sottocommissioni di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettere b) e c):
a) hanno il compito di selezionare elementi che siano idonei al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155 e, comunque, in possesso dei requisiti fisici
previsti per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea, quali
«piloti militari», ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre
2003;
b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
I concorrenti convocati per l'accertamento dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea presso il Centro Aeromedico per la
Selezione psicofisiologica dell'Istituto medico legale di Roma,
dovranno presentare:
a) un certificato, con data non anteriore a giorni sessanta,
attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C sia antigeni che anticorpali, rilasciato
da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non verra' presentato
entro quaranta giorni dalla data di notifica dell'esito della visita
medica preliminare.
La positivita' al suddetto accertamento comportera' l'esclusione
dal concorso;
b) un certificato di idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato
da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana
ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con
il Servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport;
c) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata con il Servizio sanitario
nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV, determinati con metodo ELISA;
d) referto ed esame ecocardiogramma color doppler, effettuato
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale entro i sei mesi
precedenti la data della visita medica;
e) esami radiografici del torace, dei seni paranasali e della
colonna in toto sotto carico con reticolo, colonna lombo-sacrale in
proiezione laterale e relativi referti. Tali esami strumentali devono
essere stati effettuati, entro i sei mesi precedenti la data della
visita medica, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o
private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
f) tracciato elettroencefalografico e relativo referto eseguito
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale aventi le seguenti
caratteristiche:
1) velocita' di scorrimento 30 mm/sec;
2) costante di tempo 0,3 microvolts/sec;
3) filtro 70 Hertz piu' filtro di rete;
4) prove di attivazione complete (S.L.I.- IPERPNEA);
5) tracciato da effettuare sulle longitudinali
(esterne-interne), trasversali (anteriori-posteriori);
g) ecografia pelvica (solo se di sesso femminile), con referto
avente data non anteriore a novanta giorni, eseguita presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale.
La mancata presentazione della documentazione medica indicata al
comma 2, lettera b), c), d), e), f) e g) determinera' la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari e l'esclusione
dal concorso.
Per i candidati che risulteranno idonei ai servizi di navigazione
aerea, quali «piloti militari», gli esami radiografici ed i referti
saranno trattenuti presso il Centro Aeromedico.
Il concorrente di sesso femminile, al solo fine
dell'effettuazione in piena sicurezza di eventuali esami
radiografici, dovra' produrre un test di gravidanza di data non
anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la
sussistenza di detto stato.
Per le concorrenti che all'atto delle visite mediche risulteranno
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o
degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente
sottocommissione non potra' procedere agli accertamenti previsti e
dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3,
comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il
quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' del servizio militare. Tali candidati
saranno, pertanto:
a) ammessi, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
b) comunque esclusi dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 28 luglio 2004.
I concorrenti, presentatisi all'accertamento dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea, saranno invitati a sottoscrivere
apposita dichiarazione, secondo il modello in allegato 7 che
costituisce parte integrante del presente decreto, di consenso
informato al protocollo diagnostico in uso presso il Centro
Aeromedico.
Nel predetto allegato 7, sono altresi' riportati il protocollo
diagnostico che sara' praticato ad ogni concorrente nonche', a puro
titolo informativo, le cause che piu' frequentemente danno luogo a
giudizio di non idoneita'.
I candidati devono, comunque, essere in possesso dei requisiti di
statura rispettivamente previsti dall'art. 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 giugno 2000, n. 227, e dall'art. 2 del decreto ministeriale
16 settembre 2003.
Per effetto del combinato disposto delle norme di cui al
precedente comma, quindi, i candidati dovranno avere:
a) statura non inferiore a m. 1,68 e non superiore a m. 1,90
per gli uomini;
b) statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90
per le donne.
Per i candidati che non risulteranno in possesso del requisito di
cui al precedente comma, il Centro Aeromedico non procedera'
all'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea,
quali «piloti militari».
Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 14.
Requisiti fisici per i candidati che concorrono per la
specializzazione «comandante di unita' navale»
Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
fisici dei candidati hanno il compito di selezionare elementi che
siano idonei al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e prima dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza fissano, in apposito
atto, i criteri cui attenersi per la valutazione di candidati.
I concorrenti, convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, dovranno presentare un certificato, con data non
anteriore a giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il
risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C sia
antigeni che anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio
sanitario nazionale.
La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non verra' presentato
entro quaranta giorni dalla data di notifica dell'esito della visita
medica preliminare.
La positivita' al suddetto accertamento comportera' l'esclusione
dal concorso.
I candidati saranno sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
1. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
a) statura non inferiore a m. 1,68 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m. 1,64 per le donne;
c) acutezza visiva:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno senza correzione;
campo visivo e motilita' oculare normale;
d) visione binoculare;
e) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
Saranno causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
Per quanto riguarda la funzione uditiva, saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
a) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
Saranno, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
Non sono ammesse comunque protesi mobili.
2. Saranno inoltre eseguiti i seguenti esami:
a) radiografia del torace;
b) dell'urina ed ematochimici;
c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
d) test psico-clinici.
I candidati saranno eventualmente sottoposti ad ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per
una migliore valutazione del quadro clinico dell'aspirante.
I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti di cui al precedente punto 1. saranno subito dichiarati
non idonei dalla competente sottocommissione. Contro tale giudizio
non e' ammessa visita di revisione.
Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza di eventuali
esami radiografici, i concorrenti di sesso femminile dovranno
produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data
non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, il
candidato dovra', allo scopo sopraindicato, essere sottoposto al test
di gravidanza presso il Centro di reclutamento della Guardia di
finanza.
Per le concorrenti che all'atto delle visite mediche risulteranno
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o
degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente
sottocommissione non potra' procedere agli accertamenti previsti e
dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3,
comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il
quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' del servizio militare. Tali candidati
saranno, pertanto:
a) ammessi, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
b) comunque esclusi dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 28 luglio 2004.
Art. 15.
Ammissione alla prova scritta
I candidati idonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica
di cui al precedente art. 12 e quelli ammessi con riserva alle
successive fasi concorsuali di cui al comma 4 del medesimo articolo,
saranno ammessi a sostenere la prova scritta, mentre i non idonei
saranno esclusi dal concorso.
Art. 16.
Data della prova scritta
I concorrenti di cui al precedente art. 15 sono ammessi a
sostenere la prova scritta, della durata di sei ore, consistente
nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i
candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione
superiore di secondo grado, che avra' luogo nel giorno, nell'ora e
nella sede comunicata agli stessi candidati dalle sottocommissioni di
cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c).
Art. 17.
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame e
ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Art. 18.
Revisione della prova scritta
La revisione dei lavori sara' eseguita dalla sottocommissione
indicata dall'art. 7, comma 1, lettera d).
La sottocommissione medesima assegnera' ad ogni elaborato scritto
un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per
il numero dei medesimi.
Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto trentesimi.
I candidati che riportano l'idoneita' nella prova scritta
riceveranno comunicazione del voto conseguito e, nel contempo,
convocazione per le successive prove di concorso.
Gli aspiranti, che non riceveranno la convocazione per le prove
di concorso di cui al successivo art. 19, entro il 16 luglio 2004,
debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso.
I candidati ammessi con riserva alla prova scritta riceveranno:
a) se idonei, comunicazione del voto conseguito e nel contempo
convocazione per le successive prove di concorso solo se risultati,
nel frattempo, idonei alla visita medica di revisione ovvero agli
ulteriori accertamenti sanitari svolti presso le strutture
dell'Aeronautica militare;
b) se non idonei, comunicazione di esclusione dal concorso.
Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 19.
Prove di efficienza fisica, accertamento dell'idoneita' attitudinale
I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova scritta saranno
sottoposti alla prova di efficienza fisica, all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, alle prove orali ed alle eventuali prove
facoltative presso il Centro addestrativo polifunzionale della
Guardia di finanza di Roma (loc. Castelporziano), via Croviana
n. 120, nella data indicata all'atto della convocazione di cui al
precedente art. 18, commi 5 e 7, lettera a), dove usufruiranno di
vitto e alloggio a spese dell'Amministrazione.
Gli aspiranti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita
interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia.
Le prove avranno il seguente svolgimento:
a) primo giorno: prove di efficienza fisica;
b) secondo giorno: test e colloqui attitudinali;
c) terzo giorno: prova orale e prove facoltative di lingua
straniera e di informatica, di cui al successivo art. 20.
La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di
preparazione atletica dei candidati, consiste in:
1) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, corsa
piana m. 100, getto del peso;
2) prova facoltativa di corsa piana m. 1.000.
L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con il
superamento delle quattro prove obbligatorie con un punteggio
complessivo minimo di 8, come da tabella in allegato 5, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Il candidato che riportera' un punteggio tra 8,1 e 15
(comprensivo dell'esito della prova facoltativa) conseguira', nel
punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti
maggiorazioni:
da 8,1 a 9 punti 0,10/30;
da 9,1 a 10 punti 0,15/30;
da 10,1 a 11 punti 0,20/30;
da 11,1 a 12 punti 0,25/30;
da 12,1 a 13 punti 0,30/30;
da 13,1 a 14 punti 0,35/30;
da 14,1 a 15 punti 0,40/30.
Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incidera'
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
All'atto della presentazione, i candidati dovranno esibire, alla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), un
certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio
Sanitario Nazionale che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di
medici specializzati in medicina dello sport.
La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica
e, pertanto, l'esclusione dal concorso.
Il presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti ovvero uno stato di temporanea
indisposizione, sentito il medico presente, provvedera', a giudizio
motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad
una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di
efficienza fisica e, comunque, non oltre il 28 luglio 2004.
Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della prova
di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile dovranno
produrre in sede di convocazione alle anzidette prove, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che esclude la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, il candidato dovra', allo scopo sopra indicato, essere
sottoposto al test di gravidanza a cura del Centro di reclutamento
della Guardia di finanza.
Per le concorrenti che risulteranno positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, la competente sottocommissione non potra' procedere
all'effettuazione della prova di efficienza fisica e dovra' esimersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, indicato in premessa,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Tali candidati saranno, pertanto:
a) ammessi, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
b) comunque esclusi dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 28 luglio 2004.
I candidati idonei alla prova di efficienza fisica saranno
ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale mentre i non
idonei saranno esclusi dal concorso.
L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare il
possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
I candidati idonei all'accertamento attitudinale saranno ammessi
a sostenere le prove orali, mentre i non idonei saranno esclusi dal
concorso.
Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica e
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e),
fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione
degli stessi.
Art. 20.
Prove orali e prova facoltativa di lingua straniera e di informatica
Le prove orali avranno luogo davanti alla sottocommissione di cui
al precedente art. 7, comma 1, lettera d), e consisteranno in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima
15');
b) un esame di geografia (durata massima 15');
c) un esame di matematica (durata massima 15'),
nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.
I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi
e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.
Per ciascuna materia la sottocommissione attribuira' ad ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
Il punto di merito di ciascuna materia, si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato la
classificazione minima di 18 trentesimi in ciascuna materia.
Coloro che riporteranno una classificazione inferiore a 18
trentesimi, anche in una sola materia, saranno dichiarati non idonei
ed esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da
un membro, sara' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di
esame.
Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
ammissione ed abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, sara'
sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di
informatica con le modalita' indicate in allegato 3 al presente
bando.
L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo potra'
richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese,
francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso potra' essere
assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della
lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita'
di esecuzione della prova.
Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il candidato
in possesso dell'attestato di bilinguismo potra' essere assistito,
nel corso della prova facoltativa di informatica, da personale
qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i
chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa.
Il giudizio sulle citate prove e' espresso dalla sottocommissione
esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d),
integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo.
La sottocommissione assegnera', per ogni prova facoltativa, un
punto di merito espresso in trentesimi. Il candidato che riportera'
un punto compreso tra i 18 e 30 trentesimi conseguira', nel punteggio
della graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni:
a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22 trentesimi;
b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26 trentesimi;
c) 0,75 per i voti superiori a 26 trentesimi.
Prima dell'effettuazione della prova orale e delle prove
facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera d), fissa in apposito atto i
criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.
Art. 21.
Mancata presentazione del candidato
Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione
che ha indetto il presente concorso, non si presentera' per sostenere
la prova scritta prevista all'art. 16, sara' considerato
rinuncia-tario e, quindi, escluso dal concorso.
Relativamente alle altre fasi concorsuali, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), ed
e) hanno facolta', compatibilmente con i tempi tecnici di
espletamento delle prove, di anticipare o posticipare la convocazione
dei candidati, nel rispetto del calendario delle stesse. Le istanze,
inviate presso il Comando centro di reclutamento della Guardia di
Finanza, Ufficio concorsi, Sezione AA.UU., via della Batteria di
Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma/Appio, dovranno essere anticipate via
fax al numero 0624290622 oppure 0624290669.
Art. 22.
Graduatoria
La graduatoria unica di merito sara' compilata dalla
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a).
Saranno iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati
che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 6, ad esclusione delle lettere
g), h) ed f), con l'indicazione a fianco di ciascuno della
specializzazione per la quale ha concorso.
La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto di
merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei punti
di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova
scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nelle prove di
efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica.
A parita' di merito, saranno osservate le norme di cui
all'art. 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, quelle di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191.
La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.
Art. 23.
Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso
Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, da
parte dell'Autorita' di Governo, sono ammessi al corso di formazione
in qualita' di allievi ufficiali del «ruolo aeronavale» i candidati
che, seguendo l'ordine della graduatoria di cui al precedente
art. 22, sono compresi nel numero dei posti messi a concorso per
ciascuna specializzazione, tenendo conto della riserva del posto di
cui al precedente art. 1, comma 4, sempreche' abbiano conseguito il
giudizio di idoneita' alla visita medica di controllo, alla quale
saranno sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da
parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera f).
Prima della visita medica di controllo, la citata
sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle
modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi.
I candidati non idonei alla visita medica di controllo verranno
esclusi dalla graduatoria unica di merito con provvedimento
dell'Amministrazione e, nelle more, immediatamente rimessi in
liberta'.
Avverso tale esclusione, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Il candidato, che non si presentera' nel giorno e nell'ora
stabiliti per la visita medica di controllo, sara' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dalla graduatoria unica di merito
con provvedimento dell'Amministrazione.
Eventuali ritardi nella presentazione alla visita medica di
controllo, dovuti a cause di forza maggiore, ovvero richieste di
differimento dovute a motivi eccezionali, comunicati via fax, entro
24 ore, ai numeri 0354324250 ovvero 0354324215, sono valutati a
giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia
che, sentito il presidente della sottocommissione della visita medica
di controllo, potra' differire la presentazione del candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo
giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati saranno
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni saranno comunicate al
candidato tramite il Comando Provinciale competente per il luogo di
residenza.
Qualora il posto riservato di cui al precedente art. 1, comma 4,
non possa essere ricoperto per mancanza di candidati riconosciuti
idonei, il posto stesso sara' conferito ad altro candidato iscritto
nell'anzidetta graduatoria, per la specializzazione «pilota
militare», nell'ordine del punteggio di merito conseguito.
Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il Comando generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi, comunque, disponibili per ciascuna specializzazione tra i
candidati precedentemente dichiarati vincitori, con le modalita' di
cui al comma 1 del presente articolo.
All'atto della loro ammissione all'Accademia gli ispettori, i
sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado
rivestito per la durata del corso.
Gli allievi ufficiali, ammessi a frequentare il corso di
Accademia, devono sottoscrivere immediatamente dopo la visita di
controllo, o comunque, prima dell'inizio del corso, una dichiarazione
scritta, con la quale affermano di voler assumere l'obbligo di
rimanere in servizio per un periodo di tre anni a decorrere dalla
data di inizio del corso di Accademia. All'atto della nomina a
sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci
anni, che assorbe quella da espletare.
I vincitori del concorso per la specializzazione «pilota
militare», convocati presso l'Accademia della Guardia di finanza ed
acquisita la qualifica di «allievi ufficiali», saranno sottoposti
all'accertamento dell'attitudine al volo per il conseguimento del
brevetto di pilota di aeroplano.
Detto accertamento sara' effettuato presso l'Accademia
Aeronautica e presso la Scuola di Volo dell'Aeronautica militare
all'uopo designata, secondo i programmi di addestramento ivi in uso.
Coloro i quali fossero ritenuti non in possesso di sufficiente
attitudine al pilotaggio saranno rinviati dal corso di Accademia
della Guardia di finanza.
Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, che venissero
rinviati dal terzo corso «aeronavale» dell'Accademia, riassumeranno
la precedente posizione di stato, salva l'adozione nei loro confronti
degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del
corso e', in tal caso, computato per intero al fine dell'anzianita'
di servizio e di grado.
Art. 24.
Riduzioni per viaggi in ferrovia e concessione della licenza
straordinaria per esami
I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a
compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del
concorso, nonche' per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano
dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al
beneficio della tariffa ridotta di cui alla convenzione stipulata, in
data 6 novembre 2001, dalla Guardia di finanza con Trenitalia S.p.a.
ed approvata con decreto dirigenziale n. 384258, in data 2 dicembre
2001.
Essi saranno provvisti di un'apposita credenziale, unitamente ad
un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza
competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a quelle
di svolgimento delle prove concorsuali e per i viaggi di ritorno in
famiglia.
Le spese di vitto e alloggio, durante i periodi delle prove
selettive, sono a carico degli aspiranti ad eccezione di quelle
previste agli articoli 19 e 20 del presente bando.
Per la partecipazione a tutte le fasi concorsuali di cui
all'art. 1, comma 6, ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse
licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente
necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla
concorrenza di giorni trenta, potra' essere concessa per la
preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il
giudizio di idoneita' alla prova scritta.
Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo potranno beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta.
Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
dell'Accademia per la frequenza del corso, secondo le vigenti
disposizioni.
Art. 25.
Trattamento economico degli allievi ufficiali
Durante il corso, agli allievi ufficiali sara' corrisposta la
paga giornaliera di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio
1986, n. 342, e 24 dicembre 1986, n. 958.
Gli allievi godranno gratuitamente del vitto dell'alloggio e
della prima vestizione, che sono a carico dell'Amministrazione.
Sono, invece, posti a carico degli allievi:
le spese per la manutenzione del vestiario;
le spese relative all'istruzione e cioe' per l'acquisto di
libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla
quota da determinarsi con decreto dirigenziale;
le spese di carattere personale e straordinarie.
Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso in Accademia
dovranno essere provvisti del corredo di cui all'allegato 8, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 26.
Trattamento economico degli allievi ufficiali provenienti dai
militari del Corpo
Al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dagli
ufficiali di complemento, dai ruoli ispettori, sovrintendenti,
appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi
in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova
posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa
differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali
conseguiti a progressione di carriera o a disposizioni normative a
carattere generale.
Art. 27.
Sito internet ed informazioni utili
Ulteriori informazioni sul concorso potranno essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.it.
> Parimenti saranno pubblicati sul citato sito internet gli elenchi
dei candidati dichiarati idonei alla prova preliminare e alla prova
scritta nonche' la graduatoria unica di merito del concorso.
Art. 28.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Comando centro di reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' concorsuali, e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Comandante
generale della Guardia di finanza.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Roma, 30 gennaio 2004
Gen. C.A.: Speciale
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