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UNIVERSITA' DI PISA
Procedura di valutazione comparativa per due posti
di professore ordinario. (Bando 0.99.12).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.67 del 24/8/1999 |
Ente: | UNIVERSITA' DI PISA |
Località: | Pisa (PI) |
Codice atto: | 099E6646 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 2 |
Scadenza: | 23/9/1999 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche:
Vista la legge 21 febbraio 1980 n. 28;
Visto il decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980 n.
382;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158 di conversione del decreto
legge 2 marzo 1987 n. 57;
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 di istituzione del Ministero
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del presidente della repubblica 7 febbraio 1994,
n. 174 concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto lo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto
rettorale 30 settembre 1994, n. 1196 e successive modifiche;
Visti il decreto del presidente della repubblica 12 aprile 1994 e 6
maggio 1994 e il decreto ministeriale 23 giugno 1997 e 26 febbraio
1999 di individuazione e rideterminazione dei settori scientifico
disciplinari degli insegnamenti universitari;
Vista le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, cosi'
come modificate dalla legge 16 giugno 1998 n. 191 e dal decreto
presidente della repubblica 20 ottobre 1998 n. 403;
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210 recante norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del presidente della repubblica 19 ottobre 1998 n.
390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure per
il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;
Vista la disponibilita' finanziaria dell'Universita' di Pisa;
Vista la delibera n. 95 del 13 luglio 1999 con la quale la facolta'
di ingegneria ha chiesto il reclutamento di professori ordinari;
Vista la delibera in data 16 marzo 1999 con la quale il Senato
accademico di questo Ateneo ha individuato le affinita' tra i settori
scientifico disciplinari;
Vista la delibera in data 20 luglio 1999 n. 449 con la quale il
Senato accademico di questo Ateneo ha approvato l'assegnazione ai
settori scientifico disciplinari deliberata dalla competente facolta'
e autorizzato le valutazioni comparative;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto della valutazione comparativa
L'Universita' di Pisa (di seguito denominata Universita') indice,
ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e secondo le norme del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19
ottobre 1998, n. 390, due procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di professori ordinari presso la facolta' e nei settori
scientifico disciplinari (SSD) indicati nella tabella seguente:
BANDO 0.99.12
N. Ordine SSD Facolta' N. Posti
1 A03X
Fisica matematica Ingegneria 1
2 A04B
Ricerca operativa Ingegneria 1
Per l'elenco delle discipline afferenti a ciascun settore
scientifico disciplinare si rinvia al decreto ministeriale 26
febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo
1999 come rettificato dal decreto ministeriale 4 maggio 1999.
Al presente bando si fara' riferimento con la sigla 0.99.12.
Per ogni procedura la commissione giudicatrice indichera' al
massimo tre idonei, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2,
della legge 210/98.
La tipologia di impegno scientifico e didattico richiesta ai
professori reclutati e' la seguente:
N. 1 - SSD A03X
Impegno scientifico: ai candidati viene richiesta una produzione
nel settore della meccanica dei continui e, in ogni caso in un
settore della fisica matematica di interesse per l'ingegneria.
Impegno didattico: e' richiesto un impegno didattico di natura
interdisciplinare.
N. 2 - SSD A04B
Impegno scientifico: si chiedono competenze, comprovate da
pubblicazioni scientifiche di livello internazionale, nel campo della
teoria e dei metodi dell'ottimizzazione, scalare e vettoriale, che
interessano le applicazioni a problemi della ricerca operativa e
della programmazione matematica.
Impegno didattico: comprende l'affidamento di corsi, quali ricerca
operativa e programmazione matematica; sono dunque prioritarie le
esperienze didattiche maturate dal candidato su argomenti relativi ai
suddetti corsi.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduto dai candidati, salvo quanto previsto dal comma
successivo.
Non possono partecipare:
a) i professori ordinari e straordinari, in servizio presso
universita' italiane, inquadrati nel medesimo settore scientifico
disciplinare oggetto della valutazione comparativa, ovvero in settori
scientifico disciplinari facenti parte della stessa area, come
individuata dalla medesima lettera iniziale della sigla del settore;
b) coloro che hanno presentato domanda di partecipazione a cinque o
piu' procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di
professori o ricercatori universitari nell'anno solare antecedente il
termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al
presente bando.
Art. 3.
Domande di ammissione
Coloro che intendono partecipare ad una delle valutazioni
comparative di cui all'art. 1 devono presentare domanda in carta
libera entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale. La domanda deve essere indirizzata a:
Universita' di Pisa - Bando O.99.12 - Lungarno Pacinotti, 44 - 56126
Pisa.
Le domande di partecipazione alla valutazione comparativa si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Coloro che intendono partecipare a piu' valutazioni comparative
devono presentare una domanda specifica per ciascuna di esse.
Gli interessati possono avvalersi dello schema allegato di domanda,
disponibile anche sul sito web dell'Universita' http://www.unipi.it
> Nella domanda il candidato deve indicare le proprie generalita', la
sigla O.99.12 del presente bando, il numero d'ordine, il settore
scientifico-disciplinare e la facolta' relativi alla valutazione
comparativa cui intende partecipare. Deve inoltre dichiarare, sotto
la sua personale responsabilita':
1) il luogo e la data di nascita;
2) la residenza anagrafica;
3) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa
al presente bando: indirizzo con codice di avviamento postale, numero
telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica;
4) il codice fiscale;
5) di essere a conoscenza delle norme del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che regolano l'accesso agli
impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni;
6) di non essere in servizio presso un'universita' italiana come
professore ordinario o straordinario inquadrato nel medesimo settore
scientifico disciplinare della valutazione comparativa cui chiede di
partecipare, ovvero in un settore scientifico disciplinare facente
parte della stessa area, come individuata dalla lettera iniziale
della sigla del settore;
7) l'eventuale posizione universitaria ricoperta;
8) per l'eventuale prova didattica, la disciplina prescelta;
9) di non aver presentato domanda di partecipazione a cinque o piu'
procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di
professori o ricercatori universitari presso le varie universita'
nell'anno solare antecedente la data di presentazione della domanda.
La mancanza nella domanda delle dichiarazioni di cui ai precedenti
punti comporta l'esclusione dalla partecipazione alla valutazione
comparativa, fatta esclusione, solo per i cittadini stranieri, per la
mancata indicazione del codice fiscale.
Il codice fiscale costituira' il codice di identificazione
personale del candidato. Per i cittadini stranieri che non
indicassero il codice fiscale, esso sara' determinato a cura
dell'Universita'.
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda non e'
soggetta ad autenticazione.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di
tempo aggiuntivo per l'espletamento della prova didattica, se
prevista.
Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda dovra'
essere tempestivamente comunicata all'Universita'. L'Universita' non
assume alcuna responsabilita' nel caso di irreperibilita' del
candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato, compresa la mancata
o tardiva comunicazione di variazione, oppure dipendenti da disguidi
postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
Art. 4.
Documenti da allegare
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati in duplice
copia:
a) il curriculum dell'attivita' scientifica e didattica del
candidato, da cui possa in particolare evincersi la posizione
universitaria eventualmente ricoperta;
b) l'elenco dettagliato di tutti i titoli e documenti che il
candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa che
saranno presentati con le modalita' di cui al successivo art. 5;
c) l'elenco dettagliato delle pubblicazioni del candidato;
d) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita'.
Sia il curriculum che gli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni
devono essere datati e firmati dal candidato.
I titoli contenuti nell'elenco devono essere posseduti dal
candidato alla data di presentazione della domanda.
Entro la medesima data le pubblicazioni contenute nell'elenco
devono essere state stampate e devono essere stati adempiuti gli
obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale
31 agosto 1945, n. 660, ai sensi del quale "ogni stampatore ha
l'obbligo di consegnare per qualsivoglia stampato o pubblicazione,
quattro esemplari alla Prefettura e uno alla Procura". Per le
pubblicazioni all'estero deve risultare la data e il luogo di
pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN.
La mancanza degli allegati di cui alle lettere b e c comporta
l'esclusione dalla partecipazione alla valutazione comparativa.
Art. 5.
Commissioni giudicatrici e presentazione
dei titoli e delle pubblicazioni
Le commissioni giudicatrici sono composte secondo quanto previsto
dall'art. 2 della legge n. 210/1998 e dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998 e sono nominate con decreto
rettorale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito web
dell'Universita'.
Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei
candidati devono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto di nomina della commissione nella Gazzetta
Ufficiale. Decorso tale temine non sono ammesse istanze di
ricusazione.
Entro lo stesso termine i candidati devono inviare all'Universita'
tutti i titoli e documenti contenuti nell'elenco di cui all'art. 4
lettera b) e, tra le pubblicazioni presenti nel relativo elenco,
quelle che il candidato ritiene piu' significative e utili ai fini
della valutazione comparativa.
I titoli, i documenti e le pubblicazioni si considerano prodotti in
tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante. Non verranno presi in
considerazione i titoli e le pubblicazioni spediti dopo il termine
fissato.
I titoli contenuti nell'elenco ma non prodotti come anche l'invio
di titoli o pubblicazioni non compresi nei rispettivi elenchi non
verranno presi in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
E' facolta' dei candidati produrre, in luogo dei titoli originali,
idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, punto a) del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. I candidati cittadini dell'Unione
europea possono dimostrare il possesso dei titoli sopraindicati
mediante le forme di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo
le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' di Stati
stranieri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso e devono altresi' essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
Con riferimento ai documenti e alle pubblicazioni, il candidato
puo' presentare, in luogo degli originali, copia di esse corredata da
apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui se
ne attesti la conformita' all'originale ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. La
dichiarazione puo' essere unica per tutte le pubblicazioni inviate in
copia.
Il candidato che partecipa a piu' valutazioni comparative deve
inviare tante copie di titoli e pubblicazioni quante sono le
procedure di valutazione comparativa a cui partecipa. Non e'
consentito ai candidati far riferimento a titoli e pubblicazioni gia'
prodotti in altre procedure di valutazione comparativa.
Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale e
tradotte, se in lingua diversa, in una delle seguenti lingue:
italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi
tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme
con il testo stampato nella lingua originale.
Art. 6.
Esclusione dalla partecipazione
L'esclusione dalla partecipazione alla procedura comparativa per
difetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e' disposta con
motivato provvedimento dirigenziale e notificata al candidato.
Art. 7.
Lavori delle commissioni giudicatrici
La prima convocazione della commissione giudicatrice e' effettuata
dal membro designato dalla facolta' entro trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina. La
commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla
medesima data.
Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della
commissione almeno trenta giorni prima della scadenza del termine
ordinario, il rettore dell'Universita' puo' prorogare, per una sola
volta e per non piu' di quattro mesi, il termine dei lavori della
commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il
termine fissato, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le
procedure per la sostituzione d'ufficio dei componenti cui siano
imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo
termine per la conclusione dei lavori.
Nella prima seduta la commissione provvede a:
1) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
2) stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati.
Al termine della prima seduta il verbale contenente i criteri e le
modalita' di valutazione dei candidati viene consegnato al
responsabile del procedimento affinche' ne curi la pubblicita'
mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' e sul sito
web.
Nelle sedute successive la commissione procedera' alla valutazione
delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati.
La commissione dovra' tenere in considerazione i seguenti criteri
generali per procedere alla valutazione delle pubblicazioni, facendo
anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito
scientifico internazionale:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) congruenza dell'attivita' scientifica del candidato con le
discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il
quale e' bandita la procedura;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
d) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico disciplinare;
e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione.
La commissione dovra' inoltre valutare specificatamente:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati nelle universita' e negli enti di ricerca
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca comunque svolta, presso soggetti pubblici
e privati italiani e stranieri;
d) l'attivita' in campo clinico, relativamente ai settori
scientifico disciplinari in cui sia stata richiesta tale specifica
competenza;
e) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di
ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in
ambito nazionale ed internazionale;
f) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio, assegni o contratti di ricerca finalizzati a ricerche
attinenti al settore scientifico disciplinare.
A seguito della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli,
ognuno dei commissari verbalizzera' il proprio giudizio individuale
su ciascun candidato.
Si procedera' quindi, limitatamente ai candidati che non rivestono
la qualifica di professore associato, allo svolgimento di una prova
didattica (nell'ambito di una disciplina del settore scientifico
disciplinare e indicata dal candidato) consistente in una lezione su
un tema assegnato con 24 ore di anticipo. A tal fine, il candidato
sceglie uno fra i tre temi proposti dalla commissione.
La sede, il giorno e l'ora della prova didattica sono comunicati al
candidato almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova.
Alla prova il candidato si presentera' munito di carta di identita' o
di altro valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione di un candidato alla prova didattica e'
considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volonta'
di rinunciare alla valutazione comparativa.
Al termine delle prove, la commissione procedera' ad esprimere il
giudizio collegiale complessivo sul curriculum scientifico e
didattico di ciascun candidato e sulla eventuale prova didattica.
La commissione procedera' quindi alla valutazione comparativa dei
candidati mediante discussione e successiva deliberazione assunta
dalla maggioranza dei componenti. Ogni commissario ha a disposizione
tre voti e non potra' darne piu' di uno al medesimo candidato. I voti
saranno espressi in forma palese, ma con modalita' tali da
assicurarne la contestualita'.
Se il numero dei candidati che hanno riportato almeno tre voti e'
uguale o inferiore a tre, essi sono dichiarati idonei e la procedura
e' conclusa; in caso contrario, la deliberazione e' priva di effetti
e deve essere ripetuta, anche piu' volte, finche' si verifichi che
non piu' di tre candidati riportino tre o piu' voti. Resta fermo il
termine sopra fissato per la conclusione dei lavori della
commissione.
Art. 8.
Accertamento della regolarita' degli atti
Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono costituiti
dai verbali delle singole riunioni, contenenti i giudizi individuali
e collegiali e i voti espressi su ciascun candidato, e dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti. Gli atti sono consegnati dal
presidente della commissione al responsabile del procedimento entro
dieci giorni dall'ultima riunione della commissione.
Il rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio
decreto la regolarita' formale degli atti e l'esito della procedura.
Gli atti e l'esito della procedura sono resi pubblici mediante
affissione all'albo ufficiale e pubblicazione nel bollettino
ufficiale e sul sito web dell'Universita'. Dell'esito della procedura
e' data comunicazione ai candidati e alla facolta' interessata.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore rinvia, con
provvedimento motivato, gli atti alla commissione affinche' questa
provveda alla regolarizzazione entro i successivi venti giorni.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai candidati
risultati idonei sono soggetti, da parte dell'Universita', a idonei
controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi.
Art. 9.
Chiamata
Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando provvede alla
chiamata del professore ordinario da reclutare, nei termini e con le
modalita' fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n.
390/1998 e dallo Statuto dell'Universita'.
Art. 10.
Nomina
Entro trenta giorni dalla delibera della facolta' la chiamata e'
notificata all'interessato, il quale e' tenuto ad accettare la nomina
a professore straordinario nei successivi trenta giorni. Entro il
medesimo termine l'interessato deve presentare o far pervenire
all'Universita' i documenti richiesti per la nomina in ruolo.
Nel caso di mancata accettazione della nomina, egli perde il titolo
alla nomina in ruolo presso l'Universita' di Pisa e presso ogni altra
universita'.
La nomina a professore straordinario e' disposta con decreto
rettorale. Al professore nominato spetta il trattamento economico
previsto dalle disposizioni di legge in vigore. La decorrenza della
nomina e' fissata non oltre il 1 novembre successivo al decreto di
nomina.
Art. 11.
Restituzione della documentazione
I candidati possono richiedere, entro tre mesi dall'espletamento
della procedura di valutazione comparativa, la restituzione, con
spese a loro carico, della documentazione presentata. La restituzione
sara' effettuata entro due mesi dalla richiesta, salvo eventuale
contenzioso in atto. Trascorso il termine, l'Universita' non e' piu'
responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, ai sensi
degli articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono
trattati esclusivamente per le finalita' di gestione del presente
bando.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura di valutazione comparativa.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Art. 13.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando e'
il dott. Vincenzo Tedesco - Dipartimento amministrativo per le
attivita' istituzionali, U.O.7 - Reclutamento personale docente,
Lungarno Pacinotti n. 44 - 56126 Pisa, tel. 050-920146/147, fax
050-920145, e-mailv.tedesco adm.unipi.it.
Art. 14.
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono,
in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa
citata nelle premesse del presente decreto, nonche' le leggi vigenti
in materia.
Art. 15.
Pubblicazione
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale - "Concorsi ed Esami".
Pisa, 30 luglio 1999
Il rettore
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