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ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA "ALESSANDRO GHIGI"

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio di
formazione per laureati. (Bando n. 091)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.30 del 15/4/2003
Ente:ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA "ALESSANDRO GHIGI"
Località:-
Codice atto:03E02292
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/5/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 
Visto il regolamento per l'assegnazione e la gestione degli
assegni di ricerca dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica
(I.N.F.S.) adottato con deliberazione n. 4 dell'8 settembre 1998 e
successive modifiche ed integrazioni, in riferimento alle
disposizioni di cui all'art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997,
n. 499, ed al decreto ministeriale 11 febbraio 1998;
Visto il proprio decreto n. 10 del 16 dicembre 2002, con il quale
e' stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2003;
Vista la convenzione stipulata con la regione Emilia-Romagna
l'8 aprile 2002 concernente il progetto di ricerca "Monitoraggio
della presenza del Lupo in Emilia-Romagna tramite analisi genetica";
 
Dispone:
 
Art. 1.
 
Oggetto della selezione e requisiti per l'ammissione
 
E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio di formazione per laureati da
svolgersi presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
nell'ambito del progetto "Monitoraggio della presenza del Lupo in
Emilia-Romagna tramite analisi genetica" (Responsabile scientifico:
dott. Ettore Randi).
Requisiti specifici: diploma di laurea in scienze biologiche o
scienze naturali.
Tipo di attivita' da svolgere: analisi di laboratorio del DNA ed
analisi statistica dei dati di laboratorio.
E' richiesta esperienza di ricerca relativamente a metodi e
tecniche di genetica molecolare e biochimica applicate all'analisi
della variabilita' in popolazioni allevate e naturali di vertebrati;
genetica di popolazioni e filogenesi molecolare; analisi della
struttura geografica delle popolazioni; conoscenza della lingua
inglese.

                               Art. 2.
 
Clausola di riserva
 
L'Istituto si riserva, per il periodo previsto dall'art. 20,
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di utilizzare la
graduatoria derivante dal presente bando, secondo l'ordine ivi
stabilito e nell'eventualita' che nel medesimo periodo si attivino
programmi o temi di ricerca richiedenti le medesime competenze.

                               Art. 3.
 
Durata e importo della borsa di studio
 
La borsa di studio avra' la durata di anni uno, con facolta' di
rinnovo. La borsa sara' erogata in rate mensili posticipate pari a
complessivi Euro 9.296,28 lordi annui.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione
 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta
semplice secondo lo schema allegato, dovranno essere inoltrate
all'I.N.F.S., via Ca' Fornacetta, n. 9 - 40064 Ozzano dell'Emilia
(Bologna), esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., ovvero
consegnate a mano all'Ufficio del protocollo dell'ente (dal lunedi'
al venerdi' ore 9/13 e 14/15), entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La data di spedizione o consegna a mano della
domanda e' comprovata dal timbro dell'ufficio accettante. Non saranno
comunque prese in considerazione le domande, anche se inoltrate in
tempo utile, pervenute oltre dieci giorni dopo la scadenza del
termine.
Alla domanda dovranno essere allegati un curriculum formativo e
professionale, datato, firmato e documentato, tutte le certificazioni
relative ai titoli dichiarati nella domanda che i candidati ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ed una
copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data della
scadenza del termine di presentazione della domanda.
Non e' consentito, scaduto il termine fissato, di sostituire o
integrare i titoli o i documenti gia' presentati; l'eventuale riserva
di invio successivo di documenti e' priva di effetto.
Tutta la documentazione dovra' essere inviata in busta chiusa su
cui saranno indicati chiaramente nome, cognome, indirizzo del
candidato, numero del bando e indicazione del progetto di ricerca fra
quelli previsti al precedente art. 1.
Non e' ammessa la candidatura contemporanea per piu' di un
progetto di ricerca.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice e modalita' di selezione
 
Il commissario straordinario dell'I.N.F.S. nomina una commissione
esaminatrice per ciascun progetto.
La commissione dispone per la valutazione dei candidati,
complessivamente di 40 punti cosi ripartiti: 10 per la valutazione
dei titoli e 30 per il colloquio.
La commissione adotta i criteri e le modalita' di valutazione
delle prove prima di aver preso visione delle domande e della
documentazione inviata dai candidati.
La commissione valuta i titoli in relazione al grado di
pertinenza con l'attivita' prevista per l'assegno per il quale si
concorre e si attiene all'attribuzione dei seguenti punteggi massimi
per ogni gruppo di titoli:
a) voto di laurea richiesta per la partecipazione: 5 punti;
b) dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione, attestati
di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in
Italia o all'estero, eventuale seconda laurea: 2 punti;
c) svolgimento di documentata attivita' di ricerca presso
soggetti pubblici e privati con contratti, tirocinii post-laurea,
borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero: 2 punti;
d) pubblicazioni tecnico-scientifiche: 1 punto.
Tutti i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
Per sostenere la prova-colloquio i candidati dovranno essere
muniti di un valido documento di identita' personale.
Al termine della valutazione comparativa la commissione
predispone un'apposita relazione contenente i criteri utilizzati per
l'assegnazione dei punteggi ed il giudizio espresso su ciascun
candidato.
Saranno dichiarati idonei solo i candidati che avranno riportato
nella prova-colloquio un punteggio di almeno 24 punti sui 30
disponibili.
La valutazione complessiva definita dalla commissione e'
determinata dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei
titoli e nell'esame-colloquio. Il giudizio di merito della
commissione e' insindacabile.
La graduatoria di merito e dei vincitori sara' pubblicata
nell'Albo ufficiale dell'I.N.F.S. ed avra' valore di comunicazione
per tutti i partecipanti alla selezione; la graduatoria verra' resa
operativa con atto dell'organo dell'Istituto a cio' preposto,
riconosciuta la regolarita' del procedimento.

                               Art. 6.
 
Conferimento della borsa di studio e adempimenti del vincitore
 
Il conferimento dell'assegno di ricerca viene comunicato ai
concorrenti vincitori con i mezzi postali piu' celeri, telegramma o a
mezzo posta elettronica.
Decadono dal diritto all'assegno i vincitori che non fanno
pervenire all'I.N.F.S., entro il termine perentorio di cinque giorni
dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, una formale
dichiarazione di accettazione della borsa di studio.
In caso di rinuncia da parte del vincitore, l'assegno di ricerca
potra' essere conferito ai candidati idonei secondo l'ordine della
graduatoria.
I candidati vincitori sono tenuti a produrre entro trenta giorni
dalla richiesta da parte dell'amministrazione, a pena di decadenza,
la documentazione prescritta.
Entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i
candidati possono chiedere la restituzione, con spese di spedizione a
proprio carico, della documentazione presentata. La restituzione
sara' effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale
termine, l'I.N.F.S. disporra' del materiale secondo le proprie
esigenze, senza alcuna responsabilita'.
Puo' essere dichiarato decaduto l'assegnatario che, dopo aver
iniziato l'attivita', non la prosegua senza giustificato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine,
dia prova di non possedere sufficiente attitudine.
Qualora l'assegnatario, per sopravvenute ragioni personali,
comunichi di non poter portare a compimento l'attivita' prevista,
potra' recedere anticipatamente dal diritto alla borsa.

                               Art. 7.
 
Valutazione dell'attivita' di ricerca
 
Prima della scadenza della borsa il responsabile scientifico del
tema di ricerca trasmettera' all'organo amministrativo di vertice
dell'Istituto una dettagliata relazione sull'attivita' del titolare
della borsa di studio e sui risultati raggiunti.
In caso di valutazione positiva tale organo, con giudizio
motivato ed insindacabile, sentito il responsabile, si esprime sul
rinnovo dell'assegno, fatti salvi i limiti della vigente normativa e
degli stanziamenti di bilancio.
Ozzano dell'Emilia, 4 aprile 2003
Il commissario straordinario: Pensato

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