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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Avviso di indizione per l'anno 2000 di una sessione di esami per
l'iscrizione nel registro dei revisori contabili

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.70 del 8/9/2000
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:000E8296
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:8/10/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Vista la legge 13 maggio 1997, n. 132;
Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99;
 
Decreta:
 
Art. 1.
1. E' indetta per l'anno 200 una sessione di esami per
l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero della giustizia.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
10 novembre 2000, verranno indicate le materie oggetto delle prove
scritte, e verra' data comunicazione delle date, dell'ora e della
sede in cui le suddette prove avranno luogo.

                               Art. 2.
1. La domanda di ammissione all'esame (v. fac-simile in calce),
presentata in bollo da L. 20.000 e corredata dei documenti indicati
al comma 3 del presente articolo, e' indirizzata alla commissione
esaminatrice per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
presso il Ministero della giustizia, ed e' presentata al reparto
revisori contabili del Ministero della giustizia, via Crescenzio
n. 17 - 00193 Roma, entro le ore di ufficio e nel termine perentorio
di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente decreto. Si considerano prodotte in tempo utile anche le
domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine sopracitato. A tal fine fa fede il
timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
b) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati
all'art. 3, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 88/1992;
c) di aver compiuto il tirocinio triennale previsto all'art. 3,
comma 2, lett. b) o all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo
n. 88/1992;
d) eventualmente, di aver diritto all'esonero parziale
dall'esame, indicando le materie per le quali ritiene di dover essere
esonerato;
e) domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni
relative all'esame.
3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti in carta
semplice:
a) diploma relativo ad uno dei titoli di studio indicati
nell'art. 3, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 88/1992;
b) dichiarazione di compiuto tirocinio espletato a norma
dell'art. 3, comma 2, lett. b) o comma 3 del decreto legislativo
n. 88/1992, rilasciata, a seconda dei casi, da un revisore contabile
iscritto nel registro ovvero da un pubblico funzionario abilitato al
controllo legale dei conti;
c) eventualmente, ai fini dell'esonero parziale, certificazione
relativa al superamento di uno degli esami indicati all'art. 5 del
decreto legislativo n. 88/1992 aventi ad oggetto solo alcune delle
materie previste dall'art. 4 dello stesso decreto legislativo;
d) attestazione di pagamento del contributo di L. 50.000
corrisposto, ai sensi dell'art. 8 della legge 13 maggio 1997 n. 132,
mediante versamento sul conto corrente postale n. 871012 intestato
alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, con
imputazione all'apposito capitolo 3525, Capo XI, dell'entrata del
bilancio dello Stato.
4. I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 1,
lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 (autocertificazione) per sostituire la documentazione
richiesta alle lett. a) e c) del comma 3.
5. La sottoscrizione apposta in calce alla domanda e' esente da
autenticazione.
6. Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al
reparto revisori contabili del Ministero della giustizia, via
Crescenzio n. 17 - 00193 Roma, con lettera raccomandata.
7. La comunicazione produrra' effetto dal momento in cui essa
perverra' al suddetto ufficio.

                               Art. 3.
1. Salvo quanto previsto dal comma seguente, i requisiti di
ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
2. Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 99/1998, il tirocinio deve essere completato almeno
trenta giorni prima del termine per la presentazione delle domande.
3. Non saranno prese in considerazione le domande presentate
oltre il termine indicato all'art. 2, comma 1, o risultate carenti
della documentazione indicata nell'art. 2, comma 3, salvo
impossibilita' dimostrata non imputabile al candidato.
4. I candidati non ammessi e quelli che non hanno diritto
all'esonero parziale richiesto riceveranno apposito provvedimento
motivato della commissione esaminatrice.
5. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara'
data alcuna comunicazione; pertanto, coloro che non abbiano avuto
notizia della non ammissione all'esame, sono tenuti a presentarsi,
nei giorni, nell'ora e nel luogo indicati ai sensi dell'art. 1, comma
2.
6. E' ammessa la consultazione di testi legislativi non
commentati, ai sensi dell'art. 21, comma 7 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 99/1998, che i candidati presenteranno dalle ore
9 alle ore 13 del giorno precedente l'inizio delle prove scritte,
curando che su ciascuno dei testi sia indicato il cognome, il nome,
il luogo e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

                               Art. 4.
1. I candidati portatori di handicap debbono indicare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

                               Art. 5.
1. La commissione esaminatrice sara' costituita con successivo
decreto del direttore generale della direzione generale degli affari
civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, e
sara' composta al sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 99/1998.

                               Art. 6.
1. Ai candidati ammessi alla prova orale sara' data comunicazione
ai sensi dell'art. 24, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 99/1998.

                               Art. 7.
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente decreto si
applica quanto previsto negli articoli da 15 a 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 16 aprile 1998, n. 88.
Roma, 4 agosto 2000
Il Ministro Fassino

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