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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 320 posti di
allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di
Stato.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.98 del 22/12/2015 |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 15E06163 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 21/1/2016 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della Pubblica Sicurezza
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre
1997, n. 354, recante norme di attuazione dello statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e'
stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visti i commi 5° e 6° dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985,
n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione
mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;
Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in
legge 20 novembre 1987, n. 472, recante la copertura finanziaria del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di
attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale
della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni
relative alla Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, emanato in
attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della
Polizia di Stato;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed
integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, adottato ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la
partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, concernente norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 concernente
il regolamento per i requisiti di idoneita' fisica, psichica ed
attitudinale di cui devono essere in possesso, tra l'altro, i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 129, concernente
il regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli
operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti
tecnici della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 cosi' come
modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il
Codice delle pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro, a norma
dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, con legge 5 marzo 2010, n. 30 e successive
modificazioni ed integrazioni concernente disposizioni urgenti per la
proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti
per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per
l'Amministrazione della Difesa;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive
modifiche ed integrazioni, recante il codice dell'ordinamento
militare;
Visto l'articolo 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di
sviluppo;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 concernente la modifica
all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in
materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il
reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
dicembre 2015, inerente l'avvio di procedure di reclutamento nonche'
l'assunzione di unita' di personale in favore dei Corpi di polizia;
Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei
concorrenti e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire
successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno
l'eventuale prova preselettiva e la prova scritta d'esame;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di 320 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori
della Polizia di Stato.
Dei suddetti 320 posti, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti:
A) 20 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti,
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio;
B) 53 sono riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia
di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla
data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti
requisiti ad eccezione del limite d'eta';
C) 6 sono riservati, ai sensi dell'articolo 1005 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali di complemento che
abbiano terminato senza demerito la ferma biennale, nonche' agli
Ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo ai quali si
applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di
complemento;
D) 5 sono riservati ai diplomati in possesso del titolo di
studio richiesto, ospitati presso il Centro Studi della Polizia di
Stato di Fermo;
E) 2 sono riservati, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che
siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni.
I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono
conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno
superato le prove.
Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni in materia
di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facolta' di
adottare provvedimenti di differimento o di contingentamento
dell'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di
formazione.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
Per la partecipazione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti politici;
c) possedere le qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
d) non aver compiuto i 32 anni di eta'. Non si applicano le
disposizioni di legge relative all'aumento o all'abrogazione dei
limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi. Ai sensi del
decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, non e' soggetta a limiti
di eta' la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli del
personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti
requisiti, con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio
alla data del bando. Per gli appartenenti ai ruoli
dell'Amministrazione Civile dell'Interno, fermi restando gli altri
requisiti, il limite d'eta' e' elevato a quaranta anni;
e) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria
superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario;
f) avere l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al
servizio di polizia, cosi' come previsto dal decreto ministeriale 30
giugno 2003, n. 198 e relative tabelle I e II, ed in particolare:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) avere una statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e
a m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e
l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo
adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a
configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita'
indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente;
4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti
vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice
(miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva
dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e
l'astigmatismo misto;
5) idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica
leggera ed il superamento delle prove di efficienza fisica.
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui al punto d), devono
essere mantenuti sino alla data di nomina.
Art. 3
Casi particolari di esclusione
Non possono partecipare al concorso gli obiettori di coscienza
che sono stati ammessi a prestare servizio civile, ai sensi
dell'articolo 636, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle
Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai
pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
sara' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo
della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 4
Tutela dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti ed acquisiti nell'arco dell'intera
procedura concorsuale saranno raccolti presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attivita' Concorsuali - per
le finalita' di gestione del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
candidato.
L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui
all'articolo 7 del citato decreto legislativo 196/2003.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale per le Risorse Umane.
Il responsabile del trattamento e' il Direttore dell'Ufficio
Attivita' Concorsuali.
Art. 5
Domande di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito della
Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it oppure sul sito
https://concorsips.interno.it, seguendo le istruzioni ivi
specificate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere
a stampare la ricevuta di avvenuta iscrizione da presentare ai varchi
di accesso il giorno della prova preliminare ovvero della prima prova
d'esame (nel caso in cui la prova preselettiva non avesse luogo) per
la successiva sottoscrizione.
Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione
delle domande di partecipazione, sui citati siti venisse comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come
da fac-simile che verra' pubblicato sul sito della Polizia di Stato
nella pagina relativa al concorso, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane -
Ufficio Attivita' Concorsuali - via del Castro Pretorio, n. 5, 00185
Roma.
Tutte le domande di partecipazione trasmesse in formato cartaceo
che verranno inviate nonostante la fruibilita' del servizio online
non saranno accolte e verranno considerate irricevibili.
I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
1 - il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono
indicare il cognome da nubile);
2 - la data ed il luogo di nascita nonche' il codice fiscale;
3 -il possesso della cittadinanza italiana;
4 -il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero
il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5 - di non aver riportato condanne penali o applicazioni di
pena ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale e di
non avere in corso procedimenti penali ne' procedimenti
amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario dovranno indicare le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
6 - il titolo di studio posseduto con l'indicazione
dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data di conseguimento. Il
concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero sara'
successivamente invitato a documentare l'equipollenza del medesimo a
quello prescritto per la partecipazione al concorso;
7 - la lingua straniera nella quale intendono sostenere la
prova di esame di cui al successivo articolo 12 del presente bando, a
scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;
8 - di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza
ammessi a prestare servizio civile, ai sensi del primo comma
dell'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
oppure avere presentato apposita istanza di rinuncia allo status di
obiettore, ai sensi del terzo comma del sopracitato articolo;
9 - i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
Le domande dovranno, altresi', contenere la precisa indicazione
del recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione
effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali
successive variazioni del predetto recapito dovranno essere
comunicate tempestivamente, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane -
Ufficio Attivita' Concorsuali - via del Castro Pretorio, n. 5, 00185
Roma.
Nelle domande dovra' essere indicato l'eventuale possesso di
titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed
integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda
stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede
di formazione della graduatoria concorsuale.
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere
a conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui
all'articolo 1, secondo comma, dovranno farne richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso.
I candidati, in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che
intendono concorrere ai posti riservati di cui all'articolo 1,
secondo comma lettera E), dovranno, altresi', specificare la lingua,
italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere l'eventuale
prova preliminare e le previste prove d'esame consegnando la relativa
certificazione prima delle stesse.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza non assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' di eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
Art. 6
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo
degli ispettori, nominata con decreto del Capo della Polizia -
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, e' presieduta da un
prefetto, ed e' composta da due funzionari dei ruoli del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica
non inferiore a primo dirigente, nonche' da due docenti in materie
giuridiche di scuola secondaria superiore.
Per l'incarico di Presidente della Commissione esaminatrice puo'
essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non
oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso.
Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di
concorso e all'informatica, la Commissione esaminatrice,
limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da
un esperto nella lingua straniera prescelta dal candidato e da un
appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di
Stato del Settore telematica.
Art. 7
Prova preselettiva
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore alle cinquemila unita', verra' effettuata una prova
preselettiva, volta a determinare il numero dei candidati da
ammettere alle successive prove.
La prova e' articolata in quesiti a risposta a scelta multipla,
diretti ad accertare la conoscenza delle seguenti discipline: diritto
penale, diritto processuale penale, diritto costituzionale, diritto
amministrativo e diritto civile.
I quesiti concernenti le sopraindicate discipline saranno
pubblicati quarantacinque giorni prima della prova preselettiva sul
sito Internet della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it, in
ragione di mille per ciascuna materia e per un totale di 5.000.
Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda
con 4 risposte, delle quali una sola e' esatta.
I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3, in relazione
alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di
difficolta' media e difficile.
L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e'
differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda.
In tali ipotesi, ferme restando le attribuzioni della Commissione
esaminatrice, sono costituiti, per ogni sede di espletamento della
prova preselettiva, appositi comitati di vigilanza con le modalita'
di cui ai commi 7 ed 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il punteggio riportato non concorre alla formazione della
graduatoria finale di merito.
Art. 8
Svolgimento della prova preselettiva
La prova preselettiva e' effettuata per gruppi di candidati
divisi per sedi, nei giorni e nell'ora che verranno pubblicati
successivamente.
La Commissione esaminatrice estrae, di volta in volta, la serie
di questionari da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente
predisposti.
I questionari sono contenuti in confezioni individualmente
sigillate, la cui apertura contestuale da parte dei candidati e'
autorizzata dalla Commissione o dal Comitato di vigilanza.
E' disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia
aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione
della Commissione o del Comitato di vigilanza.
I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e
di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati.
Durante la prova preselettiva non e' permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della Commissione esaminatrice.
La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e
di attribuzione del relativo punteggio, sono stabiliti
preventivamente dalla Commissione esaminatrice del concorso, in
relazione al numero delle domande da somministrare.
I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati mediante
procedura automatizzata, tenendo conto dell'esigenza di ripartire
egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda tra le
varie materie.
A tal fine, le domande facili rappresentano il 30% del totale,
quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
Art. 9
Pubblicazione dei quesiti e diario della prova preselettiva
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 2 febbraio 2016 verra' pubblicato
l'avviso della pubblicazione sul sito Internet della Polizia di Stato
(www.poliziadistato.it alla voce «concorsi») dei quesiti oggetto
della prova preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 26 febbraio 2016 e sul sito
Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it alla voce
«concorsi») verra' pubblicata la data ed il luogo di svolgimento
della prova preselettiva.
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati.
Art. 10
Formazione della graduatoria
La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo
punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica,
utilizzando procedimenti di lettura ottica.
Avvalendosi del sistema automatizzato, la Commissione
esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base
dei punteggi attribuiti alle risposte dei candidati.
La graduatoria e' resa pubblica mediante consultazione sul sito
Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it alla voce
«concorsi»).
Le generalita' dei candidati saranno sostituite
dall'identificativo rilasciato dal sistema informatico al momento
della presentazione della domanda online che, pertanto, dovra' essere
conservato per tutta la durata della procedura concorsuale.
Dell'approvazione della graduatoria stessa e' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», che ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 11
Diario della prova scritta
Nel caso non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 7 del
presente bando e non abbia luogo la prova preselettiva, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 26 febbraio 2016 verranno resi noti la data
ed il luogo di svolgimento della prova scritta nonche' la durata
stabilita dalla Commissione esaminatrice e verranno date
comunicazioni in ordine agli accertamenti di efficienza fisica,
psico-fisici ed attitudinali.
Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati.
Art. 12
Materie d'esame
Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova
scritta e da un colloquio.
La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato vertente
su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale,
con eventuali riferimenti al diritto costituzionale.
Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova
scritta, ivi compresi gli elementi di diritto costituzionale, verte
sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo
alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
b) diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la
famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti;
c) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate
nel presente bando di concorso;
d) informatica.
L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste
nella traduzione (senza l'ausilio del dizionario) di un testo ed in
una conversazione. La prova orale di informatica e' diretta ad
accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello
sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard
europei.
Art. 13
Prova scritta
I primi 3.200 candidati, pari a dieci volte il numero dei posti
messi a concorso, classificati nella graduatoria della prova
preliminare saranno ammessi a sostenere la prova scritta d'esame di
cui all'articolo 12 del presente bando.
Saranno ammessi, in soprannumero, a sostenere la prova scritta
tutti i candidati che abbiano riportato un punteggio pari al
candidato posizionato al n. 3.200 della citata graduatoria.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 22 marzo 2016 verranno resi noti
la data ed il luogo di svolgimento della prova scritta nonche' la
durata stabilita dalla Commissione esaminatrice.
Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati.
Durante la prova scritta d'esame non e' permesso ai concorrenti
di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della Commissione esaminatrice.
E' vietato ai concorrenti di portare carta da scrivere, appunti,
libri, opuscoli di qualsiasi genere, agende elettroniche, telefoni
cellulari, ricetrasmettitori e strumenti idonei alla memorizzazione
di informazioni o alla trasmissione di dati.
L'elaborato deve essere scritto, a pena di nullita',
esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma del
presidente o di un componente della Commissione esaminatrice o, nel
caso di svolgimento delle prove in localita' diverse, di un membro
del Comitato di vigilanza.
Ai candidati e' consentito soltanto, durante lo svolgimento della
prova scritta, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto
senza note ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i
dizionari linguistici che siano stati preventivamente presentati dai
concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati
dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema
e' escluso dal concorso.
La prova scritta si intende superata dai candidati che abbiano
riportato una votazione non inferiore a sei decimi.
Art. 14
Prove di efficienza fisica ed accertamenti psico-fisici
Tutti i candidati che hanno superato la prova scritta saranno
sottoposti alle prove di efficienza fisica volte ad accertare il
livello di preparazione atletica ed agli accertamenti per l'idoneita'
fisica, psichica ed attitudinale, nella sede, nei giorni e nell'ora
che saranno preventivamente comunicati.
Ai fini dell'accertamento delle prove di efficienza fisica, i
candidati saranno sottoposti alle sottoindicate prove, da parte di
una Commissione composta da un dirigente della Polizia di Stato che
la presiede, da un medico della Polizia di Stato, nonche' da un
appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - FF.OO. - con
qualifica di coordinatore di «settore sportivo». Le funzioni di
segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori
della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli tecnici o
dell'Amministrazione civile dell'Interno con qualifiche equiparate,
in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza:
=====================================================================
| PROVA | UOMINI | DONNE | NOTE |
+===================+==========+==========+=========================+
| |Tempo max |Tempo max | |
|Corsa 1000 m. |4'05" |5'05" | |
+-------------------+----------+----------+-------------------------+
|Salto in alto |1,15 m. |1,00 m. |Max 3 tentativi |
+-------------------+----------+----------+-------------------------+
|Sollevamento alla | | | |
|sbarra |n. 5 |n. 2 |Continuativi (Max 2 min.)|
+-------------------+----------+----------+-------------------------+
I candidati dovranno presentarsi muniti di abbigliamento idoneo e
di certificato di idoneita' adattivita' sportiva agonistica in corso
di validita' per l'Atletica Leggera, secondo il decreto del Ministero
della sanita' del 18 febbraio 1982 e successive modifiche ed
integrazioni, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
Medico Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o
private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di
medici specializzati in medicina dello sport.
La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente a sostenere le prove in questione e la
conseguente esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati determinera' un giudizio di non idoneita', con
conseguente non ammissione ai successivi accertamenti ed esclusione
dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Capo della
Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita' nelle
prove di efficienza fisica saranno sottoposti a successivi
accertamenti psico-fisici, a cura di una apposita Commissione
nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza e composta da un primo dirigente medico che
la presiede e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato.
A tal fine, il candidato, oltre ad essere sottoposto ad un esame
clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio, dovra'
presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non
anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione agli
accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, pubblicato all'atto delle
convocazioni alle visite mediche sul sito della Polizia di Stato
nella pagina relativa al concorso, sottoscritto dal medico di fiducia
di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita'
pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003,
n. 198; in tal senso il candidato potra' produrre accertamenti
clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti utili
ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una
struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del
codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice
identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV;
Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
Commissione medica e' definitivo e comporta, in caso di non
idoneita', l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza.
Art. 15
Accertamenti attitudinali
I candidati che superano le prove psico-fisiche sono sottoposti
alle prove attitudinali da parte di una Commissione di selettori,
nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza e composta da un funzionario del ruolo dei
dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, da quattro appartenenti
al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari
della Polizia di Stato, in possesso dell'abilitazione professionale
di perito selettore attitudinale.
Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo degli ispettori. Consistono in una serie di test,
sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente
della Commissione. Su richiesta del selettore la Commissione puo'
disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in
cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il
colloquio, questo e' ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove
viene valutato dalla Commissione cui compete il giudizio di
idoneita'.
I test, aggiornati anche in relazione alle esperienze di istituti
specializzati pubblici o privati, sono predisposti dalla Commissione
per l'accertamento delle qualita' attitudinali, tenuto conto delle
funzioni e dei compiti propri del ruolo degli ispettori e sono
approvati con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza su proposta del Direttore Centrale per le
Risorse Umane.
Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in tale
accertamento e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
I candidati dichiarati idonei saranno ammessi a sostenere la
prova orale.
Art. 16
Prova orale
L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato
nella prova scritta e' portata a conoscenza del candidato almeno
venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere il colloquio
stesso.
Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha
riportato almeno la votazione di sei decimi.
Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice formera'
l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato.
L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della
Commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula
in cui si svolge la prova.
Art. 17
Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove
La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per sostenere gli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali e le prove d'esame comporta la sua esclusione dal
concorso, disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 18
Presentazione dei documenti
I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a
far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane, entro il termine
perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento
dell'avviso in tal senso, i documenti attestanti i requisiti per
beneficiare delle riserve dei posti e quelli necessari per dimostrare
il possesso di eventuali titoli di preferenza nella nomina, gia'
indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 19
Graduatoria di merito
Espletate le prove d'esame, la Commissione forma la graduatoria
di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai
candidati; tale votazione e' data dalla somma del voto riportato
nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento,
secondo le norme e con le riserve dei posti previste dall'articolo 1
del presente decreto, nonche' secondo le disposizioni previste
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni e' approvata la
graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso,
sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione
all'impiego.
Art. 20
Approvazione graduatoria
I concorrenti che verranno utilmente collocati nella graduatoria
saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le
Risorse Umane - Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori, entro il
termine perentorio di un mese, decorrente dal primo giorno di
assunzione in servizio, le certificazioni ovvero le relative
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i
sottoelencati stati e qualita' personali:
a) il non aver riportato una condanna a pena detentiva per
delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o
di prevenzione;
b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici;
d) il luogo e la data di nascita;
e) il possesso del titolo di studio, di cui all'articolo 2,
lett. e), del presente bando;
f) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei
confronti degli obblighi di leva.
Le certificazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno
essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione.
Art. 21
Termine consegna documenti
I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine
stabilito dal precedente articolo 18 non saranno valutati ai fini del
presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con
qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.
La mancata consegna della documentazione di rito entro il primo
mese di servizio, come stabilito dal precedente articolo 20, il
mancato completamento della documentazione o l'omessa
regolarizzazione della stessa, entro trenta giorni dal ricevimento
dell'apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina.
Art. 22
Status dei vincitori
I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori
della Polizia di Stato.
I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione del
Ministero dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o
militare sono posti in aspettativa per la durata del corso, con il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
Art. 23
Pubblicazione della graduatoria
Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del personale del Ministero dell'interno e di tale pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per il ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso al
Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 24
Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo degli
ispettori
I vincitori del concorso saranno avviati a frequentare il corso
di formazione della durata di diciotto mesi, presso l'apposito
istituto, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di
agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con
particolare riguardo all'attivita' investigativa.
Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di
idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano
superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso,
sono nominati vice ispettori in prova. Il giudizio di idoneita' e'
espresso dal direttore della scuola, sentito il comitato direttivo.
I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi di istituto,
per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.
I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al
precedente articolo 1, secondo comma, lettera E), verranno assegnati
come prima sede di servizio, una volta superati gli esami finali del
predetto corso di formazione, ad uffici della provincia di Bolzano o
che comunque abbiano competenza su detta provincia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 17 dicembre 2015
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pansa
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