Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto
UNIVERSITA' DI MESSINA
Concorso a complessivi quattro posti di assistente di elaborazione
dati, sesta qualifica, area funzionale delle strutture di
elaborazione dati presso il centro di calcolo - di cui due riservati
ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 567/1987.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.68 del 1/9/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DI MESSINA |
Località: | Messina (ME) |
Codice atto: | 000E8091 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 4 |
Scadenza: | 30/9/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive
modificazioni;
Vista la legge 29gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 24 dicembre 1986 n. 958;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, che integra
e modifica il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987 n. 567;
Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
universita';
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni
e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 - Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 1.1.26/10888/9.84 del 5 febbraio 1999, attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione, seduta
del 9 dicembre 1999, con la quale detto consesso ha deliberato, tra
l'altro, di autorizzare la ripartizione personale dell'Universita', a
bandire per le esigenze del centro di calcolo dell'Universita'
quattro posti di assistente di elaborazione dati, sesta qualifica,
area funzionale delle strutture di elaborazione dati;
Considerato che, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, il cinquanta per cento
dei posti vacanti e disponibili nelle varie qualifiche e profili
professionali, sono coperti mediante concorsi riservati al personale
appartenente alla qualifica immediatamente inferiore della stessa
area funzionale, in possesso di una anzianita' di servizio di almeno
tre anni;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti messi a concorso
Sono indetti i seguenti concorsi presso l'Universita' degli studi
di Messina:
a) concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente di
elaborazione dati, sesta qualifica, area funzionale delle strutture
di elaborazione dati presso il centro di calcolo;
b) concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di
elaborazione dati, sesta qualifica, area funzionale delle strutture
di elaborazione dati presso il centro di calcolo riservato ai sensi
dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987,
al personale delle universita' appartenente alla quinta qualifica
dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati in possesso
di una anzianita' di servizio nella qualifica di almeno tre anni alla
data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso ed in possesso del titolo di
studio, richiesto ai candidati esterni, per l'accesso alla quinta
qualifica, e cioe' diploma di istruzione secondaria di secondo grado
indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e cioe'
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge
e i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la
sperimentazione negli istituti professionali, nonche' i diplomi degli
istituti magistrali e dei licei artistici con frequenza, avente esito
positivo, di apposito corso annuale integrativo per l'iscrizione ad
una qualsiasi facolta' universitaria, ovvero diploma di qualifica
professionale o attestato rilasciato ai sensi della legge
n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo
professionale, piu' diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Qualora esperito il concorso riservato non risulta possibile
coprire tali posti, si provvedera' attingendo dalla graduatoria di
merito del concorso pubblico.
Sono garantite pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
2.1 Ammissione al concorso pubblico, per esami, lettera A),
art. 1.
E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: maturita' classica, scientifica,
magistrale tecnica o professionale, oppure diploma di istruzione
secondaria di primo grado piu' diploma di corso professionale
specifico rilasciato da enti pubblici o da aziende specializzate di
settore o attestato di attivita' lavorativa specifica prestata per
almeno due anni presso enti pubblici o aziende specializzate di
settore, con esclusione del periodo di apprendistato.
Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e per
coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e'
richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente;
b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione
europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica);
c) eta' non inferiore agli anni 18;
d) i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono
comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale
obbligo;
e) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce. L'amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di
concorso in base alla normativa vigente;
f) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
g) non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2.2 Ammisssione al concorso riservato, per titoli ed esami,
lettera B), art. 1.
Sono richiesti i requisiti riportati sotto la lettera B)
dell'art. 1 sopra richiamato.
Tutti i requisiti elencati devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono comunque ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio
provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento delle
prove d'esame, l'esclusione dal pubblico concorso per difetto dei
requisiti prescritti. L'esclusione verra' comunicata all'interessato.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
I candidati sono tenuti a redigere il fac-simile specifico
secondo se trattasi di concorso pubblico o riservato.
Unitamente alla domanda di partecipazione al concorso riservato,
i candidati dovranno presentare i documenti in carta semplice
comprovanti il possesso dei titoli di cui chiedono la valutazione ai
sensi del successivo art. 6; in caso contrario essi non possono
essere oggetto di valutazione.
Tali titoli possono essere prodotti in originale, in copia
autenticata ovvero in copia autenticata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403 (allegato B).
Le domande di ammissione redatte in carta semplice, dovranno
essere indirizzate al direttore amministrativo dell'Universita' degli
studi di Messina - Piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina, entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami", il bando e' consultabile sul sito Internet di
questa universita' www.unime.it alla url http://ww2.unime.it/concorsi
> Le domande inoltrate per posta si considerano prodotte in tempo
utile solo se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Le domande di ammissione dovranno essere redatte secondo lo
schema allegato e complete in ogni sua parte.
Verrano esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non
contengono tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
dovranno dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua
italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza; dovranno, altresi', specificare se
il titolo di studio, qualora conseguito all'estero, sia stato
riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano.
I candidati riconosciuti handicappati, ai sensi della legge
n. 104/1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al
proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, indicato nella domanda
ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa, ne' per mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Non si terra' conto delle domande pervenute o spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel
precedente comma 4.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
Con successivo decreto dirigenziale sara' costituita la
commissione esaminatrice secondo la normativa vigente.
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce:
a) per il concorso pubblico, i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi
verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole
prove.
b) per il concorso riservato, i criteri e le modalita' di
valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da formalizzare nei
relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti
rispettivamente ai titoli ed alle singole prove.
Art. 5.
Prove di esame
Qualora il numero delle domande pervenute superi le cento unita',
si prevede una preselezione a quiz sulle materie oggetto delle prove
concorsuali.
Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte di cui
una di carattere teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese (di cui
all'allegato programma).
Questa universita' dara' notizia mediante raccomandata, del luogo
del giorno e dell'ora in cui si terranno le relative prove.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validita':
a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la
firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive
modificazioni e integrazioni;
c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita'.
Saranno esclusi dalla prova i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.
La mancata presentazione alle prove sara' considerata come
rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Art. 6.
Valutazione dei titoli e prove di esame
6.1 Valutazione prove di esame concorso pubblico.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova
orale, verra' data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati
nelle prime prove non meno di venti giorni prima di quello in cui
debbono sostenerla.
La prova orale non si intendera' superata se la valutazione sara'
inferiore a 21/30.
La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti nella prova scritta e teorico pratica e della votazione
conseguita nella prova orale.
6.2 Valutazione dei titoli e prove di esame concorso riservato.
Il punteggio complessivo e' pari a 100 punti cosi' suddivisi:
40 punti per i titoli;
60 punti per le prove di esame.
La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei
documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il
punteggio qui di seguito indicati:
a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso:
fino ad un massimo di punti 6;
b) anzianita' di servizio prestato presso pubbliche
amministrazioni: fino ad un massimo di punti 14;
c) titoli professionali e curriculari: fino ad un massimo di
punti 20:
c.1) pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di punti
5.
Per ciascun lavoro in qualita' di autore, secondo l'attinenza con
il posto messo a concorso: massimo punti 1.
Per ciascun lavoro in qualita' di coautore o partecipante e per
ciascuna comunicazione a convegni o congressi, secondo l'attinenza
con il posto messo a concorso: massimo punti 0,50;
c.2) attestati di qualificazione relativi a corsi di formazione
professionale e organizzati da pubbliche amministrazioni: fino ad un
massimo di punti 5.
Attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a
corsi di formazione professionale, organizzati da pubbliche
amministrazioni, in materia attinente al posto messo a concorso, con
superamento di esame finale, per ciascun corso: massimo punti 0,50.
Attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a
corsi di formazione professionale, organizzati da pubbliche
amministrazioni, in materia attinente al posto messo a concorso,
senza esame finale, per ciascun corso: massimo punti 0,25;
c.3) incarichi svolti quali, ad esempio, documentazioni
tecniche, partecipazione a corsi di aggiornamento, ecc.: fino ad un
massimo di punti 10.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportata in ciascuna delle due prove una votazione di almeno 14/20.
Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale
verra' data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle
prime due prove e del punteggio attribuito ai titoli, non meno di
venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.
La prova orale non si intendera' superata se la valutazione
complessiva sara' inferiore a 14/20.
La votazione complessiva e' data dalla somma dei voti riportati
nella prova scritta, nella prova teorico-pratica, nell'orale e nei
titoli da ciascun candidato.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata dopo la prova scritta e la prova teorico-pratica e prima
che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Art. 7.
Formazione e approvazione delle graduatorie di merito
Espletato il concorso, la commissione giudicatrice forma distinte
graduatorie di merito.
Per il concorso di cui al punto A) dell'art. 1, la graduatoria di
merito dei candidati sara' formata secondo quanto indicato
nell'art. 6.1, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni (allegato A).
Per il concorso di cui al punto B) dell'art. 1, la graduatoria di
merito sara' formata secondo quanto indicato nell'art. 6.2, con
l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni (allegato A).
Pertanto, i concorrenti che avranno superato la prova orale,
dovranno far pervenire, per loro iniziativa, alla Ripartizione I -
Personale ed affari generale - Universita' degli studi di Messina,
piazza Pugliatti 1 - 98100 Messina, entro il termine perentorio di
quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la prova, i documenti in carta semplice, in originale
o copia autenticata, attestanti il possesso dei titoli di preferenza
a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali
risulti, altresi' il possesso del requisito alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
Saranno dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito sotto condizione sospensiva
dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
all'impiego.
Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli atti del concorso nonche' le graduatorie di merito unitamente a
quella dei vincitori.
Le graduatorie di merito sono immediatamente efficaci e saranno
pubblicate all'albo dell'Universita' degli studi di Messina. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avvisi da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami" - e dal giorno successivo a quello della pubblicazione di
detti avvisi decorre il termine per eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per un termine di ventiquattro
mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per la copertura dei
posti per il quale il concorso e' stato bandito.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.
Art. 8.
Costituzione del rapporto di lavoro
I candidati dichiarati vincitori dovranno sottoscrivere i
contratti individuali di lavoro, in conformita' a quanto previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Universita'.
In tali contratti saranno indicati: la tipologia del rapporto di
lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, le mansioni o
funzioni, la retribuzione spettante e la sede di destinazione.
I contratti individuali specificheranno che il rapporto di lavoro
e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per
le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni
modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di
preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
La relativa spesa gravera' sul pertinente capitolo (titolo 1,
capitolo n. 3, art. 1) del bilancio dell'universita'.
Art. 9.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
I vincitori, con riserva di d'accertamento del possesso dei
requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla stipula del
contratto individuale di lavoro, i sottoelencati documenti, in una
delle seguenti forme:
a) originale o copia autenticata, conforme elle prescrizioni
delle leggi sul bollo;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione (per tutti i
documenti tranne per quello di cui al punto g) che dovra' essere
prodotta in originale). In quest'ultimo caso, resta salva la
possibilita' per l'amministrazione di procedere ad idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera:
a) certificato comprovante il possesso della cittadinanza
italiana o titolo che da' diritto all'equiparazione ovvero
certificato comprovante il possesso della cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione europea;
b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici,
ovvero non e' incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle
vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso; i cittadini di uno
degli Stati membri dell'Unione europea devono presentare certificati
di godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o provenienza;
c) certificato generale del casellario giudiziale ovvero
certificato equipollente rilasciato dalla competente autorita' del
Paese di cui il candidato straniero e' cittadino; i cittadini
stranieri, oltre al certificato anzidetto, devono presentare anche il
certificato generale del casellario giudiziale italiano;
d) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura
competente per residenza del candidato;
e) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso,
ovvero il documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica
in sostituzione dell'originale. Qualora il titolo di studio sia stato
conseguito all'estero, si dovra' produrre dichiarazione di
equipollenza del titolo italiano del titolo di studio posseduto; tale
dichiarazione dovra' essere rilasciato dalle competenti autorita';
f) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio
militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia
prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale
o militare di truppa, rilasciato dall'autorita' militare competente,
o copia del certificato di esito di leva debitamente vidimato, nel
caso il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile.
Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva
debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva
rilasciato dal sindaco se il candidato e' stato assegnato alle liste
di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle
liste di leva marittime;
g) certificato medico rilasciato dalla unita' sanitaria locale
competente per territorio, o da un medico militare dal quale risulti
che il candidato ha l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego oggetto del presente bando; nel
certificato dovra' essere precisato che e' stato eseguito
l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della
legge n. 837/1956.
La capacita' lavorativa del portatore di handicap e' accertata
dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992;
h) fotocopia del documento di riconoscimento;
i) stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza;
l) codice fiscale (fotocopia).
I vincitori entro il medesimo termine, dovranno dichiarare sotto
la propria responsabilita', salvo quanto previsto dall'art. 18,
comma 8, del Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto
universita', di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' di cui all'art. 58 del decreto legislativo
n. 29/1993. In caso affermativo relativa opzione per il nuovo
impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni
concernenti le cause di risoluzione del precedente rapporto di
pubblico impiego del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686, e deve essere rilasciata anche se negativa.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzate dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti
al personale statale di ruolo dovranno presentare, nel termine sopra
indicato, una copia integrale dello stato di servizio civile
aggiornata, il titolo di studio ed il certificato medico e sono
esonerati dal presentare gli altri documenti di rito.
Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine su indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Scaduto il termine di trenta giorni per la presentazione
dell'intera documentazione, non si da' luogo alla stipulazione del
contratto, ovvero, per i rapporti gia' instaurati, si procede
all'immediata risoluzione dei medesimi.
La documentazione incompleta o affetta da vizi sanabili puo'
essere regolarizzata entro un ulteriore termine fissato
dall'Amministrazione, decorrente dalla data di ricevimento della
relativa comunicazione, il mancato rispetto di detto termine comporta
la non stipulazione del contratto, ovvero, per i rapporti gia'
instaurati, si procede all'immediata risoluzione dei medesimi.
Quelli di cui ai commi a), b, c), d), e g) dovranno essere di
data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta.
I documenti di cui alle lettere a) e b) dovranno altresi'
attestare che l'interessato era in possesso dei requisiti prescritti
anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
I candidati dichiarati vincitori del concorso riservato di cui al
punto B), dell'art. 1, saranno invitati a presentare o spedire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento i sottoelencati
documenti:
1) titolo di studio o autocertificazione;
2) certificato medico;
3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata;
4) dichiarazione di opzione per il nuovo ruolo.
I documenti di cui ai numeri 2) e 3) di cui sopra devono essere
di data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento dell'invito
e produrli.
Art. 10.
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno assumere
servizio il giorno individuato nel contratto di lavoro di cui al
precedente art. 8, secondo comma.
La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo
comportera' l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora il candidato dichiarato vincitore assuma servizio, per
giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli
effetti economici decorrono dal giorno di assunzione in servizio.
Art. 11.
Periodo di prova
Il periodo di prova ha la durata di mesi tre e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il dipendente si intende confermato in servizio.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' di
Messina - Ripartizione I - Personale ed affari generali, e trattati
per le finalita' di gestione del concorso e del rapporto di lavoro
instaurato.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica dei candidati che stipuleranno in
contratto.
Art. 13.
Rinvio sulle modalita' di espletamento del concorso
Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nelle norme citate in premessa nonche' nel
codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.
Messina, 30 maggio 2000
Il direttore amministrativo: Ferluga
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