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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifica dei bandi di concorsi, per esami, per l'ammissione di
allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle
Accademie militare, navale ed aeronautica per l'anno accademico
2012-2013, indetti con decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20
dicembre 2011.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.56 del 20/7/2012
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:12E03973
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Avviso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE


di concerto con


IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO


Visto il decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n.
103 del 30 dicembre 2011, con il quale sono stati indetti i concorsi,
pubblico e interno, per l'ammissione al primo anno del 194° corso
dell'Accademia Militare dell'Esercito, il concorso per l'ammissione
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale e il
concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi regolari
dell'Accademia Aeronautica per l'anno accademico 2012-2013;
Considerato che lo Stato Maggiore della difesa, in esito alle
direttive delle Superiori Autorita', con lettere n. M_D SSMD 0024303
del 20 marzo 2012 e n. M_D SSMD 0047993 del 29 maggio 2012, ha
rimodulato l'entita' dei reclutamenti previsti per l'anno 2012 e, in
particolare, ha ridotto il numero di allievi da destinare a ciascuna
Accademia di Forza Armata, con esclusione del Corpo delle Capitanerie
di Porto della Marina Militare;
Vista la lettera n. 1503 Cod.id. RESTAV Ind. Cl. 02.05.1/02 del
19 giugno 2012, con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito ha fatto
pervenire, per l'effetto, la nuova ripartizione dei posti tra
concorso pubblico e concorso interno suddivisa per Armi e Corpi, di
cui agli articoli 16 e 32 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del
20 dicembre 2011;
Vista la lettera n. MISCLRO 0005457 del 7 giugno 2012, con cui
l'Ispettorato delle Scuole della Marina Militare ha chiesto di
rimodulare il numero dei posti di cui all'articolo 47 del citato
decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011 e, in
particolare, di eliminare i 7 posti previsti per il Corpo delle Armi
Navali;
Vista la lettera n. SMA123/P.12.02. M_D.ARM001 46501 del 7 giugno
2012, con cui lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha comunicato le
aliquote secondo cui ripartire il numero dei posti disponibili, di
cui all'articolo 62 del medesimo decreto interdirigenziale n. 277/11
del 20 dicembre 2011;
Ritenuto di dover meglio esplicitare la necessita' del possesso,
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande,
dei requisiti chiesti ai fini dell'applicazione del beneficio di cui
al comma 4 degli articoli 17, 48 e 63 nonche' al comma 2
dell'articolo 81 del piu' volte citato decreto interdirigenziale n.
277/11 del 20 dicembre 2011;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 210/2012 del 13 marzo
2012, con il quale all'Ammiraglio Ispettore (CP) Lo Sardo Francesco,
quale vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
e' attribuita la delega, di concerto con autorita' di pari rango
della Direzione Generale per il Personale Militare, all'adozione di
taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto, tra cui i
decreti di modifica e integrazione dei bandi di concorso;
Visto il decreto dirigenziale 13 febbraio 2012, con cui al
Dirigente dott. Berardinelli Concezio, quale Vice Direttore Generale
della Direzione Generale per il Personale Militare, e' attribuita la
delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell'Arma
dei Carabinieri, tra cui i decreti di modifica e integrazione dei
bandi di concorso;

Decreta:


Art. 1


Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1, 2 e 7
dell'articolo 16 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20
dicembre 2011, parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato
indetto, tra gli altri, il concorso pubblico, per esami, per
l'ammissione di 122 allievi al 194° corso dell'Accademia Militare
dell'Esercito per l'anno accademico 2012-2013, sono integralmente
sostituiti dai seguenti:
«1. I posti disponibili nel concorso pubblico, per esami, per
l'ammissione di 110 (centodieci) allievi al primo anno del 194° corso
dell'Accademia Militare dell'Esercito per l'anno accademico 2012-2013
di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) sono
cosi' ripartiti:
a) 95 (novantacinque) per le Armi ed i Corpi dell'Esercito come
di seguito specificato:
1) 74 (settantaquattro) per il corso delle Armi di Fanteria,
Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni (denominate Armi Varie);
2) 9 (nove) per il corso dell'Arma Trasporti e Materiali;
3) 6 (sei) per il corso del Corpo degli Ingegneri;
4) 6 (sei) per il corso del Corpo di Commissariato;
b) 15 (quindici) per il corso del Corpo Sanitario.
2. Se nel concorso interno, per esami, per l'ammissione di 28
(ventotto) allievi al primo anno del 194° corso dell'Accademia
Militare dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a), numero 2), uno o piu' dei posti non saranno ricoperti per
insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere
devoluti a quelli previsti dal presente concorso per il
corrispondente corso.
...omissis...
7. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza Armata nel seguente modo:
a) gli ammessi ai corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e
Materiali e del Corpo di Commissariato seguiranno un corso di laurea
triennale in scienze strategiche e successivamente, in funzione
dell'Arma o del Corpo di assegnazione, un corso di laurea magistrale
in scienze strategiche negli indirizzi:
1) politico - organizzativo;
2) dei sistemi infrastrutturali;
3) delle comunicazioni;
4) logistico;
5) economico - amministrativo;
b) gli ammessi al corso per il Corpo degli Ingegneri seguiranno
un corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale
in ingegneria, nei seguenti indirizzi che saranno assegnati
all'inizio del tirocinio di cui al successivo articolo 27:
1) 2 (due) in ingegneria elettronica;
2) 2 (due) in ingegneria meccanica;
3) 1 (uno) in ingegneria informatica;
4) 1 (uno) in ingegneria civile;
c) gli ammessi ai corsi per il Corpo Sanitario frequenteranno
corsi di studi universitari finalizzati al conseguimento della laurea
magistrale in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologie
farmaceutiche o in medicina veterinaria, secondo la seguente
ripartizione:
1) 12 (dodici) in medicina e chirurgia;
2) 1 (uno) in chimica e tecnologie farmaceutiche;
3) 2 (due) in medicina veterinaria.
...omissis...».

                               Art. 2 


Per i motivi citati nelle premesse, i commi 2 e 4 dell'articolo
17 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011,
parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra
gli altri, il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 122
allievi al 194° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito per
l'anno accademico 2012-2013, sono integralmente sostituiti dai
seguenti:
«...omissis...
2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono cosi'
ripartiti:
a) nel corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria,
Genio, Trasmissioni: 22 (ventidue) per gli allievi provenienti dalle
Scuole Militari - di cui 15 (quindici) per i provenienti dalle Scuole
dell'Esercito e 7 (sette) per i provenienti dalle altre Scuole
Militari - e 11 (undici) per gli aventi titolo alla riserva di cui al
precedente comma 1, lettera b);
b) nel corso dell'Arma Trasporti e Materiali: 3 (tre) per gli
allievi provenienti dalle Scuole Militari - di cui 2 (due) per i
provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i
provenienti dalle altre Scuole Militari - e 1 (uno) per gli aventi
titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);
c) nel corso del Corpo degli Ingegneri: 2 (due) per gli allievi
provenienti dalle Scuole Militari - di cui 1 (uno) per i provenienti
dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle
altre Scuole Militari - e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva
di cui al precedente comma 1, lettera b);
d) nel corso del Corpo di Commissariato: 2 (due) per gli
allievi provenienti dalle Scuole Militari - di cui 1 (uno) per i
provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i
provenienti dalle altre Scuole Militari - e 1 (uno) per gli aventi
titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);
e) nel corso del Corpo Sanitario: 5 (cinque) per gli allievi
provenienti dalle Scuole Militari - di cui 3 (tre) per i provenienti
dalle Scuole Militari dell'Esercito e 2 (due) per i provenienti dalle
altre Scuole Militari - e 2 (due) per gli aventi titolo alla riserva
di cui al precedente comma 1, lettera b).
...omissis...
4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera a)
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a:
a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, di
cui al successivo articolo 18, in qualita' di Ufficiali inferiori, di
Sottufficiali o di Militari di Truppa in ferma volontaria o rafferma;
b) altri concorrenti idonei.
...omissis...».

                               Art. 3 


Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell'articolo 28
del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011,
parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra
gli altri, il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 122
allievi al 194° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito per
l'anno accademico 2012-2013, e' integralmente sostituito dal
seguente:
«1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio
saranno iscritti, dalla commissione di cui al precedente articolo 4,
comma 2, lettera a), numero 1), nelle rispettive graduatorie di
ammissione al 194° corso. Dette graduatorie saranno formate secondo
il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova
scritta di selezione culturale, nella prova orale di matematica e
dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di
efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici, nella prova orale
facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio. Contestualmente, la
medesima commissione provvedera' ad assegnare i concorrenti ai corsi
e ai relativi indirizzi di studio, laddove previsti, fino a copertura
dei posti a concorso indicati nell'articolo 16, comma 1, lettere a) e
b) del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dallo
Stato Maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza Armata,
sulla base della posizione occupata da ciascuno nella rispettiva
graduatoria e, ove possibile, dell'ordine di preferita assegnazione
espresso nuovamente durante la frequenza del tirocinio. Detti
concorrenti saranno cosi' assegnati:
a) 74 (settantaquattro), di cui 15 (quindici) provenienti dalle
Scuole Militari dell'Esercito, 7 (sette) provenienti dalle altre
Scuole Militari e 11 (undici) aventi titolo alla riserva di cui al
precedente articolo 17, comma 1, lettera b), al corso delle Armi di
Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni;
b) 9 (nove), di cui 2 (due) provenienti dalle Scuole Militari
dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole Militari e 1
(uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente articolo 17,
comma 1, lettera b), al corso dell'Arma Trasporti e Materiali;
c) 6 (sei), di cui 1 (uno) proveniente dalle Scuole Militari
dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole Militari e 1
(uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente articolo 17,
comma 1, lettera b), al corso del Corpo degli Ingegneri;
d) 6 (sei), di cui 1 (uno) provenienti dalle Scuole Militari
dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole Militari e 1
(uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente articolo 17,
comma 1, lettera b), al corso del Corpo di Commissariato;
e) 15 (quindici), di cui 3 (tre) provenienti dalle Scuole
militari dell'Esercito, 2 (due) provenienti dalle altre Scuole
militari e 2 (due) aventi titolo alla riserva di cui al precedente
articolo 17, comma 1, lettera b), al corso del Corpo Sanitario.».

                               Art. 4 


Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 5 dell'articolo
32 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011,
parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra
gli altri, il concorso interno, per esami, per l'ammissione di 31
allievi al 194° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito per
l'anno accademico 2012-2013, sono integralmente sostituiti dai
seguenti:
«1. I posti disponibili nel concorso interno, per esami, per
l'ammissione di 28 (ventotto) allievi al primo anno del 194° corso
dell'Accademia Militare dell'Esercito per l'anno accademico 2012-2013
di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) sono
cosi' ripartiti:
a) 27 (ventisette) per le Armi ed i Corpi dell'Esercito come di
seguito specificato:
1) 22 (ventidue) per il corso delle Armi di Fanteria,
Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni (denominate Armi Varie);
2) 2 (due) per il corso dell'Arma Trasporti e Materiali;
3) 1 (uno) per il corso del Corpo degli Ingegneri;
4) 2 (due) per il corso del Corpo di Commissariato;
b) 1 (uno) per il corso del Corpo Sanitario.
...omissis...
5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza Armata nel seguente modo:
a) gli ammessi ai corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e
Materiali e del Corpo di Commissariato seguiranno un corso di laurea
triennale in scienze strategiche e successivamente, in funzione
dell'Arma o del Corpo, un corso di laurea magistrale in scienze
strategiche negli indirizzi:
1) politico - organizzativo;
2) dei sistemi infrastrutturali;
3) delle comunicazioni;
4) logistico;
5) economico - amministrativo;
b) l'ammesso al corso per il Corpo degli Ingegneri seguira' un
corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale in
ingegneria, nell'indirizzo di ingegneria elettronica;
c) l'ammesso al corso per il Corpo Sanitario dell'Esercito
frequentera' un corso di studi universitari finalizzati al
conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia.
...omissis...».

                               Art. 5 


Per i motivi citati nelle premesse, il comma 2 dell'articolo 33
del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011,
parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra
gli altri, il concorso interno, per esami, per l'ammissione di 31
allievi al 194° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito per
l'anno accademico 2012-2013, e' integralmente sostituito dal
seguente:
«...omissis...
2. Sono, pertanto, riservati, ai sensi del precedente comma 1, 3
(tre) posti nel corso delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni.
...omissis...».

                               Art. 6 


Per i motivi citati nelle premesse, i commi 4 e 7 dell'articolo
43 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011,
parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra
gli altri, il concorso interno, per esami, per l'ammissione di 31
allievi al 194° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito per
l'anno accademico 2012-2013, sono integralmente sostituiti dai
seguenti:
«...omissis...
4. Le graduatorie, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui ai precedenti articoli 1, comma 3 e 32, comma 8 del
presente decreto, saranno approvate con decreto dirigenziale e
saranno dichiarati vincitori del concorso i primi:
a) 27 (ventisette) concorrenti idonei iscritti nella
graduatoria di merito per gli aspiranti ai corsi per le Armi Varie,
per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo degli Ingegneri e per
il Corpo di Commissariato;
b) 1 (uno) concorrente idoneo iscritto nella graduatoria di
merito per gli aspiranti ai corsi per il Corpo Sanitario.
...omissis...
7. Completata la fase di ammissione al corso non potendosi piu'
procedere all'ammissione di ulteriori concorrenti idonei, la
commissione esaminatrice provvedera' ad assegnare gli allievi ai
corsi e ai relativi indirizzi di studio, laddove previsti fino a
copertura dei posti a concorso indicati nell'articolo 32 del presente
decreto, sulla base della posizione occupata da ciascuno nelle citate
graduatorie, dell'ordine di preferita assegnazione nuovamente
espressa durante la fase di ammissione e sulla base delle indicazioni
fornite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della
Forza Armata. Detti allievi saranno cosi' assegnati:
a) per i 27 (ventisette) posti di cui al precedente comma 4,
lettera a) del presente articolo:
1) 22 (ventidue), di cui 3 (tre) aventi titolo alla riserva
di cui al precedente articolo 33, al corso delle Armi di Fanteria,
Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni, denominate Armi varie;
2) 2 (due) al corso dell'Arma Trasporti e Materiali;
3) 1 (uno) al corso del Corpo degli Ingegneri;
4) 2 (due) al corso del Corpo di Commissariato;
b) 1 (uno) al corso del Corpo Sanitario.
...omissis...».

                               Art. 7 


Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 5 dell'articolo
47 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011,
parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra
gli altri, il concorso, per esami, per l'ammissione di 120 allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale per l'anno
accademico 2012-2013, sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per l'ammissione
di 110 (centodieci) allievi alla prima classe dei corsi normali
dell'Accademia Navale per l'anno accademico 2012-2013, di cui al
precedente articolo 1, comma 1, lettera b), sono cosi' ripartiti:
a) 102 (centodue) per i sottonotati Corpi:
1) 57 (cinquantasette) per il Corpo di Stato Maggiore;
2) 16 (sedici) per il Corpo del Genio Navale;
3) 9 (nove) per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo;
4) 20 (venti) per il Corpo delle Capitanerie di Porto;
b) 8 (otto) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo.
...omissis...
5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi
saranno tenuti a seguire i corsi con le seguenti modalita':
a) gli ammessi al corso per il Corpo di Stato Maggiore
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al
conseguimento della laurea magistrale in scienze marittime e navali;
b) gli ammessi al corso per il Corpo del Genio Navale
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della laurea magistrale in ingegneria
navale;
c) gli ammessi ai corsi per il Corpo di Commissariato Militare
Marittimo completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli
indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco,
con orientamento tecnico - giuridico - amministrativo, finalizzato al
conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in
giurisprudenza;
d) gli ammessi al corso per il Corpo Sanitario Militare
Marittimo completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli
insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al
conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in medicina e
chirurgia;
e) gli ammessi ai corsi per il Corpo delle Capitanerie di Porto
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, con
orientamento tecnico - giuridico - amministrativo, finalizzato al
conseguimento della laurea magistrale in scienze del governo e
dell'amministrazione del mare.
...omissis...».

                               Art. 8 


Per i motivi citati nelle premesse, i commi 2 e 4 dell'articolo
48 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011,
parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra
gli altri, il concorso, per esami, per l'ammissione di 120 allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale per l'anno
accademico 2012-2013, sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«...omissis...
2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono cosi'
ripartiti:
a) 30 (trenta) posti per i Corpi di cui al precedente articolo
47, comma 1, lettera a), di cui 20 (venti) per i provenienti dalla
Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" e 10 (dieci) per i
provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica;
b) 2 (due) posti per il Corpo di cui al precedente articolo 47,
comma 1, lettera b), di cui 1 (uno) per i provenienti dalla Scuola
Navale Militare "Francesco Morosini" e 1 (uno) per i provenienti
dalle Scuole Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica;
c) 10 (dieci) posti per i Corpi di cui al precedente articolo 47,
comma 1, lettera a) a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora
unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma
dei Carabinieri e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per
causa di servizio;
d) 1 (uno) posto per il Corpo di cui al precedente articolo 47,
comma 1, lettera b) a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora
unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma
dei Carabinieri e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per
causa di servizio.
...omissis...
4. I posti riservati di cui al precedente comma 1, lettera a)
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a:
a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, di
cui al successivo articolo 49, in qualita' di Ufficiali inferiori, di
Sottufficiali o di Militari di Truppa in ferma volontaria o in
rafferma;
b) altri concorrenti idonei.
...omissis...».

                               Art. 9 


Per i motivi citati nelle premesse, i commi 6 e 7 dell'articolo
58 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011,
parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra
gli altri, il concorso, per esami, per l'ammissione di 120 allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale per l'anno
accademico 2012-2013, sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«...omissis...
6. La commissione medesima, sulla base della graduatoria di cui
al precedente comma 1 per i posti di cui al precedente articolo 47,
comma 1, lettera a), procedera' all'assegnazione provvisoria degli
idonei ai Corpi di Stato Maggiore, del Genio Navale, di Commissariato
Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto fino alla copertura
dei posti messi a concorso, tenendo conto dei requisiti di idoneita'
fisica, dell'attitudine dimostrata dai concorrenti, delle preferenze
da loro espresse, ove compatibili con le prioritarie esigenze di
Forza Armata, al fine di garantire l'omogenea distribuzione degli
idonei nei vari Corpi.
7. Saranno ammessi alla frequenza della prima classe dei corsi
normali - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi
di cui ai precedenti articoli 1, comma 3 e 47, comma 7 del presente
decreto - i primi 102 (centodue) concorrenti idonei, che saranno
assegnati provvisoriamente ai Corpi secondo i criteri di cui al
precedente comma 6, e i primi 8 (otto) concorrenti idonei, che
saranno assegnati al Corpo Sanitario Militare Marittimo, inclusi
nella corrispondente graduatoria di merito di cui al precedente comma
1. I vincitori del concorso saranno convocati a cura dell'Accademia
Navale. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti ad una ferma
liberamente contratta, l'ammissione al corso e' subordinata alla
concessione del nulla osta da parte della Direzione Generale per il
Personale Militare che, allo scopo, chiedera' il prescritto parere
della Forza Armata di appartenenza. Detto nulla osta sara' acquisito
d'ufficio dall'Accademia Navale. Coloro che non si presenteranno
nella data indicata nella comunicazione saranno considerati
rinunciatari e, quindi, non ammessi al corso. L'Accademia Navale
potra', tuttavia, autorizzare il differimento della data di
presentazione fino ad un massimo di cinque giorni qualora la mancata
presentazione sia dovuta a causa di forza maggiore. A tal fine gli
interessati dovranno inviare, entro il giorno di prevista
presentazione, all'Accademia Navale - ufficio concorsi - per
telegramma o fax (n. 0586/238222), documentazione probatoria del
motivo della mancata presentazione.
...omissis...».

                               Art. 10 


Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell'articolo 62
del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011,
parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra
gli altri, il concorso, per esami, per l'ammissione di 90 allievi
alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica per
l'anno accademico 2012-2013, e' integralmente sostituito dal
seguente:
«1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per l'ammissione
di 81 (ottantuno) allievi alla prima classe dei corsi regolari
dell'Accademia Aeronautica per l'anno accademico 2012-2013, di cui al
precedente articolo 1, comma 1, lettera c), sono cosi' ripartiti:
a) 56 (cinquantasei) del ruolo normale dell'Arma Aeronautica,
di cui:
1) 44 (quarantaquattro) del ruolo naviganti normale,
specialita' pilota;
2) 12 (dodici) del ruolo normale delle Armi;
b) 13 (tredici) del ruolo normale del Corpo del Genio
Aeronautico;
c) 6 (sei) del ruolo normale del Corpo di Commissariato
Aeronautico;
d) 6 (sei) del ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico.
A tale concorso non potranno partecipare coloro che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione, frequentano il corso regolare dell'Accademia
Aeronautica.».

                               Art. 11 


Per i motivi citati nelle premesse, i commi 2 e 4 dell'articolo
63 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011,
parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra
gli altri, il concorso, per esami, per l'ammissione di 90 allievi
alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica per
l'anno accademico 2012-2013, sono integralmente sostituiti dai
seguenti:
«...omissis...
2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono cosi'
ripartiti:
a) per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica,
specialita' pilota: 9 (nove) per gli allievi provenienti dalla Scuola
Militare dell'Aeronautica, 4 (quattro) per gli allievi provenienti
dalle altre Scuole Militari e 4 (quattro) per gli aventi titolo alla
riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);
b) per il ruolo normale delle Armi dell'Arma Aeronautica: 2
(due) per gli allievi provenienti dalla Scuola Militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre
Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui
al precedente comma 1, lettera b);
c) per il ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico: 3
(tre) per gli allievi provenienti dalla Scuola Militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre
Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui
al precedente comma 1, lettera b);
d) per il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico:
1 (uno) per gli allievi provenienti dalla Scuola Militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre
Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui
al precedente comma 1, lettera b);
e) per il ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico: 1
(uno) per gli allievi provenienti dalla Scuola Militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre
Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui
al precedente comma 1, lettera b).
...omissis...
4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera a)
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a:
a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, di
cui al successivo articolo 64, in qualita' di Ufficiali inferiori, di
Sottufficiali o di Militari di Truppa in ferma volontaria o in
rafferma;
b) altri concorrenti idonei.
...omissis...».

                               Art. 12 


Per i motivi citati nelle premesse, il comma 2 dell'articolo 81
del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011,
parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra
gli altri, il concorso, per esami, per l'ammissione di 50 allievi al
primo anno del 194° corso dell'Accademia Militare per la formazione
di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri per l'anno
accademico 2012-2013, e' integralmente sostituito dal seguente:
«...omissis...
2. I posti riservati di cui al precedente comma 1, lettera b)
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita', a:
a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, di
cui al successivo articolo 82, in qualita' di ufficiali inferiori, di
sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma;
b) altri concorrenti idonei.
...omissis...».
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Detta pubblicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Roma, 11 luglio 2012

Il vice direttore generale
per il personale militare
Berardinelli

Il vice comandante generale
del Corpo delle capitanerie
di porto
Lo Sardo

 

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