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UNIVERSITA' "IUAV" DI VENEZIA

Bando per la valutazione comparativa, per titoli ed esami, per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, anno accademico
2004/2005, istituiti con decreto rettorale n. 416 dell'11 febbraio
2004.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.17 del 2/3/2004
Ente:UNIVERSITA' "IUAV" DI VENEZIA
Località:Venezia  (VE)
Codice atto:04E00735
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:1/4/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' IUAV di Venezia, emanato con
decreto rettorale del 1° ottobre 2003, n. 2033;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 «Norme per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo» ed in
particolare l'art. 4 «Dottorato di ricerca»;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
«Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni
relativamente alla «Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto il proprio decreto rettorale del 5 agosto 2003, n. 1852
«Emanazione del regolamento interno in materia di dottorato di
ricerca»;
Visto il proprio decreto rettorale del 4 giugno 2003, n. 1496
«Regolamento interno per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca»;
Viste le delibere del senato accademico del 21 gennaio 2004 e del
consiglio di amministrazione del 5 febbraio 2004 sulla determinazione
dell'ammontare e del numero borse, contributi per l'accesso e la
frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e sulla istituzione corsi
di dottorato - anno accademico 2004/05»;
Visto il proprio decreto rettorale n. 416 dell'11 febbraio 2004
«Istituzione corsi di dottorato» anno accademico 2004/05;
Visto il proprio decreto rettorale n. 417 dell'11 febbraio 2004
«Determinazione ammontare e numero borse, contributi per l'accesso e
la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca anno accademico
2004/05»;
Decreta
l'emanazione del bando per la valutazione comparativa, per titoli ed
esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - anno
accademico 2004/05 istituiti con proprio decreto rettorale n. 416
dell'11 febbraio 2004.
Art. 1.
Indizione delle valutazioni comparative
1. L'Universita' IUAV di Venezia indice le valutazioni
comparative, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca anno accademico 2004/05 di seguito indicati:
a) composizione architettonica - Dipartimento di progettazione
architettonica (DPA) - posti banditi: dieci;
b) pianificazione territoriale e politiche pubbliche del
territorio - Dipartimento di pianificazione (DP) - posti banditi:
otto;
c) storia dell'architettura e dell'urbanistica - Dipartimento
di storia dell'architettura (DSA) - posti banditi: sei.
d) urbanistica - Dipartimento di urbanistica (DU) - posti
banditi: otto;
e) design del prodotto e della comunicazione - Dipartimento
delle arti e del disegno industriale (DADI) - posti banditi: sei.
2. I programmi formativi dei corsi sono riportati nell'allegato
1, che costituisce parte integrante del presente bando.
3. Tutti i corsi di dottorato hanno durata triennale.
4. L'Universita' IUAV di Venezia si riserva di rideterminare, in
aumento, il numero dei posti banditi.

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione per la partecipazione
alla valutazione comparativa
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione
comparativa per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, di cui
al presente bando, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro
che hanno conseguito la laurea essendo stati iscritti a corsi
attivati antecedentemente il decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509 «Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei» e
coloro che sono in possesso di laurea specialistica italiana ovvero
di titolo di valore equipollente conseguito presso Universita'
straniere.
2. Possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione
comparativa per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca coloro
i quali conseguiranno il titolo di laurea, come indicato al
precedente comma 1, in data antecedente la prova scritta del
dottorato per il quale e' stata effettuata domanda di partecipazione;
in tal caso il candidato sara' tenuto, prima della prova scritta, ad
autocertificare il possesso del titolo di laurea e tutti gli estremi
ad esso relativi, mediante modulistica che gli verra' consegnata in
aula prima dello svolgimento della prova.
3. I cittadini comunitari e stranieri, in possesso di titolo che
non sia gia' stato dichiarato equipollente al titolo accademico
italiano, dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione alla
valutazione comparativa, farne richiesta nella domanda corredandola
dei documenti utili, tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane. Tale riconoscimento verra' attuato con
determinazione del collegio docenti secondo quanto previsto
dall'art. 11, comma 2, del proprio «regolamento interno in materia di
dottorato di ricerca».
4. Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana come indicato al precedente comma 1, valgono le
stesse disposizioni di cui al comma 3.
5. Non possono presentare domanda di partecipazione coloro che
sono iscritti ad altri corsi di dottorato di ricerca.
6. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data della
prova scritta del dottorato relativamente al quale e' stata
effettuata domanda di partecipazione.
7. I candidati vengono ammessi alla valutazione comparativa con
riserva relativamente all'accertamento dell'esistenza dei requisiti
richiesti dal bando.

                               Art. 3.
Domanda
1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il
modello all'allegato 2, facente parte integrante del presente bando,
deve pervenire all'Universita' IUAV di Venezia entro e non oltre
trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami», con le seguenti modalita':
a) consegna all'archivio generale d'Ateneo, Tolentini n. 191 -
Venezia - fax n. 041/2571877 nei seguenti orari: tutti i giorni, dal
lunedi' al venerdi', dalle ore 9,30 alle ore 12,30; per le domande
inviate via fax dovra' essere allegata fotocopia di un valido
documento di riconoscimento;
b) spedizione per plico raccomandato con avviso di ricevimento
o tramite altri mezzi quali: corriere, fax, posta celere.
La domanda dovra' comunque pervenire entro il termine indicato.
Non si accettano domande pervenute oltre la data di scadenza
ancorche' spedite nei termini. Non e' prevista informativa telefonica
circa l'avvenuto ricevimento delle domande.
2. Alla domanda, a pena di esclusione, devono essere allegati:
a) curriculum;
a) quietanza di Euro 53,00, versamento da effettuarsi a mezzo
di conto corrente postale n. 18328302 intestato a: Universita' IUAV
di Venezia - servizio di tesoreria - 30100 Venezia - causale:
contributo accesso alle prove di dottorato a.a. 2004/05, indicando il
titolo del corso di dottorato per il quale si concorre.
Il contributo versato non e' rimborsabile.
3. Alla domanda devono essere allegati, per la valutazione degli
stessi:
a) eventuali titoli;
b) copie di eventuali pubblicazioni.
Titoli e pubblicazioni dovranno essere allegati contestualmente
alla domanda.
4. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
n. 104/1992, devono avanzare esplicita richiesta da formularsi in
carta semplice (congiuntamente alla domanda di partecipazione alla
valutazione comparativa per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca) in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio
necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, per
l'espletamento delle prove d'esame.
5. Non verranno prese in considerazione domande di partecipazione
alla valutazione comparativa, per titoli ed esami, per l'ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca a.a. 2004/05 prive di sottoscrizione
del candidato.

                               Art. 4.
Procedure di valutazione comparativa
1. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri della
valutazione comparativa dei candidati, le prove da svolgere, i
punteggi da attribuire alle prove e ai titoli e li rendono pubblici
tramite esposizione all'albo ufficiale dell'Universita' IUAV di
Venezia almeno dieci giorni prima dell'avvio della procedura di
valutazione. Le commissioni, nell'attribuire i punteggi per le prove
e i titoli, ne riservano almeno il 60% alle prove di cui al
successivo comma.
2. Le prove sono costituite da:
a) una prova scritta;
b) una prova orale comprendente anche la verifica della buona
conoscenza di una o piu' lingue straniere indicate dal candidato
nella domanda di ammissione.
3. Le commissioni giudicatrici valutano i seguenti titoli:
a) curriculum del candidato;
b) pubblicazioni scientifiche ed altri titoli.
4. Lo svolgimento della prova orale e' pubblico.
5. L'elenco degli ammessi alla prova orale verra' affisso
all'esterno dei locali ove si e' svolta la prova scritta di
valutazione comparativa.
6. Al termine delle prove di valutazione comparativa le
commissioni determinano la graduatoria dei candidati ammissibili ai
corsi.
Tale graduatoria sara' esposta all'albo ufficiale dell'ateneo.
7. Il rettore dispone con proprio decreto l'ammissione al corso
dei vincitori nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso.
8. Il decreto di cui al comma precedente e' affisso all'albo
ufficiale dell'ateneo ed e' pubblicato sul sito Internet
dell'Universita' IUAV di Venezia http://www.iuav.it> 9. Gli ammessi ai corsi sono avvisati a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento.
10. Tutti i candidati ammessi alla valutazione comparativa, per
titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
a.a. 2004/05, provvederanno a loro cura, entro quindici giorni dalla
pubblicazione della graduatoria di merito, al ritiro dei materiali
prodotti (titoli e pubblicazioni) in occasione della domanda di
partecipazione alla valutazione comparativa. L'Universita' IUAV di
Venezia non risponde dei materiali che non siano stati ritirati nei
termini e puo' disporne la distruzione.

                               Art. 5.
Date delle prove di ammissione
1. Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' IUAV di
Venezia nella sede, nei giorni e nelle ore indicati nel presente
calendario che ha valore di notifica verso tutti i candidati.
Dottorato di ricerca in «Composizione architettonica».
Prova scritta: 3 maggio 2004, ore 10,30 presso la sede dei
Tolentini.
Prova orale: 6 maggio 2004, ore 10,30 presso la sede dei
Tolentini.
Dottorato di ricerca in «Design del prodotto e della comunicazione».
Prova scritta: 17 maggio 2004, ore 10 presso la sede dei
Tolentini.
Prova orale: 24 maggio 2004, ore 10 presso la sede dei Tolentini.
Dottorato di ricerca in «Pianificazione territoriale e politiche
pubbliche del territorio».
Prova scritta: 20 maggio 2004, ore 10,30 presso la sede dei
Tolentini.
Prova orale: 21 maggio 2004, ore 9 presso la sede dei Tolentini.
Dottorato di ricerca in «Storia dell'architettura e dell'urbanistica»
Prova scritta: 13 maggio 2004, ore 10 presso la sede dei
Tolentini.
Prova orale: 14 maggio 2004, ore 10 presso la sede dei Tolentini.
Dottorato di ricerca in «Urbanistica».
Prova scritta: 8 giugno 2004, ore 10 presso la sede dei
Tolentini.
Prova orale: 9 giugno 2004, ore 10 presso la sede dei Tolentini.
2. Per poter sostenere le prove i candidati devono esibire un
valido documento di riconoscimento secondo quanto previsto
dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000.
3. L'aula di svolgimento delle prove verra' comunicata nel giorno
indicato dal calendario al precedente comma 1, presso la portineria
della sede dei Tolentini.

                               Art. 6.
Rinunce dei vincitori
1. In corrispondenza di rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, il rettore, con proprio decreto, potra'
disporre l'ammissione al corso di altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 4. In caso di
collocamento in piu' graduatorie, il vincitore dovra' optare per uno
solo dei corsi di dottorato nei termini che gli saranno indicati
dalla lettera di ammissione ai corsi.

                               Art. 7.
Iscrizione ai corsi
1. I vincitori e gli ammessi al corso, ai sensi del precedente
art. 6, dovranno presentare o far pervenire all'Universita' IUAV di
Venezia entro il termine perentorio di giorni quindici dal
ricevimento della lettera di cui al comma 9 dell'art. 4 del presente
bando:
a) dichiarazione (in carta libera) di non essere iscritto a
corsi di studio universitari;
b) dichiarazione (in carta libera) di avere o di non aver
usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato;
c) fotocopia fronte-retro di un valido documento d'identita'.
2. Gli ammessi ai corsi saranno tenuti al pagamento della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario per l'importo che
verra' determinato per l'a.a. 2004/05 entro i termini di cui al
precedente comma 1. Quota del versamento e modalita' dello stesso
verranno comunicate agli interessati con la lettera di ammissione ai
corsi.
3. Gli ammessi al corso senza borsa di studio, entro i termini di
cui al precedente comma 1, dovranno versare i contributi previsti per
la frequenza di cui al successivo art. 11.
4. Coloro che vorranno accedere ai benefici previsti dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001,
relativamente alla riduzione del contributo per la frequenza ai
corsi, dovranno dichiarare la propria situazione economica secondo
quanto previsto dal succitato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, nelle modalita' che verranno indicate nella lettera di
cui al comma 9 dell'art. 4 del presente bando.
5. La mancata o l'incompleta presentazione di quanto richiesto ai
commi del presente articolo sara' considerata quale rinuncia al
corso.

                               Art. 8.
Determinazione delle borse di studio
1. Per ciascun corso di dottorato e' previsto un numero di borse
di studio non inferiore al 50% dei posti banditi.
2. Le borse di studio, attribuite per il triennio, ciascuna
dell'importo annuo di Euro 10.561,54 al lordo dei contributi
previdenziali, sono assegnate previa valutazione comparativa del
merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria, cosi'
come previsto dall'art. 4, comma 6, e dall'art. 7 del presente bando.
A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 1998,
articoli 1 e 2, le borse saranno soggette ai versamenti dei
contributi della gestione separata INPS.
4. Per i periodi autorizzati di studio all'estero l'importo della
borsa di studio viene aumentato del 50%.
5. La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico
successivo, salvo che non siano sopravvenute cause di
incompatibilita' cosi' come previste dal successivo art. 10 o vi sia
stata l'esclusione prevista dai commi 2 e 3 del successivo art. 15.
6. I dottorandi, vincitori della borsa di studio, sono esonerati
dai contributi per la frequenza ai corsi di cui all'art. 11.

                               Art. 9.
Sospensione dal corso
1. Le assenze dal corso determinate da malattia, maternita' e
servizio militare non danno luogo ad esclusione dai corsi ed a
sospensione della borsa.
2. In caso di maternita', la dottoranda puo' assentarsi, previa
presentazione di certificato medico, durante i due mesi precedenti la
data presunta del parto e durante i tre mesi successivi alla data
effettiva del parto.
3. Il coordinatore puo' autorizzare, sentito il collegio dei
docenti, l'assenza dal corso determinata da cause diverse da quelle
elencate al precedente comma 1.
4. Il collegio dei docenti, al termine delle assenze di cui ai
precedenti commi 1, 2 e 3, determina se riammettere il dottorando in
corso d'anno ovvero se riammetterlo l'anno successivo.
5. L'assenza dal corso superiore ai trenta giorni comporta in
ogni caso la sospensione dell'erogazione della borsa di studio.
6. Al dottorando riammesso al corso nell'anno successivo spetta
una borsa di studio decurtata della quota corrisposta nell'anno in
cui si e' verificata l'assenza.
7. Il dottorando a titolo oneroso riammesso al corso secondo
quanto previsto ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 non e' tenuto al
versamento di ulteriori contributi rispetto a quelli previsti dal
successivo art. 11.

                              Art. 10.
Incompatibilita'
L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile:
a) con l'iscrizione ad altri corsi di studio, di cui all'art. 3
del decreto ministeriale 3 novembre 1999 «Regolamento in materia di
autonomia didattica degli atenei», attivati presso l'Universita' IUAV
di Venezia;
b) con l'attribuzione presso l'Universita' IUAV di Venezia di
un contratto di insegnamento di cui al decreto ministeriale 21 maggio
1998, n. 242 «Regolamento per la disciplina dei professori a
contratto» e di cui l'articolo 11-bis dello statuto dell'Universita'
IUAV di Venezia;
c) con l'attribuzione presso l'Universita' IUAV di Venezia di
un contratto di collaborazione didattica di cui all'art. 11-ter dello
statuto dell'Universita' IUAV di Venezia.
2. Se le cause di incompatibilita' non sono tempestivamente
rimosse dal dottorando, questi decade dal corso.
3. La decadenza e' disposta dal collegio dei docenti e resa
esecutiva con decreto del rettore.
4. L'erogazione della borsa e' revocata dalla data nella quale si
e' determinata la causa d'incompatibilita'.

                              Art. 11.
Contributi
1. Il contributo per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca che e' dovuto dai dottorandi ammessi senza borsa, fatto salvo
quanto previsto dal successivo comma 2 per coloro che chiederanno
l'ammissione ai benefici di legge, e' fissato in Euro 1.309,22 per il
primo anno di corso, in Euro 1.832,90 per il secondo anno di corso ed
in Euro 2.094,75 per il terzo anno di corso.
2. In base alla propria situazione economica, i dottorandi
possono usufruire della riduzione del contributo di frequenza ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La riduzione massima
del contributo di frequenza e' fissata in Euro 628,43 per i
dottorandi che si iscriveranno al primo anno di corso.
3. La mancata indicazione della propria situazione economica
secondo quanto indicato al precedente art. 7, comma 4, equivale a
rinuncia ai benefici di riduzione dei contributi di frequenza.
Entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico, relativamente
all'iscrizione al secondo od al terzo anno di corso, i vincitori di
posto a titolo oneroso sono tenuti al versamento dei contributi. Per
poter beneficiare della riduzione dei contributi, i dottorandi
dovranno indicare la propria situazione economica entro i termini e
con le modalita' che verranno loro comunicati tramite raccomandata
a.r. dal servizio post-laurea.

                              Art. 12.
Diritto allo studio
1. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca a titolo oneroso,
in base alla legislazione di riferimento per il diritto allo studio,
potranno partecipare ai concorsi per l'assegnazione delle borse di
studio e di posto alloggio secondo le modalita' in vigore per tutti
gli altri studenti dei corsi di laurea e laurea specialistica.
2. I vincitori e gli idonei di cui al comma precedente sono
esonerati dal versamento dei contributi di frequenza.
3. Le informazioni in merito ai precedenti commi 1 e 2 saranno
disponibili presso il Servizio diritto allo studio dell'Universita'
IUAV di Venezia, Tolentini n. 191 - Venezia - e-mail
asd-dirittostudio@iuav.it - tel. 041/2571803 e 041/2571866.

                              Art. 13.
Valutazione della situazione economica
1. La situazione economica del candidato e del nucleo familiare
d'appartenenza e' valutata secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalita' per poter effettuare la dichiarazione della
propria situazione economica saranno indicate nella lettera di cui al
comma 9 dell'art. 4 del presente bando.
La situazione economica da considerarsi ai fini del presente
bando e' quella riferita all'anno 2003.

                              Art. 14.
Pubblico dipendente
1. Il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di
ricerca, puo' essere collocato, a domanda, fin dall'inizio e per
tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegno ed usufruire della borsa di studio ove ricorrano
le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile
ai fini della progressione di carriera e del trattamento di
quiescenza e di previdenza.
2. Al pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di
ricerca, si applicano le disposizioni previste nella legge n. 448 del
29 dicembre 2001, art. 52.

                              Art. 15.
Doveri dei dottorandi
1. E' dovere dei dottorandi:
a) assolvere agli obblighi di frequenza previsti dal
regolamento interno in materia di dottorato di ricerca (art. 6);
b) compiere con diligenza ed impegno le attivita' di studio e
di ricerca previste dagli obiettivi formativi e dai programmi di
studio del corso;
c) presentare al collegio dei docenti, a conclusione di ogni
anno in corso, una relazione sull'attivita' di ricerca svolta.
2. Il collegio dei docenti puo' motivatamente disporre, con
apposita determinazione, l'esclusione dal corso del dottorando che
violi uno o piu' dei doveri di cui al comma 1. L'esclusione e' resa
esecutiva con decreto del rettore.
3. Il dottorando, dichiarato dal collegio dei docenti in
posizione di fuori corso nei confronti degli obblighi di frequenza,
e' escluso di diritto dal proseguire il corso. L'esclusione e' resa
esecutiva con decreto del rettore.

                              Art. 16.
Conseguimento e rilascio del titolo di dottore di ricerca
1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale ed e' rilasciato dal rettore che, a
richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
2. Per quanto concerne lo svolgimento dell'esame finale si rinvia
al proprio decreto del 5 agosto 2003, n. 1852 «Emanazione del
regolamento interno in materia di dottorato di ricerca».

                              Art. 17.
Accesso agli atti
1. E' garantito l'accesso agli atti relativi alle procedure di
valutazione, nonche' ai giudizi sui singoli candidati secondo le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso
agli atti e ai documenti amministrativi.

                              Art. 18.
Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al
proprio decreto del 5 agosto 2003, n. 1852 «Emanazione del
regolamento interno in materia di dottorato di ricerca».

                              Art. 19.
Responsabile del procedimento
1. Responsabile del procedimento e' il dirigente dell'area
servizi alla didattica o un suo delegato.
Venezia, 13 febbraio 2004
Il rettore: Folin

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