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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante:
«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado».

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.5 del 18/1/2022
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:22E00171
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Rettifica
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL CAPO DIPARTIMENTO
per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107», che prevede l'indizione di un concorso
ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e
di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, e in particolare l'art. 1;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «misure
urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in
particolare l'art. 59, commi 10, 11 e 18;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,
convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera I);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n.
201, recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli
ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»»;
Vista l'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante
«Adozione del protocollo relativo alle modalita' di svolgimento in
sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione
dell'art. 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73».
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 9 novembre
2021, n. 326, recante «Disposizioni concernenti il concorso per
titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della
scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, ai
sensi dell'art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, recante Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19 per le
imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali», convertito,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», registrato dalla Corte dei conti
in data 15 novembre 2021 al n. 3.039;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante
«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante
«Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione 1° luglio 2020, n. 749, recante
«Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante:
«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;
Visto il decreto del Capo Dipartimento 11 giugno 2021, n. 826,
recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020,
n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e
di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»,
limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041».
Vista l'osservazione della Corte dei conti, resa in occasione
della registrazione del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326,
che, richiama l'articolo. 404 del decreto Legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, richiede per i due docenti che compongono le commissioni
giudicatrici un'anzianita' di cinque anni di servizio nel ruolo senza
inclusione del pre-ruolo;
Ritenuto di dover apportare, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 59, comma 11, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, le occorrenti modificazioni al bando di indizione della procedura
concorsuale;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative del
comparto «Istruzione e ricerca»;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Ferma restando la disciplina della procedura concorsuale, per
titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente
per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e
secondo grado, di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499,
modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n.
649, e dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 cui si fa
integralmente rinvio per tutto quanto non disposto con il presente
decreto, ai sensi dell'art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, il medesimo decreto e' ulteriormente modificato secondo le
disposizioni seguenti, con salvezza di tutte le domande di
partecipazione - ad eccezione delle classi di concorso di cui al
comma 4 del presente articolo - e di ogni disposizione per quanto non
diversamente previsto.
2. Si rinvia all'Allegato 1 del decreto dipartimentale 3 giugno
2020, n. 649, relativamente al riparto dei posti delle classi di
concorso tra i diversi Uffici scolastici regionali, salvo quanto
disposto al comma 4 del presente articolo.
3. Si rinvia altresi' all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto
dipartimentale 3 giugno 2020, n. 649, e all'Allegato 2 ivi
richiamato, per l'individuazione degli Uffici scolastici regionali
responsabili delle procedure concorsuali e per la disciplina delle
ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure interessate.
4. A norma dell'art. 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, i posti delle procedure concorsuali ordinarie relative alle
classi di concorso A020 - Fisica, A026 - Matematica, A027
- Matematica e fisica, A028 - Matematica e scienze e A041 - Scienze e
tecnologie informatiche, sono rideterminati in ragione dei posti
vacanti e disponibili, nei limiti individuati da apposito decreto del
Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione.
5. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione si
provvede, altresi', alla riapertura dei termini di partecipazione
alle sole procedure di cui al comma precedente.

                               Art. 2 

Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile
della procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e
seguenti del decreto Ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. In
applicazione dell'art. 404, comma 1, del decreto legislativo 13
aprile 1994, n. 297, i docenti delle istituzioni scolastiche statali
che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni
giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune
e di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno
cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui
si riferisce il concorso.
2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al primo periodo
dell'art. 12, comma 6, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n.
326, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con
l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle
commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le
modalita' previste dall'art. 404, comma 12, del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un
presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria,
condivide le modalita' applicative dei quadri di riferimento per la
valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione nazionale
di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326.

                               Art. 3 

Prove di esame per i posti comuni e di sostegno

1. La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe
di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella
regione per la quale il candidato ha presentato domanda di
partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici
Regionali competenti per territorio, e consiste nella
somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:
a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla
distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento
delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline
afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui
programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro
dell'istruzione 9 novembre 2021, n. 326 ,
b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta
multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle
diverse tipologie di disabilita', finalizzati a valutare le
conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione
scolastica degli alunni con disabilita'. I quesiti vertono sui
programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro
dell'istruzione 9 novembre 2021, n. 326;
c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta
multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del
Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue e cinque quesiti a
risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico
delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali piu'
efficaci per potenziare la qualita' dell'apprendimento.
2. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e
culture straniere, la prova e' svolta nella lingua oggetto di
insegnamento ad eccezione dei quesiti di cui al comma 1, lettera c,
relativi alla conoscenza della lingua inglese.
3. La prova scritta per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02
relativamente alla lingua inglese e' composta da cinquanta quesiti,
cosi' ripartiti:
a. quarantacinque quesiti a risposta multipla distinti per
ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze
e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla
classe di concorso stessa;
b. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali
inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi
elettronici multimediali piu' efficaci per potenziare la qualita'
dell'apprendimento.
4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro
risposte, delle quali solo una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e'
somministrato in modalita' casuale per ciascun candidato. La prova ha
una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi
aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Non si da' luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
5. La valutazione della prova scritta e' effettuata sulla base
dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui
all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n.
326. La prova e' valutata al massimo 100 punti ed e' superata da
coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
6. L'amministrazione si riserva la possibilita', in ragione del
numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non
contestualita' delle prove relative alla medesima classe di concorso,
assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneita' in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.
7. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri,
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo,
telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla
trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della commissione
nazionale di esperti. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e
con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di
violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso.
8. I candidati che, ai sensi del comma 5, hanno superato la prova
scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, le cui tracce sono
predisposte dalle commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le
modalita' previste all'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 9
novembre 2021, n. 326.
9. La prova orale si svolge nella regione responsabile della
procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli uffici scolastici
Regionali.
10. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a
disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale e' superata dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.
11. Nei casi di cui all'art. 6, comma 4, del decreto Ministeriale
9 novembre 2021 n. 326, la commissione ha a disposizione 100 punti
per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai
sensi dell'art. 5, commi 2 e 4, del decreto ministeriale citato. Il
voto della prova orale e' dato dalla media aritmetica delle
rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che
conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.

                               Art. 4 

Diario e sede di svolgimento della prova d'esame

1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» e' pubblicato l'avviso con l'indicazione
della data di pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero,
nonche' sui siti degli uffici scolastici regionali, del calendario
della prova scritta, distinta per classe di concorso, e delle
relative modalita' di svolgimento. Della pubblicazione del suddetto
avviso e' data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero,
nonche' sui siti degli Uffici scolastici regionali. L'elenco delle
sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della
destinazione dei candidati e' comunicato dagli Uffici scolastici
regionali presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni
prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato
nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L'Amministrazione si riserva di
disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per
motivi organizzativi mediante apposito avviso sul sito del Ministero
dell'istruzione e degli uffici scolastici regionali.
2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita', del codice fiscale, della certificazione verde COVID 19
e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la
partecipazione alla procedura concorsuale, devono presentarsi nelle
rispettive sedi di esame. La data e l'orario della prova scritta
verranno indicati nel calendario di cui al comma 1 del presente
articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti,
ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore,
comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
3. La vigilanza durante la prova e' affidata dall'Ufficio
scolastico Regionale agli stessi membri della commissione
esaminatrice, che possono essere supportati, ove necessario, da
commissari di vigilanza scelti dall'USR sul cui territorio si svolge
la prova. Per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause
di incompatibilita' previste per i componenti della commissione
giudicatrice di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326.
Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR istituisce per
ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le
specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
4. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione
giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato
di vigilanza.
5. In base a quanto previsto dal decreto dipartimentale 21 aprile
2020, n. 499, i candidati ammessi alla prova orale ricevono da parte
del competente USR comunicazione esclusivamente a mezzo di posta
elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al
concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della
data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti
giorni prima dello svolgimento della medesima.
6. Le commissioni provvedono a determinare il calendario delle
prove orali e, ove previste, delle prove pratiche, predisponendo per
queste ultime il numero di sessioni anche in relazione alle
possibilita' logistiche di svolgimento delle stesse.
7. Le prove scritte, orali e pratiche del concorso non possono
aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989,
n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei
giorni di festivita' religiose valdesi.

                               Art. 5 

Predisposizione delle prove

1. Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9
novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti
a livello nazionale dal Ministero che si avvale della Commissione
nazionale di cui all'art. 7 del decreto ministeriale medesimo. La
Commissione nazionale e' incaricata altresi' di redigere i quadri di
riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno
essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima
dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la
ripartizione dei quesiti in ragione delle specificita' delle
discipline afferenti alla singola classe di concorso.
2. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna
commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A
del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Le commissioni le
predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi
alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la
prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le
tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
3. Per la valutazione della prova orale, la commissione
giudicatrice si avvale dei quadri di riferimento predisposti dalla
Commissione nazionale di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 9
novembre 2021, n. 326; che dovranno essere pubblicati sul sito del
Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova.
4. Analogamente, le tracce delle prove pratiche sono predisposti
da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui
all'Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Le
commissioni predispongono le tracce in numero pari a tre volte quello
delle sessioni di prova pratica previste. La traccia per ciascun
turno di prova pratica e' estratta all'atto dello svolgimento della
stessa.

                               Art. 6 

Valutazione dei titoli

1. Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei
titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove
orali, avendo conseguito il punteggio di cui all'art. 3, comma 10,
del presente decreto. Ai titoli accademici, scientifici e
professionali di cui all'Allegato B al decreto ministeriale 9
novembre 2021, n. 326, viene attribuito il punteggio massimo
complessivo di 50 punti.

                               Art. 7 

Graduatorie di merito regionali

1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova
scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede
alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per
classi di concorso e tipologia di posto. Il punteggio finale e'
espresso in duecentocinquantesimi.
2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo
numero dei posti conferibili, e' disposta l'aggregazione
interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte
per ciascuna regione.
3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non
superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto del dirigente
preposto all'Ufficio scolastico regionale responsabile della
procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del
Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet
dell'Ufficio scolastico regionale. Le immissioni in ruolo dei
vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica
regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di
incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono
essere disposte anche negli anni scolastici successivi sino
all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, come previsto
dall'art. 59, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti
disponibili, l'istituzione scolastica nella regione in cui hanno
concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui
essere assegnati per svolgere le attivita' scolastiche relative al
percorso annuale di formazione iniziale e prova.
6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
7. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il
conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell'art. 5,
comma 4-ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione
all'insegnamento per le medesime classi di concorso. L'USR
responsabile della procedura e' competente all'attestazione della
relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza, ai sensi della
normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di
abilitazione su piu' classi di concorso afferenti al medesimo grado e
delle attestazioni di cui al periodo precedente e' indicata
all'Allegato C.
8. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma,
al percorso di formazione e di prova di cui all'art. 13, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ad eccezione dei docenti
che abbiano gia' superato positivamente il periodo di formazione e di
prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono
direttamente confermati in ruolo.
9. La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell'art. 399, comma
3-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la decadenza
da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad
eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami,
di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo,
nelle quali il candidato permane.
10. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito
regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria
relativa.

                               Art. 8 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, fermo quanto
previsto all'art. 1, si applicano le disposizioni sullo svolgimento
dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal
vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto
istruzione e ricerca - sezione Scuola.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale competente).
Roma, 5 gennaio 2022

Il Capo Dipartimento: Versari

 

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