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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Avviso di avvio della procedura volta alla stabilizzazione del
personale operaio a tempo determinato, assunto dal Corpo forestale
dello Stato in base alla legge 5 aprile 1985, n. 124, ai sensi
dell'art. 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Legge finanziaria 2007).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.17 del 29/2/2008 |
Ente: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 08E01621 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 31/3/2008 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Vista la legge 5 aprile 1985, n. 124 che autorizzava la gestione
conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste
demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad assumere
personale operaio con contratto a tempo determinato e a tempo
indeterminato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003,
n. 264 recante il regolamento concernente l'individuazione
dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36 recante «Nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato» e in particolare l'art. 5, comma 1;
Visti gli articoli 3, comma 65 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (legge finanziaria 2004), e 1, comma 116 della legge
30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005), che hanno
consentito al Corpo forestale dello Stato di mantenere la presenza in
servizio del personale a tempo determinato assunto ai sensi della
legge n. 124/85 confermando i limiti della spesa sostenuta negli anni
precedenti;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)
ed in particolare i commi da 237 a 252 dell'articolo unico
riguardanti l'avvio di procedure di reclutamento di un contingente
complessivo non superiore a 7000 unita' di personale a tempo
indeterminato, da individuare tra il personale a tempo determinato
delle amministrazioni richiamate nei commi da 237 a 242;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
la cui entrata in vigore e' fissata al 1° gennaio 2007, e in
particolare i seguenti commi dell'art. 1:
comma 519, che stabilisce, tra l'altro, modalita' e requisiti
per la stabilizzazione a domanda del personale a tempo determinato
delle pubbliche amministrazioni interessate;
comma 521, che prevede che «le modalita' di assunzione di cui
al comma 519 trovano applicazione anche nei confronti del personale
di cui all'art. 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519,
fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto
dall'art. 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
comma 1077, in base al quale «al fine di assicurare la regolare
gestione delle aree naturali protette, per il personale operaio
forestale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione di cui al comma 521 del
presente articolo, si applicano, nell'ambito delle disponibilita' del
fondo ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge
5 aprile 1985, n. 124».
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
21 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del
29 maggio 2007, con il quale il Corpo forestale dello Stato e' stato
autorizzato ad avviare procedure di stabilizzazione del personale
assunto a tempo determinato ai sensi della legge n. 124/1985 per un
contingente pari a n. 1007 unita';
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica n. 7 del 30 aprile 2007, a firma
del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche
amministrazioni, relativa tra l'altro all'applicazione del comma 519
dell'art. 1 della citata legge n. 296/2006 in materia di
stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato;
Considerato il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio -
Dipartimento della funzione pubblica con nota n. 48451 del
14 dicembre 2007, in ordine all'attuazione da parte del Corpo
forestale dello Stato del disposto del comma 519 dell'art. 1 della
legge n. 296/2006 nell'ambito delle procedure di stabilizzazione del
personale operaio a tempo determinato assunto ai sensi della legge
n. 124/1985;
Ritenuto di dover procedere alla emanazione dell'avviso di avvio
della procedura di stabilizzazione del personale a tempo determinato
del Corpo forestale dello Stato assunto ai sensi della legge
n. 124/1985 e alla definizione delle relative modalita' di
svolgimento;
Decreta:
Art. 1.
Procedura di stabilizzazione
1. E' avviata una procedura per la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, nel limite di n.
1007 unita', riservata al personale operaio a tempo determinato
assunto dal Corpo forestale dello Stato ai sensi della legge
n. 124/1985 che, in possesso dei requisiti richiesti dal presente
decreto, ne faccia specifica istanza.
2. Il personale stabilizzato sara' assunto in qualita' di operaio
a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 124/1985 citata.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione alla procedura di stabilizzazione, ai
soggetti di cui all'art. 1 e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) avere sottoscritto con l'Amministrazione, nel quinquennio
1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006, almeno un contratto a tempo
determinato all'anno per tre anni solari differenti, anche non
continuativi;
b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;
c) condotta incensurabile;
d) idoneita' fisica all'impiego, da attestare tramite la
certificazione medica di cui al successivo art. 6 del presente
decreto;
e) non essere esclusi dall'elettorato attivo ne' essere stati
interdetti dai pubblici uffici o essere stati destituiti, dispensati
o licenziati dall'impiego pubblico, ovvero essere stati dichiarati
decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che
l'impiego stesso e' stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla procedura e conservati fino alla data di
sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato.
Art. 3.
Presentazione delle domande, termine e modalita'
1. La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta
semplice secondo gli schemi allegati (Allegato A e Allegato A1), che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento, va
presentata esclusivamente tramite spedizione a mezzo raccomandata con
Avviso di Ricevimento indirizzata a: Corpo forestale dello Stato -
Ispettorato generale - Ufficio per la biodiversita', via G. Carducci
n. 5 - 00187 Roma.
2. La domanda va spedita entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
3. Ai fini della verifica del rispetto del termine di
presentazione della domanda fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
4. Gli interessati devono riportare sulla busta di spedizione la
seguente dizione: «Procedura di stabilizzazione ai sensi della legge
finanziaria 2007 - Riservato non aprire».
5. Unitamente allo schema di domanda (Allegato A) l'istante, pena
l'esclusione dalla procedura di stabilizzazione, presenta un
prospetto per la dichiarazione del servizio prestato presso il Corpo
forestale dello Stato in qualita' di operaio a tempo determinato
assunto ai sensi della legge n. 124/85 (Allegato A1) in termini di
anni di servizio e di giornate contributive rilevanti per
l'attribuzione dei punteggi ai sensi del successivo art. 5, comma 1.
6. Il suddetto Allegato A1, prima della spedizione, deve essere
convalidato, per quanto riguarda i dati dichiarati dall'interessato,
dal Capo dell'Ufficio territoriale per la biodiversita/Ufficio
coordinamento logistico presso il quale il soggetto sia stato assunto
con l'ultimo contratto a tempo determinato sottoscritto.
7. Sono ritenute valide solo le domande redatte in conformita'
agli allegati al presente decreto.
8. Non sono ritenute valide le domande inoltrate
all'Amministrazione prima della data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
9. L'esclusione dei soggetti che risultino non in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 2 del presente decreto o che abbiano
trasmesso l'istanza oltre il termine sopra citato e' disposta con
provvedimento del Capo del Corpo.
Art. 4.
Nomina della commissione
1. L'Amministrazione nomina una commissione per la verifica della
regolarita' delle domande e del possesso dei requisiti di ammissione,
nonche' per l'elaborazione della graduatoria di cui al successivo
art. 5.
Art. 5.
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
1. La graduatoria e' redatta in base all'anzianita' di servizio
in qualita' di operaio a tempo determinato in termini di:
a) numero di anni di servizio complessivamente prestati a
partire dal 1985 fino al 31 dicembre 2006 - da intendersi come anni
in cui e' stato sottoscritto almeno un contratto di lavoro con
l'Amministrazione, indipendentemente dal numero di giornate
effettuate in ciascun anno solare - in qualita' di operaio assunto ai
sensi della legge n. 124/1985;
b) numero di giornate contributive prestate dal partecipante
nel quinquennio di cui al precedente art. 2 (1° gennaio
2002-31 dicembre 2006). Le giornate contributive devono intendersi
comprensive di quelle trascorse dal lavoratore in malattia,
infortunio e maternita' (solo astensione obbligatoria per maternita).
2. Per ciascuno dei suddetti criteri di valutazione
dell'anzianita' di servizio viene attribuito un punteggio nella
seguente misura:
a) punti: 1 - per ogni anno di servizio prestato presso
l'Amministrazione, a partire dal 1985 a tutto il 2006, in qualita' di
operaio assunto ai sensi della legge 124/85, indipendentemente dal
numero di giornate effettuate in ciascun anno solare, fino ad un
massimo di punti 22;
b) punti: 1 - per ogni venti giornate contributive prestate nel
quinquennio 1° gennaio 2002-31 dicembre 2006, fino ad un massimo di
punti 78.
3. La graduatoria viene elaborata dalla commissione sulla base
della somma dei punteggi attribuiti a ciascun partecipante in base ai
criteri a) e b) in relazione ai dati dichiarati dal lavoratore nel
prospetto di cui all'art. 3, comma 5.
4. A parita' di punteggio ottenuto da piu' partecipanti, viene
data preferenza al candidato con il maggior carico familiare
dichiarato nella domanda, attestato da stato di famiglia e
determinato secondo le modalita' previste per la corresponsione
dell'assegno per il nucleo familiare; in caso di ulteriore parita'
viene data preferenza al candidato che presenti una minore eta'
anagrafica.
5. Riconosciuta la regolarita' della procedura, con decreto del
Capo del Corpo forestale dello Stato e' approvata la graduatoria. Il
decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione e
pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e
di tale pubblicazione viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
6. Dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine utile per eventuali impugnative.
7. Alla graduatoria non si applicano le disposizioni sulla
validita' e proroga, come previsto dalla Direttiva n. 7 del 30 aprile
2007 citata nelle premesse.
8. La stabilizzazione del personale collocato in posizione utile
all'interno della graduatoria e' effettuata nel livello e profilo
posseduti nell'ultimo contratto sottoscritto con l'Amministrazione.
9. I soggetti stabilizzati sono chiamati dall'Amministrazione a
sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato di diritto
privato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124. La suddetta
stabilizzazione non comporta immissione degli stabilizzati nei ruoli
del personale del Corpo forestale dello Stato.
10. In relazione alle sedi, la stabilizzazione avviene secondo i
seguenti criteri:
1) per il personale che risulti in servizio alla data della
pubblicazione del presente decreto, tramite conferma presso l'Ufficio
del Corpo forestale dello Stato ove presta la propria opera;
2) per il personale cessato dal servizio da oltre tre anni alla
data della pubblicazione del presente decreto, la stabilizzazione si
realizza presso l'Ufficio ove l'Amministrazione individui una utile
collocazione anche in relazione alla mansione svolta con l'ultimo
contratto sottoscritto.
Art. 6.
Presentazione dei documenti. termine e modalita'
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria
nella Gazzetta Ufficiale, gli stabilizzati sono tenuti ad inviare,
pena la decadenza del diritto alla sottoscrizione del contratto a
tempo indeterminato, all'indirizzo: Corpo forestale dello Stato -
Ispettorato generale - Ufficio per la biodiversita', via G. Carducci
n. 5 - 00187 Roma la seguente documentazione:
1) certificato medico rilasciato dall'Azienda sanitaria locale
competente o da un medico militare, che attesti l'idoneita' fisica
allo svolgimento del servizio in qualita' di operaio nella mansione
posseduta nell'ultimo contratto a tempo determinato sottoscritto con
l'Amministrazione. Nel caso in cui il soggetto abbia qualche
menomazione il certificato medico deve contenere, oltre alla
descrizione delle condizioni attuali, risultanti da un esame
obiettivo, anche la dichiarazione che il soggetto non ha perduto ogni
capacita' lavorativa e che, per la natura e il grado della
menomazione, non pu? essere di danno alla salute e alla incolumita'
degli altri lavoratori e alla sicurezza degli impianti e che il suo
stato fisico e' compatibile con le mansioni di operaio.
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facolta' di sottoporre
a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.
2) stato di famiglia.
Art. 7.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati
personali forniti dai partecipanti sono raccolti presso l'Ispettorato
Generale del Corpo forestale dello Stato - Ufficio per la
biodiversita', e utilizzati ai fini della gestione della procedura di
cui al presente avviso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione; il mancato assenso al
trattamento dei dati comporta la non accettazione della domanda da
parte dell'Amministrazione.
Roma, 18 febbraio 2008
Il capo del Corpo forestale dello Stato: Patrone
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