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CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a centotrenta posti di
commesso parlamentare della Camera dei deputati, con lo stato
giuridico e il trattamento economico iniziale del primo livello
funzionale-retributivo stabiliti dal Regolamento dei Servizi e del
personale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.63 del 11/8/2000
Ente:CAMERA DEI DEPUTATI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:000E7217
Sezione:Organi costituzionali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:130
Scadenza:10/9/2000
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
della camera dei deputati
 
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza adottata nella
riunione del 27 luglio 2000;
Visti gli articoli 2, 6, 39, 41, 43, 56, 59 e 60 del Regolamento
dei Servizi e del personale;
Visto, inoltre, l'art. 42 del Regolamento dei Servizi e del
personale, come modificato con deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 241 del 27 luglio 2000, resa esecutiva con Decreto del
Presidente della Camera n. 1562 del 27 luglio 2000;
Visto il Decreto del Presidente della Camera n. 1414 del 21
aprile 2000, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 210 del 19 aprile 2000, con la quale e' stato approvato
il Quadro delle procedure di reclutamento da attivare nell'anno 2000;
Visto il Regolamento dei concorsi per le assunzioni della Camera
dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con Decreto del Presidente
della Camera n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva
con Decreto del Presidente della Camera n. 1563 del 27 luglio 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a
centotrenta posti di commesso parlamentare della Camera dei deputati
(codice 026) con lo stato giuridico e il trattamento economico
iniziale del primo livello funzionale-retributivo stabiliti dal
Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati.
2. L'assunzione dei vincitori avra' luogo con le modalita'
indicate all'art. 11.

                               Art. 2.
 
Riserva di posti
 
1. A favore del personale di ruolo dipendente dalla Camera dei
deputati e' riservato un numero di posti pari ad un decimo delle
assunzioni per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio
finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli
idonei.

                               Art. 3.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni;
c) idoneita' fisica relativa alle specifiche mansioni
professionali del commesso parlamentare. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 11, comma 2, il possesso dei seguenti requisiti
deve essere certificato, a pena di esclusione, da una Azienda
sanitaria locale in data non anteriore a quella di pubblicazione del
presente bando:
capacita' visiva, naturale o corretta, di almeno 16/10
complessivi;
funzione uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore
all'80%;
funzione deambulatoria che non comporti l'ausilio di presidi
ortopedici;
normale funzionalita' degli arti superiori;
d) godimento dei diritti politici;
e) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di disciplina per
il personale, di cui all'allegato D, anche se siano intervenuti la
prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione;
f) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
g) altezza non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri
1,60 per le donne, certificata, a pena di esclusione, da una Azienda
sanitaria locale in data non anteriore a quella di pubblicazione del
presente bando.
2. Qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive
di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati
diversi da quelli previsti dal menzionato art. 8 del Regolamento di
disciplina per il personale, anche se siano intervenuti la
prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti
penali pendenti, il Presidente della Camera, su proposta del
Segretario generale, valuta se vi sia compatibilita' con lo
svolgimento di attivita' e funzioni al servizio dell'istituto
parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al presente concorso, ai
dipendenti di ruolo della Camera dei deputati non e' richiesto il
requisito di cui al comma 1, lettera b).
4. I requisiti per l'ammissione al concorso, i titoli di merito
valutabili ai fini della preselezione di cui all'art. 6, comma 3,
nonche' quelli che diano titolo di preferenza, a parita' di
punteggio, nella formazione della graduatoria, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione. I titoli di preferenza
utili ai fini della formazione della graduatoria sono quelli definiti
in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dalla
normativa vigente alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione.
5. L'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento
della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei
requisiti per l'ammissione, nonche' dei titoli di merito e di
preferenza dichiarati, e di provvedere direttamente all'accertamento
dei medesimi requisiti e titoli. In particolare, la documentazione
rilasciata dall'Azienda sanitaria locale inerente i requisiti di
idoneita' fisica e di altezza e la documentazione concernente i
titoli di merito dichiarati potranno essere richieste
dall'Amministrazione ai candidati dopo la scadenza del termine di
arrivo delle domande di partecipazione, ai fini della formazione
dell'elenco dei candidati ammessi alla prova selettiva.
6. Per difetto dei requisiti prescritti, ovvero dei titoli di
merito dichiarati, l'Amministrazione puo' disporre in ogni fase della
procedura l'esclusione dal concorso, dandone comunicazione agli
interessati.
7. I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di
accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e
dei titoli di merito dichiarati ai fini della preselezione di cui
all'art. 6, comma 3.
 
Art. 4
 

Titoli di merito
 
1. Ai fini della preselezione di cui all'art. 6, comma 3, i
titoli di merito valutabili sono i seguenti:
a) conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo
grado con giudizio pari o superiore a buono: punti 1,00;
b) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado: punti 1,20;
c) iscrizione nelle liste di collocamento: punti 0,02 per
ciascun periodo di iscrizione di tre mesi negli ultimi tre anni;
d) esperienza professionale maturata, nell'ambito di uno dei
seguenti rapporti di lavoro dipendente, per almeno ventiquattro mesi
continuativi negli ultimi cinque anni: punti 0,20. Per ogni trimestre
continuativo aggiuntivo maturato nella medesima esperienza
professionale negli ultimi cinque anni: punti 0,01:
d1) servizio prestato nel profilo professionale di vigile del
fuoco permanente nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Dal
computo devono essere esclusi i servizi prestati come vigile del
fuoco volontario e i periodi eventualmente prestati in arruolamenti
volontari per la sola ferma di leva;
d2) servizio prestato con inquadramento nei ruoli della
Polizia di Stato, o della polizia Penitenziaria o del Corpo forestale
dello Stato. Dal computo devono essere esclusi i periodi precedenti
l'inquadramento in ruolo, nonche' i periodi eventualmente prestati in
arruolamenti volontari per la sola ferma di leva;
e) altezza superiore a quella minima di cui all'art. 3, comma
1, lett. g), certificata, a pena di non considerazione, da una
Azienda sanitaria locale in data non anteriore a quella di
pubblicazione del presente bando, nelle seguenti misure:
e1) altezza compresa fra metri 1,71 e metri 1,75 per gli
uomini e fra metri 1,61 e metri 1,65 per le donne: punti 0,05;
e2) altezza compresa fra metri 1,76 e metri 1,80 per gli
uomini e fra metri 1,66 e metri 1,70 per le donne: punti 0,10;
e3) altezza superiore a metri 1,80 per gli uomini e a metri
1,70 per le donne: punti 0,15.
2. I titoli di merito di cui al comma 1, lettere a) e b), non
sono cumulabili con i titoli di merito di cui al comma 1, lettera d).
3. Il periodo minimo di esperienza professionale richiesto al
comma 1, lett. d), deve essere maturato nell'ambito di un solo
rapporto di lavoro, con esclusione della valutazione di singoli
periodi di lavoro di durata minore.

                               Art. 5.
 
Domande di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione al concorso sono redatte
utilizzando esclusivamente il modulo riportato in allegato A,
reperibile anche presso la Camera dei deputati, via della Missione
n. 8, nonche' all'indirizzo Internet http://www.camera.it. Il modulo
puo' essere fotocopiato. Le domande, sottoscritte dai candidati,
devono essere spedite alla Camera dei deputati - Servizio del
personale - Ufficio reclutamento, formazione e sviluppo
organizzativo, casella postale 200, 00187 Roma centro, esclusivamente
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale. La data di spedizione e' comprovata
dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Le domande
devono comunque pervenire entro quarantacinque giorni dalla medesima
data di pubblicazione. A tal fine fa fede il timbro a data apposto
dall'ufficio postale ricevente. Il candidato deve indicare
sull'avviso di ricevimento il codice del concorso (026).
2. Non si terra' conto delle domande non sottoscritte dal
candidato, di quelle redatte senza l'utilizzo del modulo di cui al
comma 1, nonche' di quelle che, anche se inoltrate in tempo utile,
perverranno oltre il termine indicato al medesimo comma 1.
3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione della domanda, ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali
non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
4. Sul fronte della busta di spedizione il candidato deve
indicare il codice del concorso e i propri dati anagrafici, secondo
lo schema riportato in allegato B.
5. Ai fini della partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare sotto la propria responsabilita', consapevole delle
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome;
b) comune o eventuale Stato estero di nascita, sigla della
provincia;
c) data di nascita e sesso;
d) il codice fiscale;
e) il tipo ed il numero del documento di riconoscimento, in
corso di validita', che intende utilizzare per la partecipazione alle
prove del concorso;
f) il possesso dei requisiti indicati all'art. 3, comma 1,
lettere a), c), d), e), f) e g);
g) se sia dipendente di ruolo della Camera dei deputati;
h) se si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 3, comma
2;
i) se sia in possesso dei titoli di merito indicati all'art. 4,
comma 1;
l) il recapito presso il quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso e il numero telefonico completo di
prefisso;
m) la lingua straniera, scelta tra inglese (cod. 101), francese
(cod. 102), tedesco (cod. 103) e spagnolo (cod. 104), nella quale
intende sostenere la prova scritta di cui all'art. 6, comma 12,
lettera c), nonche' la prova orale obbligatoria;
n) il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti
per la partecipazione al concorso.
6. I candidati che, per esigenze di infermita' temporanea, ovvero
per patologie non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui
all'art. 3, comma 1, lett. c), abbiano esigenza di essere assistiti
durante le prove, devono prendere contatti con la Camera dei deputati
- Servizio del personale - Ufficio reclutamento, formazione e
sviluppo organizzativo (tel. 06/67601 - fax 06/67602327).
7. L'Amministrazione richiede ai candidati ammessi a sostenere la
prova orale il completamento delle dichiarazioni rese nella domanda
di partecipazione e la presentazione di un curriculum vitae.
8. Il candidato deve comunicare alla Camera dei deputati Servizio
del personale - Ufficio reclutamento, formazione e sviluppo
organizzativo, via della Missione n. 9 - 00186 Roma, con lettera
raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del
recapito stesso, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.

                               Art. 6.
 
Prove d'esame
 
1. Gli esami consistono, dopo la preselezione per titoli, in una
prova selettiva, tre prove scritte e una prova orale.
2. Le informazioni relative alle fasi della procedura di
concorso, incluse le informazioni sugli elenchi dei candidati ammessi
alle diverse fasi della procedura stessa e le informazioni oggetto di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - saranno
disponibili all'indirizzo Internet http://www.camera.it> 3. Sono ammessi alla prova selettiva i candidati che, sulla base
dei titoli di merito dichiarati, si siano collocati entro i primi
25.000 posti dell'elenco di idoneita'. Il predetto numero di 25.000
ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati
ex-aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'.
4. L'elenco dei candidati ammessi alla prova selettiva sara'
affisso presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del
personale, via della Missione n. 9, a partire dal giorno che sara'
indicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 15
dicembre 2000.
5. L'affissione dell'elenco degli ammessi alla prova selettiva
costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di affissione
decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali
ricorsi.
6. La prova selettiva consiste in 100 quesiti a risposta multipla
e a correzione informatizzata concernenti le materie di cui
all'allegato C. L'Amministrazione curera' la pubblicazione di un
volume di quesiti, dai quali saranno estratti i quesiti oggetto della
prova. Le informazioni sulla disponibilita' del volume saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - indicata al
comma 4. L'Amministrazione declina ogni responsabilita' in ordine a
volumi di quesiti non editi dalla stessa Amministrazione.
7. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono
distribuiti in turni successivi, sorteggiando la lettera di inizio
delle convocazioni.
8. La prova selettiva e' valutata in centesimi, con la
sottrazione di 1 punto per ogni risposta sbagliata e di 0,8 punti per
ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva e'
comunicato agli interessati il giorno seguente a ciascuna giornata di
prove, mediante affissione di elenchi presso la Camera dei deputati,
albo del Servizio del personale, via della Missione n. 9.
9. L'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della
sessione dedicata alla prova selettiva. Sono ammessi alle prove
scritte i candidati che si siano collocati entro il novecentesimo
posto. Il predetto numero di novecento ammessi puo' essere superato
per ricomprendervi i candidati risultati ex-aequo all'ultimo posto
utile dell'elenco di idoneita'.
10. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte sara'
affisso presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del
personale, via della Missione n. 9, a partire dal trentesimo giorno
successivo all'ultima giornata della prova selettiva. L'affissione
dell'elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a
tutti gli effetti. Dalla data di affissione decorre il termine di
trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi.
11. Le prove scritte tendono ad accertare il possesso delle
capacita' di espressione e delle cognizioni culturali,
tecnico-professionali e linguistiche necessarie per l'espletamento
delle funzioni proprie del commesso parlamentare.
12. Le prove scritte sono tre:
a) la prima prova consiste nell'esame di una questione di
storia d'Italia dal 1861 ad oggi e di una questione concernente
l'ordinamento dello Stato, compreso l'ordinamento della Camera dei
deputati. Il tempo a disposizione e' di tre ore;
b) la seconda prova consiste nella risposta sintetica a 5
quesiti concernenti il primo soccorso e a 5 quesiti concernenti la
sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio. Il tempo a
disposizione e' di due ore;
c) la terza prova consiste in 15 quesiti a risposta multipla
nella lingua straniera scelta volti all'accertamento delle conoscenze
grammaticali e sintattiche e in 5 quesiti a risposta multipla nella
medesima lingua straniera volti all'accertamento della comprensione
di un testo a carattere non specialistico. Il tempo a disposizione e'
di novanta minuti.
13. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati redatti da ciascun
candidato.
14. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi
alla prova orale i candidati che nelle prove scritte conseguono un
punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in
ciascuna prova.
15. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sara' affisso
presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via
della Missione n. 9, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.
8, comma 3. L'affissione dell'elenco degli ammessi alla prova orale
costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di affissione
decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali
ricorsi.
16. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione, delle attitudini e dell'aggiornamento
professionale del candidato, con particolare riferimento alle
competenze culturali e tecnico-professionali richieste per le prove
selettiva e scritte. Nel corso della prova orale si procede,
altresi', all'accertamento della conoscenza della lingua straniera
scelta per sostenere la prova obbligatoria, attraverso una
conversazione sulle principali caratteristiche dei palazzi della
Camera dei deputati e sui servizi ai cittadini della medesima Camera
dei deputati, quali risultanti all'indirizzo Internet
http://www.camera.it> 17. La prova orale e' valutata in trentesimi. Conseguono
l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a
21/30.
18. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non piu' di due lingue straniere, tra quelle
indicate all'art. 5, comma 5, lettera m). La prova facoltativa e'
valutata in trentesimi, con l'attribuzione di un punteggio variabile
fino a un massimo di 0,25 per ogni lingua.
19. Il punteggio complessivo e' costituito dalla media tra il
punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.
20. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova
facoltativa.
21. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio
di concorso.
22. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto
altresi' dei titoli di preferenza a parita' di punteggio, nonche'
della riserva dei posti di cui all'art. 2.

                               Art.7.
 

Commissione esaminatrice
 
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo
decreto.
2. La Commissione puo' aggregarsi membri esperti, anche per
singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione dispone le prove d'esame; cura l'osservanza
delle istruzioni impartite ai candidati dalla Commissione stessa,
ovvero dall'Amministrazione, per il corretto svolgimento delle prove
e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengano alle stesse;
fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 8, comma 3;
decide sull'ammissione dei candidati alla prova selettiva, alle prove
scritte e alla prova orale; approva la graduatoria finale del
concorso.

                               Art. 8.
 
Diario d'esame
 
1. I candidati che, a seguito della preselezione di cui all'art.
6, comma 3, siano stati ammessi alla prova selettiva, devono
presentarsi per sostenere la medesima prova selettiva nel giorno,
nell'ora e nella sede che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - del 19 gennaio 2001 muniti del documento di
identita' indicato nella domanda.
2. I candidati non ammessi al concorso per aver spedito la
domanda di partecipazione oltre il termine di cui all'art. 5, comma
1, o per una delle cause di cui all'art. 5, comma 2, nonche' i
candidati non ammessi al concorso per mancanza di requisiti per
l'ammissione, ricevono una comunicazione di esclusione.
3. Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - di cui al comma
1 sono fornite anche le informazioni circa la pubblicazione del
diario delle prove scritte. Insieme con il diario delle prove scritte
sono fornite le informazioni inerenti la pubblicazione presso la
Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via della
Missione n. 9, dell'elenco degli ammessi alla prova orale. La
pubblicazione del diario della prova selettiva e delle prove scritte
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - assume valore di
notifica a tutti gli effetti. Tutte le informazioni da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - possono essere
sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da
comunicazioni individuali ai singoli candidati.

                               Art. 9.
 
Ricorsi
 
1. Avverso i provvedimenti della procedura concorsuale e'
proponibile ricorso alla Commissione giurisdizionale per il personale
della Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla comunicazione
del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione all'albo del
Servizio del personale, via della Missione n. 9, degli elenchi degli
ammessi.

                              Art. 10.
 
Dati personali
 
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del personale, Ufficio reclutamento, formazione e sviluppo
organizzativo, ai soli fini della gestione della procedura
concorsuale e possono essere comunicati a soggetti terzi che
forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento
della medesima procedura.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Nella domanda di
partecipazione il candidato deve esplicitamente manifestare il
proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti
all'Amministrazione della Camera dei deputati per la partecipazione
al concorso.

                              Art. 11.
 
Assunzione dei vincitori
 
1. I candidati classificatisi nei primi novanta posti della
graduatoria finale sono assunti entro sessanta giorni
dall'approvazione della medesima graduatoria; i candidati
classificatisi nei posti compresi fra il novantunesimo e il
centotrentesimo sono assunti entro il sesto mese successivo a quello
di assunzione dei precedenti. La graduatoria rimane aperta per i
dodici mesi successivi a quello di approvazione.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono
apposito avviso e sono sottoposti ad esami medici, al fine di
accertarne l'idoneita' fisica all'impiego.
3. I vincitori devono presentare, entro trenta giorni dalla data
della richiesta e sotto pena di decadenza, i documenti attestanti il
possesso di tutti i requisiti dichiarati.
4. I vincitori sono inquadrati in ruolo subordinatamente
all'esito favorevole degli esami medici e degli altri accertamenti
relativi al possesso di tutti i requisiti richiesti.
5. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e
sono confermati in ruolo se superano la prova stessa.
6. Durante il periodo di prova hanno gli stessi doveri e gli
stessi diritti del personale di ruolo e godono dello stesso
trattamento economico.
7. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido a tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con Decreto del Presidente, su proposta del Segretario generale, il
licenziato ha diritto ad una indennita' pari a due mensilita' del
trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a
quattro mensilita' se il periodo di prova sia stato prorogato.
Roma, 1o agosto 2000
Il Presidente: Violante
Il Segretario generale: Zampetti

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