Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO Concorso pubblico, per titoli ed e...
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto
di lavoro a tempo determinato della durata di un anno e con regime
d'impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria B,
posizione economica B3, Area amministrativa, per le esigenze
connesse al funzionamento della Scuola interuniversitaria campana
di specializzazione per l'Insegnamento. (Decreto n.
1147). Codice concorso n. 12/2008.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.84 del 28/10/2008
Ente:UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
Località:Benevento  (BN)
Codice atto:8E010215
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:27/11/2008
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi del Sannio, emanato
con decreto rettorale del 25 luglio 2008, n. 856 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, dell'8
agosto 2008, n. 185 e, in particolare, l'art. 43;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, come modificato ed integrato dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127,
e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n.
693;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il «Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del
personale del comparto universitario», stipulato il 9 agosto 2000;
Visto il «Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
biennio economico 2000-2001 del personale del comparto
universitario», stipulato il 13 maggio 2003;
Visto il «Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 del
personale del comparto universitario», stipulato il 27 gennaio 2005;
Visto il «Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
biennio economico 2004-2005 del personale del comparto
universitario», stipulato il 28 marzo 2006;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il Testo Unico sulla Privacy emanato con Decreto Legislativo
del 30 giugno 2003 n. 196;
Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella Legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506;
Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di
Amministrazione, nella seduta del 23 ottobre 2001, ha approvato
l'organizzazione dell'Amministrazione centrale, con il relativo
fabbisogno triennale di personale tecnico ed amministrativo;
Vista l'Ipotesi di Riorganizzazione delle Strutture decentrate,
approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 9
dicembre 2004;
Visto il "Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al
ruolo del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli
Studi del Sannio a tempo determinato e a tempo indeterminato",
emanato con Decreto Rettorale del 31 ottobre 2001, n. 966, e
modificato con decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154;
Visto l'articolo 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come sostituito dall'articolo 49 della Legge 6 agosto 2008, n. 133
che, al comma 2, prevede, in particolare: "...per rispondere ad
esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche
possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e
di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle
procedure di reclutamento vigenti...";
Visto in particolare, l'articolo 19 del "Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al
biennio economico 1998-1999 del personale del comparto
universitario", stipulato il 9 agosto 2000, come modificato
dall'articolo 6 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003 del personale del comparto universitario", stipulato il 27
gennaio 2005;
Vista la nota assunta al protocollo generale di Ateneo con il
numero progressivo 11510 del 22/09/2008, con la quale il Professore
Vittorio Colantuoni, Coordinatore di Sede della Scuola
Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento, ha
chiesto di avviare una procedura concorsuale per l'assunzione di
numero una unita' di personale tecnico-amministrativo con la
Categoria B, posizione Economica B3, Area Amministrativa, per lo
svolgimento delle attivita' amministrative connesse al funzionamento
della predetta Scuola;
Considerato che tale assunzione risponde all'esigenza di assegnare
una unita' di personale tecnico-amministrativo a supporto delle
attivita' didattiche della Sezione Locale (interfacolta) della Scuola
Interuniversitaria Campana di Specializzazione per l'Insegnamento, al
fine di migliorare i servizi erogati alla utenza;
Attesa pertanto, la necessita' di avviare una procedura
concorsuale per il reclutamento della predetta unita' di personale;
Considerato che la relativa spesa sara' coperta con i fondi
rivenienti da tasse e contributi versati dagli studenti iscritti alla
Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione per
l'Insegnamento;
Visto il bilancio di previsione per il corrente esercizio
finanziario;
Verificata la disponibilita' finanziaria;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata
di un anno, e con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto
di Categoria B, posizione economica B3, Area amministrativa, per le
esigenze connesse al funzionamento della Scuola Interuniversitaria
Campana di Specializzazione per l'Insegnamento (codice concorso
12/2008).
E' garantita la pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento economico.

                               Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione Europea;
b) l'eta' non inferiore ai diciotto anni;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) il non aver riportato condanne penali e il non avere
procedimenti penali in corso;
e) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego;
f) gli eventuali titoli posseduti, valutabili ai sensi
dell'articolo 6 del presente bando;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) il non essere stato destituito o dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito
l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile;
i) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado
.
Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea debbono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello stato di
appartenenza o di provenienza;
c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del Decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art.
3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 1996, n. 693, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti di ammissione puo' essere disposta in ogni momento con
provvedimento motivato del Direttore Amministrativo.

                               Art. 3.
Termine di presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
devono pervenire, esclusivamente, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, al Direttore Amministrativo dell'Universita' degli studi
del Sannio - Divisione II - Ufficio del Personale
tecnico-amministrativo, Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento,
riportando sulla busta: Codice Concorso (12/2008), entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.

                               Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 46,
47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28
dicembre 2000:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice
fiscale e la residenza, con l'indicazione della citta', provincia,
codice di avviamento postale, via/piazza e numero civico;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
c) di godere dei diritti civili e politici;
d) il possesso del titolo di studio previsto dal precedente art.
2, 1° comma, lett. i), con l'indicazione dell'anno scolastico in cui
e' stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;
e) il possesso dell'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego;
f) eventuali titoli posseduti, valutabili ai sensi dell'articolo
6 del presente bando;
g) l'assolvimento degli obblighi di leva militare, per i nati
fino al 1985;
g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato
concesso il condono, l'indulto il perdono giudiziale o l'amnistia) e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche
Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
i) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego
presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d), del Decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' insanabile ovvero di non essere stato licenziato per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo (tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa);
Il candidato deve inoltre dichiarare il possesso, secondo quanto
previsto dall'art. 8 del presente bando, di eventuali titoli di
preferenza e/o di precedenza, posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
La mancata dichiarazione di cui alla lettera l) non costituisce
motivo di esclusione dal concorso, ma preclude la possibilita' di
produrre i predetti titoli, anche se posseduti, in caso di
superamento della prova orale.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea debbono inoltre
dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del
D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, come specificati nel precedente
articolo 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare
la domanda in lingua italiana, con le predette modalita' ed entro il
termine stabilito nel precedente articolo 3.
Il candidato e', altresi', tenuto a indicare il recapito presso il
quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative
al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.
104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Ai sensi dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, non e' piu' richiesta l'autentica della firma in calce
alla domanda.
La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del
recapito da parte del candidato, nonche' da disguidi postali o
telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena di
esclusione, copia della ricevuta del versamento di € .7,75, da
effettuarsi sul conto corrente postale n. 13759824 intestato
all'Universita' degli Studi del Sannio, quale contributo forfetario
per le spese relative all'organizzazione e all'espletamento del
concorso, riportando nella causale del versamento la dicitura
"Partecipazione al concorso pubblico, titoli ed esami, per la
copertura con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di
un anno e con regime d'impegno orario a tempo pieno, di un posto di
Categoria B, Posizione Economica B3, Area Amministrativa, per le
esigenze connesse al funzionamento della Scuola Interuniversitaria
Campana di Specializzazione all'Insegnamento".

                               Art. 5.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sara' costituita nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 35 comma 3, lettera e) del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 14 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale
tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli Studi del Sannio con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

                               Art. 6.
Presentazione e valutazione dei titoli culturali e di servizio
Ai fini della valutazione dei titoli culturali e di servizio la
Commissione Giudicatrice ha a disposizione un punteggio massimo di 30
punti.
Sulla base dei documenti prodotti dai candidati e dei criteri
previamente individuati, la Commissione giudicatrice, conformemente a
quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni, procedera' alla valutazione dei titoli, dopo
l'espletamento della prova scritta, e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati, nell'ambito delle categorie e dei
punteggi di seguito specificati:
1. fino ad un massimo di 4 punti per il possesso del titolo di
studio superiore rispetto a quello previsto per l'accesso al
concorso, (diploma di scuola media superiore di II grado) con
riguardo al punteggio riportato;
2. fino ad un massimo di 6 punti per la formazione certificata,
valutata e pertinente;
3. fino ad un massimo di 8 punti, per le esperienze lavorative
prestate a qualsiasi titolo, in ambito universitario, a supporto
delle attivita' didattiche ed amministrative previste dagli
ordinamenti delle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento nelle
Scuole Secondarie per un periodo non inferiore a 12 mesi;
4. fino ad un massimo di 2 punti per l'idoneita' in concorsi
pubblici per la medesima categoria per la quale si concorre o per una
categoria superiore;
5. fino ad un massimo di 5 punti, per le altre esperienze
lavorative, sia di ruolo che non di ruolo, nelle pubbliche
amministrazioni;
6. fino ad un massimo di 5 punti, per il possesso della Laurea
Triennale, Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea
Specialistica con riguardo al punteggio riportato, fermo restando che
i possessori di Laurea Specialistica non potranno beneficiare anche
del punteggio attribuito alla Laurea Triennale.
La Commissione e' tenuta a motivare l'eventuale mancata
valutazione dei titoli prodotti dal candidato.
La documentazione relativa ai titoli dovra' dimostrare il possesso
da parte del candidato dei predetti titoli culturali e di servizio e
dovra' essere prodotta, al momento della presentazione della domanda,
secondo una delle seguenti modalita':
in originale;
in copia autenticata;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ai sensi degli articoli 19 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre del 2000, n. 445, e successive modifiche
ed integrazioni, che ne attesti la conformita' all'originale, resa in
calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla
fotocopia non autenticata del proprio documento di identita';
mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato,
sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del citato
Decreto del Presidente della repubblica, e/o di atto di notorieta',
ai sensi dell'articolo 47 del medesimo Decreto, prodotta, in
quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del
proprio documento di identita';
La produzione dei titoli con una modalita' diversa da quelle
innanzi specificate comporta la non valutabilita' dei titoli
medesimi.

                               Art. 7.
Prove d'esame
Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova
orale.
La prova scritta, che potra' eventualmente consistere anche in
test a risposta multipla, vertera' sulle seguenti materie:
Elementi di Contabilita' di Stato;
Elementi di diritto amministrativo.
La prova orale vertera' sulle materie oggetto della prova scritta,
nonche' su elementi di legislazione universitaria e sara' diretta ad
accertare la conoscenza di elementi di informatica e della lingua
inglese.
La durata della prova sara' determinata dalla Commissione.
I candidati stranieri dovranno svolgere le prove d'esame in lingua
italiana.
I candidati, durante l'espletamento delle prove, non potranno
consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
La prova scritta si svolgera' il giorno 15 dicembre 2008 alle ore
16,00 presso la Facolta' di Scienze Economiche e Aziendali, sita in
Via delle Puglie n. 82, c.a.p. 82100 Benevento.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione dal concorso, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, dalla procedura di selezione, dovranno presentarsi,
senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo
indicato dal presente bando di concorso. La mancata presentazione
costituisce rinuncia al concorso.
L'Amministrazione provvedera' a comunicare ad ogni singolo
candidato eventuali variazioni della data di svolgimento della prova
scritta.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o
equivalente.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sara' data
comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per
l'espletamento della prova orale.
La predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato dal candidato nella prova scritta e del punteggio che gli
e' stato attribuito in sede di valutazione dei titoli.
La prova orale, che si svolgera' nel rispetto delle modalita'
previste dall'art. 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superata se il candidato
ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del
candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta
d'identita' o patente.
La mancata presentazione alle prove d'esame sara' considerata come
rinuncia al concorso, qualsiasi ne sia la causa.

                               Art. 8.
Titoli di preferenza e di precedenza
Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito, in ordine
decrescente, coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate
categorie:
1
) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
Pubbliche.
Ai sensi dell'art. 3, 7° comma, della Legge 15 maggio 1997, n.
127, come modificato dall'art. 2 della l. 16 giugno 1998, n. 191, se
due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di
valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo stesso punteggio,
e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
L'omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l'inapplicabilita' dei
benefici conseguenti al possesso del titolo stesso.
I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire, i documenti attestanti i titoli di preferenza, di propria
iniziativa, al Direttore Amministrativo dell'Universita' degli Studi
del Sannio - Divisione II - Ufficio del Personale
Tecnico-Amministrativo, Piazza Guerrazzi, n. 1 - 82100 Benevento,
entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, pena la
mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione dovra' attestare il possesso dei
predetti titoli di precedenza o preferenza, gia' indicati nella
domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovra'
essere prodotta secondo una delle seguenti modalita':
in originale;
in copia autenticata;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ex artt. 19 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che ne attesti la
conformita' all'originale, resa in calce al documento ovvero annessa
allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio
documento d'identita';
mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato,
sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato Decreto del
Presidente della Repubblica) e/o di atto di notorieta' (ex art. 47
del citato Decreto del Presidente della Repubblica) prodotta, in
quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del
proprio documento d'identita'.

                               Art. 9.
Graduatoria di merito
Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice
redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle
votazioni complessive riportate da ciascun candidato, risultanti
dalla somma dei voti riportati nella valutazione dei titoli, nella
prova scritta e nel colloquio.
Con provvedimento del Direttore Amministrativo saranno approvati
gli atti del concorso, nonche' la graduatoria finale e si procedera'
alla dichiarazione del vincitore del concorso.
Ai fini della redazione della graduatoria finale si terra' conto
dei titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'art. 8 del
presente bando.
La graduatoria finale sara' affissa nell'Albo Ufficiale
dell'Universita' degli Studi del Sannio, presso la sede del
Rettorato, e trasmissione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - e sara' visionabile
nel Sito Internet di Ateneo.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso della predetta graduatoria
nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per eventuali
impugnative.
Salvo diversa disposizione legislativa, la graduatoria resta
efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della predetta
pubblicazione per l'eventuale copertura di posti che dovessero
risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.

                              Art. 10.
Presentazione dei documenti di rito
Il vincitore del concorso e' invitato a presentare, entro il
termine di trenta giorni, dalla comunicazione di assunzione in
servizio un certificato medico, cosi' come previsto dall'articolo 7
della Legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dall'Azienda Sanitaria
Locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario attestante,
l'idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego, l'assenza di imperfezioni che possano
comunque influire sul rendimento del servizio e di malattie che
possano mettere in pericolo la salute pubblica.
Qualora il vincitore sia affetto da patologie o menomazioni, il
certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che le stesse
non ne riducono l'attitudine lavorativa.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore
qualora lo ritenga necessario.
Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28.12.2000, il vincitore del concorso dovra' attestare, nei modi e
nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
quanto segue:
a) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni d'incompatibilita' previste
dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in caso
contrario, tale dichiarazione deve essere sostituita con quella di
opzione per il nuovo impiego);
b) di non esser stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale;
c) di possedere tutti i requisiti dal bando di concorso.
L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71
del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
I documenti rilasciati al cittadino straniero dalle Autorita'
competenti dello Stato di appartenenza debbono essere legalizzati
dalle Autorita' consolari italiane.
Agli atti e ai documenti in lingua straniera dovra' essere
allegata una traduzione in lingua italiana la cui conformita' al
testo originale deve essere certificata dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta salva
la possibilita' di prorogarlo per richiesta dell'interessato nel caso
di comprovato impedimento, l'Amministrazione non dara' luogo alla
stipulazione del contratto ovvero provvedera', per i rapporti
eventualmente gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei
medesimi.
Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

                              Art. 11.
Contratto individuale di lavoro e periodo di prova
Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a
tempo determinato della durata di un anno e con regime di impegno
orario a tempo pieno, il vincitore del concorso, che risultera' in
possesso di tutti i requisiti prescritti, verra' inquadrato nella
Categoria B, Posizione economica B3, Area Amministrativa, con diritto
al trattamento economico spettante ai sensi delle disposizioni
legislative e contrattuali vigenti.
Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
In tal caso l'Amministrazione, valutati i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Ai fini del computo
di tale periodo, si tiene conto esclusivamente del servizio
effettivamente prestato.
Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti
puo', in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso.
Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal
momento dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso,
la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' e gli
emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.

                              Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,
l'Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati e ad utilizzarle esclusivamente
per le finalita' connesse al concorso, alla stipula del contratto ed
alla gestione del rapporto di lavoro.

                              Art. 13.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni vigenti in materia concorsuale, nonche'
le disposizioni contenute nel «Regolamento di Ateneo per la
disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico-amministrativo
dell'Universita' degli studi del Sannio con contratto di lavoro a
tempo determinato e a tempo indeterminato».

                              Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, il
Responsabile del Procedimento e' il dott. Gaetano Telesio, Dirigente
della Divisione Risorse umane, Organizzazioni, Affari generali ed
attivita' negoziali
Benevento, 22 ottobre 2008
Il direttore amministrativo: Rivellini

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