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UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto della categoria
D, posizione economica D1, area amministrativo-gestionale per
l'amministrazione centrale, sede di Varese.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.61 del 3/8/2001 |
Ente: | UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE |
Località: | Varese (VA) |
Codice atto: | 001E6735 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 2/9/2001 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174 ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisioni e di controllo;
Vista la legge 18 febbraio 1999 n. 28;
Vista la legge 12 marzo 1999 n. 68;
Visti i decreti direttoriali n. 480 del 22 giugno 1999, e n. 747
del 23 settembre 1999, con cui e' stato emanato il regolamento dei
procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro negli impieghi
amministrativi e tecnici delle qualifiche funzionali comprese tra la
terza e la seconda del ruolo speciale, nell'Universita' degli studi
dell'Insubria;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 338;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del
14 dicembre 2000 con cui, in sede di ripartizione di posti di
personale tecnico-amministrativo, e' stato assegnato, tra l'altro, un
posto di categoria D - posizione economica D/1 - Area
amministrativa-gestionale per le esigenze del rettorato
dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Varese,
disponendo la relativa copertura finanziaria;
Visto il C.C.N.L. relativo al quadriennio 1998/2001 ed il biennio
economico 1998-1999 del personale del comparto Universita', stipulato
in data 9 agosto 2000;
Visto il nuovo sistema di classificazione costituito da quattro
categorie B, C, D ed EP;
Considerata la necessita' di reclutare personale in possesso di
laurea;
Considerato che il diploma di laurea viene richiesto per accedere
alla categoria D;
Considerato che dato l'unicita' del posto non trovano
applicazione le riserve di cui al comma 3, punti 1), 2) e 3)
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
successive modificazioni e dell'art. 3 del suddetto regolamento;
Accertata la vacanza del posto da coprire;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
della categoria D, posizione economica D1, area
amministrativo-gestionale per l'amministrazione centrale
dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Varese ed in
particolare per le esigenze del rettorato. Il candidato sara' tenuto
a svolgere funzioni di collegamento e coordinamento tra Universita' e
scuole secondarie, istituti e organizzazioni di cultura del
territorio.
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) titolo di studio: diploma di laurea.
Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei confronti dei
candidati appartenenti al ruolo del personale universitario (area
amministrativo-contabile) in servizio senza demerito nella ex settima
qualifica funzionale (ex profilo di collaboratore amministrativo) con
almeno tre anni di anzianita' e nella ex sesta qualifica funzionale
(ex profilo di assistente amministrativo) con almeno sei anni di
anzianita'. L'anzianita' e' considerata acquisita anche nel caso in
cui sia di almeno sei anni cumulativi nelle due qualifiche
immediatamente inferiori.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ai sensi delle vigenti disposizioni.
2) Cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani
non appartenenti alla Repubblica o i cittadini di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
3) Eta' non inferiore agli anni 18;
4) Idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente.
5) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
6) Avere ottemperato alle norme sul reclutamento militare.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell'eventuale titolo di studio conseguito all'estero, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
Le domande di ammissione al suddetto concorso, redatte in carta
semplice, in conformita' allo schema allegato al presente bando ed
indirizzate al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
dell'Insubria - via Ravasi, 2 - Varese - dovranno essere presentate
direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
all'Universita' stessa entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda di ammissione al concorso dovra' contenere il cognome,
il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini deI
concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare, oltre iI cognome
da nubile anche quello da coniugata.
Il candidato dovra' inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita' e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai
cittadini dello Stato italiano gli appartenenti alla Repubblica o i
cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) (se cittadino italiano): il comune ove e' iscritto nelle
liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste elettorali;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione
europea): di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa, da indicare anche se e stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla
risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono
essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) il titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente
bando;
g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
l) (se cittadino di uno degli stati membri dell'Unione
europea): di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
m) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
n) i candidati portatori di handicap possono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi allo svolgimento
delle prove d'esame, da documentare a messo di idoneo certificato
rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli artt. 4 e 20 legge n. 104/1992.
o) le lingue straniere, tra quelle previste nel successivo
art. 5, di cui intende dar prova di conoscenza durante lo svolgimento
della prova orale.
p) elenco in carta semplice, datato e firmato dal candidato,
dei documenti e dei titoli prodotti ai fini della valutazione da
parte della commissione giudicatrice, secondo quanto disposto dal
successivo art. 6 del presente bando.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto
motivato dal direttore, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di
presentazione della domanda.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' nominata e composta ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia. Per le modalita' di espletamento del
concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981, nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e nel regolamento dei procedimenti
di selezione per l'accesso al lavoro negli impieghi amministrativi e
tecnici delle qualifiche funzionali comprese tra la terza e la
seconda del ruolo speciale, nell'Universita' degli studi
dell'Insubria
Art. 5.
Programma d'esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale
secondo il seguente programma:
prima prova scritta: vertente su legislazione ed ordinamento
universitario con particolare riferimento alle problematiche
organizzative di un Ateneo;
seconda prova scritta: vertente sulla predisposizione ed
allestimento di una base di dati;
prova orale: consistente in un colloquio sulle materie delle
prove scritte. Detto colloquio comprendera' anche una prova di
conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese), nonche'
della capacita' di utilizzo dei sistemi informatici.
Questa Universita' dara' comunicazione mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno della sede e della data dello svolgimento delle
prove scritte non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle
prove.
Per avere accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a
sostenere le prove scritte ed orali dovranno esibire uno dei
documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.
I candidati possono consultare soltanto i testi di legge non
commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari.
Art. 6.
Titoli valutabili
Ai titoli verra' attribuito un punteggio complessivo pari a 30. I
titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti:
1) titolo di studio, richiesto per l'ammissione al concorso,
tenuto conto della valutazione o del giudizio finale riportato: fino
ad un massimo di punti 5;
2) anzianita' di servizio prestato presso Universita' e
pubbliche amministrazioni o enti privati ovvero nell'ambito di
attivita' professionali, imprenditoriali, commerciali o artigianali
svolte in proprio nel rispetto delle norme che disciplinano le
suddette attivita': fino ad un massimo di punti 8;
3) titoli professionali e culturali dai quali sia comunque
possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni
da svolgere (attivita' e incarichi svolti, borse di ricerca,
partecipazione a corsi di formazione e/o qualificazione professionale
e specializzazione, a convegni e congressi e seminari, corsi di
perfezionamento, specializzazione post-laurea, master ecc.;):
punteggio massimo complessivo attribuibile punti 14;
4) abilitazioni: fino ad un massimo di punti 3.
Il candidato deve produrre i titoli di cui richiede la
valutazione:
a) in originale;
oppure,
b) in copia autenticata;
oppure,
c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli
allegata e' conforme all'originale, redatta nelle forme di cui
all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al
dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure presentata o
spedita gia' sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla
copia fotostatica del documento d'identita' del dichiarante medesimo
(vedi allegato B).
oppure,
d) rendendo la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o
dell'atto di notorieta' relativa ai titoli posseduti, con l'esatta
indicazione di data, luogo di conseguimento, svolgimento o
partecipazione e votazione riportata degli stessi, o contenente tutti
gli elementi necessari per la loro valutazione, redatta nelle forme
di cui all'art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta
davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure
presentata o spedita gia' sottoscritta, in allegato alla domanda,
unitamente alla copia fotostatica del documento d'identita' del
dichiarante medesimo (vedi allegato B).
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o
diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
Il candidato dovra' specificare in modo analitico e preciso ogni
elemento utile al fine della valutazione del titolo dichiarato in
domanda. Non verranno valutati i titoli presentati con modalita'
differenti da quelle sopra indicate. La valutazione dei titoli,
previa individuazione dei criteri, e' effettuata dalla commissione
giudicatrice, dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si
proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Art. 7.
Ammissione al colloquio
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno
trentesimi o equivalente.
I soli candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno
venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova
stessa. Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto
riportato nelle singole prove scritte e la votazione conseguita nella
valutazione dei titoli.
Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
Art. 8.
Documenti di riconoscimento
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identita';
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti.
Art. 9.
Titoli di preferenza a parita' di merito
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti
disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza a parita' di
merito, saranno tenuti a presentare o far pervenire, al direttore
amministrativo dell'Universita' degli studi dell'Insubria entro e non
oltre il termine di giorni quindici che decorre dal giorno successivo
a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale,
i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di
precedenza e preferenze, dai quali risulti, altresi' il possesso del
requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine il candidato
dovra' espressamente indicare entro il termine di quindici giorni
sopracitato la documentazione di cui intende avvalersi.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.
Art. 10.
Formazione e approvazione della graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 9.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove
d'esame e nella valutazione dei titoli.
La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte di cui al precedente art. 5, del voto
conseguito nella prova orale e del punteggio attribuito ai titoli.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata dal direttore amministrativo ed e' pubblicata
all'albo dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Varese.
Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
Detta graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.
Art. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro
Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, a stipulare, entro dieci giorni dal ricevimento della
suddetta ed in conformita' a quanto previsto dal Contratto collettivo
nazionale dei dipendenti del comparto dell'Universita' del 9 agosto
2000, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per
l'assunzione in prova.
II vincitore dovra' inoltre assumere servizio entro dieci giorni
dalla sottoscrizione del contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il
vincitore del concorso pubblico dovra' produrre la seguente
documentazione:
1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se
fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria, ne' alcuna professione e di non coprire cariche in
societa' costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione deve
contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 1 lettera g) del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686). Deve
essere rilasciata anche se negativa.
La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del
godimento dei diritti politici deve riportare l'indicazione del
possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Qualora dal
controllo dovesse emergere la non veridicita' della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di sanzioni penali. Qualora l'interessato
non intenda o non sia in grado di ricorrere alla dichiarazione
sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti
o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti
o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d'ufficio
da questo Ateneo su indicazione da parte dell'interessato della
specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.
A termine dell'ultimo, comma del, gia' citato art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, gli
appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare nel
termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare,
la dichiarazione di cui al punto 1 per quanto riguarda il titolo di
studio e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di
rito. In sostituzione della copia integrale dello stato matricolare,
i vincitori potranno presentare la dichiarazione sostitutiva di
certificazione, cosi' come previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni
dalla stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva
la possibilita' di una proroga dello stesso termine a richiesta del
vincitore nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per
iscritto e prima della scadenza, si provvedera' all'immediata
risoluzione del contratto di lavoro.
Art. 12.
Nomina e periodo di prova
Il vincitore sara' assunto in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria D -
posizione economica D/1 - Area amministrativo-gestionale - con
diritto al trattamento economico iniziale di cui al contratto
collettivo nazionale dei dipendenti del comparto Universita'
stipulato il 9 agosto 2000.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
Il dipendente, fatte salve le possibilita' di trasferimento
d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso l'Universita' degli studi dell'Insubria per un periodo non
inferiore a sette anni.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli
studi dell'Insubria e trattati per le finalita' di gestione della
procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di
assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241 il responsabile del procedimento di cui al presente
bando, per quanto di competenza, e' il responsabile dell'ufficio
personale tecnico/amministrativo dell'Universita' degli studi
dell'Insubria (via Ravasi, 2 - 21100 Varese, tel. 0332/219090-219092
- fax 0332 219009).
Art. 15.
Norme di rinvio sulle modalita' di espletamento del concorso
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono - sempreche'
applicabili - le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi
contenute nel testo unico del 10 gennaio 1957 n. 3, nel decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686 e nel decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 modificato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693,
nella legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e nel
regolamento dei procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro
negli impieghi amministrativi e tecnici delle qualifiche funzionali
comprese tra la terza e la seconda del ruolo speciale,
dell'Universita' degli studi dell'Insubria.
Varese, 17 luglio 2001
Il direttore: Balzani
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