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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi finanzieri,
riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia,
deceduto o reso permanentemente invalido al servizio.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.17 del 2/3/2021 |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 21E01868 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 3 |
Scadenza: | 1/4/2021 |
Tags: | Militari e FF.AA. |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante
«Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di
finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza» e, in particolare, l'art. 6, comma 2;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di
polizia»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni,
Determina:
Art. 1
Posti disponibili
1. E' indetta una procedura di selezione per il reclutamento di
tre allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di
finanza, riservata al coniuge e ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli o alle sorelle del personale delle Forze di polizia,
deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita'
non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa in
conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e alle leggi ivi richiamate ovvero
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di
servizi di polizia o di soccorso pubblico.
2. Lo svolgimento della procedura comprende:
a) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
b) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
c) valutazione dei titoli.
3. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza.
4. Il Corpo della guardia di finanza, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili anche connessa
all'emergenza epidemiologica da «COVID-19», si riserva la facolta' di
revocare la procedura di selezione, di sospendere o rinviare le prove
selettive, di modificare, fino alla data di approvazione della
graduatoria finale di merito, il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei vincitori anche sulla base
del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorita'
di Governo.
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione
alla procedura reclutativa
1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto
il diciottesimo anno e non abbiano superato il giorno di compimento
del ventiseiesimo anno di eta'. Il limite anagrafico massimo cosi'
fissato e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare
prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che alla
data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare
volontario, di leva o di leva prolungato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento
della laurea;
d) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non
colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
e) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
f) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo
agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o
risalenti;
g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita
di bordo o al volo;
h) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di
formazione delle Forze armate o di polizia;
i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
l) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti - pena l'esclusione dal concorso - alla data
di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda
di partecipazione e alla data di effettivo incorporamento.
3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione alla procedura reclutativa deve
essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica
disponibile sul portale attivo all'indirizzo
«https:concorsi.gdf.gov.it», seguendo le istruzioni del sistema
automatizzato, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata (P.E.C.), dopo essersi registrati al
portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al
format di compilazione della domanda di partecipazione e concluderne
la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata.
3. I candidati, ove richiesto in sede di accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, dovranno fornire il numero
identificativo dell'istanza («ID istanza») rinvenibile attraverso la
funzione «visualizza istanza» presente nella propria area riservata
del portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta
elettronica certificata.
4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema
informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e accertate
dall'amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato,
unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di
riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it entro le
ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
5. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale
attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalita' di
cui al comma 4, potranno essere modificate esclusivamente entro i
termini di cui ai commi 1 e 4.
6. Eventuali variazioni di recapiti e di stato civile,
intervenute successivamente ai termini di cui ai commi 1 e 4,
dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a
carico;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere
stato sottoposto a misure di prevenzione;
f) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso indicando
l'Istituto presso il quale e' stato conseguito;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito
di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di
polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita
di bordo o al volo;
i) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico;
l) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
m) di appartenere alle categorie di cui all'art. 6, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni;
n) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio,
di cui alla scheda in allegato 2 al bando e/o preferenziali elencati
all'art. 15 del bando e all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che e'
onere del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalita'
e la tempistica indicate all'art. 6, comma 2, lettera b), la
documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive,
nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli
preferenziali;
o) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di
formazione delle Forze armate o di polizia;
p) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono
dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di
concorso nonche' le modalita' di notifica della graduatoria finale di
merito.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 22 del bando di concorso ai sensi del
regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni,
accertate dall'amministrazione a seguito di controlli, anche a
campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadra' da
ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5
Cause di archiviazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
i termini di cui all'art. 3, commi 1 e 4, con provvedimento del
comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da
idoneo documento di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1
e debitamente sottoscritte, pervengano con modalita' differenti da
quelle previste;
d) pervengano all'indirizzo P.E.C.
concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it in assenza dei relativi
presupposti o comunque oltre i termini previsti per la presentazione
della domanda di partecipazione alla procedura reclutativa di cui
all'art. 3, commi 1 e 4. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta
di avvenuta consegna»;
e) non siano integrate, entro il termine di cui al successivo
art. 6, comma 2, lettera a), della documentazione attestante il
possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l).
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono
notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo
ricorso:
a) gerarchico, al generale ispettore per gli istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi alla procedura di selezione, con riserva, in
attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti
previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di
formazione.
Art. 6
Documentazione
1. Il Centro di reclutamento, ai fini della verifica del possesso
dei requisiti di cui all'art. 2, provvede, tramite i reparti del
Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei
carichi pendenti.
2. E' altresi' onere dei candidati:
a) inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it o consegnare o far pervenire al
Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno
solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, pena l'archiviazione,
idonea documentazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza
del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido al servizio,
che attesti il possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1,
lettera l);
b) qualora ammessi a sostenere gli accertamenti di cui all'art.
11, consegnare in tale sede, i documenti in carta semplice, ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso del titolo maggiorativo di punteggio di cui all'allegato
2 e/o dei titoli preferenziali tra quelli elencati all'art. 15 del
bando e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, anche se non indicati nella domanda di
partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza dei termini di
presentazione della stessa. In alternativa, la predetta
documentazione puo' essere inviata, entro la data di effettivo
accertamento dell'idoneita' psico-fisica, all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it. In tal
caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta
accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta
consegna».
I titoli preferenziali e/o maggiorativo di punteggio in relazione
ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato entro la data di effettivo accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, l'amministrazione pubblica che la
detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la
preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della
preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento degli
accertamenti di cui all'art. 11.
3. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro la data indicata dal Centro di reclutamento.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste
dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli
comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Art. 7
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
a) Sottocommissione per la valutazione dei titoli e la
formazione della graduatoria finale di merito, composta da almeno due
ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno due
ufficiali medici, membri;
c) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da almeno un ufficiale della Guardia di
finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado
superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a
parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo,
composta da almeno due ufficiali della Guardia di finanza periti
selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro
di reclutamento;
b) dell'ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
4. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), puo'
avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali,
dell'ausilio di psicologi.
Art. 8
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni
normative.
2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e
c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della Commissione giudicatrice.
Art. 9
Esclusione dalla procedura
1. Con determinazione motivata del capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti
di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal
Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 10
Documento di identificazione
1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' o un documento di riconoscimento rilasciato da
un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
Art. 11
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. I candidati in possesso dei prescritti requisiti sono
convocati, a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
per essere sottoposti alla visita medica di primo accertamento.
Il predetto Centro, notifichera', mediante l'invio di apposita
comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata
utilizzato da ogni candidato per la registrazione al citato portale,
le prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione
dal rischio di contagio da «COVID-19».
2. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma
1, lettera b), mediante visita medica di primo accertamento, presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
3. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, gli
aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario
compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo,
stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche
adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it. In tema di:
a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni e
integrazioni, che ne prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel
Corpo;
b) visus, il candidato deve essere in possesso di un'acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno raggiungibile anche con correzione
diottrica secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p)
delle citate direttive tecniche;
c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione dal concorso
se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i
concorrenti che presentano tali tatuaggi/alternazioni permanenti:
1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd. «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza
all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli
avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra
dei malleoli);
2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni,
contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o di discredito delle Istituzioni o indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici).
4. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 6, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
5. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
6. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 4, nell'ambito di altri concorsi per
l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 5.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento da parte della sottocommissione di cui al comma 2,
lettera a) e' immediatamente comunicato all'interessato il quale,
qualora non idoneo, puo' contestualmente presentare al Centro di
reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di
revisione, a eccezione dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici di I e di II livello.
8. La sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 7, dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e'
sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle
more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se
confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori
accertamenti sanitari.
9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:
a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause
che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 3) rilasciata
- inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello
della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo
accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra'
eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale
accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnata o fatta
pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure reclutative -
Sezione allievi finanzieri - via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122
Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal
predetto reparto.
Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione puo' essere
inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche':
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma
dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta
di avvenuta consegna».
In ogni caso l'amministrazione non si assume alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella
consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra
indicati.
b) non e' accolta:
1) qualora sia avanzata dopo il termine di cui al comma 7;
2) in caso di presentazione di documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo
accertamento o da una struttura privata non accreditata con il
servizio sanitario nazionale;
(b) in mera scansione o copia entro il termine stabilito
dal Centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati che possono impugnarli producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
10. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma 4,
lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, gli aspiranti
giudicati non idonei purche' abbiano presentato la richiesta di cui
al comma 7.
11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della Sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
12. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui
all'ultimo periodo del comma 10, la sottocommissione per la visita
medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e
valutata la certificazione prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite
specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti
necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. Fatto
salvo quanto previsto all'art. 14, comma 4, il candidato risultato
assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei
casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, e'
escluso dal concorso.
13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12
Documentazione da produrre in sede
di visita medica di primo accertamento
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare in
originale:
a) un certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) un certificato attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
c) un test audiometrico in cabina silente, da cui emergano
almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e
4000 Hz;
d) se di sesso femminile, un'ecografia pelvica comprensiva di
immagini e relativo referto.
La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni al giorno di convocazione, deve essere rilasciata
da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In
tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;
e) un certificato medico (format in allegato 4), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia
farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti
la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta
documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test
tossicologici e' causa di non idoneita';
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere
a) e b);
b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e' sottoposta al test di gravidanza presso
il Centro di reclutamento.
Qualora, all'atto delle visite mediche, le concorrenti risultino
positive al test di gravidanza, sono ammesse con provvedimento del
comandante del Centro di reclutamento d'ufficio, anche in deroga per
una sola volta ai limiti di eta', a svolgere gli accertamenti di
idoneita' psico-fisica e attitudinale nell'ambito del primo concorso
utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di
parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data
compatibile con i tempi necessari per la definizione della
graduatoria dell'originaria procedura reclutativa.
4. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b), ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), potra' concedere il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite
mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene
immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in
argomento, e' escluso dalla procedura.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 13
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale secondo il calendario e le modalita' comunicati dal
Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d),
secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito
internet www.gdf.gov.it.
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:
a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche
informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera d).
6. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dalla procedura
di selezione.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 14
Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove selettive
1. Il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede concorsuale
per inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione
del contagio da «COVID-19» o che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto la presente procedura reclutativa,
non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale previsti, rispettivamente, dagli articoli
11 e 13 e' escluso dalla procedura. Compatibilmente con i tempi
tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti
delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c) e
d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per
documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di
svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo
di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e
nell'ora stabiliti e' escluso dalla procedura.
3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
4. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica e
fermo restando quanto previsto al comma 1, i candidati
impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento
del «COVID-19», a uno o piu' accertamenti di cui al comma 1 sono
rinviati su istanza dell'interessato a sostenerli nell'ambito della
prima analoga procedura reclutativa successiva alla cessazione di
tali misure.
L'istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere
inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it e corredata da scansione
fronte-retro del documento di riconoscimento.
Le eventuali risultanze degli accertamenti gia' sostenuti
nell'ambito del presente concorso saranno valutate secondo le
disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono
rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria
finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso
cui sono stati rinviati.
Art. 15
Graduatoria finale di merito
1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
predispone la graduatoria finale di merito secondo il punteggio
riportato da ciascun candidato.
2. Sono iscritti nell'anzidetta graduatoria i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali.
3. Il punteggio di merito e' determinato dal voto e dal titolo di
studio conseguito di cui alla tabella in allegato 2.
4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli
orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di
marina, al valor aeronautico o al valor civile.
5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi
se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i
medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano
stati prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2.
7. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza viene approvata la graduatoria finale di merito e sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine della
stessa, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
8. Le candidate risultate positive al test di gravidanza e
ammesse d'ufficio a sostenere, anche in deroga, per una sola volta,
ai limiti di eta', uno o piu' accertamenti psico-fisici e
attitudinali, nell'ambito della prima procedura reclutativa
successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento,
qualora idonee, saranno:
a) inserite secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito
nella graduatoria finale di merito della presente procedura di
selezione e avviate alla frequenza del primo corso utile in aggiunta
ai vincitori della procedura selettiva cui sono state rinviate;
b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai
soli fini giuridici, dei vincitori della presente procedura di
selezione.
La relativa posizione di graduatoria sara' determinata secondo
quanto previsto all'art. 14-bis del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni. Gli effetti
economici della nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la
stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di
formazione effettivamente frequentato.
9. La graduatoria e' resa nota con avviso pubblicato sul portale
attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it***RAQUO***, sulla rete
intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il
Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma
(numero verde 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
Art. 16
Ammissione al corso di formazione
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere
di cui all'art. 1, comma 4, i concorrenti dichiarati vincitori sono
ammessi a un corso di formazione in qualita' di allievi finanzieri
previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale
sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da parte
del dirigente il Servizio sanitario del Reparto di itruzione,
avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonche' delle
strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al
fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
2. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri
concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del
corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati
vincitori. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a
seguito di rinunce o decadenze, le relative graduatorie cessano di
avere validita'.
3. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al corso
di formazione, gia' in servizio nelle Forze armate o di polizia,
dovranno consegnare all'Istituto di istruzione presso il quale sono
stati convocati per la frequenza dell'attivita' addestrativa, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del
corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di
provenienza, se sottufficiali/graduati o personale di qualifiche
corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi
della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.
4. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori
puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi
corsi nei termini previsti dall'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e successive modificazioni e
integrazioni.
5. Il Comando generale della Guardia di finanza puo' avviare i
candidati di cui al comma 4, nei limiti dei posti in programmazione,
al successivo corso di formazione.
6. L'ammissione dei candidati al corso di formazione di cui al
comma 5 e' subordinata al superamento della visita medica di
incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell'atto di
arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario del Reparto
di istruzione. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si
avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di
reclutamento della Guardia di finanza, reiterando, al fine di
verificare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica degli
aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 11.
7. I concorrenti, convocati dal Centro di reclutamento della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 6, devono presentare i certificati e il test (se di sesso
femminile) previsti all'art. 12, secondo le modalita' all'uopo
stabilite.
8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al generale ispettore per gli Istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
9. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
10. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei mesi dalla data di
arruolamento, se giudicati idonei da apposita Commissione
esaminatrice, sono promossi finanzieri con determinazione del
Comandante generale della Guardia di Finanza o dell'autorita' da esso
delegata.
Art. 17
Mancata presentazione al corso di formazione
e differimento del candidato
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la
frequenza del corso, e' considerato rinunciatario qualora non si
presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore e debitamente documentati, comunicati dal candidato entro il
terzo giorno solare successivo alla data di convocazione al
comandante della Legione allievi della Guardia di finanza, tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo ba0220000p@pec.gdf.it,
sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato
comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra
data.
I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati
per motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni sono comunicate al candidato dalla Legione allievi
della Guardia di finanza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta
giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla
frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa
impeditiva.
Art. 18
Spese di partecipazione alla procedura
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori della procedura spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
Reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione,
secondo le disposizioni vigenti.
Art. 19
Trattamento economico degli allievi finanzieri
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
Art. 20
Assegnazione al termine del corso
1. Al termine del corso di formazione di cui all'art. 16, i
finanzieri sono destinati ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del Corpo.
Art. 21
Sito internet e app mobile «GdF Concorsi»,
informazioni utili e modalita' di notifica
1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono
essere reperiti sul portale attivo all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'APP Mobile «GdF Concorsi»,
disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App
Store oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR
code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando,
tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) utilizzato da
ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3 del
presente bando di concorso.
Art. 22
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le
informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti
nell'ambito della procedura di cui alla presente determinazione o,
comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali e' il Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51,
che puo' essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di
posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it;
Il «punto di contatto» del titolare e' il Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle
Fiamme Gialle, n. 18/22 - e-mail: rm0300001@gdf.it; posta elettronica
certificata: rm0300000p@pec.gdf.it;
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il
Corpo della guardia di finanza puo' essere contattato al numero
06/442236053 o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it;
c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso
degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
d) il trattamento dei dati personali:
(1) e' finalizzato:
(a) all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano
base giuridica nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e
successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, nell'art.
6, comma 2, del medesimo decreto;
(b) alla tutela degli interessi dell'amministrazione presso
le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
(2) e' limitato a quanto «necessario per l'esecuzione di un
compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e), del
RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali»
di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento
degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo
2, lettera b), del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi
e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le
procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere
del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera' anche
i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del
RGPD;
(3) avverra' a cura dei soggetti appositamente autorizzati e
istruiti, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con
l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti
necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati
personali sono raccolti e successivamente trattati e, comunque, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del RGPD e
dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Cio',
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso;
(4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e
delle liberta' degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche
e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di
liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della finalita',
di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della
conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole in
materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
(5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei
casi in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da
norme di legge o regolamento e comunicati alle Amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e
alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato,
nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti
competenti in materia previdenziale;
(6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a un
paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle
disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del
RGPD;
e) la conservazione dei dati personali avverra' nel rispetto
della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle
pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e,
comunque, sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le
quali i dati sono trattati;
f) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita' di interessato
al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
L'esercizio dei predetti diritti potra' avvenire presentando
istanza, anche telematica, al «punto di contatto» del titolare
(Centro di reclutamento della Guardia di finanza);
b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
Roma, 17 febbraio 2021
Il Comandante generale: Zafarana
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