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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 22 sottotenenti
in servizio permanente effettivo del «ruolo speciale» del Corpo
della Guardia di finanza per l'anno 2013.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.40 del 21/5/2013
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:13E02108
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/6/2013

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL COMANDANTE GENERALE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1967, n. 429, e successive modificazioni, recante "Documenti
caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali, e dei militari di
truppa della Guardia di finanza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto
Adige", ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, e successive modificazioni, recante "Norme di attuazione
dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia
di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei
cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti
giudiziari";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi";
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza";
Visto l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante "Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo";
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica";
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art.
4, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di Polizia";
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
"Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)";
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e
gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
"Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione";
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria";
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile";
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dell'ordinamento
militare";
Vista la legge 2 agosto 2011, n. 130, concernente "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 12 luglio 2011, n. 107,
recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973
(2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Misure urgenti antipirateria";
Ritenuto di dover riservare tre dei posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettere b) e c), ai candidati in possesso dell'attestato di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;

Determina:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 22 sottotenenti in servizio permanente effettivo del
"ruolo speciale" della Guardia di finanza per l'anno 2013. Dei posti
disponibili:
a) 9 (nove) sono destinati agli ufficiali in ferma prefissata
che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito
nel Corpo della guardia di finanza;
b) 7 (sette) posti sono destinati agli ispettori del Corpo che
siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti da
universita' statali, e che, alla data di indizione del presente
bando, rivestano il grado di maresciallo aiutante;
c) 5 (cinque) posti sono destinati agli altri ispettori del
Corpo che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti
da universita' statali, e che, al 1° gennaio 2013, abbiano almeno
sette anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, se reclutati ai
sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, ovvero tre anni di anzianita' nel ruolo di
provenienza, se reclutati ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b),
del medesimo decreto legislativo;
d) 1 (uno) e' destinato ai militari del Corpo in servizio
permanente che siano in possesso di un diploma di laurea ovvero di
una laurea specialistica, o titolo equipollente, tra quelli previsti
dalla tabella "A" allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001.
2. Due dei sette posti di cui al comma 1, lettera b), e uno dei
cinque posti di cui al comma 1, lettera c), sono riservati,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti
dall'art. 2, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, riferito al titolo di studio richiesto per la
partecipazione al concorso o superiore.
3. Puo' essere presentata istanza di partecipazione per una sola
delle categorie di posti di cui al comma 1.
4. Al concorso non puo' partecipare il personale del ruolo
ispettori che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione, sia in possesso di specializzazioni
o abilitazioni del servizio aereo o del servizio navale.
5. I militari del Corpo in servizio che, nel periodo di
effettuazione delle prove concorsuali di cui agli articoli 11, 12, 18
e 19, risultino impiegati in missione internazionale all'estero sono
rinviati d'ufficio al primo concorso utile successivo a quello di
rientro in sede, sempreche' in possesso dei requisiti di cui all'art.
2.
Gli stessi, in caso di superamento del predetto concorso con un
punteggio finale di merito superiore a quello riportato dall'ultimo
candidato dichiarato vincitore della presente procedura relativamente
alla categoria di posti per cui hanno partecipato, sono avviati al
relativo corso di formazione, in esito al quale si applicano le
disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 24.
6. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.
7. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare eventuale, per i soli candidati ai
posti di cui al comma 1, lettere b), c) e d);
b) una prova scritta;
c) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, per i soli
ufficiali in ferma prefissata in congedo;
d) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiale in
servizio permanente effettivo. A tale accertamento non sono
sottoposti gli aspiranti in servizio nel Corpo quali ufficiali in
ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale;
e) una prova orale;
f) una prova facoltativa di una lingua straniera;
g) una prova facoltativa di informatica;
h) la valutazione dei titoli;
i) la visita medica di controllo, per i soli candidati ai posti
di cui al comma 1, lettera a), che non siano in servizio.
8. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle
graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorita' di
Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili.

                               Art. 2 


Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso


1. Possono partecipare al concorso:
a) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), gli
ufficiali in ferma prefissata che:
1) alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano
prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza
per almeno diciotto mesi, compreso il periodo di formazione;
2) alla data del 1° gennaio 2013, non abbiano superato il
trentaquattresimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data
successiva al 1° gennaio 1979 (compreso);
3) siano in possesso di un diploma di laurea, ovvero di
laurea specialistica o titolo equipollente (con esclusione, quindi,
delle lauree c.d. "triennali" o "di I livello"), tra quelli previsti
dalla tabella A allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001;
4) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
5) se in congedo ovvero se cancellati dal ruolo:
- abbiano mantenuto il possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato
d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza;
- non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
- non siano stati dimessi, per motivi disciplinari da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle
Forze di polizia dello Stato.
I requisiti di cui ai punti 4) e 5) devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso e devono essere mantenuti
fino alla data di inizio del corso di formazione;
b) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), gli
ispettori del Corpo in servizio permanente, in posizione di servizio
effettivo, che, alla data di indizione del presente bando, rivestano
il grado di maresciallo aiutante o che, alla data del 1° gennaio
2013, abbiano almeno sette anni di anzianita' nel ruolo di
provenienza, se reclutati ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero tre anni di
anzianita' nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi dell'art.
35, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, e che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2013, compiuto il 34°
anno di eta' e non superato il 42°, cioe' siano nati nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 1971 ed il 1° gennaio 1979, estremi
inclusi;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti
da universita' statali;
3) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o,
se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque
anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
4) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle
Forze di polizia dello Stato;
5) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
6) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale
non inferiore a "superiore alla media" o equivalente.
I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e quelli di cui ai punti 3), 5) e 6)
devono essere mantenuti fino alla data dell'inizio del corso di
formazione;
c) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), i
militari del Corpo in servizio permanente, in posizione di servizio
effettivo, che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2013, compiuto il 34°
anno di eta' e non superato il 42°, cioe' siano nati nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 1971 ed il 1° gennaio 1979, estremi
inclusi;
2) siano in possesso di un diploma di laurea, ovvero di
laurea specialistica o titolo equipollente (con esclusione, quindi,
delle lauree c.d. "triennali" o "di I livello"), tra quelli previsti
dalla tabella A allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001;
3) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o,
se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque
anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
4) non siano stati dimessi per motivi disciplinari da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle
Forze di polizia dello Stato;
5) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
6) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale
non inferiore a "superiore alla media" o equivalente.
I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e quelli di cui ai punti 3), 5) e 6)
devono essere mantenuti fino alla data di inizio del corso di
formazione.
2. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a),
punto 1), e' espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di
carattere, intellettuali, culturali e professionali, dimostrati
durante il servizio prestato. Le autorita' competenti ad esprimersi
sono:
a) per gli ufficiali in ferma prefissata in servizio alla data
di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione:
1) il Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
2) il Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
3) il Sottocapo di Stato Maggiore e i Capi Reparto del
Comando Generale relativamente al personale in forza alle rispettive
Articolazioni. Per il personale in forza alle Articolazioni del
Comando Generale direttamente dipendenti dalle Autorita' di Vertice,
il giudizio e' espresso dai rispettivi Capi Ufficio;
4) il Comandante del Quartier Generale, il Comandante del
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di
Istruzione, il Comandante del Reparto Tecnico Logistico
Amministrativo dei Reparti Speciali, il Comandante del Reparto
Tecnico Logistico Amministrativo Navale e il Comandante del Reparto
Tecnico Logistico Amministrativo Aereo, relativamente al personale
dipendente;
b) per gli ufficiali in ferma prefissata in congedo alla data
di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, il
Comandante Regionale territorialmente competente in relazione al
luogo di residenza.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area "concorsi Online", seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4^ Serie Speciale.
2. Al termine della procedura di compilazione:
a) i militari del Corpo in servizio devono stampare l'istanza,
firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea, entro il termine
di cui al comma 1, al reparto dal quale direttamente dipendono per
l'impiego (per i militari in forza al Comando Generale, le domande
devono essere presentate al Quartier Generale);
b) gli ufficiali in ferma prefissata in congedo devono stampare
l'istanza, firmarla per esteso e consegnarla a mano, oppure inviarla
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18,
00122 Roma/Lido di Ostia, entro il medesimo termine di cui al comma
1.
3. Non sono considerate valide le domande di partecipazione,
compilate con la procedura informatica, ma non presentate o inviate
secondo le modalita' di cui al comma 2.
4. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di
indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di
partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti
del Corpo nonche' sul sito http://www.gdf.gov.it/, e consegnata o
spedita secondo le modalita' di cui al comma 2.
5. Le domande di partecipazione al concorso redatte dai candidati
di cui al comma 2, lettera b), si considerano prodotte in tempo utile
se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro
il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante. La domanda spedita non a mezzo di
raccomandata e' accettata soltanto se pervenuta al Centro di
Reclutamento entro il medesimo termine.
6. Le domande di partecipazione di cui al comma 5 sono archiviate
se:
a) spedite oltre il termine di cui al comma 1;
b) pur inoltrate nel suddetto termine, non pervengano entro
quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente bando.
7. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione della domanda, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
8. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di
cui ai commi 1 e 4 possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile apportare modificazioni o
integrazioni.
9. Le domande di partecipazione al concorso sottoscritte e
prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4, sono restituite
agli interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero
integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il
termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza.
10. Alle incombenze di cui al comma 9 provvedono:
a) i reparti di cui all'art. 5, comma 2, per i militari del
Corpo in servizio;
b) il Centro di Reclutamento, per tutti gli altri candidati.
11. Le domande non sottoscritte e quelle non regolarizzate entro
il termine di cui al comma 9 sono archiviate.
12. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 6 e 11 sono
adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento e sono notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti dell'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
13. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
14. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.

                               Art. 4 


Elementi da indicare nella domanda


1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) grado, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo
di nascita;
b) il reparto cui e' in forza, ovvero, se ufficiale in ferma
prefissata in congedo, l'ultimo Reparto dove ha prestato servizio
nonche' la residenza, l'indirizzo proprio completo del numero di
codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito
telefonico e di un indirizzo di posta elettronica;
c) la categoria di posti per la quale concorre;
d) il titolo di studio di cui e' in possesso;
e) di non essere stato dimesso per motivi disciplinari da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle
Forze di polizia dello Stato;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato, ovvero
non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' di essere
o di essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) il numero degli eventuali figli a carico;
h) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali stabiliti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli
- ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge
- devono essere allegate alla domanda di partecipazione;
i) di essere a conoscenza che, al termine del corso di
formazione, puo' essere destinato a qualsiasi sede di servizio,
determinata sulla base delle esigenze dell'Amministrazione;
l) se ufficiale in ferma prefissata:
1) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia, qualora in congedo;
2) di acconsentire, qualora vincitore del concorso, ad essere
richiamato in servizio:
- per l'intera durata del corso di formazione, se in
congedo ovvero se cancellato dal relativo ruolo alla data di inizio
dello stesso;
- fino alla conclusione del corso di formazione, laddove la
ferma prefissata si concluda prima del termine dello stesso;
m) se militare del Corpo in servizio permanente:
1) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento,
ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver
successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che siano
trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita';
2) di non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo
quinquennio;
3) di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale
non inferiore a "superiore alla media" o equivalente;
4) di non essere in possesso, se appartenente al ruolo
ispettori, di specializzazione o abilitazione del servizio aereo o
del servizio navale;
n) di essere/non essere impiegato in una missione
internazionale all'estero.
2. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere
a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 11, 12, 14 e 22 concernenti, tra l'altro,
il calendario di svolgimento della prova preliminare (eventualmente
prevista) e della prova scritta, le modalita' di notifica dei
relativi esiti e di convocazione per le prove successive, nonche' la
valutazione dei titoli.
3. Il candidato, infine, nella domanda puo' richiedere di essere
sottoposto alle seguenti prove facoltative:
a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra le
seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
4. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui
all'art. 1, comma 2, devono compilare la domanda di partecipazione,
precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il livello
del titolo in base al quale concorrono per tali posti e indicando la
lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le
previste prove scritta e orale.
5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio,
eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
6. Eventuali trasferimenti della sede di servizio, ovvero, per
gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, eventuali variazioni di
residenza, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del
concorso devono essere segnalati dal concorrente direttamente al
Centro di Reclutamento.

                               Art. 5 


Istruttoria della domanda


1. Il reparto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riceve la
domanda di partecipazione al concorso vi appone, immediatamente, la
data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo.
2. Le domande ricevute sono inviate, entro il giorno successivo a
quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione
delle stesse:
a) per gli ufficiali, al reparto detentore del primo esemplare
del libretto personale dell'interessato;
b) per i militari appartenenti ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, al:
1) Comando Regionale, relativamente al personale in forza ai
reparti dipendenti nonche' al Comando Interregionale alla sede;
2) Quartier Generale, relativamente al personale in forza al
Comando Generale e al Centro Logistico;
3) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di
Istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per
gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
4) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti
Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti
Speciali ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
5) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale o Reparto
Tecnico Logistico Amministrativo Aereo, secondo il comparto di
appartenenza, relativamente al personale in forza al Comando
Aeronavale Centrale ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti.
Le domande prodotte dal personale in forza ai reparti dipendenti
dai Comandi equiparati ai Regionali sono inviate ai reparti di cui ai
punti 3), 4) e 5), per il tramite dei predetti Comandi.
3. I reparti di cui al comma 2 devono, altresi', comunicare
tempestivamente al Centro di Reclutamento:
a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di
uno dei prescritti requisiti previsti all'art. 2 da parte dei
partecipanti al concorso;
b) i nominativi degli ufficiali in ferma prefissata che,
concorso durante, siano collocati in congedo o cancellati dal
relativo ruolo;
c) i nominativi dei militari del Corpo che, concorso durante,
siano inviati in missione internazionale all'estero ovvero vi
facciano rientro.

                               Art. 6 


Documentazione


1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il
Centro di Reclutamento provvede a richiedere ai competenti reparti
del Corpo la seguente documentazione relativa ai candidati risultati
idonei alla prova scritta:
a) per gli ufficiali in ferma prefissata in servizio alla data
di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione,
libretto personale e stato di servizio, aggiornati alla predetta
data;
b) per gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti,
appuntati e finanzieri, originale o copia autentica - sezione
matricola Re.T.L.A. - del foglio matricolare, aggiornato alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, e della cartella personale della documentazione
caratteristica;
c) per tutti i militari in servizio:
1) uno dei prescritti documenti caratteristici avente come
data finale quella di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione;
2) una dichiarazione di completezza dei documenti matricolari
che gli interessati rilasciano dopo aver preso visione degli stessi.
Per i militari nei cui confronti sia terminato l'iter di
sostituzione della documentazione cartacea con il "Documento Unico
Matricolare" (D.U.M.), la competente sottocommissione rilevera' i
dati direttamente da tale documento.
2. Inoltre, il Centro di Reclutamento provvede a richiedere la
seguente documentazione relativa agli ufficiali in ferma prefissata
idonei alla prova scritta:
a) il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2, comma 2;
b) per i soli aspiranti in congedo ovvero cancellati dal
relativo ruolo:
1) libretto personale e stato di servizio, aggiornati alla
data di conclusione della ferma prefissata, corredati dalla
dichiarazione di completezza di cui al comma 1, lettera c), punto 2).
Per gli ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo o
cancellati dal relativo ruolo dopo la data di scadenza di
presentazione delle domande di partecipazione, si provvede ai sensi
del comma 1, lettera a);
2) dichiarazione del casellario giudiziale.

                               Art. 7 


Commissione giudicatrice


1. La commissione giudicatrice del concorso, da nominare con
successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di
finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle
quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria finale di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare degli
ufficiali in ferma prefissata, costituita da un ufficiale della
Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione degli
ufficiali in ferma prefissata, giudicati non idonei alla visita
medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di
finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a
quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di
grado, comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da
quattro ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di controllo degli
ufficiali in ferma prefissata, composta da un ufficiale della Guardia
di finanza e da un ufficiale medico, membri.
2. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di
lingua straniera e di informatica e' quella indicata al comma 1,
lettera a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza,
rispettivamente:
a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
b) in forza al Servizio Informatica del Comando Generale.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, di grado non inferiore a capitano.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente
sottocommissione e' integrata dall'ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a).
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), puo' avvalersi,
altresi', ai fini dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale,
dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Prima dello svolgimento delle selezioni, le sottocommissioni
interessate fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle stesse.
8. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza individuato dal Centro
di Reclutamento.

                               Art. 8 


Adempimenti delle sottocommissioni


1. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b),
c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.

                               Art. 9 


Esclusione dal concorso


1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti previsti all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti dell'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 10 


Documento di identificazione


1. Ad ogni prova concorsuale, i candidati devono esibire la carta
di identita' in corso di validita' oppure un documento di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche'
munito di fotografia recente.

                               Art. 11 


Prova preliminare


1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso, a eccezione di quelli concorrenti per i posti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a un'eventuale prova
preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana.
2. La prova preliminare si svolgera' nei giorni 4 al 5 luglio
2013, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via
delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia.
3. Il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta
prova saranno resi noti, a partire dal 20 giugno 2013 mediante avviso
pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del
Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della
Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde:
800669666).
4. Con il medesimo avviso, saranno eventualmente comunicati:
a) il mancato svolgimento della prova, qualora in base al
numero dei candidati l'amministrazione riterra' di non effettuarla;
b) variazioni del periodo e della sede di svolgimento della
stessa.
5. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
7. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso
per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, di sostenere le
previste prove scritta e orale in lingua tedesca, possono richiedere,
sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della
lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione
della prova preliminare.
8. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
9. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti
devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione.
10. La banca dati da cui sono tratti i questionari da
somministrare ai candidati sara' pubblicata sul sito internet
http://www.gdf.gov.it/ e sulla rete intranet del Corpo.
11. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), che
prima dell'inizio dei lavori fissa i criteri cui attenersi per la
predisposizione e la correzione degli stessi.
12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all'art. 12, i candidati classificatisi,
nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta
prova, nelle prime:
a) 105 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b);
b) 75 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c);
c) 15 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera d).
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultima posizione
utile delle rispettive graduatorie.
I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso.
13. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire
dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a
quello di svolgimento dell'ultima tornata della prova preliminare,
mediante avviso disponibile sul sito internet http://www.gdf.gov.it/,
sulla
rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni
con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55,
Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti dell'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui
all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199.

                               Art. 12 


Prova scritta


1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui
all'art. 11, se effettuata, nonche' i candidati per i posti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione,
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta che avra'
luogo il giorno 4 settembre 2013, alle ore 09,00, presso il Centro di
Reclutamento.
Tale prova ha la durata di sei ore e consiste nello svolgimento
di un tema, unico per tutti gli aspiranti, su argomenti ricompresi
nelle materie oggetto della prova orale.
2. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento
della prova saranno rese note con uno degli avvisi di cui all'art.
11, comma 3 e 13.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.

                               Art. 13 


Prescrizioni da osservare per la prova scritta


1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati:
a) codici e testi di legge, se autorizzati dalla suddetta
sottocommissione;
b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi
e contrari.
Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati.

                               Art. 14 


Revisione della prova scritta


1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni tema un punto di
merito da zero a trenta.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal 20
settembre 2013, con avviso disponibile sul sito internet
www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale
XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo il
calendario e le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui al
comma 5:
a) per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui all'art. 15, se ufficiali in ferma prefissata in
congedo;
b) per l'effettuazione della prova orale di cui all'art. 19, se
ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale in
servizio nel Corpo;
c) per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale di cui all'art. 18, in tutti gli altri casi sopra non
disciplinati.
Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 15 


Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


1. Sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,
esclusivamente, gli ufficiali in ferma prefissata in congedo alla
data del 14 settembre 2013.
2. L'accertamento dell'idoneita' di cui al comma 1 e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma
1, lettera b), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli
esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento, via delle
Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all'art.
16, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita medica
di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione di cui al comma 2, lettera a), al momento della
comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate
successivamente sono ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del 15°
giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita
medica preliminare.
5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica preliminare.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
8. I candidati che conseguono l'idoneita' agli accertamenti
psico-fisici sono convocati per sostenere:
a) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, qualora
ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo;
b) la prova orale, qualora ufficiali in ferma prefissata
ausiliari del ruolo speciale.
9. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
10. I candidati che, nel corso del corrente anno, sono gia' stati
sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo
della Guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente ai seguenti
accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui all'art. 16, comma 15.
In tali casi, per l'attribuzione del profilo sanitario e del
giudizio definitivo, sono presi in considerazione gli ulteriori
accertamenti svolti nel corso dell'ultima visita medica effettuata.

                               Art. 16 


Requisiti psico-fisici


1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici:
a) hanno il compito di verificare che i candidati rientrino nei
profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n.
416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni e
integrazioni;
b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento, per
sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica, ai sensi
dell'art. 14, comma 6, lettera a), devono presentare la seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale;
c) certificato (fac-simile in allegato 2), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante:
1) lo stato di buona salute;
2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche;
3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno
allergiche;
4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti.
3. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 2, lettera c), comportano
l'esclusione dal concorso.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2,
comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le
modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento.
5. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati, all'atto della visita medica preliminare, devono,
comunque, avere:
a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne;
c) acutezza visiva:
1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non
superiore a 4 diottrie per la miopia, 4 diottrie per l'ipermetropia,
2 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno ed asse, 4 diottrie
per l'astigmatismo ipermetropico composto con lente cilindrica non
superiore a 1,5 diottrie, 3 diottrie per l'astigmatismo misto
(calcolato come somma del valore assoluto delle due correzioni), 3
diottrie per l'anisometropia sferica e astigmatica purche' siano
presenti la fusione e la visione binoculare;
2) campo visivo e motilita' oculare normale;
d) visione binoculare;
e) senso cromatico normale alle matassine colorate.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive "a tempiali".
8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti
parametri:
a) monolaterale: 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. 20%.
11. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) dell'urina ed ematochimici;
b) elettrocardiografico e visita cardiologica;
c) test psico-clinici.
15. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso.
16. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e 12 sono immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
17. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
18. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di
visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque
giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di
detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento.
19. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo
stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 10
ottobre 2013.

                               Art. 17 


Licenza straordinaria per esami per i militari del Corpo


1. I concorrenti idonei alla prova scritta possono fruire della
licenza straordinaria per esami militari, fino ad un massimo di
giorni 30, fermo restando il tetto massimo di 45 giorni annui di
licenza straordinaria prevista dalla normativa in vigore. Per i
militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione
della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi
massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e'
disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le
disposizioni vigenti.
2. Qualora il concorrente, convocato per le successive fasi
concorsuali previste, non si presenti per cause dipendenti dalla
propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione
a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e' stata gia'
fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

                               Art. 18 


Accertamento dell'idoneita' attitudinale


1. I candidati risultati idonei alla prova scritta e
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, laddove sostenuto, sono
tenuti a presentarsi, per essere sottoposti all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale quale ufficiale in servizio permanente
del "ruolo speciale", secondo il calendario e presso la sede
comunicati con l'avviso di cui all'art. 14, comma 6, ovvero secondo
le modalita' notificate al termine dell'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica.
Non sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale
gli aspiranti in servizio nel Corpo quali ufficiali in ferma
prefissata ausiliari del ruolo speciale.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d),
secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante Generale della Guardia di finanza e tende a verificare il
possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare la capacita' di
ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
I candidati idonei all'accertamento attitudinale sono ammessi a
sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi dal
concorso.
5. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
6. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso, secondo le modalita' indicate all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 19 


Prova orale


1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera a), ha una durata massima di 45 minuti
per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie di cui
all'allegato 3.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
3. La sottocommissione attribuisce ad ogni concorrente un punto
di merito da zero a trenta.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei
medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i concorrenti che riportano la
votazione minima di diciotto.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto sono
dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato nella prova orale ed, eventualmente, nelle
prove facoltative di cui all'art. 20. Tale elenco, sottoscritto dal
presidente e da un membro della sottocommissione, e' affisso nel
medesimo giorno nell'albo della sede di esame. L'esito della prova
orale e', comunque, notificato ad ogni candidato.
8. Avverso l'esclusione dal concorso, i candidati risultati non
idonei alla prova orale possono produrre ricorso secondo le modalita'
di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 20 


Prova facoltativa di lingua straniera e di informatica


1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di
cui all'art. 19, e' sottoposto alle prove facoltative di una lingua
straniera e di informatica con le modalita' indicate in allegato 4.
2. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo puo'
richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese,
francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo' essere
assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della
lingua tedesca, per ottenere chiarimenti necessari sulle modalita' di
esecuzione della prova.
3. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il
candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo puo' essere
assistito, nel corso della prova facoltativa di informatica, da
personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa.
4. Il giudizio sulle citate prove e' espresso dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a
norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalita' indicate
all'art. 19, comma 4.
5. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto
compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della
graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni:
a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
c) 0,75 per i voti superiori a 26.

                               Art. 21 


Mancata presentazione e differimento del candidato


1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per essere sottoposto alle
fasi selettive di cui agli articoli 11 (se effettuata), 12, 15, 18 e
19, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. I presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma
1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per
documentate cause di forza maggiore, ovvero su richiesta del reparto
di appartenenza, esclusivamente per improvvise e improrogabili
esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione
dei candidati alla prova preliminare (se effettuata),
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale ed alla prova orale, compatibilmente con
i tempi tecnici di espletamento degli stessi e nel rispetto del
relativo calendario.
3. Le istanze, inviate presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi ufficiali, via
delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, devono essere
anticipate, via fax, al numero 06564912365 (linea esterna), oppure al
numero 830/2365 (linea interpolizie).
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento.
4. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 22 


Valutazione dei titoli


1. La valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, risultati
idonei alla prova orale di cui all'art. 19, e' effettuata dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a), secondo le
modalita' stabilite dal presente articolo.
2. A ciascun concorrente e' attribuito un punteggio complessivo
non superiore a 10 determinato sulla base dei criteri riportati negli
allegati 5, 6 e 7.
3. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande e sono valutati solo se
risultanti dalla documentazione matricolare.
4. Per i candidati ai posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), sono valutati soltanto i titoli conseguiti nel periodo di
servizio svolto in qualita' di ufficiale in ferma prefissata.
5. Eventuali titoli, non risultanti dalla documentazione
matricolare e posseduti alla data di cui al precedente comma, sono
valutati solo se la certificazione che ne comprova il possesso,
ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva, nei casi previsti dalla
legge, e' prodotta dall'interessato, improrogabilmente entro 20
giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso recante l'esito della
prova scritta di cui all'art. 14, comma 5, con le seguenti modalita':
a) consegna al reparto di appartenenza, per i militari del
Corpo in servizio.
Il reparto che riceve la predetta certificazione vi appone,
immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a
protocollo e la trasmette, entro tre giorni dalla ricezione, al
Centro di Reclutamento;
b) consegna a mano, ovvero invio a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno, al Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia,
per gli ufficiali in ferma prefissata in congedo. In caso di
spedizione a mezzo raccomandata, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
6. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alle
qualifiche conseguite in sede di documentazione caratteristica
valgono i seguenti criteri:
a) per ciascun anno solare e' valutato soltanto il documento
caratteristico che si riferisce al periodo di maggiore durata, tra
quelli oggetto di valutazione, ancorche' meno favorevole al
concorrente. Qualora vi siano piu' giudizi dello stesso tipo, il
periodo va computato sommando i giorni di uguale giudizio, dal 1°
gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui,
nell'arco del medesimo anno solare vi siano periodi valutati con le
qualifiche di eccellente, eccellente con apprezzamento ed eccellente
con apprezzamento e lode, gli stessi devono essere sommati e, qualora
essi rappresentino complessivamente il periodo di maggiore durata, e'
attribuito il punteggio previsto per la qualifica che si riferisce al
periodo piu' lungo. Se il periodo relativo all'ultimo anno solare e'
inferiore a 40 giorni, non si attribuisce alcun punteggio;
b) non sono presi in considerazione i periodi di frequenza dei
corsi di formazione nonche', per l'anno di uscita dagli stessi, i
periodi di servizio di durata inferiore a 6 mesi;
c) non sono presi in considerazione i periodi di interruzione
dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in
servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale e' prevista
una detrazione di anzianita' e i periodi di sospensione dall'impiego
a carattere disciplinare, penale o a seguito di provvedimento
dell'Autorita' Giudiziaria;
d) per i periodi coperti da "dichiarazione di mancata redazione
di documentazione caratteristica" nei confronti di militari sospesi
dall'impiego a titolo precauzionale, per i quali siano stati
successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti
di sospensione, e' preso in considerazione il giudizio finale
contenuto nel primo documento caratteristico utile, redatto per il
periodo immediatamente antecedente l'adozione dei provvedimenti di
sospensione;
e) per il periodo non coperto da documentazione caratteristica,
per i militari nei cui confronti e' stata riconosciuta la
retrodatazione ai fini giuridici della data di arruolamento, si fa
riferimento alla valutazione caratteristica conseguita nel periodo
immediatamente successivo a quello non documentato;
f) in caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio
finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione:
1) rendimento elevato con apprezzamento eccellente con
apprezzamento e lode - eccellente con apprezzamento e lode;
2) rendimento elevato con apprezzamento - eccellente con
apprezzamento;
3) rendimento elevato - eccellente;
4) rendimento pieno e sicuro - superiore alla media;
5) rendimento distinto - superiore alla media;
6) rendimento normale - nella media;
7) rendimento scarso - inferiore alla media;
8) rendimento mediocre - insufficiente.

                               Art. 23 


Graduatorie finali di merito


1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna delle
categorie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d).
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali
di cui all'art. 1, comma 7, ad esclusione delle lettere f), g) e h).
3. Le graduatorie sono formate sommando il punteggio complessivo
conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti alla prova
scritta ed orale, incrementati, eventualmente, delle maggiorazioni
conseguite nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica.
4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191.
5. Le graduatorie finali di merito sono approvate con
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e
rese note con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it,
sulla
rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni
con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55,
Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.

                               Art. 24 


Vincitori del concorso


1. Sono dichiarati vincitori i candidati che, secondo l'ordine
delle graduatorie di cui all'art. 23, siano compresi nel limite dei
posti messi a concorso per ciascuna delle categorie di cui all'art.
1, comma 1, tenuto conto della riserva di posti di cui all'art. 1,
comma 2.
2. I candidati ai posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
che non siano in servizio, sono nominati vincitori sempreche'
conseguano l'idoneita' alla visita medica di controllo alla quale
sono sottoposti prima dell'inizio del corso di formazione di cui
all'art. 25.
3. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 2, non beneficiano di tale riserva laddove risultino privi
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
4. Qualora i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, non
possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi
sono conferiti agli altri candidati iscritti nella relativa
graduatoria finale di merito, nell'ordine della stessa.
5. Qualora taluno dei posti di cui all'art. 1, comma 1, non possa
essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono
compensati tra le altre categorie di cui al medesimo comma.
6. Entro 30 giorni dall'inizio del corso di formazione di cui
all'art. 25, l'Amministrazione puo' dichiarare vincitore del concorso
altro candidato idoneo nell'ordine delle rispettive graduatorie, per
ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i candidati
precedentemente dichiarati vincitori in base alle disposizioni
vigenti.
7. I militari dichiarati vincitori, che alla data di inizio del
corso di formazione risultano impiegati in missioni internazionali
all'estero, sono ammessi alla frequenza del primo corso utile
successivo alla data di rientro in sede.
Agli stessi, in caso di superamento del predetto corso, e'
conferita, ai soli fini giuridici, l'anzianita' assoluta dei
vincitori del presente concorso nonche' l'anzianita' relativa
determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella graduatoria di
fine corso.

                               Art. 25 


Corso di formazione e nomina a sottotenente del ruolo speciale


1. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un
corso di formazione di durata non inferiore ad un anno, in esito al
quale sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del
"ruolo speciale" della Guardia di finanza e iscritti in ruolo,
secondo l'ordine della graduatoria redatta al termine del corso
stesso, con decorrenza successiva alla conclusione dell'attivita'
addestrativa.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata, che non siano in servizio
nel Corpo alla data di inizio del corso di formazione, sono
preliminarmente sottoposti a una visita medica di controllo, a cura
della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e).
La sottocommissione, prima dell'inizio dei lavori, fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli
accertamenti.
3. I candidati non idonei alla visita medica di controllo sono
esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
4. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenti per l'inizio della frequenza del corso o per la visita
medica di controllo prevista al comma 2, e' considerato rinunciatario
e quindi escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione
al corso o alla visita medica di controllo, dovuti a cause di forza
maggiore, comunicati, dal reparto di appartenenza degli aspiranti in
servizio o dal candidato stesso se ufficiale in ferma prefissata in
congedo, via fax, entro 24 ore, al numero 861/3215 (linea
interpolizie) ovvero ai numeri 035/4043303 o 035/4043215 (linea
esterna), sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del
Comandante dell'Accademia, che puo' differire la presentazione del
candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro
il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati
sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal
corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte sono
comunicate agli interessati tramite il reparto di appartenenza, se
militari in servizio, ovvero tramite il competente Comando
Provinciale, se ufficiali in ferma prefissata in congedo.
5. I candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione
devono sottoscrivere, prima dell'inizio dello stesso, una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di sette anni. Tale periodo, per gli ufficiali in ferma
prefissata, assorbe quello eventualmente ancora da espletare.
6. I vincitori del concorso provenienti dagli ufficiali in ferma
prefissata:
a) se in congedo alla data di inizio del corso di formazione,
sono richiamati in servizio e frequentano il corso con il grado
rivestito all'atto del collocamento in congedo;
b) se alla predetta data risultano cancellati dal relativo
ruolo, sono reiscritti nel medesimo, richiamati in servizio e
frequentano il corso di formazione con il grado rivestito all'atto
della cancellazione dal ruolo;
c) se concludono tale ferma durante il corso di formazione,
mantengono il grado rivestito fino alla conclusione dello stesso,
intendendosi richiamati in servizio dalla data di congedo.
7. I frequentatori del corso di formazione che, per qualsiasi
motivo, non conseguono la nomina a sottotenente del ruolo speciale:
a) se militari in servizio permanente, sono riassegnati al
reparto di appartenenza e riassumono la precedente posizione di
stato, salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti
provvedimenti;
b) se ufficiali in ferma prefissata:
1) sono riassegnati al reparto di appartenenza e riassumono
la precedente posizione di stato, qualora non abbiano ancora concluso
tale ferma. Il periodo di corso effettuato e' in tal caso computato
ai fini della stessa;
2) collocati in congedo, negli altri casi.

                               Art. 26 


Trattamento economico


1. I concorrenti in servizio nel Corpo della guardia di finanza,
per la partecipazione alle prove d'esame, sono considerati comandati
in missione.
2. I vincitori ammessi alla frequenza del corso hanno l'obbligo
di accasermamento e, se in servizio nel Corpo alla data di inizio del
corso di formazione, hanno diritto alla corresponsione
dell'indennita' di trasferta ridotta per tutta la durata dello
stesso.
I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai fini
della durata della missione.

                               Art. 27 


Sito internet ed informazioni utili


1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it,
nella
sezione relativa ai concorsi.

                               Art. 28 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati
automatizzata, anche in epoca successiva, per le finalita' inerenti
alla gestione del rapporto di lavoro.
I dati personali, raccolti in sede concorsuale, potranno essere
utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione, anche per la
corretta gestione del rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
Guardia di finanza.
Roma, 13 maggio 2013

Gen. C.A. Saverio Capolupo

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