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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Selezione pubblica per il conseguimento delle qualifiche
professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore
restauratore di beni culturali.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.75 del 29/9/2009 |
Ente: | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 9E006180 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 31/12/2009 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n.233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296», cosi' come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009 n. 91;
Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294 recante
«Regolamento concernente individuazione dei requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e
manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici», come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre
2001, n. 420;
Visti gli articoli 197-205, nonche' 253, commi 29 e 30, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» - e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l'art.182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con
cui e' stato approvato il «Codice dei beni culturali e del
paesaggio», e successive modificazioni, che disciplina in via
transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis,
l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali e di
collaboratore restauratore di beni culturali;
Visto l'art. 29, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis del Codice predetto;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2009, n. 53 contenente il
«Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento
della prova di idoneita' utile all'acquisizione della qualifica di
restauratore di beni culturali nonche' della qualifica di -
collaboratore restauratore di beni culturali -, in attuazione
dell'art. 182, comma 1-quinquies del Codice»;
Visti il decreto ministeriale 26 Maggio 2009, n. 86 - «Regolamento
concernente la definizione dei profili di competenza dei
restauratori» - e il decreto ministeriale 26 Maggio 2009 n. 87 -
«Definizione dei criteri dei livelli di qualita' cui si adegua
l'insegnamento del restauro», attuativi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9,
del Codice;
Visto l'art. 45 - «Valore giuridico della trasmissione» - del
Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni;
Considerata la necessita' di individuare con certezza l'ambito
delle figure professionali che intervengono nelle attivita'
conservative dei beni culturali, al fine di assicurare l'ottimale
esecuzione dei relativi interventi, tenendo conto dell'eccellenza del
restauro italiano, riconosciuta in tutto il mondo;
Considerata la necessita' di dare attuazione alla normativa sopra
indicata relativa alla qualifica di restauratore di beni culturali e
di collaboratore restauratore di beni culturali, anche agli effetti
dell'art. 29, comma 9-bis, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio;
Vista la Circolare del Segretariato Generale n. 35 del 12 agosto
2009, recante la «Disciplina transitoria degli operatori del restauro
(art. 182 commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del Codice dei
beni culturali e del paesaggio) - Linee Guida applicative» ed il
relativo «Addendum» di cui alla Circolare n. 36 del 21 settembre 2009
(d'ora in poi: «Circolare»);
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del bando
1. E' indetto un bando di selezione pubblica per il conseguimento
delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali, ai
sensi dell'art. 182, commi 1 ed 1-bis, del Codice dei beni culturali
e del paesaggio (d'ora in poi denominato «Codice»), nonche' di
collaboratore restauratore di beni culturali, ai sensi dell'art. 182,
comma 1-quinquies, del Codice. Ai sensi dell'art. 29, comma 9-bis del
Codice, il conseguimento della qualifica di restauratore di beni
culturali, in esito all'espletamento delle procedure previste dal
presente bando, determina la possibilita' di eseguire gli interventi
di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici
decorate di beni architettonici, che il comma 6 del medesimo art. 29
riserva ai soggetti in possesso della predetta qualifica.
2. Il presente bando concerne le modalita' per il conseguimento
delle predette qualifiche professionali, in applicazione della
disciplina transitoria dettata dall'art. 182 del Codice, che prevede
distintamente:
a) le ipotesi in cui il possesso di requisiti individuati dalla
norma determina direttamente il conseguimento (c.d. conseguimento ope
legis) della qualifica di restauratore di beni culturali (comma 1,
lettere a), b) e c);
b) le ipotesi in cui il possesso di altri requisiti individuati
dalla norma consente di partecipare ad una prova di idoneita', al cui
superamento e' legato il conseguimento della predetta qualifica
(comma 1-bis);
c) le ipotesi in cui il possesso di altri requisiti individuati
dalla norma, oppure il conseguimento di un determinato punteggio
nella prova di idoneita' (insufficiente al conseguimento della
qualifica di restauratore di beni culturali), determina il
conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni
culturali (comma 1-quinquies).
3. La prova di idoneita' di cui al comma 2, lettera b), del
presente articolo, si effettua in conformita' a quanto previsto dal
decreto ministeriale 30 marzo 2009, n. 53, «Regolamento recante la
disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di
idoneita' utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di
beni culturali, nonche' della qualifica di collaboratore restauratore
di beni culturali».
Art. 2.
Requisiti utili per il conseguimento delle qualifiche professionali
1. Il possesso di uno dei seguenti titoli di studio consente al
richiedente, ai sensi dell'art.182, comma 1, lettera a), del Codice,
di ottenere il conseguimento della qualifica di restauratore di beni
culturali:
a) diploma rilasciato dall'Istituto Centrale per il Restauro
(oggi Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro) di
Roma, o dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze (o dalla relativa
sede distaccata: Scuola del Mosaico di Ravenna), conseguito dal
richiedente alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica,
purche' il richiedente risulti iscritto ai relativi corsi prima della
data del 31 gennaio 2006.
2. In alternativa a quanto indicato al precedente comma, ai sensi
dell'art. 182, comma 1, lettera b), del Codice, consente di ottenere
il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali il
possesso cumulativo dei seguenti titoli di studio e professionali:
a) diploma di una scuola di restauro statale o regionale di
durata non inferiore a due anni, ovvero titolo di studio estero che
il Ministero valuti equivalente al predetto diploma, sotto il profilo
della qualita' e quantita' dell'insegnamento, in entrambi i casi
conseguito dal richiedente alla data del 16 dicembre 2001;
b) svolgimento, alla data del 16 dicembre 2001, per un periodo di
tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per
raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, di
attivita' di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio,
ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta
nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368.
3. In alternativa a quanto indicato ai precedenti commi, ai sensi
dell'art. 182, comma 1, lettera c), del Codice, consente di ottenere
il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali il
possesso dei seguenti titoli professionali:
a) svolgimento, alla data del 16 dicembre 2001, per un periodo di
tempo di almeno otto anni, di attivita' di restauro di beni
culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita'
preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
4. Ai sensi dell'art.182, comma 1-bis, lettere a), b), c), d) e
d-bis), del Codice, consente l'accesso alla prova di idoneita' per il
conseguimento della qualifica di restauratore dei beni culturali il
possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio o professionali:
a) diploma in restauro rilasciato da un'Accademia di Belle Arti,
con corso di studi di durata almeno triennale, ovvero titolo di
studio estero che il Ministero valuti equivalente al predetto
diploma, sotto il profilo della qualita' e quantita'
dell'insegnamento, in entrambi i casi purche' l'iscrizione al
relativo corso sia anteriore alla data del 31 gennaio 2006;
b) diploma rilasciato da una scuola di restauro statale o
regionale di durata almeno biennale, ovvero titolo di studio estero
che il Ministero valuti equivalente al predetto diploma, sotto il
profilo della qualita' e quantita' dell'insegnamento, in entrambi i
casi purche' l'iscrizione ai relativi corsi sia anteriore alla data
del 31 gennaio 2006;
c) diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro
del patrimonio storico-artistico, ovvero titolo universitario estero
che il Ministero valuti ad esso equivalente, sotto il profilo della
qualita' e quantita' dell'insegnamento, in entrambi i casi purche'
l'iscrizione ai relativi corsi sia anteriore alla data del 31 gennaio
2006;
d) svolgimento, alla data del 16 dicembre 2001, per un periodo
almeno pari a quattro anni, di attivita' di restauro di beni
culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita'
preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
e) possesso dei requisiti utili all'acquisizione della qualifica
di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma
1-quinquies, lettere a), b) e c), del Codice - indicati al successivo
comma 6 del presente articolo - unitamente allo svolgimento, alla
data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, di
attivita' di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio,
ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta
nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368.
5. Sono considerati utili, ai fini del possesso del requisito
indicato ai commi 2, lettera a), e 4, lettera b), del presente
articolo, i corsi biennali che abbiano una durata non inferiore alle
1.200 ore complessive di insegnamento effettivo, tutte riferibili a
materie la cui conoscenza sia utile alla formazione del restauratore
e che comprendano un'adeguata componente di attivita' pratica di
restauro su beni culturali.
6. Ai sensi dell'art.182, comma 1-quinquies, lettere a), b) e c),
del Codice, nonche' del decreto ministeriale n. 53 del 2009, consente
il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di
beni culturali, il possesso di almeno uno dei seguenti titoli di
studio o professionali:
a) diploma in restauro rilasciato da un'Accademia di Belle Arti
con insegnamento almeno triennale;
b) diploma rilasciato da una scuola di restauro statale o
regionale con insegnamento almeno triennale, ovvero diploma estero
che il Ministero valuti equivalente al predetto diploma, sotto il
profilo della qualita' e quantita' dell'insegnamento;
c) diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la
conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero diploma di
universita' estera che il Ministero valuti equivalente al predetto
diploma di laurea, sotto il profilo della qualita' e quantita'
dell'insegnamento;
d) svolgimento, alla data del 1° maggio 2004, di lavori di
restauro di beni culturali, anche in proprio, per non meno di quattro
anni. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del
datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato
dall'amministrazione pubblica competente.
7. Consegue altresi' la qualifica di collaboratore restauratore di
beni culturali, ai sensi dell'art.182, comma 1-quinquies, lettera d),
del Codice, il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a
sostenere la prova di idoneita' di cui all'art. 182, comma 1-bis, del
Codice, ed essendo risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato
idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di
beni culturali, in quanto, secondo le disposizioni del decreto
ministeriale n. 53 del 2009, abbia ottenuto il punteggio di almeno
50/100 nella terza prova (prova teorico-pratica).
8. Il richiedente e' tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti
indicati ai commi precedenti, a fornire le relative informazioni e ad
allegare la relativa documentazione, secondo le indicazioni contenute
nel modulo di domanda pubblicato e reso disponibile sul sito Internet
www.restauratori.beniculturali.it
> 9. Gli uffici del Ministero valuteranno la sussistenza dei
requisiti previsti ai commi precedenti, sulla base dei criteri
indicati nella Circolare del Segretariato Generale n. 35 del
12/08/2009, recante la «Disciplina transitoria degli operatori del
restauro (art. 182 commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del
Codice dei beni culturali e del paesaggio) - Linee Guida applicative»
e nel relativo «Addendum» di cui alla Circolare n. 36 del 21
settembre 2009, pubblicati sul sito istituzionale Internet del
Ministero www.beniculturali.it e sul sito
www.restauratori.beniculturali.it
> 10. In particolare, riguardo al requisito consistente nello
svolgimento dell'attivita' di restauro qualificata, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 182, comma 1-ter, del Codice,
l'attestazione della rispondenza agli atti di quanto dichiarato e
documentato dal richiedente e' effettuata dall'organo competente alla
tutela del bene oggetto dell'attivita' di restauro, secondo quanto
previsto dall'art. 3, comma 6, del presente bando.
Art. 3.
Presentazione delle domande per il conseguimento delle qualifiche
professionali
1. La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2009,
esclusivamente in via telematica.
2. Per presentare la domanda il richiedente dovra' accedere al
sito http://www.restauratori.beniculturali.it/ e inserire alcune
informazioni identificative tra le quali la sua casella di posta
elettronica personale. Ricevera' quindi sulla sua casella un
messaggio contenente l'indirizzo di una pagina web. Accedendo a
quest'ultima potra' confermare la sua registrazione e ricevere infine
le credenziali personali per l'accesso al sito, che gli consentiranno
di compilare e trasmettere il modulo di domanda.
3. Il richiedente dovra' compilare la Sezione A) e almeno una
delle sezioni B), C) e D), del modulo di domanda, sottoelencate (al
termine occorre compilare la sezione E) - Invio - per effettuare la
trasmissione telematica):
Sezioni del modulo
A) Dati di individuazione del richiedente e dichiarazione di
autenticita';
B) Requisiti per il conseguimento diretto della qualifica di
restauratore di beni culturali (art. 182, comma 1, del Codice);
C) Requisiti per l'accesso alla prova di idoneita' (art. 182,
comma 1-bis del Codice);
D) Requisiti per il conseguimento della qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali (art. 182, comma 1-quinquies, del
Codice e decreto ministeriale 53 del 2009);
E) Invio.
4. Con l'eccezione dei dati forniti al momento della
registrazione, il richiedente potra' modificare ogni informazione del
modulo di domanda fino alla data di scadenza di presentazione fissata
nel presente bando. Il modulo si intende trasmesso solo con la
compilazione della sezione Invio: in seguito a questa operazione non
sara' piu' possibile alcuna modifica o integrazione, salva la
possibilita' di allegare successivamente le attestazioni di
competenza di organi diversi da quelli del Ministero ai sensi del
comma 6 del presente articolo.
5. Il modulo di domanda contiene campi di cui e' obbligatoria la
compilazione, pena l'inammissibilita' della domanda e/o la stessa
impossibilita' di effettuarne materialmente la trasmissione.
Nonostante molti tra i dati e documenti richiesti siano facoltativi,
e' interesse del richiedente fornire ogni informazione disponibile,
sia per consentire uno svolgimento piu' rapido della procedura, sia
perche' in alcuni casi la mancata indicazione, in assenza di altra
documentazione disponibile da parte del Ministero, potrebbe rendere
impossibile la valutazione del possesso del requisito con conseguente
inammissibilita' della domanda e/o diniego di conseguimento della
qualifica.
6. Le attestazioni in ordine all'attivita' di restauro svolta dal
richiedente, di competenza di organi regionali o di enti subdelegati
dalla regione o di soggetti di Stati esteri, dovranno essere
acquisite dal richiedente e allegate al modulo di domanda, corredate
dalla traduzione in lingua italiana (in formato.pdf) entro la data
del 31 marzo 2010. Le attestazioni di competenza di organi statali
saranno prodotte entro la stessa data dagli organi del Ministero
competenti e allegate d'ufficio al modulo. Per le attivita' di
restauro effettuate su beni ubicati in Abruzzo, o comunque rientranti
nelle competenze degli uffici della Regione, che dovranno essere
comunque indicate dai richiedenti nel modulo di domanda da
trasmettere entro il termine comune suindicato, le attestazioni
potranno essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche e
trasmesse dai richiedenti entro un termine piu' ampio, che verra'
stabilito successivamente. Qualora non risultasse possibile definire
le attestazioni in tempo utile rispetto allo svolgimento della prova
di idoneita', i richiedenti verranno ammessi con riserva alle diverse
fasi della prova (salva ogni necessaria verifica successiva).
7. Dal sito www.restauratori.beniculturali.it sara' possibile
scaricare i modelli per la compilazione delle attestazioni da parte
degli organi regionali, di enti subdelegati dalla regione o di
soggetti di Stati esteri, in ordine alle attivita' di restauro
dichiarate dal richiedente. Fermo restando la liberta' delle regioni
e dei soggetti esteri nell'organizzazione del procedimento di
rilascio delle attestazioni di rispettiva competenza, il Ministero
non riterra' valide, e pertanto non considerera' ai fini del
conseguimento delle qualifiche professionali, attestazioni che non
contengano tutte le informazioni e dichiarazioni richieste nei
predetti modelli.
8. Ultimato l'esame del modulo di domanda corredato delle
attestazioni, il Ministero, qualora ritenga che la domanda, pur
risultando ammissibile, non possa essere accolta, in tutto o in
parte, a causa dell'insufficienza dei requisiti documentati, ne dara'
comunicazione al richiedente per consentirgli la presentazione di
eventuali osservazioni e chiarimenti, prima dell'adozione del
provvedimento definitivo, fermo restando il controllo di cui al comma
11 del presente articolo.
9. E' a disposizione dei richiedenti la casella di posta
elettronica restauratori@beniculturali.it, per eventuali chiarimenti
e/o supporto alla compilazione e trasmissione del modulo.
10. Non e' ammessa qualsiasi diversa forma di presentazione delle
domande.
11. L'Amministrazione si riserva di effettuare in qualsiasi fase
della procedura la verifica della rispondenza al vero di quanto
dichiarato dai richiedenti, mediante richiesta di presentazione della
documentazione originale, salvo quanto disposto dall'articolo 4,
comma 4, del presente bando.
Art. 4.
Prova di idoneita'
1. La prova di idoneita' prevista dall'art. 182, comma 1-bis, del
Codice si svolge secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 30
marzo 2009, n. 53.
2. Le modalita' e la data di svolgimento della prova di idoneita',
ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto ministeriale n. 53 del
2009, sono stabilite con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del giorno 15 aprile 2010 e sul
sito Internet istituzionale del Ministero www.beniculturali.it -
sotto la denominazione: «Prova di idoneita' per restauratori».
3. Le commissioni esaminatrici della prova di idoneita' verranno
nominate con successivi decreti.
4. Relativamente alle domande di partecipazione alla prova di
idoneita', la verifica della documentazione originale viene
effettuata, ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 6, comma 3, del
predetto decreto ministeriale n. 53 del 2009, nei confronti dei
candidati che supereranno la prima prova scritta a domande a risposta
multipla.
Art. 5.
Iscrizione negli elenchi
1. Il conseguimento delle qualifiche, in base alla verifica del
possesso dei requisiti ovvero al superamento della prova di
idoneita', e' disposto con provvedimenti del Ministero e da' luogo
all'inserimento in appositi elenchi, utili a dimostrare il possesso
della qualifica ad ogni effetto di legge.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati
dall'Amministrazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di riservatezza.
2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti richiesti, pena l'esclusione.
3. I dati personali forniti dai candidati possono essere
comunicati dall'Amministrazione unicamente alle Amministrazioni
Pubbliche direttamente interessate al reperimento della
documentazione richiesta.
4. Dal giorno della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana decorrono i termini per
l'impugnazione delle previsioni direttamente lesive, mediante ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta
giorni, o mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro
centoventi giorni.
Il segretario generale: Proietti
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